SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

 MARTEDI' 22 OTTOBRE 2002

204ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il ministro per gli affari regionali La Loggia.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore PETRINI illustra l'emendamento 1.33, inteso a precisare che, nelle materie di competenza concorrente, lo Stato non può porre disposizioni di dettaglio. Una esplicitazione della limitazione della potestà legislativa dello Stato, ancorché ridondante, non sarebbe a suo avviso sbagliata.

Il PRESIDENTE, relatore, osserva che in base al nuovo tenore dell'articolo 117 della Costituzione, è pacifico che lo Stato, nelle materie di competenza concorrente, può solo determinare i princìpi fondamentali. Solo in sede di prima applicazione si pone la questione delle norme di dettaglio la cui validità viene confermata, salvo il loro carattere cedevole di fronte alla nuova legislazione regionale.

Il ministro LA LOGGIA ritiene che lo Stato non potrebbe in alcun caso disporre norme di dettaglio. Una affermazione come quella contenuta nell'emendamento 1.33 finirebbe paradossalmente per legittimare quella ipotesi, ottenendo un effetto contrario.

Il senatore VILLONE rileva che, ove il principio fosse già contenuto nella Costituzione, come egli crede, l'emendamento 1.33 risulterebbe inutile; se, al contrario, la limitazione della potestà legislativa dello Stato non vi fosse contemplata, l'emendamento stesso risulterebbe incostituzionale.

Il senatore BASSANINI dà conto dell'emendamento 1.16, volto a precisare che è il Parlamento che può determinare i princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente; solo in via transitoria il Governo è autorizzato a svolgere un'azione ricognitoria dei princìpi fondamentali recati dalle norme legislative vigenti. Ricorda in proposito che i rappresentanti dei Consigli regionali hanno sollecitato una interpretazione della novella costituzionale nel senso che sia il Parlamento a determinare ex novo i princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente.
Dà quindi per illustrato l'emendamento 1.13, che, in subordine, propone una diversa formulazione dell'articolo 1, comma 4.

Il ministro LA LOGGIA suggerisce una diversa formulazione dell'emendamento 1.13, tendente a sottolineare la natura meramente ricognitiva della delega, che dovrebbe esercitarsi attraverso l'adozione non già di testi unici, che secondo la prassi comunque comporterebbero un effetto innovativo, bensì semplicemente di testi ricognitivi.

Il senatore VILLONE aggiunge la propria firma all'emendamento 1.16. Esso evidenzia che il Governo viene delegato a rinvenire nell'ordinamento i princìpi effettivamente esistenti, con l'unico scopo di fornire un quadro di certezze all'operatore, sia sul versante regionale sia su quello statale.

Il PRESIDENTE, relatore, sottolinea che i testi ricognitivi dovrebbero poter estrapolare i princìpi fondamentali da disposizioni che contengono anche norme di dettaglio. Si tratta di consentire allo Stato di svolgere positivamente quella operazione deduttiva che nel previgente assetto la Corte costituzionale aveva riconosciuto ammissibile per la legislazione regionale.

Il senatore VILLONE osserva che nel caso in cui dalla norma esistente si tragga un principio non autonomamente individuabile nell'ordinamento, con la delega si autorizza a trasformare quel principio in legge. Diverso significato avrebbe il semplice richiamo di una norma esistente.

Il senatore BASSANINI accoglie il suggerimento del Ministro di fare riferimento a testi ricognitivi, ma ritiene che potrebbe essere esplicitato il carattere provvisorio e contingente della attività di ricognizione delegata al Governo, accogliendo parzialmente la formulazione proposta nell'emendamento 1.35, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Il ministro LA LOGGIA sottolinea la natura ordinaria del disegno di legge in esame, che quindi non potrebbe in alcun caso mettere in discussione il potere del Parlamento di determinare i princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. E' quanto meno rischioso, a suo giudizio, ribadire il suddetto potere del Parlamento, come propone l'emendamento 1.16.

