CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PER LE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

GIOVEDÌ 13 MARZO 2003

Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI

 

 

SEDE CONSULTIVA

La seduta comincia alle 14.

(…)

Adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

C. 3590 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Giacomo STUCCHI, presidente relatore, illustra il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, volto ad adeguare l'ordinamento della Repubblica alle nuove norme costituzionali introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 e ad adottare le disposizioni consequenziali, previste o implicate dalla predetta modifica costituzionale.
L'articolo 1 introduce talune specificazioni circa la portata dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e dall'ordinamento comunitario, entro i quali lo Stato e le regioni possono esercitare la propria potestà legislativa, nonché in merito al principio della "cedevolezza" delle norme statali e regionali vigenti. Si prevede infine una delega al Governo per la ricognizione dei princìpi fondamentali esistenti nelle materie di legislazione concorrente.
L'articolo 2 reca l'autorizzazione al Governo per l'emanazione di testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente, mentre l'articolo 3 disciplina la potestà statutaria e regolamentare degli enti locali.
L'articolo 4 detta disposizioni in merito alla partecipazione delle regioni in materia comunitaria, mentre l'articolo 5 regolamenta l'attività delle regioni in materia internazionale.
L'articolo 6 stabilisce che lo Stato e le regioni provvedono con propri leggi a conferire le funzioni amministrative, tenendo conto delle esigenze di unitarietà e della competenza istituzionale dei comuni.
L'articolo 7 disciplina l'esercizio del potere sostitutivo del Governo, mentre l'articolo 8 reca modifiche alle norme di procedura dei giudizi di legittimità costituzionale. Infine, l'articolo 9 prevede l'istituzione di un rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, mentre l'articolo 10 demanda alle commissioni paritetiche previste dagli statuti speciali la predisposizione delle norme di attuazione per l'applicazione delle maggiori forme di autonomia estese alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.
In relazione alle parti del disegno di legge in esame che presentano più diretti motivi di interesse sul versante della compatibilità comunitaria, si sofferma su quanto previsto dagli articoli 1 e 4 del disegno di legge.
In particolare, l'articolo 1, esplica, al comma 1, il dettato dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione in merito ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario alla legislazione statale e regionale, mentre l'articolo 4 è attuativo dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione relativamente alla partecipazione delle regioni in materia comunitaria. Il comma 1 dell'articolo 4 prevede, infatti, che le Regioni ed il Governo concorrano direttamente alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio medesimo nonché della Commissione. Per le modalità della partecipazione, si rinvia alle decisioni della Conferenza Stato-regioni, con i due limiti della garanzia dell'unitarietà della rappresentanza e della designazione del Capo delegazione, rappresentante unitario, da parte del Governo. Ricorda che l'articolo 203 del Trattato istitutivo della Comunità europea prevede che il Consiglio sia formato "da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il Governo di detto Stato membro".
In merito ai contenuti dell'articolo 4, presente in una formulazione analoga nell'ambito del disegno di legge C. 3123, ricorda come la versione concordata, in sede di Conferenza unificata con le regioni e le provincie autonome, sulla base di quanto emerso nel corso dell'esame presso la XIV Commissione, fosse la seguente: "Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione della Comunità europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni tenendo conto della particolarità delle autonomie speciali, comunque garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Le relative spese sono a carico dei bilanci delle amministrazioni di ciascun ente". Al riguardo, riterrebbe opportuno valutare il mantenimento di tale formulazione anche nell'ambito del disegno di legge in esame.
Infine, il comma 2 dell'articolo 4 prevede che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, il Governo possa proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, anche su richiesta di una delle regioni o province autonome. Il Governo è invece tenuto a proporre tale ricorso qualora sia richiesto dalla Conferenza Stato-regioni a maggioranza assoluta delle regioni e delle province autonome.
Nel sottolineare quindi l'importanza delle disposizioni introdotte con l'articolo 4 del disegno di legge in esame, che disciplinano forme di partecipazione delle regioni alla formazione delle politiche dell'Unione europea, in armonia ed in attuazione di quanto disposto dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, ricorda come tali disposizioni dovranno essere lette congiuntamente al testo di modifica della legge n. 86 del 1989, in corso di esame presso la XIV Commissione (C. 3071, C. 3123 e C. 3310).
Sottolinea quindi l'obiettivo di giungere alla definizione di una disciplina quanto più possibile ampia ed organica della partecipazione del Parlamento, delle regioni, degli enti locali e delle parti sociali alla fase di formazione delle politiche dell'Unione europea, dettando al contempo le forme ed i modi per la tempestiva attuazione del diritto comunitario, nel pieno rispetto della ripartizione delle competenze fissata dalla Costituzione.
Ricorda infine che nell'ambito dei lavori della Convenzione europea, in particolare nella sessione del 6 e 7 febbraio 2003, è stato ampiamente approfondito il tema della dimensione regionale e locale nell'Unione europea, sottolineando come il tema del ruolo delle regioni sia emerso nella discussione sulla ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri e sul controllo dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Formula quindi una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame (vedi allegato).

Giorgio CONTE (AN) dichiara voto favorevole alla proposta di parere del relatore.

Alberta DE SIMONE (DS-U) paventa il rischio di una sovrapposizione del lavoro di revisione della legge n. 86 del 1989 con le disposizioni dell'articolo 4, che rinviano ad una serie di decreti legislativi i cui contenuti sono al momento del tutto sconosciuti.

Dichiara pertanto che il suo gruppo si asterrà dalla votazione.

Giacomo STUCCHI, presidente relatore, nel condividere i rilievi del deputato De Simone, fa presente che nella premessa del parere si fa esplicito riferimento all'esame presso la XIV Commissione di taluni progetti di legge di modifica alla legge n. 86 del 1989 ed alla necessità di coordinare i due provvedimenti. Ricorda altresì che, in sede di Comitato ristretto si è ritenuto di accantonare le disposizioni di contenuto analogo a quelle dell'articolo 4 del disegno di legge C. 3590, proprio al fine di evitare il rischio di sovrapposizione delle norme.

Marco AIRAGHI (AN) dichiara voto favorevole.

Andrea DI TEODORO (FI), nel ritenere non infondati i rilievi del deputato De Simone e condividendo la formulazione del parere proposto, riterrebbe opportuno evidenziare con maggiore incisività nel parere la necessità di coordinamento tra le modifiche della legge n. 89 del 1989 e il cosiddetto disegno di legge La Loggia.

Giacomo STUCCHI, presidente relatore, fa presente che sarà comunque possibile intervenire a posteriori nell'ambito delle modifiche della legge n. 86 del 1989, qualora il contenuto dell'articolo 4 del disegno di legge C. 3590 non dovesse essere approvato.

Gabriele FRIGATO (MARGH-U), nel ritenere che la normativa proposta dal Governo in materia di competenze tra Stato e regioni sia carente di un disegno complessivo e sottolineata l'esigenza di prevedere paletti per le deleghe contenute nel provvedimento in esame, dichiara voto contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle 14.35.

 

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