SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE BILANCIO (5ª)

MARTEDI' 12 NOVEMBRE 2002
206a Seduta
Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia, nonchè i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e Molgora e per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

 


La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(…)

(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Si riprende l'esame del testo, sospeso nella seduta antimeridiana del 6 novembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI, relatore sul provvedimento, sulla base degli elementi informativi acquisiti dalla Commissione, propone che venga introdotto un rinvio a leggi ordinarie annuali quali strumenti di trasferimento delle funzioni e delle corrispondenti risorse finanziarie, per l'attuazione del federalismo amministrativo.

Il ministro LA LOGGIA interviene per esprimere il proprio avviso conforme alla proposta testè formulata, in quanto suscettibile di migliorare il necessario raccordo tra Parlamento, Governo e sistema delle autonomie.

Il senatore CADDEO, dopo aver rilevato che la proposta formulata dal relatore ridimensiona notevolmente i rilievi critici connessi all'esame dei profili finanziari sottostanti al trasferimento delle funzioni amministrative, ritiene opportuno svolgere comunque alcune riflessioni sui numerosi e complessi problemi economici e finanziari sottostanti al provvedimento, tenendo conto che si tratta di un volume di trasferimenti dal bilancio dello Stato stimato dall''ISAE complessivamente pari a 92 miliardi di euro (di cui 57 costituiscono nuovi oneri), ovvero alla metà del flusso di entrate relative alle quattro imposte principali.
La prima questione riguarda il soggetto che deve procedere alla ricognizione delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni devolute. E' evidente che un'operazione di tali dimensioni e così determinante per la qualità dei servizi offerti ai cittadini, non può essere delegata "in bianco" al Governo. La quantificazione degli oneri deve essere congrua e valutata anche sotto il profilo della sua sostenibilità nel tempo per un periodo analogo a quello richiesto per talune leggi pluriennali di spesa (almeno 15-20 anni). Tale valutazione deve essere esperita da un soggetto in grado di coordinare le diverse esigenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, quale ad esempio la Camera delle Regioni. In attesa di una sua istituzione è possibile, nonché necessario, definire ed attivare una corretta metodologia di ricognizione della situazione esistente, attraverso l'operato di un soggetto qualificato e indipendente che non può essere individuato nella Commissione bicamerale per le questioni regionali, in quanto non in possesso delle adeguate strutture. Sarebbe preferibile, invero, disporre della competenza professionale di un soggetto indipendente dal Governo, sull'esempio del Congressional Budget Office statunitense.
La seconda questione concerne il fatto che il nuovo titolo V della Costituzione pone questioni molto rilevanti sul piano istituzionale: l'avvio del processo di federalismo amministrativo non deve avvenire prima di aver predisposto gli strumenti adeguati per la sua attuazione. Infatti, da un lato, la competenza di coordinamento della finanza pubblica non è esclusiva dello Stato, dall'altro prima di procedere all'attuazione degli articoli 117 e 118 della Carta Costituzionale occorre definire, con una apposita legge, l'attuazione dell'articolo 119. Occorre cioè stabilire in modo condiviso il sistema di finanziamento 'a regime' delle Regioni e degli Enti locali, nonchè concordare ex ante come debba essere attuato il federalismo fiscale, definendo – come sostenuto dal Governatore della Banca d'Italia – il ruolo dei tributi, delle addizionali, delle compartecipazioni e dei trasferimenti dal bilancio dello Stato.
L'oratore chiede, inoltre, chiarimenti in merito al disegno di riforma che si intende perseguire nell'attuazione del federalismo fiscale, sottolineando il rischio che ogni cambiamento possa rendere instabile il finanziamento delle autonomie, creando sperequazioni territoriali. Altri chiarimenti si rendono necessari per valutare quali strumenti rimangano nella competenza esclusiva dello Stato per attuare gli indirizzi di politica redistributiva dei redditi prodotti a livello nazionale.
Chiede, infine, alle attuali forze di maggioranza di non approvare il disegno di legge costituzionale proposto dal ministro Bossi (atto senato n. 1187), in quanto esso pone ulteriori problemi dal momento che le Regioni potrebbero assumere l'iniziativa di attuare, con proprio decreto, le funzioni ivi indicate. Attiverebbero unilateralmente la loro competenza esclusiva sull'istruzione, sulla sanità e sulle forze di polizia, sottraendo risorse finanziarie oggi iscritte nel bilancio dello Stato senza alcun intervento da parte del Parlamento. Preannuncia la propria astensione all'espressione di un parere favorevole, anche qualora esso prevedesse le modifiche proposte dal relatore.

