SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE BILANCIO (5ª)

MARTEDI' 21 GENNAIO 2003
257a Seduta
Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia ed il sottosegretario

di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Parere all'Assemblea sul testo proposto dalla Commissione e sui relativi emendamenti. Esame del testo. Parere favorevole con osservazione. Esame e rinvio degli emendamenti. Esame degli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 6.150. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte favorevole condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, con osservazione. Esame e rinvio dell'emendamento 6.150)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, fa presente che si tratta del testo proposto dalla Commissione di merito per il disegno di legge recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché dei relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea. Per quanto concerne il testo proposto dalla Commissione segnala che nella nuova formulazione dell'articolo 6, modificato anche in considerazione del parere reso dalla Commissione, non è stato recepito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in merito ai disegni di legge annuali recanti disposizioni per il trasferimento delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni devolute. Per quanto concerne gli emendamenti, segnala gli emendamenti 1.0.100, 1.0.101, 1.0.102, 6.116 e 1.0.104 nei quali viene riproposta una modalità di trasferimento delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni devolute, analoga al testo iniziale e in merito alla quale la Commissione aveva reso un parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala, altresì l'emendamento 6.150 che individua nei collegati di
sessione, anziché in disegni di legge annuali, i provvedimenti con i quali effettuare il trasferimento delle risorse, prevedendo, in prima applicazione lo strumento del DPCM. Gli emendamenti 1.0.105 e 1.0.106, pur prevedendo il trasferimento delle funzioni non disciplinano le modalità di trasferimento delle risorse allo scopo necessarie. Ricorda, altresì, che la Commissione aveva reso un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche in relazione al comma 6 dell'articolo 6 concernente l'integrazione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti al fine di raccordare l'onere della disposizione, posto a carico delle Regioni, con l'autonomia finanziaria regionale. A tal proposito, segnala l'emendamento 6.138 (che ripropone un testo analogo a quello iniziale sul quale la Commissione ha già reso il parere favorevole condizionato), nonché gli emendamenti 6.119, 6.134, 6.135 e 6.136 (che non pongono espressamente a carico delle Regioni gli oneri suddetti e per i quali occorre valutare gli effetti finanziari connessi al secondo periodo del comma 6); occorre altresì valutare le norme contenute al comma 7 dell'emendamento 6.119 e nel comma 6-bis degli emendamenti 6.145, 6.146 e 6.147, in quanto abrogano ogni altra forma di controllo dei bilanci e della contabilità degli enti locali. Gli emendamenti 6.123, 9.105 e 10.0.108 sembrano comportare maggiori oneri privi della necessaria copertura finanziaria. Ritiene, inoltre, che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 6.143, 6.144 e 9.104. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il ministro LA LOGGIA, ritenendo condivisibili le osservazioni svolte dal relatore in riferimento all'articolo 6 del testo proposto dalla Commissione, esprime l'avviso favorevole del Governo riguardo alla previsione del concerto del Ministro dell'economia e delle finanze per i disegni di legge annuali di trasferimento delle risorse. In relazione agli emendamenti, rileva che l'emendamento 6.119 potrebbe essere favorevolmente valutato qualora si adeguasse alle osservazioni del relatore riferite alla composizione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ed alle spese di personale. In relazione alla soppressione dei controlli, prevista dal comma 7 dell'emendamento 6.119 e dagli emendamenti 6.145, 6.146 e 6.147, sottolinea che si tratta di disposizioni meramente confermative del dettato costituzionale, che – per maggior certezza interpretativa – non fanno che ribadire l'avvenuta soppressione di forme di controllo di bilancio diverse da quelle esercitate dalla Corte dei conti e dal Collegio dei revisori dei conti. Sottolinea, comunque, che ai sensi del terzo comma dell'articolo 117, l'armonizzazione dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica costituiscono materie di legislazione concorrente e che, pertanto, il comma 8 dell'emendamento 6.119, facendo in ogni caso salvi i poteri sostitutivi del Governo, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, rimette all'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali la disciplina dei controlli interni e degli interventi sostitutivi.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 6.123, 9.105 e 10.0.108. Con riferimento agli emendamenti 6.119, 6.145, 6.146 e 6.147, rileva che viene fatto salvo esclusivamente il controllo finanziario interno esercitato dal Collegio dei revisori dei conti: l'applicazione di tale norma al controllo finanziario appare troppo limitativa rispetto a quanto disposto dell'articolo 239 del Testo unico sugli enti locali in materia di controlli interni e, pertanto, appare suscettibile di comportare un'effettiva riduzione dei controlli statali sulla finanza locale. Propone, pertanto, di eliminare la parola "finanziario".

