SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDI' 15 OTTOBRE 2002

134a Seduta
Presidenza del Presidente ASCIUTTI
indi del Vice Presidente BETTA

Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Possa.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

(…)

In sede consultiva

(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore COMPAGNA, il quale evidenzia che le ragioni che hanno indotto il Governo a proporre al Parlamento l'approvazione del provvedimento in esame traggono la loro origine dalle modifiche al Titolo V della Costituzione apportate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha introdotto innovazioni in relazione al rapporto tra Stato e autonomie territoriali, ridisegnando le rispettive competenze legislative e amministrative e riordinando la disciplina in materia di potere sostitutivo e di controlli da parte del Governo centrale. Del resto, la Commissione ha avuto modo recentemente di occuparsi di problematiche similari in occasione dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1187, tendente a modificare ulteriormente l'articolo 117 della Costituzione.
Dopo aver ripercorso brevemente la nuova ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni nei settori di interesse della Commissione, il relatore svolge quindi un'analisi di dettaglio per l'articolato del provvedimento in titolo, sottolineando che in materia di legislazione regionale interviene l'articolo 1 del disegno di legge, che stabilisce che, sino all'entrata in vigore delle specifiche leggi regionali, si applica la normativa statale attualmente vigente, fermo restando – nei settori di legislazione concorrente – il rispetto dei princìpi fondamentali determinati dallo Stato o, in assenza, dei princìpi fondamentali desumibili dall'ordinamento vigente. E proprio al fine di verificare quali siano effettivamente i princìpi fondamentali esistenti nelle materie di legislazione concorrente, il comma 4 dello stesso articolo 1 prevede la concessione di un'apposita delega legislativa al Governo, che dovrà essere esercitata attraverso l'adozione di decreti legislativi per i quali viene disposto un doppio
passaggio parlamentare. Infatti, le Commissioni parlamentari competenti dovranno pronunciarsi in prima battuta sugli schemi dei decreti e, successivamente, sui testi nuovamente trasmessi loro dal Governo che avranno eventualmente recepito le osservazioni della Conferenza Stato-Regioni e delle stesse Camere. Il seguente comma 5 fissa poi i criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega e in proposito egli segnala che dovranno essere tenute in considerazione, fra le altre, le disposizioni statali rilevanti per garantire la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
L'articolo 2 detta invece norme concernenti la potestà normativa degli enti locali e riserva ai regolamenti comunali, provinciali e delle città metropolitane l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle funzioni di loro competenza, le quali si estendono – ricorda il relatore – anche al settore scolastico. Tale potestà degli enti locali si esercita nell'ambito della legislazione dello Stato o della regione e comunque, anche in questo caso, fino all'adozione dei relativi regolamenti valgono le vigenti norme statali e regionali.
Dopo aver riferito che l'articolo 3 disciplina la partecipazione delle regioni all'attività comunitaria, egli osserva come l'interesse specifico della Commissione istruzione volga al contenuto dell'articolo 4, che dispone che le regioni, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, possono concludere con enti territoriali interni ad altro Stato intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale e possono inoltre concludere con altri Stati accordi esecutivi e applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore o accordi di natura tecnico-amministrativa ovvero di natura programmatica. Non può pertanto sfuggire la rilevanza delle suddette norme alla luce dei numerosi trattati internazionali stipulati dall'Italia in special modo nella sfera dei beni e delle attività culturali e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché nel campo della collaborazione e delle intese fra università. Stante tuttavia la titolarità della politica estera da parte dello Stato, il medesimo articolo prescrive determinate forme di controllo del Governo su questo tipo di attività delle regioni ed eventualmente anche l'esercizio del potere sostitutivo.
Passando all'articolo 5, esso mira ad adeguare l'ordinamento al nuovo dettato dell'articolo 118 della Costituzione, che conferisce in via generale ai comuni la titolarità delle funzioni amministrative, salvo i casi di necessità di esercizio unitario, in applicazione dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. A tale scopo, si dispone che alla quantificazione e alla ripartizione dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative da trasferire onde consentire l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione si provvede mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sui quali il Parlamento è chiamato ad esprimersi tramite il parere che verrà reso dalla sola Commissione parlamentare per le questioni regionali.
L'articolo 6 interviene poi in materia di potere sostitutivo del Governo alla stregua della nuova formulazione dell'articolo 120 della Costituzione. Senza entrare nel dettaglio delle procedure concernenti questo specifico profilo della riforma che il Parlamento è in procinto di varare, il relatore tuttavia sottolinea che nelle materie di competenza concorrente ed esclusiva delle regioni viene meno il potere dello Stato di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle funzioni amministrative regionali, previsto dalla cosiddetta legge Bassanini (n. 59 del 1997, articolo 8) e dal conseguente decreto legislativo n. 112 del 1998 (articolo 4), che autorizzava il Governo ad adottare i relativi atti anche senza intesa con le regioni interessate e con la Conferenza Stato-regioni.
Quanto all'articolo 7, esso apporta alcune modifiche alle norme di procedura dei giudizi di legittimità costituzionale e detta una disciplina transitoria in merito alla trattazione dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge costituzionale n. 3 del 2001. Si tratta evidentemente di questione che, pur non coinvolgendo esplicitamente le competenze della 7a Commissione, è suscettibile di attrarne potenzialmente l'interesse laddove il riordino delle potestà legislative anche nei settori dell'istruzione e dei beni culturali potrebbe determinare controversie nella fase di avvio del nuovo assetto di equiordinazione fra Stato e regioni nell'ambito della Repubblica. Del resto, lo stesso ministro La Loggia ha ritenuto di dover prevedere un sensibile aumento del contenzioso dinanzi alla Corte Costituzionale a seguito dell'introduzione del nuovo sistema istituzionale.
Lo stesso ragionamento, d'altra parte, può valere per l'articolo 8, che istituisce il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, le cui funzioni verranno svolte dal prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della regione. La nuova disciplina potrebbe infatti riguardare anche i comparti di competenza della Commissione, in quanto fra i compiti del rappresentante dello Stato vi è la tempestiva informazione degli statuti e delle leggi regionali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri interessati proprio ai fini dell'eventuale promozione di una questione di legittimità costituzionale o di un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. Al medesimo rappresentante è peraltro affidata – oltre all'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei Ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo - l'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e regioni nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione, quindi anche nel campo della tutela dei beni culturali; così come spetta allo stesso soggetto la promozione delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, determinate dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali e riguardanti lo studio, l'informazione e il confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane.
Infine, la predisposizione di norme di attuazione per l'estensione delle maggiori forme di autonomia conseguenti all'approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano è demandata dall'articolo 9 del disegno di legge alle commissioni paritetiche previste dagli statuti speciali, in attesa delle necessarie modifiche statutarie.
Il relatore conclude quindi la propria esposizione rilevando che, grazie alla predisposizione del disegno di legge in titolo, il Governo si attesta in una fase più avanzata del processo di attuazione della riforma costituzionale, nel mentre le regioni non hanno ancora elaborato i loro nuovi statuti che dovrebbero recepire i principi introdotti dal nuovo ordinamento costituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(…)

La seduta termina alle ore 16,30.

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