CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 18 MARZO 2003
Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino
SEDE CONSULTIVA
La seduta comincia alle 13,05.
Adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
C. 3590 Governo, approvato dal Senato.
Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame.
Vittorio TARDITI (FI), relatore, illustra il disegno di legge in esame, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, che intende venire incontro alla duplice esigenza - determinatasi a
seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - di
adeguare l'ordinamento della Repubblica alle nuove norme costituzionali immediatamente
operative e adottare le disposizioni consequenziali, previste o implicate dalla modifica
costituzionale, per dare concreta attuazione alla riforma.
L'articolo 1 reca norme attuative dell'articolo 117, primo e terzo comma, della
Costituzione, prevedendo, al comma 1, specificazioni circa la portata dei vincoli
derivanti dagli obblighi internazionali e dall'ordinamento comunitario alla potestà
legislativa dello Stato e delle regioni, al comma 2, il principio della
"cedevolezza" delle norme statali e regionali vigenti, ai commi 3, 4, 5 e 6 la
delega al Governo per la ricognizione dei princìpi fondamentali esistenti nelle materie
di legislazione concorrente.
L'articolo 2 reca l'autorizzazione al Governo per l'emanazione di testi unici delle
disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle
materie di legislazione concorrente.
L'articolo 3 è attuativo dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto
comma, della Costituzione, disciplina la potestà statutaria e regolamentare degli enti
locali.
L'articolo 4 detta una disciplina attuativa dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria.
L'articolo 5 è attuativo dell'articolo 117, quinto e nono comma, regolamenta l'attività
delle regioni in materia internazionale.
L'articolo 6 prevede che, in conformità dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e
le regioni provvedono con propri leggi a conferire le funzioni amministrative, tenendo
conto delle esigenze di unitarietà e della competenza istituzionale dei comuni.
L'articolo 7 disciplina l'esercizio del potere sostitutivo del Governo per le finalità
indicate dal nuovo articolo 120 della Costituzione.
L'articolo 8 reca modifiche alle norme di procedura dei giudizi di legittimità
costituzionale, al fine di adeguarle alle previsioni dell'articolo 123, secondo comma, e
127 della Costituzione.
L'articolo 9 prevede l'istituzione di un rappresentante dello Stato per i rapporti con il
sistema delle autonomie.
L'articolo 10 demanda alle commissioni paritetiche previste dagli statuti speciali la
predisposizione delle norme di attuazione per l'applicazione delle maggiori forme di
autonomia estese alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
L'articolo 11 disciplina infine l'entrata in vigore della legge.
Non sussistendo profili di competenza della Commissione giustizia nel contenuto del
provvedimento in esame, propone di esprimere nulla osta.
La Commissione approva la proposta del relatore.
( )
La seduta termina alle 14,20.