SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDI' 12 NOVEMBRE 2002
212ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
PASTORE
Interviene il ministro per gli affari regionali La Loggia.
La seduta inizia alle ore 21,45.
( )
IN SEDE REFERENTE
(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 novembre 2002.
Si procede all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.
Il presidente PASTORE dà conto dell'emendamento 5.100, che recepisce la condizione
specifica indicata nel parere della 5ª Commissione permanente, a norma del quale il
Governo presenta al Parlamento ogni anno uno o più disegni di legge recanti disposizioni
per il trasferimento delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione.
Illustra, inoltre, l'emendamento 5.101, volto anch'esso a recepire una condizione indicata
nel parere della Commissione bilancio.
Il senatore VILLONE, intervenendo sugli emendamenti al comma 1, osserva che il principio
di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, è
suscettibile di due possibili svolgimenti. Anzitutto, un'attività esclusiva
dell'associazionismo privato che, attraverso mezzi propri, persegue interessi di carattere
generale. In secondo luogo, l'attività svolta da associazioni o singoli cittadini con il
concorso pubblico. In tale secondo caso, a suo giudizio, sarebbe opportuno prevedere che
l'ente pubblico indichi i criteri per la verifica delle modalità con cui sono impiegate
le risorse e dei risultati effettivamente conseguiti.
Si riserva, pertanto, di formulare una puntuale proposta di modifica in tal senso.
Il presidente PASTORE, relatore, rileva che laddove siano impegnate risorse pubbliche è
comunque previsto il controllo da parte dell'ente pubblico sul loro impiego.
Il senatore MAFFIOLI osserva che quando l'ente pubblico eroga contributi, normalmente
dispone una procedura di controllo.
Il ministro LA LOGGIA ritiene che sarebbe preferibile indicare in via generale la
possibilità di esercitare un controllo sulle modalità con cui viene perseguito
l'interesse generale. Infatti, una proposta limitata all'ipotesi di concorso delle risorse
pubbliche, rischia di escludere la possibilità di effettuare verifiche negli altri casi.
Il senatore BASSANINI richiama l'attenzione sulla formulazione dell'articolo 118, quarto
comma, della Costituzione che non a caso introduce il concetto di "autonoma
iniziativa". E' quindi necessario, a suo avviso, osservare la massima cautela nel
prefigurare controlli generici sull'attività delle associazioni o dei singoli cittadini.
Concorda, invece, sulla proposta del senatore Villone di prevedere la facoltà di indicare
criteri di verifica sulla gestione e sui risultati, quando vi sia il concorso delle
risorse pubbliche. A suo avviso, tuttavia, sarebbe sufficiente richiamare l'articolo 12
della legge n. 241 del 1990, che stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
sono subordinate alla predeterminazione dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.
Decaduto l'emendamento 5.28 per l'assenza dei proponenti, l'emendamento 5.4, fatto proprio
dal senatore Maffioli in assenza del proponente, è posto in votazione con il parere
favorevole del relatore e del rappresentante del Governo ed è accolto. Gli emendamenti
5.27, 5.26 e 5.29 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.
Il senatore BONGIORNO sottoscrive l'emendamento 5.31 e lo ritira. Viene quindi posto in
votazione l'emendamento 5.7, fatto proprio dal senatore Maffioli in assenza del
proponente, previo parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo.
Risulta accolto.
Il senatore MAFFIOLI sottoscrive l'emendamento 5.5, in assenza del proponente e,
considerato il parere contrario della 5ª Commissione permanente, lo ritira.
Il senatore BASSANINI propone una nuova versione (testo 2) dell'emendamento 5.18, che
recepisce la proposta avanzata dal senatore Villone, attraverso il richiamo all'articolo
12 della legge n. 241 del 1990. Detto emendamento, posto in votazione con il parere
favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto. Restano pertanto
preclusi gli emendamenti 5.25 e 5.24. Gli emendamenti 5.11 e 5.13 risultano assorbiti.
Il presidente PASTORE, relatore, informa che il senatore Eufemi ha presentato una
riformulazione (testo 2) dell'emendamento 5.6, che recepisce le indicazioni espresse dal
ministro LA LOGGIA nella precedente seduta.
Il senatore VILLONE si pronuncia in netto dissenso sull'emendamento 5.6 (testo 2). Osserva
che è pacifico in dottrina e in giurisprudenza che le Camere di commercio e le
Università sono enti di autonomia funzionale. Peraltro, indicando quegli enti solo per
esempio, implicitamente si pone in dubbio l'esistenza di altre autonomie funzionali.
