SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDI' 22 OTTOBRE 2002
204ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
PASTORE
Interviene il ministro per gli affari regionali La Loggia.
La seduta inizia alle ore 21,15.
IN SEDE REFERENTE
(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.
Il senatore PETRINI illustra l'emendamento 1.33, inteso a precisare che, nelle materie di
competenza concorrente, lo Stato non può porre disposizioni di dettaglio. Una
esplicitazione della limitazione della potestà legislativa dello Stato, ancorché
ridondante, non sarebbe a suo avviso sbagliata.
Il PRESIDENTE, relatore, osserva che in base al nuovo tenore dell'articolo 117 della
Costituzione, è pacifico che lo Stato, nelle materie di competenza concorrente, può solo
determinare i princìpi fondamentali. Solo in sede di prima applicazione si pone la
questione delle norme di dettaglio la cui validità viene confermata, salvo il loro
carattere cedevole di fronte alla nuova legislazione regionale.
Il ministro LA LOGGIA ritiene che lo Stato non potrebbe in alcun caso disporre norme di
dettaglio. Una affermazione come quella contenuta nell'emendamento 1.33 finirebbe
paradossalmente per legittimare quella ipotesi, ottenendo un effetto contrario.
Il senatore VILLONE rileva che, ove il principio fosse già contenuto nella Costituzione,
come egli crede, l'emendamento 1.33 risulterebbe inutile; se, al contrario, la limitazione
della potestà legislativa dello Stato non vi fosse contemplata, l'emendamento stesso
risulterebbe incostituzionale.
Il senatore BASSANINI dà conto dell'emendamento 1.16, volto a precisare che è il
Parlamento che può determinare i princìpi fondamentali nelle materie di competenza
concorrente; solo in via transitoria il Governo è autorizzato a svolgere un'azione
ricognitoria dei princìpi fondamentali recati dalle norme legislative vigenti. Ricorda in
proposito che i rappresentanti dei Consigli regionali hanno sollecitato una
interpretazione della novella costituzionale nel senso che sia il Parlamento a determinare
ex novo i princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente.
Dà quindi per illustrato l'emendamento 1.13, che, in subordine, propone una diversa
formulazione dell'articolo 1, comma 4.
Il ministro LA LOGGIA suggerisce una diversa formulazione dell'emendamento 1.13, tendente
a sottolineare la natura meramente ricognitiva della delega, che dovrebbe esercitarsi
attraverso l'adozione non già di testi unici, che secondo la prassi comunque
comporterebbero un effetto innovativo, bensì semplicemente di testi ricognitivi.
Il senatore VILLONE aggiunge la propria firma all'emendamento 1.16. Esso evidenzia che il
Governo viene delegato a rinvenire nell'ordinamento i princìpi effettivamente esistenti,
con l'unico scopo di fornire un quadro di certezze all'operatore, sia sul versante
regionale sia su quello statale.
Il PRESIDENTE, relatore, sottolinea che i testi ricognitivi dovrebbero poter estrapolare i
princìpi fondamentali da disposizioni che contengono anche norme di dettaglio. Si tratta
di consentire allo Stato di svolgere positivamente quella operazione deduttiva che nel
previgente assetto la Corte costituzionale aveva riconosciuto ammissibile per la
legislazione regionale.
Il senatore VILLONE osserva che nel caso in cui dalla norma esistente si tragga un
principio non autonomamente individuabile nell'ordinamento, con la delega si autorizza a
trasformare quel principio in legge. Diverso significato avrebbe il semplice richiamo di
una norma esistente.
Il senatore BASSANINI accoglie il suggerimento del Ministro di fare riferimento a testi
ricognitivi, ma ritiene che potrebbe essere esplicitato il carattere provvisorio e
contingente della attività di ricognizione delegata al Governo, accogliendo parzialmente
la formulazione proposta nell'emendamento 1.35, presentato dalla senatrice Thaler
Ausserhofer e da altri senatori.
Il ministro LA LOGGIA sottolinea la natura ordinaria del disegno di legge in esame, che
quindi non potrebbe in alcun caso mettere in discussione il potere del Parlamento di
determinare i princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione. E' quanto meno rischioso, a suo giudizio, ribadire il suddetto potere
del Parlamento, come propone l'emendamento 1.16.
Il senatore VILLONE replica che è ben vero che il Parlamento può determinare sempre e
comunque i princìpi fondamentali, ma va anche chiarito che, al contrario, tale potestà
non compete al Governo. Questo viene autorizzato a elencare i princìpi già vigenti, che
assumono valore non già perché sono compresi nell'elenco, bensì perché recati da norme
di legge. Non sarebbe accettabile che il Governo aggiunga od ometta parti di una norma
ovvero compia una sintesi di disposizioni vigenti.
