CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 13 MARZO 2003

Presidenza del presidente Donato BRUNO

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali Alberto Giorgio Gagliardi,

il sottosegretario di Stato per l'interno Antonio D'Alì e il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

 

 

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3590, in materia di adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'audizione informale di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia e di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani si è svolta dalle 15.20 alle 15.35.

 

SEDE REFERENTE

La seduta comincia alle 15,35.

Adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta di giovedì 6 marzo 2003.

Donato BRUNO, presidente, avverte che il Comitato per la legislazione ha espresso parere favorevole con condizioni e la III Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame.
Avverte altresì che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge in esame (vedi allegato 1).
Invita quindi il relatore ha esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Nicolò CRISTALDI (AN), relatore, dichiara di aver presentato alcuni emendamenti volti a recepire molte delle osservazioni espresse nel corso della discussione di carattere generale; pertanto, l'espressione di un parere contrario in molti casi sarà motivata da una valutazione di carattere tecnico.
Raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 3.1, 4.3, 4.8, 4.9 di cui preannuncia la presentazione di una riformulazione nel senso di prevedere la sostituzione non solo del secondo, terzo e quarto ma anche del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 4, 5.12, 5.15, 6.4, 6.9, 6.10, 6.13, 7.2, 7.1, 8.1, 9.2 e 9.1.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti Leoni 1.14, 2.5, Bressa 4.7, 5.6 del Governo, Zeller 7.10, Fontanini 9.10, Zeller 9.21, 9.11 del Governo e Menia 9.8.
Si riserva di esprimere il parere sugli articoli aggiuntivi 1.01 del Governo, Bressa 1.02 e Bianco 1.03.
Esprime infine parere contrario sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Alberto Giorgio GAGLIARDI raccomanda l'approvazione delle proposte emendative del Governo.
Esprime, in difformità dal relatore, parere favorevole sugli emendamenti Boato 1.12 e Bressa 2.4, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Bressa 4.7.
Esprime infine parere conforme al relatore sulle restanti proposte emendative.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(…)

La seduta termina alle 16.45.

 

ALLEGATO 1

Adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (C. 3590 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, relativamente alle materie di cui ai commi 3 e 4 dall'articolo 117, le norme statali di indirizzo che stabiliscono criteri e modalità applicative per l'intero territorio nazionale dei principi fondamentali universali, sui diritti civili e sociali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla prima parte della Costituzione.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 3 e
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
fermo restando quanto previsto al comma 3 con le seguenti parole: fermo restando quanto disposto dal comma 1-bis.
1. 1.Mascia.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, relativamente alle materie di cui ai commi 3 e 4 dall'articolo 117, le norme statali di indirizzo che stabiliscono criteri e modalità applicative per l'intero territorio nazionale dei principi fondamentali universali, sui diritti civili e sociali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla prima parte della Costituzione.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 3 e
al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole:
e di quanto disposto dal comma 1-bis e sopprimere le parole: fermo quanto previsto al comma 3.
1. 2.Mascia.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, relativamente alle materie di cui ai commi 3 e 4 dall'articolo 117, le norme statali di indirizzo che stabiliscono criteri e modalità applicative per l'intero territorio nazionale dei principi fondamentali universali, sui diritti civili e sociali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla prima parte della Costituzione.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 3 e
al comma 4, dopo le parole:
il Parlamento definirà aggiungere le seguenti: le norme di cui al comma 1-bis e
1. 3.Mascia.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, relativamente alle materie di cui ai commi 3 e 4 dall'articolo 117, le norme statali di indirizzo che stabiliscono criteri e modalità applicative per l'intero territorio nazionale dei principi fondamentali universali, sui diritti civili e sociali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla prima parte della Costituzione.
Conseguentemente sopprimere il comma 3.
1. 4.Mascia.

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La potestà legislativa regionale, di cui all'articolo 117, comma 4, può essere esercitata dopo l'entrata in vigore delle leggi statali di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione.
1. 5.Mascia.

 

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità.
*1. 6.Mascia.

 

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , attenendosi ai principi di esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità,.
*1. 7.Bressa.

 

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: esclusività,.
1. 8.Boato, Bressa, Leoni, Amici, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra.

 

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: dopo l'acquisizione fino alle parole: Stato-Regioni.
Conseguentemente, al comma 4, terzo periodo sopprimere le parole: alla Conferenza Stato Regioni ed.
1. 9.Mascia.

 

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata: Conferenza unificata.
Conseguentemente, al medesimo comma, al terzo periodo sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: Conferenza unificata.
1. 10.Bressa, Leoni, Amici, Marone, Boato, Buemi, Pisicchio, Pappaterra.

 

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: Conferenza unificata.
1. 20.Enzo Bianco, Zanettin.

 

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole da: Il parere parlamentare definitivo fino alla fine del comma.
1. 11.Mascia.

 

Al comma 4, quinto periodo, dopo le parole: la natura di principio fondamentale aggiungere le seguenti: ovvero se nello schema non siano indicati alcuni dei principi fondamentali.
1. 12.Boato, Bressa, Leoni, Amici, Marone, Buemi, Pisicchio, Pappaterra.

 

Al comma 4 sostituire il sesto periodo con il seguente: In tal caso il Governo omette quelle disposizioni dal decreto legislativo, ovvero le modifica in conformità con le indicazioni contenute nel parere.
1. 13.Boato, Bressa, Leoni, Amici, Marone, Buemi, Pisicchio, Pappaterra.

 

Al comma 4, sesto periodo, dopo le parole: Presidenti delle Camere aggiungere le seguenti: e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
1. 14.Leoni, Boato, Bressa, Marone, Amici, Pisicchio, Buemi, Pappaterra.

 

Sopprimere il comma 5.
1. 15.Mascia.

 

Al comma 5, dopo le parole: possono essere individuate aggiungere le seguenti: sulla base degli indirizzi forniti dal Parlamento,.
1. 16.Mascia.

 

Alla lettera a) del comma 6 dopo le parole: da salvaguardare aggiungere le seguenti: e da valorizzare.
1. 18.Amici, Boato, Marone, Bressa, Leoni, Pisicchio, Buemi, Pappaterra.

 

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: diritti civili e sociali aggiungere le seguenti: sull'intero territorio nazionale in modo uniforme e universale.
1. 17.Mascia.

