SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDI' 24 LUGLIO 2002
179ª Seduta
Presidenza del Presidente
PASTORE
Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia e il sottosegretario
di Stato per l'interno Mantovano.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE REFERENTE
(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Esame e rinvio)
Il presidente PASTORE introduce l'esame del disegno di legge in titolo che reca
disposizioni di portata ampia e complessa, motivo per il quale l'illustrazione del disegno
di legge è stata affidata a due relatori, la senatrice Ioannucci e il senatore Magnalbò.
La corelatrice IOANNUCCI osserva che il disegno di legge n. 1545 intende superare le
difficoltà di attuazione che pongono le disposizioni della legge 18 ottobre 2001, n. 3
che ha operato una profonda ridislocazione di poteri dal centro alla periferia, avviando,
con significative incongruenze giuridiche, il processo di regionalizzazione e di
federalismo che deve essere perseguito per un più efficiente esercizio dei poteri
legislativi e amministravi.
A suo parere, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che dovrebbero
caratterizzare la nuova organizzazione dei poteri non sono rintracciabili nel titolo V
della parte II della Costituzione come risulta modificato, per cui vi è la necessità di
una nuova costruzione giuridica che renda applicabili le norme costituzionali. Peraltro,
il quadro è aggravato dall'assenza di norme transitorie, che un accorto legislatore
avrebbe dovuto porre nel momento in cui veniva profondamente modificata l'organizzazione
dei poteri dello Stato.
Il disegno di legge in esame risponde, quindi, sia all'esigenza di adottare disposizioni
consequenziali alla modifica costituzionale sia a quella di adeguare l'ordinamento alle
norme costituzionali immediatamente operative, anche in considerazione del fatto che a
causa della mancanza di norme transitorie, la Corte costituzionale è già stata subissata
di ricorsi per dirimere le controversie costituzionali scaturite dalla riforma. La sua
parte politica auspica che nella fase di attuazione del nuovo titolo V della parte II
della Costituzione, da parte delle forze di opposizione si abbandoni l'atteggiamento che
ha portato all'approvazione unilaterale della legge costituzionale, in modo che si possa
rimediare insieme alle manchevolezze, che nascono spesso proprio dalla mancata
collaborazione. La delicatezza delle questioni trattate nel disegno di legge in esame e
l'assoluta necessità di provvedere all'attuazione di una riforma così importante
dovrebbe spingere a privilegiare il profilo tecnico delle norme, lasciando in secondo
piano quei punti che non rilevano per il pubblico interesse.
Passa, quindi, a illustrare il testo del provvedimento. L'articolo 1, comma 1, determina i
vincoli della funzione legislativa regionale e di quella statale, in base a quanto
disposto dall'articolo 117, primo comma della Costituzione. Il comma 2 contiene due
disposizioni simmetriche, riguardanti il rapporto tra le disposizioni normative vigenti e
quelle che saranno approvate in base alla ripartizione dei poteri di cui al novellato
titolo V, in ossequio ai principi dell'unità e della continuità dell'ordinamento
giuridico postulati dall'ordinamento costituzionale.
Il comma 3 stabilisce che i principi fondamentali ai quali debbono attenersi le regioni
per legiferare nelle materie di competenza concorrente sono quelli espressamente
determinati dallo Stato o, in difetto, quelli desumibili dalle leggi statali vigenti. Il
successivo comma 4 conferisce al Governo la delega ad emanare uno o più decreti
legislativi diretti alla ricognizione dei principi fondamentali che si traggono dalle
leggi vigenti. La fissazione di una procedura aggravata, che prevede il parere delle
Commissioni parlamentari sullo schema di decreto, dovrebbe escludere possibili rilievi di
incostituzionalità.
L'articolo 2 dichiara la potestà normativa dei comuni, delle province e delle città
metropolitane, specificando che essa si articola nella potestà statutaria e in quella
regolamentare. Lo Statuto stabilirà i principi di organizzazione e di funzionamento
dell'ente, nonché le forme di controllo, anche sostitutivo, e le garanzie delle minoranze
e le forme di partecipazione popolare.
L'articolo 5, in conformità con l'articolo 118 della Costituzione, prevede che lo Stato e
le regioni conferiscano le funzioni amministrative agli enti locali e dispone, in via
transitoria, fino all'attuazione del cosiddetto "federalismo fiscale", il
trasferimento da parte dello Stato dei beni e delle risorse necessarie per l'esercizio
delle funzioni e dei compiti previsti dalla Costituzione, mediante uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie
locali. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti relativi al trasferimento
delle funzioni amministrative, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni del
cosiddetto "federalismo amministrativo".
