CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 13 MARZO 2003
Presidenza del presidente Donato BRUNO
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali Alberto Giorgio Gagliardi,
il sottosegretario di Stato per l'interno Antonio D'Alì e il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.
Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3590, in materia di adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
L'audizione informale di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia e di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani si è svolta dalle 15.20 alle 15.35.
SEDE REFERENTE
La seduta comincia alle 15,35.
Adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
(Seguito dell'esame e rinvio)
La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta di giovedì 6 marzo 2003.
Donato BRUNO, presidente, avverte che il Comitato per la legislazione ha
espresso parere favorevole con condizioni e la III Commissione ha espresso parere
favorevole sul disegno di legge in esame.
Avverte altresì che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di
legge in esame (vedi allegato 1).
Invita quindi il relatore ha esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.
Nicolò CRISTALDI (AN), relatore, dichiara di aver presentato alcuni emendamenti
volti a recepire molte delle osservazioni espresse nel corso della discussione di
carattere generale; pertanto, l'espressione di un parere contrario in molti casi sarà
motivata da una valutazione di carattere tecnico.
Raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 3.1, 4.3, 4.8, 4.9 di cui preannuncia la
presentazione di una riformulazione nel senso di prevedere la sostituzione non solo del
secondo, terzo e quarto ma anche del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 4, 5.12,
5.15, 6.4, 6.9, 6.10, 6.13, 7.2, 7.1, 8.1, 9.2 e 9.1.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti Leoni 1.14, 2.5, Bressa 4.7, 5.6 del Governo,
Zeller 7.10, Fontanini 9.10, Zeller 9.21, 9.11 del Governo e Menia 9.8.
Si riserva di esprimere il parere sugli articoli aggiuntivi 1.01 del Governo, Bressa 1.02
e Bianco 1.03.
Esprime infine parere contrario sulle restanti proposte emendative.
Il sottosegretario Alberto Giorgio GAGLIARDI raccomanda l'approvazione delle proposte
emendative del Governo.
Esprime, in difformità dal relatore, parere favorevole sugli emendamenti Boato 1.12 e
Bressa 2.4, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Bressa 4.7.
Esprime infine parere conforme al relatore sulle restanti proposte emendative.
Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
( )
La seduta termina alle 16.45.
ALLEGATO 1
Adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (C. 3590 Governo, approvato dal Senato).
EMENDAMENTI
ART. 1.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa delle regioni, ai sensi
dell'articolo 117, comma 1, relativamente alle materie di cui ai commi 3 e 4 dall'articolo
117, le norme statali di indirizzo che stabiliscono criteri e modalità applicative per
l'intero territorio nazionale dei principi fondamentali universali, sui diritti civili e
sociali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla prima parte della Costituzione.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 3 e
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fermo restando quanto previsto al
comma 3 con le seguenti parole: fermo restando quanto disposto dal comma 1-bis.
1. 1.Mascia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa delle regioni, ai sensi
dell'articolo 117, comma 1, relativamente alle materie di cui ai commi 3 e 4 dall'articolo
117, le norme statali di indirizzo che stabiliscono criteri e modalità applicative per
l'intero territorio nazionale dei principi fondamentali universali, sui diritti civili e
sociali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla prima parte della Costituzione.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 3 e
al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: e di quanto disposto dal comma
1-bis e sopprimere le parole: fermo quanto previsto al comma 3.
1. 2.Mascia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa delle regioni, ai sensi
dell'articolo 117, comma 1, relativamente alle materie di cui ai commi 3 e 4 dall'articolo
117, le norme statali di indirizzo che stabiliscono criteri e modalità applicative per
l'intero territorio nazionale dei principi fondamentali universali, sui diritti civili e
sociali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla prima parte della Costituzione.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 3 e
al comma 4, dopo le parole: il Parlamento definirà aggiungere le seguenti: le
norme di cui al comma 1-bis e
1. 3.Mascia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa delle regioni, ai sensi
dell'articolo 117, comma 1, relativamente alle materie di cui ai commi 3 e 4 dall'articolo
117, le norme statali di indirizzo che stabiliscono criteri e modalità applicative per
l'intero territorio nazionale dei principi fondamentali universali, sui diritti civili e
sociali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla prima parte della Costituzione.
Conseguentemente sopprimere il comma 3.
1. 4.Mascia.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La potestà legislativa regionale, di cui all'articolo 117, comma 4, può essere
esercitata dopo l'entrata in vigore delle leggi statali di cui all'ultimo periodo del
comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione.
1. 5.Mascia.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: attenendosi ai principi della
esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità.
*1. 6.Mascia.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , attenendosi ai principi di
esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità,.
*1. 7.Bressa.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: esclusività,.
1. 8.Boato, Bressa, Leoni, Amici, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra.
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: dopo l'acquisizione fino alle
parole: Stato-Regioni.
Conseguentemente, al comma 4, terzo periodo sopprimere le parole: alla Conferenza
Stato Regioni ed.
1. 9.Mascia.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di
seguito denominata: Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
denominata: Conferenza unificata.
Conseguentemente, al medesimo comma, al terzo periodo sostituire le parole: Conferenza
Stato-Regioni con le seguenti: Conferenza unificata.
1. 10.Bressa, Leoni, Amici, Marone, Boato, Buemi, Pisicchio, Pappaterra.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di
seguito denominata: Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: Conferenza unificata.
1. 20.Enzo Bianco, Zanettin.
Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole da: Il parere parlamentare
definitivo fino alla fine del comma.
1. 11.Mascia.
Al comma 4, quinto periodo, dopo le parole: la natura di principio fondamentale aggiungere
le seguenti: ovvero se nello schema non siano indicati alcuni dei principi
fondamentali.
1. 12.Boato, Bressa, Leoni, Amici, Marone, Buemi, Pisicchio, Pappaterra.
Al comma 4 sostituire il sesto periodo con il seguente: In tal caso il Governo
omette quelle disposizioni dal decreto legislativo, ovvero le modifica in conformità con
le indicazioni contenute nel parere.
1. 13.Boato, Bressa, Leoni, Amici, Marone, Buemi, Pisicchio, Pappaterra.
Al comma 4, sesto periodo, dopo le parole: Presidenti delle Camere aggiungere le
seguenti: e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
1. 14.Leoni, Boato, Bressa, Marone, Amici, Pisicchio, Buemi, Pappaterra.
Sopprimere il comma 5.
1. 15.Mascia.
Al comma 5, dopo le parole: possono essere individuate aggiungere le seguenti: sulla
base degli indirizzi forniti dal Parlamento,.
1. 16.Mascia.
Alla lettera a) del comma 6 dopo le parole: da salvaguardare aggiungere
le seguenti: e da valorizzare.
1. 18.Amici, Boato, Marone, Bressa, Leoni, Pisicchio, Buemi, Pappaterra.
Al comma 6, lettera b), dopo le parole: diritti civili e sociali aggiungere
le seguenti: sull'intero territorio nazionale in modo uniforme e universale.
1. 17.Mascia.
Al comma 6, sopprimere la lettera d).
1. 19.Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 17, secondo comma, lettera p)
della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il Ministro per le
riforme istituzionali e la devoluzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o
più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, essenziali per il
funzionamento di comuni, province e città metropolitane nonché per il soddisfacimento di
bisogni primari delle comunità di riferimento, nel rispetto delle competenze legislative
delle Regioni.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della
competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti
locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati antro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di
Stato e della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
da rendersi entro trenta giorni, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere
da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro quarantacinque
giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo
ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla
Conferenza Unificata ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente
entro trenta e quarantacinque giorni.
5. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni,
l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli
114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e
regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
b) individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle
città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione
dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità
di un nucleo di funzioni tra quelle attribuite, connaturate alle caratteristiche proprie
di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per
il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via
prioritaria, per comuni e province, delle funzioni storicamente svolte;
c) valorizzare i principi di sussidiarietà di adeguatezza e di differenziazione
nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte
del livello di ente locale che per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne
garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione
associata tra i comuni;
d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale
collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni
fondamentali che richiedono per il loro esercizio a partecipazione di più enti, all'uopo
individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, regioni e
Stato;
e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare
forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di
adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6
lettera b), 247 e 251 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
f) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un
ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di
parametri obiettivi ed uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie
degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119,
terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta
Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali,
comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che
contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali introdotto dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione
ed il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la
coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio
normativo;
h) adeguare i procedimenti di istituzione della città metropolitana al disposto
dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli
enti e delle popolazioni interessate;
i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il
relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che
favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle
minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia di comuni e province;
l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di
incandidabilità alle cariche elettive delle città metropolitane anche tenendo conto di
quanto stabilito in materia per gli amministratori di comuni e province;
m) salvaguardare le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli
enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al Sindaco quale
ufficiale di Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai
procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza
statale affidati ai comuni;
o) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto
dell'entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 3 sia quelle anche implicitamente
abrogate da successive disposizioni;
p) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.
6. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di comuni, province e
città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma
1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita al momento dell'entrata in
vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e
le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tal fine il
Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli Affari regionali,
per le Riforme istituzionali e dell'economia e delle Finanze, sentiti i Ministri
interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei
predetti disegni di legge è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della
quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie,
umane e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e
gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il
nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi
indicati al comma 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi.
1. 01.Il Governo.
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente articolo:
Art. 1-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p)
della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3).
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, il Ministro per le
Riforme istituzionali e la devoluzione e il Ministro dell'economia e nelle Finanze, uno o
più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, essenziali per Il
funzionamento dl Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento dl
bisogni primari della comunità di riferimento.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, alla revisione delle
disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre
2001 n. 3.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di
Stato e della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro il termine
di quarantacinque giorni dalla assegnazione.
5. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 e 2, il Governo ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) garanzia dell'autonomia e delle competenze costituzionali degli enti
territoriali al sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, attraverso la
valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e
delle Città metropolitane;
b) individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle
Città metropolitane in modo da prevedere, per ciascun livello di governo locale, la
titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente,
essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei
bisogni primari delle comunità di riferimento;
c) considerazione, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e
delle Province, di quelle storicamente svolte;
d) valorizzazione dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di
differenziazione nell'allocazione delle funzioni fondamentali, in modo da assicurarne
l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e
strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione, anche mediante l'indicazione dei criteri
per la gestione associata tra i Comuni;
e) previsione di strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale
collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni
fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, all'uopo
individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo fra enti locali, Regioni e
Stato;
f) attribuzione all'autonomia statutaria della potestà di individuare sistemi di
controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di
efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
g) attribuzione all'autonomia statutaria degli enti locali della potestà di
individuare forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di
sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193,
comma 4, 243, comma 6 lettera b), 247 e 251 del decreto legislativo n. 267 del
2000;
h) previsione di una disciplina di principio idonea a garantire un ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi
ed uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai
fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma,
della Costituzione;
i) revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali limitatamente alle
norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali introdotto dalla
legge costituzionale n. 3 del 2001, attraverso la modificazione, l'integrazione, la
soppressione ed il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche
al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la
semplificazione del linguaggio normativo;
l) adeguamento dei procedimenti di istituzione della Città metropolitana al
disposto dell'articolo 114 della Costituzione;
m) individuazione e disciplina degli organi di governo delle Città metropolitane e
relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che
favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurano la rappresentanza delle
minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia dl Comuni e Province;
n) definizione della disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e
di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane, anche tenendo conto
di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;
o) salvaguardia delle disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi
degli enti locali, ai servizi di competenza statale attribuiti al Sindaco quale ufficiale
di Governo, nonché ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica;
p) espressa abrogazione delle disposizioni legislative in materia di controllo
sugli atti degli enti locali adottate in attuazione di norme costituzionali abrogate dalla
legge costituzionale n. 3 del 2001;
q) espressa indicazione sia delle norme implicitamente abrogate per effetto
dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2001, sia di quelle implicitamente abrogate da
successive disposizioni;
r) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi
indicati al comma 5, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo.
* 1. 02.Bressa.
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente articolo:
Art. 1-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p)
della costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3).
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, il Ministro per le
Riforme istituzionali e la devoluzione e il Ministro dell'economia e delle Finanze, uno o
più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, essenziali per il
funzionamento dl Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di
bisogni primari della comunità di riferimento.
2. Con i decreti legislativi di cui ai comma 1 si provvede, altresì, alla revisione delle
disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre
2001 n. 3.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di
Stato e della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro il termine
di quarantacinque giorni dalla assegnazione.
5. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 e 2, il Governo ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) garanzia dell'autonomia e delle competenze costituzionali degli enti
territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, attraverso la
valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e
delle Città metropolitane;
b) individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle
Città metropolitane in modo da prevedere, per ciascun livello di governo locale, la
titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente,
essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei
bisogni primari delle comunità di riferimento;
c) considerazione, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e
delle Province, di quelle storicamente svolte;
d) valorizzazione di principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di
differenziazione nell'allocazione delle funzioni fondamentali, in modo da assicurarne
l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e
strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione, anche mediante l'indicazione dei criteri
per la gestione associata tra i Comuni;
e) previsione di strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale
collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni
fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, all'uopo
individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e
Stato;
f) attribuzione all'autonomia statutaria della potestà di individuare sistemi di
controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di
efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
g) attribuzione all'autonomia statutaria degli enti locali della potestà di
individuare forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di
sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193,
comma 4, 243, coniata 6 lettera b), 247 e 251 del decreto legislativo n. 267 del
2000;
h) previsione di una disciplina di principio idonea a garantire un ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi
ed uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai
fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma,
della Costituzione;
i) revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali limitatamente alle
norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali introdotto dalla
legge costituzionale n. 3 del 2001, attraverso la modificazione, l'integrazione, la
soppressione ed il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche
al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la
semplificazione del linguaggio normativo;
l) adeguamento dei procedimenti di istituzione della Città metropolitana al
disposto dell'articolo 114 della Costituzione;
m) individuazione e disciplina degli organi di governo delle Città metropolitane e
relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che
favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurano la rappresentanza delle
minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia di Comuni e Province;
n) definizione della disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e
di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane, anche tenendo conto
di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;
o) salvaguardia delle disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi
degli enti locali, ai servizi di competenza statale attribuiti al Sindaco quale ufficiale
di Governo, nonché ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica;
p) espressa abrogazione delle disposizioni legislative in materia di controllo
sugli atti degli enti locali adottate in attuazione di norme costituzionali abrogate dalla
legge costituzionale n. 3 del 2001;
q) espressa indicazione sia delle norme implicitamente abrogate per effetto
dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2001, sia di quelle implicitamente abrogate da
successive disposizioni;
r) rispetto del principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreti legislativi di cui
al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto del principi e dei criteri direttivi
indicati al comma 5, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo.
* 1. 03.Enzo Bianco, Zanettin.
ART. 2.
Sopprimerlo.
2. 2.Bressa, Amici, Marone, Boato, Leoni, Buemi, Pisicchio, Pappaterra.
Al comma 1 dopo le parole: a raccogliere aggiungere le seguenti: entro
dodici mesi.
2. 3.Marone, Boato, Leoni, Bressa, Amici, Pisicchio, Buemi, Pappaterra.
Al comma 1 dopo le parole: testi unici aggiungere la seguente: compilativi.
2. 4.Bressa, Leoni, Boato, Amici, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra.
