CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 18 MARZO 2003

Presidenza del presidente Donato BRUNO

Intervengono il ministro per gli affari regionali Enrico La Loggia

e il sottosegretario di Stato per l'interno Antonio D'Alì.

 

 

SEDE REFERENTE

La seduta comincia alle 20,40.

Adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

C. 3590 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella odierna seduta antimeridiana.

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono stati presentati ulteriori emendamenti al disegno di legge in esame (vedi allegato 3).

Riccardo MARONE (DS-U) illustra l'emendamento Amici 1.18, di cui è cofirmatario, auspicandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Amici 1.18.

Graziella MASCIA (RC) illustra il suo emendamento 1.17 finalizzato a garantire i diritti civili e sociali sull'intero territorio nazionale in modo uniforme e universale, dichiarando di non comprendere le ragioni del parere contrario espresso su di esso.

La Commissione respinge l'emendamento Mascia 1.17.

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.) illustra il suo emendamento 1.19 osservando che la lettera d) del comma 6 sembra ulteriormente limitare la competenza legislativa esclusiva delle regioni, in quanto conferisce al Governo la possibilità di formulare criteri direttivi che non sono previsti nell'articolo 117, settimo comma, della Costituzione.

La Commissione respinge l'emendamento Zeller 1.19.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che per esigenza di un migliore coordinamento formale del testo, l'inciso introdotto alla fine del quinto periodo del comma 4 dell'articolo 1, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Boato 1.12, dovrebbe essere collocato più correttamente nel quinto periodo dopo le parole "rilevando se". In assenza di obiezioni, così rimane stabilito.

Nicolò CRISTALDI (AN), relatore, intervenendo sull'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo, ribadisce l'inopportunità del punto 6 che potrebbe creare problemi interpretativi.

Il ministro Enrico LA LOGGIA evidenzia al riguardo un problema di tipo tecnico in quanto si prevede una procedura di copertura al successivo articolo 6 che sarebbe opportuno approvare prioritariamente. Propone pertanto di esaminare l'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo una volta concluso l'esame degli altri articoli del disegno di legge.

Il sottosegretario Antonio D'ALÌ, nel condividere la proposta di posticipare l'esame dell'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo, sottolinea che sarebbe opportuno approfondire ulteriormente la questione, anche al fine di consentire la presentazione di eventuali subemendamenti; dichiara quindi la propria disponibilità a valutare proposte migliorative del testo.

Donato BRUNO, presidente, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo, nonché gli articoli aggiuntivi Bressa 1.02 ed Enzo Bianco 1.03.

La Commissione concorda.

Riccardo MARONE (DS-U), intervenendo sull'emendamento Bressa 2.2, di cui è cofirmatario, ravvisa una contraddizione tra i testi unici ricognitivi, cui si fa riferimento nel disegno di legge in esame e i testi unici ricognitivi modificativi richiamati nella legge di semplificazione.

Il ministro Enrico LA LOGGIA ricorda che l'articolo 2 è stato inserito con l'approvazione all'unanimità di un emendamento presentato nella Commissione affari costituzionali del Senato.

La Commissione respinge l'emendamento Bressa 2.2.

Nicolò CRISTALDI (AN), relatore, illustra il suo emendamento 2.100, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione approva l'emendamento 2.100 del relatore. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti Marone 2.3 e Bielli 2.4.

Graziella MASCIA (RC) illustra il suo emendamento 2.1, sottolineando che, come è emerso anche nel corso delle audizioni, la Conferenza Stato-regioni è caratterizzata da elementi di scarsa trasparenza politica.

Il ministro Enrico LA LOGGIA, nel ritenere infondate i rilievi del deputato Mascia, sottolinea che nessuno ha mai posto in dubbio la trasparenza delle modalità operative della Conferenza Stato-regioni.

Graziella MASCIA (RC) precisa che la scarsa trasparenza inerisce un profilo politico e non tecnico dei lavori della Conferenza Stato-regioni.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), nel dichiarare che si asterrà dalla votazione dell'emendamento Mascia 2.1, osserva come la Conferenza Stato-regioni rappresenti una sede istituzionale in cui si definiscono accordi politici che vengono successivamente tradotti a livello legislativo, dei quali tuttavia non è data alcuna pubblicità.