Il senatore VILLONE replica che è ben vero che il Parlamento può determinare sempre e comunque i princìpi fondamentali, ma va anche chiarito che, al contrario, tale potestà non compete al Governo. Questo viene autorizzato a elencare i princìpi già vigenti, che assumono valore non già perché sono compresi nell'elenco, bensì perché recati da norme di legge. Non sarebbe accettabile che il Governo aggiunga od ometta parti di una norma ovvero compia una sintesi di disposizioni vigenti.
In tale contesto appare evidente, a suo avviso, l'impossibilità di delegare al Governo l'individuazione dei princìpi fondamentali.

Il presidente PASTORE, relatore, ritiene che laddove il Governo procedesse oltre il limite della mera ricognizione, l'atto risulterebbe viziato per eccesso di delega. Quindi condivide l'opinione per cui il Governo non potrebbe operare aggiunte o sintesi nelle norme recanti i princìpi fondamentali individuati.
Quanto all'ultima osservazione del senatore Villone, ricorda che la Corte costituzionale ha chiarito che non sussistono dubbi in ordine alla possibilità che i princìpi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione possono essere enunciati anche in una legge delegata, stante la diversa natura e il diverso grado di generalità che essi possono assumere rispetto ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 76 della Costituzione.

Il senatore BASSANINI fa presente che se si insistesse sull'interpretazione ora ribadita dal presidente Pastore la sua parte politica non potrebbe mantenere la disponibilità fin qui manifestata nell'esame del disegno di legge. Il mancato accoglimento del principio esplicitato nella prima parte dell'emendamento 1.16, a suo parere, ha il significato di riaffermare la possibilità di una delega al Governo per l'individuazione dei princìpi fondamentali, e ciò costituisce un elemento politico di dissenso.

Il ministro LA LOGGIA invita a mantenere la discussione nei limiti del contenuto reale degli emendamenti. Il Governo ha chiarito che la contrarietà sulla prima parte dell'emendamento 1.16 è motivata con l'inopportunità di revocare in dubbio il potere del Parlamento di determinare i princìpi fondamentali.

Il senatore MAGNALBO', relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 1.16, mentre condivide la diversa formulazione dell'emendamento 1.13 proposta dal Governo.

Il senatore KOFLER illustra l'emendamento 1.35, sottolineandone, in particolare, la prima parte, che evidenzia la natura contingente dell'operazione ricognitiva affidata al Governo con la delega.
Illustra, inoltre, l'emendamento 1.34, soppressivo del comma 5, che a suo giudizio implica un esercizio della delega esorbitante rispetto alla natura meramente ricognitiva.

Il ministro LA LOGGIA si esprime in senso contrario sull'emendamento 1.35 per la parte che prevede la ricognizione dei princìpi fondamentali mediante la sottoscrizione di intese, mentre è propenso ad accogliere una formulazione che recuperi la prima parte dell'emendamento ai fini di una generale riformulazione del primo periodo del comma 4 dell'articolo 1. Esprime parere contrario, poi, sulla soppressione del comma 5, non condividendo la preoccupazione espressa dal senatore Kofler.

Il presidente PASTORE, relatore, illustra l'emendamento 1.2, diretto a prorogare il termine della delega a 18 mesi.

Il ministro LA LOGGIA esprime parere contrario, ritenendo sufficiente il termine di 12 mesi.

Il senatore MAGNALBO', relatore, dà conto dell'emendamento 1.36, che propone di aggiungere fra i princìpi della delega quelli della essenzialità e della sussidiarietà orizzontale.

Il senatore BASSANINI illustra alcuni emendamenti tendenti a sopprimere e, in subordine, a riformulare i criteri direttivi della delega di cui al comma 5.

Il ministro LA LOGGIA dichiara la disponibilità ad accogliere l'emendamento 1.15, modificato in modo da recepire la formula, a suo avviso migliore, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che fa diretto riferimento alla potestà legislativa delle Regioni.

A proposito dell'emendamento 1.14, che propone di sopprimere la lettera b), il ministro LA LOGGIA ricorda che attraverso tale disposizione il Governo ha inteso evocare, nella sostanza, il concetto di interesse nazionale, inopportunamente espunto in sede di riforma del Titolo V. Ritiene, infatti, che sia pure in una attività meramente ricognitiva, non possa escludersi una sorta di gerarchia anche tra i princìpi fondamentali.

Il senatore VILLONE osserva che, essendo venuto meno il limite dei princìpi generali dell'ordinamento, una gerarchia di princìpi sarebbe di dubbia costituzionalità.

