CAMERA DEI DEPUTATI
Resoconto stenografico dell'AssembleaSeduta n. 300 del 28 aprile 2003
Presidenza del Presidente PIER FERDINANDO CASINI
Indi dei Vicepresidenti FABIO MUSSI e PUBLIO FIORI
( ..)
Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1545 - Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (approvato dal Senato) (3590) (ore 18,31)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, atto già
approvato dal Senato: Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Ricordo che nella seduta del 16 aprile scorso è stato approvato l'articolo 1 e che
l'emendamento 9.4 della Commissione è stato ritirato.
(Esame dell'articolo 2 - A.C. 3590)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso
presentate (vedi l'allegato A - A.C. 3590 sezione 1).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
NICOLÒ CRISTALDI, Relatore. La Commissione esprime parere favorevole sugli emendamenti Osvaldo Napoli 2.4 e 2.8 e 2.9 della Commissione. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Pacini 2.2, a condizione che venga riformulato come lettera n)-bis e vengano soppresse le parole da "in particolare" fino alla fine del periodo. La Commissione esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Osvaldo Napoli 2.6 e 2.7 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento). La Commissione esprime, invece, parere contrario sulle restanti proposte emendative presentate.
PRESIDENTE. Il Governo?
ENRICO LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore ad eccezione dell'emendamento Fontanini 2.12 per il quale vi è un invito al ritiro altrimenti il parere è contrario. Si tratta di un argomento sicuramente di grande rilevanza; proprio per questo motivo non appare essere congruamente inseribile in questo contesto; pur essendoci la disponibilità ad un esame positivo, insieme con il relatore, anche a seguito dell'esame molto approfondito in Commissione, avremmo dovuto dire di no (e diremo di no, ma molto a malincuore). Per questa ragione, vorrei invitare caldamente gli onorevoli Fontanini, Luciano Dussin e Stucchi, se è possibile, a ritirare questo emendamento.
PRESIDENTE. Faccio presente che, a seguito della riformulazione dell'emendamento Pacini 2.2, proposta dal relatore ed accolta dal presentatore, l'ordine di votazione è modificato nel senso che l'emendamento Pacini 2.2 verrà posto in votazione dopo l'emendamento Osvaldo Napoli 2.6.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Bressa 2.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, questo emendamento, molto articolato e molto
lungo, non è farina del nostro sacco, ma è - né più né meno - la riproduzione
integrale dell'accordo interistituzionale che venne stipulato in sede di Conferenza
unificata, il 20 giugno scorso, alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il testo - che, giova ripeterlo, fu l'accordo interistituzionale tra Governo e autonomie
locali - si occupa di uno degli aspetti centrali del provvedimento: i criteri ai quali il
Governo deve attenersi nell'attuazione della delega legislativa finalizzata
all'individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, comma 2,
lettera p), della Costituzione.
Senza questa parte, il provvedimento risulta sicuramente monco, fortemente menomato. Il
testo presentato dal Governo si discosta su più punti dal predetto accordo
interistituzionale che il Governo stesso, alla presenza del Presidente Berlusconi, siglò
con le rappresentanze delle autonomie locali il 20 giugno dello scorso anno. Non si tratta
di questione di poco conto perché anche la delega proposta dal Governo cerca di dare
risposta al problema della definizione delle funzioni fondamentali ai sensi del menzionato
articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione. Tuttavia, non v'è
dubbio che l'accordo raggiunto allora, da questo punto di vista, garantisce molto di più
il rispetto della riforma costituzionale del titolo V relativamente alle funzioni proprie
delle autonomie locali.
La Costituzione prevede che l'individuazione delle funzioni fondamentali è di competenza
esclusiva del legislatore statale poiché vuole garantire nel massimo grado la
valorizzazione dei principi di autonomia e di federalismo contenuti nelle nuove
disposizioni costituzionali del titolo V riformato nell'ambito dell'unità della
Repubblica. Per questi motivi, l'individuazione delle funzioni fondamentali deve
riguardare tutte le funzioni amministrative, al di là della ripartizione di competenze
legislative tra lo Stato e le regioni. Il decreto legislativo, infatti, deve operare
individuando funzioni fondamentali di comuni e province sia nelle materie di competenza
legislativa statale sia nelle materie di competenza legislativa regionale. Se così non
fosse, si svuoterebbe la norma costituzionale della sua sostanza e si limiterebbero
sensibilmente le garanzie di autonomia di comuni e province.
Pertanto, invito il Governo a riflettere. Ciò che noi proponiamo non è - ripeto - frutto
di un nostro autonomo lavoro, ma la riproposizione dell'accordo interistituzionale che,
nel giugno scorso, il Governo, presente il Presidente Berlusconi, stipulò con le
autonomie locali. Manipolazioni successive hanno portato questa norma a discostarsi dai
principi sanciti dalla riforma del titolo V della Costituzione. Inviterei il Governo a
riflettere su questo passo. È ben vero che alcuni emendamenti tendono a correggere
l'impostazione voluta dal Governo; però, logica vorrebbe che quell'accordo, che trovò il
consenso delle autonomie locali, fosse riproposto pari pari nel testo di legge. Se ciò
non dovesse avvenire, ci troveremmo di fronte ad una forzatura che il Governo farebbe
contro se stesso e contro la volontà di tutte le autonomie locali che, in
quell'occasione, unanimemente sottoscrissero il più volte citato accordo
interistituzionale.
Il Governo deve riflettere: faccia in modo da non contraddirsi da solo compiendo, oggi,
scelte diverse da quelle che aveva concordato con le rappresentanze delle autonomie
locali.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.
RICCARDO MARONE. Signor Presidente, nel darsi, con questo articolo 2, l'ennesima delega
in materia di disposizioni concernenti gli enti locali, il Governo ha sorpreso lo stesso
sottosegretario per l'interno, il quale aveva dichiarato di considerare ancora non maturo
tale oggetto e di preferire, pertanto, percorrere la strada di un più approfondito esame
in Commissione.
Ricordo a me stesso, infatti, che questo emendamento del Governo, ossia questo articolo 2,
è pervenuto improvvisamente in Commissione, all'ultimo momento, e nessuno di noi ha
potuto discuterlo. Ripeto, lo stesso sottosegretario di Stato per l'interno - e la materia
dovrebbe essere di competenza del Ministero dell'interno - ritenne inopportuna la
presentazione dell'emendamento perché si riteneva preferibile un maggiore approfondimento
in Commissione.
Noi, a questo punto, abbiamo ritenuto corretto quanto meno riproporre l'accordo del
Governo con gli enti locali, perché non consideriamo positivamente quell'emendamento
presentato dal Governo, ripeto, all'ultimo momento in Commissione, con le perplessità
dello stesso sottosegretario del Ministero dell'interno competente per materia (tutti
sappiamo che la materia degli enti locali rientra nella competenza del Ministero
dell'interno). Noi perlomeno riproponiamo il testo concordato dal Governo con gli enti
locali, non condividendo il testo elaborato dal Governo, che, oltre tutto, mi sembra dia
l'esatta interpretazione di quella che è la sua volontà. Il Governo, infatti, in gran
parte dei suoi provvedimenti, è centralista e, anche quando è regionalista e vuole un
federalismo regionale, in realtà cerca un centralismo regionale.
Noi siamo per le autonomie, noi siamo per lo sviluppo dell'articolo 5 della Costituzione,
non crediamo che un federalismo, così come voluto da quella che allora era la
maggioranza, possa essere dannoso per le autonomie locali. Noi riteniamo invece che lo
sviluppo delle autonomie di questo paese, che è stato sempre un obiettivo delle forze
della sinistra, sia corretto in quanto rispettoso del rapporto, previsto dal nuovo titolo
V, tra comuni, province, aree metropolitane e regioni. Questa delega che il Governo si è
dato non mi sembra sia rispettosa dei principi del nuovo titolo V.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bressa
2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge
(Presenti 391
Votanti 384
Astenuti 7
Maggioranza 193
Hanno votato sì 137
Hanno votato no 247).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Fontanini 2.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 393
Votanti 391
Astenuti 2
Maggioranza 196
Hanno votato sì 25
Hanno votato no 366).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Osvaldo Napoli 2.4.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, visto che non ha avuto molta fortuna la riproposizione di un testo che il Governo aveva firmato, vediamo le conseguenze di quella scelta. L'emendamento proposto dal collega Osvaldo Napoli tende in qualche modo a riportare il testo a quell'accordo interistituzionale del giugno scorso. Come dicevo in precedenza, l'individuazione delle funzioni fondamentali deve riguardare tutte le funzioni amministrative, aldilà della ripartizione di competenze legislative tra lo Stato e la regione. Ecco pertanto che il richiamo al rispetto delle competenze legislative delle regioni contenuto in questo primo comma non può e non deve comportare una limitazione della capacità di individuazione delle funzioni fondamentali nell'ambito della competenza legislativa statale da parte del legislatore statale delegato. Questo inciso, se non venisse cancellato, sarebbe contraddittorio e in contrasto con le disposizioni costituzionali. Pertanto, avendo visto fallire la nostra linea, che era quella di riproporre il testo così come il Governo lo aveva concordato con le autonomie locali, daremo il nostro voto favorevole a questo emendamento del collega Osvaldo Napoli.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Osvaldo
Napoli 2.4, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva
(Presenti 395
Votanti 387
Astenuti 8
Maggioranza 194
Hanno votato sì 382
Hanno votato no 5).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.8
della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva
(Presenti 393
Votanti 391
Astenuti 2
Maggioranza 196
Hanno votato sì 390
Hanno votato no 1).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.9
della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva
(Presenti 401
Votanti 400
Astenuti 1
Maggioranza 201
Hanno votato sì 398
Hanno votato no 2).
Passiamo all'emendamento Osvaldo Napoli 2.5. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?
NICOLÒ CRISTALDI, Relatore. Signor Presidente, desidero fare al riguardo una precisazione. La Commissione aveva espresso un parere contrario su questo emendamento. Per correttezza va riferito anche che originariamente la Commissione aveva espresso su di esso un parere favorevole. Contatti informali hanno condotto poi ad un momento di riflessione. Sappiamo, non so se sarà confermato, che comunque l'onorevole Osvaldo Napoli potrebbe ritirare l'emendamento in questione.
PRESIDENTE. Chiedo, dunque, all'onorevole Osvaldo Napoli se intenda ritirare o meno il suo emendamento.
OSVALDO NAPOLI. Signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Sta bene.
Prendo atto che l'emendamento Osvaldo Napoli 2.5 è fatto proprio dall'onorevole Boato a
nome del gruppo Misto.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, intervengo per dire che in quelloche noi facciamo c'è una logica. Se abbiamo votato poc'anzi l'emendamento Osvaldo Napoli 2.4 non si vede il motivo perché non dovremmo votare l'emendamento 2.5 che, come il collega Osvaldo Napoli sa, è una logica conseguenza dell'emendamento 2.4. Pertanto, poiché immagino che si sia trattato di una svista noi cerchiamo di correggere questo suo errore consentendogli così di votare a favore di questo importantissimo emendamento.
