CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE AFFARI ESTERI (3ª)
MERCOLEDÌ 12 MARZO 2003
Presidenza del vicepresidente Dario RIVOLTA
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.
SEDE CONSULTIVA
La seduta comincia alle 15,05.
Adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
C. 3590 Governo, approvato dal Senato.
Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.
Dario RIVOLTA, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole, della quale ha ampiamente illustrato le ragioni ed i presupposti.
Il sottosegretario Margherita BONIVER osserva che la proposta di parere formulata
riflette in modo efficace e compiuto diversi spunti di particolare rilievo per il
Ministero degli affari esteri.
Rileva preliminarmente che preoccupazione essenziale dell'amministrazione degli esteri è
l'efficace articolazione del rapporto tra il potere di indirizzo e coordinamento dello
Stato centrale e le nuove attività di carattere internazionale delle regioni. Ciò alla
luce della riforma del Titolo V della Costituzione, che ha inteso dare vita ad un sistema
di tipo federale, basato sul principio di sussidiarietà, in virtù del quale tutti gli
enti che costituiscono la Repubblica contribuiscono alla sua attività e sviluppo, nei
settori di propria competenza. Quello di sussidiarietà è un principio di efficacia, teso
ad evitare conflitti e ad ottimizzare il funzionamento di sistema. Va quindi realizzato
attraverso l'elaborazione di meccanismi di snodo al tempo stesso chiari e di agile
impiego. L'eccellente relazione svolta dal deputato Deodato individua diversi tra tali
punti di snodo della nuova disciplina dettata dal disegno di legge in esame.
Precisato che il Ministero degli affari esteri concorda in linea di principio
sull'impostazione di insieme delle osservazioni contenute nella proposta di parere,
desidera comunque contribuire alla riflessione della Commissione con alcune osservazioni
sui singoli punti.
La prima osservazione contenuta nella proposta di parere mira, tra l'altro, a ribadire
l'obbligatorietà per l'Italia del rispetto degli accordi internazionali in vigore secondo
il diritto internazionale ed in tal senso si tratta certamente di un punto di rilievo.
Appare pertinente la seconda osservazione, diretta ad integrare nel disposto legislativo
la previsione di un apposito atto di indirizzo e coordinamento dello Stato per individuare
le attività di rilievo internazionale delle regioni. Su tale atto si dovrà naturalmente
acquisire il parere preventivo della Conferenza Stato-regioni.
La terza osservazione ribadisce l'esigenza di assicurare il rispetto della Convenzione di
Vienna sul diritto dei trattati e non può che essere condivisa. La Convenzione di Vienna
è in vigore e resta in ogni caso vincolante anche in assenza di specifici richiami.
In merito alla quarta osservazione, sembra condivisibile la limitazione proposta
relativamente al potere delle regioni di stipulare accordi, potere riferito ai soli
accordi in forma semplificata e a quelli che precisano in ambito locale gli effetti di un
trattato già in vigore, ovvero che determinino oneri esclusivamente per la regione
interessata e non anche per lo Stato. Ciò al fine di non superare i limiti posti
dall'articolo 80 della Costituzione, considerato principio fondamentale anche dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale.
Pur comprendendo le premesse della quinta osservazione, non sembra necessario arrivare
alla soppressione della formula "responsabilità delle Regioni verso lo Stato",
di cui all'articolo 5, commi 1 e 5. Tale espressione, pur rivestendo indubbiamente un
carattere di indeterminatezza, appare tuttavia rispondere ad un'esigenza fortemente
avvertita, potendo l'attività illegittima della regione coinvolgere la responsabilità
dello Stato sul piano internazionale, anche sotto il profilo patrimoniale. Tale
formulazione concretizza inoltre il principio di origine giurisprudenziale costituzionale
della "leale collaborazione" fra organi dello Stato e regioni.
