SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE BILANCIO (5ª)

GIOVEDI' 24 OTTOBRE 2002
199a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

 

La seduta inizia alle ore 9,30.


IN SEDE CONSULTIVA

(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
( Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI, riferendo sul provvedimento in titolo, fa presente che il comma 1 dell'articolo 5 prefigura il "conferimento" di funzioni amministrative ad enti territoriali diversi dai comuni, per garantirne l'esercizio unitario. Oggetto del conferimento sono le funzioni amministrative "esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge". Soggetti del conferimento sono, coerentemente con quanto disposto dal comma secondo dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni; destinatari del conferimento stesso sono gli enti locali diversi dai comuni (e quindi, espressamente, le province, le città metropolitane), le regioni e lo Stato. Quanto allo strumento giuridico per realizzare il conferimento delle funzioni amministrative, benché il comma in esame non indichi espressamente quale esso sia, in base al citato articolo 118, secondo comma, della Costituzione, dovrebbe essere individuato in atti legislativi (statali o regionali, secondo le rispettive competenze). Tutte le altre funzioni non diversamente attribuite spettano ai comuni.
Il comma 2 impone allo Stato di avviare, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Si tratta, in sostanza, delle risorse destinate a rendere concretamente possibile l'esercizio delle funzioni
amministrative di cui sono titolari le autonomie territoriali. Nel premettere che l'ultima disposizione del comma in questione delinea la disciplina recata dal comma stesso come disciplina transitoria, che trova applicazione fino all'attuazione del cosiddetto "federalismo fiscale", vale a dire fino all'entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Esso prevede che le risorse derivanti dai tributi, dalle entrate proprie, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo devono "consentire ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite", stabilendo quindi un nesso logico tra federalismo fiscale ed attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione.
Lo strumento con il quale il Governo deve pervenire alla quantificazione ed alla ripartizione dei beni e delle risorse in questione, è rappresentato, in prima applicazione, dall'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. I decreti sono adottati in esito ad una procedura composta di due fasi: la prima interna al Governo, la seconda parlamentare. La prima fase vede il coinvolgimento delle autonomie territoriali: sui decreti dovrà essere raggiunto il previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali in sede di Conferenza unificata, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato per l'anno 2002. Nella seconda fase, sugli schemi di decreti è previsto il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. E' disposto, altresì, che il trasferimento delle risorse avvenga secondo le modalità previste al punto 4, Titolo II, dell'Accordo recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, firmato il 20 giugno 2002. Ricorda che esso prevede, per l'attuazione del federalismo fiscale, la necessità di introdurre nel DPEF la previsione dell'avvio del trasferimento di una parte delle risorse necessarie per svolgere le competenze esclusive e le funzioni amministrative derivanti dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, da definire in legge finanziaria, senza oneri finanziari addizionali, con contestuale riduzione delle corrispondenti voci di costo a carico del bilancio dello Stato, con particolare riferimento alle spese per le strutture ed il personale statali. A regime si provvede, invece, con la legge finanziaria di ciascun anno. La norma introduce la dizione "anno successivo", potendosi intendere quello successivo al primo anno di applicazione, vale a dire quello in corso. Se l'interpretazione è esatta, il disegno di legge finanziaria per il 2003 dovrebbe contenere previsioni nella materia oggetto dell'articolo.
Inoltre, premesso che l'articolo 27 della legge n. 468 del 1978 prevede espressamente che le leggi comportanti oneri a carico dei bilanci degli enti locali devono prevederne la corrispondente copertura finanziaria, occorre, in sostanza, valutare la congruità tra i trasferimenti delle risorse alle Regioni e gli oneri, a carico dei bilanci degli enti locali, conseguenti all'espletamento delle funzioni devolute, ovvero acquisire chiarimenti se si intenda invece effettuare tale trasferimento con invarianza di spesa per il bilancio dello Stato.
In ogni caso, occorre valutare se lo strumento della legge finanziaria sia adeguato al trasferimento delle funzioni in quanto, nel caso di assenza di maggiori oneri a carico della finanza locale, ciò prefigurerebbe una norma ordinamentale, mentre nel caso opposto, oltre al conseguimento degli obiettivi programmatici dei saldi di finanza pubblica, si attribuirebbe allo strumento stesso (la legge finanziaria) la funzione di provvedere al reperimento delle risorse necessarie al trasferimento delle suddette funzioni.
Inoltre, il comma 6 del medesimo articolo 5 prevede l'integrazione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti con componenti designati dalle regioni e dagli enti locali. Tale integrazione viene disposta in misura di due componenti aggiuntivi per ciascuna sezione regionale ponendo il relativo onere a carico delle regioni. A tal proposito, occorre valutare la compatibilità di tale previsione con quanto stabilito dal citato articolo 27 della legge n. 468 del 1978.
L'articolo 8 del disegno di legge in titolo prevede, infine, in tutte le Regioni a statuto ordinario, l'istituzione del Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e l'attribuzione a questi delle funzioni già esercitate dal Commissario di Governo, ad eccezione di quelle relative al controllo preventivo sulle leggi regionali e di quelle concernenti il coordinamento dell'attività statale con quella regionale, che sono state soppresse con la riforma del Titolo V della Costituzione.

Interviene il senatore VIZZINI per esprimere apprezzamento per le osservazioni svolte dal Presidente e, in particolar modo, per gli spunti di riflessione offerti su questioni, di rilevante attualità, concernenti il ruolo del Parlamento

In considerazione dei rilevanti profili di competenza e dell'ampiezza del dibattito che, presumibilmente, avrà luogo sul tema trattato, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

 

torna all'indice