GIUNTA PER IL REGOLAMENTO
MARTEDI' 12 LUGLIO 2022
24a seduta


Presidenza del Presidente del Senato
ALBERTI CASELLATI


La seduta inizia alle ore 17,50


esame, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del regolamento, degli emendamenti al Doc. II, n. 12


Il PRESIDENTE avverte che la Giunta è convocata per esprimere il parere sugli emendamenti presentati al Doc. II, n. 12, recante le modifiche al Regolamento a seguito della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari. A tale riguardo, precisa che i relatori hanno predisposto alcune proposte di riformulazione che sono state distribuite a tutti i componenti.

Il senatore SCHIFANI esprime perplessità per la forte accelerazione impressa allo svolgimento dei lavori per l'esame delle modifiche regolamentari. La riforma del Regolamento costituisce, infatti, un tema di estrema delicatezza e di particolare complessità tecnica, che richiede uno spazio adeguato di approfondimento e riflessione. Poiché il Documento in esame non costituisce una procedura sottoposta a rigide scadenze, come avviene ad esempio per i decreti-legge, tale accelerazione risulta a suo avviso non solo ingiustificata, ma altresì suscettibile di determinare un esame non sufficientemente ponderato.
Pur precisando di non avere alcun intento dilatorio, ritiene tuttavia necessario che ciascun componente della Giunta abbia a disposizione il tempo necessario per comprendere con precisione ogni modifica che verrà apportata al Regolamento, proprio in quanto quest'ultimo costituisce l'insieme delle regole comuni che determinano lo svolgimento dell'attività parlamentare. Si tratta di un'esigenza a tutela non solo delle prerogative di ciascun senatore, ma risulta fondata su elementari principi di trasparenza e di conoscibilità degli atti.

Il PRESIDENTE riassume lo svolgimento delle attività della Giunta per il Regolamento e del Comitato ristretto, osservando che a seguito dell'esito del referendum confermativo della Riforma costituzionale concernente la riduzione dei parlamentari, era emersa con evidenza la necessità di adeguare il contenuto del Regolamento alla mutata composizione del Parlamento prevista dalla Costituzione. Tale necessità è risultata chiaramente ineludibile per aspetti quali i quorum per la costituzione dei Gruppi parlamentari e per l'attivazione di numerosi strumenti procedurali. Peraltro - prosegue il Presidente - nel corso dei primi dibattiti in materia era emersa altresì l'esigenza di intervenire su ulteriori aspetti, connessi alla Riforma del Regolamento del 2017, quali la previsione di regole più restrittive per la costituzione dei Gruppi parlamentari, e l'introduzione di misure atte a contenere il fenomeno della progressiva crescita del Gruppo misto.
Dopo un primo periodo, nel quale l'attività svolta dalla Giunta ed in particolare dal Comitato ristretto si era dimostrata particolarmente intensa, si è successivamente registrato un rallentamento; l'esigenza di adeguare il Regolamento al fine di consentire il corretto funzionamento del Senato nella prossima Legislatura resta tuttavia fuori discussione.

Il senatore SCHIFANI precisa di non voler mettere in alcun modo in dubbio l'esigenza di una celere approvazione della Riforma, dando atto dell'importante lavoro svolto dai componenti del Comitato ristretto e della Giunta per il Regolamento. Ribadisce tuttavia le proprie perplessità sull'improvvisa calendarizzazione dell'esame in Assemblea del Doc. II, n.12, che costringe la Giunta ad esaminare aspetti complessi in tempi eccessivamente ristretti. L'esperienza applicativa del diritto parlamentare dimostra invece la necessità di valutare con attenzione tutte le possibili conseguenze che potrebbero derivare dall'introduzione di innovazioni nell'impianto regolamentare.
Osserva inoltre che l'esigenza di trasparenza in ordine al contenuto degli emendamenti risulta giustificata anche dall'ampliamento dei contenuti del Documento rispetto agli obiettivi inizialmente fissati: in un primo momento, infatti, la Giunta aveva convenuto circa l'opportunità di assicurare il funzionamento del Senato nella prossima legislatura limitando l'esame delle modifiche ai soli profili strettamente connessi alla riduzione del numero dei senatori; successivamente il Comitato ristretto ha invece deciso di ampliare l'oggetto del proprio esame, fino ad affrontare aspetti che incidono sulla struttura del procedimento legislativo e persino, in alcuni casi, sulla posizione del Governo. Sotto questo aspetto, vi sono certamente proposte apprezzabili, quale ad esempio la modifica dell'articolo 78, che consentirà di evitare che gli emendamenti ai decreti-legge approvati dalla Commissione di merito debbano essere nuovamente votati dall'Assemblea.
Pur con tali precisazioni, ribadisce tuttavia con convinzione l'esigenza di un approfondimento adeguato alla rilevanza dei temi da affrontare, che non possono essere trattati con superficialità.

