Senato della Repubblica

Guida breve ai lavori del Senato

Introduzione alla XVII Legislatura

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Regolamento »

L'articolo 64 della Costituzione dispone che "ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti".

I Regolamenti parlamentari contengono il complesso di norme, subordinate solo alla Costituzione, con le quali le Camere disciplinano, in piena autonomia, la propria organizzazione interna e l'esercizio delle funzioni loro attribuite, garantendo la correttezza del rapporto tra maggioranza e opposizione e regolando i rapporti con il Governo, gli altri organi costituzionali (o di rilevanza costituzionale) e le autonomie regionali e locali, nonché il collegamento con gli organismi comunitari e internazionali.

L'attuale Regolamento del Senato della Repubblica, approvato nel 1971, nel corso degli anni è stato più volte modificato per renderlo meglio rispondente alle necessità della vita parlamentare. In particolare, sono stati modificati gli articoli relativi alla composizione del Consiglio di Presidenza e dei Gruppi parlamentari, alla programmazione dei lavori, all'esame degli emendamenti, allo scrutinio segreto, al numero legale, alla sessione di bilancio, agli atti di indirizzo e controllo.

Organi e funzioni »

Composizione (art. 57 e art. 59 Cost.)

II Senato della Repubblica è composto da 315 membri elettivi, dei quali sei eletti all'estero, e dai senatori a vita.
Sono senatori di diritto e a vita gli ex Presidenti della Repubblica. Possono essere altresì nominati senatori a vita dal Presidente della Repubblica cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Presidente

Elezione (art. 4 Reg.)

Il Presidente del Senato è eletto dall'Assemblea nella prima seduta, che deve tenersi non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni (art. 61 Cost.).
Si procede con votazione a scrutinio segreto e risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta nei primi due scrutini, si procede, il giorno successivo, ad una terza votazione, nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche.
Se anche in questo caso nessuno risulta eletto, il Senato procede lo stesso giorno al ballottaggio tra i candidati che abbiano ottenuto, nel terzo scrutinio, il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Funzioni (art. 8 Reg.; art. 86 Cost.)

Il Presidente rappresenta il Senato e regola l'attività dei suoi organi, facendo osservare il Regolamento; esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non vi possa adempiere.
Nell'ambito dell'attività parlamentare, il Presidente dirige la discussione e mantiene l'ordine in Aula, giudica della ricevibilità dei testi, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Presiede la Giunta per il Regolamento, la Conferenza dei Capigruppo e il Consiglio di Presidenza.

Consiglio di Presidenza

Composizione (art. 5 Reg.)

Ne fanno parte, oltre al Presidente, quattro Vice Presidenti, tre Senatori Questori e otto Senatori Segretari, con possibile integrazione fino a dieci, al fine di assicurare una più adeguata rappresentatività dell'organo.

Elezione (art. 5 Reg.)

L'elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza ha luogo nella seduta successiva a quella dell'elezione del Presidente.
Per tali votazioni, ciascun senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari.
Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

Funzioni (art. 12 Reg.)

Il Consiglio di Presidenza costituisce uno dei più importanti organi collegiali del Senato. Tra le sue competenze rientrano le principali decisioni in materia di status dei senatori, la deliberazione del progetto di bilancio interno del Senato nonché delle spese di maggiore entità, la nomina del Segretario generale, l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, i provvedimenti riguardanti l'assetto organizzativo dell'Amministrazione.
Il Consiglio di Presidenza delibera inoltre in merito alle più gravi sanzioni ai senatori in caso di turbamento dell'ordine durante le sedute dell'Assemblea.

Senatori Questori (art. 10 e art. 165 Reg.)

Funzioni

Sulla base delle disposizioni del Presidente, i Senatori Questori sovrintendono collegialmente alla polizia, ai servizi del Senato ed al cerimoniale.
Annualmente predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo del Senato, che sono deliberati dal Consiglio di Presidenza. Il preventivo ed il rendiconto del bilancio interno sono quindi trasmessi al Presidente della Commissione bilancio, il quale li esamina insieme con i Presidenti delle altre Commissioni permanenti e ne riferisce all'Assemblea ai fini della relativa discussione e votazione.
I Senatori Questori provvedono altresì alla gestione dei fondi a disposizione del Senato, secondo le norme contenute nel regolamento di amministrazione e contabilità.

Gruppi parlamentari (art. 14 e art. 16 Reg.)

Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo parlamentare del quale intende far parte; i senatori che non forniscano alcuna indicazione formano il Gruppo misto.
Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno dieci senatori.

Il Regolamento prevede che il Consiglio di Presidenza possa autorizzare una deroga a tale principio qualora ricorrano determinate condizioni. Nessuna deroga è stata tuttavia accordata nella XII, nella XIII, nella XIV nella XV legislatura e nella XVI legislatura.

Per lo svolgimento delle loro funzioni, ai Gruppi parlamentari è assicurata nei palazzi del Senato la disponibilità di appositi locali ed attrezzature e la corresponsione di un contributo annuale a carico del bilancio del Senato, destinato da ciascun Gruppo esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle attività politiche ad essa connesse, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad esse ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento dei loro organi e delle loro strutture, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici del personale.

Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale in merito ai contributi trasferiti dal Senato. La gestione contabile e finanziaria dei Gruppi è sottoposta a una società di revisione legale.
Ciascun Gruppo è tenuto a pubblicare on line ogni mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario. Il Regolamento, infine, disciplina le forme dei controlli di conformità del rendiconto di Gruppo, con gli adempimenti conseguenti e le sanzioni per i casi di inosservanza delle norme, che comprendono la decadenza dal diritto all'erogazione del contributo nonché l'obbligo di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate.

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari (art. 53, art. 54 e art. 55 Reg.)

La Conferenza, composta dai Presidenti dei Gruppi Parlamentari, è presieduta dal Presidente del Senato, che la convoca periodicamente per assumere decisioni sulla programmazione dei lavori.
Alle riunioni interviene il rappresentante del Governo (normalmente il Ministro o un Sottosegretario con delega per i rapporti con il Parlamento) e assistono anche i Vice Presidenti del Senato.

Giunta per il Regolamento (art. 18 Reg.)

E' presieduta dal Presidente del Senato, che ne nomina i dieci componenti.
La composizione può tuttavia essere integrata da non più di quattro membri, per assicurarne una maggiore rappresentatività.
Spettano alla Giunta l'esame delle proposte di modificazione del Regolamento e il parere sulle questioni interpretative sottoposte dal Presidente.

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (art. 19 Reg.; Capo XVI Reg.)

Il Senato è l'unico giudice dell'elezione, nonché delle cause di ineleggibilità, comprese quelle di incandidabilità e di incompatibilità dei senatori. Gli accertamenti sono demandati alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, formata da 23 senatori, che procede in base al regolamento per la verifica dei poteri e riferisce all'Assemblea.

Verifica dei poteri

Gli elettori e i candidati possono proporre ricorso entro venti giorni dalla proclamazione di un senatore. Il controllo dei dati elettorali viene compiuto obbligatoriamente per tutte le sezioni. Quando la Giunta riscontra che in una regione le elezioni sono state regolari, le dichiara valide; diversamente, previa contestazione e in contraddittorio con gli interessati, propone l'annullamento dell'elezione, sulla quale delibera l'Assemblea.
Entro trenta giorni dalla proclamazione, ciascun senatore deve dichiarare le cariche e gli uffici ricoperti a qualsiasi titolo, retribuiti e gratuiti, compilando un apposito foglio-notizie; in corso di legislatura, ciascun senatore deve analogamente comunicare, entro trenta giorni, le cariche e gli uffici acquisiti o dismessi.