Il comma 4 del medesimo articolo affida alle sezioni regionali della Corte dei conti
compiti di verifica e controllo sulla finanza locale e regionale nonché di controllo
successivo di gestione.
Il successivo articolo 6 disciplina il potere sostitutivo, previsto dall'articolo 120
della Costituzione, prevedendo che il Consiglio dei ministri, fissi un congruo termine
entro il quale l'ente possa adempiere, decorso il quale adotta i provvedimenti necessari,
anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario, salvo i casi di assoluta urgenza.
Il comma 3 sottolinea che la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarietà e di leale collaborazione. Infine, il comma 6 prevede la possibilità di
concludere in sede di Conferenza Stato-regioni, accordi vincolanti diretti a favorire
l'armonizzazione delle legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o di
obiettivi comuni.
Il corelatore MAGNALBO' sottolinea che il disegno di legge in questione ha la funzione di
adeguare, per la parte di competenza statale, l'ordinamento della Repubblica alle nuove
norme costituzionali che hanno modificato il titolo V della Costituzione, che sono state
oggetto di una indagine conoscitiva condotta dalla Commissione, i cui risultati sono stati
presentati il 18 luglio 2002, alla presenza del Capo dello Stato, nel corso di una solenne
cerimonia svoltasi in Senato.
Nella relazione conclusiva di tale indagine, il presidente Pastore ha osservato che la
riforma necessita di attuazione e di correzioni e che è necessario agire in sintonia con
regioni ed enti locali, poiché non c'è dubbio che la scelta del legislatore
costituzionale è stata nel senso di una pari ordinazione degli enti territoriali
costitutivi della Repubblica, in coerenza con il principio di sussidiarietà, principio
cardine a livello europeo. Ha rilevato inoltre che il limite più evidente della novella
sta nella mancanza di norme transitorie, situazione che ha determinato uno stato di
incertezza intorno al tema dell'attuazione e delle connesse urgenze legislative, generando
preoccupazione non solo nei soggetti istituzionali protagonisti della riforma ma
soprattutto nel cittadino.
In questo quadro si inserisce il provvedimento in esame, che si suddivide in tre distinti
ambiti. Il primo, costituito dagli articoli 2, 5 e 6, è dedicato alla attuazione
dell'articolo 114, secondo comma e dell'articolo 117, sesto comma, in relazione alla
potestà normativa degli enti locali, dell'articolo 118, in merito all'esercizio delle
funzioni amministrative e dell'articolo 120, che regola il potere sostitutivo dello Stato;
tratta quindi dei rapporti tra i soggetti che compongono la Repubblica.
Il secondo ambito, nel quale si collocano gli articoli 3 e 4, attiene invece all'esigenza
di dare attuazione all'articolo 117, quinto comma, sulla partecipazione delle regioni al
procedimento normativo comunitario, e ai commi quinto e ottavo del medesimo articolo, in
relazione all'attività internazionale delle regioni.
La terza parte, agli articoli 7, 8 e 9, riguarda l'attuazione degli articoli 123, secondo
comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale,
l'individuazione e le funzioni del rappresentante dello Stato per i rapporti con il
sistema delle autonomie e l'attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3
del 2001, dedicato ai rapporti con le Regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e Bolzano.
L'articolo 3 regola quindi la partecipazione delle regioni alla cosiddetta fase
ascendente, mentre la possibilità delle regioni di dare immediata attuazione alle
direttive comunitarie (fase discendente), nelle materie di competenza concorrente o
esclusiva, sarà regolata dall'apposito disegno di legge di modifica della legge "La
Pergola".
Il comma 1 prevede che regioni e province autonome concorrono direttamente, nelle materie
di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari. Le modalità della
partecipazione saranno concordate in sede di conferenza Stato-Regioni e dovranno garantire
l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo
delegazione designato dal Governo. Occorrerà definire se regioni e le province autonome
saranno sedute al tavolo degli organismi comunitari, come auspica parte della dottrina,
ovvero parteciperanno indirettamente, come in sostanza avviene oggi. Sottolinea in
proposito che nel corso dell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione il ministro
Buttiglione ha reso noto l'orientamento del Governo favorevole alla partecipazione
direttamente al tavolo negoziale europeo.
Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che nelle materie di competenza delle regioni e delle
province autonome il Governo possa ricorrere alla Corte di giustizia della Comunità
avverso atti normativi comunitari anche su richiesta di una regione o di una provincia
autonoma. Il comma in questione si riferisce alle "materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome" e non alle "materie di loro
competenza", restringendo l'ambito di applicazione della norma. Peraltro non e'
facile stabilire con certezza quali siano le materie di competenza delle regioni nelle
quali esse non possono richiedere il ricorso contro un atto comunitario, pur potendo
partecipare alla sua formazione. La norma, in sostanza, consente di chiedere l'attivazione
della procedura del ricorso per annullamento alla Corte di giustizia, prevista dal comma
secondo dell'articolo 230 del Trattato delle Comunità europee, ma le regioni fino a oggi
hanno fatto ricorso alla applicazione del comma quarto del medesimo articolo, che
legittima qualsiasi persona fisica o giuridica a ricorrere contro decisioni che la
riguardino.