Il senatore FARAONE osserva di aver chiesto, nel corso della Conferenza dei Capigruppo svoltasi in data odierna, di definire la calendarizzazione del Documento recante le modifiche regolamentari solo successivamente alla conclusione dei lavori della Giunta in ordine al parere sugli emendamenti presentati, proprio al fine di consentire una più adeguata riflessione sulle conseguenze determinate dalle modifiche regolamentari in esame. In tale sede, è stato stabilito all'unanimità di iniziare l'esame degli emendamenti e degli articoli già nella seduta dell'Assemblea del 13 luglio, con l'intesa tuttavia di valutare un possibile differimento qualora nel corso dei lavori della Giunta per il Regolamento fossero emerse posizioni contrastanti o comunque aspetti meritevoli di un'analisi più approfondita.
Sottolinea infine che le ipotesi di riformulazione degli emendamenti distribuite necessitano di adeguati tempi di approfondimento, proprio in quanto sono state poste a conoscenza dei componenti della Giunta solo all'inizio della riunione.

Il senatore SCHIFANI si associa alle considerazioni del senatore Faraone.

Il relatore CALDEROLI fa presente che il Documento II, n. 12, è stato pubblicato il 29 giugno e che il fascicolo degli emendamenti è pubblico da circa una settimana. I relatori hanno chiesto di far distribuire i testi delle ipotesi di riformulazione proprio al fine di rendere più agevoli a tutti i componenti la lettura delle modifiche proposte, senza che vi fosse in ogni caso alcun obbligo di previa sottoposizione in vista della riunione odierna. Questa è, del resto, la prassi costantemente seguita anche dalle Commissioni permanenti per l'esame dei provvedimenti legislativi.
La necessità di adeguare tempestivamente il Regolamento alla nuova composizione che caratterizzerà il Senato a partire dalla prossima legislatura è non solo unanimemente condivisa, ma risulta altresì di particolare attualità alla luce delle vicende connesse alla situazione politica in atto, che non consentono di escludere con certezza il verificarsi di elezioni anticipate. Esprime pertanto l'avviso che la Giunta debba iniziare l'esame nel merito degli emendamenti senza ulteriore ritardi.
Osserva altresì che la calendarizzazione del Documento della Giunta è stata unanimemente condivisa dalla Conferenza dei Capigruppo e di aver avuto modo di sottolineare, già in tale sede, che pur essendovi certamente la possibilità del manifestarsi di orientamenti difformi, la presenza di una o più opinioni dissenzienti non determina certamente di per sé l'impossibilità di proseguire i lavori.

Il senatore FARAONE ribadisce la necessità di un'adeguata valutazione anche delle eventuali proposte di riformulazione, che dovrebbero a suo avviso essere preliminarmente trattate in sede di Comitato ristretto, come già avvenuto in precedenza.

Il senatore ZAFFINI dichiara di non nutrire alcuna contrarietà in ordine allo svolgimento dell'esame degli emendamenti già nella seduta odierna. Qualora la Giunta per il Regolamento riuscisse a concludere i propri lavori non vi sarebbe conseguentemente alcuna ragione per rinviare l'esame in Assemblea, fissato per il giorno successivo.
Diversamente, qualora dovessero emergere contrasti tali da rendere necessario un rinvio, sarebbe del tutto ragionevole fissare l'inizio della trattazione in Assemblea degli articoli e degli emendamenti nel corso della prossima settimana.
L'esame delle modifiche regolamentari rappresenta un terreno di confronto di straordinaria rilevanza, in quanto in tale sede si fissano le regole del dibattito e del confronto parlamentare e politico. E' questa la ragione per la quale considera necessario ogni sforzo per raggiungere la massima condivisione possibile, pur nel rispetto delle esigenze di celerità prospettate dal relatore Calderoli, che dichiara anch'egli di condividere.