Il ministro LA LOGGIA conviene sull'osservazione del senatore VILLONE secondo la quale non
è contestata la natura di enti di autonomia funzionale delle Camere di commercio e delle
Università.
Si rimette, quindi, alla Commissione.
Il presidente PASTORE, relatore, condivide anch'egli l'opinione del senatore Villone.
Invita, pertanto, a ritirare l'emendamento 5.6 (testo 2).
Il senatore MAFFIOLI sottoscrive l'emendamento 5.6 (testo 2) e lo ritira, in
considerazione dell'unanime avviso circa la natura di ente di autonomia funzionale delle
Camere di commercio.
Accolto l'emendamento 5.12 e decaduto l'emendamento 5.30 il ministro LA LOGGIA esprime un
parere favorevole sull'emendamento 5.100 e riferisce sul dibattito che si è svolto nella
5ª Commissione permanente, in sede di espressione del parere. La proposta del Governo di
utilizzare lo stesso disegno di legge n. 1545 per autorizzare l'emanazione di decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri - soluzione assai più spedita della presentazione
di disegni di legge ordinari - ha ricevuto obiezioni in ordine alla copertura finanziaria.
Non esclude, tuttavia, che in sede di discussione del disegno di legge in Assemblea, si
possano individuare altre soluzioni per disciplinare il trasferimento delle risorse alle
Regioni e agli enti locali, nella prospettiva di una semplificazione del procedimento.
Il senatore VILLONE rileva che la soluzione indicata dalla 5ª Commissione permanente e
recepita dall'emendamento 5.100 comporterà gravi ritardi nell'attuazione.
L'emendamento 5.100 è quindi posto in votazione ed è accolto in un nuovo testo, che reca
correzioni meramente formali (5.100 testo 2). Gli emendamenti 5.8 e 5.23 restano preclusi.
L'emendamento 5.19 è dichiarato decaduto, in assenza del proponente.
Intervenendo per esprimere il parere sugli emendamenti soppressivi o sostitutivi del comma
4, il ministro LA LOGGIA fa presente che il testo proposto dal Governo non fa altro che
riprodurre una serie di disposizioni già vigenti nell'ordinamento, in particolare quelle
di cui all'articolo 3 della legge n. 20 del 1994.
Il senatore BASSANINI sottolinea che le disposizioni citate dal ministro La Loggia devono
considerarsi sostanzialmente superate dalle modifiche intervenute sul Titolo V della Parte
II della Costituzione, laddove, all'articolo 114, è stata affermata esplicitamente
l'autonomia degli enti locali.
Se può convenire sull'opportunità di conservare il primo periodo del comma, che riflette
i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario di cui all'articolo 117, primo comma,
della Costituzione, respinge invece la seconda parte, che reintroduce un generico
controllo successivo sulla gestione e addirittura sulla sana gestione finanziaria degli
enti locali. Si tratta, a suo avviso, di una disposizione di dubbia costituzionalità che
reintroduce un meccanismo che la riforma del Titolo V ha inteso superare.
Osserva che negli altri paesi europei il controllo sulla gestione è svolto normalmente da
organi interni alla amministrazione e che tale procedura è osservata anche in Italia da
parte dei Comuni maggiori e delle Regioni, che scelgono di adottare una procedura
collaborativa per assicurare l'efficacia dell'attività amministrativa.
Ricorda che l'emendamento 5.9, da lui presentato, propone di prevedere la facoltà degli
enti interessati di richiedere il controllo sulla gestione da parte delle sezioni
regionali della Corte dei conti, un controllo che, tuttavia, dovrebbe essere demandato a
competenze tecniche specifiche e non a personale composto prevalentemente da giuristi, quale è quello della Corte dei conti.
In ogni caso, a suo giudizio, dovrebbe escludersi che il controllo successivo sulla
gestione da parte della Corte dei conti possa trasformarsi in uno strumento di pressione
verso gli amministratori funzionale al giudizio di responsabilità.
La sua parte politica attribuisce alla questione dei controlli da parte della Corte dei
conti un significato particolarmente importante e dunque invita il relatore e il
rappresentante del Governo a considerare la possibilità di un accoglimento delle proposte
di modifica avanzate.
Il senatore VILLONE condivide le perplessità esposte dal senatore Bassanini, ritenendo
che con l'introduzione delle sezioni regionali della Corte dei conti si sia profondamente
innovato nel modo di operare di quell'organo.
A suo giudizio, se vi è la necessità di prevedere alcuni limitati controlli, questi
dovrebbero essere disciplinati con particolare precisione, evitando una formulazione
generica, come quella che compare attualmente nel testo, che rappresenterebbe un danno per
tutti gli amministratori.