 

Al comma 6, sopprimere la lettera d).
1. 19.Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

 

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 17, secondo comma, lettera p) della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, essenziali per il funzionamento di comuni, province e città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, nel rispetto delle competenze legislative delle Regioni.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati antro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendersi entro trenta giorni, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Unificata ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente entro trenta e quarantacinque giorni.
5. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

b) individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di un nucleo di funzioni tra quelle attribuite, connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per comuni e province, delle funzioni storicamente svolte;
c) valorizzare i principi di sussidiarietà di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i comuni;
d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio a partecipazione di più enti, all'uopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, regioni e Stato;
e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6 lettera b), 247 e 251 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
f) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi ed uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione ed il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
h) adeguare i procedimenti di istituzione della città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;
i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia di comuni e province;
l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di comuni e province;
m) salvaguardare le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al Sindaco quale ufficiale di Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;

o) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 3 sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;
p) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

6. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita al momento dell'entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tal fine il Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli Affari regionali, per le Riforme istituzionali e dell'economia e delle Finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati al comma 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi.
1. 01.Il Governo.

 

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente articolo:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, il Ministro per le Riforme istituzionali e la devoluzione e il Ministro dell'economia e nelle Finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, essenziali per Il funzionamento dl Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento dl bisogni primari della comunità di riferimento.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro il termine di quarantacinque giorni dalla assegnazione.
5. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 e 2, il Governo ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garanzia dell'autonomia e delle competenze costituzionali degli enti territoriali al sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, attraverso la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
b) individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento;
c) considerazione, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province, di quelle storicamente svolte;
d) valorizzazione dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nell'allocazione delle funzioni fondamentali, in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione, anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;
e) previsione di strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, all'uopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo fra enti locali, Regioni e Stato;
f) attribuzione all'autonomia statutaria della potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
g) attribuzione all'autonomia statutaria degli enti locali della potestà di individuare forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6 lettera b), 247 e 251 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
h) previsione di una disciplina di principio idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi ed uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione;
i) revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione ed il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
l) adeguamento dei procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione;
m) individuazione e disciplina degli organi di governo delle Città metropolitane e relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurano la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia dl Comuni e Province;
n) definizione della disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;
o) salvaguardia delle disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, ai servizi di competenza statale attribuiti al Sindaco quale ufficiale di Governo, nonché ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
p) espressa abrogazione delle disposizioni legislative in materia di controllo sugli atti degli enti locali adottate in attuazione di norme costituzionali abrogate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;
q) espressa indicazione sia delle norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2001, sia di quelle implicitamente abrogate da successive disposizioni;
r) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati al comma 5, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo.
* 1. 02.Bressa.

 

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente articolo:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, il Ministro per le Riforme istituzionali e la devoluzione e il Ministro dell'economia e delle Finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, essenziali per il funzionamento dl Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari della comunità di riferimento.
2. Con i decreti legislativi di cui ai comma 1 si provvede, altresì, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro il termine di quarantacinque giorni dalla assegnazione.
5. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 e 2, il Governo ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garanzia dell'autonomia e delle competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, attraverso la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
b) individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento;
c) considerazione, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province, di quelle storicamente svolte;
d) valorizzazione di principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nell'allocazione delle funzioni fondamentali, in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione, anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;
e) previsione di strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, all'uopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;
f) attribuzione all'autonomia statutaria della potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
g) attribuzione all'autonomia statutaria degli enti locali della potestà di individuare forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, coniata 6 lettera b), 247 e 251 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
h) previsione di una disciplina di principio idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi ed uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione;
i) revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione ed il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
l) adeguamento dei procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione;
m) individuazione e disciplina degli organi di governo delle Città metropolitane e relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurano la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia di Comuni e Province;
n) definizione della disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;
o) salvaguardia delle disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, ai servizi di competenza statale attribuiti al Sindaco quale ufficiale di Governo, nonché ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
p) espressa abrogazione delle disposizioni legislative in materia di controllo sugli atti degli enti locali adottate in attuazione di norme costituzionali abrogate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;
q) espressa indicazione sia delle norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2001, sia di quelle implicitamente abrogate da successive disposizioni;
r) rispetto del principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto del principi e dei criteri direttivi indicati al comma 5, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo.
* 1. 03.Enzo Bianco, Zanettin.

ART. 2.

 

Sopprimerlo.
2. 2.Bressa, Amici, Marone, Boato, Leoni, Buemi, Pisicchio, Pappaterra.

 

Al comma 1 dopo le parole: a raccogliere aggiungere le seguenti: entro dodici mesi.
2. 3.Marone, Boato, Leoni, Bressa, Amici, Pisicchio, Buemi, Pappaterra.

 

Al comma 1 dopo le parole: testi unici aggiungere la seguente: compilativi.
2. 4.Bressa, Leoni, Boato, Amici, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra.

 

Al comma 2 sostituire le parole: della Conferenza Stato-regioni con le seguenti: di ciascuno dei Consigli regionali.
2. 1.Mascia.

 

Al comma 2 sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: Conferenza unificata.
2. 6.Marone, Boato, Leoni, Bressa, Amici, Pisicchio, Buemi, Pappaterra.

 

Al comma 2 dopo le parole: Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. 5. Leoni, Boato, Amici, Bressa, Marone, Buemi, Pisicchio, Mattarella.

ART. 3.

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La disciplina dello svolgimento e della gestione delle funzioni del Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'Ente locale nell'ambito delle linee generali fissate dal legislatore dello Stato o della Regione, secondo le rispettive competenze.
3. 2. Enzo Bianco, Zanettin.

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:
Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di comuni, dalle comunità montane e isolane.
3. 1. Relatore.

ART. 4.

 

Sostituirlo con il seguente:
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Le relative spese sono a carico dei bilanci delle amministrazioni di ciascun ente.
2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.
4. 1. Migliori, Carrara, Losurdo, Patarino, Catanoso, Onnis, La Grua.

 

Al comma 1, premettere le seguenti parole: In base alle determinazioni assunte dai rispettivi consigli.
4. 2. Mascia.

 

Al comma 1, sostituire le parole: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: le regioni a statuto speciale, le regioni a statuto ordinario e le province di Trento e di Bolzano.
4. 3. Relatore.

 

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: che tengono conto sino a: designato dal Governo con le seguenti: che garantiscano, la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo.
4. 8. Relatore.

 

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: delle autonomie speciali aggiungere le seguenti: nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della costituzione.

 

Conseguentemente, sopprimere il secondo, terzo e il quarto periodo.
* 4. 11. D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello.

 

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al primo periodo, dopo le parole: "delle autonomie speciali", aggiungere le parole: "nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione,";

 

Conseguentemente, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
* 4. 10. Migliori, Losurdo, Catanoso, Patarino, Villani, Franz, La Grua, Onnis, Carrara.

 

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al primo periodo, dopo le parole: "delle autonomie speciali", aggiungere le parole: "nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione,";

 

Conseguentemente, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
* 4. 12. Oricchio.

 

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al primo periodo, dopo le parole: "delle autonomie speciali", aggiungere le parole: "nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione,";

 

Conseguentemente, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
* 4. 13. Marcora.