Il ministro Enrico LA LOGGIA precisa che esistono verbali e resoconti stenografici di ogni seduta della Conferenza Stato-regioni.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), nel ringraziare il ministro per la precisazione fornita, interviene sull'emendamento Marone 2.6, di cui è cofirmatario, sottolineando che si propone di sostituire le parole "Conferenza Stato-regioni" con "Conferenza unificata", in quanto si chiamano in causa anche le competenze amministrative delle regioni.

Il ministro Enrico LA LOGGIA conferma il parere contrario sull'emendamento Marone 2.6, riservandosi di valutarne ulteriormente il contenuto nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendementi Mascia 2.1 e Marone 2.6; approva l'emendamento Leoni 2.5 e respinge l'emendamento Enzo Bianco 3.2, fatto proprio dal deputato Bressa.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) chiede chiarimenti in merito all'emendamento 3.1 del relatore.

Nicolò CRISTALDI (AN), relatore, sottolinea che la presentazione dell'emendamento si è resa necessaria in quanto la formulazione del comma 5 dell'articolo 3 appare poco chiara in merito alla locuzione "forme associative tra gli enti locali".

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore.

Nicolò CRISTALDI (AN), relatore, invita il deputato Carrara a ritirare l'emendamento Migliori 4.1, di cui è cofirmatario.

Nuccio CARRARA (AN) ritira l'emendamento Migliori 4.1.

La Commissione respinge l'emendamento Mascia 4.2.

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.) chiede chiarimenti sulla formulazione tecnica dell'emendamento 4.3 del relatore che, posponendo nell'ordine le province autonome di Trento e di Bolzano alle regioni a statuto ordinario, si discosta da una prassi finora costantemente seguita.

Nicolò CRISTALDI (AN), relatore, nell'accogliere i rilievi del deputato Zeller, ritira il suo emendamento 4.3.
Invita quindi i presentatori a ritirare gli identici emendamenti D'Alia 4.11, Migliori 4.10, Oricchio 4.12 e Marcora 4.13.

Giampiero D'ALIA (UDC) ritira il suo emendamento 4.11.

Nuccio CARRARA (AN) ritira l'emendamento Migliori 4.10, di cui è cofirmatario.

Antonio ORICCHIO (FI) ritira il suo emendamento 4.12.

Donato BRUNO, presidente, constata l'assenza del deputato Marcora, presentatore dell'emendamento 4.13: si intende che vi abbia rinunziato.

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.) illustra il suo emendamento 4.4, sottolineando come in un sistema autenticamente federale qual è la Germania il rappresentante dei Laënder è da questi nominato. Ritiene pertanto che la designazione del Capo delegazione debba spettare alle regioni.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) propone di riformulare l'emendamento Zeller 4.4 nel senso di sostituire le parole "designato dal Governo" con le parole "designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni".

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.) accoglie la riformulazione proposta dal deputato Bressa.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) chiede chiarimenti in merito al primo e al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4.

Nicolò CRISTALDI (AN), relatore, invita il deputato Zeller a ritirare il suo emendamento 4.4, in considerazione della presentazione del suo emendamento 4.9.

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.) si dichiara disponibile a ritirare il suo emendamento 4.4, qualora il relatore riformulasse il suo emendamento 4.9 sopprimendo le parole "è designato dal Governo".

Nicolò CRISTALDI (AN), relatore, osserva che l'ipotesi prospettata dal deputato Zeller non appare tecnicamente possibile.

La Commissione respinge l'emendamento Zeller 4.4.

Nicolò CRISTALDI (AN), relatore, illustra il suo emendamento 4.8 (seconda versione), la cui approvazione assorbirebbe il contenuto dell'emendamento Zeller 4.6.

Il ministro Enrico LA LOGGIA esprime parere favorevole sull'emendamento 4.8 del relatore (seconda versione).

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.) dichiara voto favorevole sull'emendamento 4.8 del relatore (seconda versione).