Al comma 2 sostituire le parole: della Conferenza Stato-regioni con le seguenti:
di ciascuno dei Consigli regionali.
2. 1.Mascia.
Al comma 2 sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni con le seguenti:
Conferenza unificata.
2. 6.Marone, Boato, Leoni, Bressa, Amici, Pisicchio, Buemi, Pappaterra.
Al comma 2 dopo le parole: Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti:
e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. 5. Leoni, Boato, Amici, Bressa, Marone, Buemi, Pisicchio, Mattarella.
ART. 3.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La disciplina dello svolgimento e della gestione delle funzioni del Comuni, delle
Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'Ente
locale nell'ambito delle linee generali fissate dal legislatore dello Stato o della
Regione, secondo le rispettive competenze.
3. 2. Enzo Bianco, Zanettin.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di comuni, dalle comunità montane e
isolane.
3. 1. Relatore.
ART. 4.
Sostituirlo con il seguente:
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle
materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari,
partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e
dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo
modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della
particolarità delle autonomie speciali nelle materie di cui all'articolo 117, quarto
comma, della Costituzione. Le relative spese sono a carico dei bilanci delle
amministrazioni di ciascun ente.
2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche
su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a
proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a
maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.
4. 1. Migliori, Carrara, Losurdo, Patarino, Catanoso, Onnis, La Grua.
Al comma 1, premettere le seguenti parole: In base alle determinazioni assunte dai
rispettivi consigli.
4. 2. Mascia.
Al comma 1, sostituire le parole: le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano con le seguenti: le regioni a statuto speciale, le regioni a statuto
ordinario e le province di Trento e di Bolzano.
4. 3. Relatore.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: che tengono conto sino a:
designato dal Governo con le seguenti: che garantiscano, la partecipazione di
almeno un rappresentante delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano, nonché l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da
parte del Capo delegazione designato dal Governo.
4. 8. Relatore.
Al comma 1, primo periodo dopo le parole: delle autonomie speciali aggiungere le seguenti: nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della costituzione.
Conseguentemente, sopprimere il secondo, terzo e il quarto periodo.
* 4. 11. D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello.
Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al primo periodo, dopo le parole: "delle autonomie speciali", aggiungere le
parole: "nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della
Costituzione,";
Conseguentemente, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
* 4. 10. Migliori, Losurdo, Catanoso, Patarino, Villani, Franz, La Grua, Onnis,
Carrara.
Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al primo periodo, dopo le parole: "delle autonomie speciali", aggiungere le
parole: "nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della
Costituzione,";
Conseguentemente, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
* 4. 12. Oricchio.
Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al primo periodo, dopo le parole: "delle autonomie speciali", aggiungere le
parole: "nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della
Costituzione,";
Conseguentemente, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
* 4. 13. Marcora.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: designato dal Governo con le
seguenti: designato dalle Regioni d'intesa con il Governo.
4. 4. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni a statuto speciale, la delegazione
del Governo è integrata da un rappresentante delle autonomie speciali.
4. 6. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
Al comma 1, sostituire il secondo, terzo e quarto periodo con il seguente:
Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della
Costituzione, il Capo Delegazione è designato dal Governo, sulla base di criteri e
procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a
Statuto ordinario e a Statuto Speciale, stipulato in sede di Conferenza Stato Regioni. In
attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo Delegazione è designato dal Governo.
4. 9. Relatore.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Capo delegazione, aggiungere le
seguenti: , che può essere un Presidente di Regione o Provincia autonoma, .
4. 7. Bressa, Boato, Leoni.
Al comma 1, alla fine del secondo periodo sostituire le parole: designato dal Governo d'intesa con le Regioni con le seguenti: designato dalle Regioni.
Conseguentemente sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.
4. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
ART. 5
Al primo comma, dopo le parole: di propria competenza, sopprimere la parola: legislativa.
Conseguentemente al secondo comma, dopo le parole: di propria competenza, sopprimere la parola: legislativa.
Conseguentemente al terzo comma, dopo le parole: di propria competenza
sopprimere la parola: legislativa.
5. 1. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Al primo comma, al primo periodo sopprimere le parole da: , i quali fino a:
osservazioni.
5. 3. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: inadempienza con la seguente:
accertata inattività.
5. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le Regioni e le Province autonome dl Trento
e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con
enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo
economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività dl mero rilievo
internazionale; possono altresì concludere con altri Stati accordi esecutivi ed
applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi dl natura
tecnico - amministrativa, o accordi dl natura programmatica, finalizzati a favorire il
loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché, nelle
materie dl competenza concorrente, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello
Stato.
La Regione o la Provincia autonoma interessata da comunicazione delle trattative al
Ministero degli affari esteri e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari regionali: decorsi trenta giorni dalla comunicazione, può sottoscrivere
l'intesa o l'accordo. Qualora i negoziati si svolgano all'estero, può avvalersi delle
competenti rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari italiani, previa intesa
con il Ministero degli affari esteri, per la conduzione delle trattative.
Le intese e gli accordi sottoscritti non possono esprimere valutazioni sulla politica
estera né assumere obblighi da cui derivino oneri finanziari a carico dello Stato o che
ledano gli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.
5. 4. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
All'inizio del comma 2, aggiungere le seguenti parole: Ferme restando le attività di mero rilievo internazionale.
Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere le parole: nonché a realizzare
attività di mero rilievo internazionale.
5. 5. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Al comma 2 sopprimere le parole: nonché a realizzare attività di mero rilievo
internazionale,.
5. 7.Amici, Boato, Leoni, Bressa, Marone, Pisicchio, Buemi, Zappaterra.
Al comma 2, sostituire le parole: nonché a con la seguente: e.
Conseguentemente aggiungere dopo le parole: sottoscrivere l'intesa le seguenti:
o svolgere t'attività di mero rilievo internazionale.
5. 6.Il Governo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le Regioni, nel rispetto della competenza statale in materia di politica
estera e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, disciplinano le
modalità di esercizio dei rapporti internazionali della Regione e individuano in
particolare le attività di rilievo internazionale. Le attività di rilievo internazionale
della regione si riferiscono a:
a) attività promozionali dirette nel campo del marketing territoriale, del
commercio e della collaborazione industriale, del turismo, della cultura, del settore
agroalimentare;
b) predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali, creazione di strutture
all'estero di supporto;
c) attività promozionali indirette;
d) iniziative di scambio di esperienze, assistenza istituzionale, con le
amministrazioni di regioni ed altri enti esteri;
e) supporto ad iniziative di scambio e collaborazione di enti locali e nel campo
degli scambi scolastici e giovanili;
f) iniziative a supporto del reclutamento e della formazione di personale destinato
ad immigrare per motivi di lavoro nel territorio regionale;
g) iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto
umanitario;
h) politiche a favore dei concittadini emigrati all'estero.
5. 8.Boato, Amici, Bressa, Leoni, Marone, Buemi, Pisicchio, Pappaterra.
All'articolo 5, comma 3, al primo periodo sostituire le parole: di cui all'articolo
117, terzo comma, della Costituzione con le seguenti: di competenza concorrente.
5. 10.Zeller, Brugger, Wildmann, Detomas, Collè.
All'articolo 5, comma 3, sostituire da: A tale fine fino alla fine con il
seguente:
A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà comunicazione delle trattative il
Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio del ministri - Dipartimento
per gli affari regionali decani trenta giorni dalla comunicazione la Regione o la
Provincia autonoma può procedere nelle trattative. Qualora I negoziati si svolgano
all'estero, la Regione o la Provincia autonoma può avvalersi delle competenti
rappresentanze diplomatiche e del competenti uffici consolari italiani, previa intesa con
il Ministero degli affari esteri, per la conduzione delle trattative. La Regione o la
Provincia autonoma, prima dl sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo programma al
Ministero degli affari esteri il quale, sentita la Presidenza del Consiglio del ministri -
Dipartimento degli affari regionali, fornisce il suo parere entro i successivi trenta
giorni, decorsi i quali la regione o la Provincia autonoma può sottoscrivere l'accordo,
secondo le norme del diritto internazionale generale e della Convenzione dl Vienna sul
diritto del trattati del 23 maggio 1969, ratificata al sensi della legge 12 febbraio 1974,
n. 112. Limitatamente a tale fine il Governo accredita i Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome alla rappresentanza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),
della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti non possono comunque
esprimere valutazioni sulla politica estera né assumere obblighi da cui derivino oneri
finanziari per lo Stato.