 

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: designato dal Governo con le seguenti: designato dalle Regioni d'intesa con il Governo.
4. 4. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

 

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni a statuto speciale, la delegazione del Governo è integrata da un rappresentante delle autonomie speciali.
4. 6. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

 

Al comma 1, sostituire il secondo, terzo e quarto periodo con il seguente:
Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo Delegazione è designato dal Governo, sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a Statuto ordinario e a Statuto Speciale, stipulato in sede di Conferenza Stato Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo Delegazione è designato dal Governo.
4. 9. Relatore.

 

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Capo delegazione, aggiungere le seguenti: , che può essere un Presidente di Regione o Provincia autonoma, .
4. 7. Bressa, Boato, Leoni.

 

Al comma 1, alla fine del secondo periodo sostituire le parole: designato dal Governo d'intesa con le Regioni con le seguenti: designato dalle Regioni.

Conseguentemente sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.
4. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

ART. 5

 

Al primo comma, dopo le parole: di propria competenza, sopprimere la parola: legislativa.

 

Conseguentemente al secondo comma, dopo le parole: di propria competenza, sopprimere la parola: legislativa.

 

Conseguentemente al terzo comma, dopo le parole: di propria competenza sopprimere la parola: legislativa.
5. 1. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

 

Al primo comma, al primo periodo sopprimere le parole da: , i quali fino a: osservazioni.
5. 3. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

 

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: inadempienza con la seguente: accertata inattività.
5. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

 

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le Regioni e le Province autonome dl Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività dl mero rilievo internazionale; possono altresì concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi dl natura tecnico - amministrativa, o accordi dl natura programmatica, finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché, nelle materie dl competenza concorrente, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato.
La Regione o la Provincia autonoma interessata da comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali: decorsi trenta giorni dalla comunicazione, può sottoscrivere l'intesa o l'accordo. Qualora i negoziati si svolgano all'estero, può avvalersi delle competenti rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari italiani, previa intesa con il Ministero degli affari esteri, per la conduzione delle trattative.
Le intese e gli accordi sottoscritti non possono esprimere valutazioni sulla politica estera né assumere obblighi da cui derivino oneri finanziari a carico dello Stato o che ledano gli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.
5. 4. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

 

All'inizio del comma 2, aggiungere le seguenti parole: Ferme restando le attività di mero rilievo internazionale.

 

Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere le parole: nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale.
5. 5. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

 

Al comma 2 sopprimere le parole: nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale,.
5. 7.Amici, Boato, Leoni, Bressa, Marone, Pisicchio, Buemi, Zappaterra.

 

Al comma 2, sostituire le parole: nonché a con la seguente: e.
Conseguentemente aggiungere dopo le parole: sottoscrivere l'intesa le seguenti: o svolgere t'attività di mero rilievo internazionale.
5. 6.Il Governo.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le Regioni, nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, disciplinano le modalità di esercizio dei rapporti internazionali della Regione e individuano in particolare le attività di rilievo internazionale. Le attività di rilievo internazionale della regione si riferiscono a:
a) attività promozionali dirette nel campo del marketing territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del turismo, della cultura, del settore agroalimentare;
b) predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali, creazione di strutture all'estero di supporto;
c) attività promozionali indirette;
d) iniziative di scambio di esperienze, assistenza istituzionale, con le amministrazioni di regioni ed altri enti esteri;
e) supporto ad iniziative di scambio e collaborazione di enti locali e nel campo degli scambi scolastici e giovanili;
f) iniziative a supporto del reclutamento e della formazione di personale destinato ad immigrare per motivi di lavoro nel territorio regionale;
g) iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;
h) politiche a favore dei concittadini emigrati all'estero.
5. 8.Boato, Amici, Bressa, Leoni, Marone, Buemi, Pisicchio, Pappaterra.

 

All'articolo 5, comma 3, al primo periodo sostituire le parole: di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione con le seguenti: di competenza concorrente.
5. 10.Zeller, Brugger, Wildmann, Detomas, Collè.

 

All'articolo 5, comma 3, sostituire da: A tale fine fino alla fine con il seguente:
A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà comunicazione delle trattative il Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio del ministri - Dipartimento per gli affari regionali decani trenta giorni dalla comunicazione la Regione o la Provincia autonoma può procedere nelle trattative. Qualora I negoziati si svolgano all'estero, la Regione o la Provincia autonoma può avvalersi delle competenti rappresentanze diplomatiche e del competenti uffici consolari italiani, previa intesa con il Ministero degli affari esteri, per la conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima dl sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo programma al Ministero degli affari esteri il quale, sentita la Presidenza del Consiglio del ministri - Dipartimento degli affari regionali, fornisce il suo parere entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali la regione o la Provincia autonoma può sottoscrivere l'accordo, secondo le norme del diritto internazionale generale e della Convenzione dl Vienna sul diritto del trattati del 23 maggio 1969, ratificata al sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Limitatamente a tale fine il Governo accredita i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome alla rappresentanza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti non possono comunque esprimere valutazioni sulla politica estera né assumere obblighi da cui derivino oneri finanziari per lo Stato.
5. 9.Zeller, Brugger, Wildmann, Detomas, Collè.

 

All'articolo 5, comma 3 terzo periodo sostituire le parole: i competenti uffici consolari Italiani possono, previe intese con le riforme e con la provincie autonome, intervenire a collaborare alla conduzione delle trattative. con le seguenti: I competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la regione o con la provincia autonoma intervengono e collaborano alla conduzione delle trattative.
5. 12.Il Relatore.

 

Al comma 3, sopprimere da: La Regione o la Provincia autonoma fino alla fine del comma.
5. 10. Collè, Brugger, Zeller, Wildmann, Detomas.

 

Sopprimere il comma 5.
5. 13. Collè, Brugger, Zeller, Wildmann, Detomas.

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Gli atti di cui al presente articolo possono essere impugnati, e in questo caso sospesi sino alla sentenza della Corte Costituzionale, dal Governo qualora esso rilevi supposte violazioni sui livelli essenziali dei diritti civili e sociali o comunque sulle normative nazionali di principio regolanti la legislazione regionale.
5. 14.Mascia.

 

Dopo le parole: secondo l'ordinamento vigente, aggiungere le seguenti: comunicando alle regioni competenti o alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.
5. 15.Il Relatore.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. Nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, lo Stato contrae obblighi internazionali previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni.
5. 16. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

ART. 6.

 

Sopprimere il comma 1.
6. 1.Bressa.

 

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
6. 2.Mascia.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis La sussidiarietà è un principio che regola le funzioni d'esercizio dei servizi e delle funzioni da parte delle istituzioni pubbliche al fine di garantire a tutti l'esigibilità dei diritti civili e sociali. È compito dello Stato e delle Regioni intervenire a sostegno o in sostituzione, anche con la nomina di commissari ad acta, dell'ente a cui è affidata la funzione gestionale e erogatrice dei servizi, qualora esso non sia in grado di corrispondere positivamente a tale funzione.
6. 3.Mascia.

