CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE LAVORO (11ª)

GIOVEDÌ 13 MARZO 2003

Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI.

 

 

SEDE CONSULTIVA

La seduta comincia alle 15,20.

(…)

Adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

C. 3590 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo SANTORI (FI), presidente relatore, osserva che il disegno di legge C. 3590, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, approvato in prima lettura dal Senato nella seduta del 23 gennaio 2003, intende "venire incontro" alla duplice esigenza - determinatasi a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - di "adeguare l'ordinamento della Repubblica alle nuove norme costituzionali immediatamente operative e adottare le disposizioni consequenziali, previste o implicate dalla modifica costituzionale, per dare concreta attuazione alla riforma".
In particolare, l'articolo 1 reca norme attuative dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, prevedendo, al comma 1, specificazioni circa la portata dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e dall'ordinamento comunitario alla potestà legislativa dello Stato e delle regioni, al comma 2 il principio della "cedevolezza" delle norme statali e regionali vigenti, e ai commi 3, 4, 5 e 6 la delega al Governo per la ricognizione dei princìpi fondamentali esistenti nelle materie di legislazione concorrente.
L'articolo 2 reca l'autorizzazione al Governo per l'emanazione di testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente, mentre l'articolo 3, attuativo dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, disciplina la potestà statutaria e regolamentare degli enti locali.
L'articolo 4 detta una disciplina attuativa dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria, mentre l'articolo 5, attuativo dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione, regolamenta l'attività delle regioni in materia internazionale.
L'articolo 6 prevede che, in conformità dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni provvedono con proprie leggi a conferire le funzioni amministrative, tenendo conto delle esigenze di unitarietà e della competenza istituzionale dei comuni. Il conferimento di funzioni deve realizzarsi - secondo il disposto costituzionale - attraverso lo strumento giuridico della legge, statale o regionale, a seconda della competenza dello Stato o delle regioni nelle materie interessate dal conferimento.
Al riguardo osserva che, poiché il comma in esame non contiene alcun riferimento espresso allo strumento giuridico individuato dalla norma costituzionale di riferimento (articolo 118, comma 2), potrebbe risultare opportuno richiamarlo anche in tale sede.
Di particolare interesse, per la competenza della XI Commissione, ritiene sia il comma 6, che prevede la possibilità di integrazione della composizione delle sezioni regionali della Corte dei conti con due componenti, designati uno dal Consiglio regionale e l'altro dal Consiglio delle autonomie locali, oppure, ove tale organo non sia ancora istituito, dal presidente del consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei comuni e delle province a livello regionale.
La disposizione in esame, relativamente all'individuazione degli organi regionali competenti a designare i componenti aggiuntivi delle sezioni regionali della Corte dei conti, esplica i suoi effetti "salvo diversa previsione dello statuto della regione". Si tratta, pertanto, di disposizione la cui efficacia cessa in presenza di una norma statutaria regionale che disponga diversamente, nel rispetto, pertanto, dell'autonomia delle regioni espressamente prevista all'articolo 114 della Costituzione (per il quale "le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione"). I componenti aggiuntivi designati dagli organi sopra richiamati debbono essere scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili (comma 6, secondo periodo).
I componenti aggiuntivi durano in carica 5 anni e non sono riconfermabili. Il loro status è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della regione (comma 6, terzo periodo).
Ciascuna sezione regionale di controllo della Corte dei conti può avvalersi di personale della regione, previa intesa con la regione medesima (comma 6, quinto periodo). Tale possibilità è soggetta alle seguenti limitazioni. Si tratta di possibilità esercitabile solo in sede di prima applicazione di quanto previsto ai commi 4 (verifica degli equilibri di bilancio degli enti territoriali, verifica del perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, verifica della sana gestione finanziaria degli enti locali e del funzionamento dei controlli interni), 5 (forme di collaborazione tra regioni e sezioni regionali della Corte dei conti) e 6 (nomina dei componenti aggiuntivi delle sezioni regionali designati dagli enti territoriali) dell'articolo 6. È previsto un limite numerico, pari a dieci unità, per il contingente di personale della regione di cui ciascuna sezione possa avvalersi; inoltre il trattamento economico del personale della regione resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
Non sono specificate le categoria di appartenenza del personale della regione in questione, dovendosi quindi intendere che possa essere richiesto personale appartenente a qualunque profilo professionale; né è specificata la posizione giuridica in cui tale personale verrebbe a trovarsi, anche se il riferimento al permanere in carico alla regione del trattamento economico potrebbe richiamare alla mente l'istituto del collocamento fuori ruolo.