La Commissione approva l'emendamento 4.8 del relatore (seconda versione). È pertanto assorbito l'emendamento Zeller 4.6.

Donato BRUNO, presidente, pone quindi in votazione l'emendamento 4.9 del relatore, nel testo risultante dalla riformulazione annunciata nella seduta del 13 marzo 2003, volta a prevedere la sostituzione anche del quinto periodo del comma 1, nonché l'inserimento, dopo le parole "il Capo delegazione" delle seguenti "che può anche essere un presidente di regione o di provincia autonoma", assorbendo in tal modo il successivo emendamento Bressa 4.7.

La Commissione approva l'emendamento 4.9 del relatore. Risulta pertanto assorbito l'emendamento Bressa 4.7.

Donato BRUNO, presidente, avverte che l'emendamento Zeller 4.5 è precluso.

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.) sottolinea che l'emendamento Collè 5.1 è finalizzato a chiarire che le regioni possono attivarsi nelle materie di propria competenza anche dal punto di vista amministrativo.

La Commissione respinge l'emendamento Collè 5.1.

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.) illustra il suo emendamento 5.3, sottolineando che non appare chiara la natura dei criteri e delle osservazioni del Ministero degli affari esteri e della presidenza del Consiglio - Dipartimento affari regionali.

Nicolò CRISTALDI (AN), relatore, dichiara di non comprendere i rilievi critici del deputato Zeller, ritenendo il testo sufficientemente chiaro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zeller 5.3 e 5.2.

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.) illustra il suo emendamento 5.4 volto a prevedere, per le regioni, nelle materie di propria competenza legislativa, intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nonché accordi con altri Stati esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore. Sottolinea che il testo del disegno di legge, non prevedendo i suddetti accordi, mortifica il ruolo delle regioni.

Il ministro Enrico LA LOGGIA osserva che la formulazione dell'emendamento Zeller 5.4, nell'accomunare le distinte ipotesi di intese c con enti territoriali interni ad altri Stati e di accordi internazionali dovrebbe essere dichiarata inammissibile. Ribadisce pertanto il suo parere contrario.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) ritiene che, in base all'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, l'emendamento Zeller 5.4 non sia inammissibile.

Il ministro Enrico LA LOGGIA ribadisce che l'emendamento Zeller 5.4, accomunando due ipotesi distinte, elude il dettato costituzionale.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) sottolinea che il potere estero delle regioni appare l'aspetto più debole e meno innovativo della recente riforma costituzionale.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) dichiara voto favorevole sull'emendamento Zeller 5.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zeller 5.4, Collé 5.5 e Amici 5.7.

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.) sottolinea come l'emendamento 5.6 del Governo presenti un sostanziale peggioramento del testo licenziato dal Senato, subordinando all'assenso del Ministero degli affari esteri anche le attività di mero rilievo internazionale.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) sottolinea come l'emendamento del Governo rappresenti un arretramento rispetto alla situazione attuale.

Il ministro Enrico LA LOGGIA, nel dichiarare di non comprendere i rilievi critici dei deputati Zeller e Bressa, invita ad una valutazione più approfondita dell'emendamento 5.6 del Governo.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), osservato che l'emendamento 5.6 del Governo appare peggiorativo del testo licenziato dal Senato, suggerisce al rappresentante del Governo di ritirare l'emendamento 5.6.

Il ministro Enrico LA LOGGIA, nel sottolineare che le finalità dell'emendamento 5.6 del Governo erano di segno opposto rispetto ai rilievi critici manifestati, lo ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Boato 5.8 e Zeller 5.10.

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.) illustra il contenuto del suo emendamento 5.9, ritenendo incostituzionale la formulazione del testo in esame che consente alle regioni la sottoscrizione di accordi con altri Stati subordinatamente al conferimento dei pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale e dalla legge n. 112 del 1974, secondo un'impostazione che sembra in contraddizione con la riforma del Titolo V della parte II della Costituzione.

La Commissione respinge l'emendamento Zeller 5.9.

Il ministro Enrico LA LOGGIA propone di riformulare l'emendamento 5.12 del relatore nel senso di sopprimere le parole "intervengono e".