 

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. A tal fine, sulla base degli accordi con le regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata: "Conferenza unificata", diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
2-bis. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo princìpi di invarianza di spesa e con le modalità previste al punto 4 del Titolo II dell'Accordo recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali del 20 giugno 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tal fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, ed 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendersi entro trenta giorni dall'assegnazione.
2-ter. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 2-bis, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere emanati.
2-quater. Nell'emanazione dei decreti, il Governo tiene conto delle indicazioni contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino all'entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.
6. 4.
Il relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato avvia il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Alla quantificazione e alla ripartizione dei beni e delle risorse si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali, da concludersi in sede di Conferenza unificata, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato per l'anno 2002. Si applicano, ìn quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 9, 10 e 11, ed 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto sono trasmessi alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per il parere da rendersi entro trenta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il Governo può emanare i decreti anche in assenza di tale parere. Il trasferimento delle risorse avviene secondo le modalità previste al punto 4, Titolo II, dell'Accordo recante intesa interistituzionale fra Stato, regioni ed enti locali firmato il 20 giugno 2002. A decorrere dall'anno successivo si provvede con la legge finanziaria di ciascun anno. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
6. 5.
Boato, Leoni, Bressa, Marone, Amici, Pisicchio, Buemi, Pappaterra.

 

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato avvia il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione sulla base dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le disposizioni di cui al presente comma sì applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
6. 6.
Boato, Marone, Bressa, Amici, Leoni, Buemi, Pisicchio, Pappaterra.

 

Sopprimere il comma 4.

 

Conseguentemente sopprimere i comma 5 e 6.
6. 7.
Mascia.

 

All'inizio del comma 4, aggiungere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10.
6. 8.
Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al comma 4, sostituire le parole: secondo i princìpi del controllo collaborativo con le seguenti: nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione.
6. 9.
Il relatore.

Alla fine del comma 4, aggiungere le seguenti parole: resta ferma la potestà delle regioni a statuto speciale nell'esercizio della loro competenza di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità.
6. 10.
Il relatore.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: salvo diversa previsione dello statuto della regione.
* 6. 11.
Bressa, Leoni, Boato, Marone, Amici, Buemi, Pisicchio, Pappaterra.

 

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: salvo diversa previsione dello statuto della regione.
* 6. 16.
Enzo Bianco, Zanettin.

Al comma 6, al terzo periodo, dopo le parole: a carico della regione aggiungere le seguenti: Agli eventuali conferimenti di

incarichi, si deve tenere conto delle anzianità di servizio maturate alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. 12.
Buontempo, Cola.

 

Al comma 6, sopprimere gli ultimi tre periodi.
6. 13.
Il relatore.

 

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Fino all'esercizio del suddetto potere normativo da parte dell'ente locale, l'eventuale nomina del commissario ad acta di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata dalla regione.
6. 14.
Leoni, Bressa, Boato, Amici, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:
6-bis. È esclusa ogni altra forma di controllo dei bilanci e della contabilità dei comuni delle province, delle città metropolitane e delle regioni, fatto salvo il controllo finanziario interno esercitato dal collegio dei revisori dei conti e fatte salve le procedure stabilite dalla legge di coordinamento della finanza pubblica in funzione del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
6. 15.
Leoni, Bressa, Boato, Amici, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:
7. È soppressa ogni altra forma di controllo dei bilanci e della contabilità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, fatto salvo il controllo finanziario interno esercitato dal collegio dei revisori dei conti e fatte salve le procedure stabilite dalla legge di coordinamento della finanza pubblica in funzione del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
6. 17.
Enzo Bianco, Zanettin.

ART. 7.

 

Al comma 1, dopo le parole: enti locali aggiungere le seguenti: sentito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
7. 8.
Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 1, dopo le parole: sentito l'organo interessato aggiungere le seguenti: e la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
7. 7.
Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

 

Al comma 1 dopo le parole: i provvedimenti aggiungere le seguenti: provvisori e.
7. 6.
Boato, Amici, Bressa, Leoni, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra.

 

Al comma 1, dopo le parole: provvedimenti necessari aggiungere le seguenti: in sostituzione dei predetti organi.
7. 9.
Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Alla fine del comma 1, aggiungere: Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale interessata al provvedimento.
7. 2.
Il relatore.

 

Al comma 2, dopo le parole: al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, aggiungere le seguenti: o per garantire i livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali universalmente riconosciuti ai sensi della Costituzione.
7. 3.Mascia.

 

Al comma 3, prima delle parole: qualora l'esercizio inserire l'inciso: fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale,.
7. 1.Relatore.

 

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: , qualora tale organo sia stato istituito.
7. 10.<ICH;15DZeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

 

Al comma 4, sopprimere le parole: che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato Regioni o alla Conferenza Stato Città e Autonomie Locali allargata ai rappresentanti delle Comunità Montane, che possono richiederne il riesame.
7. 4.Mascia.

 

Al comma 6, sopprimere le parole: di Conferenza Stato Regioni o.
7. 5.Mascia.

 

All'articolo 7, comma 4, dopo le parole: Comunità montane aggiungere le seguenti: e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
7. 11.<ICH;15DZeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

ART. 8.

 

Al comma 1, capoverso Art. 32., comma 2, prima delle parole: il Governo introdurre l'inciso: ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della regione siciliana,.
8. 1.Relatore.

 

Al comma 1, capoverso Art. 31. , al comma 3, sopprimere le parole: anche su proposta della Conferenza Stato Città e Autonomie Locali.
8. 2.Mascia.

 

Sopprimere il comma 4.
8. 5.<ICH;15DCollè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

 

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica con le parole: rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini.
8. 3.Marone, Boato, Amici, Bressa, Leoni, Buemi, Pisicchio, Pappaterra.

 

Al comma 4, capoverso, dopo le parole: rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica aggiungere le seguenti: ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini.
8. 4.Boato, Bressa, Leoni, Amici, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra.

ART. 9.

 

Sopprimere l'articolo 9.
9. 12.<ICH;15DZeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

 

Sostituire il comma 1 con il seguente: In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.
9. 10.Fontanini, Luciano Dussin.

