CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 18 MARZO 2003

Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino

 

 

SEDE CONSULTIVA

La seduta comincia alle 13,05.

Adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

C. 3590 Governo, approvato dal Senato.

Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame.

Vittorio TARDITI (FI), relatore, illustra il disegno di legge in esame, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che intende venire incontro alla duplice esigenza - determinatasi a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - di adeguare l'ordinamento della Repubblica alle nuove norme costituzionali immediatamente operative e adottare le disposizioni consequenziali, previste o implicate dalla modifica costituzionale, per dare concreta attuazione alla riforma.
L'articolo 1 reca norme attuative dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, prevedendo, al comma 1, specificazioni circa la portata dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e dall'ordinamento comunitario alla potestà legislativa dello Stato e delle regioni, al comma 2, il principio della "cedevolezza" delle norme statali e regionali vigenti, ai commi 3, 4, 5 e 6 la delega al Governo per la ricognizione dei princìpi fondamentali esistenti nelle materie di legislazione concorrente.
L'articolo 2 reca l'autorizzazione al Governo per l'emanazione di testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente.
L'articolo 3 è attuativo dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, disciplina la potestà statutaria e regolamentare degli enti locali.
L'articolo 4 detta una disciplina attuativa dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria.
L'articolo 5 è attuativo dell'articolo 117, quinto e nono comma, regolamenta l'attività delle regioni in materia internazionale.
L'articolo 6 prevede che, in conformità dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni provvedono con propri leggi a conferire le funzioni amministrative, tenendo conto delle esigenze di unitarietà e della competenza istituzionale dei comuni.
L'articolo 7 disciplina l'esercizio del potere sostitutivo del Governo per le finalità indicate dal nuovo articolo 120 della Costituzione.
L'articolo 8 reca modifiche alle norme di procedura dei giudizi di legittimità costituzionale, al fine di adeguarle alle previsioni dell'articolo 123, secondo comma, e 127 della Costituzione.
L'articolo 9 prevede l'istituzione di un rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.
L'articolo 10 demanda alle commissioni paritetiche previste dagli statuti speciali la predisposizione delle norme di attuazione per l'applicazione delle maggiori forme di autonomia estese alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
L'articolo 11 disciplina infine l'entrata in vigore della legge.
Non sussistendo profili di competenza della Commissione giustizia nel contenuto del provvedimento in esame, propone di esprimere nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

(…)

La seduta termina alle 14,20.

 

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