In tale contesto appare evidente, a suo avviso, l'impossibilità di delegare al Governo
l'individuazione dei princìpi fondamentali.
Il presidente PASTORE, relatore, ritiene che laddove il Governo procedesse oltre il limite
della mera ricognizione, l'atto risulterebbe viziato per eccesso di delega. Quindi
condivide l'opinione per cui il Governo non potrebbe operare aggiunte o sintesi nelle
norme recanti i princìpi fondamentali individuati.
Quanto all'ultima osservazione del senatore Villone, ricorda che la Corte costituzionale
ha chiarito che non sussistono dubbi in ordine alla possibilità che i princìpi
fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione possono essere enunciati anche in
una legge delegata, stante la diversa natura e il diverso grado di generalità che essi
possono assumere rispetto ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 76 della
Costituzione.
Il senatore BASSANINI fa presente che se si insistesse sull'interpretazione ora ribadita
dal presidente Pastore la sua parte politica non potrebbe mantenere la disponibilità fin
qui manifestata nell'esame del disegno di legge. Il mancato accoglimento del principio
esplicitato nella prima parte dell'emendamento 1.16, a suo parere, ha il significato di
riaffermare la possibilità di una delega al Governo per l'individuazione dei princìpi
fondamentali, e ciò costituisce un elemento politico di dissenso.
Il ministro LA LOGGIA invita a mantenere la discussione nei limiti del contenuto reale
degli emendamenti. Il Governo ha chiarito che la contrarietà sulla prima parte
dell'emendamento 1.16 è motivata con l'inopportunità di revocare in dubbio il potere del
Parlamento di determinare i princìpi fondamentali.
Il senatore MAGNALBO', relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 1.16, mentre
condivide la diversa formulazione dell'emendamento 1.13 proposta dal Governo.
Il senatore KOFLER illustra l'emendamento 1.35, sottolineandone, in particolare, la prima
parte, che evidenzia la natura contingente dell'operazione ricognitiva affidata al Governo
con la delega.
Illustra, inoltre, l'emendamento 1.34, soppressivo del comma 5, che a suo giudizio implica
un esercizio della delega esorbitante rispetto alla natura meramente ricognitiva.
Il ministro LA LOGGIA si esprime in senso contrario sull'emendamento 1.35 per la parte che
prevede la ricognizione dei princìpi fondamentali mediante la sottoscrizione di intese,
mentre è propenso ad accogliere una formulazione che recuperi la prima parte
dell'emendamento ai fini di una generale riformulazione del primo periodo del comma 4
dell'articolo 1. Esprime parere contrario, poi, sulla soppressione del comma
5, non condividendo la preoccupazione espressa dal senatore Kofler.
Il presidente PASTORE, relatore, illustra l'emendamento 1.2, diretto a prorogare il
termine della delega a 18 mesi.
Il ministro LA LOGGIA esprime parere contrario, ritenendo sufficiente il termine di 12
mesi.
Il senatore MAGNALBO', relatore, dà conto dell'emendamento 1.36, che propone di
aggiungere fra i princìpi della delega quelli della essenzialità e della sussidiarietà
orizzontale.
Il senatore BASSANINI illustra alcuni emendamenti tendenti a sopprimere e, in subordine, a
riformulare i criteri direttivi della delega di cui al comma 5.
Il ministro LA LOGGIA dichiara la disponibilità ad accogliere l'emendamento 1.15,
modificato in modo da recepire la formula, a suo avviso migliore, di cui all'articolo 117,
terzo comma, della Costituzione, che fa diretto riferimento alla potestà legislativa
delle Regioni.
A proposito dell'emendamento 1.14, che propone di sopprimere la lettera b), il
ministro LA LOGGIA ricorda che attraverso tale disposizione il Governo ha inteso evocare,
nella sostanza, il concetto di interesse nazionale, inopportunamente espunto in sede di
riforma del Titolo V. Ritiene, infatti, che sia pure in una attività meramente
ricognitiva, non possa escludersi una sorta di gerarchia anche tra i princìpi
fondamentali.
Il senatore VILLONE osserva che, essendo venuto meno il limite dei princìpi generali
dell'ordinamento, una gerarchia di princìpi sarebbe di dubbia costituzionalità.