 

Al comma 1, al primo periodo aggiungere infine le parole: nominato dal Governo d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.
9. 13.<ICH;15DZeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

 

Al comma 1, al primo periodo aggiungere infine: nominato dal Governo sentita la Regione interessata.
9. 14.<ICH;15DZeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

 

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
9. 15.<ICH;15DZeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

 

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: prefetto fino alla fine del periodo con le seguenti: Presidente della giunta regionale.
Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole da: il prefetto a di Regione con le seguenti: il Presidente della giunta regionale.
Conseguentemente al comma 8 sostituire le parole da: prefetto titolare a: di Regione con le seguenti: Presidente della giunta regionale.
9. 16.<ICH;15DZeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

 

Al comma 2, sostituire le lettere da: a) a g) con le seguenti parole: il coordinamento delle funzioni amministrative esercitate dagli uffici periferici dello Stato e le coordina con quelle esercitate dalle Regioni.
9. 17.<ICH;15DZeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

 

All'articolo 9, comma 2, alla lettera a) sopprimere le parole da: le attività fino a: nonchè.
9.18.Zeller, Brugger, Wildmann, Detomas.

 

All'articolo 9, comma 2, sopprimere la lettera b).
9. 19.Zeller, Brugger, Wildmann, Detomas, Collè.

 

All'articolo 9, comma 2, sopprimere la lettera g).
9. 20.Zeller, Brugger, Wildmann, Detomas, Collè.

 

Sopprimere le parole: e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.
9. 24.Enzo Bianco, Zanetti.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2-bis:
Nelle regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera a) del precedente comma sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite dal apposite norme di attuazione.
9. 2.Il Relatore.

 

All'articolo 9, comma 3, alla lettera a) sostituire le parole da: il prefetto fino a: di Regione con le seguenti: il rappresentante dello Stato.
9. 21.Zeller, Brugger, Wildmann, Detomas, Collè.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Per i fini di cui al presente articolo nonché per l'espletamento delle funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità già retribuiti con oneri a totale carico dell'Agenzia Autonoma Segretari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prodotto istanza di modalità presso gli uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 7, terzo comma della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono, entro 60 giorni dalla stessa data, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assegnati ai predetti uffici in base alle preferenze espresse. Ove nelle sedi prescelte non vi siano posti della carriere prefettizie disponibili, il trasferimento, ai sensi dell'articolo 18, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, viene temporaneamente disposto in soprannumero, salvo il diritto dei segretari ad essere prioritariamente collocati in quei posti delle stesse sedi che dovessero successivamente rendersi vacanti. Ai segretari collocati negli uffici territoriali del Governo viene attribuito lo stato giuridico ed economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, salva la conservazione del trattamento economico in godimento ove più favorevole.
9. 7.Osvaldo Napoli.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Fatte salve le competenze spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le norme del presente articolo nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001 n. 287.
9. 1.Il Relatore.

 

Sopprimere il comma 5
* 9. 4.Mascia.

 

Sopprimere il comma 5
* 9. 3.Napoli.

 

Al comma 5, capoverso 3, aggiungere dopo le parole: per l'attuazione del federalismo amministrativo le seguenti: mantenendo il proprio stato giuridico.
9. 11.Il Governo.

 

Al comma 6, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente: Le leggi regionali sono promulgate dai Presidente della repubblica.
9. 5.Mascia.

 

Al comma 6, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente: Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente del Consiglio Regionale.
9. 6.Mascia.

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per le province di Trento e Bolzano si applicano le norme relative ai rappresentanze dello Stato nelle Regioni a statuto ordinario e la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001 n. 287, fatte salve le competenze spettanti dalle province Autonome di Trento e Bolzano.
9. 8.Menia, Migliori.

Al comma 8 sopprimere l'ultimo periodo.
9. 9.Menia, Migliori.

 

All'articolo 9, comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
Il presente comma non si applica alle Regioni il cui statuto disciplini la figura del Commissario del Governo e le modalità di svolgimento delle funzioni degli uffici periferici dello Stato.
9. 22.Zeller, Brugger, Wildmann, Detomas, Collè.

 

All'articolo 9, comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole da: non concerne fino a: ad oggetto le con le seguenti: non si applica alle.
9. 23.Zeller, Brugger, Wildmann, Detomas, Collè.

ART. 10.

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le forme di autonomia più ampie riconosciute a Comuni, Province e Città metropolitane dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, si applicano, ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge costituzionale, anche agli enti locali ricompresi nell'ambito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in sintonia con gli articoli 5 e 114 della Costituzione ed in armonia con i rispettivi Statuti, nel rispetto del principio di leale collaborazione.
10. 1. Cabras, Maurandi.

 

Al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: , anche in deroga all'articolo 5.
10. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Le forme di autonomia più ampie riconosciute a Comuni, Province e Città metropolitane dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 si applicano, ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge costituzionale, anche agli enti locali ricompresi nell'ambito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in sintonia con gli articoli 5 e 114 della Costituzione ed in armonia con i rispettivi statuti, nel rispetto del principio di leale collaborazione.
10. 3. Osvaldo Napoli.

 

Aggiungere in fine il seguente comma:
Le forme di autonomia più ampie riconosciute a Comuni, Province e Città metropolitane dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, si applicano, ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge costituzionale, anche agli enti locali ricompresi nell'ambito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome dl Trento e Bolzano, in sintonia con gli articoli 5 e 114 della Costituzione ed in armonia con i rispettivi statuti, nel rispetto del principio di leale collaborazione.
10. 4. Enzo Bianco, Zanettin.

 

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. La Conferenza Stato Regioni ha funzioni puramente istruttorie. I provvedimenti legislativi nazionali riguardanti i principi fondamentali su materie regionali sono assunti dal Parlamento previo parere consultivo dei Consigli regionali da esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento del disegno di legge.
2. Il Parlamento delibera la normativa di cui al comma 1 trascorsi i 30 giorni anche in mancanza dei pareri dei Consigli regionali.
10. 01. Mascia.

 

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Principi fondamentali del finanziamento delle amministrazioni territoriali).

1. Il sistema di finanziamento delle amministrazioni territoriali è disciplinato dalla presente legge e dagli atti attuativi della stessa. Esso sarà ispirato ai seguenti principi fondamentali:
A) In materia di coordinamento della finanza pubblica:
a) la titolarità in capo allo Stato della garanzia del complessivo equilibrio economico-finanziario della finanza pubblica, attraverso l'adozione di misure di politica economica generale dirette a garantire la stabilità economica e di bilancio interna ed esterna;
b) si rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, in particolare per quel che concerne le discipline relative alla stabilità delle procedure e delle condizioni di bilancio dei Paesi membri;
c) la sufficienza dei mezzi finanziari per l'esercizio delle competenze attribuite alle amministrazioni territoriali;
d) la solidarietà tra le diverse regioni italiane ed il rispetto delle esigenze di riequilibrio economico sancite agli articoli 3 e 119 della Costituzione;
e) la leale cooperazione tra le amministrazioni.
B) In materia di coordinamento del sistema tributario:
a) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributano nel suo complesso;
b) omogeneità dei tributi regionali e locali intesa come loro conciliabilità;
c) semplificazione sia del sistema tributano sia degli adempimenti posti a carico dei contribuenti;
d) divieto dei trattamenti agevolativi regionali e locali che si rivelino fattori di concorrenza dannosa;
e) trasparenza delle decisioni di entrata;
f) efficienza nell'amministrazione dei tributi.