Il senatore FERRARA, nel sottolineare che tuttora residuano forme di controllo finanziario statale, evidenzia la pericolosità dell'abolizione dei controlli sulla contabilità degli enti locali, specialmente con riferimento a materie di competenza concorrente nelle quali lo Stato partecipi economicamente a spese gestite dalle regioni.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, sottolinea che la formulazione delle norme contenute nel comma 7 dell'emendamento 6.119 e negli emendamenti 6.145, 6.146 e 6.147, nella sua genericità, appare potenzialmente suscettibile di produrre effetti gravemente negativi per il coordinamento della finanza pubblica. Evidenzia, in particolare, che compete allo Stato la responsabilità in sede internazionale per la violazione dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità e, in generale, dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Tale responsabilità, peraltro, giustifica, anche alla luce del dettato dell'articolo 117 della Costituzione, il mantenimento in capo allo Stato centrale di una competenza relativa alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, anche in relazione al Patto di stabilità interno e, pertanto, il mantenimento del solo controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei conti, comporta un sostanziale indebolimento della capacità di intervento sul controllo dei flussi finanziari relativi alla spesa decentrata. Propone, pertanto, di esprimere un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore IZZO, concordando con le considerazioni svolte dal presidente Azzollini, evidenzia che non risulta chiaro, in base al tenore letterale degli emendamenti in questione, quali siano - in concreto - i controlli da sopprimere e che, anche alla luce di tale incertezza, la Commissione dovrebbe esprimere un parere nel senso indicato dal relatore.

Il senatore MICHELINI, preannunciando il proprio voto contrario sulla proposta del relatore, evidenzia che appare comunque opportuno un approfondimento della tematica dei controlli, al fine di verificare a quali tipi di controllo si riferisca in concreto la proposta emendativa. Infatti, a suo giudizio, gli unici controlli statali ammissibili appaiono quelli effettuati ai sensi articolo 120 della Costituzione, dovendosi ritenere costituzionalmente illegittime differenti forme di controllo.

Dopo un intervento del senatore LAURO volto a sollevare una questione relativa alle comunità isolane, prendono la parola i senatori GRILLOTTI e PIZZINATO per chiedere chiarimenti in relazione agli oneri connessi all'utilizzo di segretari comunali e provinciali da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, rilevando che, a legislazione vigente, sono già previste forme di retribuzione per i segretari che si trovino in posizione di disponibilità o di mobilità.

Il presidente AZZOLLINI precisa che le norme in questione appaiono suscettibili di produrre effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato, tenuto conto che il trattamento riconosciuto ai segretari comunali e provinciali per il periodo di disponibilità è senza dubbio inferiore a quello spettante per la collaborazione con le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e che tale onere, in base all'articolo 101 del Testo unico sugli enti locali, è posto a carico dell'ente presso cui il segretario presta servizio. Ritiene, pertanto, opportuno che il parere favorevole della Commissione sugli emendamenti 6.143 e 6.144 sia condizionato al fatto che gli oneri finanziari siano posti a carico delle Regioni e, comunque, sia espresso nel presupposto che la disposizione si applichi ai soli segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità o di mobilità. Ritiene, invece, che il parere sull'emendamento 9.104 debba essere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si associa alle considerazioni testé svolte.