Il senatore BASSANINI rileva che i princìpi indicati nella lettera b)
effettivamente hanno un riferimento nell'articolo 120 della Costituzione, che prevede il
potere sostitutivo dello Stato. Ciò premesso, condividendo l'osservazione del ministro La
Loggia e l'indicazione del senatore Villone, propone una nuova formulazione
dell'emendamento 1.14, volta a specificare che i princìpi di cui alla lettera b),
nonché quelli di cui alle successive lettere c) e d), siano oggetto
di "considerazione prioritaria".
Il ministro LA LOGGIA esprime parere favorevole su tale nuova formulazione.
Esprime parere favorevole, inoltre, sull'emendamento 1.21.
Il senatore KOFLER ritiene che la nuova formulazione della lettera b) riduce ma non
elimina il pericolo che in base ai criteri direttivi di cui al comma 5 il Governo possa
spingersi oltre la mera ricognizione dei princìpi fondamentali.
Il presidente PASTORE, relatore, illustra l'emendamento 1.11 volto ad estendere l'ambito
della ricognizione dei princìpi fondamentali alle leggi vigenti alla data di emanazione
del decreto legislativo.
Il senatore VILLONE aggiunge la propria firma all'emendamento 1.22, soppressivo della
lettera e) e sottolinea l'opportunità di non indicare un termine che impedirebbe
al Governo di comprendere nella ricognizione anche i princìpi fondamentali posti nelle
more della emanazione del decreto legislativo.
Il senatore KOFLER si associa alla proposta di sopprimere la lettera e).
Il ministro LA LOGGIA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.22 e invita a ritirare
l'emendamento 1.23, mentre si pronuncia favorevolmente sulla soppressione della lettera g)
proposta con l'emendamento 1.12.
Il presidente PASTORE, relatore, illustra l'emendamento 1.5 volto ad aggiungere, in quanto
compatibili, i princìpi e criteri direttivi stabiliti nell'articolo 20 della legge n. 59
del 1997, in materia di semplificazione normativa.
Il senatore BASSANINI esprime il suo dissenso sull'emendamento 1.5, ricordando che la
disposizione citata nel testo vigente riguarda la semplificazione di procedure e non di
norme legislative, mentre il nuovo testo non ancora approvato contempla decreti delegati
di riordino normativo a contenuto anche innovativo, evidentemente incompatibili con il
limite della mera ricognizione.
Anche il senatore VILLONE esprime la propria contrarietà all'emendamento.
Il presidente PASTORE, relatore, si riserva di riformulare il contenuto dell'emendamento
1.6 e di riferirlo all'articolo 5. Illustra quindi l'emendamento 1.7, volto a estendere la
delega alla ricognizione, al riordino e alla semplificazione delle disposizioni normative
vigenti, non di principio, nelle materie di legislazione concorrente, salva la natura
cedevole rispetto alla legislazione regionale.
Il senatore BASSANINI ritiene che a tale scopo dovrebbe prevedersi la compilazione di veri
e propri testi unici, sia pure cedevoli. Pur apprezzando la proposta del Presidente,
ritiene che non sia realistico il termine di 12 mesi per effettuare la ricognizione, il
riordino e la semplificazione delle disposizioni vigenti. Dovrebbero inoltre prevedersi
criteri distinti e diversi da quelli enunciati nel comma 5.
Il senatore VILLONE giudica inopportuna una delega così ampia, attraverso la quale il
Parlamento autorizzerebbe il Governo a riordinare la normativa di dettaglio praticamente
per tutto l'ordinamento giuridico.
Il presidente PASTORE, relatore, invita a riflettere sull'opportunità di offrire un
riferimento normativo di base alla legislazione regionale.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti appena discussi, riferiti all'articolo 1.
Dopo che il presidente PASTORE ha ritirato l'emendamento 1.1, l'emendamento 1.10 viene
posto in votazione ed è respinto. L'emendamento 1.17 risulta invece accolto.
L'emendamento 1.28 viene messo in votazione ed è respinto, mentre l'emendamento 1.18
risulta accolto. E' accolto anche l'emendamento 1.19 (testo 2). Gli emendamenti 1.24,
1.25, 1.26 e 1.27 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.
Il senatore BASSANINI ritira l'emendamento 1.20. Si conviene, quindi, di accantonare
l'emendamento 1.33, mentre l'emendamento 1.29, posto ai voti, è respinto.
I senatori KOFLER, BASSANINI e VILLONE presentano quindi il nuovo emendamento 1.100, che
riformula in parte notevole il primo periodo del comma 4. L'emendamento, posto ai voti, è
accolto. Sono conseguentemente assorbiti gli emendamenti 1.16, 1.35, 1.13 e 1.30.
Il presidente PASTORE, relatore, ritira l'emendamento 1.2.