5. 9.Zeller, Brugger, Wildmann, Detomas, Collè.
All'articolo 5, comma 3 terzo periodo sostituire le parole: i competenti uffici
consolari Italiani possono, previe intese con le riforme e con la provincie autonome,
intervenire a collaborare alla conduzione delle trattative. con le seguenti: I
competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la regione o con la provincia
autonoma intervengono e collaborano alla conduzione delle trattative.
5. 12.Il Relatore.
Al comma 3, sopprimere da: La Regione o la Provincia autonoma fino alla fine del
comma.
5. 10. Collè, Brugger, Zeller, Wildmann, Detomas.
Sopprimere il comma 5.
5. 13. Collè, Brugger, Zeller, Wildmann, Detomas.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Gli atti di cui al presente articolo possono essere impugnati, e in questo caso sospesi
sino alla sentenza della Corte Costituzionale, dal Governo qualora esso rilevi supposte
violazioni sui livelli essenziali dei diritti civili e sociali o comunque sulle normative
nazionali di principio regolanti la legislazione regionale.
5. 14.Mascia.
Dopo le parole: secondo l'ordinamento vigente, aggiungere le seguenti:
comunicando alle regioni competenti o alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni
iniziativa.
5. 15.Il Relatore.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. Nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, lo Stato contrae
obblighi internazionali previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni.
5. 16. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
ART. 6.
Sopprimere il comma 1.
6. 1.Bressa.
Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
6. 2.Mascia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis La sussidiarietà è un principio che regola le funzioni d'esercizio dei
servizi e delle funzioni da parte delle istituzioni pubbliche al fine di garantire a tutti
l'esigibilità dei diritti civili e sociali. È compito dello Stato e delle Regioni
intervenire a sostegno o in sostituzione, anche con la nomina di commissari ad acta,
dell'ente a cui è affidata la funzione gestionale e erogatrice dei servizi, qualora esso
non sia in grado di corrispondere positivamente a tale funzione.
6. 3.Mascia.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. A tal fine, sulla base degli accordi con le regioni e le autonomie locali, da
concludere in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata: "Conferenza unificata", diretti
in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane
ed organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il
Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno
o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il
recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere
corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di
entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione.
2-bis. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni
di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e
risorse secondo princìpi di invarianza di spesa e con le modalità previste al punto 4
del Titolo II dell'Accordo recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti
locali del 20 giugno 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio
2002. A tal fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e
del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8,
9, 10 e 11, ed 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto,
ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica sono trasmessi alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti, da rendersi entro trenta giorni dall'assegnazione.
2-ter. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di
venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la
complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo
all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga
del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti sono
prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 2-bis, ovvero quello
prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri
di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere emanati.
2-quater. Nell'emanazione dei decreti, il Governo tiene conto delle indicazioni
contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle
risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella
diversa indicata negli stessi, le regioni o gli enti locali possono provvedere
all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si
applicano fino all'entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.
6. 4. Il relatore.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato avvia il
trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative
necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118
della Costituzione. Alla quantificazione e alla ripartizione dei beni e delle risorse si
provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo
accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali, da concludersi in sede di Conferenza
unificata, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato per
l'anno 2002. Si applicano, ìn quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 9, 10 e 11, ed
8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto sono trasmessi alla
Commissione parlamentare per le questioni regionali, per il parere da rendersi entro
trenta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il Governo può emanare i decreti
anche in assenza di tale parere. Il trasferimento delle risorse avviene secondo le
modalità previste al punto 4, Titolo II, dell'Accordo recante intesa interistituzionale
fra Stato, regioni ed enti locali firmato il 20 giugno 2002. A decorrere dall'anno
successivo si provvede con la legge finanziaria di ciascun anno. Le disposizioni di cui al
presente comma trovano applicazione fino alla data di entrata in vigore delle norme
relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
6. 5. Boato, Leoni, Bressa, Marone, Amici, Pisicchio, Buemi, Pappaterra.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato avvia il
trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative
necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118
della Costituzione sulla base dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. Le disposizioni di cui al presente comma sì applicano fino
alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
6. 6. Boato, Marone, Bressa, Amici, Leoni, Buemi, Pisicchio, Pappaterra.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente sopprimere i comma 5 e 6.
6. 7. Mascia.
All'inizio del comma 4, aggiungere le seguenti parole: Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 10.
6. 8. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Al comma 4, sostituire le parole: secondo i princìpi del controllo collaborativo con
le seguenti: nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione.
6. 9. Il relatore.
Alla fine del comma 4, aggiungere le seguenti parole: resta ferma la potestà delle
regioni a statuto speciale nell'esercizio della loro competenza di adottare particolari
discipline nel rispetto delle suddette finalità.
6. 10. Il relatore.
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: salvo diversa previsione dello
statuto della regione.
* 6. 11. Bressa, Leoni, Boato, Marone, Amici, Buemi, Pisicchio, Pappaterra.
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: salvo diversa previsione dello
statuto della regione.
* 6. 16. Enzo Bianco, Zanettin.
Al comma 6, al terzo periodo, dopo le parole: a carico della regione aggiungere le seguenti: Agli eventuali conferimenti di
incarichi, si deve tenere conto delle anzianità di servizio maturate alla data di
entrata in vigore della presente legge.
6. 12. Buontempo, Cola.
Al comma 6, sopprimere gli ultimi tre periodi.
6. 13. Il relatore.
Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Fino all'esercizio del suddetto
potere normativo da parte dell'ente locale, l'eventuale nomina del commissario ad acta
di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata dalla regione.
6. 14. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:
6-bis. È esclusa ogni altra forma di controllo dei bilanci e della contabilità
dei comuni delle province, delle città metropolitane e delle regioni, fatto salvo il
controllo finanziario interno esercitato dal collegio dei revisori dei conti e fatte salve
le procedure stabilite dalla legge di coordinamento della finanza pubblica in funzione del
rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea.
6. 15. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:
7. È soppressa ogni altra forma di controllo dei bilanci e della contabilità dei comuni,
delle province, delle città metropolitane e delle regioni, fatto salvo il controllo
finanziario interno esercitato dal collegio dei revisori dei conti e fatte salve le
procedure stabilite dalla legge di coordinamento della finanza pubblica in funzione del
rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea.
6. 17. Enzo Bianco, Zanettin.
ART. 7.
Al comma 1, dopo le parole: enti locali aggiungere le seguenti: sentito il
parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
7. 8. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
Al comma 1, dopo le parole: sentito l'organo interessato aggiungere le seguenti:
e la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
7. 7. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
Al comma 1 dopo le parole: i provvedimenti aggiungere le seguenti: provvisori
e.
7. 6. Boato, Amici, Bressa, Leoni, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra.
Al comma 1, dopo le parole: provvedimenti necessari aggiungere le seguenti: in
sostituzione dei predetti organi.
7. 9. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
Alla fine del comma 1, aggiungere: Alla riunione del Consiglio dei Ministri
partecipa il Presidente della giunta regionale interessata al provvedimento.
7. 2. Il relatore.
Al comma 2, dopo le parole: al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, aggiungere le seguenti: o per garantire i livelli essenziali
delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali universalmente riconosciuti ai sensi
della Costituzione.