Il senatore AUGUSSORI osserva che la Giunta per il Regolamento costituisce la sede più autorevole nella quale si svolge l'esame di testi normativi. Non esiste pertanto alcuna ragione per la quale tale organismo debba discostarsi dalla prassi costantemente seguita da tutte le Commissioni permanenti per gli atti legislativi, nelle quali non esiste alcun obbligo di previa sottoposizione delle ipotesi di riformulazione, che vengono spesso definite proprio nel corso dei lavori parlamentari.

Il senatore FARAONE ritiene del tutto inconferente il paragone prospettato dal senatore Augussori. La Giunta per il Regolamento è infatti chiamata ad esaminare disposizioni che definiscono il quadro delle regole dell'attività parlamentare, a garanzia di tutte le parti politiche. Non è un caso, infatti, che l'articolo 64 della Costituzione preveda l'obbligo della deliberazione a maggioranza assoluta per le deliberazioni che concernano il Regolamento.
Ribadisce con convinzione l'esigenza di poter disporre di un tempo adeguato per esaminare le ipotesi di riformulazione sottoposte dai relatori, tra le quali peraltro rileva l'assenza di emendamenti presentati dalla propria parte politica.
Chiede pertanto che la Giunta sospenda i propri lavori per almeno due ore prima di riprendere l'esame degli emendamenti.

Il relatore SANTANGELO respinge con forza ogni argomentazione volta a supporre un atteggiamento non imparziale dei relatori in sede di valutazione degli emendamenti presentati.
Con riguardo alla definizione dei tempi per la conclusione dell'esame delle modifiche regolamentari, sottolinea che il calendario dei lavori è stato deliberato all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione della Giunta su quanto stabilito dall'articolo 167, comma 4, del Regolamento: in particolare, poiché il secondo periodo attribuisce alla Presidenza la facoltà di ammettere la presentazione, nel corso della discussione, di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modifiche precedentemente approvate, emerge con chiarezza che è lo stesso Regolamento a prevedere espressamente la possibilità di nuove riformulazioni.
In considerazione dell'estrema rilevanza dell'argomento in esame, pur prendendo atto delle richieste di approfondimento formulate, propone di dare comunque inizio ai lavori, ferma restando la possibilità di valutare le modalità di prosecuzione nel caso in cui emerga la necessità di una maggior ponderazione su aspetti specifici.

Il senatore PARRINI ritiene del tutto condivisibile la proposta del Presidente.
Nel considerare le richieste di ulteriore riflessione, formulate dai senatori Faraone e Schifani, animate da uno spirito costruttivo e non dilatorio, ritiene comunque meritevole di estremo apprezzamento il lavoro svolto dai relatori, che hanno prodotto una sintesi efficace ed equilibrata, all'esito di un lavoro che si è protratto per un lungo arco di tempo, con numerosi occasioni di dibattito sia in sede informale, sia nel corso delle riunioni della Giunta.
Poiché i testi oggetto di esame risultano pubblicati e disponibili da diversi giorni e le riformulazioni proposte dai relatori sono state distribuite conformemente alla prassi, esprime il proprio convincimento che la Giunta debba iniziare senza ulteriori ritardi l'esame degli emendamenti al Documento II, n. 12.
Il senatore SCHIFANI, pur prendendo atto del tenore costruttivo della proposta del Presidente, ritiene tuttavia che nell'odierna riunione non sussistano le condizioni di serenità che dovrebbero sempre caratterizzare i lavori, specialmente quando vi sia ad oggetto l'esame delle modifiche di un Regolamento parlamentare.
Pur precisando di non voler contestare in alcun modo la correttezza dei lavori ed il rispetto delle procedure, sottolinea tuttavia la necessità di tempi più adeguati per approfondire sia gli emendamenti presentati, sia soprattutto le relative proposte di riformulazione, che sono state poste a disposizione dei componenti della Giunta solo all'inizio della riunione.
Propone pertanto di esaminare gli emendamenti e le relative riformulazioni in sede di Comitato ristretto ovvero, in subordine, di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, anche al fine di ricostituire lo spirito di collaborazione ed il clima di serenità necessari ad affrontare un tema così rilevante.

