SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 21 GENNAIO 2003
104ª seduta
Presidenza del Presidente PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

La seduta inizia alle ore 14,30.


(1545-A) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo)

Il presidente relatore PASTORE riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, di cui al fascicolo n. 1, proponendo di esprimere un parere contrario sugli emendamenti 1.102, 1.103, 1.106 e 1.115, che configurano l'adozione di norme statali di indirizzo che non coincidono con i prinćpi fondamentali di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, la cui determinazione spetta allo Stato nelle materie di competenza concorrente, né con le norme di competenza statale esclusiva, di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Propone inoltre di esprimere un parere contrario anche sugli emendamenti 8.103, che prevede il ricorso diretto dei comuni alla Corte costituzionale, in contrasto con l'articolo 134 della Costituzione, e 9.109, che appare in contrasto con l'articolo 121, comma quarto, della Costituzione, che prevede che le leggi regionali siano promulgate dal Presidente della Regione, nonché sugli emendamenti 1.105, che configura il riconoscimento di "norme quadro" per la legislazione regionale che non appaiono corrispondere ai prinćpi fondamentali di cui all'articolo 117, comma terzo della Costituzione, 1.25, che determina una incongruenza del comma 3 dell'articolo 1, configurando la possibilità che prinćpi fondamentali possano essere determinati dallo Stato con fonte diversa dalla legge statale, e 1.113, che pone un vincolo temporale alla potestà legislativa regionale che non risulta appropriato.
L'oratore propone inoltre un parere non ostativo con osservazioni sui seguenti emendamenti: 1.109 e 1.110, che pongono vincoli al procedimento normativo che andrebbero più opportunamente riformulati come eventuali integrazioni dei criteri direttivi di esercizio della delega di cui al comma 5 dell'articolo 1; 1.122, che determina una soppressione del parere della Conferenza Stato-Regioni che non appare opportuna; 1.142, che configura un obbligo di uniformare i procedimenti amministrativi di cui appare necessario approfondire la congruità rispetto alle competenze riconosciute a Regioni ed enti locali in merito all'esercizio di funzioni amministrative; 1.0.100, 1.0.101, 1.0.102 e 1.0.104, che, ai rispettivi commi 8, configurano l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato in materia di trasferimento di risorse regionali agli enti locali, che andrebbero riformulati al fine di individuare, in proposito, una procedura atta a garantire che i suddetti poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei prinćpi di sussidiarietà e di leale collaborazione; 2.101, che, in luogo della Conferenza Stato-Regioni, prevede una procedura di consultazione di ciascuno dei Consigli regionali la cui attuazione potrebbe risultare difficoltosa; 4.101, che prescrive il coinvolgimento dei Consigli regionali nel procedimento volto a consentire la partecipazione di Regioni e province autonome alla fase formativa di diritto comunitario, che non appare rispettoso dell'autonomia organizzativa riconosciuta alle Regioni dall'articolo 123, comma primo, della Costituzione; 4.105 e 4.106, la cui formulazione appare restrittiva rispetto alle competenze riconosciute alle Regioni dall'articolo 117, comma quinto della Costituzione, in merito alla loro partecipazione al procedimento normativo comunitario; 5.108, la cui formulazione appare restrittiva rispetto alle competenze riconosciute alle Regioni dall'articolo 117, comma nono, della Costituzione, in merito alla conclusione di accordi e intese internazionali; 6.123, 6.137 e 6.142, che configurano la creazione di un organismo di controllo di cui occorre verificare la compatibilità con l'autonomia organizzativa riconosciuta alle Regioni; 10.0.109, in relazione al quale appare opportuno precisare, al secondo periodo, che la determinazione dei prinćpi fondamentali riguarda le materie di competenza concorrente.
Dopo aver segnalato che gli emendamenti 1.131 e 1.134 conferiscono al parere parlamentare un effetto che non appare congruo rispetto alle disposizioni sulla delega della funzione legislativa di cui all'articolo 76 della Costituzione, propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

La Sottocommissione conviene con le proposte del Presidente relatore.

(…)

La seduta termina alle ore 14,55.

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