Osserva inoltre che almeno per la parte che si riferisce all'attività delle Regioni la
norma appare palesemente incostituzionale.
Il senatore PASTORE, relatore, osserva che le verifiche compiute dalle sezioni regionali
della Corte dei conti, oltre a dimostrare il corretto utilizzo delle risorse che vengono
erogate dall'Unione europea, rappresentano uno strumento utile per gli stessi enti locali.
Conviene il ministro LA LOGGIA. Pur apprezzando le osservazioni del senatore Bassanini,
ritiene preferibile mantenere il testo originario; manifesta, tuttavia, la disponibilità
a individuare prima della discussione in Assemblea una formulazione del secondo periodo
del comma 4, condivisa dai Gruppi parlamentari.
Il senatore VILLONE sottoscrive gli emendamenti in votazione di cui è primo firmatario il
senatore Bassanini.
Gli emendamenti 5.14, 5.17, 5.10, 5.9 e 5.15, nonché gli emendamenti identici 5.16 e
5.22, con separate votazioni, sono respinti. E', invece, accolto l'emendamento 5.101.
Decaduto l'emendamento 5.21, in assenza del proponente, il presidente PASTORE, relatore,
su invito del ministro La Loggia, ritira gli emendamenti 5.2 e 5.3.
Il senatore BASSANINI invita il relatore a non insistere per la votazione dell'emendamento
5.20, che prevede l'impiego di personale della Regione per il controllo da parte delle
sezioni regionali della Corte dei conti. Ribadisce la netta contrarietà della sua parte
politica alla reintroduzione di un regime di controlli successivi sulla gestione degli
enti locali che sono tradizionalmente concepiti come verifiche sul merito dell'attività
di quelle amministrazioni.
Il senatore VILLONE si associa alle considerazioni del senatore Bassanini.
Il senatore PASSIGLI invita il relatore e il rappresentante del Governo a svolgere
un'ulteriore riflessione sulla questione dei controlli della Corte dei conti, poiché vi
è il rischio, a suo avviso, di caratterizzare la legge in modo diverso da come era stata
concepita finora.
Il ministro LA LOGGIA apprezza le argomentazioni svolte dal senatore Bassanini e non
esclude che nel prosieguo dell'iter si possa giungere a una diversa formulazione
del comma 4 dell'articolo 5. Auspica, quindi, la disposizione di un mandato pienamente
condiviso dalla Commissione, in cui si dia conto dell'impegno del Governo e del relatore a
ricercare una soluzione di equilibrio fra il principio dell'autonomia delle regioni e
degli enti locali che, secondo le prospettazioni dei senatori Bassanini e Villone non
tollererebbe un controllo successivo sulla gestione da parte delle sezioni regionali della
Corte dei conti, e quello del buon andamento e dell'efficienza della pubblica
amministrazione che, al contrario, secondo la proposta del Governo, condivisa dal
relatore, ammetterebbe controlli di natura collaborativa, volti a migliorare l'efficacia
dell'azione amministrativa. A tal fine, dichiara la più ampia disponibilità del Governo.
Il presidente PASTORE, relatore, associandosi alla dichiarazione del ministro LA LOGGIA,
assicura il suo impegno a ricercare una formulazione largamente condivisa.
Il senatore BASSANINI sottolinea l'importanza politica delle dichiarazioni del ministro La
Loggia, alle quali si è associato il relatore. Apprezzando l'impegno politico così
espresso, aderisce alla proposta di approvare un mandato a riferire all'Assemblea, ferma
restando la necessità di individuare una diversa formulazione del comma 4, in coerenza
con il significato del dibattito svolto in Commissione.
Anche il senatore VILLONE esprime apprezzamento per la proposta avanzata dal ministro LA
LOGGIA.
L'emendamento 5.20 è, quindi, messo in votazione, e risulta accolto. L'emendamento 5.0.1
è dichiarato decaduto in assenza del proponente.
Si conviene quindi di adottare nel testo da proporre all'Assemblea, per i termini Regione,
Provincia, Comune e Città metropolitane, nonché per i termini Consiglio regionale,
Giunta regionale e Consiglio delle autonomie, la scrittura con la lettera iniziale
maiuscola, conforme al testo della Costituzione.
La Commissione conviene, infine, di conferire al presidente PASTORE e al senatore
MAGNALBO', relatori, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di
legge n. 1545, nel testo risultante dalle modifiche accolte nel corso dell'esame.
La seduta termina alle ore 23,20.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1545
Art. 5
5.28
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE
Al comma 1, dopo le parole: "secondo le rispettive competenze", inserire
la seguente: "legislative".
__________________________
5.4
EUFEMI
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "provvedono a conferire le funzioni
amministrative", inserire le seguenti: "da loro".