PRESIDENTE. Il Governo?
ENRICO LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Osvaldo
Napoli 2.5, ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'onorevole Boato, a nome del
gruppo Misto, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette
all'Assemblea.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge
(Presenti 401
Votanti 390
Astenuti 11
Maggioranza 196
Hanno votato sì 151
Hanno votato no 239).
Passiamo all'emendamento Fontanini 2.12. Prendo atto che i presentatori accolgono
l'invito al ritiro formulato dal Governo.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Osvaldo
Napoli 2.6, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva
(Presenti 408
Votanti 401
Astenuti 7
Maggioranza 201
Hanno votato sì 398
Hanno votato no 3).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Pacini 2.2, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva
(Presenti 402
Votanti 280
Astenuti 122
Maggioranza 141
Hanno votato sì 275
Hanno votato no 5).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Fontanini 2.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge
(Presenti 412
Votanti 409
Astenuti 3
Maggioranza 205
Hanno votato sì 31
Hanno votato no 378).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.7 (da
votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento), accettato dalla
Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva
Presenti 411
Votanti 402
Astenuti 9
Maggioranza 202
Hanno votato sì 402).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel
testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva
(Presenti 411
Votanti 407
Astenuti 4
Maggioranza 204
Hanno votato sì 396
Hanno votato no 11).
(Esame dell'articolo 3 - A.C. 3590)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso
presentate (vedi l'allegato A - A.C. 3590 sezione 2).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
NICOLÒ CRISTALDI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento 3.4 della Commissione, mentre il parere è contrario su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 3.
PRESIDENTE. Il Governo?
ENRICO LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali. Signor Presidente, il Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bressa 3.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, questo emendamento soppressivo si giustifica per
una ragione di fondo. Questo articolo 3 prevede la compilazione di testi unici delle
disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle
materie di legislazione concorrente. Al di là della nostra posizione politica,
metodologica, che ci caratterizza come fortemente restii a dare deleghe che non abbiano
principi e criteri direttivi puntuali, in questo caso questa si tratta di un'attività
residuale. Conseguentemente, non si vede per quale motivo ci debba essere una delega di
questa fattura, di questa costruzione.
Noi, per parecchi di questi articoli, proponiamo la soppressione perché riteniamo che il
testo di essi sia pleonastico, se non addirittura, in alcuni passaggi, lesivo di quello
che era lo spirito della riforma del titolo V della Costituzione. Questo è tipicamente un
articolo superfluo che non ha, a nostro modo di vedere, ragione di essere nella
formulazione con cui è stato scritto.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.
RICCARDO MARONE. Signor Presidente, in occasione della discussione sia in Commissione,
sia sulle linee generali in Assemblea abbiamo già chiesto al ministro - e per la verità
non abbiamo avuto risposta - in quale modo questa norma si colleghi con la legge di
semplificazione e con tutte le deleghe conferite al ministro Frattini per la compilazione
di testi unici perché, francamente, non riusciamo a comprendere quanti siano i Ministeri
competenti coinvolti nella compilazione di tali testi unici. In quella legge, infatti, è
stata conferita una delega al Governo per adottare alcuni testi unici, ma per la verità,
abbiamo contestato quella legislazione perché, oltretutto, i testi unici avevano anche
capacità di innovare la normativa vigente. In questo caso, sembra che ciò non avvenga,
tuttavia ci continuiamo a domandare come le norme si possono coordinare tra di loro,
poiché non riusciamo a comprendere quali saranno i testi unici che, alla fine, saranno
adottati: quelli della legge di semplificazione, oppure quelli della delega conferita al
ministro La Loggia? Quali Ministeri compileranno questi testi unici? Ci sarà un
coordinamento, oppure vi sarà lo stesso testo unico sulla base di due deleghe diverse?
Francamente, non riusciamo a comprendere tutto ciò.
Inoltre, osserviamo anche che viene introdotta un'innovazione, perché la Commissione
propone di chiamarli non più testi unici, ma decreti legislativi: allora, avremo da una
parte i testi unici Frattini, e dall'altra i decreti legislativi La Loggia? Credo che, in
materia di semplificazione, stiamo andando in direzione di una maggiore complicazione -
altro che semplificare! -, perché non si comprende il motivo di tutto ciò.
Vorrei rivolgere, allora, una domanda alla Commissione, e in particolare al suo
presidente, poiché vedo che l'emendamento presentato dalla I Commissione riguarda
solamente il secondo comma dell'articolo 3 del provvedimento in esame, sostituendo le
parole "testi unici" con "decreti legislativi" solo relativamente al
secondo comma. Ma l'espressione "testi unici" è contenuta nel primo comma, e
dunque vorrei capire, francamente, cosa farà il Governo in sede di coordinamento. I testi
che compilerà il Governo, infatti, nel primo comma dell'articolo 3 vengono definiti
"testi unici"; nel secondo comma, invece, la Commissione propone di sostituire
l'espressione "testi unici" con "decreti legislativi": francamente,
ciò mi sembra poco chiaro, e credo che sarebbe necessario un minimo di approfondimento al
riguardo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bressa
3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 405
Votanti 403
Astenuti 2
Maggioranza 202
Hanno votato sì 156
Hanno votato no 247).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.4
della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.
(Presenti 401
Votanti 267
Astenuti 134
Maggioranza 134
Hanno votato sì 261
Hanno votato no 6).
Prendo atto che l'onorevole Rotondi non è riuscito a votare ed avrebbe voluto
esprimere un voto favorevole.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 3.3.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, con il mio emendamento vorremmo porre un problema rappresentato dall'accentramento negli esecutivi anche dei poteri legislativi. In questo caso, sottolineiamo l'esigenza che il parere venga richiesto ai singoli consigli regionali, anche se la procedura può apparire un po' lunga, perché riteniamo che, una volta acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, è evidente che il parere delle competenti Commissioni parlamentari verrebbe fortemente condizionato da questo stesso parere. Dal momento che la Conferenza Stato-regioni è diventata, come tutti sanno, una sede nella quale si svolge una trattativa tra esecutivi, estromettendo i consigli regionali, riteniamo che questa sia la sede per porre questo problema.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia
3.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 403
Votanti 298
Astenuti 105
Maggioranza 150
Hanno votato sì 49
Hanno votato no 249).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Marone 3.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.
RICCARDO MARONE. Signor Presidente, intendiamo riproporre un emendamento che, per la
verità, è stato già bocciato in sede di esame dell'articolo 1 - se non ricordo male - e
con una motivazione che non condividiamo, poiché il ministro sostiene che, trattandosi di
legislazione concorrente, è più giusto che sia la Conferenza Stato-regioni ad
occuparsene, e non la Conferenza unificata, in cui sono rappresentati anche gli enti
locali, i quali, come è noto, non dispongono di potestà normativa. Ma il problema è
esattamente questo.
Riteniamo che nell'elaborazione dei testi legislativi l'esperienza di chi amministra sia
fondamentale per una corretta legislazione. È fuori discussione che si verta in materia
legislativa, ma il contributo che possono apportare gli enti che lavorano sul territorio e
che hanno esperienza amministrativa è fondamentale ai fini di una corretta elaborazione
della materia legislativa.
Pertanto, non c'entra niente il fatto che si verta in materia di competenza legislativa.
Anzi, ciò che lamentiamo nella legislazione di questi ultimi decenni e, in particolare,
nella legislazione delegata è che viene completamente ignorata tutta l'esperienza
maturata sul territorio dagli enti e dalle autonomie locali che potrebbero dare un forte
contributo; tutto questo, in genere, viene completamente meno. I testi vengono elaborati
nelle sedi ministeriali e non hanno quel supporto di esperienza che è fondamentale.
Ciò potrebbe esser superato sostituendo la Conferenza Stato-regioni con la Conferenza
unificata; in tal modo, si potrebbe ottenere il beneficio di avere, oltre al contributo
delle regioni, anche quello delle autonomie locali.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, il collega Marone ha già svolto un chiarimento
in maniera molto precisa. Tuttavia, vi è un'ulteriore argomentazione che credo debba
essere portata all'attenzione dell'Assemblea. Può apparire una cosa lieve e modesta
sostituire la Conferenza Stato-regioni con la Conferenza unificata, ma così non è. Siamo
tutti convinti che si stia parlando di attività legislativa e non di altro e che, quindi,
la sede più propria sia quella della Conferenza Stato-regioni.
Tuttavia, vi è una serie di principi introdotti nella riforma del titolo V della
Costituzione: mi riferisco al principio di sussidiarietà, ma soprattutto a quello di
leale collaborazione, che hanno creato una nuova armonia all'interno del tessuto
istituzionale del nostro paese. Questo stretto legame tra la funzione legislativa e
l'esercizio delle funzioni amministrative - che, giova ricordarlo, è in capo ai comuni e
poi, per il principio di sussidiarietà e di adeguatezza, si spalma sugli altri enti -
dovrebbe in qualche modo essere il motivo conduttore che assiste tutta l'attività
legislativa e, quindi, dovrebbe vedere un protagonismo istituzionale di coloro i quali
sono chiamati ad esercitare funzioni così importanti. Non vi può essere funzione
legislativa se non strettamente connessa alla funzione amministrativa e, essendo le
autonomie locali titolari della funzione amministrativa, diventa naturale e logico, per il
principio costituzionale della leale collaborazione, che a seguire, ad informare ed a
consultare su questi argomenti non siano solo le regioni bensì tutto il più complesso
mondo delle autonomie.
Non si tratta, quindi, di un emendamento volto a perdere tempo, bensì finalizzato a
mantenere il senso della riforma della nostra Costituzione. Pertanto, inviterei il Governo
ad un ripensamento su questo punto.
Non facciamoci prendere da logiche di puro formalismo giuridico; guardiamo allo spirito
della riforma costituzionale ed ai nuovi principi introdotti con la riforma del titolo V,
ossia al principio di solidarietà e della leale cooperazione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marone
3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti e Votanti 396
Maggioranza 199
Hanno votato sì 158
Hanno votato no 238).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3, nel
testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.
(Presenti 405
Votanti 260
Astenuti 145
Maggioranza 131
Hanno votato sì 245
Hanno votato no 15).
(Esame dell'articolo 4 - A.C. 3590)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e dell'unica proposta emendativa ad esso
presentata (vedi l'allegato A - A.C. 3590 sezione 3).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
NICOLÒ CRISTALDI, Relatore. Signor Presidente, sull'emendamento Boccia 4.1 il parere della Commissione è contrario.
PRESIDENTE. Il Governo?
ENRICO LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boccia
4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge
(Presenti 404
Votanti 399
Astenuti 5
Maggioranza 200
Hanno votato sì 160
Hanno votato no 239).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.
(Presenti 406
Votanti 252
Astenuti 154
Maggioranza 127
Hanno votato sì 250
Hanno votato no 2).