Il senatore BASSANINI rileva che i princìpi indicati nella lettera b) effettivamente hanno un riferimento nell'articolo 120 della Costituzione, che prevede il potere sostitutivo dello Stato. Ciò premesso, condividendo l'osservazione del ministro La Loggia e l'indicazione del senatore Villone, propone una nuova formulazione dell'emendamento 1.14, volta a specificare che i princìpi di cui alla lettera b), nonché quelli di cui alle successive lettere c) e d), siano oggetto di "considerazione prioritaria".

Il ministro LA LOGGIA esprime parere favorevole su tale nuova formulazione.
Esprime parere favorevole, inoltre, sull'emendamento 1.21.

Il senatore KOFLER ritiene che la nuova formulazione della lettera b) riduce ma non elimina il pericolo che in base ai criteri direttivi di cui al comma 5 il Governo possa spingersi oltre la mera ricognizione dei princìpi fondamentali.

Il presidente PASTORE, relatore, illustra l'emendamento 1.11 volto ad estendere l'ambito della ricognizione dei princìpi fondamentali alle leggi vigenti alla data di emanazione del decreto legislativo.

Il senatore VILLONE aggiunge la propria firma all'emendamento 1.22, soppressivo della lettera e) e sottolinea l'opportunità di non indicare un termine che impedirebbe al Governo di comprendere nella ricognizione anche i princìpi fondamentali posti nelle more della emanazione del decreto legislativo.

Il senatore KOFLER si associa alla proposta di sopprimere la lettera e).

Il ministro LA LOGGIA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.22 e invita a ritirare l'emendamento 1.23, mentre si pronuncia favorevolmente sulla soppressione della lettera g) proposta con l'emendamento 1.12.

Il presidente PASTORE, relatore, illustra l'emendamento 1.5 volto ad aggiungere, in quanto compatibili, i princìpi e criteri direttivi stabiliti nell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, in materia di semplificazione normativa.

Il senatore BASSANINI esprime il suo dissenso sull'emendamento 1.5, ricordando che la disposizione citata nel testo vigente riguarda la semplificazione di procedure e non di norme legislative, mentre il nuovo testo non ancora approvato contempla decreti delegati di riordino normativo a contenuto anche innovativo, evidentemente incompatibili con il limite della mera ricognizione.

Anche il senatore VILLONE esprime la propria contrarietà all'emendamento.

Il presidente PASTORE, relatore, si riserva di riformulare il contenuto dell'emendamento 1.6 e di riferirlo all'articolo 5. Illustra quindi l'emendamento 1.7, volto a estendere la delega alla ricognizione, al riordino e alla semplificazione delle disposizioni normative vigenti, non di principio, nelle materie di legislazione concorrente, salva la natura cedevole rispetto alla legislazione regionale.

Il senatore BASSANINI ritiene che a tale scopo dovrebbe prevedersi la compilazione di veri e propri testi unici, sia pure cedevoli. Pur apprezzando la proposta del Presidente, ritiene che non sia realistico il termine di 12 mesi per effettuare la ricognizione, il riordino e la semplificazione delle disposizioni vigenti. Dovrebbero inoltre prevedersi criteri distinti e diversi da quelli enunciati nel comma 5.

Il senatore VILLONE giudica inopportuna una delega così ampia, attraverso la quale il Parlamento autorizzerebbe il Governo a riordinare la normativa di dettaglio praticamente per tutto l'ordinamento giuridico.

Il presidente PASTORE, relatore, invita a riflettere sull'opportunità di offrire un riferimento normativo di base alla legislazione regionale.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti appena discussi, riferiti all'articolo 1.

Dopo che il presidente PASTORE ha ritirato l'emendamento 1.1, l'emendamento 1.10 viene posto in votazione ed è respinto. L'emendamento 1.17 risulta invece accolto.
L'emendamento 1.28 viene messo in votazione ed è respinto, mentre l'emendamento 1.18 risulta accolto. E' accolto anche l'emendamento 1.19 (testo 2). Gli emendamenti 1.24, 1.25, 1.26 e 1.27 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Il senatore BASSANINI ritira l'emendamento 1.20. Si conviene, quindi, di accantonare l'emendamento 1.33, mentre l'emendamento 1.29, posto ai voti, è respinto.