L'articolo 4 attribuisce alle regioni e alle province autonome il potere di dare
esecuzione agli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al
Ministero per gli affari esteri e al Dipartimento per gli affari regionali, e di
concludere intese e accordi con Stati esteri. Il comma 4 tratta della pubblicità degli
accordi regionali, il comma 5 della procedura per portare in Consiglio dei ministri le
questioni di opportunità politica e il comma 7 della attività internazionale delle
autonomie diverse dalle regioni. Anche in riferimento a tale articolo si rileva la
differenza tra le formule "materie di competenza legislativa" e "materie di
propria competenza"; non e' facile al riguardo individuare con certezza le materie in
relazione alle quali le regioni possono concludere intese e accordi internazionali.
Il relatore sottolinea quindi che anche le attività di rilievo internazionale delle
regioni e delle province autonome, che la dottrina e la giurisprudenza hanno qualificato
come attività di mero rilievo internazionale, debbono comunque essere improntate al
principio di leale collaborazione: il Governo va posto in condizione di esprimere
tempestivamente le proprie valutazioni anche ai fini del conferimento del potere di firma
di cui all'articolo 7 della Convenzione di Vienna (sul consenso dello Stato ad essere
rappresentato e vincolato da un trattato mediante firma apposta da suo rappresentante).
Il comma 7, infine, fa salva l'attività di mero rilievo internazionale di comuni,
province e città metropolitane, nelle materie loro attribuite secondo l'ordinamento
vigente.
L'articolo 7 provvede all'attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della
Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale. Le questioni di
legittimità su cui possono fondarsi i ricorsi sono quelle riguardanti uno statuto
regionale, oppure una legge regionale eccedente la competenza della regione, oppure ancora
una legge dello Stato ritenuta invasiva dalle regioni, oppure infine una norma regionale
che altre regioni ritengano invasiva della loro competenza. L'articolo reca anche alcune
norme transitorie per i ricorsi per conflitto di attribuzione dei poteri tra Stato e
regioni pendenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.
L'articolo 8 istituisce il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle
autonomie, individuandolo nel Prefetto del capoluogo di regione. Il comma 2 ne elenca le
funzioni, che si sostanziano in attività dirette a garantire il rispetto del principio di
leale collaborazione tra regione e Stato, nell'avvisare tempestivamente la Presidenza del
Consiglio e l'avvocatura dello Stato circa la sopravvenienza di eventuali patologie in
statuti e atti regionali, nel promuovere intese e misure di coordinamento tra Stato e
regioni e tra Stato e autonomie locali, nell'esecuzione del potere sostitutivo esercitato
dal Consiglio dei ministri, nell'indizione delle elezioni regionali, nell'interscambio di
notizie tecniche tra Stato, regioni ed enti locali, nonché nella raccolta di notizie
utili allo svolgimento nel territorio delle funzioni degli organi statali.
L'articolo 9, in attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 3 del 2001,
dispone che sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le regole contenute nella legge si
applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, per le parti in
cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, e
conferisce alle Commissioni paritetiche previste dalle autonomie in questione il potere di
proporre l'adozione delle norme di attuazione che definiscono le risorse occorrenti
all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative. L'articolo 10 stabilisce infine
l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.
Il ministro LA LOGGIA esprime apprezzamento per l'esposizione dei relatori e ringrazia la
Commissione per aver avviato tempestivamente l'esame del disegno di legge in titolo,
realmente urgente per dare attuazione alla riforma del titolo V, ma anche propedeutico a
ulteriori modificazioni della Carta. Ricorda che l'elaborazione del testo ha tenuto conto
dell'amplissima consultazione della dottrina costituzionalista e delle opinioni espresse
da esponenti dei Gruppi di opposizione, nonché dalle organizzazioni rappresentative delle
autonomie locali.
Invita quindi la Commissione a procedere, con i dovuti approfondimenti, a un esame il più
rapido possibile del disegno di legge.
Il presidente PASTORE ricorda che la Commissione ha programmato lo svolgimento di una
serie di audizioni, - nel quadro dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti in itinere
in materia di attuazione e di ulteriore revisione del titolo V della parte II della
Costituzione, già autorizzata dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del
Regolamento - parallelamente alle quali si svolgerà la discussione generale del disegno
di legge.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
( )
La seduta termina alle ore 16,25.