CAMERA DEI DEPUTATI
Resoconto stenografico dell'AssembleaSeduta n. 299 del 16 aprile 2003
Presidenza del Vicepresidente ALFREDO BIONDI
indi del Presidente PIER FERDINANDO CASINI
( ..)
Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1545 - Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (approvato dal Senato) (3590) (ore 12,35).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge,
già approvato dal Senato: Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Ricordo che nella seduta del 24 marzo scorso si è svolta la discussione sulle linee
generali.
Ricordo inoltre che, nella seduta del 27 marzo 2003, sono state ritirate la questione
pregiudiziale di costituzionalità Bressa n. 1 e la questione pregiudiziale di merito
Olivieri n. 1 ed è stata respinta la questione sospensiva Boato n. 1.
(Esame degli articoli - A.C. 3590)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della
Commissione.
Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere, distribuito in
fotocopia (vedi l'allegato A - A.C. 3590 sezione 1).
Informo l'Assemblea che, in relazione al numero di emendamenti presentati, la
Presidenza applicherà l'articolo 85-bis del regolamento, procedendo in particolare
a votazioni per principi o riassuntive.
A tal fine i gruppi di Rifondazione comunista e misto (per la componente politica delle
minoranze linguistiche) hanno segnalato gli emendamenti da porre comunque in votazione.
(Esame dell'articolo 1 - A.C. 3590)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso
presentate (vedi l'allegato A - A.C. 3590 sezione 2).
Onorevoli colleghi, vi avverto che vi saranno votazioni presumibilmente fino alle
13,30-14, essendovi l'impegno di finire l'esame dell'articolo 1. Chiedo quindi ai colleghi
di agevolare l'ordinato prosieguo dei lavori.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.
CARLO LEONI. Prenderò pochi minuti, solo per dare conto dell'atteggiamento politico
con il quale il mio gruppo e le forze di opposizione si accingono ad affrontare questa
discussione. Il testo al nostro esame ha un obiettivo chiaro e definito in modo inequivoco
come adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, vale a dire adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla riforma del
titolo V, varata con i voti del centrosinistra nella precedente legislatura e confermata
con referendum confermativo pochi mesi dopo.
Il tema del federalismo è stato una delle novità politiche più rilevanti degli anni
novanta. Il centrosinistra ha inteso dare, quando era maggioranza, una risposta chiara,
prima durante i lavori della Bicamerale, poi con la riforma costituzionale che ha
disegnato un nuovo titolo V della seconda parte della Costituzione: una riforma discussa
con i presidenti delle regioni di ogni colore politico ed approvata dai cittadini nel
referendum confermativo.
È del tutto evidente che una legge ordinaria come quella che stiamo per esaminare, che si
propone di adeguare l'ordinamento della Repubblica a quella riforma costituzionale,
comporta e ha comportato, sia al Senato sia alla Camera in Commissione, un atteggiamento
costruttivo da parte dell'opposizione e del gruppo che rappresento.
Quella riforma del titolo V della Costituzione domandava tre cose molto chiare: una legge
di attuazione, che definisse in particolare le materie concorrenti; un provvedimento sul
federalismo fiscale, che è l'anima del principio inderogabile della solidarietà; la fine
del bicameralismo perfetto, attraverso l'istituzione del Senato federale. Questo era un
percorso logico ed un progetto coerente.
Tuttavia, il centrodestra ha legittimamente contestato questa riforma e lo fece con molto
vigore durante l'ultima campagna elettorale per le elezioni politiche, dicendo: troppo
timido il federalismo del centrosinistra, faremo noi il vero federalismo e lo chiameremo
devoluzione! Da propositi così impegnativi, ci si aspettava una coalizione con le idee
chiare nonché la proposizione di un progetto compiuto, di una condotta lineare. Invece,
oggi, l'esecutivo è nella confusione più totale; tanto che ad oggi, 16 aprile, non è
più rintracciabile la vera volontà politica del Governo Berlusconi e della sua
maggioranza in tema di federalismo.