Nicolò CRISTALDI (AN), relatore, accetta la riformulazione del suo emendamento 5.12.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 5.12 del relatore, nel testo riformulato, respinge gli emendamenti Collé 5.11 e 5.13, Mascia 5.14; approva l'emendamento 5.15 del relatore e respinge l'emendamento Collé 5.16.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) illustra il suo emendamento 6.1 osservando come il comma 1 dell'articolo 6 o ripete inutilmente il testo costituzionale o ne complica la comprensione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bressa 6.1 e Mascia 6.2.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana della giornata odierna l'emendamento Mascia 6.3, fatto proprio dal deputato Boato, è stato riformulato nel senso di espungere le parole "e delle regioni".

Graziella MASCIA (RC) illustra il suo emendamento 6.3, nel testo riformulato, sottolineando come il principio di sussidiarietà sia volto a garantire l'esigibilità dei diritti civili e sociali.

La Commissione respinge l'emendamento Mascia 6.3.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) osserva che la questione del trasferimento di risorse non sembra essere risolta dall'emendamento 6.4 del relatore, sottolineando che a ciò si potrebbe provvedere attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o strumenti più agili previsti dalla legge n. 59 del 1997. Rileva altresì l'estrema complicazione delle disposizioni contenute nel comma 6 dell'articolo 6.

La Commissione approva l'emendamento 6.4 del relatore. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Boato 6.5 e 6.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mascia 6.7 e Collè 6.8; approva gli emendamenti 6.9 e 6.10 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) illustra il suo emendamento 6.11, osservando che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, la cui composizione è regolata da legge dello Stato, non possono essere sottoposte alle previsioni dello statuto delle regioni.

Nicolò CRISTALDI (AN), relatore, precisa che il riferimento è alla regione siciliana il cui statuto prevede questa ipotesi.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) osserva che la formulazione del testo sembra legittimare tutti gli statuti regionali ad entrare nel merito della composizione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Donato BRUNO, presidente, sottolinea che la questione sarà esaminata in sede di coordinamento del testo.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bressa 6.11 ed Enzo Bianco 6.16.

Donato BRUNO, presidente, constata l'assenza del deputato Buontempo presentatore dell'emendamento 6.12: si intende che vi abbia rinunziato.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) ritiene che l'emendamento 6.13 del relatore manifesti la volontà di mortificare il ruolo della Corte dei conti.

La Commissione approva l'emendamento 6.13 del relatore. Risulta pertanto precluso l'emendamento Leoni 6.14.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Leoni 6.15 ed Enzo Bianco 6.17, fatto proprio dal deputato Bressa.

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.), nell'illustrare il suo emendamento 7.8, dichiara di non comprendere le ragioni per cui, diversamente da quanto previsto nella legge La Pergola, il comma 1 dell'articolo 7 in materia di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo non prevede il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zeller 7.8 e 7.7.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) invita ad una riflessione sull'emendamento Boato 7.6, di cui è cofirmatario, sottolineando che la normativa in esame, non affrontando il tema della restituzione del potere in capo al suo titolare naturale, attribuisce di fatto al potere sostitutivo del Governo un carattere permanente.

Nicolò CRISTALDI (AN), relatore, ricorda che in base al comma 1 dell'articolo 7 il Presidente del Consiglio dei ministri assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimento dovuti e che, una volta inutilmente decorso, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari una volta sentito l'organo interessato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Boato 7.6 e Zeller 7.9.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), con riferimento all'emendamento 7.2 del relatore, evidenzia l'opportunità di sostituire la dizione "Presidente della giunta regionale" con la dizione "Presidente della regione".

Nicolò CRISTALDI (AN), relatore, riformula l'emendamento 7.2 nel senso indicato dal deputato Boato.

Il sottosegretario Antonio D'ALÌ, con riferimento all'emendamento 7.2 del relatore, si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento 7.2 del relatore, come riformulato.

Graziella MASCIA (RC) illustra le finalità del suo emendamento 7.3 volto a prevedere l'esercizio del potere sostitutivo anche per garantire i livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali universalmente riconosciuti ai sensi della Costituzione.

