CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2003
Presidenza del presidente Donato BRUNO
Intervengono il ministro per gli affari regionali Enrico La Loggia ed i Sottosegretari di Stato
per le riforme istituzionali Aldo Brancher e per i rapporti con il Parlamento Cosimo Ventucci.
SEDE REFERENTE
La seduta comincia alle 12,40.
Adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
C. 3590 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Nicolò CRISTALDI (AN), relatore, sottolinea le finalità del disegno di legge
in esame che viene incontro all'esigenza di adeguare l'ordinamento della Repubblica alle
nuove norme costituzionali immediatamente operative e di adottare le disposizioni
necessarie per dare concreta attuazione alla riforma. In tal modo si è inteso dare avvio
ad un processo che vede la partecipazione delle varie istituzioni rappresentative dello
Stato, sia nella fase del perfezionamento del disegno di legge sia in quella di attuazione
della legge stessa. In particolare un ruolo significativo è stato svolto dalla Conferenza
unificata, sebbene il suo orientamento non sempre sia stato recepito nella formulazione
del testo.
Non intende entrare nel merito dei singoli punti del disegno di legge in esame,
riservandosi di considerare più puntualmente il testo una volta che le singole questioni
siano state evidenziate nel corso della discussione di carattere generale. Richiama quindi
la disciplina in materia di legislazione regionale, di potestà normativa degli enti
locali, di esercizio delle funzioni amministrative, di potere sostitutivo, di ricorsi alla
Corte costituzionale, di applicazione della riforma nelle regioni e nelle province a
statuto speciale.
Ritiene che la disciplina in esame consenta agli enti locali di assumere direttamente il
loro ruolo, avvalendosi dei poteri regolamentari e statutari previsti nella Costituzione,
mentre, con riferimento alle attività dello Stato e delle regioni, vengano individuati
vincoli internazionali alla potestà legislativa che possono derivare soltanto da norme di
diritto internazionale generalmente riconosciute (articolo 10 della Costituzione), da
patti di reciproca limitazione della sovranità (articolo 11 della Costituzione) o da
trattati ratificati a seguito di legge di autorizzazione (articolo 80 della Costituzione).
Esprime perplessità su taluni aspetti riguardanti le regioni a statuto speciale,
sottolineando l'opportunità che il ministro per gli affari regionali ritorni
sull'argomento, a prescindere dal parere espresso dalle stesse regioni interessate.
Infatti, sebbene l'articolo 10 del disegno di legge in esame faccia salve le speciali
forme di autonomia delle regioni a statuto speciale, in alcuni punti l'iniziativa
legislativa non sembra salvaguardare sufficientemente tali regioni. In particolare
l'articolo 6, comma 4, dispone che ai fini del coordinamento della finanza pubblica la
Corte dei conti verifichi il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni,
province, città metropolitane e regioni, in relazione al patto di stabilità interna ed
ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Non può
aprioristicamente escludersi l'applicabilità di tale disposizione alle pubbliche
amministrazioni operanti nelle regioni a statuto speciale, sebbene lo statuto speciale e
le relative norme di attuazione limitino l'intervento della Corte dei conti al controllo
di un ridotto numero di atti amministrativi della regione. Non può inoltre escludersi che
la Corte dei conti rivendichi a sé la nuova competenza attribuitale da una legge statale
di indubbia valenza di riforma economico-sociale.
Intende pertanto valutare l'opportunità di presentare un emendamento nel quale prevedere
un rinvio alla disciplina che le regioni a statuto speciale andranno ad emanare, in
armonia con tale innovazione.
Con riferimento al combinato disposto degli articoli 7 e 9 del disegno di legge,
disciplinanti l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nelle fattispecie previste
dal secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, esprime perplessità circa
l'organo cui compete l'esecuzione dei provvedimenti sostitutivi riguardanti le regioni a
statuto speciale. Infatti, mentre l'articolo 9, comma 2, lettera d) affida tale
compito al rappresentante dello Stato per i rapporti con le autonomie, ossia il prefetto
della provincia capoluogo di regione, lo statuto siciliano all'articolo 21 attribuisce la
rappresentanza del Governo al presidente della regione; pertanto, in caso di inadempienza
da parte della regione, non potendosi invocare tale previsione per un evidente conflitto
di interessi, il prefetto di Palermo potrebbe sostituirsi all'amministrazione regionale.