I senatori KOFLER, BASSANINI e VILLONE presentano quindi il nuovo emendamento 1.100, che riformula in parte notevole il primo periodo del comma 4. L'emendamento, posto ai voti, è accolto. Sono conseguentemente assorbiti gli emendamenti 1.16, 1.35, 1.13 e 1.30.

Il presidente PASTORE, relatore, ritira l'emendamento 1.2.

Decaduto l'emendamento 1.9 per l'assenza del proponente, il senatore MAGNALBO', relatore, ritira l'emendamento 1.36. L'emendamento 1.31 risulta assorbito dall'emendamento 1.8, accolto durante la seduta pomeridiana.
Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.34, che è respinto.

Il senatore BASSANINI propone una nuova formulazione dell'emendamento 1.15 che, posto in votazione, risulta accolta. Decaduto l'emendamento 1.32 per l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 1.14 (testo 2), 1.21 e 1.22, posti separatamente in votazione, sono accolti. L'emendamento 1.11 risulta precluso.

Il senatore BASSANINI ritira l'emendamento 1.23.

L'emendamento 1.12, posto in votazione, è accolto.

Il presidente PASTORE ritira l'emendamento 1.5. La Commissione conviene, infine, di accantonare gli emendamenti 1.6 e 1.7, nell'intesa di trattare il primo come emendamento all'articolo 5 e il secondo come autonomo articolo aggiuntivo, in un testo da riformulare.

Il PRESIDENTE comunica che ove l'esame del disegno di legge in titolo non dovesse concludersi nella settimana in corso, potrà proseguire in una seduta da convocare per mercoledì 30 ottobre, alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,35.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1545


Art. 1
1.1
PASTORE, relatore
1.10
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Sopprimere il comma 1.


__________________________
1.17
BASSANINI, VITALI

Al comma 1, sostituire la parola: "vincolo", con la parola: "vincoli".
Conseguentemente, sostituire le parole: "gli obblighi", con la seguente: "quelli".

__________________________
1.28
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 1, sopprimere le parole: "da accordi di reciproca limitazione della sovranità di cui all'articolo 11 della Costituzione".

__________________________
1.18
BASSANINI, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: "dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee", con le seguenti "dall'ordinamento comunitario".

__________________________
1.19
BASSANINI, VITALI

Al comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: "della presente legge" con le seguenti "della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".

__________________________
1.19 (testo 2)
BASSANINI, VITALI

Al comma 2, primo e secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale".

__________________________
1.24
TURRONI

Al comma2, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente: "Le leggi statali vigenti costituiscono norme quadro per la legislazione regionale".

__________________________

1.20
BASSANINI, VITALI

Sopprimere il comma 3.

__________________________
1.25
TURRONI

Al comma 3, sopprimere le parole: "quali desumibili".

__________________________

1.33
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Salvo le ipotesi dell'articolo 120 della Costituzione, nelle materie di competenza concorrente, lo Stato non può porre disposizioni di dettaglio, ancorché derogabili".

__________________________
1.29
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Sopprimere i commi 4 e 5.

__________________________
1.16
BASSANINI, VITALI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. Il Parlamento determina i principi fondamentali nelle materie di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, innovando l'impostazione delle relative discipline in relazione al quadro costituzionale introdotto dalla legge costituzionale n.3 del 2001, anche tenendo conto delle interconnessioni tra le diverse materie e quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'art. 117, comma 2.
4-bis. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali è delegato ad adottare un testo unico di mera ricognizione delle norme legislative in vigore che, nell'attuale sistema normativo, sono da considerarsi principi fondamentali delle materie di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, fino alla approvazione delle leggi di cui al comma precedente. Lo schema di decreto, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni", è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi dell'art. 11 della predetta legge costituzionale n. 3 del 2001, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.".

__________________________1.35
THALER, BETTA, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"Al fine di orientare l'iniziativa legislativa, in attesa dell'approvazione delle leggi che definiscano i nuovi principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente, lo Stato e le regioni effettuano la ricognizione dei principi fondamentali che si traggono dalla legislazione vigente, mediante la sottoscrizione di una o più intese ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 281 del 1997."