7. 3.Mascia.
Al comma 3, prima delle parole: qualora l'esercizio inserire l'inciso: fatte
salve le competenze delle regioni a statuto speciale,.
7. 1.Relatore.
Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: , qualora tale organo sia stato
istituito.
7. 10.<ICH;15DZeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
Al comma 4, sopprimere le parole: che sono immediatamente comunicati alla
Conferenza Stato Regioni o alla Conferenza Stato Città e Autonomie Locali allargata ai
rappresentanti delle Comunità Montane, che possono richiederne il riesame.
7. 4.Mascia.
Al comma 6, sopprimere le parole: di Conferenza Stato Regioni o.
7. 5.Mascia.
All'articolo 7, comma 4, dopo le parole: Comunità montane aggiungere le
seguenti: e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
7. 11.<ICH;15DZeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
ART. 8.
Al comma 1, capoverso Art. 32., comma 2, prima delle parole: il Governo introdurre
l'inciso: ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo
statuto speciale della regione siciliana,.
8. 1.Relatore.
Al comma 1, capoverso Art. 31. , al comma 3, sopprimere le parole: anche su
proposta della Conferenza Stato Città e Autonomie Locali.
8. 2.Mascia.
Sopprimere il comma 4.
8. 5.<ICH;15DCollè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: rischio di un irreparabile pregiudizio
all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica con le parole:
rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini.
8. 3.Marone, Boato, Amici, Bressa, Leoni, Buemi, Pisicchio, Pappaterra.
Al comma 4, capoverso, dopo le parole: rischio di un irreparabile pregiudizio
all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica aggiungere le
seguenti: ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei
cittadini.
8. 4.Boato, Bressa, Leoni, Amici, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra.
ART. 9.
Sopprimere l'articolo 9.
9. 12.<ICH;15DZeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
Sostituire il comma 1 con il seguente: In ogni Regione a statuto ordinario il
prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della
Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema
delle autonomie.
9. 10.Fontanini, Luciano Dussin.
Al comma 1, al primo periodo aggiungere infine le parole: nominato dal Governo
d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.
9. 13.<ICH;15DZeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
Al comma 1, al primo periodo aggiungere infine: nominato dal Governo sentita la
Regione interessata.
9. 14.<ICH;15DZeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
9. 15.<ICH;15DZeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: prefetto fino alla fine
del periodo con le seguenti: Presidente della giunta regionale.
Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole da: il prefetto a di
Regione con le seguenti: il Presidente della giunta regionale.
Conseguentemente al comma 8 sostituire le parole da: prefetto titolare a: di
Regione con le seguenti: Presidente della giunta regionale.
9. 16.<ICH;15DZeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
Al comma 2, sostituire le lettere da: a) a g) con le seguenti parole: il
coordinamento delle funzioni amministrative esercitate dagli uffici periferici dello Stato
e le coordina con quelle esercitate dalle Regioni.
9. 17.<ICH;15DZeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
All'articolo 9, comma 2, alla lettera a) sopprimere le parole da: le
attività fino a: nonchè.
9.18.Zeller, Brugger, Wildmann, Detomas.
All'articolo 9, comma 2, sopprimere la lettera b).
9. 19.Zeller, Brugger, Wildmann, Detomas, Collè.
All'articolo 9, comma 2, sopprimere la lettera g).
9. 20.Zeller, Brugger, Wildmann, Detomas, Collè.
Sopprimere le parole: e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con
lo stesso.
9. 24.Enzo Bianco, Zanetti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2-bis:
Nelle regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della
lettera a) del precedente comma sono svolte dagli organi statali a competenza
regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite dal apposite norme di
attuazione.
9. 2.Il Relatore.
All'articolo 9, comma 3, alla lettera a) sostituire le parole da: il
prefetto fino a: di Regione con le seguenti: il rappresentante dello Stato.
9. 21.Zeller, Brugger, Wildmann, Detomas, Collè.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Per i fini di cui al presente articolo nonché per l'espletamento delle funzioni previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e
provinciali in posizione di disponibilità già retribuiti con oneri a totale carico
dell'Agenzia Autonoma Segretari i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano prodotto istanza di modalità presso gli uffici territoriali del Governo ai
sensi dell'articolo 7, terzo comma della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono, entro 60 giorni
dalla stessa data, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assegnati ai
predetti uffici in base alle preferenze espresse. Ove nelle sedi prescelte non vi siano
posti della carriere prefettizie disponibili, il trasferimento, ai sensi dell'articolo 18,
nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, viene
temporaneamente disposto in soprannumero, salvo il diritto dei segretari ad essere
prioritariamente collocati in quei posti delle stesse sedi che dovessero successivamente
rendersi vacanti. Ai segretari collocati negli uffici territoriali del Governo viene
attribuito lo stato giuridico ed economico previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, salva la conservazione del trattamento economico in
godimento ove più favorevole.
9. 7.Osvaldo Napoli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Fatte salve le competenze spettanti alle province autonome di Trento e
Bolzano ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le norme del
presente articolo nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 2001 n. 287.
9. 1.Il Relatore.
Sopprimere il comma 5
* 9. 4.Mascia.
Sopprimere il comma 5
* 9. 3.Napoli.
Al comma 5, capoverso 3, aggiungere dopo le parole: per l'attuazione del
federalismo amministrativo le seguenti: mantenendo il proprio stato giuridico.
9. 11.Il Governo.
Al comma 6, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente: Le leggi
regionali sono promulgate dai Presidente della repubblica.
9. 5.Mascia.
Al comma 6, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente: Le leggi
regionali sono promulgate dal Presidente del Consiglio Regionale.
9. 6.Mascia.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per le province di Trento e Bolzano si applicano le norme relative ai
rappresentanze dello Stato nelle Regioni a statuto ordinario e la disciplina del decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001 n. 287, fatte salve le competenze spettanti
dalle province Autonome di Trento e Bolzano.
9. 8.Menia, Migliori.
Al comma 8 sopprimere l'ultimo periodo.
9. 9.Menia, Migliori.
All'articolo 9, comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
Il presente comma non si applica alle Regioni il cui statuto disciplini la figura del
Commissario del Governo e le modalità di svolgimento delle funzioni degli uffici
periferici dello Stato.
9. 22.Zeller, Brugger, Wildmann, Detomas, Collè.
All'articolo 9, comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole da: non concerne
fino a: ad oggetto le con le seguenti: non si applica alle.
9. 23.Zeller, Brugger, Wildmann, Detomas, Collè.
ART. 10.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le forme di autonomia più ampie riconosciute a Comuni, Province e Città
metropolitane dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, si applicano, ai sensi
dell'articolo 10 della stessa legge costituzionale, anche agli enti locali ricompresi
nell'ambito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e
Bolzano, in sintonia con gli articoli 5 e 114 della Costituzione ed in armonia con i
rispettivi Statuti, nel rispetto del principio di leale collaborazione.
10. 1. Cabras, Maurandi.
Al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: , anche in deroga all'articolo 5.
10. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Le forme di autonomia più ampie riconosciute a Comuni, Province e Città metropolitane
dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 si applicano, ai sensi dell'articolo 10 della
stessa legge costituzionale, anche agli enti locali ricompresi nell'ambito delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in sintonia con gli
articoli 5 e 114 della Costituzione ed in armonia con i rispettivi statuti, nel rispetto
del principio di leale collaborazione.
10. 3. Osvaldo Napoli.
Aggiungere in fine il seguente comma:
Le forme di autonomia più ampie riconosciute a Comuni, Province e Città metropolitane
dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, si applicano, ai sensi dell'articolo 10 della
stessa legge costituzionale, anche agli enti locali ricompresi nell'ambito delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome dl Trento e Bolzano, in sintonia con gli
articoli 5 e 114 della Costituzione ed in armonia con i rispettivi statuti, nel rispetto
del principio di leale collaborazione.