Art. 10-ter.
(Oggetto e procedure del finanziamento delle amministrazioni territoriali).

1. Il Governo è delegato ad emanare, nei limiti dei principi fondamentali, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi aventi per oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione definendo:
a) i principi fondamentali cui dovranno attenersi le regioni per realizzare l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale anche in relazione all'articolo 117, comma 2, lettera q);
b) le modalità e i tempi di transizione al regime di autonomia finanziaria;
c) le correzioni ed integrazioni del sistema tributano statale rese necessarie dall'attuazione delle presente legge;
d) le regole che disciplinano la perequazione delle risorse finanziarie;
e) i tributi erariali da prendere a riferimento per la assegnazione di addizionali, di compartecipazioni e per la costruzione del fondo perequativo.

2. I decreti delegati dovranno definire:
a) le modalità di coordinamento della finanza dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane anche in relazione ai vincoli posti dalle norme comunitarie e dai trattati internazionali e in relazione agli obiettivi definiti a norma del successivo articolo 10-quater, comma 1, lettera c);
b) le regole per la determinazione dei costi base delle funzioni di carattere generale attribuite dalla Costituzione a Regioni ed Enti locali e per l'assegnazione delle conseguenti risorse finanziarie;
c) le modalità per la determinazione dell'entità iniziale del fondo perequativo di cui all'articolo 119, comma 3, della Costituzione e le regole per la variazione del fondo medesimo;
d) i criteri di assegnazione, alle singoli Regioni ed agli Enti Locali, delle quote del fondo perequativo di cui alla precedente lettera c);
e) i presupposti e le condizioni in presenza delle quali lo Stato potrà concedere risorse aggiuntive rispetto alle iniziative delle amministrazioni territoriali e promuovere iniziative speciali per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, comma 5 della Costituzione;
f) le procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi definiti a norma dei provvedimenti adottati in attuazione della precedente lettera a) e gli interventi da attivare in tale caso;
g) le modalità di coordinamento tra le nuove regole finanziarie e quelle definite dalla legislazione vigente, sia per le Regioni che per gli Enti Locali;
h) i tempi di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione alla assegnazione delle funzioni amministrative agli enti o livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa.

3. I decreti delegati si ispirano ai criteri e principi direttivi di cui ai successivi articoli, vengono esaminati dalla commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata dall'articolo 11 della legge Costituzionale 3/2001 e se tale Commissione esprime parere contrario l'espressione del parere è demandata alla Camera dei deputati ed al Senato che si esprimono ai sensi del medesimo articolo 11. I decreti delegati, se emanati in attuazione delle norme di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 117 della Costituzione, sono presentati previa intesa in nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 10-quater.
(Il coordinamento della finanza pubblica).

1. In relazione al coordinamento della finanza pubblica:
a) regioni ed Enti Locali adottano come fondamento della propria politica di bilancio le regole e i criteri del patto di stabilità e crescita, riferiti ai saldi di bilancio e alla dinamica del debito;
b) il saldo di bilancio e gli obiettivi in materia di politica del debito, come definiti dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico finanziaria, sono vincolanti per tutti i livelli della Pubblica Amministrazione;
c) i saldi di bilancio e i livelli di ricorso al debito di cui alla precedente lettera b) devono essere rispettati sia in termini di competenza che di cassa, sia in sede di bilancio di previsione che in sede di conto consuntivo. In ottemperanza al patto di stabilità e di crescita Regioni ed Enti Locali trasmettono trimestralmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze una relazione sulla gestione del Bilancio sulla base di uno schema con le caratteristiche di cui alla successiva lettera d). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, trasmette al Parlamento ed alla Conferenza unificata, con analoga periodicità, una relazione di sintesi sull'andamento dei conti della Pubblica Amministrazione e propone, ove occorra, l'adozione delle misure a norma del precedente articolo 10-ter, comma 2, lettera b);
d) la struttura formale, le regole di registrazione delle poste di entrata e di spesa, i criteri e i tempi di rilevazione dei bilanci delle Regioni, degli Enti Locali e delle aziende strumentali consolidate nei conti della pubblica amministrazione, sono armonizzati ai criteri propri dei conti rilevanti per il patto di stabilità e crescita. Il prospetto dì Bilancia di ciascuna Regione evidenzia le risorse destinate alla perequazione dei territori con minore capacità fiscale a norma dell'articolo 119, comma 3 della Costituzione;
e) la Conferenza unificata esamina le indicazioni programmatiche del DPEF in materia di finanza pubblica prima del suo inoltro al Parlamento. Il parere espresso viene trasmesso al Parlamento;
f) nei prospetti di Bilancio sarà evidenziato il concorso di ciascun ente agli indicatori e parametri propri del patto di stabilità e crescita, in particolare sarà evidenziato il saldo complessivo inteso come differenza tra spese complessive ed entrate, al netto delle poste relative all'accensione ed estinzione di debiti e crediti;
g) le Regioni, fermi restando, per il complesso delle Pubbliche Amministrazioni di ciascuna Regione, gli obiettivi definiti in sede nazionale, sentito il Consiglio regionale delle Autonomie Locali, possono, con proprie leggi, adattare le regole e i vincoli indicati dal legislatore nazionale, al fine di promuovere la coesione e l'efficienza nella gestione dei bilanci locali, per gli Enti Locali compresi nel territorio regionale che esprimano intesa. A tal fine la legge regionale può differenziare le regole di evoluzione del saldo di bilancio, al netto dei conferimenti di quote dei fondi di cui al precedente articolo 10-ter, comma 1, lettera f), in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie di partenza;
h) la programmazione finanziaria cosi realizzata diviene riferimento per le intese di cui al comma 203 dell'articolo 2 della legge 662/96 e per analoghi accordi in sede regionale tra la Regione e gli Enti Locali singoli o associati.

Art. 10-quinquies.
(I tributi propri).