(Esame dell'articolo 5 - A.C. 3590)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad esso
presentate (vedi l'allegato A - A.C. 3590 sezione 4).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
NICOLÒ CRISTALDI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento 5.6 della Commissione nonché sull'emendamento 5.5 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento). Il parere sugli altri emendamenti è contrario.
PRESIDENTE. Il Governo?
ENRICO LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia
5.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 408
Votanti 338
Astenuti 70
Maggioranza 170
Hanno votato sì 91
Hanno votato no 247).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 5.6
della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva
(Presenti 410
Votanti 404
Astenuti 6
Maggioranza 203
Hanno votato sì 393
Hanno votato no 11).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Zeller 5.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zeller. Ne ha facoltà.
KARL ZELLER. Signor Presidente, l'emendamento in esame mira a rafforzare il
coinvolgimento delle regioni nella codecisione a livello comunitario. La novella della
Costituzione ha opportunamente stabilito che le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano nelle materie di loro competenza partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari.
Nel testo proposto dal Governo, così come votato dalla Commissione, tale partecipazione
delle regioni risulta, però, molto attenuata rispetto allo spirito della riforma
costituzionale in quanto si prevede che il capo della delegazione venga designato
unilateralmente da parte del Governo. Mi sembra una strada poco federalista se confrontata
agli altri esempi di Stati federali in Europa. Ad esempio, in Germania l'articolo 23 del
Grundgesetz stabilisce che nelle materie di competenza esclusiva dei Lander la
rappresentanza a livello comunitario spetta ad un rappresentante dei Lander. Non si
comprende, francamente, per quale motivo né il Governo, né la Commissione vogliano
accogliere il nostro emendamento laddove non si chiede nient'altro che il capo della
delegazione, in materie di competenza esclusiva delle regioni, venga nominato d'intesa tra
regioni e Stato.
Dunque, chiediamo l'approvazione del nostro emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zeller
5.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge
(Presenti 409
Votanti 264
Astenuti 145
Maggioranza 133
Hanno votato sì 25
Hanno votato no 239).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Boccia 5.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge
(Presenti 411
Votanti 398
Astenuti 13
Maggioranza 200
Hanno votato sì 152
Hanno votato no 246).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 5.5 (da
votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento), accettato dalla
Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva
(Presenti 412
Votanti 400
Astenuti 12
Maggioranza 201
Hanno votato sì 392
Hanno votato no 8).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5, nel
testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva
(Presenti 415
Votanti 402
Astenuti 13
Maggioranza 202
Hanno votato sì 399
Hanno votato no 3).
(Esame dell'articolo 6 - A.C. 3590)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e delle proposte emendative ad esso
presentate (vedi l'allegato A - A.C. 3590 sezione 5).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
NICOLÒ CRISTALDI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.
PRESIDENTE. Il Governo?
ENRICO LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Zeller 6.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 404
Votanti 401
Astenuti 3
Maggioranza 201
Hanno votato sì 155
Hanno votato no 246).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Amici 6.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, vorrei rilevare una contraddizione che avevamo
cercato di far comprendere, non riuscendovi, anche durante i lavori della Commissione.
L'articolo in esame, al secondo comma, prevede che le regioni "possono concludere,
con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo
economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo
internazionale dandone comunicazione (...) entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali
le regioni e le province autonome possono sottoscrivere l'intesa". Ora, un conto è
sottoscrivere l'intesa di cui si deve dare comunicazione ai ministeri competenti e, in
primo luogo, al Ministero degli affari esteri, ma le attività di mero rilievo
internazionale - che questa legge dovrebbe definire e non definisce - non hanno bisogno di
alcuna intesa.
Abbiamo una norma che prevede di condizionare una parte delle attività internazionali in
capo alle regioni che il nuovo titolo V ha affidato alla loro responsabilità e competenza
in maniera totalmente contraddittoria e disarticolata. Non viene firmata alcuna intesa,
non vi è bisogno di dare alcuna comunicazione, vi è bisogno, invece, di definire le
attività di mero rilievo internazionale, cosa che questa legge non fa. Nel successivo
emendamento Boato 6.2 abbiamo cercato di definire tali attività di rilievo
internazionale, come vedremo successivamente.
Però, vorrei che il ministro La Loggia riflettesse su questa evidente contraddizione
logica. Questa non è, signor ministro, una valutazione politica compromettente per il
Governo, bensì è una semplice analisi logica del testo, che sottopone ad una firma
attività che non avranno mai bisogno di firme; sottopone ad un'autorizzazione attività
di mero rilievo internazionale, che non sono mai state definite da alcuna parte. Stiamo
producendo una norma che non ha senso comune, che non ha senso logico! Pertanto, eliminare
l'inciso "nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale" serve a
dare senso compiuto ad una norma che altrimenti conterrebbe una previsione della quale non
si capirebbe la ratio.
Dunque, invito il ministro La Loggia a riflettere su questo dato, che è un dato di logica
del testo e non di valutazione politica (piuttosto, se tale inciso restasse nella norma,
ciò avrebbe delle implicazioni politiche abbastanza pesanti, perché contraddirebbe lo
spirito della riforma del titolo V). Al di là di questo, vi è una questione di logica
formale del testo che, se non vi sarà la soppressione di questo inciso, verrà
drammaticamente perduta.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Amici. Ne ha facoltà.
SESA AMICI. Il collega Bressa ha anticipato ampiamente i motivi per i quali chiediamo la soppressione di questo inciso. Non si tratta semplicemente di una questione relativa al buonsenso e alla logica formale del linguaggio, ma si pone anche un problema di contenuto politico. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno la possibilità - come stabilito peraltro dall'articolo 117 -, nelle materie di propria competenza legislativa, di concludere, con enti territoriali
interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e
culturale. Ciò ha già un senso compiuto: quell'intesa serve di fatto a sviluppare una
capacità di dialogo fra diversi Stati, al fine di concorrere ad uno sviluppo economico,
sociale e culturale. Il prevedere l'inclusione della realizzazione di attività di mero
rilievo internazionale comporta, da un lato, la nullità del principio per cui un'intesa
di per sé non ha bisogno della comunicazione, prima della firma, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, e dall'altro non definisce esattamente i criteri, così come sono
invece stabiliti proprio in virtù di quella funzione di gerarchia delle norme a cui
facciamo riferimento. Non è un caso, infatti, che l'emendamento in oggetto, anch'esso a
firma dei colleghi dell'Ulivo, ponga il problema che le regioni, di fronte a questa
competenza statale in materia di politica estera e di determinazione dei principi
fondamentali, stabiliti con la legge dello Stato, possano agire - e qui elenchiamo con
precisione gli elementi che definiscono un'intesa - affinché l'intesa abbia un contenuto
e non sia semplicemente un'attività di mero rilievo internazionale. Infatti, così com'è
posta nell'inciso, essa ha un valore semplicemente nominalistico, ma non anche una
capacità di contenuto.
Per questo chiediamo sia al Governo, sia al relatore Cristaldi di rivedere il loro parere
su questo emendamento e di darci una risposta perché da ciò dipende non solo una
valutazione di merito sul nostro voto, ma anche la definizione di una capacità di
discussione di merito e non semplicemente di presa d'atto (Applausi dei deputati dei
gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Chiedo l'attenzione del ministro, dato che ho visto che in questi ultimi
minuti è stato occupato. Non è una critica, ma proprio perché ho visto che negli ultimi
minuti è stato occupato con un altro collega, credo che forse egli non abbia seguito gli
interventi del collega Bressa e della collega Amici, che personalmente condivido.
Vorrei chiedere al collega Cristaldi e al resto del Comitato dei nove di trovare su questo
punto specifico - dato che su altri punti abbiamo trovato degli accordi in sede referente
in Commissione ed avendo rinviato (ricordo bene la discussione che facemmo con lei,
ministro, in sede referente) all'Assemblea un ulteriore momento di confronto - un
ulteriore punto di intesa.
Il rischio è che con una norma che pure ha una sua importanza nel suo complesso - dato
che l'articolo 6 riguarda l'attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della
Costituzione, sull'attività internazionale delle regioni - si rischi, con questo inciso
(e per questo chiedo al ministro di riflettere, così come lo chiedo anche al relatore e
ai colleghi), di fare un passo indietro, non rispetto al nuovo titolo V della
Costituzione, bensì rispetto alla situazione previgente alla riforma costituzionale
entrata in vigore alla fine del 2001.
Infatti, signor ministro, mentre è corretto immaginare che ci siano queste intese, delle
quali si dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio eccetera, e che, se non vengono
fatte osservazioni, si possono poi stipulare entro i successivi 30 giorni - è un percorso
un po' complesso, ma ha una sua razionalità logica -, non ha alcuna razionalità logica,
costituzionale ed istituzionale e rischia di essere un mero impedimento all'attività di
mero rilievo internazionale delle regioni inserire, in questo faticoso e complesso
percorso, anche tale tipo di attività.
Nulla toglierebbe all'impianto istituzionale e procedurale di questo articolo - e, in
particolare, di quanto previsto al comma 2 - sopprimere l'inciso: ", nonché a
realizzare attività di mero rilievo internazionale". Infatti, ritengo sia privo di
razionalità istituzionale pensare che per svolgere attività di questo tipo occorra
informare la Presidenza del Consiglio dei ministri, aspettare 30 giorni, avere un silenzio
assenso o un consenso esplicito. Siccome, sia al Senato sia nel corso dell'esame in sede
referente, abbiamo lavorato per contribuire a migliorare questo testo legislativo, credo
che un cambiamento di atteggiamento del relatore e del Governo su questo specifico punto
costituirebbe solo un segno di positivo dialogo parlamentare, anche sulla base di quanto,
più dettagliatamente di me, hanno evidenziato i colleghi Bressa e Amici.
Ritengo, comunque, che il ministro possa assumere anche da solo una positiva riflessione
su questo aspetto che, tra l'altro, nulla cambia rispetto all'impianto complessivo sia
dell'articolo sia del comma 2 dello stesso.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Amici
6.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 384
Votanti 373
Astenuti 11
Maggioranza 187
Hanno votato sì 143
Hanno votato no 230).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Boccia 6.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 386
Votanti 383
Astenuti 3
Maggioranza 192
Hanno votato sì 149
Hanno votato no 234).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 6.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. L'articolo 117 della Costituzione, nono comma, recita: "Nelle
materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello
Stato".
Non essendo stata accolta la nostra proposta emendativa, ci troviamo di fronte ad una
norma che restringe ciò che normalmente autonomie locali e autonomie regionali, fino ad
oggi, potevano fare e hanno fatto.
Oltretutto, non vi è alcuna definizione chiara di cosa siano le attività di mero rilievo
internazionale. Il combinato disposto di quel precedente emendamento e del nostro
emendamento 6.2 avrebbe chiaramente messo al riparo il Governo da qualsiasi preoccupazione
rispetto ad attività di politica "estera" delle regioni su materie che, in
qualche modo, potessero sfuggire al controllo della politica estera, che costituisce uno
dei capisaldi che deve restare fortemente in mano al Governo centrale.