Lunedì scorso, abbiamo ascoltato diversi esponenti della maggioranza affermare che, nella
riforma del titolo V - che oggi è Costituzione -, c'è un capro espiatorio di presunte
contraddizioni rappresentato dalla legislazione concorrente, che avrebbe determinato
numerosi contenziosi di fronte alla Corte costituzionale. In realtà, tutti sanno che la
quasi totalità di questi contenziosi è stata attivata dalle regioni contro le leggi
centraliste del Governo Berlusconi, come il decreto-legge che abbiamo approvato pochi
minuti fa.
Lunedì scorso, dunque, si è detto che è tutta colpa della legislazione concorrente,
così il centrodestra ha deciso di abolire tale legislazione, attraverso un disegno di
legge - del quale non conosciamo i dettagli - approvato venerdì scorso dal Consiglio dei
ministri: un disegno di legge anch'esso di riforma costituzionale che, già nella giornata
di ieri, è stato bombardato di critiche da parte dei presidenti delle regioni di ogni
colore politico.
A questo punto ci chiediamo: se il male è la legislazione concorrente, come mai la famosa
grande rivoluzione della devoluzione di Bossi non ha toccato affatto questo tema? E, se il
male è la legislazione concorrente, come mai lo stesso Governo, con il provvedimento oggi
in esame, ci propone di disciplinare la legislazione concorrente, sempre allo scopo di
ridurre quel famoso o presunto contenzioso?
Dunque, chiediamo al ministro La Loggia, ammesso che esista questo contenzioso sulla
materia della legislazione concorrente, qual sia la via per superare questa situazione:
occorre disciplinare con legge ordinaria la legislazione concorrente, come sembra volere
il ministro La Loggia "dottor Jekyll" o abolire la legislazione concorrente,
come sembrerebbe volere il ministro La Loggia "mister Hyde"? Non si possono
recitare troppe parti in commedia e non voglio usare l'espressione irriguardosa: fare pace
con il proprio cervello. Tuttavia, occorre che facciate pace almeno tra di voi di fronte
al Parlamento.
Non sì può porre in essere una riforma costituzionale per accontentare Bossi, facendone
poi un'altra per accontentare l'UDC e Alleanza nazionale, con Forza Italia che dirige il
traffico.
Qual è la linea del Governo in materia di federalismo? Le vostre divisioni, così
clamorose, non debbono essere pagate né dal Parlamento né dalla Costituzione, che
andrebbe trattata con maggiore serietà. Al Senato e in Commissione, alla Camera, abbiamo
dato un contributo di merito e così faremo nell'esame degli emendamenti. Ma, lo facciamo
con uno stato d'animo politico fortemente critico e di denuncia di questa situazione,
delle vostre divisioni e della confusione che costringono, purtroppo, il Parlamento ad un
lavoro inutile. E questo è indegno di una coalizione politica che non riesce ad essere
classe dirigente seria di un paese rispettabile (Applausi dei deputati del gruppo dei
Democratici di sinistra-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
NICOLÒ CRISTALDI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.20 del Governo, 1.25 della Commissione e 1.26 del Governo. Su tutti gli altri emendamenti, il parere è contrario.
PRESIDENTE. Il Governo?
ENRICO LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20 del Governo.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.
RICCARDO MARONE. Signor Presidente, abbiamo discusso con il ministro La Loggia di
questo emendamento che è motivato dalla necessità di comprendere anche i trattati
internazionali che non hanno bisogno di ratifica. Innanzitutto, ho qualche perplessità
sul fatto che questi trattati possano costituire vincolo alla potestà legislativa dello
Stato e delle regioni; tuttavia, al di là di questo, credo che l'emendamento soppressivo
del Governo possa far interpretare la norma nel senso che costituiscono vincolo,
addirittura, i trattati internazionali da ratificare, che non siano stati ancora
ratificati.