La senatrice DE PETRIS, nel dichiarare di non condividere l'opinione circa l'assenza di un adeguato clima di serenità e di collaborazione, rivolge a tutti i componenti un appello ad iniziare nel merito l'esame degli emendamenti presentati, senza ulteriori rinvii.
La Giunta per il Regolamento, anche nella sede informale del Comitato ristretto, ha esaminato in modo estremamente ampio ed approfondito il complesso delle modifiche regolamentari, proprio in quanto è stato da tutti condiviso il dovere istituzionale di assicurare la piena funzionalità del Senato dal primo giorno della prossima legislatura. La Giunta pertanto deve proseguire i propri lavori e svolgere il proprio compito, al fine di consentire all'Aula la prosecuzione della discussione.
In ogni caso, dichiara di condividere l'esigenza di approfondire alcune questioni quale ad esempio l'articolo 5 del Documento.

La senatrice UNTERBERGER ritiene che la Giunta per il Regolamento debba iniziare l'esame degli emendamenti presentati senza ulteriori ritardi.

Il senatore PERILLI dichiara di condividere la proposta del Presidente. La Giunta è stata convocata per esaminare gli emendamenti ad un testo sul quale i lavori si sono protratti per un arco temporale estremamente prolungato. Non è possibile in questa sede porre questioni formali al fine di rinviare la conclusione dei lavori.

Si associa il senatore PARRINI.

Il PRESIDENTE fa osservare che la proposta di rinvio risulta di difficile praticabilità sotto il profilo tecnico-giuridico, in quanto l'esame della Giunta costituisce una condizione necessaria per la prosecuzione della discussione in Assemblea.

Il senatore SCHIFANI ribadisce che non sussistono elementi che impediscono un rinvio della discussione in Aula, in quanto le modifiche regolamentari non sono sottoposte a scadenze prefissate, come avviene invece per l'esame dei decreti-legge.

Il senatore MALAN dichiara di condividere pienamente le considerazioni svolte dal senatore Zaffini. Nel sottolineare di non aver alcuna obiezione rispetto alla proposta formulata dal Presidente, rileva tuttavia che non tutte le questioni oggetto del Documento approvato dalla Giunta risultano ineludibili, così come diversi temi oggetto delle riformulazioni predisposte dai relatori. Pur trattandosi anche in questi ultimi casi di questioni certamente rilevanti, suscettibili di incidere sull'assetto complessivo della Riforma, fa presente che i profili strettamente connessi alla riduzione del numero dei senatori investono solo parte del Documento in esame.
Anche la proposta - conclude il senatore Malan - di una breve sospensione per esaminare in modo più approfondito i testi distribuiti potrebbe essere presa in considerazione, tenuto altresì conto del fatto che risulterebbe del tutto conforme alla prassi.

Il senatore FARAONE prende atto delle osservazioni del senatore Malan e assicura che la propria richiesta di una breve sospensione non presenta alcuna finalità di tipo ostruzionistico, come dimostra il numero estremamente contenuto di emendamenti presentati dalla propria parte politica.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'andamento dei lavori, preannuncia in ogni caso l'intenzione di convocare un'ulteriore seduta della Giunta per domani mattina, prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, chiede ai relatori di esprimere il parere sugli emendamenti all'articolo 1.

Il relatore CALDEROLI esprime parere contrario sugli emendamenti da 1.1 a 1.9 e parere favorevole sull'emendamento 1.10. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti da 1.11 a 1.16.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.17, a condizione che venga riformulato premettendo l'inciso: «Fermi restando i requisiti di cui al primo periodo e fatto salvo quanto previsto» e parere contrario sull'emendamento 1.36 (testo 3), nonché sugli emendamenti da 1.18 a 1.23.
Invita il senatore Faraone, presentatore dell'emendamento 1.24, a ritirarlo o a valutarne la trasformazione in ordine del giorno.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.25 e 1.26, parere favorevole sull'emendamento 1.27 e parere contrario sugli emendamenti da 1.28 a 1.32.
Invita il senatore Zaffini a ritirare l'emendamento 1.33, per convergere su una nuova formulazione dei relatori sullo stesso tema, nel quale si prevede che l'esame in Assemblea delle proposte di cui all'articolo 19, commi 4 e 5, debba avvenire entra sessanta giorni dal termine dell'esame della Giunta. L'emendamento dei relatori, conseguentemente, prevede la soppressione, all'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento, delle parole: «entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione».