Decaduto l'emendamento 1.9 per l'assenza del proponente, il senatore MAGNALBO', relatore,
ritira l'emendamento 1.36. L'emendamento 1.31 risulta assorbito dall'emendamento 1.8,
accolto durante la seduta pomeridiana.
Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.34, che è respinto.
Il senatore BASSANINI propone una nuova formulazione dell'emendamento 1.15 che, posto in
votazione, risulta accolta. Decaduto l'emendamento 1.32 per l'assenza dei proponenti, gli
emendamenti 1.14 (testo 2), 1.21 e 1.22, posti separatamente in votazione, sono accolti.
L'emendamento 1.11 risulta precluso.
Il senatore BASSANINI ritira l'emendamento 1.23.
L'emendamento 1.12, posto in votazione, è accolto.
Il presidente PASTORE ritira l'emendamento 1.5. La Commissione conviene, infine, di
accantonare gli emendamenti 1.6 e 1.7, nell'intesa di trattare il primo come emendamento
all'articolo 5 e il secondo come autonomo articolo aggiuntivo, in un testo da riformulare.
Il PRESIDENTE comunica che ove l'esame del disegno di legge in titolo non dovesse
concludersi nella settimana in corso, potrà proseguire in una seduta da convocare per
mercoledì 30 ottobre, alle ore 13,30.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 23,35.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1545
Art. 1
1.1
PASTORE, relatore
1.10
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Sopprimere il comma 1.
__________________________
1.17
BASSANINI, VITALI
Al comma 1, sostituire la parola: "vincolo", con la parola: "vincoli".
Conseguentemente, sostituire le parole: "gli obblighi", con la
seguente: "quelli".
__________________________
1.28
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE
Al comma 1, sopprimere le parole: "da accordi di reciproca limitazione della
sovranità di cui all'articolo 11 della Costituzione".
__________________________
1.18
BASSANINI, VITALI
Al comma 1, sostituire le parole: "dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea e alle Comunità europee", con le seguenti "dall'ordinamento
comunitario".
__________________________
1.19
BASSANINI, VITALI
Al comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: "della presente
legge" con le seguenti "della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3".
__________________________
1.19 (testo 2)
BASSANINI, VITALI
Al comma 2, primo e secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale".
__________________________
1.24
TURRONI
Al comma2, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente: "Le leggi
statali vigenti costituiscono norme quadro per la legislazione regionale".
__________________________
1.20
BASSANINI, VITALI
Sopprimere il comma 3.
__________________________
1.25
TURRONI
Al comma 3, sopprimere le parole: "quali desumibili".
__________________________
1.33
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Salvo le ipotesi
dell'articolo 120 della Costituzione, nelle materie di competenza concorrente, lo Stato
non può porre disposizioni di dettaglio, ancorché derogabili".
__________________________
1.29
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE
Sopprimere i commi 4 e 5.
__________________________
1.16
BASSANINI, VITALI
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
"4. Il Parlamento determina i principi fondamentali nelle materie di cui all'art.
117, comma 3, della Costituzione, innovando l'impostazione delle relative discipline in
relazione al quadro costituzionale introdotto dalla legge costituzionale n.3 del 2001,
anche tenendo conto delle interconnessioni tra le diverse materie e quelle di competenza
legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'art. 117, comma 2.
4-bis. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro per gli Affari regionali è delegato ad adottare un testo unico
di mera ricognizione delle norme legislative in vigore che, nell'attuale sistema
normativo, sono da considerarsi principi fondamentali delle materie di cui all'art. 117,
comma 3, della Costituzione, fino alla approvazione delle leggi di cui al comma
precedente. Lo schema di decreto, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni", è trasmesso alle
Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari,
compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai
sensi dell'art. 11 della predetta legge costituzionale n. 3 del 2001, da rendersi entro
sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il
Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni,
alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi,
rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.".
__________________________1.35
THALER, BETTA, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO
Sostituire il comma 4 con il seguente:
"Al fine di orientare l'iniziativa legislativa, in attesa dell'approvazione delle
leggi che definiscano i nuovi principi fondamentali nelle materie di legislazione
concorrente, lo Stato e le regioni effettuano la ricognizione dei principi fondamentali
che si traggono dalla legislazione vigente, mediante la sottoscrizione di una o più
intese ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.
281 del 1997."
__________________________
1.100
KOFLER, BASSANINI, VILLONE
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da "In sede di prima
applicazione" a "presente legge," con le seguenti: "In
sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle
Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i
nuovi princìpi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente
ricognitivi dei princìpi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie
previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,".