Proporrei che ci si riferisca, perlomeno, ai trattati internazionali in vigore, quelli che
sono e saranno in vigore; altrimenti, con questo emendamento soppressivo, a mio avviso, si
può ritenere che costituiscano vincolo alla potestà legislativa dello Stato anche i
trattati internazionali per i quali occorre la ratifica e che non siano stati ancora
ratificati.
Francamente, nutro serie perplessità su questo emendamento soppressivo che, del resto, mi
sembra entri un po' in contrasto con quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione
che, non a caso, parla di obblighi internazionali: perché si configurino obblighi, serve
che siano trattati in vigore.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, intervengo soltanto per chiedere alla cortesia
del ministro La Loggia una brevissima replica sul punto sollevato, poiché, nel corso del
Comitato dei nove, effettivamente non abbiamo approfondito ipotesi relative a trattati in
vigore o a trattati futuri. A me non sfugge che esista un'area di trattati che non sono
assoggettati alla legge di autorizzazione e di ratifica; tuttavia, essendo materia
assolutamente delicata, vogliamo capire se l'emendamento proposto, in un certo senso, dal
Governo sia teso a dichiarare come vincoli soltanto i trattati in vigore o anche quelli
saranno stipulati, per esempio in sede bilaterale, al di fuori delle leggi di
autorizzazione e di ratifica.
In conclusione, faccio anche presente che, esattamente su questo punto vi è un parere
molto perplesso della III Commissione permanente Affari esteri che, oltre a richiamare la
vigenza delle norme e delle prassi di diritto internazionale, fa una serie di
raccomandazioni che andrebbero tradotte, almeno, in un ordine del giorno impegnativo per
il Governo. Quindi, sul punto specifico solleciterei l'intervento del ministro.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.20
del Governo, accettato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.
(Presenti 362
Votanti 244
Astenuti 118
Maggioranza 123
Hanno votato sì 232
Hanno votato no 12).
Avverto che gli emendamenti Mascia 1.7 e 1.8 non sono stati segnalati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 1.9.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, si tratta di un emendamento di carattere
aggiuntivo esattamente al primo articolo, laddove si stabiliscono i vincoli alle potestà
legislative - nel caso che abbiamo esaminato prima riguardavano il diritto internazionale
-, quindi i vincoli allo Stato e alle regioni. Qui, invece, noi proponiamo di aggiungere
che lo Stato stabilisca dei criteri e delle modalità di indirizzo applicativo per quanto
concerne i diritti fondamentali compresi nella prima parte della Costituzione, che possano
valere su tutto il territorio nazionale. Riteniamo che questo sia indispensabile perché,
come già emerso nel corso delle discussioni e delle esperienze concrete che si sono fin
qui determinate, è possibile (e succede) che in materia di legislazione concorrente e di
legislazione residuale delle regioni si possano determinare disparità di trattamento e di
condizioni tra regioni ricche e regioni povere e anche tra orientamenti diversi che si
vanno a stabilire.