Insindacabilità ed autorizzazioni a procedere

Ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, i senatori non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Spetta al Senato, in caso di controversie, decidere la sussistenza o meno dell'insindacabilità.
Senza autorizzazione dell'Assemblea, i senatori non possono essere sottoposti a perquisizione personale o domiciliare, né possono essere arrestati o altrimenti privati della libertà personale, o mantenuti in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i senatori ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Le richieste di deliberazione in materia di insindacabilità e le domande di autorizzazione riguardanti provvedimenti limitativi della libertà personale o domiciliare sono esaminate dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, alla quale sono deferite dal Presidente del Senato. Il senatore nei cui confronti sono presentate le richieste ne viene informato. Le proposte della Giunta concernenti tali materie vengono infine esaminate dall'Assemblea.

L'Assemblea »

Organizzazione dei lavori (art. 53; art. 56 Reg.)

I lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione, sulla base di programmi e calendari.

Il programma, riferito ad un periodo di due-tre mesi, contiene l'elenco degli argomenti indicati dal Governo e dai Gruppi, che saranno inseriti nel calendario secondo le decisioni adottate dalla Conferenza dei Capigruppo. Il calendario, che copre un arco temporale di una o più settimane, indica i giorni di seduta con i rispettivi orari, l'ordine degli argomenti da esaminare ed eventualmente - se così stabilito - la ripartizione dei tempi di discussione tra i Gruppi.

Il progetto di calendario, sottoposto dal Presidente alla Conferenza dei Capigruppo, diviene definitivo se adottato all'unanimità; diversamente, sulle proposte di modifica discute e vota l'Assemblea.

Sulla base del calendario, il Presidente forma l'ordine del giorno del Senato, che viene comunicato all'Assemblea a conclusione delle sedute.

Comunicazioni all'Assemblea - Congedi (art. 61, art. 62 e art. 108 Reg.)

Dopo la lettura e l'approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea le comunicazioni che la riguardano. L'elenco dei senatori in congedo o in missione per incarico avuto dal Senato è affisso all'ingresso dell'Aula.

I senatori in congedo, in missione o assenti in ragione della loro carica di Ministro non sono computati per fissare il numero legale, nel limite massimo - per i congedi - di un decimo del totale dei componenti l'Assemblea.

Discussione (Capo XII Reg.)

L'esame in Assemblea dei disegni di legge e di ogni argomento ad essa sottoposto si svolge seguendo una procedura suddivisa in fasi distinte.

La discussione è introdotta dalla relazione, predisposta dal senatore che ha ricevuto dalla Commissione il mandato a riferire in Assemblea. La relazione può essere scritta - ed in questo caso il relatore ha facoltà di integrarla oralmente - o, in caso d'urgenza, orale. Dopo la relazione, ciascun senatore può presentare una questione pregiudiziale o sospensiva, affinché l'argomento non venga discusso o sia rinviato. Sulla questione delibera l'Assemblea per alzata di mano.

Segue la discussione generale, nel corso della quale ciascun senatore, previa iscrizione a parlare, può intervenire di regola per non più di venti minuti, Dopo la discussione generale intervengono, in replica, il relatore ed il rappresentante del Governo.

L'Assemblea passa successivamente all'esame e alla votazione degli ordini del giorno, degli articoli e dei relativi emendamenti. La discussione si conclude con la votazione finale del provvedimento. Prima di ogni votazione un senatore per ciascun Gruppo parlamentare può svolgere, per non più di dieci minuti, una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza.

La Conferenza dei Capigruppo può organizzare la discussione ripartendo proporzionalmente i tempi tra i Gruppi.

Presentazione dei disegni di legge (art. 34, art. 73, art. 79 e art. 81 Reg.)

Ciascun senatore può presentare disegni di legge, ognuno dei quali deve necessariamente recare un titolo, una relazione ed una parte normativa suddivisa in articoli (vedi le Regole e raccomandazioni per la formulazione dei testi legislativi e la Circolare del 20 aprile 2001 del Presidente del Senato).
Dell'avvenuta presentazione è dato annuncio in allegato ai resoconti dell'Assemblea.
I disegni di legge sono quindi assegnati per l'esame alla Commissione competente.

Per i disegni di legge presentati entro sei mesi dall'inizio della legislatura che riproducano l'identico testo di disegni di legge approvati dal solo Senato nella precedente, può essere chiesta la dichiarazione d'urgenza e l'adozione della procedura abbreviata.

Se un disegno di legge è sottoscritto da più della metà dei componenti di un Gruppo parlamentare, il Presidente di quest'ultimo può dichiarare all'Assemblea che il disegno di legge è fatto proprio dal Gruppo. In tal caso, la Commissione competente deve iniziarne l'esame entro un mese.

Se un disegno di legge è fatto proprio da tutti i Gruppi parlamentari, è immediatamente assegnato alla Commissione competente, che è autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea, ed è inserito nel calendario dei lavori dell'Aula successivo a quello in corso.

Emendamenti (art. 100 e art. 102-bis Reg.)

Ciascun senatore ha facoltà di presentare per iscritto emendamenti al testo in discussione, nei termini fissati in sede di programmazione dei lavori.

Gli emendamenti sono stampati in appositi fascicoli e distribuiti prima dell'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea. Su di essi il relatore e il rappresentante del Governo esprimono il proprio parere.

Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione delle entrate, per i quali la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non sono procedibili, a meno che quindici senatori non ne chiedano la votazione, che dovrà essere nominale con scrutinio simultaneo.

Ordini del giorno (art. 95 Reg.)

Ciascun senatore può presentare per iscritto ordini del giorno tendenti a dare direttive al Governo con riferimento al contenuto del provvedimento in esame. Essi sono di regola illustrati dal proponente prima della conclusione della discussione generale. La votazione degli ordini del giorno ha luogo dopo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo, che esprimono il proprio parere. I presentatori possono tuttavia non insistere per la votazione.

Il Presidente può disporre che ordini del giorno concernenti disposizioni contenute in un articolo del disegno di legge siano votati prima della votazione dell'articolo stesso. Ordini del giorno possono anche derivare dalla trasformazione di emendamenti.

Modi di votazione (Capo XIII Reg.)

Il Senato delibera a maggioranza dei senatori che partecipano alla votazione, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. L'astensione è equiparata a voto contrario. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

Normalmente in Assemblea le votazioni avvengono per alzata di mano; quindici senatori possono chiedere la votazione nominale e venti quella a scrutinio segreto (nei casi estremamente limitati in cui ciò è consentito dal Regolamento).