L'assenza di indicazioni al riguardo sembra essere rispettosa dell'autonomia di cui le regioni godono nella materia della propria organizzazione: infatti l'articolo 123 della Costituzione demanda allo statuto la determinazione dei princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento, le cui disposizioni di dettaglio dovrebbero quindi trovare la loro fonte nelle leggi regionali.
Oltre al personale della regione, ciascuna sezione regionale di controllo potrà avvalersi anche di segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (comma 6, sesto periodo). Ciò deve avvenire previe intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali e con oneri a carico della regione.
Al fine di assicurare professionalità adeguate alle esigenze tecniche del controllo collaborativo, il comma 6 prevede che i bandi di concorso per referendari della Corte dei conti debbano riservare una percentuale, non inferiore a un quinto dei posti messi a concorso, a personale delle pubbliche amministrazioni appartenente alle ex carriere direttive, con cinque anni di anzianità, dotato di diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente (comma 6, settimo e ottavo periodo).
Osserva che la disposizione in commento sembra porsi come sostitutiva del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 1345 del 1961, laddove si prevede la possibilità per i bandi di concorso di prevedere la partecipazione ai concorsi di soggetti in possesso di una laurea diversa rispetto a quella in giurisprudenza e comunque si dispone di riservare una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali. Tuttavia, poiché la riserva di cui al comma 6 dell'articolo 6 del testo in esame presenta una ratio specifica (assicurare professionalità adeguate per il controllo collaborativo), non perfettamente coincidente con quella dell'articolo 12 della legge n. 1345 del 1961, e poiché essa non è formulata come novella alla normativa vigente, sarebbe opportuno chiarire espressamente il rapporto tra il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 1345 del 1961 e il settimo e ottavo periodo del comma 6 dell'articolo 6 del testo in esame.
L'articolo 7 disciplina l'esercizio del potere sostitutivo del Governo per le finalità indicate dal nuovo articolo 120 della Costituzione, mentre l'articolo 8 reca modifiche alle norme di procedura dei giudizi di legittimità costituzionale, al fine di adeguarle alle previsioni degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione.
L'articolo 9 prevede l'istituzione, in tutte le regioni a statuto ordinario, del rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e l'attribuzione a questi delle funzioni già esercitate dal Commissario del Governo, con l'eccezione di quelle relative al controllo preventivo sulle leggi regionali e di quelle concernenti il coordinamento dell'attività statale con quella regionale, che sono state soppresse con la riforma del Titolo V della Costituzione.
Il comma 1 conferisce l'esercizio di dette funzioni al prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo (UTG) del capoluogo di regione, che in tale veste opera, appunto, come rappresentante dello Stato. Questi, nell'esercizio delle funzioni di rappresentante dello Stato si avvale delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del governo di cui è titolare.
Il comma 5, con la tecnica della novella, riformula l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Le modifiche così introdotte riguardano l'esplicita attribuzione dell'esercizio dei compiti di coordinamento dell'azione del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie e di promozione dello sviluppo della collaborazione tra Stato, Regioni e autonomie locali, al ministro per gli affari regionali, in alternativa al Presidente del Consiglio, che rimane comunque il titolare delle funzioni. La disposizione in esame inserisce, tra le strutture della Presidenza del Consiglio di supporto per il coordinamento dell'azione del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, anche l'ufficio per il federalismo amministrativo, oltre alle segreterie della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza unificata già previste dal vigente articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 303. Il personale attualmente addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo viene trasferito all'ufficio in questione.
L'articolo 10 demanda alle commissioni paritetiche previste dagli statuti speciali la predisposizione delle norme di attuazione per l'applicazione delle maggiori forme di autonomia estese alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
Infine l'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore della legge.
Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, propone di esprimere un parere favorevole con la seguente osservazione: sarebbe opportuno riformulare i periodi settimo e ottavo del comma 6 dell'articolo 6, in modo da chiarire quale sia il rapporto tra la riserva di posti di referendario ivi prevista rispetto a quella disposta dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 1345 del 1961 (vedi allegato 2).

Cesare CAMPA (FI), nel condividere le osservazioni espresse dal relatore, preannuncia il voto favorevole dei deputati del gruppo di Forza Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle 15.35.

 

torna all'indice