SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDI' 22 OTTOBRE 2002

203ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il ministro per gli affari regionali La Loggia.

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il presidente PASTORE, relatore, illustra l'emendamento 1.8, in base al quale il parere parlamentare definitivo sugli schemi di decreto legislativo che il Governo, in sede di prima applicazione, è delegato ad adottare per la ricognizione dei princìpi fondamentali, è reso da un comitato paritetico composto da senatori e deputati appartenenti alle Commissioni affari costituzionali delle due Camere, che dovrà rilevare se vi siano disposizioni non ricognitive o riferite a norme che non abbiano la natura di principio fondamentale: il parere, inoltre, avrebbe esiti predefiniti, tali da indurre il Governo ad accoglierne il contenuto o a motivare le eventuali difformità

Il ministro LA LOGGIA esprime apprezzamento per i numerosi emendamenti volti a sottolineare oltre ogni dubbio la natura ricognitiva dei decreti delegati di cui all'articolo 1, comma 4, osservando tuttavia che la procedura ivi prevista rappresenta una adeguata garanzia ai fini della verifica dell'operato del Governo sia da parte delle Camere sia da parte della Conferenza Stato-regioni. Tale procedura sarebbe ulteriormente garantita con l'emendamento 1.8 del relatore Pastore, che dichiara pertanto di condividere.
Con riferimento all'emendamento 1.0.1, recante delega legislativa per la individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali, si riserva di esprimere un parere dopo aver consultato il Ministro dell'interno, competente per la materia.

Il senatore BASSANINI ricorda che le disposizioni di cui all'emendamento 1.0.1 costituiscono il frutto di un accordo che avrebbe dovuto trovare collocazione nell'annunciata riforma del testo unico delle disposizioni sugli enti locali e recepiscono quasi integralmente il testo che il ministro Pisanu ha proposto alle associazioni rappresentative degli enti locali. Lo stesso Ministero dell'interno, a suo avviso, sarebbe interessato ad anticipare la delega nel disegno di legge in esame.
Si esprime, quindi, in senso favorevole sull'emendamento 1.8, rilevando che l'espressione del parere definitivo da parte di un solo organo parlamentare, avrebbe anche il vantaggio di semplificare e accelerare l'iter dei decreti delegati.

Accantonati temporaneamente gli emendamenti precedenti, l'emendamento 1.8, previa verifica del numero legale, viene posto in votazione ed è accolto.

Il presidente PASTORE, relatore, illustra l'emendamento 1.1, soppressivo del comma 1 dell'articolo 1: questo, infatti, è volto a risolvere le questioni interpretative poste dall'ambigua formulazione del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ma dovrebbe essere considerato semmai, a suo avviso, in funzione sostitutiva della stessa disposizione costituzionale.

Il ministro LA LOGGIA, pur condividendo le perplessità del Presidente in ordine alla formulazione della disposizione costituzionale, ritiene che il comma 1 dell'articolo 1 aiuti a chiarire l'interpretazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Il senatore BASSANINI dichiara di non essere contrario, in via di principio, alla soppressione di una disposizione che intende chiarire che i trattati internazionali sono quelli ratificati a seguito della legge di autorizzazione del Parlamento, un concetto già evidente, a suo avviso, in base alla lettera del testo costituzionale. Tuttavia, dal momento che lo stesso Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione sembra dubitare di tale interpretazione, condivide l'opportunità di intervenire con una precisazione.
Illustra, quindi, gli emendamenti 1.17 e 1.18 che, raccogliendo alcune osservazioni svolte dai Presidenti dei Consigli regionali nella audizione dinanzi alla Commissione, propongono di utilizzare le espressioni terminologiche contenute nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.
Illustra, infine, l'emendamento 1.19, tendente a preservare l'applicazione delle norme statali vigenti solo fino all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Tale limitazione farebbe salvo l'eventuale giudizio della Corte costituzionale circa la compatibilità delle norme vigenti con il nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione.

Il ministro LA LOGGIA sottolinea che la formulazione proposta dal Governo è diretta a evitare incertezze normative e non inibisce, in ogni caso, la potestà della Corte costituzionale.