La votazione nominale si effettua normalmente con scrutinio simultaneo. In questo caso la Presidenza si avvale dell'apparato elettronico di votazione, che consente l'immediata registrazione del nome del votante e del voto espresso. A tale scopo, ogni seggio è munito di un dispositivo di votazione con tre pulsanti, disposti nel seguente ordine: Astenuto, Sì, No. L'attivazione del dispositivo avviene con l'introduzione di una scheda nominativa fornita ad ogni senatore.
Una volta aperta la votazione con l'annuncio del Presidente, è sufficiente premere il pulsante relativo al voto desiderato per consentire al sistema elettronico l'individuazione del votante e del voto; quest'ultimo è visualizzato mediante l'accensione delle apposite spie luminose (verde per il Sì, rossa per il No, bianca per l'astensione) sul terminale di voto e sulla corrispondente casella dei tabelloni sinottici.

Analogo meccanismo è attivato per lo scrutinio segreto. In questo caso il dispositivo elettronico si limita a rilevare l'esito finale e l'elenco dei partecipanti alla votazione; sui seggi di votazione e sulle corrispondenti caselle dei tabelloni sinottici si accende una luce gialla, quale che sia il voto espresso.

La prima votazione con dispositivo elettronico di ogni seduta deve essere preceduta da un preavviso di venti minuti. La votazione nominale con appello è di norma riservata alle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo.

Numero legale (art. 107 e art. 108 Reg.)

Le votazioni nominali ed a scrutinio segreto comportano l'automatica verifica del numero legale e in tali casi i senatori richiedenti sono computati tra i presenti. Nelle votazioni per alzata di mano, che costituiscono il modo ordinario di deliberare, il numero legale è invece presunto.

Dodici senatori possono tuttavia richiedere la verifica del numero legale, che avviene mediante l'utilizzo del sistema elettronico di votazione: è necessario che ogni senatore inserisca la scheda nominativa e prema uno qualsiasi dei tasti per far rilevare la propria presenza. Anche in questo caso, i richiedenti la verifica sono computati tra i presenti.

Se il Senato non è in numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo di almeno 20 minuti, oppure la toglie. La seduta è comunque tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale.

La rilevazione della presenza, oltre che con la partecipazione allo scrutinio elettronico e alla verifica del numero legale, avviene anche con la mera introduzione della tessera nel terminale, senza pressione di alcun tasto.
In tale ultimo caso, sul terminale di voto si illumina una luce gialla intermittente e la presenza del senatore è calcolata ai soli fini amministrativi, pur non rilevando per il voto elettronico né per il numero legale.

Interrogazioni, interpellanze, mozioni (Capo XIX Reg.)

Ciascun senatore può presentare interrogazioni e interpellanze.

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Ministro competente per avere informazioni o per sapere se e quali provvedimenti siano adottati in relazione ad un oggetto determinato.

Le interrogazioni devono indicare se la risposta richiesta è scritta o orale e, in quest'ultimo caso, se la sede di svolgimento debba essere l'Assemblea o la Commissione competente per materia.
In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chieda la risposta scritta, che verrà pertanto trasmessa dal Governo e pubblicata negli atti del Senato.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari individua le materie sulle quali si svolgono interrogazioni a risposta immediata - question time - consistenti in una pura e semplice domanda al Governo da parte di un senatore per ciascun Gruppo parlamentare.

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Governo circa i motivi della sua condotta su questioni di particolare rilievo.

La mozione, intesa a promuovere una deliberazione da parte del Senato, deve essere sottoscritta da almeno otto senatori ed è discussa in apposite sedute, stabilite dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in sede di formazione del calendario dei lavori.

I testi delle interrogazioni, interpellanze e mozioni sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Pubblicità dei lavori (art. 57 e art. 60 Reg.)

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, a meno che, su domanda del Governo o di un decimo dei componenti del Senato, non si deliberi l'adunanza segreta. Questa eventualità non si è mai verificata in tempi recenti.

Delle sedute pubbliche dell'Assemblea vengono redatti il processo verbale, il resoconto sommario, che reca un riassunto molto conciso degli interventi, ed il resoconto stenografico, contenente la trascrizione integrale della discussione.
Il resoconto stenografico è consultabile nel sito internet del Senato già in corso di seduta.

Le Commissioni parlamentari »

Competenze (art. 22 Reg.)

Le Commissioni permanenti hanno competenza nelle materie indicate per ciascuna dal Regolamento:

1a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;
2a - Giustizia;
3a - Affari esteri, emigrazione;
4a - Difesa;
5a - Programmazione economica, bilancio;
6a - Finanze e tesoro;
7a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
8a - Lavori pubblici, comunicazioni;
9a - Agricoltura e produzione agroalimentare;
10a - Industria, commercio, turismo;
11a - Lavoro, previdenza sociale;
12a - Igiene e sanità;
13a - Territorio, ambiente, beni ambientali;
14a - Politiche dell'Unione europea.

In relazione alla trattazione di determinate e specifiche materie, il Senato può disporre l'istituzione di Commissioni speciali, equiparate alle permanenti in ordine a poteri ed attività.

Formazione (art. 21 e art. 31 Reg.)

Le Commissioni permanenti sono formate in modo da rispecchiare la proporzione tra i Gruppi, i quali, entro cinque giorni dalla loro costituzione, provvedono alle rispettive designazioni nelle singole Commissioni, ad eccezione della 14a Commissione, in ragione di uno ogni tredici iscritti.

I senatori che non risultino assegnati dopo tale ripartizione sono distribuiti nelle Commissioni dal Presidente del Senato secondo il principio di proporzionalità tra i Gruppi.

La 14a Commissione è formata - sulla base delle intese promosse dal Presidente del Senato - da tre senatori appartenenti a ciascuna delle Commissioni 1a, 3a e 5a e da due senatori appartenenti a ciascuna delle altre Commissioni permanenti. Il Presidente della 14a Commissione fa parte esclusivamente di tale Commissione.

Ogni senatore può essere assegnato a una sola Commissione permanente, ovvero fino a tre, ma solo quando faccia parte di un Gruppo composto da meno di tredici senatori. Inoltre può appartenere anche a un'altra Commissione quando sostituisca un senatore chiamato a far parte del Governo o il Presidente della 14a Commissione nella propria Commissione di origine.

Ciascun Gruppo può, per un determinato disegno di legge o affare o per una singola seduta, sostituire uno o più tra i propri rappresentanti in una Commissione.

Ciascun senatore, inoltre, può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di Commissioni diverse da quella di appartenenza, così come può presentare emendamenti a disegni di legge esaminati da Commissioni diverse dalla propria.

Organizzazione (art. 27 e art. 29 Reg.)

Ciascuna Commissione elegge tra i propri componenti l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, eletto secondo le regole stabilite per l'elezione del Presidente del Senato, da due Vice Presidenti e da due Segretari, eletti con voto limitato per garantire la presenza delle minoranze.

Gli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi in Commissione, predispongono il programma e il calendario dei lavori, in modo da assicurare in via prioritaria l'esame dei disegni di legge e degli argomenti inclusi nel programma e nel calendario dell'Assemblea.

Le Commissioni possono istituire nel proprio ambito Comitati, anche permanenti, o Sottocommissioni cui è demandata la trattazione di specifiche questioni o l'esame preliminare di provvedimenti. Generalizzata, ad esempio, è la costituzione di Sottocommissioni incaricate di esprimere pareri su provvedimenti assegnati nel merito ad altre Commissioni.

Convocazioni e numero legale (art. 29 e art. 30 Reg.)