Il PRESIDENTE ritiene condivisibile la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.33, in considerazione della necessità di un termine certo, tenuto conto dei problemi applicativi che tale disposizione ha già presentato in precedenza.

Il relatore CALDEROLI riprende l'espressione dei pareri soffermandosi sugli emendamenti 1.34, 1.35 e 1.37. Ciascuna di tali proposte si fonda su una ratio a suo avviso del tutto comprensibile. Infatti, il Comitato ristretto nell'elaborare le modalità di accorpamento delle Commissioni permanenti ha dovuto necessariamente ricercare una soluzione di compromesso che, pur presentando certamente aspetti opinabili, ha tuttavia consentito di raggiungere un accordo di massima. La bontà della mediazione raggiunta risulta dimostrata anche dal numero estremamente ridotto di emendamenti presentati. Formula pertanto un invito a ritiro degli emendamenti 1.34. 1.35 e 1.37.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.38 e 1.39, e parere favorevole sull'emendamento 1.40.
Fa presente che gli emendamenti 1.41 e 1.42 sono stati ritirati.
Sull'emendamento 1.43, esprime parere favorevole limitatamente alla lettera a). Tale lettera risulta sostanzialmente identica all'emendamento 1.44, sul quale il parere è pertanto favorevole.
Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 1.45.

La senatrice DE PETRIS rileva che l'accorpamento delle Commissioni proposto nel Documento approvato dalla Giunta, pur rappresentando certamente il risultato di una complessa mediazione, presenta aspetti fortemente critici. Ritiene in particolare del tutto irragionevole sacrificare l'autonoma rilevanza di una Commissione centrale quale quella competente in materia di lavoro, mantenendo tuttavia il carattere autonomo della Commissione politiche dell'Unione europea.

Il relatore CALDEROLI osserva che nel corso dei lavori il Comitato ristretto ha basato le proprie scelte su due elementi specifici: in primo luogo, l'affinità non solo tecnica, ma anche politica delle materie di competenza; in secondo luogo, l'equa ripartizione dei carichi di lavoro per ciascuna Commissione nelle diverse sedi. Nel ribadire l'avviso che la soluzione contenuta nel Documento rappresenti il migliore punto di equilibrio possibile, per quanto non sempre ottimale, ritiene del tutto irragionevole aumentare il numero delle Commissioni oltre il limite di dieci previsto dal Documento. Con particolare riguardo all'emendamento 1.35, ritiene che la previsione di un numero dispari determinerebbe disomogeneità nella composizione numerica dei vari collegi.

Il senatore PARRINI condivide le considerazioni del relatore Calderoli. Tutti gli accorpamenti previsti nel Documento della Giunta rappresentano il risultato di scelte che hanno determinato indubbi sacrifici. Per quanto alcune obiezioni possono essere formulate rispetto a tale soluzione, l'accorpamento proposto nel Documento II, n. 12, ha tuttavia il pregio di aver raggiunto la più ampia convergenza.

