CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2003

Presidenza del presidente Donato BRUNO

Intervengono il ministro per gli affari regionali Enrico La Loggia, i sottosegretari di Stato

per gli affari regionali Alberto Giorgio Gagliardi e per l'interno Antonio D'Alì.

 

 

SEDE REFERENTE

La seduta comincia alle 11,25

(…)

Adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
C. 3590 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta di giovedì 20 febbraio 2003.

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.), espresso apprezzamento per le modifiche apportate al disegno di legge nel corso dell'esame al Senato, esprime rilievi critici sulla previsione di cui al comma 2 dell'articolo 1, secondo cui unicamente le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia. Infatti la previsione, diversamente dal passato, non offre indicazioni rispetto all'ipotesi in cui, non esercitando la regione la propria competenza legislativa, si determini una situazione di vuoto normativo.
Dichiara di non condividere l'indicazione di cui alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 1, ritenendo che la considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnata dall'articolo 117, settimo comma, alla legislazione regionale rappresenti un ulteriore limite nell'esercizio della competenza legislativa concorrente delle regioni.
Relativamente all'articolo 4, evidenzia la necessità di rafforzare la rappresentanza delle autonomie speciali nell'ambito della Conferenza Stato-regioni in considerazione delle particolari competenze che tali autonomie hanno in materia comunitaria. Con riferimento alle materie spettanti alle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, osserva che il capo delegazione non dovrebbe essere designato dal Governo, ma dalle regioni, così come previsto nella Grundgesetz.
Considera quindi non sufficientemente chiara la formulazione dell'articolo 5. Si sofferma in particolare sulla previsione secondo cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, i quali nei successivi 30 giorni dal relativo ricevimento possono formulare criteri ed osservazioni. Non condivide il riferimento a casi di inadempienza, ritenendo più opportuno, qualora la regione non provveda all'attuazione o all'esecuzione di un accordo internazionale, prospettare una ipotesi di inattività così come previsto relativamente agli obblighi comunitari.
Con riferimento alla conclusione di intese con enti territoriali interni ad altro Stato ovvero di accordi esecutivi ed applicativi con altri Stati, richiama la previsione di cui all'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione che considera in modo unitario tali possibilità. Esprime pertanto dubbi di costituzionalità sulla disposizione che prevede, per quanto riguarda gli accordi con altri Stati, la sottoposizione degli stessi alla valutazione del Ministero degli affari esteri, il quale può conferire alla regione o alla provincia autonoma i pieni poteri di firma.
In merito alla normativa di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, richiama la normativa vigente sull'attuazione degli obblighi comunitari, che prevede in caso di esercizio del potere sostituivo il parere preventivo della Commissione bicamerale per le questioni regionali; analogo parere dovrebbe essere previsto, a suo avviso, nei casi e nelle finalità previsti dall'articolo 120 della Costituzione.
Dichiara infine di non condividere l'istituzione del rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, che giudica non compatibile con un modello di Stato federale e con l'orientamento espresso nella passata legislatura, quando, a seguito della presentazione di un emendamento da parte della componente delle minoranze linguistiche del gruppo misto, con un voto trasversale è stata soppressa la figura del commissario del Governo. Ritiene inoltre che più opportunamente una funzione di coordinamento potrebbe essere esercitata, anche sulla base dell'esperienza di altri Stati federali, dal presidente della regione.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 20 di martedì 4 marzo 2003.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

(…)

La seduta termina alle 12,25.

  

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