__________________________
5.27
TURRONI
Al comma 1, sostituire le parole da: "attribuendo" fino a:
"l'unitarietà di esercizio" con le seguenti: "attribuendole a
comuni, province e città metropolitane ad esclusione di quelle che per ragioni naturali,
fisiche e ambientali di ecosistema debbono essere riservata allo Stato o alle regioni
medesime".
Conseguentemente all'ultimo periodo sostituire le parole: "ai comuni" con
le seguenti: "alle Regioni".
__________________________
5.26
TURRONI
Al comma 1, sostituire le parole: "di cui occorra assicurare l'unitarietà di
esercizio" con le seguenti: "che per ragioni naturali, fisiche e
ambientali di ecosistema, debbono essere affrontate e gestite unitariamente".
__________________________
5.29
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE
Al comma 1, sopprimere le parole: "per motivi di buon andamento, efficienza o
efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per
esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale".
__________________________
5.31
MAGNALBO'
Al comma 1, sostituire le parole: "tenendo conto delle" con le
seguenti: "salvaguardando le".
__________________________
5.7
EUFEMI
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "tenendo conto", inserire
le seguenti: "anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni".
__________________________
5.7 (testo 2)
EUFEMI
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "da parte di associazioni o
singoli cittadini,", con le seguenti: "da parte dei cittadini singoli e
associati e delle loro espressioni istituzionali,".
5.5
EUFEMI
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "enti di autonomia
funzionale", inserire le seguenti: "cui sono assegnate ulteriori funzioni
secondo gli stessi criteri".
__________________________
5.18
BASSANINI, VITALI
Al comma 1, sostituire le parole da: "e favorendo", fino alle
parole: "principio di sussidiarietà", con le seguenti: ".
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale,
sulla base del principio di sussidiarietà.".
__________________________
5.18 (testo 2)
BASSANINI, VITALI, VILLONE
Al comma 1, sostituire le parole da: "e favorendo", fino alle
parole: "principio di sussidiarietà", con le seguenti: ".
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e comunità montane favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando
sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241".
__________________________
5.25
TURRONI
Al comma 1, sopprimere le parole da: "e favorendo," fino a:
"o singoli cittadini".
__________________________
5.24
TURRONI
Al comma 1, sostituire le parole da: "altresì," fino a:
"associazioni o singoli" con le seguenti: "la partecipazione
dei".
__________________________
5.11
BASSANINI, VITALI
Al comma 1, sostituire le parole "lo svolgimento di attività
amministrative" con le seguenti: "lo svolgimento di attività".
__________________________
5.13
BASSANINI
Al comma 1, sostituire le parole: "lo svolgimento di attività
amministrative" con le seguenti "l'autonoma iniziativa per lo svolgimento
di attività".
__________________________
5.6
EUFEMI
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "attività amministrative di
interesse generale da parte di", inserire le seguenti: "Camere di
commercio".
__________________________
5.6 (testo 2)
EUFEMI
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "degli enti di autonomia
funzionale", inserire le seguenti: ", quali università e Camere di
commercio,".
__________________________
5.12
BASSANINI, VITALI
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "Tutte le altre funzioni" aggiungere
le parole "amministrative".
__________________________
5.30
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo
Stato procede progressivamente, e comunque entro il termine massimo di un anno, al
conferimento delle funzioni amministrative a regioni, province autonome ed enti locali a
mezzo di decreti deliberati dal Consiglio dei ministri ed emanati nella forma del decreto
del Presidente della Repubblica. Gli schemi di decreto sono trasmessi alla Conferenza
unificata Stato-Regioni Città Autonomie e successivamente alla Commissione parlamentare
per le questioni regionali, per il parere da rendersi entro sessanta giorni
dall'assegnazione. Decorso tale termine, il Governo può emanare i decreti anche in
assenza del parere.".
__________________________
5.100
PASTORE, relatore
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato avvia
il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative
necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118
della Costituzione. A tal fine, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie
locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, il Governo, su proposta del
Ministro per gli affari regionali, presenta al Parlamento ogni anno uno o più disegni di
legge recanti disposizioni per il trasferimento delle risorse necessarie all'esercizio
delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione.
Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato della relazione tecnica di
cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti alle
Regioni, con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle
risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, e gli oneri conseguenti
all'espletamento delle funzioni devolute. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema
finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".
__________________________
5.100 (testo 2)
PASTORE, relatore
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato avvia
il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative
necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118
della Costituzione. A tal fine, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie
locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, il Governo, su proposta del
Ministro per gli affari regionali, presenta al Parlamento ogni anno uno o più disegni di
legge recanti disposizioni per il trasferimento delle risorse necessarie all'esercizio
delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione.
Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato della relazione tecnica di
cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e
delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, ai fini della valutazione
della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle
funzioni devolute. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di
entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione".
__________________________
5.8
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Al comma 2, dopo le parole: "Consiglio dei ministri", inserire le
seguenti: "da emanarsi entro un anno".
__________________________
5.23
TURRONI
Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: "sono trasmessi"
aggiungere le seguenti "alle Commissioni affari costituzionali e".
__________________________
5.19
GRILLOTTI
Sopprimere i commi 4, 5 e 6.
__________________________
5.14
BASSANINI, VITALI
Sopprimere il comma 4.
__________________________
5.17
BASSANINI, VITALI
Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: "anche".
__________________________
5.10
BASSANINI, VITALI
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
__________________________
5.9
BASSANINI
Al comma 4, secondo periodo, prima della parola: "verificano" inserire
le seguenti: ", ove lo richiedano gli enti interessati,".
__________________________
5.15
BASSANINI, VITALI
Sopprimere il comma 5.
__________________________
5.16
BASSANINI, VITALI
5.22
TURRONI
Sopprimere il comma 6.
__________________________5.101
PASTORE, relatore
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "sono integrate", con
le parole: " possono essere integrate".
__________________________
5.21
TURRONI
Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola "aziendalistiche".
__________________________
5.2
PASTORE, relatore
Al comma 6, dopo la parola: "contabili", inserire le seguenti: "e
che non versino in situazioni di incompatibilità quali definite dallo statuto o da legge
regionale".
__________________________
5.3
PASTORE, relatore
Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Lo statuto o la
legge regionale individua, fissandone un termine, i casi di incapacità dei medesimi ad
assumere o comunque svolgere determinate attività pubbliche e private, anche di
rappresentanza politica, dopo la cessazione del mandato.".
__________________________
5.20
PASTORE, relatore
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nella prima
applicazione delle presenti disposizioni, ciascuna sezione regionale di controllo, previe
intese con la regione, può avvalersi di personale della regione sino ad un massimo di
dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di
appartenenza.".
__________________________
5.0.1
GRILLOTTI
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 5-bis
(Prima attuazione dell'articolo 119 della Costituzione)
1. In attesa dell'approvazione della legge dello Stato contenente i princìpi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'articolo 117,
comma 3, della Costituzione, le regioni devono rispettare nell'interesse della finanza
pubblica, oltre ai princìpi desumibili dalla Costituzione e dall'ordinamento comunitario,
la razionalità, la coerenza e l'omogeneità del sistema tributario nel suo complesso, la
semplificazione del sistema stesso e degli adempimenti dei contribuenti, la limitazione di
quelle agevolazioni relative ai tributi propri che risultino gravemente lesive della
concorrenza, nonché l'autonomia finanziaria degli enti locali.
2. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni esercitano l'autonomia
finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il
rispetto degli equilibri di bilancio dei comuni, delle province, delle città
metropolitane e della regione, in relazione al rispetto del patto di stabilità interno e
ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Le sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti verificano il perseguimento degli obiettivi
posti dalle leggi regionali di principio e di programma, nonché la sana gestione
finanziaria degli enti locali.
4. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono richiedere
ulteriori forme di collaborazione alla sezione regionale di controllo ai fini della
regolare gestione finanziaria, del funzionamento dei controlli interni e dell'efficienza e
dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri nelle materie di cui
all'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
5. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono integrate da un componente
designato dal Consiglio regionale e da due componenti designati dal Consiglio delle
autonomie locali; ove il Consiglio delle autonomie locali non sia stato ancora istituito
tale componente è designata dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle
Associazioni rappresentative dei comuni e delle province a livello regionale. Tali
componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze
professionali acquisite, siano particolarmente esperte nelle norme aziendalistiche,
economiche, finanziarie e contabili. Durano in carica cinque anni e non sono
riconfermabili. Il loro status è equiparato a tutti gli effetti, per la durata
dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti. La nomina è effettuata con
decreto del Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dal secondo comma
dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8/7/1977, n. 385.
6. E' soppressa ogni altra forma di controllo dei bilanci e della contabilità dei comuni,
delle province, delle città metropolitane e delle regioni, fatto salvo il controllo
finanziario interno esercitato dal collegio dei revisori dei conti.
7. In seguito all'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione, è rimessa
all'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali la disciplina dei controlli
interni e degli interventi sostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione, salvo il
potere del Governo previsto dall'articolo 120, comma 2, della Costituzione.