In considerazione delle osservazioni del Ministro, il senatore BASSANINI riformula l'emendamento 1.19, in modo che siano fatti salvi gli effetti delle eventuali pronunce della Corte costituzionale sulle disposizioni normative vigenti alla data di entrata in vigore della nuova legge.

Il senatore PETRINI illustra l'emendamento 1.28, volto a sopprimere il riferimento all'articolo 11 della Costituzione, rilevando l'inopportunità di vincolare la potestà legislativa dello Stato e delle regioni al contenuto di accordi per la cui conclusione non sia rispettato il principio democratico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1545


Art. 1
1.1
PASTORE, relatore
1.10
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Sopprimere il comma 1.


__________________________1.17
BASSANINI, VITALI

Al comma 1, sostituire la parola: "vincolo", con la parola: "vincoli".
Conseguentemente, sostituire le parole: "gli obblighi", con la seguente: "quelli".

__________________________1.28
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 1, sopprimere le parole: "da accordi di reciproca limitazione della sovranità di cui all'articolo 11 della Costituzione".

__________________________

1.18
BASSANINI, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: "dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee", con le seguenti "dall'ordinamento comunitario".

__________________________
1.19
BASSANINI, VITALI

Al comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: "della presente legge" con le seguenti "della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".

__________________________
1.19 (testo 2)
BASSANINI, VITALI

Al comma 2, primo e secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale".

__________________________
1.8
PASTORE, relatore

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
"Il parere parlamentare definitivo è reso da un comitato composto da eguale numero di deputati e di senatori appartenenti alle Commissioni affari costituzionali, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere d'intesa con i Presidenti delle stesse Commissioni, designati da tutti i gruppi parlamentari in proporzione alla propria consistenza. Il comitato esamina gli schemi di decreto legislativo rilevando se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei princìpi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni del comitato o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.".

__________________________

1.0.1
BASSANINI, VITALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Articolo 1-bis1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e all'adeguamento del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città, Autonomie locali, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla citata Conferenza Unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.
4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi precedenti, il governo si attiene ai seguenti principi:
a) garanzia dell'autonomia e delle competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei comuni, delle province e delle città metropolitane;
b) individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane in modo da riconoscere, ad ogni livello di governo locale, la titolarità di un nucleo di competenze, connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento;
c) considerazione, nella determinazione delle funzioni fondamentali di comuni e province, di quelle storicamente svolte e riconoscibili come proprie;
d) valorizzazione dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nell'esercizio delle funzioni fondamentali, in modo da garantire l'ottimale gestione, anche mediante l'indicazione dei criteri per l'assegnazione associata tra i comuni;
e) adeguamento dei procedimenti di istituzione della città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermi restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;
f) individuazione e disciplina degli organi di governo delle città metropolitane e relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia da comuni e province;
g) definizione della disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle città metropolitane, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di comuni e province;
h) revisione della disciplina delle incandidabilità, della ineleggibilità e della incompatibilità alle cariche di amministratore locale anche in relazione alle modifiche dell'ordinamento degli enti locali derivanti dall'attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
i) previsione di meccanismi idonei ad assicurare la continuità e la stabilità del mandato degli organi di governo degli enti locali, al verificarsi di cause di cessazione delle cariche di sindaco e di presidente della provincia diverse dalle dimissioni;
j) previsione di una disciplina di principio idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini dell'attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione;
k) attribuzione alla autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali della disciplina dei controlli interni e degli interventi sostitutivi in caso di inerzia della amministrazione, fatto salvo il potere del governo previsto dall'articolo 120, comma 2, della costituzione. Fino all'esercizio del suddetto potere normativo da parte dell'ente locale, la eventuale nomina del commissario ad acta di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata dalla Regione.

5. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) espressa indicazione sia delle norme abrogate per effetto dell'adeguamento del testo unico alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia di quelle implicitamente abrogate da successive disposizioni;
b) modificazione, integrazione, soppressione e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo, al fine di adeguare le norme in materia di enti locali alle disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
c) rispetto dei principi desumibili delle giurisprudenza costituzionale;

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati dai precedenti commi, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo."

 

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