Ma, cosa sono queste attività di mero interesse internazionale? Si tratta di attività
promozionali dirette nel campo del marketing territoriale, del commercio e della
collaborazione industriale, del turismo, della cultura, del settore agroalimentare. Chi
andrà a dire all'assessore al turismo della Sicilia o del Veneto che non può più
svolgere attività promozionali dirette nel campo del marketing territoriale, del
turismo, eccetera, se non dopo aver aspettato 30 giorni per ottenere l'autorizzazione?
Sono questioni assolutamente prive di logica e di senso.
Altre attività di mero interesse internazionale sono: la predisposizione di missioni,
studi, eventi promozionali, creazione di strutture all'estero di supporto; le attività
promozionali indirette; le iniziative di scambio di esperienze, assistenza istituzionale,
con le amministrazioni di regioni ed altri enti esteri. Pensate a tutto quello che c'è
dietro la cooperazione che viene attivata attraverso progetti comunitari.
Rispetto a ciò, cosa dobbiamo fare? Rispetto ad un progetto Intereg, presentato
autonomamente da enti locali e da regioni, dobbiamo aspettare l'autorizzazione del
Ministero degli affari esteri per poter realizzare tali iniziative? Ma stiamo scherzando?
Questa è una materia delicatissima che, per come viene regolamentata, non soltanto non è
nello spirito della riforma del titolo V della Costituzione ma, addirittura, rappresenta
un pericolosissimo e grandissimo passo indietro rispetto alle attività che regioni,
province, enti locali e comuni hanno realizzato fino ad oggi. Non è una cosa di poco
conto. Qui rischiamo di paralizzare attività consolidate nel tempo: scambi culturali,
esperienze scolastiche, fiere, mercati, promozioni turistiche. Ma, davvero, il Governo ha
intenzione di autorizzare tutto ciò? Davvero il ministro degli affari esteri deve avere a
disposizione una struttura che, anziché procurargli il supporto per azioni di politica
estera di altissima responsabilità e gravità, quali quelle a cui è chiamato
quotidianamente, deve occuparsi di queste attività?
Non è molto più logico e più semplice delimitare in materia chiara e certa le attività
di mero rilievo internazionale e dare piena autonomia in questo campo a regioni, a
province e a comuni? Questo era lo spirito della riforma del titolo V della Costituzione.
Questo provvedimento va in direzione diametralmente opposta. E non si comprende quale sia
la logica che ispira il Governo nel sostenere una posizione così irrazionale, così
antistorica, così antimoderna.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.
RICCARDO MARONE. Signor Presidente, troviamo un po' sorprendente che, in una legge di
attuazione del titolo V della Costituzione e, quindi, in una legge di attuazione del nono
comma dell'articolo 117, ci si limiti a prevedere una serie di norme procedimentali e,
oltretutto, a disciplinare sostanzialmente il controllo dello Stato sull'attività delle
regioni, invece di individuare i contenuti del nono comma dell'articolo 117 della
Costituzione. Ovviamente, prima di preoccuparci del procedimento, dobbiamo cominciare a
preoccuparci di cosa significhi attività di rilievo internazionale delle regioni. Questa
è la grossa novità della riforma del titolo V. E, proprio perché è una grande novità
del titolo V della Costituzione, ci saremmo aspettati che, in sede di legge attuativa, il
Governo dettagliasse le attività di rilievo internazionale delle regioni. Ciò non
avviene. Se leggiamo l'articolo 6 del testo di legge, verifichiamo che è prevista una
serie di procedimenti, peraltro anche estremamente laboriosi, sempre limitativi delle
competenze delle regioni, sempre miranti a prevedere un controllo dello Stato
sull'attività delle regioni, anche su quelle di mero rilievo internazionale. Ma, in
nessuna parte di questo articolo 6, ci viene detto quali siano le attività di mero
rilievo internazionale.
Quindi, non comprendiamo perché il Governo esprima un parere contrario su questo
emendamento. Il Governo potrebbe dire che alcuni aspetti non vanno bene o che qualcosa
deve essere modificato nel testo del nostro emendamento. Ma perché si esprime un parere
contrario su un emendamento che vuole chiarire, in sede di legislazione ordinaria, il
testo costituzionale, che vuole dettagliare, in sede di legislazione ordinaria, il testo
costituzionale? Ciò ci sembra indispensabile, anche per chiarire le competenze
procedimentali previste dall'articolo 6. Proponiamo un secondo comma aggiuntivo, in cui
individuiamo una serie di attività di rilievo internazionale che possono essere di
competenza della regione. Ci saremmo aspettati di discutere sul merito di queste
attività; ci saremmo aspettati che il Governo fosse d'accordo su alcuni aspetti e non su
altri, e via dicendo. Invece, ci siamo trovati di fronte ad un parere contrario.
L'articolo 6, quindi, si limiterà a prevedere i procedimenti ma nulla dirà, in sede di
legge di attuazione, su quali siano le competenze delle regioni in materia internazionale.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato
6.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 386
Votanti 384
Astenuti 2
Maggioranza 193
Hanno votato sì 153
Hanno votato no 231).
I successivi emendamenti Zeller 6.8 e 6.9 e Collè 6.10 non sono stati segnalati.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boccia
6.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti e Votanti 381
Maggioranza 191
Hanno votato sì 151
Hanno votato no 230).
Il successivo emendamento Collè 6.11 non è stato segnalato.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boccia
6.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 387
Votanti 381
Astenuti 6
Maggioranza 191
Hanno votato sì 148
Hanno votato no 233).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Collè 6.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 388
Votanti 385
Astenuti 3
Maggioranza 193
Hanno votato sì 13
Hanno votato no 372).
Passiamo alla votazione dell'articolo 6.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, devo dire che mi dispiace davvero che non ci sia
stata nessuna attenzione rispetto alle questioni che abbiamo posto perché questo è un
problema estremamente serio che può portare anche a orientare in maniera non positiva il
voto finale sul provvedimento. Noi abbiamo cercato di spiegare, credo con pacatezza e con
argomentazioni ragionate, come questa norma dovesse in qualche modo venire incontro a
quello che era lo spirito della riforma del titolo V e soprattutto che non rappresentasse
un evidente e, a mio modo di vedere, inspiegabile passo indietro rispetto all'azione che
già ordinariamente regioni, province e comuni svolgono nell'ambito delle attività di
mero rilievo internazionale.
Devo dire che sono stupito dall'atteggiamento del Governo e del relatore anche perché
rispetto a molte questioni il Governo si è dimostrato sensibile al confronto e anche
quando non abbiamo trovato il punto di incontro abbiamo ragionato e discusso di queste
cose. Di fronte a questa partita c'è stata una incomprensibile alzata di muro. Cosa
significa questo? Quale è, allora, la volontà che si nasconde dietro un atteggiamento
così duro da parte del Governo? Quella di voler davvero comprimere fino al punto da
negare anche le attività di mero rilievo internazionale alle regioni? Era uno dei
contenuti della riforma del titolo V che le regioni avevano salutato con maggior
entusiasmo; le regioni, non una parte politica, la Conferenza delle regioni! Perché
adesso questo passo indietro? Perché questa chiusura ermetica rispetto ad argomentazioni
di logica e di buon senso, prima ancora che politiche e di costituzionalità?
Questo ci fa davvero pensare male rispetto all'atteggiamento e alla volontà di chiusura
del Governo riguardo all'attuazione del titolo V. Se una legge di attuazione del titolo V,
anziché rappresentare lo strumento per realizzare una riforma, diventa subdolamente uno
strumento di controriforma allora noi diciamo che non ci stiamo.
Pertanto, voteremo contro questo articolo e ci riserveremo di valutare anche il voto
finale.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zeller. Ne ha facoltà.
KARL ZELLER. Signor Presidente, anche secondo noi questo articolo 6 costituisce la
parte più debole di tutto il provvedimento in esame e le critiche muovono non soltanto
riguardo all'attività di mero rilievo internazionale ma anche e soprattutto in ordine
alla procedura prevista per la conclusione di accordi tra regioni italiane e Stati esteri.
Infatti, non dobbiamo dimenticarci della grande portata innovativa della legge
costituzionale n. 3 del 2001, che aveva previsto la facoltà delle regioni di concludere
accordi anche con Stati esteri. Nella disciplina ora al nostro esame viene proposta una
procedura così macchinosa che annienta praticamente lo spirito della riforma, perché la
regione, come è giusto, non solo deve informare il Ministero degli affari esteri del
contenuto delle trattative con uno Stato estero, ma deve anche attenersi ai principi ed ai
criteri che il ministero dà alle regioni: ed anche questo sarebbe ancora accettabile.
Successivamente, però, il ministero deve accertare anche l'opportunità politica e la
legittima dell'accordo e solo dopo conferisce i pieni poteri per la stipula dell'accordo.
Allora, non cambia niente rispetto alla situazione previgente alla riforma costituzionale,
perché anche prima del 2001 era possibile da parte del Governo conferire ad una regione i
poteri per la firma di un trattato con uno Stato estero.
Se questo viene ad essere riproposto, mi domando quale fosse il senso, il significato di
questa riforma. La mia impressione è che, in questo caso, non si voglia attuare la grande
riforma recata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, ma si voglia, effettivamente,
ridurla. Infatti, se questo testo così formulato verrà approvato, non cambierà
praticamente niente, si azzererà tutto il lavoro finora svolto da questo Parlamento.
Per questi motivi anche gli appartenenti al gruppo Misto-Minoranze linguistiche voteranno
contro l'articolo 6 di questo provvedimento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, il mio intervento sarà molto breve poiché condivido
le osservazioni critiche svolte dai colleghi che mi hanno preceduto. Ho detto e ripeto -
anche se sono stato disilluso nel tentativo di trovare un'articolazione di questo dialogo
su un punto minore riguardante il comma 2 di questo articolo - che da parte
dell'opposizione (centrosinistra, Ulivo e minoranze linguistiche) vi è stato un
atteggiamento di dialogo e di confronto costruttivo rispetto a questo provvedimento. In
ogni caso, dialogo e confronto costruttivo non vogliono dire subalternità, accettazione
acritica di scelte considerate sbagliate, o di diktat in una materia delicata come
questa.
In questa materia ci troviamo di fronte ad un modo di procedere - l'ho già detto altre
volte, prego i resocontisti di metterlo fra virgolette - un po' "schizoide".
Infatti, da una parte vi sono le fughe in avanti della cosiddetta devoluzione, mentre
dall'altra parte vi è il preannunzio di una rivisitazione sotto il profilo costituzionale
dell'intero titolo V. Inoltre, vi è una legge ordinaria come questa, di attuazione dello
stesso titolo V, che in alcuni punti specifici - in particolare relativamente all'articolo
6 riguardante il cosiddetto potere estero delle regioni, come ormai è universalmente
conosciuto in dottrina - rappresenta un netto passo indietro rispetto alla portata della
riforma costituzionale operata nel 2001.