Le Commissioni sono convocate per la prima seduta dal Presidente del Senato; successivamente, la convocazione è fatta dai rispettivi Presidenti con avviso inviato per posta elettronica e pubblicato contestualmente nel sito web del Senato non meno di ventiquattro ore prima della seduta, salvo che per le sedute in sede deliberante e redigente, per le quali il termine di preavviso è di quarantotto ore.

Della convocazione i senatori sono informati anche con un SMS. Insieme alla convocazione nella forma indicata è diramato l'ordine del giorno mediante pubblicazione nel sito web del Senato.

Per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente e di quelle nelle quali si discutano o adottino deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, accertata dal Presidente all'inizio della seduta.

In tutti gli altri casi, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti e l'accertamento non è richiesto, presumendosi che la Commissione sia sempre in numero legale. Tuttavia il Presidente - d'ufficio in occasione della prima votazione successiva alla discussione generale di un argomento o, su richiesta di un senatore, prima di ogni altra votazione - procede alla verifica.

Attività (art. 28, art. 35, art. 37 e art. 50 Reg.)

Le Commissioni permanenti si riuniscono:

  • in sede deliberante, per la discussione e la deliberazione di disegni di legge;
  • in sede redigente, per la discussione e la deliberazione dei singoli articoli di disegni di legge da sottoporre all'Assemblea per la sola votazione finale;
  • in sede referente, per l'esame di disegni di legge o affari sui quali devono riferire all'Assemblea;
  • in sede consultiva, per esprimere pareri su disegni di legge o affari assegnati ad altre Commissioni.

Non possono essere assegnati in sede deliberante e redigente i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e quelli rinviati alle Camere dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.
In ogni caso, fino al momento della votazione finale il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, e la Commissione procede dunque in sede referente, se lo richiedano il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione.
Per converso, quando ne faccia richiesta la Commissione unanime e il Governo dia il proprio assenso, il Presidente del Senato può trasferire in sede deliberante o redigente un disegno di legge già deferito alla Commissione in sede referente.

Le Commissioni permanenti si riuniscono inoltre per l'esame o la deliberazione di affari per i quali non devono riferire all'Assemblea, per esprimere pareri su atti del Governo, per lo svolgimento di interrogazioni, per richiedere informazioni e chiarimenti o ascoltare comunicazioni del Governo, per acquisire elementi informativi su disegni di legge o affari assegnati alle Commissioni e per svolgere indagini conoscitive, previo consenso del Presidente del Senato.
A conclusione dell'esame di un affare assegnato, la Commissione può adottare una risoluzione per esprimere valutazioni e indirizzi.

Pubblicità dei lavori (art. 32 e art. 33 Reg.)

Delle sedute delle Commissioni si redigono il processo verbale ed il riassunto dei lavori, nonché, nei casi di esame in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto stenografico.

Nelle sedute in sede deliberante e redigente e - con l'eccezione delle sedute in sede referente e consultiva che non sono pubbliche - in ogni caso in cui, su richiesta della Commissione, lo disponga il Presidente del Senato, la pubblicità dei lavori è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi.

Al termine di ogni seduta, nel sito web è pubblicata una scheda sintetica dei lavori della Commissione.

Pubblicità dei lavori »

Atti parlamentari e pubblicazioni online

Tutti i testi degli atti parlamentari del Senato a partire dalla XIII Legislatura sono pubblicati nel sito internet ed è in corso il recupero in formato digitale e la pubblicazione nel sito anche degli atti delle Legislature precedenti.

Per accedere online agli atti parlamentari legati ai lavori correnti dell'Assemblea e delle Commissioni è possibile usufruire - con i feed RSS - del servizio di abbonamento agli atti in formato elettronico quale gli utenti della rete possono essere informati e visualizzare i nuovi atti pubblicati appartenenti alla tipologia o alle tipologie a cui si sono abbonati, non appena gli atti stessi vengono inseriti nel sistema informativo del Senato.

Nella pagina Ultimi atti pubblicati è inoltre riportato l'elenco di tutti gli atti pubblicati nel corso della giornata (con link al file pdf). Gli atti restano visibili per una settimana dal momento della pubblicazione.

Nel sito internet sono disponibili anche i testi di numerose pubblicazioni del Senato realizzate negli ultimi anni. Gradualmente si sta procedendo all'acquisizione in formato digitale e alla pubblicazione sul sito delle opere realizzate in precedenza.

Resoconti

Resoconti delle sedute dell’Assemblea

Il resoconto sommario ed il resoconto stenografico nonché i testi all'esame dell'Assemblea vengono pubblicati in corso di seduta sui siti del Senato internet/intranet e sono costantemente aggiornati.

Nel corso della seduta viene inoltre pubblicato, sempre sul sito del Senato, il comunicato di fine seduta, con cui si dà conto in modo sintetico dei lavori.

L'allegato A al resoconto riporta i testi esaminati nel corso della seduta quali, a titolo di esempio, gli emendamenti con l'esito delle relative votazioni e gli atti di sindacato ispettivo sui quali si è pronunciato il Governo.

L'allegato B contiene invece le comunicazioni della Presidenza, le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni presentate nel corso della seduta dell'Assemblea. L'allegato B raccoglie inoltre i prospetti delle votazioni qualificate nonché, su autorizzazione della Presidenza, eventuali tabelle ed elenchi, e testi di interventi parzialmente svolti in Aula.

Entro due ore dalla conclusione dell'intervento, ogni oratore può apportare eventuali correzioni formali al proprio discorso contattando l'Ufficio dei resoconti ubicato accanto all’Aula, al primo piano di Palazzo Madama.

Resoconti delle sedute delle Commissioni

Di ogni seduta delle Commissioni, a cura delle rispettive segreterie, viene pubblicato il resoconto sommario. Il testo è consultabile nelle pagine internet delle singole Commissioni.

Il resoconto stenografico delle sedute delle Commissioni viene redatto nelle sole sedi previste dal Regolamento.

Dopo una prima revisione, i testi degli interventi sono trasmessi agli oratori che devono restituirli all'Ufficio dei resoconti entro cinque giorni con eventuali correzioni formali. Nel frattempo i resoconti possono essere pubblicati a stampa e sui siti del Senato internet/intranet come bozze non corrette.

Sito internet

Inaugurato nel 1996 e completamente ristrutturato nel 2004, il sito del Senato www.senato.it rende disponibile una ricchissima documentazione sull'attività parlamentare. Oltre ai documenti ufficiali (disegni di legge, resoconti parlamentari, ordini del giorno, documenti non legislativi) e ai dati sulla composizione, sono disponibili schede riassuntive dettagliate sull'attività dei senatori, sull'iter dei disegni di legge e su tutte le attività che il Senato svolge anche in ambito non legislativo.

Il sito è suddiviso in 8 aree principali. Nell'area L'Istituzione sono raccolti i testi fondamentali: la Costituzione, il Regolamento del Senato, la legge elettorale. Composizione è l'area dedicata ai Senatori, agli organi del Senato, alle Commissioni e ai Gruppi parlamentari. Lavori del Senato mette a disposizione un accesso rapido ai documenti dell'Assemblea (ordine del giorno, resoconti, comunicati di fine seduta) e all'Agenda completa dei lavori di Aula e Commissioni. Leggi e Documenti è l'area dedicata ai testi sottoposti all'esame parlamentare - disegni di legge, documenti non legislativi, interrogazioni, interpellanze e mozioni - ai dossier di documentazione e alla manovra di bilancio. L'area Attualità viene costantemente aggiornata con i comunicati stampa e le notizie sui lavori del Senato. Nelle Relazioni con i cittadini trovano posto le informazioni sull'Amministrazione e su servizi come la Biblioteca, l'Archivio storico, la Libreria e le visite al Senato. Un'ampia area, con una propria home page, è dedicata alle Commissioni. Infine, le banche dati offrono la possibilità di ricerche specialistiche all'interno del sito con numerose opzioni riguardanti firmatario dell'atto, data di presentazione, stato dell'iter ecc.