La Commissione respinge l'emendamento Mascia 7.3.

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.) dichiara di considerare pleonastico l'emendamento 7.1 del relatore, visto che l'articolo 120 della Costituzione non riguarda le regioni a statuto speciale.

Nicolò CRISTALDI (AN), relatore, non condividendo la valutazione del deputato Zeller, sottolinea la finalità dell'emendamento 7.1, volto a garantire le regioni a statuto speciale.

La Commissione approva l'emendamento 7.1 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) dichiara voto contrario sull'emendamento Zeller 7.10 in quanto, considerando la possibilità che il Consiglio delle autonomie locali non sia stato istituito, rischia di alimentare interpretazioni capziose.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Zeller 7.10 e respinge gli emendamenti Mascia 7.4 e 7.5, nonché l'emendamento Zeller 7.11.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), con riferimento all'emendamento 8.1 del relatore, chiede chiarimenti al relatore in ordine ai rapporti tra legge ordinaria e legge costituzionale.

Nicolò CRISTALDI (AN), relatore, sottolinea le finalità del suo emendamento 8.1, che considera opportuno anche alla luce dell'esperienza passata.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 8.1 del relatore, mentre respinge gli emendamenti Mascia 8.2 e Collè 8.5.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), con riferimento agli emendamenti Marone 8.3 e Boato 8.4, invita il relatore e il Governo a riconsiderare il parere sulle due proposte emendative, eventualmente considerando quella di carattere aggiuntivo.

Il ministro Enrico LA LOGGIA esprime parere favorevole sull'emendamento Boato 8.4.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) ritira l'emendamento Marone 8.3, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Boato 8.4.

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.) illustra le finalità del suo emendamento 9.12, interamente soppressivo dell'articolo 9, considerando la relativa disciplina non compatibile con quanto previsto dal nuovo titolo V della parte II della Costituzione; in particolare, esprime forti perplessità sull'introduzione con legge ordinaria di una figura che è stata espunta dal testo costituzionale.

La Commissione respinge l'emendamento Zeller 9.12.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha espresso parere favorevole sull'emendamento Fontanini 9.10.

Il ministro Enrico LA LOGGIA, con riferimento all'emendamento Fontanini 9.10, si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento Fontanini 9.10, risultando pertanto preclusi gli emendamenti Zeller 9.13, 9.14, 9.15 e 9.16. Con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zeller 9.17, 9.18, 9.19 e 9.20, nonché l'emendamento Enzo Bianco 9.24; approva quindi gli emendamenti 9.2 del relatore e Zeller 9.21.

Giampiero D'ALIA (UDC) dichiara di fare proprio l'emendamento Osvaldo Napoli 9.7.

Il sottosegretario Antonio D'ALÌ invita i presentatori a considerare una riformulazione dell'emendamento 9.7 del seguente tenore: "Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'interno, con il ministro degli affari regionali e con gli altri ministri interessati, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione."

Nicolò CRISTALDI (AN), relatore, propone di accantonare l'emendamento Osvaldo Napoli 9.7 (seconda versione).

La Commissione concorda.

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.) ritiene che l'emendamento 9.1 del relatore, volto ad estendere alle sole province di Trento e di Bolzano la normativa in ordine agli uffici territoriali del Governo, rappresenti una provocazione e un grave vulnus all'autonomia della regione Trentino-Alto Adige, ponendosi in palese violazione con la Costituzione, lo statuto di autonomia e le relative norme di attuazione.
Ricorda che la riforma del titolo V ha comportato la soppressione della figura del commissario del Governo nelle regioni a statuto ordinario, senza in alcun modo modificare la situazione in quelle a statuto speciale, dove permane la figura del commissario medesimo.
Sottolinea quindi che, secondo una giurisprudenza costante della Corte costituzionale, le norme di attuazione dello statuto di una regione a statuto speciale non possono essere modificate con legge ordinaria, dovendosi a tal fine seguire le procedure previste nello statuto medesimo.
Osserva quindi che l'emendamento 9.2 del relatore, approvato dalla Commissione, prevede correttamente per le regioni a statuto speciale che le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 dell'articolo 9 siano svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione. Non comprende pertanto le ragioni - anche alla luce dell'atteggiamento assunto al Senato - della presentazione dell'emendamento 9.1, la cui previsione trova giustificazione soltanto in una ragione politica di ripicca nei confronti del Sudtirol-Volkspartei.