So bene che all'interno della maggioranza e dello stesso Governo vi sono spinte
maggiormente centraliste, spinte maggiormente autonomistiche e, di conseguenza,
difficoltà di composizione, di equilibrio: ciò si sta verificando da mesi. In quest'aula
pochi giorni fa, prima dell'approvazione in prima lettura del progetto di legge sulla
devoluzione, è stato annunciato un accordo. Gli esponenti della Lega - legittimamente dal
loro punto di vista - annunciano però di non condividere tale accordo stipulato dalla
maggioranza in relazione alla rivisitazione del titolo V della Costituzione perché quel
disegno di legge costituzionale manifesterebbe un eccesso di centralismo.
In questo caso ci troviamo di fronte ad una legge ordinaria che avrebbe il compito
esclusivo di attuare in modo equilibrato e coordinato il titolo V, così come oggi è in
vigore. È per tale motivo che su questo terreno le opposizioni hanno accettato un dialogo
che sia espressione di collaborazione e di positivo confronto.
Comunque, riguardo a questo punto specifico (sul quale abbiamo già sollevato e
solleveremo rilievi critici che intendono migliorare il testo) - ovvero l'ex articolo 5,
ora articolo 6 sulla cosiddetta attività internazionale delle regioni - riteniamo che la
formulazione dell'articolo costituisca una grave regressione rispetto all'importante
portata innovativa della riforma costituzionale entrata in vigore nel 2001.
Quindi, pur avendo votato a favore di alcuni articoli ed essendoci astenuti su altri, come
hanno già fatto gli altri colleghi che mi hanno preceduto, annunzio il nostro voto
contrario su questo articolo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.
RICCARDO MARONE. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il voto contrario
del nostro gruppo. Come già abbiamo avuto modo di dire, non comprendiamo il senso di
questo articolo 6 per le ragioni chiarite nell'esame degli emendamenti.
Non comprendiamo come si possa elaborare una norma solo di carattere procedimentale, senza
preoccuparsi minimamente di dare contenuto al dettato costituzionale.
La prima funzione di una legge di attuazione è quella di dettagliare il dettato
costituzionale e di renderlo esplicito; era esattamente il contenuto del nostro
emendamento rispetto al quale stato è stato espresso, invece, un parere contrario da
parte del Governo che non comprendiamo se non nella logica di una norma, mi riferisco
all'articolo 6, finalizzata a limitare la portata innovativa del comma 9 dell'articolo 117
così come approvato nel titolo V della Costituzione.
In realtà, il Governo si è preoccupato più che altro di prevedere procedimenti che
attribuissero un forte controllo al Governo sulle regioni, mentre non si è preoccupato
minimamente di dare un contenuto al potere delle regioni in materia internazionale.
NICOLÒ CRISTALDI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NICOLÒ CRISTALDI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente su tale articolo per non apparire indifferente alla passione, anche alla buona fede dei colleghi che, con dovizia di particolari, sono intervenuti quasi a dimostrare che il provvedimento, di cui modestamente sono il relatore, anziché procedere verso logiche autonomistiche, finisce per incamminarsi verso logiche centraliste. Mi permetto di dire che è vero il contrario. Se avessimo accettato la formulazione dell'emendamento Boato 6.2, pur condividendo le ragioni, ma soltanto emotive e passionali, alla base dello stesso, avremmo messo in moto un processo negativo per quanto riguarda l'autonomia delle regioni; fissare, infatti, attraverso un articolo, gli elementi di rilievo internazionale significa creare una situazione in cui il legislatore individua le materie di rilievo internazionale, senza precisare volutamente le altre. Paradossalmente, individuare alcune materie di rilievo internazionale significa escluderne una miriade che, invece, allo stato attuale, possono essere trattate dalle regioni e soprattutto da quelle a statuto speciale. Se, ad esempio, fosse stato approvato l'emendamento Boato 6.2, per accordi nel mondo dello sport, non si potrebbe qualificare questo settore come di rilievo internazionale. Non è stato approvato l'emendamento Boato 6.2 e si è insistito a mantenere il testo originario dell'articolo 6 perché tutto il nocciolo della questione passa attraverso l'articolo 1 del disegno di legge, nel cui comma 1 sono fissati alcuni vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle regioni; tutto il resto, purché si rispettino i suddetti vincoli previsti nell'articolo 1, è di competenza delle regioni (è immediatamente esercitabile), purché risulti compreso nelle materie della stessa regione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.
(Segue la votazione).
PIERO RUZZANTE. Stanno votando un po' troppo da quella parte.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.
(Presenti 381
Votanti 380
Astenuti 1
Maggioranza 191
Hanno votato sì 242
Hanno votato no 138).
(Esame dell'articolo 7 - A.C. 3590)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7 e delle proposte emendative ad esso
presentate (vedi l'allegato A - A.C. 3590 sezione 6).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
NICOLÒ CRISTALDI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime un parere favorevole sull'emendamento 7.12 del Governo; a tale riguardo, credo che, dal punto di vista del coordinamento, dopo la parola "risorse" forse si dovrebbe inserire una virgola piuttosto che il punto. Esprime un parere favorevole, sull'emendamento 7.14 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento), sull'emendamento 7.20 del Governo, nonché sull'emendamento Boccia 7.9. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento 7.16 della Commissione, sull'emendamento 7.15 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento), nonché sull'emendamento D'Agrò 7.21. Esprime, invece, parere contrario sulle restanti proposte emendative presentate all'articolo 7.
PRESIDENTE. Il Governo?
ENRICO LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali. Il Governo esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bressa 7.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, si tratta di uno di quegli emendamenti
soppressivi che si giustificano in ragione del fatto che la lettera del testo rischia di
essere quanto meno pleonastica, ma, per come è scritta, può essere anche interpretata in
maniera riduttiva rispetto alle previsioni del dettato costituzionale del nuovo titolo V.
Stiamo parlando di una questione fondamentale, ovvero dell'attuazione dell'articolo 118
della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative. Credo che nella
stesura attuale questo primo comma potrebbe tranquillamente essere cancellato in quanto,
ripeto, nella migliore delle ipotesi esso è pleonastico e nella peggiore è pericoloso ai
fini interpretativi.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bressa
7.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 379
Votanti 378
Astenuti 1
Maggioranza 190
Hanno votato sì 139
Hanno votato no 239).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 7.6.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei intervenire sugli
emendamenti 7.6 e 7.7 a mia firma.
Negli emendamenti in questione poniamo il problema del principio di sussidiarietà, che è
un principio assai giusto, quando si pone l'obiettivo di avvicinare sempre più i
cittadini alle decisioni. Quando si tratta di sussidiarietà verticale, credo che esso
rappresenti un obiettivo giusto. Nei commi che noi proponiamo di abrogare, si parla anche
di sussidiarietà orizzontale, che si è tradotta concretamente, come si è visto
dall'esperienza costituita dall'approvazione della modifica costituzionale del titolo V
della Costituzione ad oggi, in una privatizzazione dei servizi, che impedisce la
realizzazione dei diritti fondamentali dei cittadini contenuti nella prima parte della
Costituzione.
Da questo punto di vista, noi proponiamo la soppressione di due periodi che fanno
riferimento alla sussidiarietà orizzontale, nonché ai vincoli di compatibilità
finanziaria che operano nella stessa logica, e contemporaneamente con l'emendamento
successivo cerchiamo di precisare che questo concetto di sussidiarietà non può impedire
la realizzazione di quei principi fondamentali e l'esigibilità dei diritti fondamentali.
Per questa ragione, tentiamo di esprimere una precisazione ed anche di fornire qualche
garanzia in questa direzione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia
7.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 389
Votanti 265
Astenuti 124
Maggioranza 133
Hanno votato sì 17
Hanno votato no 248).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Mascia 7.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 386
Votanti 258
Astenuti 128
Maggioranza 130
Hanno votato sì 14
Hanno votato no 244).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 7.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di un comma molto
importante in cui si stabiliscono le modalità con cui si determina l'individuazione dei
beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali ed organizzative necessarie per
l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire agli enti locali. È il cuore
dell'articolo 118 della Costituzione.
L'ipotesi presentata dal Governo prevede uno strumento molto garantista ma, a mio modo di
vedere, fortemente penalizzante. Contrariamente a quello che è il nostro usuale
atteggiamento, noi riteniamo che in questo specifico settore sia prevalente l'interesse di
mettere regioni, province e comuni, ed enti locali in genere, in condizione di avere a
disposizione le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio
delle funzioni loro attribuite. Pertanto, l'urgenza di questo trasferimento deve fare
premio su qualsiasi altra esigenza.
L'ipotesi che viene prospettata dal Governo è quella di utilizzare lo strumento di uno o
più disegni di legge collegati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge n. 468 del
1978 alla manovra finanziaria annuale per il recepimento dei suddetti accordi. Attraverso
cioè disegni di legge collegati alla legge finanziaria, si provvede a trasferire risorse
finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.
Il che vuol dire che, se tutto va bene, regioni, province e comuni riceveranno queste
risorse - finanziarie, umane, strumentali ed organizzative - non prima di un paio d'anni a
partire da oggi! Credo che, se interrogherete i presidenti delle regioni, il presidente
della Conferenza, Ghigo, sentirete come questa esigenza sia invece molto pressante e come
non il desiderio, ma la necessità di disporre di queste risorse sia fondamentale, non
solo per dare attuazione alla Costituzione, ma per evitare una pericolosa paralisi del
sistema! Ci troviamo infatti di fronte ad una riforma costituzionale che ha modificato
l'equilibrio e il rapporto tra le istituzioni e non abbiamo gli strumenti operativi
necessari affinché questo possa avvenire. L'ipotesi che noi formuliamo è quella di
utilizzare lo strumento delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (la legge Bassanini), che è lo strumento del decreto del Presidente della
Repubblica.
Da questo punto di vista, contrariamente al nostro costume abituale, diamo maggiore
responsabilità e maggiore forza di azione al Governo, perché possa fare questo in tempi
rapidi, perché riteniamo che, in questo caso, le necessità organizzative, strumentali e
finanziarie delle regioni e degli enti locali prevalgano anche sulla capacità e sulla
possibilità del Parlamento di controllare puntualmente queste operazioni.
Credo che quanto meno, laddove non si tratta di aggiungere risorse, questa procedura possa
venire incontro alle esigenze non più proclamate, ma ormai urlate, da regioni, presidenti
di provincia e sindaci, indipendentemente dalla loro collocazione politica: si tratta di
un'esigenza di funzionalità del sistema. Con questo provvedimento, con il comma 2
dell'articolo 7, nella migliore delle ipotesi, voi farete aspettare due anni a tutti
costoro, il che significa che i cittadini, per due anni, non avranno nessuna autorità
politico-amministrativa in grado di rispondere alle loro richieste.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Amici. Ne ha facoltà.