Prende, quindi, la parola il presidente AZZOLLINI rilevando che, ferma restando l'esigenza che la Commissione renda il parere sul provvedimento in titolo al fine di agevolare i lavori della Commissione di merito, i temi più rilevanti emersi dal dibattito potranno essere oggetto di ulteriore approfondimenti nel prosieguo dei lavori della Commissione.

Il senatore VIZZINI interviene per condividere la proposta del relatore di individuare nelle leggi ordinarie, gli strumenti di trasferimento delle funzioni e delle risorse per l'attuazione del federalismo amministrativo, sottolineando come tale scelta consenta di riportare in Parlamento il confronto che attualmente si svolge tra esecutivo centrale ed esecutivi periferici. In quanto ai rilievi sulla necessità di dare preventivamente attuazione all'articolo 119 della Costituzione, rileva che il ritardo è esclusivamente imputabile alle prevedibili contraddizioni ed alle controverse interpretazioni di un testo di modifica costituzionale approvato allo scadere della scorsa legislatura con una ridottissima maggioranza di voti.

Il senatore GIARETTA, associandosi alle valutazioni del senatore Caddeo ed alle riflessioni svolte dal senatore Vizzini sui meriti della proposta avanzata dal Presidente, interviene per sottolineare come l'ostacolo principale alla piena realizzazione di un ampio decentramento risulti essere la distribuzione non uniforme delle risorse nel Paese. Sotto tale aspetto, ritiene insoddisfacenti le osservazioni fornite dal Governo e contraddittorie alcune proposte di federalismo avanzate da alcuni Ministri dello stesso Governo nel campo, ad esempio, dell'istruzione.
Per tali ragioni preannuncia il proprio voto contrario all'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore MICHELINI fa presente che il testo in esame introduce norme transitorie fino alla ridefinizione delle disposizioni concernenti il finanziamento delle autonomie. Ritiene che l'attuazione del federalismo amministrativo incontra difficoltà applicative in quanto non sono stati risolti alcuni nodi fondamentali. L'attribuzione delle risorse, infatti, viene attuata con uno strumento, un Accordo tra Stato ed autonomie, che non è commisurato ad alcun parametro quantitativo quale ad esempio la spesa storica. Forti perplessità permangono, inoltre, sulla incoerenza tra competenza amministrativa e potestà legislativa in materia tributaria. In assenza di opportuni chiarimenti su tali questioni, l'intervento normativo all'esame sarà suscettibile di comportare grande confusione a scapito della qualità dei servizi rivolti ai cittadini e dei conti pubblici.

Il MINISTRO fornisce ampie assicurazioni in merito alla soluzione dei rilievi sollevati, in quanto già oggetto di opportuni approfondimenti nelle diverse sedi istituzionali. Manifesta, comunque, la propria disponibilità a sviluppare, nel prosieguo dei lavori della Commissione, i temi emersi dal dibattito, dando ampio spazio alle questioni più generali del federalismo fiscale ed amministrativo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO interviene, infine, per esprimere avviso favorevole sul provvedimento.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, dando atto dell'ampio dibattito svolto sui temi in trattazione, al fine di individuare le opportuni soluzioni ai profili di competenza segnalati nella relazione inizialmente svolta, formula la proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:
a) il comma 2 dell'articolo 5, venga sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato avvia il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. A tal fine, sulla base degli accordi con le regioni ed autonomie locali, da concludersi in sede di Conferenza unificata, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta al Parlamento ogni anno uno o più disegni di legge recanti: "Disposizioni per il trasferimento delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione". Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti alle Regioni, con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative, e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni devolute.
Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.";
b) al comma 6 dell'articolo 5, le parole: "sono integrate", vengano sostituite dalle altre: "possono essere integrate"

Dopo aver esperito la verifica del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta del relatore viene quindi approvata.

Il presidente AZZOLLINI passa poi a considerare gli emendamenti al provvedimento. Per quanto di competenza, tenuto conto che risultano ritirati gli emendamenti 1.0.1, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3, occorre valutare, anche in relazione al parere reso sul testo, gli emendamenti 3.15, 3.7, 3.16, 3.3, 3.0.1, 5.27, 5.30, 5.8, 5.20 e 5.0.1. Segnala poi che l'emendamento 5.5 sembra prefigurare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

In considerazione del parere reso sul testo, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario sull'emendamento 5.5.

Il presidente AZZOLLINI formula, pertanto, la proposta di parere del seguente tenore: "Esaminati, inoltre, per quanto di competenza, gli emendamenti trasmessi, ad eccezione degli emendamenti 1.0.1, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 5.5 e parere di nulla osta sugli emendamenti 5.30 e 5.8, a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, vengano riformulati coerentemente con la condizione posta all'articolo 5, comma 2.
Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti".

La proposta del relatore, posta ai voti, viene quindi approvata.

La seduta termina alle ore 15,55.

 

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