10. 4. Enzo Bianco, Zanettin.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. La Conferenza Stato Regioni ha funzioni puramente istruttorie. I provvedimenti
legislativi nazionali riguardanti i principi fondamentali su materie regionali sono
assunti dal Parlamento previo parere consultivo dei Consigli regionali da esprimersi entro
30 giorni dal ricevimento del disegno di legge.
2. Il Parlamento delibera la normativa di cui al comma 1 trascorsi i 30 giorni anche in
mancanza dei pareri dei Consigli regionali.
10. 01. Mascia.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Principi fondamentali del finanziamento delle amministrazioni territoriali).
1. Il sistema di finanziamento delle amministrazioni territoriali è disciplinato dalla
presente legge e dagli atti attuativi della stessa. Esso sarà ispirato ai seguenti
principi fondamentali:
A) In materia di coordinamento della finanza pubblica:
a) la titolarità in capo allo Stato della garanzia del complessivo equilibrio
economico-finanziario della finanza pubblica, attraverso l'adozione di misure di politica
economica generale dirette a garantire la stabilità economica e di bilancio interna ed
esterna;
b) si rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'ordinamento nazionale
all'ordinamento europeo, in particolare per quel che concerne le discipline relative alla
stabilità delle procedure e delle condizioni di bilancio dei Paesi membri;
c) la sufficienza dei mezzi finanziari per l'esercizio delle competenze attribuite
alle amministrazioni territoriali;
d) la solidarietà tra le diverse regioni italiane ed il rispetto delle esigenze di
riequilibrio economico sancite agli articoli 3 e 119 della Costituzione;
e) la leale cooperazione tra le amministrazioni.
B) In materia di coordinamento del sistema tributario:
a) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributano nel suo
complesso;
b) omogeneità dei tributi regionali e locali intesa come loro conciliabilità;
c) semplificazione sia del sistema tributano sia degli adempimenti posti a carico
dei contribuenti;
d) divieto dei trattamenti agevolativi regionali e locali che si rivelino fattori
di concorrenza dannosa;
e) trasparenza delle decisioni di entrata;
f) efficienza nell'amministrazione dei tributi.
Art. 10-ter.
(Oggetto e procedure del finanziamento delle amministrazioni territoriali).
1. Il Governo è delegato ad emanare, nei limiti dei principi fondamentali, entro 18
mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi aventi per
oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione definendo:
a) i principi fondamentali cui dovranno attenersi le regioni per realizzare
l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario di livello substatuale anche in relazione all'articolo 117, comma 2,
lettera q);
b) le modalità e i tempi di transizione al regime di autonomia finanziaria;
c) le correzioni ed integrazioni del sistema tributano statale rese necessarie
dall'attuazione delle presente legge;
d) le regole che disciplinano la perequazione delle risorse finanziarie;
e) i tributi erariali da prendere a riferimento per la assegnazione di addizionali,
di compartecipazioni e per la costruzione del fondo perequativo.
2. I decreti delegati dovranno definire:
a) le modalità di coordinamento della finanza dello Stato, delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e delle Città metropolitane anche in relazione ai vincoli posti
dalle norme comunitarie e dai trattati internazionali e in relazione agli obiettivi
definiti a norma del successivo articolo 10-quater, comma 1, lettera c);
b) le regole per la determinazione dei costi base delle funzioni di carattere
generale attribuite dalla Costituzione a Regioni ed Enti locali e per l'assegnazione delle
conseguenti risorse finanziarie;
c) le modalità per la determinazione dell'entità iniziale del fondo perequativo
di cui all'articolo 119, comma 3, della Costituzione e le regole per la variazione del
fondo medesimo;
d) i criteri di assegnazione, alle singoli Regioni ed agli Enti Locali, delle quote
del fondo perequativo di cui alla precedente lettera c);
e) i presupposti e le condizioni in presenza delle quali lo Stato potrà concedere
risorse aggiuntive rispetto alle iniziative delle amministrazioni territoriali e
promuovere iniziative speciali per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo
119, comma 5 della Costituzione;
f) le procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi definiti a
norma dei provvedimenti adottati in attuazione della precedente lettera a) e gli
interventi da attivare in tale caso;
g) le modalità di coordinamento tra le nuove regole finanziarie e quelle definite
dalla legislazione vigente, sia per le Regioni che per gli Enti Locali;
h) i tempi di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione alla
assegnazione delle funzioni amministrative agli enti o livelli di governo diversi da
quelli cui spetta la competenza legislativa.
3. I decreti delegati si ispirano ai criteri e principi direttivi di cui ai successivi articoli, vengono esaminati dalla commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata dall'articolo 11 della legge Costituzionale 3/2001 e se tale Commissione esprime parere contrario l'espressione del parere è demandata alla Camera dei deputati ed al Senato che si esprimono ai sensi del medesimo articolo 11. I decreti delegati, se emanati in attuazione delle norme di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 117 della Costituzione, sono presentati previa intesa in nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 10-quater.
(Il coordinamento della finanza pubblica).
1. In relazione al coordinamento della finanza pubblica:
a) regioni ed Enti Locali adottano come fondamento della propria politica di
bilancio le regole e i criteri del patto di stabilità e crescita, riferiti ai saldi di
bilancio e alla dinamica del debito;
b) il saldo di bilancio e gli obiettivi in materia di politica del debito, come
definiti dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico
finanziaria, sono vincolanti per tutti i livelli della Pubblica Amministrazione;
c) i saldi di bilancio e i livelli di ricorso al debito di cui alla precedente
lettera b) devono essere rispettati sia in termini di competenza che di cassa, sia
in sede di bilancio di previsione che in sede di conto consuntivo. In ottemperanza al
patto di stabilità e di crescita Regioni ed Enti Locali trasmettono trimestralmente al
Ministero dell'Economia e delle Finanze una relazione sulla gestione del Bilancio sulla
base di uno schema con le caratteristiche di cui alla successiva lettera d). Il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, trasmette al Parlamento ed alla Conferenza
unificata, con analoga periodicità, una relazione di sintesi sull'andamento dei conti
della Pubblica Amministrazione e propone, ove occorra, l'adozione delle misure a norma del
precedente articolo 10-ter, comma 2, lettera b);
d) la struttura formale, le regole di registrazione delle poste di entrata e di
spesa, i criteri e i tempi di rilevazione dei bilanci delle Regioni, degli Enti Locali e
delle aziende strumentali consolidate nei conti della pubblica amministrazione, sono
armonizzati ai criteri propri dei conti rilevanti per il patto di stabilità e crescita.
Il prospetto dì Bilancia di ciascuna Regione evidenzia le risorse destinate alla
perequazione dei territori con minore capacità fiscale a norma dell'articolo 119, comma 3
della Costituzione;
e) la Conferenza unificata esamina le indicazioni programmatiche del DPEF in
materia di finanza pubblica prima del suo inoltro al Parlamento. Il parere espresso viene
trasmesso al Parlamento;
f) nei prospetti di Bilancio sarà evidenziato il concorso di ciascun ente agli
indicatori e parametri propri del patto di stabilità e crescita, in particolare sarà
evidenziato il saldo complessivo inteso come differenza tra spese complessive ed entrate,
al netto delle poste relative all'accensione ed estinzione di debiti e crediti;
g) le Regioni, fermi restando, per il complesso delle Pubbliche Amministrazioni di
ciascuna Regione, gli obiettivi definiti in sede nazionale, sentito il Consiglio regionale
delle Autonomie Locali, possono, con proprie leggi, adattare le regole e i vincoli
indicati dal legislatore nazionale, al fine di promuovere la coesione e l'efficienza nella
gestione dei bilanci locali, per gli Enti Locali compresi nel territorio regionale che
esprimano intesa. A tal fine la legge regionale può differenziare le regole di evoluzione
del saldo di bilancio, al netto dei conferimenti di quote dei fondi di cui al precedente
articolo 10-ter, comma 1, lettera f), in relazione alla diversità delle
situazioni finanziarie di partenza;
h) la programmazione finanziaria cosi realizzata diviene riferimento per le intese
di cui al comma 203 dell'articolo 2 della legge 662/96 e per analoghi accordi in sede
regionale tra la Regione e gli Enti Locali singoli o associati.