SESA AMICI. La ringrazio, signor Presidente. Nei dossier che ci sono pervenuti dal
Senato, il nostro interesse si è soffermato prevalentemente su alcune relazioni
riguardanti i pareri dei presidenti della Conferenza Stato-regioni. Il giudizio positivo
che veniva espresso sul provvedimento La Loggia era legato fondamentalmente a due
questioni: la prima era che essa dava attuazione ad una riforma del titolo V della
Costituzione confermata dal referendum popolare; la seconda era che, in questo modo, si
mettevano in luce i limiti del passaggio di transizione tra l'approvazione del titolo V e
gli elementi di negatività che erano stati registrati nella prassi quotidiana, nella vita
istituzionale con cui si costruisce lo Stato, a partire dal titolo V (Stato, regioni,
province e comuni).
Una delle richieste espresse proprio dai presidenti della Conferenza Stato-regioni
riguardava proprio la possibilità concreta di dare attuazione ad alcuni degli articoli,
in particolare, l'articolo 118 relativo al trasferimento di funzioni amministrative e
l'articolo 119, che riguarda il federalismo cosiddetto fiscale. Ebbene, a me pare che
nella finalità con cui si determinano i trasferimenti delle funzioni, il meccanismo
istituito dal Governo con il secondo comma dell'articolo 7 corre il rischio oggettivamente
di incardinare questo trasferimento di funzioni all'interno di un iter che, invece
di dar conto di quella difficoltà che era stata registrata nella prassi amministrativa
concreta delle regioni, ne allunga ulteriormente le aspettative, dando così l'idea di una
attuazione, di un adeguamento della legge come quella che stiamo approvando che tanto di
attuazione non è, perché i tempi oggettivamente si allungano, legando addirittura
quell'idea dei trasferimenti delle funzioni, soprattutto delle risorse umane e
finanziarie, alle leggi finanziarie.
Vorrei ricordare ai colleghi che noi abbiamo spesso discusso dello strumento della legge
finanziaria non come un treno dietro al quale attaccare tanti vagoni, proprio perché la
legge finanziaria dovrebbe avere invece la capacità di ragionare per grandi opzioni di
tipo strategico.
Molto meglio, allora, offrire, oggi, al Governo la possibilità concreta di dare
attuazione all'articolo 118, utilizzando procedure più snelle, perché l'attesa di chi
governa i propri cittadini nei principi di sussidiarietà non debba essere legata a
provvedimenti di discussione, come l'ultima legge finanziaria, che tutto hanno avuto
tranne l'indirizzo generale e strategico dell'interesse generale del paese.
Abbiamo assistito a proposte emendative che non pensavano ai trasferimenti delle risorse
finanziarie e strumentali agli enti locali, ma ad una riduzione di fatto di quella
capacità autonoma dei governi regionali e, in particolare, locali: invece di elevarne la
capacità gestionale, li riduceva ad elementi di tipo centralistico.
Per questo motivo, chiediamo la sostituzione del primo e del secondo periodo del comma 2 e
la possibilità di dare attuazione a questo provvedimento tramite la legge n. 59 del 1997
del Governo di centrosinistra (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di
sinistra-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontanini. Ne ha facoltà.
PIETRO FONTANINI. Signor Presidente, intervengo per ricordare che il gruppo della Lega, con riferimento all'emendamento in esame, fornirà un'indicazione di voto favorevole. Ci ha convinto il ragionamento della collega Bressa, ma soprattutto il fatto che il testo uscito dall'esame al Senato era molto più puntuale e preciso rispetto a quello prodotto dal lavoro della Commissione. Il testo del Senato, infatti, poneva una questione temporale precisa affinché l'articolo 118 della nostra Costituzione trovasse attuazione per quanto riguarda i trasferimenti. Il testo del Senato disponeva che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato avviasse il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie. Questo è un elemento forte per noi, perché ci dà la certezza che si inizierà a fare effettivamente quanto è stabilito dall'articolo 118 della nostra Costituzione. Ecco perché, signor Presidente, esprimeremo un voto favorevole sull'emendamento presentato dai colleghi della sinistra.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato
7.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 362
Votanti 356
Astenuti 6
Maggioranza 179
Hanno votato sì 146
Hanno votato no 210).
PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, ci sono votazioni doppie!
PRESIDENTE. Ciascuno voti per se! Colleghi, stiamo tranquilli! L'onorevole Ruzzante è
un grande signore d'animo. Non vorrei, tuttavia, che vi fossero votazioni doppie, anche
perché abbiamo lavorato... L'onorevole Boato, che è un altro elemento di grande
saggezza, mi ha chiesto di concludere l'esame dell'articolo 7 e rinviare l'esame del
provvedimento a domani mattina. Chiudiamo, dunque, l'esame di quest'articolo senza
tensioni.
Passiamo ai voti.
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.12 del
Governo, accettato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva
(Presenti 357
Votanti 349
Astenuti 8
Maggioranza 175
Hanno votato sì 349).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.14
(da votare sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento), accettato dalla
Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.
(Presenti 360
Votanti 351
Astenuti 9
Maggioranza 176
Hanno votato sì 351).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.20
del Governo, accettato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.
(Presenti 358
Votanti 349
Astenuti 9
Maggioranza 175
Hanno votato sì 349).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Boccia 7.9, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.
(Presenti 360
Votanti 359
Astenuti 1
Maggioranza 180
Hanno votato sì 358
Hanno votato no 1).
Prendo atto che l'onorevole Volontè non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Abbondanzieri 7.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti e Votanti 360
Maggioranza 181
Hanno votato sì 132
Hanno votato no 228).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 7.8.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, con questo emendamento chiediamo di sopprimere due
commi che attribuiscono alla Corte dei conti il compito di guardiano del patto di
stabilità europeo, che lo stesso Presidente Prodi definì come stupido, e che modificano
i parametri di valutazione del buon governo.
La logica che verrebbe affermata, in questo caso, secondo questo principio che appunto
vincola il patto di stabilità, non solo a livello nazionale, ma anche a livello locale,
è quella in base alla quale i criteri di spesa non sarebbero più che quelli della
rispondenza della praticabilità e della realizzabilità dei diritti fondamentali dei
cittadini, ma quelli del risparmio nella spesa corrente e nella spesa sociale. Pensiamo
che sarebbe molto grave rendere costituzionale un tale vincolo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia
7.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 355
Votanti 265
Astenuti 90
Maggioranza 133
Hanno votato sì 33
Hanno votato no 232).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Boccia 7.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 359
Votanti 354
Astenuti 5
Maggioranza 178
Hanno votato sì 122
Hanno votato no 232).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Boccia 7.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti e Votanti 357
Maggioranza 179
Hanno votato sì 126
Hanno votato no 231).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Osvaldo Napoli 7.13.
ENRICO LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ENRICO LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali. Signor Presidente, chiedo
al presentatore, onorevole Osvaldo Napoli, se l'emendamento possa essere riformulato
aggiungendo, tra le parole "si avvale" e "degli studi", la parola
"anche".
In tal caso, modificando la valutazione in precedenza espressa, esprimerei parere
favorevole.
PRESIDENTE. Il relatore è d'accordo?
NICOLÒ CRISTALDI, Relatore. Certo, signor Presidente.
PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Osvaldo Napoli accetta la proposta di
riformulazione del suo emendamento 7.13.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Osvaldo
Napoli 7.13, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.
(Presenti 365
Votanti 362
Astenuti 3
Maggioranza 182
Hanno votato sì 346
Hanno votato no 16).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.16
della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.
(Presenti 366
Votanti 365
Astenuti 1
Maggioranza 183
Hanno votato sì 364
Hanno votato no 1).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
7.15, (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento),
accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.
(Presenti 364
Votanti 357
Astenuti 7
Maggioranza 179
Hanno votato sì 354
Hanno votato no 3).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Bressa 7.3.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, qual è la competenza della fonte statutaria
regionale sulla disciplina della composizione della sezione regionale di controllo della
Corte dei conti?
La Corte dei conti è un organo dello Stato, non un ente strumentale del consiglio
regionale. Come si fa ad immaginare di poter scrivere una bestialità di questo genere:
"salvo diversa previsione dello statuto della regione"? Da quando in qua è
competenza dello statuto regionale stabilire l'organizzazione della Corte dei conti?
ENRICO LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali. Che c'entra?
GIANCLAUDIO BRESSA. Come che c'entra, signor ministro? Sì che centra! Legga bene il testo!
GIAMPIERO D'ALIA. Questo l'abbiamo già visto in Commissione!
GIANCLAUDIO BRESSA. Lo so che l'abbiamo già visto in Commissione; ciò non vuol dire
che in Commissione non abbiamo sbagliato.
Invito il relatore ed il Governo a riflettere su questo aspetto perché è di particolare
gravità.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.
RICCARDO MARONE. Signor Presidente, anche noi non possiamo non sottolineare l'evidente
illegittimità di questa norma.
È da escludere nella maniera più categorica che tra le competenze della regione possa
rientrare quella di decidere la composizione della sezione di controllo della Corte dei
conti. Non si capisce come lo statuto di una regione possa prevedere qualcosa al riguardo.
Poiché questo inciso viola la norma costituzionale che disciplina la Corte dei conti è
palesemente illegittimo, ne chiediamo la soppressione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bressa
7.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 355
Votanti 351
Astenuti 4
Maggioranza 176
Hanno votato sì 126
Hanno votato no 225).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
D'Agrò 7.21, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.
(Presenti 355
Votanti 349
Astenuti 6
Maggioranza 175
Hanno votato sì 343
Hanno votato no 6).
Passiamo all'emendamento D'Agrò 7.22.
LUIGI D'AGRÒ. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUIGI D'AGRÒ. Signor Presidente, dichiaro di ritirare i miei emendamenti 7.22 e 7.23 e preannuncio che è mia intenzione trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Leoni 7.4.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
FEDERICO BRICOLO. Bressa, quelli della Margherita sono scappati tutti!
GIANCLAUDIO BRESSA. Ritornano! Arriva il VII Cavalleggeri!
Signor Presidente, si tratta semplicemente di ripristinare il testo che era stato
approvato dal Senato. La ricostruzione dei lavori dell'Assemblea del Senato è presto
fatta: a fronte di un emendamento proposto dall'opposizione, il ministro La Loggia
espresse parere favorevole.
La questione non è di poco momento perché si tratta di stabilire se la Corte dei conti
debba restare strumento di controllo di tipo medievale, cioè di tipo giuridico-formale, o
se ci decidiamo anche noi, come tutte le democrazie occidentali, ad avere una Corte dei
conti che conosca strumenti moderni di controllo sugli atti: di gestione, dei risultati e
degli obiettivi.