Il presidente AZZOLLINI, in merito all'emendamento 6.150, fa presente che, al fine di garantire un compiuto esame parlamentare dei delicati profili di trasferimento delle risorse e delle funzioni in questione, non possa considerarsi soddisfacente il ricorso allo strumento del DPCM anche se in via di prima applicazione.

Il senatore CADDEO, in relazione all'emendamento 6.150, evidenzia l'inopportunità di modificare gli orientamenti già manifestati a suo tempo dalla Commissione, ritenendo, pertanto, inopportuna la reintroduzione del meccanismo del trasferimento delle risorse attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ritiene, infatti, sia necessario mantenere una forma incisiva di controllo parlamentare in relazione al trasferimento di un notevole volume di risorse, quantificata dall'ISAE in una somma attorno ai 92 miliardi di Euro, anche tenendo conto che lo strumento del DPCM è stato già utilizzato in passato con esiti negativi. In ogni caso, ritiene opportuno che la Commissione svolga, nelle sedi più opportune, un'analisi approfondita sugli effetti dei trasferimenti in questione, sul governo della finanza pubblica, anche tenendo conto della concomitanza con la regionalizzazione dell'Irpef prevista dalla legge finanziaria per l'anno 2003.

Il ministro LA LOGGIA sottolinea che l'emendamento 6.150 prevede uno sdoppiamento della procedura prefigurata dal disegno di legge in esame. Infatti, per la procedura a regime, l'emendamento recepisce pienamente le indicazioni a suo tempo espresse dalla Commissione Bilancio, prevedendo addirittura garanzie più ampie rispetto a quelle previste nel testo proposto dalla Commissione di merito. E' poi prevista una regolamentazione specifica della fase di prima applicazione della legge, al fine di garantire un rapido trasferimento dei beni e delle risorse necessarie in relazione a competenze legislative esclusive delle regioni. In ogni caso, anche per questa fase sono previste ampie garanzie a tutela del Parlamento e delle autonomie locali; il trasferimento, infatti, avviene nel rispetto dell'Accordo interistituzionale del 20 giugno 2002, viene autorizzato da un provvedimento legislativo e sarà attuato sulla base di indicazioni contenute nella risoluzione parlamentare relativa al Documento di programmazione economico-finanziaria; in ogni caso, è previsto che tanto la Commissione Bilancio che la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprimano parere sullo schema di DPCM. Ritiene, pertanto, che le garanzie offerte dalla formulazione dell'emendamento 6.150 possano consentire una favorevole valutazione da parte della Commissione.

Dopo aver rilevato l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame dell'emendamento 6.150 al fine di svolgere un più approfondito esame delle questioni testé emerse, il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, formula una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, ad eccezione dell'emendamento 6.150, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo, osservando che, difformemente dal parere reso alla Commissione di merito sul testo iniziale, nel comma 2, dell'articolo 6 non è stato previsto il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze per la presentazione al Parlamento dei disegni di legge ivi indicati. Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.100, 1.0.101, 1.0.102, 1.0.104, 1.0.105, 1.0.106, 6.116, 6.138, 6.119 (limitatamente ai commi 6 e 7), 6.134, 6.135, 6.136, 6.123, 9.104, 9.105 e 10.0.108, nonché limitatamente al comma 6-bis degli emendamenti 6.145, 6.146 e 6.147.Esprime, inoltre, parere di nulla osta sugli emendamenti 6.143 e 6.144 a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, dopo le parole : "a tal fine" vengano aggiunte le altre: "con oneri a carico della Regione" e nel presupposto che si tratti di personale collocato in posizione di disponibilità o mobilità ai sensi dell'articolo 101
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti".

Tale proposta, posta ai voti, è quindi approvata dalla Commissione.

Il seguito dell'esame dell'emendamento 6.150 viene, quindi, rinviato.

(…)

La seduta termina alle ore 16,10.

 

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