Il senatore SCHIFANI si sofferma sugli emendamenti presentati a propria firma concernenti la formulazione dell'articolo 22 del Regolamento, osservando che in base alla propria personale esperienza istituzionale, sarebbe preferibile mantenere un carattere distinto tra le Commissioni Affari esteri e Difesa. Si tratta infatti di organismi i quali, pur essendo caratterizzati da un carico di lavoro certamente meno oneroso rispetto ad altre Commissioni permanenti, rappresentano una sede di particolare rilevanza per situazioni di crisi internazionale e di sicurezza interna.
Richiama in proposito la propria esperienza in occasione della decisione da parte del Governo francese di intervenire militarmente in Libia: di fronte alle sollecitazioni del Capo dello Stato a non restare indifferenti, il Parlamento ha potuto seguire l'evoluzione della situazione attraverso un importante dibattito svolto tra le Commissioni congiunte Affari esteri e Difesa dei due rami del Parlamento.
Per quanto si tratti di organi spesso convocati congiuntamente, la 3ª e la 4ª Commissione permanente si caratterizzano per una composizione del tutto diversa, che riflette professionalità e specializzazioni peculiari dei settori diplomatico e militare. Un eventuale accorpamento in unico organismo determinerebbe il rischio di uno sbilanciamento delle competenze a detrimento dell'uno o dell'altro comparto. D'altro canto, l'irrinunciabilità del carattere autonomo della 14ª Commissione permanente risulta un dogma tutto da dimostrare, soprattutto alla luce dell'evoluzione di tale organismo, che solo in tempi recentissimi ha acquisito una equiparazione rispetto alle altre Commissioni. Ricorda infatti che fino al 2003 tale Commissione non esisteva, in quanto il suo ruolo era esercitato da un'apposita Giunta e che fino alla riforma del 2017 la Commissione Politiche dell'Unione europea era caratterizzata da una composizione non diretta, in quanto basata su esponenti di ciascuna delle altre Commissioni permanenti. Anche in considerazione del carattere limitato delle competenze svolte, l'affermazione di una identità distinta degli affari europei rispetto all'ambito generale degli affari esteri risulta difficile da individuare.
Per tali ragioni, ribadisce l'avviso circa l'opportunità di mantenere distinte le Commissioni Affari esteri e difesa.

Il senatore FARAONE chiede di accantonare l'emendamento 1.17, sul quale i relatori hanno espresso parere favorevole, previa riformulazione.
Esprime soddisfazione per il parere favorevole sull'emendamento 1.27 che ritiene possa costituire un'innovazione qualificante sia per l'attività della Giunta per il Regolamento, sia più in generale per favorire i processi di armonizzazione tra i due rami del Parlamento.
Ribadisce l'avviso, più volte espresso in sede di Comitato ristretto, circa il carattere fortemente discutibile dell'impostazione del comma 5 dell'articolo 14 nel testo proposto dalla Giunta. Ritiene infatti manifestamente incostituzionale prevedere differenze di trattamento tra i vari senatori, fondate sulle loro scelte squisitamente politiche, tra le quali rientra certamente la volontà di dar luogo ad un nuovo soggetto e di costituire, conseguentemente, un corrispondente Gruppo parlamentare. Per le stesse ragioni ritiene altresì incostituzionale una disparità di trattamento per la costituzione dei Gruppi, prevedendo una soglia minima di sette senatori per i Gruppi costituiti all'inizio della legislatura e di dieci per quelli formati successivamente.
Preannuncia pertanto sin d'ora l'intenzione di impugnare tali disposizioni, una volta entrate in vigore, dinanzi alla Corte costituzionale.
Ritiene infine meritevoli di considerazione i rilievi formulati dal senatore Schifani in ordine ai criteri di accorpamento delle Commissioni permanenti, rilevando l'opportunità di una valutazione più approfondita sul punto.

Il senatore MALAN, pur dando atto ai relatori di aver preso attentamente in considerazione le questioni poste dall'emendamento 1.33, dichiara l'indisponibilità da parte propria e del senatore Zaffini a convergere sulla proposta di riformulazione. L'emendamento 1.33 si basa infatti sulla considerazione della necessità di prevedere un termine per il solo comma 4 dell'articolo 19, così come anche l'articolo 135-ter risulta incentrato sul tema della verifica dei poteri. Ritiene in particolare che la previsione di un termine possa rivelarsi non opportuna per le questioni connesse all'insindacabilità, in quanto per tali aspetti il Senato deve poter decidere i tempi della relativa definizione con sufficiente flessibilità ed in piena autonomia.
Ribadisce le proprie perplessità circa l'introduzione dell'istituto dei non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare, in quanto l'articolo 67 della Costituzione stabilisce che ogni membro del parlamento, senza alcuna distinzione, rappresenta la Nazione. Parimenti discutibile risulta a suo parere l'estensione della decadenza anche alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, la quale, atteso il ruolo di garanzia svolto, non dovrebbe essere condizionata nella sua composizione dalle vicende della politica.