Il ministro Enrico LA LOGGIA precisa che al Senato è stato considerato necessario un ulteriore approfondimento rispetto alla formulazione di un emendamento di analogo contenuto. Ritiene che non si possa dubitare della volontà del Governo di rispettare il sistema delle regioni ed in particolare quello delle regioni a statuto speciale, di cui non si intende limitare le prerogative.
Osserva che il commissario del Governo, ancorché previsto dallo statuto del Trentio-Alto Adige, è inequivocabilmente organo statale. In particolare, le funzioni del commissario disegnate nell'ambito dello statuto speciale non comprendono tutte quelle che lo stesso è chiamato ad esercitare in quanto organo dello Stato, per cui nell'ambito di tale impostazione, si prevede che nelle province di Trento e Bolzano il commissario di Governo applichi le norme dell'articolo 9, fatte salve le competenze spettanti alle province stesse. Esprime pertanto parere favorevole sull'emendamento 9.1.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U), dichiarato di condividere le argomentazioni svolte dal deputato Zeller, osserva che l'emendamento 9.2 del relatore, approvato dalla Commissione, individua per le regioni a statuto speciale una procedura rispettosa della gerarchia delle fonti, diversamente dall'emendamento 9.1 che, presentato per ragioni di carattere meramente politico, propone una disciplina riguardante le sole province di Trento e Bolzano.
Rilevata la difficoltà di comprendere che cosa si intenda regolamentare con l'emendamento in esame, evidenzia l'intento di definire il campo in cui il commissario del Governo deve muoversi.
Dopo aver preannunciato la presentazione di una pregiudiziale di costituzionalità per la modifica di norme di rango costituzionale con una legge ordinaria, dichiara a titolo personale che, qualora l'emendamento 9.1 fosse approvato, esprimerebbe voto contrario sull'intero provvedimento, pur condividendo una parte significativa della relativa disciplina.

Giuseppe DETOMAS (Misto-Min.linguist.) intende farsi portatore delle preoccupazioni dei vertici dell'autonomia, degli organi di stampa e della popolazione delle province di Trento e di Bolzano rispetto ad una previsione normativa che assume i caratteri di una ritorsione politica dovuta ad una mancata sintonia tra Governo centrale e governo provinciale.
Ritiene che tale atteggiamento, fonte di imbarazzo per molte forze dello stesso schieramento di centro-destra, dovrebbe suscitare allarme in tutte le persone che si riconoscono in uno Stato democratico.

Nuccio CARRARA (AN) ricorda che, nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione, sono stati previsti gli uffici territoriali del Governo, che sono organi periferici dello Stato. Ritiene che nessuno possa impedire allo Stato di avere una sua presenza territoriale anche nelle province di Trento e di Bolzano, dove le competenze che altrove sono attribuite ai prefetti possono essere esercitate dal commissario del Governo.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) sottolinea la delicatezza istituzionale, costituzionale e politica della questione.
Sul piano politico, richiama la fase di grande attenzione alla dimensione autonomistica vissuta nelle realtà di Trento e di Bolzano, dove in autunno si svolgeranno le elezioni amministrative sulla base di una disciplina legislativa autonomamente definita dalle province stesse. Rilevato l'interesse teorico dell'opposizione a lasciare che il Parlamento approvi una disciplina destinata ad avere una immediata ricaduta politica, sottolinea l'intento di giungere alla definizione di una normativa che consenta di governare efficacemente il paese.
Rilevata la diversità di impostazione tra l'emendamento 9.2, riferito alle regioni a statuto speciale, e l'emendamento 9.1, osserva che la presentazione di una norma riguardante esclusivamente le province di Trento e di Bolzano può trovare ragione soltanto in un'ottica di carattere politico. Occorre tuttavia considerare il vulnus alla credibilità del Governo e l'effetto immediato di una tale previsione non solo a Bolzano ma anche a Trento.
Il disegno di legge, presentato con il fine di diminuire la mole dei contenziosi, qualora venisse approvato l'emendamento 9.1 produrrebbe l'effetto di provocare un nuovo conflitto di fronte alla Corte costituzionale. Suggerisce pertanto di ritirare l'emendamento in esame, riservandosi di esaminare la questione per l'esame in Assemblea, al fine di dare un segnale di distensione.