Art. 10-quinquies.
(I tributi propri).
1. Al fine di costruire il quadro di coordinamento del sistema tributario la legge
statale:
a) dà attuazione alle direttive comunitarie in materia tributaria;
b) prevede tributi il cui gettito è attribuito ai Comuni, alle Province, alle
Città metropolitane e alle Regioni aventi presupposti di carattere generale e riferiti
all'intero territorio nazionale. In tale caso la legge statale fissa i criteri di
ripartizione della base imponibile e i margini entro i quali è possibile esercitare
l'autonomia tributaria delle istituzioni interessate;
c) può stabilire sovrimposte e addizionali a tributi erariali a favore di Comuni,
Province, Città metropolitane, Regioni determinando l'ambito entro il quale si esercita
la loro autonomia tributaria. È in ogni caso riservata allo Stato la determinazione della
scala di progressività;
d) definisce, per i tributi diversi da quelli del secondo comma, lettera b),
il livello standard delle aliquote ai fini di cui ai successivi articoli 10-septies,
commi 1 e 2 e 10-octies, commi 1 e 2;
e) nell'esercizio della propria autonomia tributaria la legge regionale;
f) non può intervenire nelle materie tributarie regolate dalle direttive
comunitarie né può modificare 1 leggi statali in materia tributaria se emanate in
conformità dell'articolo 117, comma 2, lettera l) e comma 3 e nel rispetto delle
competenze regionali come definite dalla presente legge;
g) interviene in materia tributaria istituendo tributi regionali e determinando le
aree dei tributi nei quali Comuni, Province e Città metropolitane individuano,
nell'esercizio della propria autonomia tributaria, i presupposti e i soggetti passivi dei
propri tributi;
h) i tributi di cui alla precedente lettera b) hanno natura commutativa,
essi afferiscono alle materie di competenza legislativa delle Regioni o alle funzioni
degli Enti Locali e sono connessi al territorio della Regione o dell'Ente Locale;
i) non può istituire tributi regionali e locali di cui alla lettera b)
aventi gli stessi presupposti di tributi statali vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge;
j) può istituire nuovi tributi propri diversi da quelli di cui alla lettera b)
solo se ricompresi in tipologie di tributi individuate da leggi statali.
2. Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni possono stabilire i tributi propri di
cui al secondo comma, lettera b), solo se ricompresi nelle aree determinate dalla
legge regionale.
Art. 10-sexies.
(Le compartecipazioni).
1. La legge statale stabilisce i tributi erariali il cui gettito è compartecipato dai
Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e ne determina i criteri
di riparto e le quote di compartecipazione.
2. I tributi da compartecipare e i criteri per riferire il gettito al territorio sono
individuati avendo a riferimento la accuratezza, la chiarezza, la semplicità
amministrativa, l'evoluzione tendenziale del gettito. In particolare per i tributi aventi
a presupposto i consumi, il criterio di ripartizione è il luogo di consumo; per i tributi
basati sul patrimonio la localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul valore della
produzione, il luogo dì prestazione del lavoro; per i redditi la residenza del percettore
o il luogo di produzione del reddito.
Art. 10-septies.
(Coordinamento e autonomia tributaria delle Regioni).
1. In attuazione dell'articolo 119, comma 4 della Costituzione i decreti allegati
emanati a norma della presente legge dovranno assicurare ad ogni regione che il gettito
dei tributi propri di cui al precedente articolo 10-quinquies, comma 2 (con
esclusione di quelli di cui alla lettera b), delle addizionali di cui al precedente
articolo 10-quinquies, comma 1, lettera c), delle compartecipazioni di cui
al precedente articolo 10-sexies e, ove occorrano, delle quote del fondo
perequativo di cui al successivo articolo 10-decies, consenta di finanziare
integralmente le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni in essere al momento
dell'entrata in vigore della presente legge nonché di quelle assegnate alla competenza
amministrativa regionale, nelle materie di cui agli articoli 117, commi 3 e 4, e 118 della
Costituzione.
2. Il livello del gettito definito a norma del precedente comma 1 deve garantire per ogni
singola Regione il volume della spesa storica effettuata nel territorio della stessa
regione nelle materie attribuite alla competenza amministrativa delle Regioni a norma
dell'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti il gettito dei tributi di cui al precedente articolo
10-quinquies, comma 2 (con esclusione di quello derivante dal tributi di cui alla
lettera b) e delle addizionali di cui al precedente articolo 10-quinquies,
comma 1, lettera c), è calcolato in relazione alle aliquote standard di cui
all'articolo 10-quinquies, comma 1, lettera d).
4. La determinazione dell'ammontare delle competenze e delle relative risorse da
trasferire si attua con le procedure di cui all'articolo 6 della presente legge.
5. Nell'esercizio della loro autonomia, le Regioni possono modificare le aliquote dei
tributi e delle addizionali di cui al precedente articolo 10-quinquies loro
attribuite e quelle che saranno determinate in connessione con il progressivo
trasferimento della competenza legislativa e delle funzioni amministrative.
Art. 10-octies.
(Coordinamento e autonomia tributaria degli enti locali).
1. In attuazione dell'articolo 119, comma 4 della Costituzione i decreti delegati
emanati a norma della presente legge dovranno assicurare ad ogni Ente Locale che il
gettito dei tributi propri di cui al precedente articolo 10-quinquies, comma 3,
delle addizionali di cui al precedente articolo 10-quinquies, comma 1, lettera c),
delle compartecipazioni di cui al precedente articolo 10-sexies e, ove occorrano,
delle quote del fondo perequativo di cui al successivo articolo 10-decies, consenta
di finanziare integralmente le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni in essere al
momento dell'entrata in vigore della presente legge nonché di quelle assegnate alla
rispettiva competenza amministrativa, in attuazione degli articoli 117, comma 2, lettera p)
e 118 della Costituzione.
2. Il livello del gettito definito a norma del precedente comma 1 deve garantire ad ogni
singolo Ente Locale il volume della spesa storica effettuata nelle materie attribuite alla
rispettiva competenza amministrativa.
3. Ai fini di cui al commi precedenti il gettito dei tributi di cui al precedente articolo
10-quinquies, comma 3 (con esclusione di quello derivante dai tributi di cui al
comma 2, lettera b) e delle addizionali di cui al precedente articolo 10-quinquies,
comma 1, lettera c), è calcolato in relazione alle aliquote standard di cui
all'articolo 10-quinquies, comma 1, lettera d).
4. Con appositi decreti legislativi, nel quadro dei principi fondamentali di cui al
precedente articolo 10-bis, è, altresì, definito il quadro di riferimento per la
determinazione delle tariffe dei servizi forniti dagli Enti Locali alla generalità dei
cittadini tenendo conto dei provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 117, comma
2, lettera m) della Costituzione e, ove esistano, dei provvedimenti e delle regole
emanate dalle autorità indipendenti.
5. Gli Enti Locali determinano il regime di erogazione e di remunerazione delle
prestazioni e dei servizi offerti su richiesta di singoli cittadini.
6. Gli Enti locali dispongono di autonomia nella determinazione delle aliquote dei tributi
propri, entro i limiti di cui al precedente articolo 10-quinquies, e nella
determinazione delle tariffe, nei limiti di cui al precedente comma 2.