Il PRESIDENTE, nel preannunciare l'intenzione di non partecipare alle votazioni, ritiene tuttavia opportuno esprimere le proprie perplessità su alcuni aspetti specifici contenuti nel Documento approvato dalla Giunta.
In primo luogo, ritiene discutibile la previsione, contenuta all'articolo 27, comma 3-ter della decadenza dagli Uffici di Presidenza di tutti gli organi collegiali. Tale misura, comprensibile per gli organi di carattere squisitamente politico, risulta invece più difficilmente estensibile agli organi che esercitano funzioni sostanzialmente giurisdizionali, quali la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e gli organi di giustizia domestica del Senato. La formulazione di tale comma risulta inoltre a suo avviso non sufficientemente precisa, in quanto sembrerebbe ricomprendere anche gli organi presieduti dal Presidente del Senato.
Ritiene inoltre non prive di fondamento le considerazioni critiche svolte dal senatore Faraone in ordine alla previsione di soglie diverse per la costituzione dei Gruppi parlamentari, pur comprendendo la finalità di disincentivare il fenomeno della mobilità parlamentare. Nel precisare in particolare di aver sempre prestato notevole attenzione a tali questioni, tanto da aver in passato presentato un disegno di legge costituzionale introduttivo del vincolo di mandato, ritiene che l'introduzione di limiti troppo stringenti, che incidono su scelte politiche quali l'adesione ai Gruppi parlamentari debba sempre assicurare il pieno rispetto dei principi fissati dall'articolo 67 della Costituzione.
Nel far presente di non aver partecipato ai lavori del Comitato ristretto, rileva tuttavia che la scelta di accorpare le Commissioni Affari esteri e Difesa, mantenendo separata la Commissione per le Politiche dell'Unione europea, era stata determinata dalla considerazione dei carichi di lavoro di tali organi.

Il senatore MALAN ritiene condivisibili le considerazioni del senatore Schifani in ordine all'opportunità di non accorpare la 3ª e la 4ª Commissione permanente.

La senatrice DE PETRIS dichiara di non condividere il contenuto dell'emendamento 1.10 dei relatori, che irrigidisce in modo a suo avviso eccessivo la disciplina concernente il Gruppo misto. Poiché la proposta di modifica approvata dalla Giunta stabilisce che in caso di abbandono o espulsione dal proprio Gruppo i senatori vengano considerati non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare, salvo che entro tre giorni aderiscano ad un altro Gruppo già esistente, una modifica atta ad impedire l'adesione al Gruppo misto costituirebbe una soluzione eccessivamente radicale.
A suo parere dovrebbe invece essere quanto meno consentita - sia pure prevedendo specifici requisiti, quali ad esempio una deliberazione favorevole dell'intero Gruppo - l'adesione alle componenti politiche.

Il senatore PARRINI, pur ritenendo fondati i rilievi espressi dalla senatrice De Petris, sottolinea la necessità di non stravolgere l'assetto complessivo della riforma, tra le cui finalità vi è proprio quella di porre un argine all'eccessiva dilatazione dei componenti del Gruppo misto.

La senatrice DE PETRIS precisa che la scelta alla base dell'introduzione della categoria dei senatori non iscritti ad alcun Gruppo è stata motivata da ragioni del tutto differenti: al di là della questione delle dimensioni del Gruppo misto, la ratio alla base di tale soluzione si basava sull'intento di porre un argine al fenomeno del trasformismo parlamentare. In ogni caso ritiene del tutto irragionevole introdurre disparità di trattamento a danno del Gruppo misto, ed in particolare delle componenti politiche costituite in seno ad esso.

Il relatore CALDEROLI prende atto del dissenso manifestato dalla senatrice De Petris sull'emendamento 1.10.

Il senatore SCHIFANI interviene sull'ordine dei lavori per chiedere chiarimenti circa le concrete modalità procedurali concernenti l'esame della Giunta per il Regolamento degli emendamenti presentati, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del Regolamento. Chiede in particolare se le proposte di parere dei relatori possano essere discusse e votate o se i componenti siano stati convocati unicamente per prendere atto di un parere già stabilito.