La possibilità di ripristinare questi commi significa avviare il processo della
modernizzazione della Corte dei conti. Chiunque di noi colleghi ha avuto o tuttora ha
un'esperienza di amministratore locale sa quanti conflitti nascano molte volte con la
Corte dei conti per questioni veramente di lana caprina. Il controllo giuridico formale
della Corte dei conti è qualche cosa che non appartiene più alla modernità degli
strumenti di controllo. Avendo abrogato, con la riforma del titolo V, l'articolo 130 e
avendo avviato una diversa cultura, per cui questo tipo di controllo è affidato alle
strutture interne dei singoli enti, perché volerci negare la possibilità di un processo
di modernizzazione di uno strumento importante quale potrebbe diventare la Corte dei
conti, cancellando una storia fatta di innumerevoli, inutili ed insopportabili conflitti
tra autonomie locali e la stessa Corte dei conti? Si tratta di ripristinare il testo che
il Senato ha già approvato; non si tratta di fare la rivoluzione francese, ma di
ripristinare il testo che il Senato aveva approvato.
ENRICO LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ENRICO LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali. Signor Presidente, non sono sempre d'accordo con l'onorevole Bressa. Devo dire che in questa circostanza lui pone un problema concreto, ma propone una soluzione forse non adeguata, comunque sicuramente da noi non ritenuta tale, soprattutto nel contesto di un disegno di legge di questo tipo. Laddove l'onorevole Bressa e gli altri presentatori ritenessero di potere trasfondere l'idea, non il contenuto in quanto tale, dell'emendamento in un ordine del giorno, questo potrebbe essere valutato positivamente dal Governo.
PRESIDENTE. Onorevole Bressa?
GIANCLAUDIO BRESSA. Con l'unica sottolineatura che noi non facciamo altro che presentare un testo sul quale lei, ministro, aveva espresso parere favorevole al Senato, possiamo valutare l'ipotesi di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno; un ordine del giorno che deve essere piuttosto impegnativo e stringente anche in termini di tempo circa l'azione del Governo su questo tema.
PRESIDENTE. Sta bene, l'emendamento Leoni 7.4 si intende ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Leoni 7.5.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, con questa norma di chiusura si tratta di definire con chiarezza la non ammissibilità di nuove forme di controllo surrettizie dopo l'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione. Dire in maniera esplicita che è esclusa ogni altra forma di controllo dei bilanci e della contabilità dei comuni, delle province e delle regioni, fatto salvo il controllo finanziario interno esercitato dal collegio dei revisori dei conti, e fatte salve le procedure stabilite dalla legge di coordinamento per la finanza pubblica, è, a mio parere, un atto di civiltà giuridica. C'è chi non ha mai digerito l'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione e, in qualche modo, surrettiziamente, attraverso questo cavallo di Troia, vorrebbe reintrodurre dei controlli che, invece, non fanno più parte del nostro sistema costituzionale.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni
7.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge
Presenti 353
Votanti 352
Astenuti 1
Maggioranza 177
Hanno votato sì 123
Hanno votato no 229).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7, nel
testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.
(Presenti 357
Votanti 243
Astenuti 114
Maggioranza 122
Hanno votato sì 237
Hanno votato no 6).
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1545 - DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3 (APPROVATO DAL SENATO) (3590)
(A.C. 3590 - Sezione 1)
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali, il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e il
Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla
individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province
e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità
di riferimento, nel rispetto delle competenze legislative delle Regioni.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della
competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti
locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di
Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da rendere entro trenta giorni, sono trasmessi alle Camere per
l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere
entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali
pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali
modificazioni, alla Conferenza unificata ed alle Camere per il parere definitivo, da
rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni.
4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni,
l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli
114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e
regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città
metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione
dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità
di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e
imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari
delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province,
delle funzioni storicamente svolte;
c) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione
nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte
del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne
garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione
associata tra i Comuni;
d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale
collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni
fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo
scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali,
Regioni e Stato;
e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare
sistemi di controllo interno, al fine di
garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di
economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo
criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli
articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000;
f) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un
ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di
parametri obiettivi ed uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie
degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119,
terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta
Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali,
comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che
contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la
soppressione ed il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di
assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione
del linguaggio normativo;
h) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto
dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli
enti e delle popolazioni interessati;
i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il
relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che
favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle
minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;
l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di
incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo conto di
quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;
m) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi
degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco
quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai
procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza
statale affidati ai comuni;
o) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto
dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche
implicitamente abrogate da successive disposizioni;
p) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare
salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano.
5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma
1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in
vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e
le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il
Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali,
per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi.
Ciascuno dei predetti disegni di legge è corredato della relazione tecnica con
l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della
congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni
conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata
in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo
119 della Costituzione.
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi
indicati al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
medesimi.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 2.
(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. (Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3). - 1. Il Governo della Repubblica è delegato
ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli
affari regionali, il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e il Ministro
dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti all'individuazione
delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane
nonché per il soddisfacimento di bisogni primari della comunità di riferimento.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, alla revisione delle
disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di
Stato e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro il termine
di quarantacinque giorni dall'assegnazione.
5. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) garanzia dell'autonomia e delle competenze costituzionali degli enti
territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, attraverso la
valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e
delle Città metropolitane;
b) individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle
Città metropolitane in modo da prevedere, per ciascun livello di governo locale, la
titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente,
essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei
bisogni primari delle comunità di riferimento;
c) considerazione, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e
delle Province, di quelle storicamente svolte;
d) valorizzazione dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di
differenziazione nell'allocazione delle funzioni fondamentali, in modo da assicurarne
l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e
strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione, anche mediante l'indicazione dei criteri
per la gestione associata tra i Comuni;
e) previsione di strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale
collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni
fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, all'uopo
individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo fra enti locali, Regioni e
Stato;
f) attribuzione all'autonomia statutaria della potestà di individuare sistemi di
controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di
efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
g) attribuzione all'autonomia statutaria degli enti locali della potestà di
individuare forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di
sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193,
comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del decreto legislativo n. 267 del
2000;
h) previsione di una disciplina di principio idonea a garantire un ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi
ed uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai
fini dell'attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma,
della Costituzione;
i) revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali limitatamente alle
norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali introdotto dalla
legge costituzionale n. 3 del 2001, attraverso la modificazione, l'integrazione, la
soppressione ed il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche
al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la
semplificazione del linguaggio normativo;
l) adeguamento dei procedimenti di istituzione della Città metropolitana al
disposto dell'articolo 114 della Costituzione;
m) individuazione e disciplina degli organi di governo delle Città metropolitane e
relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che
favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle
minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia di Comuni e Province;
n) definizione della disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e
di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane, anche tenendo conto
di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;
o) salvaguardia delle disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli
enti locali, ai servizi di competenza statale attribuiti al Sindaco quale ufficiale di
Governo, nonché ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica;
p) espressa abrogazione delle disposizioni legislative in materia di controllo
sugli atti degli enti locali adottate in attuazione di norme costituzionali abrogate dalla
legge costituzionale n. 3 del 2001;
q) espressa indicazione sia delle norme implicitamente abrogate per effetto
dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2001, sia di quelle implicitamente abrogate da
successive disposizioni;
r) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi
indicati al comma 5, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo.
2. 1. Bressa, Leoni, Boato.
Al comma 1, sostituire le parole: Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali, il Ministro per le riforme istituzionali e la
devoluzione con le seguenti: Ministro per le riforme istituzionali e la
devoluzione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per gli affari
regionali.
2. 10. Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.
Al comma 1, sopprimere le parole: , nel rispetto delle competenze legislative delle
Regioni.
2. 4. Osvaldo Napoli.
(Approvato)
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: entro trenta giorni aggiungere le
seguenti: dalla trasmissione dei testi medesimi.
2. 8. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dalla trasmissione dei
testi medesimi.
2. 9. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: il rispetto delle competenze
legislative dello Stato e delle Regioni.
2. 5. Osvaldo Napoli.
Al comma 4, dopo la lettera n), inserire la seguente:
n-bis): Garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia
funzionale.
2. 2. (Testo modificato nel corso della seduta)Pacini.
(Approvato)
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: di funzioni connaturate con
le seguenti: di un nucleo di funzioni tra quelle attribuite, connaturate.
2. 12. Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.
Al comma 4, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: nonché le
disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge,
allo statuto e ai regolamenti.
2. 6. Osvaldo Napoli.
(Approvato)
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri per gli affari regionali con le seguenti: Ministro per gli
affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno.
2. 11. Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2. 7. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
(A.C. 3590 - Sezione 2)
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio
fondamentale nelle materie di legislazione concorrente).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo
è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere
in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative residue, per ambiti
omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di
carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la
coerenza terminologica.
2. Gli schemi di testo unico, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza
Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni
parlamentari e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorsi trenta
giorni dall'assegnazione, i testi unici possono essere emanati anche in mancanza del
parere parlamentare.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 3.
(Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio
fondamentale nelle materie di legislazione concorrente).
Sopprimerlo.
3. 1. Bressa, Amici, Marone, Boato, Leoni, Buemi, Pisicchio, Pappaterra, Sgobio.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di testo unico con le seguenti: dei decreti.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: i testi
unici con le seguenti: i decreti legislativi.
3. 4. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della Conferenza Stato-Regioni con
le seguenti: di ciascuno dei Consigli regionali.
3. 3. Mascia, Giordano.
Al comma 2, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni con le seguenti:
Conferenza unificata.
3. 2. Marone, Boato, Leoni, Bressa, Amici, Pisicchio, Buemi, Pappaterra, Sgobio.
(A.C. 3590 - Sezione 3)
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 4.
(Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della
Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali).
1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i
princìpi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà
statutaria e in quella regolamentare.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i princìpi generali in materia di
organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in
attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,
stabilisce i princìpi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo,
anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione
popolare.
3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle
norme statutarie.
4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni
dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà
regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della
Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive
competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118
della Costituzione.
5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane
e isolane.
6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme
statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 4.
(Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della
Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali).
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e dalle forme associative tra gli enti
locali.
4. 1. Boccia.
(A.C. 3590 - Sezione 4)
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 5.
(Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione
delle regioni in materia comunitaria).
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente,
nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari,
partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e
dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo
modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della
particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della
rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal
Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un
rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano. Nelle materie che spettano alle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma,
della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Regione o
Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati
con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a
statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di
tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Le relative spese sono a
carico dei bilanci delle amministrazioni di ciascun ente.
2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche
su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a
proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a
maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 5.
(Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione
delle regioni in materia comunitaria).
Al comma 1, primo periodo, premettere le parole: In base alle determinazioni
assunte dai rispettivi consigli,
5. 3. Mascia, Giordano.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: designato dal Governo con le
seguenti: designato dalle Regioni d'intesa con il Governo.
5. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: Regione con le seguenti:
Giunta regionale.
5. 6. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: dal Governo.
5. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: criteri e procedure determinati
con.
5. 4. Boccia.
Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Dall'attuazione del
presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. 5. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
(A.C. 3590 - Sezione 5)
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
(Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività
internazionale delle regioni).
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria
competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli
affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono
formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la
responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria
competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato,
intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a
realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della
firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali
ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi
e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i
successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono
sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative
alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi
od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui
all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria
competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed
applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura
tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro
sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e
dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo
117, terzo comma, della Costituzione, dei princìpi fondamentali dettati dalle leggi dello
Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle
trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai
Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare princìpi e criteri
da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero,
le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa
intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle
trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica
il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata
l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma,
conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale
generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969,
ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in
assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.
4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
è data pubblicità in base alla legislazione vigente.
5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione
o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di
cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello
Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio
dei ministri che, con l'intervento del Presidente della giunta regionale o provinciale
interessato, delibera sulla questione.
6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la
responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo
8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 6.
(Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività
internazionale delle regioni).
Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: legislativa.
Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: legislativa;
al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: legislativa.
6. 3. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , i quali fino alla fine del
periodo.
6. 4. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: inadempienza con le seguenti:
accertata inattività.
6. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con
enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo
economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo
internazionale; possono altresì concludere con altri Stati accordi esecutivi ed
applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura
tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica, finalizzati a favorire il loro
sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché, nelle
materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello
Stato. La Regione o la Provincia autonoma interessata dà comunicazione delle trattative
al Ministero degli affari esteri e alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali; decorsi trenta giorni dalla comunicazione, può
sottoscrivere l'intesa o l'accordo. Qualora i negoziati si svolgano all'estero, può
avvalersi delle competenti rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari italiani,
previa intesa con il Ministero degli affari esteri, per la conduzione delle trattative. Le
intese e gli accordi sottoscritti non possono esprimere valutazioni sulla politica estera
né assumere obblighi da cui derivino oneri finanziari a carico dello Stato o che ledano
gli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.
6. 6. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
Al comma 2, primo periodo, premettere le parole: Ferme restando le attività di mero rilievo internazionale,
Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: nonché a realizzare
attività di mero rilievo internazionale,
6. 7. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas. Al comma 2, primo periodo,
sopprimere le parole: , nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale,
6. 1. Amici, Boato, Leoni, Bressa, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra, Sgobio.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: esprimere valutazioni relative
alla con le seguenti: interferire con la.
6. 13. Boccia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le Regioni, nel rispetto della competenza statale in materia di politica
estera e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, disciplinano le
modalità di esercizio dei rapporti internazionali della Regione e individuano in
particolare le attività di rilievo internazionale. Le attività di rilievo internazionale
della regione si riferiscono a:
a) attività promozionali dirette nel campo del marketing territoriale, del
commercio e della collaborazione industriale, del turismo, della cultura, del settore
agroalimentare;
b) predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali, creazione di strutture
all'estero di supporto;
c) attività promozionali indirette;
d) iniziative di scambio di esperienze, assistenza istituzionale, con le
amministrazioni di Regioni ed altri enti esteri;
e) supporto ad iniziative di scambio e collaborazione di enti locali e nel campo
degli scambi scolastici e giovanili;
f) iniziative a supporto del reclutamento e della formazione di personale destinato
ad immigrare per motivi di lavoro nel territorio regionale;
g) iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto
umanitario;
h) politiche a favore dei concittadini emigrati all'estero.
6. 2. Boato, Amici, Bressa, Leoni, Marone, Buemi, Pisicchio, Pappaterra, Sgobio.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione con le seguenti: di competenza concorrente.
6. 8. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: tempestiva comunicazione fino
alla fine del comma con le seguenti: comunicazione delle trattative al Ministero degli
affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio del ministri - Dipartimento per gli affari
regionali. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma
può procedere nelle trattative. Qualora i negoziati si svolgano all'estero, la Regione o
la Provincia autonoma può avvalersi delle competenti rappresentanze diplomatiche e dei
competenti uffici consolari italiani, previa intesa con il Ministero degli affari esteri,
per la conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima dl
sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo programma al Ministero degli affari esteri
il quale, sentita la Presidenza del Consiglio del ministri - Dipartimento degli affari
regionali, fornisce il suo parere entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali la
Regione o la Provincia autonoma può sottoscrivere l'accordo, secondo le norme del diritto
internazionale generale e della Convenzione dl Vienna sul diritto dei trattati del 23
maggio 1969, ratificata al sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Limitatamente a
tale fine il Governo accredita i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome alla
rappresentanza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 12 febbraio
1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti non possono comunque esprimere valutazioni sulla
politica estera né assumere obblighi da cui derivino oneri finanziari per lo Stato.
6. 9. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 10. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si intendono conferiti i
pieni poteri di firma trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione del progetto al
Ministero degli affari esteri senza che siano intervenute osservazioni sullo stesso.
6. 14. Boccia.
Sopprimere il comma 5.
6. 11. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di dissenso è data
informazione al Ministro degli affari esteri per l'applicazione di quanto previsto al
comma 5.
6. 15. Boccia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, lo Stato contrae
obblighi internazionali previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni.
6. 12. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
(A.C. 3590 - Sezione 6)
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 7.
(Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni
amministrative).
1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le
funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente
legge, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,
attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui
occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o
efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per
esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini
dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia
funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione
dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni
caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7
agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite
spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le
Comunità montane e le unioni dei Comuni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sulla base degli accordi con le Regioni e le
autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, di seguito denominata: "Conferenza
unificata", diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni
e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati,
presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3,
comma 4, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, alla manovra
finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti
disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema
finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di
cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo
princìpi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II
dell'Accordo del 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed
enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale
fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di
stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e
8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali
deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere
entro trenta giorni dall'assegnazione.
4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni
per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della
materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame
delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del
termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti sono
prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato
ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere emanati.
5. Nell'emanazione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento
di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari.
Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli
stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni
relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di
entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo,
le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni
stabilite dalle disposizioni vigenti.
7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il
rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla
gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di
principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione
finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono
sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma
la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di
adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità.
8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e
dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di
contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il
Consiglio delle autonomie, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.
9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate da due
componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione,
rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove
tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione
delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I
predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze
professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche,
economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e
non sono riconfermabili. Il loro status è equiparato a tutti gli effetti, per la
durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari
a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della
Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle
disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di
controllo, previe intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad
un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico
dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a
carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n.267, previe intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 7.
(Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni
amministrative).
Sopprimere il comma 1.
7. 1. Bressa.
Al comma 1, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
7. 6. Mascia, Giordano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La sussidiarietà è un principio che regola le funzioni d'esercizio dei
servizi e delle funzioni da parte delle istituzioni pubbliche, al fine di garantire a
tutti l'esigibilità dei diritti civili e sociali. È compito dello Stato intervenire a
sostegno o in sostituzione, anche con la nomina di commissari ad acta, dell'ente a
cui è affidata la funzione gestionale e erogatrice dei servizi, qualora esso non sia in
grado di corrispondere positivamente a tale funzione.
7. 7. Mascia, Giordano.
Al comma 2, sostituire il primo ed il secondo periodo con il seguente: A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato avvia il trasferimento dei
beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative necessarie per
l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118 della
Costituzione sulla base dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
7. 2. Boato, Marone, Bressa, Amici, Leoni, Buemi, Pisicchio, Pappaterra, Sgobio.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Per le finalità di cui al comma 1 aggiungere
le seguenti: e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse,
7. 12. Governo.
(Approvato)
Al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: competenti aggiungere le seguenti:
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario:
7. 14. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti sono adottati con
il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario
nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.
7. 20. Governo.
(Approvato)
Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , fatti salvi gli effetti di eventuali
pronunce della Core costituzionale.
7. 9. Boccia.
(Approvato)
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Gli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono vincolanti per le parti. Le relative controversie sono
riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
7. 17. Abbondanzieri, Montecchi, Amici, Marone.
Sopprimere i commi 7, 8 e 9.
7. 8. Mascia, Giordano.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: e Regioni con le seguenti:
, Regioni e Stato.
7. 10. Boccia.
Al comma 7, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
7. 11. Boccia.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la determinazione dei
parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche
degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.
7. 13. (Testo modificato nel corso della seduta)Osvaldo Napoli.
(Approvato)
Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: Consiglio delle autonomie aggiungere
la seguente: locali.
7. 16. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 9, primo periodo, dopo la parola: integrate aggiungere le seguenti:
, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
7. 15. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: , salvo diversa previsione dello
statuto della Regione,
7. 3. Bressa, Leoni, Boato, Marone, Amici, Buemi, Pisicchio, Pappaterra, Sgobio.
Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: Il loro status con le seguenti:
Lo status dei predetti componenti.
7. 21. D'Agrò.
(Approvato)
Al comma 9, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Ai medesimi, al pari di
tutti i restanti magistrati della Corte dei conti, compete, altresì, un compenso
particolare a carattere continuativo, commisurato all'entità di trasferta piena per
trenta giorni al mese, compreso il periodo feriale, maggiorata del 30 per cento.
7. 22. D'Agrò.
Al comma 9, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Ai magistrati della
Corte dei conti già in servizio compete, se più favorevole, lo stesso trattamento
giuridico ed economico del consiglieri di nuova nomina.
7. 23. D'Agrò.
Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per assicurare
professionalità adeguate alle esigenze tecniche del controllo collaborativo di cui alle
precedenti disposizioni, i bandi di concorso previsti dall'articolo 12 della legge 20
dicembre 1961, n.1345, e successive modificazioni, riservano una percentuale non inferiore
a un quinto dei posti messi a concorso a personale delle pubbliche amministrazioni
appartenente alle ex carriere direttive, con cinque anni di anzianità, che sia dotato del
diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro
titolo di studio equipollente. A tal fine i bandi di concorso stabiliscono anche una
adeguata disciplina delle prove di esame. In seguito all'abrogazione dell'articolo 130
della Costituzione, è rimessa all'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali
la disciplina, oltre che dei controlli interni, degli interventi sostitutivi in caso di
inerzia dell'amministrazione, salvo il potere del Governo previsto dall'articolo 120,
secondo comma, della Costituzione. Fino all'esercizio del suddetto potere normativo da
parte dell'ente locale, l'eventuale nomina del commissario ad acta di cui
all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata dalla Regione.
7. 4. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra, Sgobio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10. È esclusa ogni altra forma di controllo dei bilanci e della contabilità dei Comuni
delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fatto salvo il controllo
finanziario interno esercitato dal collegio dei revisori dei conti e fatte salve le
procedure stabilite dalla legge di coordinamento della finanza pubblica in funzione del
rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea.
7. 5. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra, Sgobio.