7. In relazione al trasferimento, con legge regionale, a norma dell'articolo 118 della
Costituzione, di competenze amministrative, eccedenti quelle in essere al momento di
entrata in vigore della presente legge, la Regione, sentito il Consiglio regionale delle
Autonomie Locali, dispone, nel rispetto dei tempi di cui ai provvedimenti in attuazione
del precedente articolo 10-ter, comma 2, lettera h), il trasferimento a
ciascun Ente locale di quote di tributi erariali adeguate a far fronte alle spese
derivanti dalle competenze assegnate.
Art. 10-nonies.
(L'esercizio dei poteri legislativi ed il regime finanziario).
1. L'avvio dell'esercizio dei poteri legislativi da parte delle Regioni nelle materie
attribuite alla loro competenza esclusiva o concorrente, in relazione alle competenze
amministrative non attribuite a norma dei successivi articoli 10-undecies e 10-duodecies,
comporta:
a) la attribuzione di addizionali sui tributi erariali che andranno ad alimentare
le entrate proprie delle regioni;
b) la attribuzione di una compartecipazione regionale al gettito di tributi
erariali;
c) l'attribuzione, ove occorra, di quote del fondo perequativo di cui al comma 3
dell'articolo 119 della Costituzione;
d) la cancellazione dal Bilancio dello Stato delle autorizzazioni di spesa non
ancora formalmente impegnate e la soppressione delle Unità previsionali di base dedicate
al finanziamento delle funzioni legislative e amministrative trasferite.
Art. 10-decies.
(Il fondo perequativo ex articolo 119, comma 3).
1. Con apposito decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza unificata, sono
determinate l'entità e le modalità di attribuzione, in sede di prima applicazione del
fondo perequativo in attuazione del 30 comma dell'articolo 119 della Costituzione.
2. Il fondo perequativo è costituito con una quota dei tributi erariali spettanti allo
Stato ed è assegnato sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 10-undecies.
3. Le Regioni che non partecipano alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, qualora
alloro interno esistano territori con minore capacità fiscale devono costituire, con
propria risorsa, un fondo perequativo da ripartire con i criteri indicati dalla legge
statale di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione,
per consentire agli Enti Locali ditali territori di far fronte alle competenze di cui
all'articolo 117, comma 2, lettera p), nonché a quelle di cui all'articolo 118
della Costituzione.
Art. 10-undecies.
(Le quote regionali del fondo perequativo ex articolo 119, comma 3).
1. La normativa per la determinazione delle quote del fondo perequativo di cui
all'articolo 119, comma 3 della Costituzione spettanti a ciascuna Regione al fine di
garantire, le risorse necessarie per far fronte integralmente alle funzioni ad essa
assegnate si attiene ai seguenti criteri:
a) la copertura integrale in tutte le Regioni degli oneri derivanti dai
provvedimenti in attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della
Costituzione;
b) la assegnazione della quota restante in modo da ridurre di una percentuale
dell'80 per cento le differenze interregionali delle dotazioni dei servizi forniti ai
cittadini;
c) la assegnazione di un'ulteriore quota idonea a ridurre il differenziale delle
dotazioni di servizi fino a un massimo di un ulteriore 10 per cento in relazione allo
sforzo fiscale di ciascuna regione.
2. Per il computo della quota base del fondo perequativo spettante a ciascuna regione,
si dovrà fare riferimento a indicatori di capacità fiscale relativi al gettito teorico
proveniente dall'aliquota standard dei singoli tributi, come definita a norma
dell'articolo 10-quinquies, comma 1, lettera d), al netto del gettito
derivante dallo sforzo fiscale eccedente i valori standard nazionali e delle perdite di
gettito conseguente a provvedimenti messi in atto da singole regioni nell'esercizio
dell'autonomia tributaria. Al fine di determinare l'assegnazione delle quote di fondo
perequativo eccedenti la quota base il decreto legislativo dovrà prevedere le modalità
per valutare lo sforzo fiscale delle Regioni.
3. Al fine di garantire il rispetto della destinazione delle risorse in funzione del
soddisfacimento dei diritti dì cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della
Costituzione si applicano le procedure di cui all'articolo 120 della Costituzione.
4. In sede di prima applicazione l'assegnazione della quota del fondo perequativo dovrà
garantire, a ciascuna Regione e a ciascun Ente Locale risorse pari alla spesa statale
nelle funzioni trasferite effettuata nel rispettivo territorio, come rilevata in un
periodo determinato a norma dell'articolo 7, comma 3, lettera a) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 10-duodecies.
(I rapporti finanziari tra Stato ed enti locali).
1. Fino al trasferimento delle funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato concorre al finanziamento delle attività di Province, Comuni e Città Metropolitane attraverso la assegnazione di una compartecipazione a tributi erariali che è fissata, in sede di prima applicazione, in misura tale da garantire un gettito pari alla somma di tutti i trasferimenti a favore degli Enti Locali come risultano dal bilancio di previsione dello stato nell'esercizio precedente a quello dì entrata in vigore della presente legge. Il relativo ammontare affluisce direttamente agli Enti Locali sulla base dei valori accertati nella media dei tre esercizi precedenti quello di entrata in vigore della presente legge. La legge finanziaria aggiorna l'entità del fondo da ripartire per gli anni successivi in relazione all'andamento del gettito dei tributi erariali di riferimento.
Art. 10-terdecies.
(Il fondo perequativo ex articolo 119, comma 5, della Costituzione).
1. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
2. Una quota non inferiore all'85 per cento del fondo di cui al precedente comma è
riservata alle Regioni di cui all'obbiettivo 1 nonché a quelle (Abruzzo e Molise). Le
relative risorse sono iscritte annualmente nella tabella di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e
modificazioni. Gli stanziamenti definiti per gli esercizi successivi al primo non sono
modificabili dalla legge finanziaria per gli esercizi successivi.
Art. 10-quaterdecies.
(Partecipazione delle Regioni alle attività di accertamento).
1. Le regioni partecipano all'attività di accertamento dei tributi erariali. Con
decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le
modalità della partecipazione all'attività di accertamento in analogia a quanto previsto
dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Al momento dell'entrata in vigore del Decreto di cui al comma precedente è soppresso
l'articolo 10 del decreto legislativo 56/2000.
Art. 10-quinquiesdecies.
(Norme transitorie).
1. Fino all'emanazione delle leggi regionali di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione sono assegnate alle Regioni compartecipazioni e quote del fondo perequativo limitatamente alle competenze trasferite alla competenza amministrativa delle regioni. Le quote residue rispetto alle previsioni di cui all'articolo 10-quinquies sono assegnate direttamente agli Enti Locali in relazione alle competenze in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nei primi dieci esercizi successivi all'entrata in vigore della presente legge alle
Regioni ed agli Enti Locali è garantito un incremento delle entrate da compartecipazioni
e addizionali, applicate all'aliquota normale, pari al tasso di inflazione programmato,
salvo conguagli al tasso di inflazione reale a consuntivo. La differenza tra le entrate
corrisposte e quella derivante dalle aliquote di compartecipazione e dalle addizionale
assegnate a norme degli articoli da 10-quinquies a 10-duodecies confluisce
in un fondo da ripartire tra gli Enti Locali in funzione di riequilibrio per l'esercizio
delle funzioni attribuite in applicazione dell'articolo 117, comma 2, lettera p)
della Costituzione.
3. All'articolo 27 della legge 5 agosto 1978 è aggiunto in fine il seguente comma:
"1-bis. - Per le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali di cui
all'articolo 114 della Costituzione la copertura degli oneri a norma del comma precedente
è realizzata mediante adeguamento delle aliquote di compartecipazione. Limitatamente agli
oneri di cui all'articolo 116 della Costituzione la copertura è realizzata mediante
intesa fra lo Stato e la regione interessata, a norma dell'articolo 2, comma 203 e
seguenti, della legge 662/96".
10. 02. Cabras, Fistarol, Boato, Bressa, Leoni.
torna all'indice