Pertanto, fermo restando l'autonomia regionale di ogni territorio, è necessario che,
almeno sui diritti, quelli fondamentali, quelli civili e sociali compresi nella prima
parte della Costituzione, si stabiliscano dei criteri che garantiscano tutti. Per questo,
noi proponiamo questo emendamento di carattere aggiuntivo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, colgo questa occasione, brevemente, per esprimere
l'orientamento sull'emendamento specifico e sull'intero provvedimento, del gruppo della
Margherita, DL-l'Ulivo. Si tratta di un orientamento che, come il ministro La Loggia sa,
è estremamente costruttivo sul piano di una riforma necessaria per l'attuazione del
titolo V, che tuttavia è in stridente contrasto con la politica costituzionale. Di qui la
nostra apprensione, la stessa che per certi versi segnala, esattamente oggi, il ministro
Pisanu per questo modo ondivago e assai contraddittorio con cui si sta procedendo. Solo
pochi giorni fa in quest'aula abbiamo approvato il provvedimento costituzionale sulla devolution
che è in palese contrasto con il disegno di legge ora in esame (abbiamo soprattutto un
periodo di Governo e di legislatura, la XIV, che è in evidente contrasto con il titolo
V). Ora parliamo di attuazione del titolo V, ma non possiamo certo dimenticare che si
annuncia un terzo testo per cui la votazione di oggi su materia costituzionale di tanta
delicatezza è un po' parte di uno spettacolo. Certo, c'è la guerra e verrebbe da dire,
con amarezza, che the show must go on. Infatti, dopo il decreto-legge sullo
spettacolo - che non è stato da meno quanto a spettacolo -, va avanti un secondo atto di
quella che purtroppo - purtroppo, perché non vorremmo usare questi termini in materia
costituzionale - dobbiamo definire ancora come una farsa.
Purtuttavia, il nostro, come è stato al Senato, sarà un atteggiamento assolutamente
costruttivo per chi voglia attuare il titolo V, magari anche con le correzioni ritenute
necessarie e con un dialogo costruttivo. In questo senso, abbiamo proposto uno sviluppo
coerente del modello di federalismo solidale che l'Ulivo ha portato avanti e che il popolo
italiano in questa legislatura ha confermato con il referendum, presentando un disegno di
legge sulla seconda Camera delle regioni che, evidentemente, è fondamentale per
raggiungere un momento di concertazione istituzionale anche nella definizione dei limiti
delle competenze, non potendo noi ritenere, così come non ritiene la prevalente dottrina
costituzionale, che possa esser tracciato, con una sorta di actio finium regundorum,
un netto confine tra le competenze a legislazione esclusiva dello Stato e quelle, invece,
a legislazione esclusiva regionale.
Il ministro La Loggia sa bene che esiste - e continuerà ad esistere - un principio di
cooperazione istituzionale ed anche, per certi versi, un principio di concorrenza
istituzionale, sia pure nell'ambito del coordinamento, di competenza degli organi
costituzionali di garanzia. Dunque, francamente, ci accingiamo a votare questo
provvedimento in modo costruttivo, sapendo però di partecipare ad un atto inutile che,
avendo ad oggetto la materia costituzionale, è anche da considerarsi grave.
Calamandrei era solito affermare che in materia di riforme costituzionali occorre essere
presbiti - cioè saper guardare non vicino, ma lontano -, mentre invece, in questo caso,
si guarda molto vicino ed in modo strabico, non oltre il confine rappresentato dalle
elezioni amministrative.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia
1.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 366
Votanti 334
Astenuti 32
Maggioranza 168
Hanno votato sì 100
Hanno votato no 234).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
occia 1.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 377
Votanti 356
Astenuti 21
Maggioranza 179
Hanno votato sì 115
Hanno votato no 241).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Mascia 1.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 366
Votanti 254
Astenuti 112
Maggioranza 128
Hanno votato sì 20
Hanno votato no 234).
Prendo atto che l'onorevole Gerardo Bianco non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Bressa 1.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.
RICCARDO MARONE. Signor Presidente, il mio intervento sarà telegrafico poiché intendo
semplicemente motivare l'emendamento in questione che, altrimenti, potrebbe sembrare poco
comprensibile.
Noi riteniamo che nella materia relativa all'individuazione dei principi fondamentali non
vi possa essere delega, poiché non vi possono essere criteri generali per individuarla.