Circa la sesta osservazione, la differente formulazione dell'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione ("inadempienza") rispetto all'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione ("mancato rispetto di norme e trattati internazionali") non
pare determinare una distinta previsione circa le modalità di esercizio del potere
sostitutivo dello Stato. Non sembrerebbe, quindi, indispensabile introdurre tali distinguo
in norma primaria.
Viste le precipue funzioni del Ministero degli affari esteri in materia comunitaria,
coglie l'occasione per ricordare l'esigenza di prevedere meccanismi e procedure atti a
garantire rapidità ed efficacia all'azione italiana presso le istituzioni dell'Unione
europea, armonizzando il principio della partecipazione delle regioni nelle materie di
loro competenza con l'esigenza dell'unitarietà della posizione italiana nelle istituzioni
sopranazionali. Lascia ovviamente alle sedi parlamentari competenti la valutazione circa
l'opportunità di prevedere un'osservazione specifica in merito.
Più in generale ed in conclusione, ricorda che il Ministero degli affari esteri è
convinto che il dibattito parlamentare sia stato, e sarà anche alla Camera, la sede
propria per individuare le soluzioni più idonee per contemperare la necessaria
unitarietà della politica estera dello Stato e le altrettanto condivisibili aspirazioni
ed esigenze delle regioni. Auspica che gli spunti testé forniti possano risultare utili
all'esame da parte della Commissione.
Giovanni DEODATO (FI), relatore, nel prendere atto delle esaustive precisazioni fornite dal sottosegretario, condivide in particolare l'esigenza di prevedere meccanismi atti a garantire rapidità ed efficacia all'azione italiana in sede di Unione europea. Si riserva comunque di intervenire nuovamente al termine della discussione.
Valerio CALZOLAIO (DS-U) esprime innanzitutto apprezzamento per la relazione svolta
nella seduta di ieri, che ritiene possa rappresentare un utile contributo all'esame presso
la Commissione affari costituzionali di un provvedimento delicato e complesso.
Ravvisa poi l'opportunità di inserire nella premessa della proposta di parere un
riferimento all'importanza di forme nuove di coinvolgimento delle regioni nella
cooperazione allo sviluppo e nelle iniziative di politica internazionale. Suggerisce
altresì di recepire nella proposta di parere le osservazioni formulate dal
sottosegretario, allo scopo di fornire ulteriori elementi di valutazione per la
Commissione affari costituzionali.
Gian Paolo LANDI di CHIAVENNA (AN) ritiene che l'ampia relazione svolta ed i rilievi formulati dal rappresentante del Governo richiedano un adeguato approfondimento e dunque un rinvio dell'esame. Osserva peraltro che anche le osservazioni espresse dal deputato Calzolaio sul ruolo delle regioni nell'ambito della politica estera necessiterebbero di una particolare attenzione.
Alberto MICHELINI (FI) sottolinea come l'aspetto più importante della proposta di parere sia rappresentato dall'esigenza di considerare come limite della potestà legislativa dello Stato e delle regioni tutti i trattati in vigore per l'Italia secondo il diritto internazionale. Nell'auspicare che la Commissione di merito possa tener conto delle osservazioni espresse dal relatore e dal Governo, rileva l'esigenza che la Commissione affari esteri concluda in tempi rapidi l'esame in sede consultiva.
Giovanni DEODATO (FI), relatore, ritiene opportuno mantenere inalterata la sua proposta di parere, dichiarando che la Commissione di merito potrà tenere opportunamente conto anche delle approfondite valutazioni del Governo. Non condivide invece l'ipotesi di rinvio testé avanzata, dal momento che in Commissione affari costituzionali sono già scaduti i termini per la presentazione di emendamenti.
Gian Paolo LANDI di CHIAVENNA (AN), nel ribadire l'esigenza di un adeguato approfondimento delle questioni poste, anche in considerazione del fatto che la posizione del Governo è stata espressa solo nella seduta odierna, prende tuttavia atto della contingenza dei tempi e della conseguente necessità che la Commissione concluda l'esame nella seduta odierna.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 15.30.