Alcune informazioni sono invece reperibili nel sito www.parlamento.it gestito in comune con la Camera dei deputati: ad esempio, gli indici delle leggi approvate, ordinati per cronologia, tipologia ed aree tematiche, ed i decreti legislativi attuativi di leggi di delega o di direttive comunitarie, ovvero ancora degli statuti speciali, nonché tutte le informazioni relative agli organismi a composizione bicamerale.

Il sito dati.senato.it rende disponibili, in formati aperti e liberamente riutilizzabili, gran parte delle informazioni già pubblicate nel sito istituzionale, con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza sull'operato dell'Istituzione. Si tratta di una base informativa messa a disposizione di cittadini, ricercatori, giornalisti e sviluppatori informatici per analizzare e condividere la conoscenza di cosa viene proposto, discusso e votato.

Il Senato, in collaborazione con altre Istituzioni, partecipa al progetto www.normattiva.it, il cui obiettivo, in gran parte già raggiunto, è «la creazione di un servizio affidabile, gratuito e completo di informazione sulle leggi italiane».

Servizi audiovisivi

Ogni giorno, dal canale televisivo e dalla web-tv, è possibile accedere in diretta alle sedute dell'Aula di Palazzo Madama. E' possibile, inoltre, seguire in diretta e in differita, anche le sedute delle Commissioni permanenti quando il Regolamento ne prevede la pubblicità dei lavori. Dagli altri canali della web-tv si possono seguire le conferenze stampa che si svolgono nella Sala Caduti di Nassirya e altre iniziative istituzionali promosse dal Senato.

Il canale televisivo

Le trasmissioni televisive avviate dal settembre 2003 possono essere seguite da tutti coloro che dispongono di antenna parabolica e ricevitore digitale.

Il segnale viene irradiato dal satellite Eutelsat Hot Bird 2 ed è ricevibile sia con i ricevitori FTA (Free To Air) sia con quelli più diffusi dotati di dispositivi per la ricezione anche di emittenti a pagamento.

Chi utilizza la piattaforma Sky e opta per la sintonizzazione automatica, troverà il Senato al canale 525. Chi, invece, non utilizza la piattaforma Sky, può trovare nel sito i parametri necessari alla sintonizzazione.

Il segnale viene irradiato dal satellite sull'area europea, nordafricana e medio orientale, dalla posizione orbitale - 13° longitudine est - già utilizzata dalla maggioranza delle emittenti radiotelevisive in lingua italiana.

Il segnale trasmesso, secondo quanto previsto dall'accordo con la società Rai Way, è quello attualmente prodotto dalla Sala Regia del Senato della Repubblica. La trasmissione avviene simultaneamente alla consegna del segnale, quindi in tempo reale ed in modo continuo, senza alcun intervento da parte di Rai Way sui contenuti. La trasmissione avviene in modalità non criptata.

Un Disciplinare regola le procedure di trasmissione e ritrasmissione radiotelevisiva dei lavori del Senato.

Nei fine settimana e durante i periodi di sospensione dei lavori parlamentari il canale offre una programmazione che alterna l'informazione sull'attività parlamentare, le iniziative di comunicazione rivolte ai giovani, i servizi al cittadino, le iniziative istituzionali promosse dal Senato e documentari sulla storia di questo ramo del Parlamento.

La web-tv

La web-tv trasmette in modalità streaming e può essere seguita da qualunque pc e dispositivo connesso alla Rete. Nell'archivio sono disponibili le registrazioni delle sedute di Assemblea e delle Commissioni e di incontri di particolare importanza (convegni, presentazioni, cerimonie) che si sono svolti in Senato. Con la XVII Legislatura inizia le sue trasmissioni il "canale YouTube del Senato" che amplia notevolmente le possibilità di diffusione in Rete.

Informazioni sull'attività parlamentare

Contattando telefonicamente o per email (infopoint@senato.it) le Informazioni parlamentari o la Libreria i cittadini possono ottenere dati e documentazione sull'attività parlamentare e sulla legislazione, nonché assistenza nella consultazione delle banche dati parlamentari accessibili dal sito internet del Senato.

Le informazioni ottenibili riguardano ogni aspetto dell'attività parlamentare: iter dei disegni di legge e degli atti di sindacato ispettivo (interpellanze, interrogazioni); attività conoscitiva (audizioni, indagini conoscitive); di controllo (inchieste parlamentari); consultiva (pareri su atti del Governo, su nomine); composizione degli organi parlamentari.

Si fornisce inoltre assistenza nella consultazione dei dati statistici sull'attività del Senato ed è possibile ottenere informazioni di "primo orientamento" sulla legislazione vigente.

L'Amministrazione del Senato »

La struttura amministrativa

«L'Amministrazione del Senato è la struttura amministrativa di supporto all'esercizio dell'attività parlamentare; in tale ambito è al servizio dell'Istituzione parlamentare, dei suoi Organi e dei Senatori. L'Amministrazione adempie secondo principi di indipendenza e imparzialità» (Art. 1 del "Testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica").

Al vertice della struttura amministrativa del Senato, costituita da 857 dipendenti selezionati esclusivamente sulla base di concorsi pubblici, è posto il Segretario generale, che ne risponde al Presidente. L'apparato è articolato in tre Aree.

La prima area si occupa dell'attività legislativa, di indirizzo e controllo politico, in Assemblea e Commissione, e delle funzioni di studio e documentazione di supporto all'azione parlamentare. Cura anche la qualità degli atti normativi - con particolare riguardo all'applicazione delle Regole e raccomandazioni per la formulazione dei testi legislativi, secondo quanto disposto in materia dalla Circolare del 21 aprile 2001 del Presidente del Senato - e lo status del parlamentare.

La seconda area comprende le funzioni attinenti l'amministrazione del Senato dai punti di vista informatico, contabile, logistico-immobiliare. Si occupa anche della contrattualistica e delle gare, della gestione amministrativa dei senatori e del personale di ruolo.

La terza area cura gli affari internazionali, le iniziative culturali, le attività del polo bibliotecario-archivistico e della sicurezza dei Palazzi. Comprende inoltre le relazioni esterne, le funzioni di rappresentanza e la comunicazione-informazione dell'Istituzione.

Accessi ai palazzi, relazioni con i cittadini e le scuole »

Regole generali per gli accessi ai palazzi

Oltre ai senatori, hanno il diritto di accedere ai Palazzi i deputati, i parlamentari europei, gli ex senatori, gli ex deputati, i componenti del Governo, i presidenti di giunte e consigli regionali, i presidenti e segretari di partiti politici.

Il personale del Senato, i dipendenti dei gruppi e le altre persone autorizzate ad accedere normalmente ai Palazzi devono esporre un tesserino nominativo di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione.