Non a caso, i criteri generali individuati in questo provvedimento sono di una tale
genericità che, francamente, confermano la nostra opinione: in materia di individuazione
dei principi fondamentali - ex articolo 117 - non vi può essere delega
legislativa. Per questo motivo abbiamo presentato un emendamento soppressivo dei criteri
generali per dimostrare la fondatezza della nostra opinione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bressa
1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 374
Votanti 369
Astenuti 5
Maggioranza 185
Hanno votato sì 136
Hanno votato no 233).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Boato 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 375
Votanti 370
Astenuti 5
Maggioranza 186
Hanno votato sì 134
Hanno votato no 236).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Boccia 1.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge
(Presenti 370
Votanti 364
Astenuti 6
Maggioranza 183
Hanno votato sì 127
Hanno votato no 237).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Mascia 1.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 370
Votanti 279
Astenuti 91
Maggioranza 140
Hanno votato sì 40
Hanno votato no 239).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Bressa 1.3.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Amici. Ne ha facoltà.
SESA AMICI. Signor Presidente, i lavori stanno procedendo con celerità, ma questo
emendamento raccoglie una delle tante sollecitazioni pervenutaci anche dalla Conferenza
Stato-regioni.
Il collega Marone ricordava poc'anzi che ci troviamo di fronte alla richiesta, da parte
del Governo, di poter adottare una delega di tipo ricognitivo sugli strumenti che
determinano le fonti primarie legislative tra Stato, regioni ed enti locali. Quindi questo
emendamento - che non ha trovato accoglienza in Commissione da parte dell'onorevole
Cristaldi - ci pare opportuno perché, invece di mantenere semplicemente la dizione
"Conferenza Stato-regioni", introduce le parole "Conferenza
unificata". Ciò perché nell'articolazione statuale il ruolo dei comuni ha una sua
dignità per quello che riguarda le fonti primarie di rango ordinamentale. È del tutto
evidente che, da questo punto di vista, la Conferenza unificata amplia maggiormente la
capacità statuale di contenere una così importante articolazione per la vita del nostro
paese (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e
Misto-Comunisti italiani).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Enzo Bianco. Ne ha facoltà.
ENZO BIANCO. Signor Presidente, rivolgendomi al ministro La Loggia debbo dire che,
parte della Commissione, mi era sembrato vi fosse una particolare attenzione per questo
tema.
Signor ministro, so che lei presta sempre attenzione, ma questa materia coinvolge delle
questioni che riguardano direttamente, strettamente i comuni e le province, come, ad
esempio, l'urbanistica.
Volete sentire oltre all'opinione delle regioni anche quella dei comuni? Ciò sarebbe
auspicabile anche nell'interesse dei comuni che voi amministrate. L'emendamento in
questione è di buonsenso e, francamente, non si capisce per quale ragione debba essere
respinto.
PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, vi è l'accordo a terminare l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1 del provvedimento in esame; le chiedo, tuttavia, se vi fosse la disponibilità da parte del ministro, a parte quella del relatore, ad accantonare solo ed esclusivamente l'emendamento in esame, che è particolarmente importante (ciò non modificherebbe assolutamente i lavori della Commissione). Sarebbe bene consentire all'Assemblea di esprimere un voto sul medesimo quando vi è un'attenzione maggiore su tale questione.
PRESIDENTE. Chiedo al relatore se condivida la proposta avanzata dall'onorevole Ruzzante.
NICOLÒ CRISTALDI, Relatore. Signor Presidente, per quanto cortese sia la richiesta, non condivido la proposta dell'onorevole Ruzzante di accantonare l'esame del suddetto emendamento perché la vicenda è stata affrontata ampiamente in Commissione. La materia che disciplina l'aspetto dei comuni e degli enti locali è trattata in un altro articolato; in questo caso si parla soltanto di competenze legislative di pertinenza dello Stato e delle regioni.
PRESIDENTE. Passiamo quindi ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bressa
1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti e Votanti 377
Maggioranza 189
Hanno votato sì 138
Hanno votato no 239).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Boccia 1.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti e Votanti 375
Maggioranza 188
Hanno votato sì 136
Hanno votato no 239).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.25
della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.