Rilevato che la riforma del Titolo V della Costituzione, se approvata in un momento
diverso, avrebbe consentito al Parlamento di affrontare con maggiore serenità alcuni
passaggi delicati, sottolinea che il disegno di legge in esame consente di affrontare
alcune rilevanti questioni di carattere transitorio.
Il ministro Enrico LA LOGGIA, riservandosi di intervenire nuovamente quando la
Commissione avrà approfondito l'esame del testo, sottolinea lo spirito costruttivo che ha
improntato l'esame del disegno di legge al Senato, così come richiesto dalla delicatezza
di una materia che investe l'architettura dello Stato.
Richiama quindi gli aspetti più significativi del provvedimento in esame, volto in primo
luogo ad individuare più precisamente i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali;
ciò si è reso necessario in quanto la formulazione dell'articolo 117 della Costituzione
si potrebbe prestare ad interpretazioni estensive rispetto alla volontà del legislatore
costituzionale.
Si è inteso inoltre contenere l'elevato numero di contenziosi tra Stato e regioni
registrato negli ultimi mesi soprattutto in materia di riparto delle competenze
legislative; a tal fine il Senato, a seguito di un approfondito dibattito, ha previsto il
conferimento di una delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi aventi ad
oggetto la mera ricognizione dei principi fondamentali desumibili dall'ordinamento
vigente. Ritiene che tale strumento risulterà prezioso per delineare i confini entro i
quali Stato e regioni potranno muoversi.
Il disegno di legge rimuove alcuni ostacoli sia per quanto riguarda l'esercizio
dell'attività internazionale e comunitaria delle regioni sia per quanto concerne
l'esercizio di poteri amministrativi e regolamentari spettanti alle regioni stesse e alle
istituzioni locali; stabilisce le modalità necessarie a consentire l'effettiva
partecipazione delle regioni all'attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro, creando
una sorta di sinergia al fine di ottenere risultati complessivamente favorevoli per il
"sistema Italia", nonché le modalità attraverso cui le regioni possono
stipulare accordi internazionali con altri Stati ed intese con enti territoriali interni
ad altro Stato; regola le modalità di trasferimento di beni, risorse finanziarie, umane e
strumentali alle regioni ed alle autonomie locali, al fine di rendere effettive le nuove
competenze amministrative, assicurando il controllo della Corte dei conti, cui è
attribuita la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio.
Viene altresì prevista la nuova figura del rappresentante dello Stato per i rapporti con
il sistema delle autonomie, destinato a svolgere la funzione di interlocutore
istituzionale dello Stato con le regioni a statuto ordinario; tale previsione non
interessa tuttavia le regioni a statuto speciale che godono di un diverso regime.
Modificando la legge n. 87 del 1953 sul funzionamento della Corte costituzionale, è stata
riconosciuta la possibilità di intervenire, laddove sussistano i presupposti di gravità,
necessità ed urgenza, sull'efficacia degli atti legislativi in caso di danno grave ed
irreparabile, prevedendo una sorta di corsia preferenziale.
È stato inoltre regolato l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti
degli enti territoriali inadempienti rispetto alla legge secondo un rigoroso principio di
sussidiarietà.
Con riferimento alla previsione secondo cui l'attuazione della riforma nelle regioni a
statuto speciale viene demandata alle commissioni paritetiche, pur condividendo
l'osservazione del relatore, ricorda che, sebbene si fosse pervenuti ad una ipotesi più
garantista, le regioni a statuto speciale hanno concordato al loro interno una procedura
su cui lo Stato ha ritenuto di convenire.
Esprime infine l'auspicio che anche nel corso dell'esame alla Camera sia possibile
registrare il clima di collaborazione che ha contraddistinto i lavori del Senato.
Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.10.