Ogni senatore o Gruppo parlamentare può richiedere il rilascio di passi per l'accesso di ospiti.

Nei palazzi del Senato è richiesto un abbigliamento sobrio; in particolare, gli uomini devono indossare giacca e cravatta.

Gli assistenti parlamentari hanno il compito di vigilare sul rispetto delle norme relative all'accesso e alla frequentazione dei Palazzi.

L'accesso al primo piano di Palazzo Madama è soggetto a restrizioni.

Apertura al pubblico

E' possibile richiedere l'accesso alle tribune per assistere alle sedute di Assemblea.

Tutti i primi sabati del mese, eccetto agosto, è possibile compiere visite guidate di Palazzo Madama senza prenotazione. L'orario di apertura al pubblico è dalle ore 10 alle ore 18, con accesso da piazza Madama.

Iniziative per le scuole

Le scuole possono svolgere visite guidate di Palazzo Madama e assistere alle sedute.

Esse hanno inoltre l'opportunità di essere coinvolte in attività formative.

Presso la Libreria - Centro di informazione e documentazione istituzionale al pubblico del Senato, vengono svolte una serie di attività volte a far conoscere ai giovani ospiti il Senato, le sue funzioni e le sue articolazioni.

Personale specializzato è infatti a disposizione dei ragazzi e dei loro accompagnatori per fornire brevi cenni sull'ordinamento costituzionale italiano e sul funzionamento del Senato, illustrando le varie fasi dell'iter legislativo con l'ausilio di applicazioni multimediali.

Le scolaresche prendono parte, inoltre, ad una "simulazione di seduta", nel corso della quale hanno l'opportunità di rivivere i momenti salienti di un dibattito parlamentare e familiarizzare con le procedure adottate nelle Assemblee legislative, eventualmente seguendo, in diretta o in differita, i dibattiti che si svolgono in Aula attraverso appositi schermi.

In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) vengono anche organizzati per le scuole di ogni ordine e grado percorsi formativi che coinvolgono classi selezionate attraverso concorso pubblico.

Il sito www.senatoragazzi.it consente di mantenere un contatto diretto e continuo con i giovani e i docenti; un'apposita piattaforma didattica rende fruibile sul web le attività di formazione verso le scuole promosse dagli uffici del Senato.

Libreria - Centro di informazione e documentazione istituzionale al pubblico

La Libreria del Senato, che adempie anche le funzioni di Centro di informazione e documentazione istituzionale al pubblico, è ubicata al piano terra di Palazzo delle Coppelle, in via della Maddalena 27.

La struttura è aperta ai visitatori dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18.30, e si occupa della vendita al pubblico delle pubblicazioni edite dal Senato e mette a disposizione del visitatore il collegamento internet al sito istituzionale e la consultazione degli atti parlamentari on line, schermi video per assistere alla seduta di assemblea in diretta o a filmati relativi al Senato.

La Libreria - Centro di informazione fornisce informazioni al pubblico sull'attività parlamentare sia per via telefonica, sia per e-mail, distribuisce pubblicazioni divulgative e materiale di comunicazione ed è un punto di riferimento importante per le iniziative rivolte alle scuole. Presso i suoi locali vengono infatti accolte le scolaresche per incontri di formazione.

Studi e documentazione »

L'attività di ricerca e consulenza a supporto delle Commissioni, dei Gruppi e dei singoli senatori è effettuata principalmente, ma non esclusivamente, dal Servizio Studi.

Infatti la documentazione di base recante i riferimenti legislativi dei provvedimenti all'esame delle Commissioni viene predisposta a cura di ciascun Ufficio di segreteria. Le documentazioni in materia di affari internazionali e affari comunitari sono curate dal Servizio Affari internazionali. Un apporto specifico è fornito dal Servizio del Bilancio in materia di quantificazione degli oneri e di verifica degli effetti finanziari dei testi legislativi. Peculiari attività di documentazione sono infine svolte dal Servizio per la qualità degli atti normativi.

Servizio Studi

Gli Uffici del Servizio studi sono articolati secondo competenze sostanzialmente corrispondenti a quelle delle Commissioni permanenti. Due ulteriori Uffici provvedono rispettivamente a fornire studi, ricerche ed assistenza tecnico-documentaria sulle questioni regionali e delle autonomie locali ed a svolgere ricerche sulla legislazione comparata, oltre che a curare i rapporti con lo European Centre for Parliamentary Research & Documentation (ECPRD), una rete per la condivisione di informazioni fra Parlamenti europei.

Le ricerche predisposte dal Servizio Studi sulle materie oggetto dei disegni di legge, schemi di decreto legislativo o di regolamento più importanti o su altre questioni particolarmente significative danno luogo alla realizzazione di dossier destinati prioritariamente alle esigenze di documentazione interna degli organi del Senato e dei senatori.

I dossier sono articolati in quattro tipologie:

  • Dossier in senso stretto, che si prefiggono una ricostruzione organica dei vari aspetti di un problema;
  • Schede di lettura, che illustrano analiticamente il disegno di legge o lo schema di decreto in esame, articolo per articolo;
  • Testi a fronte, che pongono a raffronto su due (o più) colonne i testi legislativi in discussione, evidenziando graficamente le difformità;
  • Documentazione di base, che raggruppa in modo omogeneo testi, documenti o bibliografia sull'argomento.

Oltre ai Dossier, il Servizio studi realizza:

  • Note brevi, sintetici fascicoli di quattro - otto pagine dedicati a argomenti di attualità;
  • Appunti numerati, brevi sintesi informative ad uso interno, redatte in risposta a quesiti puntali o mirate ad aspetti specifici strettamente legati all'attività parlamentare;
  • Quaderni di documentazione, collana di volumi recanti studi di varia natura, comunque connessi all'attività parlamentare.

I Dossier e le Note brevi vengono pubblicati integralmente in formato elettronico (pdf) nei siti Internet ed Intranet del Senato e sono pertanto liberamente accessibili a chiunque. Della pubblicazione di un nuovo Dossier o una Nota breve viene data notizia ai senatori e agli utenti della rete interna Intranet attraverso l'invio di una e-mail.

Gli Appunti numerati sono segnalati sul Bollettino delle attività del Servizio Studi. Quest'ultimo è uno strumento informativo interno, pubblicato con cadenza trimestrale e consultabile sul sito Intranet del Senato, che riporta tutte le pubblicazioni prodotte dal Servizio nell'ultimo trimestre; anche della pubblicazione del Bollettino è data notizia con e-mail ai senatori e agli utenti della rete Intranet.

Il Servizio Studi assicura inoltre, insieme al Servizio Affari Internazionali, ai corrispondenti Servizi della Camera dei deputati, e al Ministero degli esteri, il coordinamento redazionale dell'Osservatorio di politica internazionale, un progetto per la realizzazione di studi e documentazioni su tematiche di interesse prioritario per la politica estera italiana o su temi di rilievo strategico o di attualità per l'agenda internazionale. Le documentazioni, realizzate da autorevoli Istituti di ricerca, comprendono:

Focus: rassegne trimestrali di monitoraggio su aree geografiche e tematiche di interesse prioritario per la politica estera italiana. Le quattro serie di Focus sono:
- Mediterraneo e Medio Oriente;
- Focus euroatlantico;
- Flussi migratori;
- Sicurezza energetica.