(Presenti 381
Votanti 379
Astenuti 2
Maggioranza 190
Hanno votato sì 372
Hanno votato no 7).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Boccia 1.17.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, vorrei intervenire non solo perché l'emendamento
è stato presentato dal collega Boccia (ora non presente in aula), ma perché esso pone
una questione di grande importanza, quale quella del rapporto tra l'attività di Governo,
che, attraverso i decreti legislativi svolge una ricognizione dei principi fondamentali
delle materie, ed il parere reso dalla Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Nell'emendamento in esame si propone che il Governo si conformi al parere definitivo reso
dalla Commissione parlamentare. Naturalmente, potranno prevedersi anche altri rimedi, come
ad esempio l'espressione da parte delle Commissioni di merito di un parere a maggioranza
qualificata. Vorrei sottolineare il fatto che l'atteggiamento di disponibilità nei
confronti di una ricognizione dei principi fondamentali delegata al Governo, soluzione di extrema
ratio, meriterebbe un bilanciamento con il ruolo del Parlamento. Non vogliamo tornare
all'esperienza storica dell'attuazione della legge-quadro in Italia, alla legge Scelba,
alla lunga fatica, non conclusa peraltro felicemente, dell'individuazione delle
leggi-quadro, delle leggi cornice; tuttavia, bisogna ammettere che il potere attribuito al
Governo meriterebbe un bilanciamento con un maggior ruolo del Parlamento.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Boccia 1.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 370
Votanti 369
Astenuti 1
Maggioranza 185
Hanno votato sì 136
Hanno votato no 233).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 1.4.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tidei. Ne ha facoltà.
PIETRO TIDEI. Signor Presidente, vorrei svolgere alcune considerazioni di merito
sull'emendamento in esame ed anche in relazione all'articolo 1. L'opposizione ha
considerato opportuna e doverosa, semmai tardiva, l'iniziativa legislativa del Governo per
dare attuazione al nuovo titolo V della Costituzione attraverso disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al nuovo testo costituzionale in materia
di sistema delle autonomie e di rapporti tra Stato e regioni.
Su questo terreno, il Governo, come ricorderete, si è trovato di fronte ad un'opposizione
pienamente collaborativa, aperta ad un serio confronto e ad un dialogo costruttivo.
L'altro ieri, invece, la Casa delle libertà ha blindato il testo sulla devoluzione sotto
il ricatto della Lega nord. Non sono state accettate modifiche ed, infatti, nemmeno una
virgola è stata modificata, soprattutto in riferimento alle nostre proposte. Nel
frattempo, il ministro delle riforme istituzionali, Bossi, insulta la capitale d'Italia,
Roma, con la speranza di raccogliere qualche voto in più.
Oggi - vengo al nodo del problema - dovremo discutere in merito a questo provvedimento il
cui primo articolo prevede la concessione di una delega al Governo per l'individuazione
ricognitiva dei principi fondamentali in materia di legislazione concorrente. Oggi,
quindi, dovremmo delegare al Governo il compito di individuare i principi fondamentali in
materia di legislazione concorrente, mentre il Governo ha presentato un nuovo disegno di
legge costituzionale per cancellare quasi totalmente la legislazione concorrente tra lo
Stato e le regioni.
Il nuovo titolo V della Costituzione si basa su un'ipotesi di federalismo cooperativo tra
Stato e regioni, così come avviene in tutti gli Stati europei, e si basa quindi su
competenze concorrenti. La pecca principale della riforma del 2001 è quella di non aver
previsto l'istituzione del Senato federale, cioè di una sede di cooperazione fra le parti
dello Stato, soprattutto per la mancanza di un atteggiamento costruttivo da parte della
Casa della Libertà.
L'idea di suddividere oggi le competenze legislative in esclusive, statali e regionali, è
sbagliata e risponde solo all'esigenza di accettare in qualche modo il ricatto della Lega
nord Padania che vuole separare, dividere e spaccare il paese. Da ciò emerge, a nostro
avviso, un vero e proprio stato confusionale del Governo in materia di riforme
costituzionali ed istituzionali.