1. Al fine di costruire il quadro di coordinamento del sistema tributario la legge statale:
a) dà attuazione alle direttive comunitarie in materia tributaria;
b) prevede tributi il cui gettito è attribuito ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni aventi presupposti di carattere generale e riferiti all'intero territorio nazionale. In tale caso la legge statale fissa i criteri di ripartizione della base imponibile e i margini entro i quali è possibile esercitare l'autonomia tributaria delle istituzioni interessate;
c) può stabilire sovrimposte e addizionali a tributi erariali a favore di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni determinando l'ambito entro il quale si esercita la loro autonomia tributaria. È in ogni caso riservata allo Stato la determinazione della scala di progressività;
d) definisce, per i tributi diversi da quelli del secondo comma, lettera b), il livello standard delle aliquote ai fini di cui ai successivi articoli 10-septies, commi 1 e 2 e 10-octies, commi 1 e 2;
e) nell'esercizio della propria autonomia tributaria la legge regionale;
f) non può intervenire nelle materie tributarie regolate dalle direttive comunitarie né può modificare 1 leggi statali in materia tributaria se emanate in conformità dell'articolo 117, comma 2, lettera l) e comma 3 e nel rispetto delle competenze regionali come definite dalla presente legge;
g) interviene in materia tributaria istituendo tributi regionali e determinando le aree dei tributi nei quali Comuni, Province e Città metropolitane individuano, nell'esercizio della propria autonomia tributaria, i presupposti e i soggetti passivi dei propri tributi;

h) i tributi di cui alla precedente lettera b) hanno natura commutativa, essi afferiscono alle materie di competenza legislativa delle Regioni o alle funzioni degli Enti Locali e sono connessi al territorio della Regione o dell'Ente Locale;
i) non può istituire tributi regionali e locali di cui alla lettera b) aventi gli stessi presupposti di tributi statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
j) può istituire nuovi tributi propri diversi da quelli di cui alla lettera b) solo se ricompresi in tipologie di tributi individuate da leggi statali.
2. Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni possono stabilire i tributi propri di cui al secondo comma, lettera b), solo se ricompresi nelle aree determinate dalla legge regionale.

Art. 10-sexies.
(Le compartecipazioni).

1. La legge statale stabilisce i tributi erariali il cui gettito è compartecipato dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e ne determina i criteri di riparto e le quote di compartecipazione.
2. I tributi da compartecipare e i criteri per riferire il gettito al territorio sono individuati avendo a riferimento la accuratezza, la chiarezza, la semplicità amministrativa, l'evoluzione tendenziale del gettito. In particolare per i tributi aventi a presupposto i consumi, il criterio di ripartizione è il luogo di consumo; per i tributi basati sul patrimonio la localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul valore della produzione, il luogo dì prestazione del lavoro; per i redditi la residenza del percettore o il luogo di produzione del reddito.

Art. 10-septies.
(Coordinamento e autonomia tributaria delle Regioni).

1. In attuazione dell'articolo 119, comma 4 della Costituzione i decreti allegati emanati a norma della presente legge dovranno assicurare ad ogni regione che il gettito dei tributi propri di cui al precedente articolo 10-quinquies, comma 2 (con esclusione di quelli di cui alla lettera b), delle addizionali di cui al precedente articolo 10-quinquies, comma 1, lettera c), delle compartecipazioni di cui al precedente articolo 10-sexies e, ove occorrano, delle quote del fondo perequativo di cui al successivo articolo 10-decies, consenta di finanziare integralmente le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge nonché di quelle assegnate alla competenza amministrativa regionale, nelle materie di cui agli articoli 117, commi 3 e 4, e 118 della Costituzione.
2. Il livello del gettito definito a norma del precedente comma 1 deve garantire per ogni singola Regione il volume della spesa storica effettuata nel territorio della stessa regione nelle materie attribuite alla competenza amministrativa delle Regioni a norma dell'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti il gettito dei tributi di cui al precedente articolo 10-quinquies, comma 2 (con esclusione di quello derivante dal tributi di cui alla lettera b) e delle addizionali di cui al precedente articolo 10-quinquies, comma 1, lettera c), è calcolato in relazione alle aliquote standard di cui all'articolo 10-quinquies, comma 1, lettera d).
4. La determinazione dell'ammontare delle competenze e delle relative risorse da trasferire si attua con le procedure di cui all'articolo 6 della presente legge.
5. Nell'esercizio della loro autonomia, le Regioni possono modificare le aliquote dei tributi e delle addizionali di cui al precedente articolo 10-quinquies loro attribuite e quelle che saranno determinate in connessione con il progressivo trasferimento della competenza legislativa e delle funzioni amministrative.

Art. 10-octies.
(Coordinamento e autonomia tributaria degli enti locali).

1. In attuazione dell'articolo 119, comma 4 della Costituzione i decreti delegati emanati a norma della presente legge dovranno assicurare ad ogni Ente Locale che il gettito dei tributi propri di cui al precedente articolo 10-quinquies, comma 3, delle addizionali di cui al precedente articolo 10-quinquies, comma 1, lettera c), delle compartecipazioni di cui al precedente articolo 10-sexies e, ove occorrano, delle quote del fondo perequativo di cui al successivo articolo 10-decies, consenta di finanziare integralmente le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge nonché di quelle assegnate alla rispettiva competenza amministrativa, in attuazione degli articoli 117, comma 2, lettera p) e 118 della Costituzione.
2. Il livello del gettito definito a norma del precedente comma 1 deve garantire ad ogni singolo Ente Locale il volume della spesa storica effettuata nelle materie attribuite alla rispettiva competenza amministrativa.
3. Ai fini di cui al commi precedenti il gettito dei tributi di cui al precedente articolo 10-quinquies, comma 3 (con esclusione di quello derivante dai tributi di cui al comma 2, lettera b) e delle addizionali di cui al precedente articolo 10-quinquies, comma 1, lettera c), è calcolato in relazione alle aliquote standard di cui all'articolo 10-quinquies, comma 1, lettera d).
4. Con appositi decreti legislativi, nel quadro dei principi fondamentali di cui al precedente articolo 10-bis, è, altresì, definito il quadro di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi forniti dagli Enti Locali alla generalità dei cittadini tenendo conto dei provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione e, ove esistano, dei provvedimenti e delle regole emanate dalle autorità indipendenti.
5. Gli Enti Locali determinano il regime di erogazione e di remunerazione delle prestazioni e dei servizi offerti su richiesta di singoli cittadini.
6. Gli Enti locali dispongono di autonomia nella determinazione delle aliquote dei tributi propri, entro i limiti di cui al precedente articolo 10-quinquies, e nella determinazione delle tariffe, nei limiti di cui al precedente comma 2.
7. In relazione al trasferimento, con legge regionale, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, di competenze amministrative, eccedenti quelle in essere al momento di entrata in vigore della presente legge, la Regione, sentito il Consiglio regionale delle Autonomie Locali, dispone, nel rispetto dei tempi di cui ai provvedimenti in attuazione del precedente articolo 10-ter, comma 2, lettera h), il trasferimento a ciascun Ente locale di quote di tributi erariali adeguate a far fronte alle spese derivanti dalle competenze assegnate.

Art. 10-nonies.
(L'esercizio dei poteri legislativi ed il regime finanziario).