Rapporti: analisi di scenario, a cadenza annuale, su temi di rilievo strategico per le relazioni internazionali.

Approfondimenti: Studi monografici (10-30 pagine) su temi complessi dell'attualità internazionale.

Note: Brevi schede informative (4-8 pagine) su temi legati all'agenda internazionale.

Le documentazioni dell'Osservatorio sono pubblicate in formato elettronico nel sito del Parlamento italiano.

I senatori possono rivolgersi telefonicamente, per iscritto o per posta elettronica alla segreteria del Servizio Studi per chiedere informazioni e documentazione.
La risposta a tali richieste è immediata quando è possibile utilizzare materiale predisposto in anticipo oppure avvalersi delle banche dati informatiche di cui il Servizio è fornito o a cui può accedere. Nei casi in cui si renda invece necessaria una ricerca nuova o una elaborazione, il Servizio provvede compatibilmente con il prioritario supporto alle Commissioni e agli altri organi del Senato.

La documentazione del Servizio Affari internazionali

Il Servizio Affari internazionali produce documentazione sulle tematiche dell'Unione europea e sulle questioni internazionali di interesse per l'attività istituzionale del Senato.

Per il settore europeo, il Servizio predispone fascicoli e schede che, a partire dal 2012, sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

  • Documentazione sugli atti dell'Unione europea. Si tratta di dossier di documentazione predisposti in vista dell'esame di progetti normativi dell'Unione europea presso le competenti commissioni parlamentari. A partire dal 2010, in considerazione del rafforzamento del ruolo dei parlamenti nazionali nel processo legislativo dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, si redigono schede di valutazione dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
  • Documentazione sulle attività parlamentari (AP). Si tratta di schede e dossier elaborati in preparazione delle riunioni interparlamentari organizzate dal Parlamento europeo o dal Parlamento dello Stato membro che detiene la presidenza dell'Unione europea, o dossier redatti in merito a tematiche europee di particolare rilievo e attualità, anche in occasione di audizioni presso il Senato italiano.
  • Documenti dell'Unione europea. Vengono pubblicati le comunicazioni, gli atti e i documenti di maggior rilievo provenienti dalle istituzioni dell'Unione europea.

Per il settore internazionale, il Servizio degli Affari internazionali collabora, insieme al Servizio Studi del Senato, alla Camera dei deputati, al Ministero degli esteri e a importanti istituti di ricerca, all'Osservatorio di politica internazionale, nell'ambito del quale particolare rilievo rivestono le linee di documentazione (Focus) concernenti il Mediterraneo e il Medioriente, le questioni transatlantiche, i temi dell'energia e delle migrazioni.

Dossier di documentazione vengono predisposti dal Servizio per le specifiche esigenze delle Delegazioni italiane presso Assemblee parlamentari internazionali (presso il Consiglio d'Europa; la Nato; l'Osce; l'Ince; l'Ap-UpM; la PAM; l'UIP); per le Conferenze internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari, nonché per l'attività internazionale della Presidenza del Senato.

La documentazione del Servizio del Bilancio

Il Servizio del Bilancio predispone quattro tipologie di documenti, destinati alle esigenze di comunicazione interna per l'attività degli organi del Senato e dei senatori, disponibili in formato elettronico nel sito Internet del Senato e nelle aree di collaborazione. In particolare si tratta di Note di lettura, Elementi di documentazione, Documenti di base e Documentazione di finanza pubblica. Ogni trimestre viene anche pubblicato un Bollettino che dà conto di tutti i prodotti realizzati.

Le Note di lettura sono elaborati mirati ad analizzare gli effetti sulla finanza pubblica dei provvedimenti comportanti oneri. Esse sono dunque principalmente preordinate a rappresentare lo strumento di verifica delle relazioni tecniche elaborate dal Governo in relazione ai citati provvedimenti.

Gli Elementi di documentazione sono lavori di carattere più generale, non necessariamente relativi a singoli disegni di legge.

I Documenti di base sono fascicoli dedicati a questioni particolarmente rilevanti sotto il profilo metodologico.

La Documentazione di finanza pubblica ha ad oggetto il monitoraggio periodico degli andamenti di finanza pubblica in occasione della presentazione dei più importanti atti del Governo in materia.

La documentazione del Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Ciascun Ufficio di segreteria delle Commissioni permanenti e speciali del Senato cura la documentazione relativa ai disegni di legge all'esame delle Commissioni stesse. I relativi fascicoli contengono i riferimenti normativi, e ove necessario anche giurisprudenziali, citati nei disegni di legge e ad essi riferiti

La documentazione del Servizio delle prerogative, delle immunità parlamentari e del contenzioso

Il Servizio delle prerogative, delle immunità parlamentari e del contenzioso pubblica, prevalentemente ad uso dei parlamentari e degli altri soggetti istituzionali, documentazione di vario tipo, nonché raccolte di atti parlamentari e di normativa sulle attività di competenza. In particolare tale documentazione riguarda i risultati elettorali, l'anagrafe patrimoniale dei senatori e dei componenti del Governo non parlamentari, le immunità parlamentari e la verifica dei poteri.

Il Servizio pubblica anche i massimari delle decisioni adottate dalla Commissione contenziosa (primo grado di giudizio) e dal Consiglio di garanzia (secondo grado di giudizio), a norma del Regolamento del Senato della Repubblica sulla tutela giurisdizionale relativa ad atti e provvedimenti dell'Amministrazione del Senato.

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi

Nell'ambito del dialogo istituzionale fra Parlamento e Governo e del flusso di informazioni fra i due Organi, l'Ufficio dell'Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi, avvalendosi anche di una specifica banca dati, censisce gli atti legislativi che stabiliscono adempimenti da parte del Governo, in particolare per quel che concerne la presentazione di relazioni, e che implicano l'attività consultiva o di controllo del Parlamento.

L'Ufficio per la verifica della fattibilità amministrativa e per l'analisi di impatto degli atti in itinere valuta le analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) prodotte dal Governo per gli atti di propria iniziativa, consistenti in schede nelle quali ogni Amministrazione che predispone un progetto di nuova normativa (legge o regolamento) illustra obiettivi, risultati attesi, effetti sulla Pubblica Amministrazione ed impatto sui destinatari.

Archivio storico

L'Archivio storico del Senato è ubicato al primo piano e al piano ammezzato di Palazzo Giustiniani, nell'ala prospiciente piazza della Rotonda.

Accanto alle tradizionali attività di acquisizione fondi, conservazione e inventariazione del patrimonio documentale, l'Archivio storico svolge un ruolo attivo di consulenza per la razionale organizzazione degli archivi correnti e gestisce i documenti versati a fine legislatura da tutti i Servizi dell'Amministrazione.

Consapevole dell'importanza dei nuovi mezzi di comunicazione per la diffusione dell'informazione, sin dal 2001, l'Archivio storico ha consentito l'accesso al proprio patrimonio documentale al pubblico di Internet attraverso la realizzazione di numerose banche dati e la pubblicazione in rete di inventari e di 2 milioni di documenti digitalizzati.