Il Governo infine dimostra, ancora una volta, di essere attraversato da tendenze opposte
che si compongono solo sugli stessi interessi privati.
La riforma e la proposta di riforma è frutto di grande confusione che "guarda"
solo alle elezioni amministrative di maggio.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato
1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti e Votanti 372
Maggioranza 187
Hanno votato sì 138
Hanno votato no 234).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Mascia 1.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 370
Votanti 283
Astenuti 87
Maggioranza 142
Hanno votato sì 48
Hanno votato no 235).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Boccia 1.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 378
Votanti 374
Astenuti 4
Maggioranza 188
Hanno votato sì 133
Hanno votato no 241).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Amici 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 376
Votanti 370
Astenuti 6
Maggioranza 186
Hanno votato sì 132
Hanno votato no 238).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Mascia 1.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.
(Presenti 376
Votanti 288
Astenuti 88
Maggioranza 145
Hanno votato sì 49
Hanno votato no 239).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.26
del Governo, accettato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.
(Presenti 381
Votanti 356
Astenuti 25
Maggioranza 179
Hanno votato sì 348
Hanno votato no 8).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel
testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.
(Presenti 388
Votanti 383
Astenuti 5
Maggioranza 192
Hanno votato sì 246
Hanno votato no 137).
Prendo atto che il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo avrebbe voluto esprimere
una posizione di astensione.
Il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.
Faccio i migliori auguri a tutti.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1545 - DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3 (APPROVATO DAL SENATO) (3590)
(A.C. 3590 - Sezione 1)
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto
comma, della Costituzione:
all'articolo 2, dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente:
"5-bis. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
all'articolo 5, comma 1, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente:
"Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica";
all'articolo 7, comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: "competenti" siano
aggiunte le seguenti: "per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario";
all'articolo 7, comma 9, primo periodo, la parola: "integrate" sia sostituita
dalle seguenti: "integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica,";
e con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 7 allo scopo di precisare
che i disegni di legge collegati ivi previsti debbano avere per oggetto sia
l'individuazione che il trasferimento dei beni e delle risorse necessari per l'esercizio
delle funzioni e dei compiti da conferire.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sull'articolo aggiuntivo 11. 01 Cabras,
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.
ed inoltre:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 7. 22 e 7. 23 D'Agrò, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5, non compresi nel fascicolo n. 4.
(A.C. 3590 - Sezione 2)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di
legislazione regionale).
1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai
sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di
diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della
Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11
della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali ratificati
a seguito di legge di autorizzazione.
2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in
ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in
materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce
della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione
esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte
costituzionale.
3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la
potestà legislativa nell'ambito dei princìpi fondamentali espressamente determinati
dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.
4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e
delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà
i nuovi princìpi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi
meramente ricognitivi dei princìpi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti,
nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai
princìpi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Gli
schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di
seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni", sono trasmessi alle Camere per
l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso
quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro
sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il
Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni,
alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi,
rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni. Il parere parlamentare definitivo è reso
dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto
legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei princìpi
fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei
princìpi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si
riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal
caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può
modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve
trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per
le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni
di difformità dal parere parlamentare.
5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione,
possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che
rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma,
della Costituzione.
6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene
ai seguenti criteri direttivi:
a) individuazione dei princìpi fondamentali per settori organici della materia in
base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini,
presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà
legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione;
b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei princìpi
fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed
economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa
comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto
dei princìpi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o
autorizzatori;
c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante
dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;
d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'articolo 117,
settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;
e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale
semplificazione.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 1.
(Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di
legislazione regionale).
Al comma 1, sopprimere le parole: ratificati a seguito di legge di autorizzazione.
1. 20. Governo.