__________________________
1.13
BASSANINI
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "alla ricognizione dei
principi fondamentali" con le seguenti: "a raccogliere in uno o più
testi unici meramente compilativi e ricognitivi i principi fondamentali".
__________________________1.26
TURRONI
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "alla ricognizione" con
le seguenti: "ad individuare e a definire".
__________________________
1.2
PASTORE, relatore
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "un anno", con le
seguenti: "diciotto mesi".
____________________1.30
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: "attenendosi ai
principi" fino alla fine del periodo con le seguenti: "attenendosi al
principio della mera ricognizione dei principi fondamentali già esistenti e
dell'esclusione di ogni carattere innovativo delle disposizioni dei decreti
legislativi".
Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
__________________________
1.9
PASSIGLI
Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola "esclusività".
__________________________1.36
MAGNALBO'
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "proporzionalità,
omogeneità", aggiungere le seguenti: "essenzialità e sussidiarietà
orizzontale".
__________________________
1.31
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE
Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine,:" il Governo può
discostarsi dai pareri di cui al presente comma soltanto motivando in modo adeguato sulle
ragioni di tale scostamento".
__________________________
1.8
PASTORE, relatore
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
"Il parere parlamentare definitivo è reso da un comitato composto da eguale
numero di deputati e di senatori appartenenti alle Commissioni affari costituzionali,
nominati dai Presidenti delle rispettive Camere d'intesa con i Presidenti delle stesse
Commissioni, designati da tutti i gruppi parlamentari in proporzione alla propria
consistenza. Il comitato esamina gli schemi di decreto legislativo rilevando se vi siano
disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei princìpi fondamentali, e non
meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti
che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere
quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle
indicazioni del comitato o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere una
relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere
parlamentare.".
__________________________1. 34
THALER, BETTA, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO
Sopprimere il comma 5.
__________________________
1.15
BASSANINI, VITALI
Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: ",e in modo da richiedere
disposizioni applicative regionali".
__________________________
1.15 (testo 2)
BASSANINI, VITALI
Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: ",e in modo da richiedere
disposizioni applicative regionali" con le seguenti: "e in modo da
salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo
117, terzo comma, della Costituzione."
__________________________
1.32
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE
Al comma 5, sopprimere le lettere b), c), d), e, f) e g).
__________________________
1.14
BASSANINI, VITALI, VILLONE
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
__________________________
1.14 (testo 2)
BASSANINI, VITALI, VILLONE
Al comma 5, alle lettere b), c) e d), dopo la parola: "considerazione",
inserire la seguente: "prioritaria".
__________________________
1.27
TURRONI
Al comma 5, lettera b), dopo le parole: "giuridica ed economica" aggiungere
le seguenti: "ed amministrativa".
Conseguentemente aggiungere alla fine della lettera b) le seguenti parole:
"nonché l'uniformità dei procedimenti amministrativi e degli atti autorizzatori e
concessori di competenza di comuni, province, città metropolitane e regioni".
__________________________
1.21
BASSANINI, VITALI
Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: "articoli 114 e
117", con le seguenti: "articoli 114, 117 e 118".
__________________________
1.22
BASSANINI, VITALI
Al comma 5, sopprimere la lettera e).
__________________________
1.11
PASTORE, relatore
Al comma 5, lettera e), sostituire le parole: "entrata in vigore della
presente legge", con le seguenti: "emanazione del decreto legislativo di
cui alla presente legge".
__________________________
1.23
BASSANINI, VITALI
Al comma 5, lettera f), sostituire le parole: "e loro eventuale
semplificazione", con le parole "apportando nei limiti di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per garantire coerenza logica e sistematica della
normativa".
__________________________
1.12
BASSANINI
Al comma 5, sopprimere la lettera g).
__________________________
1.5
PASTORE, relatore
Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
"g-bis) criteri e princìpi direttivi stabiliti dall'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, in quanto compatibili".
__________________________
1.6
PASTORE, relatore
Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
"g-bis) previsione dei princìpi fondamentali per l'attribuzione delle
funzioni amministrative secondo i criteri stabiliti dall'articolo 118 della
Costituzione.".
__________________________
1.7
PASTORE, relatore
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Il Governo è inoltre autorizzato ad adottare, con la medesima
procedura e negli stessi termini previsti dai commi 4 e 4-bis, uno o più decreti
legislativi di ricognizione, riordino e semplificazione delle disposizioni normative
vigenti nelle medesime materie, da valere nei limiti di cui al comma 2, attenendosi ai
princìpi e criteri direttivi di cui al comma 5.".