Nella banca dati Archivi on line - le carte della politica è possibile consultare, in un unico archivio virtuale, 78 fondi di importanti personalità politiche, dell'Italia del Regno e della Repubblica (tra gli altri Croce, Gentile, Spadolini, Craxi, De Martino, Mancini, Togliatti), conservati presso l'Archivio storico del Senato, ma anche presso numerosi Istituti, Fondazioni e privati. Un carattere internazionale al progetto viene dato dalla richiesta avanzata da Boston University di mettere a disposizione del Senato la corrispondenza dell'esule italiano Max Ascoli con esponenti politici antifascisti, nel periodo del secondo conflitto mondiale e nei primi 20 anni della Repubblica.

Si tratta dell'inizio di un processo che prevede l'apertura di un portale della politica dove saranno consultabili, tra l'altro, gli archivi di personalità politiche conservati presso gli Archivi di Stato, già censiti nell'ambito della collaborazione regolamentata dal protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero per i beni e le attività culturali, nel 2010.

L'Archivio storico del Senato è comunque impegnato nell'acquisizione degli archivi dei senatori, in particolare dei Presidenti. Tra i fondi conservati a Palazzo Giustiniani si segnalano i fondi Fanfani, De Martino, Leone, Martino e tra le ultime acquisizioni, i fondi Bonino, Calamandrei, Cifarelli, Zanone.

Importante contributo agli studi prosopografici è il Repertorio dei senatori del Regno, nominati dal 1848 al 1943, consultabile in linea e a stampa, nella collana I senatori d'Italia.

Utile per quanti si occupano di commissioni d'inchiesta il Repertorio consultabile in linea, che ricostruisce la storia delle commissioni monocamerali, bicamerali e d'inchiesta del Parlamento, con la disponibilità in formato digitale dei documenti più significativi.

L'Archivio storico effettua inoltre ricerche sulle fonti, avvalendosi della collaborazione di professori universitari e ne cura la pubblicazione con tre editori di livello nazionale, Bibliopolis, Il Mulino e Rubbettino, in 7 collane: Carteggi, Discorsi parlamentari, Dibattiti storici in Parlamento, Inventari, Repertori, I Senatori d'Italia, Storia e Documenti.

L'Archivio storico promuove ed organizza eventi culturali quali mostre documentarie, convegni, nonché presentazione di libri.

Presso le sale di studio è sempre attivo un servizio di assistenza all'utenza per effettuare, tra l'altro, ricerche su fonti manoscritte e a stampa, mentre sul sito del Senato www.senato.it è pubblicata la Guida multimediale che fornisce informazioni sulle attività svolte dall'Archivio storico dal 2001 ad oggi.

Biblioteca

La Biblioteca del Senato, intitolata a Giovanni Spadolini, è ubicata a Palazzo della Minerva.

A partire da febbraio 2007 le sedi della Biblioteca del Senato e della Biblioteca della Camera, nei due palazzi contigui della Minerva e del Seminario, sono comunicanti e consentono la libera circolazione dei lettori e dei libri così da migliorare la complessiva risposta alle esigenze di informazione e ricerca dei cittadini e del Parlamento.

La nascita del Polo bibliotecario parlamentare è il punto di inizio di un processo che comprende l'unificazione dei cataloghi, il coordinamento degli acquisti, e nuove sale di consultazione specializzate. Sono ora fruibili in un'unica struttura oltre un milione e centomila volumi della Biblioteca della Camera e 700.000 volumi della Biblioteca del Senato.

I lettori possono usufruire dei servizi di entrambe le Biblioteche, frequentare le sale di consultazione e utilizzare i volumi presi in lettura anche nell'altra Biblioteca. E' possibile interrogare i cataloghi di entrambe le Biblioteche tramite un'unica interfaccia e consultare la rete Internet da tutte le postazioni informatizzate secondo regole comuni.

Per ottimizzare le risorse e i propri ambiti di specializzazione, la Biblioteca del Senato mantiene una competenza esclusiva sull'emeroteca e sulle raccolte di giornali, mentre presso la Biblioteca della Camera è possibile consultare le riviste e i periodici.

Biblioteca parlamentare e di cultura storica, la Biblioteca del Senato è organizzata in sale di consultazione specializzate a scaffale aperto e si aggiorna nei settori giuridico, storico, delle scienze politiche e sociali, della geopolitica, dei mass-media, provvedendo altresì all'informazione di base nelle principali discipline.

Per quanto riguarda in particolare il settore storico, intorno ai preziosi fondi degli statuti dei Comuni, delle corporazioni di arti e di mestieri dal Medioevo alla fine del XVIII secolo e della legislazione degli antichi Stati preunitari, la Biblioteca ha sviluppato un'importante raccolta di storia locale e di storia del diritto, arricchita dalle recenti acquisizioni del Fondo Vassalli e del Fondo Cortese.

Numerosi i servizi offerti dalla Biblioteca per garantire il migliore accesso degli utenti alle collezioni. La sede di Palazzo della Minerva è aperta agli utenti istituzionali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 20.30, o fino alla conclusione dei lavori dell'Assemblea, e il sabato dalle ore 9 alle 13. In questi orari è disponibile un servizio di orientamento, distribuzione del materiale bibliografico, prestito, prestito interbibliotecario e segnalazione di proposte di acquisto. è attivo inoltre uno sportello specializzato di informazioni bibliografiche che assiste l'utente nella ricerca sul materiale della Biblioteca, sulle banche dati in abbonamento, sui repertori cartacei e sulle risorse elettroniche disponibili in rete.

A Palazzo Madama è attiva un'emeroteca, che cura anche un servizio di distribuzione di una selezione di quotidiani del giorno presso la Sala Maccari.

La Biblioteca cura un proprio sito web che offre tutte le informazioni utili alla conoscenza delle collezioni e dei servizi. Il sito consente l'accesso ai cataloghi della Biblioteca (Internet e Intranet) e alle banche dati in abbonamento, consultabili non solo dalle postazioni di Palazzo della Minerva, ma da qualunque postazione sulla rete Intranet del Senato.

La Biblioteca cura la pubblicazione di strumenti di corredo alle proprie collezioni.

Rapporti con gli organi di informazione »

Accrediti stampa

I giornalisti dell'Associazione Stampa Parlamentare (Asp) possono seguire i lavori del Senato attraverso le postazioni informatiche della Sala Stampa (primo piano di Palazzo Madama) o dalla Tribuna Stampa (Aula). Il tesserino dell'Asp deve essere esposto in maniera visibile all'ingresso e all'interno del Senato.

I giornalisti professionisti e praticanti non aderenti all'Asp possono chiedere un permesso temporaneo (fax 0667063494) per accedere alla Sala Stampa o alla Tribuna Stampa.

Fotografie e riprese televisive

Le riprese fotografiche e televisive nei locali del Senato devono essere autorizzate. Le richieste di accesso alle sedi del Senato di fotografi ed operatori televisivi devono essere presentate all'Ufficio stampa e internet.

Le disposizioni di cui sopra si applicano per le conferenze stampa, per le interviste a senatori (che comportino riprese televisive o fotografiche o registrazioni audio) e per le riprese dell'Aula dalla Tribuna stampa.

Associazione stampa parlamentare

L'Asp è un'associazione di giornalisti, regolata da un proprio statuto. I suoi componenti, che rappresentano le principali testate giornalistiche nazionali, possono seguire i lavori dell'Assemblea, accedendo alla Tribuna appositamente riservata, nonché le sedute delle Commissioni, mediante un impianto a circuito chiuso che viene attivato nei casi previsti dal Regolamento.