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa delle Regioni, ai sensi
dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, relativamente alle materie di cui ai
commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione, le norme statali di indirizzo
che stabiliscono criteri e modalità applicative per l'intero territorio nazionale dei
principi fondamentali universali, sui diritti civili e sociali, nel rispetto delle
disposizioni di cui alla prima parte della Costituzione.
Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , fermo quanto previsto al comma 3;
al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di quanto disposto dal
comma 1-bis;
sopprimere il comma 3.
1. 7. Mascia, Giordano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa delle Regioni, ai sensi
dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, relativamente alle materie di cui ai
commi terzo e quarto dell'articolo 117 ella Costituzione, le norme statali di indirizzo
che stabiliscono criteri e modalità applicative per l'intero territorio nazionale dei
principi fondamentali universali, sui diritti civili e sociali, nel rispetto delle
disposizioni di cui alla prima parte della Costituzione.
Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti parole:
comma 1-bis;
sopprimere il comma 3.
1. 8. Mascia, Giordano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa delle Regioni, ai sensi
dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, relativamente alle materie di cui ai
commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione, le norme statali di indirizzo
che stabiliscono criteri e modalità applicative per l'intero territorio nazionale dei
principi fondamentali universali, sui diritti civili e sociali, nel rispetto delle
disposizioni di cui alla prima parte della Costituzione.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 3;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: il Parlamento definirà aggiungere le
seguenti: le norme di cui al comma 1-bis e.
1. 9. Mascia, Giordano.
Al comma 3, sostituire le parole da: espressamente fino alla fine del comma con
le seguenti: espressi nelle leggi statali.
1. 15. Boccia.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La potestà legislativa regionale, di cui all'articolo 117, quarto comma, della
Costituzione, può essere esercitata dopo l'entrata in vigore delle leggi statali di cui
all'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
1. 10. Mascia, Giordano.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , attenendosi ai principi della
esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità.
*1. 1. Bressa.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , attenendosi ai principi della
esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità.
*1. 11. Mascia, Giordano.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: esclusività,
1. 2. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra, Sgobio.
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: chiarezza, aggiungere la seguente:
completezza,
1. 16. Boccia.
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: , dopo l'acquisizione fino a: Stato-Regioni",
Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: alla
Conferenza Stato-Regioni ed.
1. 12. Mascia, Giordano.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni" con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata: "Conferenza unificata".
Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole:
Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: Conferenza unificata.
1. 3. Bressa, Leoni, Amici, Marone, Boato, Buemi, Pisicchio, Pappaterra, Sgobio.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Stato-Regioni", aggiungere le
seguenti: da rendersi entro trenta giorni,
1. 18. Boccia.
Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dalla trasmissione dei
testi medesimi.
1. 25. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il Governo approva i
decreti legislativi conformandosi al parere definitivo reso dalla Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
1. 17. Boccia.
Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In tal caso il Governo
omette quelle disposizioni dal decreto legislativo ovvero le modifica in conformità con
le indicazioni contenute nel parere.
1. 4. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Marone, Buemi, Pisicchio, Pappaterra, Sgobio.
Sopprimere il comma 5.
1. 13. Mascia, Giordano.
Al comma 5, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.
1. 19. Boccia.
Al comma 6, lettera a), dopo le parole: da salvaguardare aggiungere le
seguenti: e da valorizzare.
1. 5. Amici, Boato, Marone, Bressa, Leoni, Pisicchio, Buemi, Pappaterra, Sgobio.
Al comma 6, lettera b), dopo le parole: diritti civili e sociali aggiungere
le seguenti: sull'intero territorio nazionale in modo uniforme e universale.
1. 14. Mascia, Giordano.
Al comma 6, sopprimere la lettera d).
1. 6. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
Al comma 6, lettera d), dopo la parola: assegnati aggiungere le seguenti:
dall'articolo 51, primo comma, e.
1. 26. Governo.
(Approvato)