CAMERA DEI DEPUTATI
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
MERCOLEDÌ 12 MARZO 2003
Presidenza del Presidente Michele SAPONARA
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO
La seduta comincia alle 14,10.
( )
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (C. 3590).
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere con condizioni e osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge.
Giuliano PISAPIA, relatore, ricorda che il disegno di legge è stato approvato in prima lettura dal Senato nella seduta del 23 gennaio 2003, intende - come si legge nella relazione di accompagnamento - rispondere alla duplice esigenza determinatasi a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ovvero l'adeguamento dell'ordinamento alle nuove norme costituzionali immediatamente operative e l'adozione delle disposizioni consequenziali, previste o implicate dalla modifica costituzionale, per dare concreta attuazione alla riforma stessa. Illustra quindi la seguente proposta di parere:
"Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3590,
rilevato che il provvedimento costituisce lo strumento principale per dare attuazione alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che - in ragione della sua struttura -
incide significativamente anche sulle problematiche connesse con il "riordino" e
il "riassetto" normativo,
ribadita la necessità - più volte evidenziata - che in tale materia si evidenzino
strategie unitarie di intervento,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del
Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento
della legislazione vigente:
all'articolo 3, commi 2, 3, 4, ove si incide sulle medesime materie già disciplinate
dagli artt. 6 e 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si individuino le opportune forme di
coordinamento con quanto disposto dal citato testo unico, il quale - peraltro - è
assistito da una clausola di modificazione espressa;
all'articolo 4, relativo alla partecipazione delle regioni in materia comunitaria, si
individuino le opportune forme di coordinamento con quanto disposto a tal riguardo
dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
all'articolo 6, che detta la disciplina sul riparto delle funzioni amministrative tra lo
Stato, le regioni e gli enti locali, si individuino le opportune forme di coordinamento
con quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che reca una
complessiva redistribuzione delle funzioni amministrative tra lo Stato, le regioni, gli
enti locali, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; la medesima esigenza vale anche
rispetto all'articolo 7 del provvedimento con riferimento all'articolo 5 del citato
decreto legislativo, che disciplina il potere sostitutivo del Governo;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 2, che autorizza il Governo a raccogliere, per ambiti omogenei, in testi
unici le disposizioni legislative residue, non aventi carattere di principio fondamentale
nelle materie di competenza concorrente, si chiarisca la natura e la forma giuridica di
tali atti denominati "testi unici", precisando se la disposizione in esame
conferisca o meno una delega, ai sensi dell'articolo 76 Cost. (in quest'ultimo caso nel
testo difetterebbero sia il termine per l'esercizio della delega sia l'individuazione di
specifici principi e criteri direttivi);
all'articolo 7, comma 1, relativo all'esercizio dei poteri sostitutivi, si precisi a quali
tipi di provvedimento si fa riferimento, anche al fine di chiarire in quali atti normativi
il potere sostitutivo possa concretizzarsi.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento
della legislazione vigente:
all'articolo 6, commi 4-6, che disciplinano i compiti della Corte dei conti in ordine alla
verifica del rispetto degli equilibri di bilancio di comuni, province, città
metropolitane e regioni nonché la composizione delle sezioni regionali di controllo,
dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ovvero il
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, relativo a disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, conv. con modif. dalla legge 14 gennaio
1994, n. 19, peraltro l'articolo 9 del regolamento della Corte dei conti del 16 giugno
2000, relativo all'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, adottato ai
sensi della citata legge n. 20 già prevede che la sezione autonomie riferisca al
Parlamento sull'andamento generale della finanza regionale e locale, sarebbe pertanto
opportuno chiarire se le verifiche prefigurate coincidano o meno con quanto già previsto.
Inoltre, si segnala che le sezioni regionali della Corte dei conti sono state istituite e
disciplinate dal citato regolamento, pertanto dovrebbe valutarsi l'effettiva opportunità
di intervenire su tale materia con legge;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, comma 2, che introduce un principio di cedevolezza secondo il quale le
leggi statali vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, relative a materie
di competenza regionale, (ovvero le leggi regionali che intervengono in materie di
competenza esclusiva statale) si applicano sino all'entrata in vigore della corrispondente
normativa regionale (ovvero della legislazione statale), fatti salvi gli effetti di
eventuali pronunce della Corte costituzionale, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
chiarire l'effettiva portata dell'espressione "normative statali (o regionali)
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge", specificando, in
particolare, se la stessa debba essere riferita in ogni caso alla normativa vigente prima
dell'entrata in vigore della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ovvero anche ad eventuali
leggi statali in materia regionale approvate dopo l'entrata in vigore riforma del Titolo
V, ma prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame (in quest'ultimo caso,
infatti, le norme costituzionali relative alla definizione delle competenze legislative
prevarrebbero comunque sulle disposizioni di rango legislativo); con riferimento allo
stesso comma, inoltre, dovrebbe valutarsi l'effettiva necessità dell'inciso volto a
salvaguardare gli effetti delle pronunce della Corte costituzionale, stante il fatto che
gli stessi sono in ogni caso regolati dall'articolo 136 Cost.;
all'articolo 1, comma 4, dovrebbe valutarsi l'opportunità di qualificare come
"meramente ricognitivi" i previsti decreti legislativi, alla luce della
possibilità che l'enucleazione dei principi fondamentali richieda anche una
discrezionalità interpretativa; con riferimento alla stessa disposizione - inoltre -
andrebbe verificata l'effettiva portata del principio della esclusività. Da ultimo, con
riferimento ai pareri parlamentari, sarebbe opportuno specificare se l'indicazione dei
profili sui quali si deve concentrare il parere sia riferita ad entrambi i pareri ovvero
solo al secondo, chiarendo altresì se tale indicazione sia esaustiva, ovvero meramente
esemplificativa. Più in generale, tuttavia, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
individuare in modo specifico l'oggetto dell'attività parlamentare;
all'articolo 1, comma 5, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire in quale modo le
norme di competenza esclusiva dello Stato potranno essere concretamente distinte da quelle
che individuano i principi fondamentali nelle materie rimesse alla potestà legislativa
concorrente;
all'articolo 3, comma 2, ove si fa riferimento ai principi generali in materia di
organizzazione pubblica, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire l'effettiva portata
di tale rinvio;
all'articolo 3, comma 6, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sopprimere l'inciso
"fermo restando quanto previsto dal presente articolo";
all'articolo 6, comma 1, che prevede che lo Stato e le regioni conferiscono agli enti
locali le funzioni amministrative da loro esercitate, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
specificare - almeno con riferimento all'ambito statale - l'atto con cui si procedere al
predetto conferimento;
all'articolo 6, comma 3, ove si stabilisce che - fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti previsti dal medesimo articolo - le funzioni amministrative sono esercitate
secondo la normativa vigente, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se si faccia
riferimento ai provvedimenti di conferimento di funzioni (di cui al comma 1) ovvero a
quelli di trasferimento dei beni e delle risorse (di cui al comma 2)".
Il Comitato approva.
La seduta termina alle 14.20.