__________________________
1.100
KOFLER, BASSANINI, VILLONE

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da "In sede di prima applicazione" a "presente legge," con le seguenti: "In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi princìpi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei princìpi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,".

__________________________
1.13
BASSANINI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "alla ricognizione dei principi fondamentali" con le seguenti: "a raccogliere in uno o più testi unici meramente compilativi e ricognitivi i principi fondamentali".

__________________________1.26
TURRONI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "alla ricognizione" con le seguenti: "ad individuare e a definire".

__________________________

1.2
PASTORE, relatore

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "un anno", con le seguenti: "diciotto mesi".

____________________1.30
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: "attenendosi ai principi" fino alla fine del periodo con le seguenti: "attenendosi al principio della mera ricognizione dei principi fondamentali già esistenti e dell'esclusione di ogni carattere innovativo delle disposizioni dei decreti legislativi".

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

__________________________
1.9
PASSIGLI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola "esclusività".

__________________________1.36
MAGNALBO'

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "proporzionalità, omogeneità", aggiungere le seguenti: "essenzialità e sussidiarietà orizzontale".

__________________________
1.31
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine,:" il Governo può discostarsi dai pareri di cui al presente comma soltanto motivando in modo adeguato sulle ragioni di tale scostamento".

__________________________

1.8
PASTORE, relatore

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
"Il parere parlamentare definitivo è reso da un comitato composto da eguale numero di deputati e di senatori appartenenti alle Commissioni affari costituzionali, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere d'intesa con i Presidenti delle stesse Commissioni, designati da tutti i gruppi parlamentari in proporzione alla propria consistenza. Il comitato esamina gli schemi di decreto legislativo rilevando se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei princìpi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni del comitato o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.".

__________________________1. 34
THALER, BETTA, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Sopprimere il comma 5.

__________________________
1.15
BASSANINI, VITALI

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: ",e in modo da richiedere disposizioni applicative regionali".

__________________________
1.15 (testo 2)
BASSANINI, VITALI


Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: ",e in modo da richiedere disposizioni applicative regionali" con le seguenti: "e in modo da salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione."

__________________________


1.32
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 5, sopprimere le lettere b), c), d), e, f) e g).

__________________________

1.14
BASSANINI, VITALI, VILLONE

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

__________________________
1.14 (testo 2)
BASSANINI, VITALI, VILLONE

Al comma 5, alle lettere b), c) e d), dopo la parola: "considerazione", inserire la seguente: "prioritaria".

__________________________
1.27
TURRONI

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: "giuridica ed economica" aggiungere le seguenti: "ed amministrativa".

Conseguentemente aggiungere alla fine della lettera b) le seguenti parole: "nonché l'uniformità dei procedimenti amministrativi e degli atti autorizzatori e concessori di competenza di comuni, province, città metropolitane e regioni".

__________________________

1.21
BASSANINI, VITALI

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: "articoli 114 e 117", con le seguenti: "articoli 114, 117 e 118".

__________________________
1.22
BASSANINI, VITALI

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

__________________________
1.11
PASTORE, relatore

Al comma 5, lettera e), sostituire le parole: "entrata in vigore della presente legge", con le seguenti: "emanazione del decreto legislativo di cui alla presente legge".


__________________________
1.23
BASSANINI, VITALI
Al comma 5, lettera f), sostituire le parole: "e loro eventuale semplificazione", con le parole "apportando nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire coerenza logica e sistematica della normativa".

__________________________
1.12
BASSANINI

Al comma 5, sopprimere la lettera g).

__________________________

1.5
PASTORE, relatore

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
"g-bis) criteri e princìpi direttivi stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, in quanto compatibili".


__________________________
1.6
PASTORE, relatore

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
"g-bis) previsione dei princìpi fondamentali per l'attribuzione delle funzioni amministrative secondo i criteri stabiliti dall'articolo 118 della Costituzione.".


__________________________
1.7
PASTORE, relatore

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Il Governo è inoltre autorizzato ad adottare, con la medesima procedura e negli stessi termini previsti dai commi 4 e 4-bis, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino e semplificazione delle disposizioni normative vigenti nelle medesime materie, da valere nei limiti di cui al comma 2, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 5.".

  

torna all'indice