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.linguist.), dichiarato di condividere le considerazioni svolte dai deputati intervenuti, ricorda di essersi complimentato con il ministro per il ritiro di un analogo emendamento al Senato.
Invita quindi il Governo a valutare le conseguenze dell'approvazione dell'emendamento 9.1, a ritirare la proposta emendativa e a ricercare una diversa soluzione. Pur non intendendo sviluppare speculazioni di tipo politico, osserva che l'eventuale approvazione dell'emendamento in esame non potrebbe non pregiudicare gli sviluppi di un corretto confronto istituzionale.

Pietro FONTANINI (LNP) si associa alla richiesta di ritirare l'emendamento 9.1 del relatore, ritenendo inopportuno ripercorrere quanto avvenuto nella passata legislatura, quando il Governo centrale ha assunto atteggiamenti discriminatori nei confronti di regioni con amministrazioni di diverso orientamento politico.

Nicolò CRISTALDI (AN), relatore, ritiene che rispetto al suo emendamento 9.1 vi sia stata una eccessiva amplificazione. Pur essendo convinto delle ragioni della presentazione di tale proposta emendativa, prende atto della validità di molte argomentazioni sviluppate a sostegno della richiesta di ritiro. Si riserva pertanto di valutare per l'esame in Assemblea la possibilità di una formulazione più soddisfacente.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) insiste nell'invitare il relatore ad esplicitare le ragioni per cui la stessa formulazione non viene prevista per le altre regioni a statuto speciale.

Nicolò CRISTALDI (AN), relatore, sottolineata l'esigenza di porre le condizioni per mantenere l'unitarietà dello Stato, osserva che nelle province di Trento e Bolzano esistano condizioni particolari.

Il ministro Enrico LA LOGGIA, in considerazione del clima positivo che ha contraddistinto l'andamento dei lavori in Commissione, ritiene opportuno non concludere la discussione sull'argomento e propone di accantonare l'esame dell'emendamento 9.1 del relatore.

La Commissione concorda.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Mascia 9.4 e Napoli 9.3.

Donato BRUNO, presidente, propone di accantonare l'emendamento 9.100 testé presentato dal Governo (vedi allegato 3), nonché gli emendamenti 9.11 del Governo e Menia 9.8.

La Commissione concorda.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Menia 9.9, Zeller 9.22 e 9.23, nonché gli identici emendamenti Cabras 10.1, Osvaldo Napoli 10.3 e Enzo Bianco 10.4, tutti riformulati come emendamenti aggiuntivi al comma 1 dell'articolo 10. Respinge infine l'emendamento Zeller 10.2.

Donato BRUNO, presidente, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Cabras 10.02.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(…)

La seduta termina alle 24.10.

 

ALLEGATO 3

Adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (C. 3590 Governo, approvato dal Senato).

ULTERIORI EMENDAMENTI

ART. 2.

 

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato, una volta emanati i decreti legislativi di cui all'articolo 1, a raccogliere in testi unici con le seguenti: è delegato, entro 1 anno dall'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici meramente compilativi.
2. 100. Il relatore.

ART. 4.

 

Al comma 1, dopo le parole: del Capo delegazione designato dal Governo aggiungere le parole: nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. 8. (seconda versione) Il Relatore.

ART. 9.

 

Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16, gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli Uffici Territoriali del Governo sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi Uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.
9. 7. (seconda versione) Napoli, D'Alia.

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:
All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sostituire le parole da "autonomie locali" sino alla fine con le seguenti: "autonomie locali, nonché dell'Ufficio del federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri.
9. 100. Governo.

 

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