1. L'avvio dell'esercizio dei poteri legislativi da parte delle Regioni nelle materie attribuite alla loro competenza esclusiva o concorrente, in relazione alle competenze amministrative non attribuite a norma dei successivi articoli 10-undecies e 10-duodecies, comporta:
a) la attribuzione di addizionali sui tributi erariali che andranno ad alimentare le entrate proprie delle regioni;
b) la attribuzione di una compartecipazione regionale al gettito di tributi erariali;

 

c) l'attribuzione, ove occorra, di quote del fondo perequativo di cui al comma 3 dell'articolo 119 della Costituzione;
d) la cancellazione dal Bilancio dello Stato delle autorizzazioni di spesa non ancora formalmente impegnate e la soppressione delle Unità previsionali di base dedicate al finanziamento delle funzioni legislative e amministrative trasferite.

Art. 10-decies.
(Il fondo perequativo ex articolo 119, comma 3).

1. Con apposito decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinate l'entità e le modalità di attribuzione, in sede di prima applicazione del fondo perequativo in attuazione del 30 comma dell'articolo 119 della Costituzione.
2. Il fondo perequativo è costituito con una quota dei tributi erariali spettanti allo Stato ed è assegnato sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 10-undecies.
3. Le Regioni che non partecipano alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, qualora alloro interno esistano territori con minore capacità fiscale devono costituire, con propria risorsa, un fondo perequativo da ripartire con i criteri indicati dalla legge statale di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, per consentire agli Enti Locali ditali territori di far fronte alle competenze di cui all'articolo 117, comma 2, lettera p), nonché a quelle di cui all'articolo 118 della Costituzione.

Art. 10-undecies.
(Le quote regionali del fondo perequativo ex articolo 119, comma 3).

1. La normativa per la determinazione delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 119, comma 3 della Costituzione spettanti a ciascuna Regione al fine di garantire, le risorse necessarie per far fronte integralmente alle funzioni ad essa assegnate si attiene ai seguenti criteri:
a) la copertura integrale in tutte le Regioni degli oneri derivanti dai provvedimenti in attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione;
b) la assegnazione della quota restante in modo da ridurre di una percentuale dell'80 per cento le differenze interregionali delle dotazioni dei servizi forniti ai cittadini;
c) la assegnazione di un'ulteriore quota idonea a ridurre il differenziale delle dotazioni di servizi fino a un massimo di un ulteriore 10 per cento in relazione allo sforzo fiscale di ciascuna regione.

2. Per il computo della quota base del fondo perequativo spettante a ciascuna regione, si dovrà fare riferimento a indicatori di capacità fiscale relativi al gettito teorico proveniente dall'aliquota standard dei singoli tributi, come definita a norma dell'articolo 10-quinquies, comma 1, lettera d), al netto del gettito derivante dallo sforzo fiscale eccedente i valori standard nazionali e delle perdite di gettito conseguente a provvedimenti messi in atto da singole regioni nell'esercizio dell'autonomia tributaria. Al fine di determinare l'assegnazione delle quote di fondo perequativo eccedenti la quota base il decreto legislativo dovrà prevedere le modalità per valutare lo sforzo fiscale delle Regioni.
3. Al fine di garantire il rispetto della destinazione delle risorse in funzione del soddisfacimento dei diritti dì cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione si applicano le procedure di cui all'articolo 120 della Costituzione.
4. In sede di prima applicazione l'assegnazione della quota del fondo perequativo dovrà garantire, a ciascuna Regione e a ciascun Ente Locale risorse pari alla spesa statale nelle funzioni trasferite effettuata nel rispettivo territorio, come rilevata in un periodo determinato a norma dell'articolo 7, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 10-duodecies.
(I rapporti finanziari tra Stato ed enti locali).

1. Fino al trasferimento delle funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato concorre al finanziamento delle attività di Province, Comuni e Città Metropolitane attraverso la assegnazione di una compartecipazione a tributi erariali che è fissata, in sede di prima applicazione, in misura tale da garantire un gettito pari alla somma di tutti i trasferimenti a favore degli Enti Locali come risultano dal bilancio di previsione dello stato nell'esercizio precedente a quello dì entrata in vigore della presente legge. Il relativo ammontare affluisce direttamente agli Enti Locali sulla base dei valori accertati nella media dei tre esercizi precedenti quello di entrata in vigore della presente legge. La legge finanziaria aggiorna l'entità del fondo da ripartire per gli anni successivi in relazione all'andamento del gettito dei tributi erariali di riferimento.

Art. 10-terdecies.
(Il fondo perequativo ex articolo 119, comma 5, della Costituzione).

1. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
2. Una quota non inferiore all'85 per cento del fondo di cui al precedente comma è riservata alle Regioni di cui all'obbiettivo 1 nonché a quelle (Abruzzo e Molise). Le relative risorse sono iscritte annualmente nella tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e modificazioni. Gli stanziamenti definiti per gli esercizi successivi al primo non sono modificabili dalla legge finanziaria per gli esercizi successivi.

Art. 10-quaterdecies.
(Partecipazione delle Regioni alle attività di accertamento).

1. Le regioni partecipano all'attività di accertamento dei tributi erariali. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità della partecipazione all'attività di accertamento in analogia a quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Al momento dell'entrata in vigore del Decreto di cui al comma precedente è soppresso l'articolo 10 del decreto legislativo 56/2000.

Art. 10-quinquiesdecies.
(Norme transitorie).

1. Fino all'emanazione delle leggi regionali di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione sono assegnate alle Regioni compartecipazioni e quote del fondo perequativo limitatamente alle competenze trasferite alla competenza amministrativa delle regioni. Le quote residue rispetto alle previsioni di cui all'articolo 10-quinquies sono assegnate direttamente agli Enti Locali in relazione alle competenze in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei primi dieci esercizi successivi all'entrata in vigore della presente legge alle Regioni ed agli Enti Locali è garantito un incremento delle entrate da compartecipazioni e addizionali, applicate all'aliquota normale, pari al tasso di inflazione programmato, salvo conguagli al tasso di inflazione reale a consuntivo. La differenza tra le entrate corrisposte e quella derivante dalle aliquote di compartecipazione e dalle addizionale assegnate a norme degli articoli da 10-quinquies a 10-duodecies confluisce in un fondo da ripartire tra gli Enti Locali in funzione di riequilibrio per l'esercizio delle funzioni attribuite in applicazione dell'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione.
3. All'articolo 27 della legge 5 agosto 1978 è aggiunto in fine il seguente comma:
"1-bis. - Per le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali di cui all'articolo 114 della Costituzione la copertura degli oneri a norma del comma precedente è realizzata mediante adeguamento delle aliquote di compartecipazione. Limitatamente agli oneri di cui all'articolo 116 della Costituzione la copertura è realizzata mediante intesa fra lo Stato e la regione interessata, a norma dell'articolo 2, comma 203 e seguenti, della legge 662/96".
10. 02. Cabras, Fistarol, Boato, Bressa, Leoni.

 

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