Il PRESIDENTE osserva che, alla luce del dibattito, i relatori possono valutare una modifica dei pareri espressi, anche in considerazione del fatto che tali pareri sono destinati ad essere resi all'Assemblea a nome della Giunta.

Il relatore CALDEROLI fa presente che anche i senatori Zaffini e Malan hanno manifestato l'intenzione di non accogliere la riformulazione prospettata dai relatori con riguardo all'emendamento 1.33.
Osserva più in generale che i relatori formulano una proposta di parere sulla quale è certamente possibile che la maggioranza della Giunta manifesti alcuni aspetti non condivisi.

Il senatore ZAFFINI sottolinea che l'articolo 167, comma 4, del Regolamento stabilisce espressamente che gli emendamenti presentati in Assemblea vengono sottoposti all'esame della Giunta, che può pertanto evidentemente esprimere valutazioni discordanti rispetto alle proposte formulate dai relatori.

Il senatore SCHIFANI ritiene del tutto ingiustificate le allusioni ad un suo possibile intento ostruzionistico. Nel precisare di non aver mai posto in essere comportamenti di questo genere, specialmente in una sede istituzionale particolarmente qualificata quale la Giunta per il Regolamento, ritiene tuttavia del tutto condivisibile la precisazione formulata dal senatore Zaffini. Proprio in quanto l'articolo 167, comma 4, del Regolamento, parla espressamente di "esame", ritiene che quelle formulate dai relatori costituiscano proposte sulle quali è sempre possibile richiedere una votazione.

Il PRESIDENTE propone di esaminare partitamente gli aspetti specifici della proposta dei relatori sui quali non si è registrato un accordo.

La Giunta per il Regolamento conviene.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di modifica del parere dei relatori illustrata dal senatore Schifani, volta a recepire favorevolmente l'emendamento 1.35, che prevede l'accorpamento delle Commissioni Affari esteri e Politiche dell'Unione europea, mantenendo al contempo separata la Commissione Difesa.

La Giunta non approva.

Viene quindi posta in votazione la proposta della senatrice De Petris di condizionare il parere favorevole dei relatori sull'emendamento 1.10 all'introduzione della possibilità di aderire alle componenti politiche del Gruppo misto.

La Giunta non approva.

La senatrice UNTERBERGER precisa di non aver inteso chiaramente l'oggetto della votazione testé svolta. Pertanto, il voto di astensione espresso non rispondeva alle proprie reali intenzioni di voto.

Il PRESIDENTE, dopo aver annullato la votazione precedente, pone ai voti il parere dei relatori con riguardo all'emendamento 1.10.

La Giunta non approva.

Il senatore PARRINI ritiene del tutto irragionevole la votazione testé svolta. Sottolinea infatti che in occasione della prima votazione sull'emendamento 1.10 era stata posta ai voti la proposta di modifica del parere, mentre in sede di controprova è stato posto ai voti il parere dei relatori.

A tale riguardo, il relatore CALDEROLI, anche a nome del relatore Santangelo, preannuncia che alla luce dell'orientamento emerso sull'emendamento 1.10, i relatori si rimetteranno all'Assemblea.

La Giunta per il Regolamento prende atto.

Il senatore ZAFFINI domanda chiarimenti sul parere espresso dai relatori relativamente all'emendamento 1.33.

Il relatore CALDEROLI precisa che poiché non è stata accolta la riformulazione proposta dai relatori, il parere sull'emendamento 1.33 è contrario.

Il senatore FARAONE sottolinea la necessità di un adeguato periodo di tempo per poter approfondire il contenuto della riformulazione dell'emendamento 1.17, suggerita dai relatori. Chiede pertanto l'accantonamento di tale emendamento.
Dichiara altresì di non condividere il parere contrario espresso sugli emendamenti 1.3 e 1.18.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento il Presidente pone in votazione la proposta di parere contrario sull'emendamento 1.3 che risulta approvata.

Con successiva votazione risulta approvata la proposta di parere contrario sull'emendamento 1.18.

Il relatore CALDEROLI esprime perplessità circa l'opportunità di porre in votazione il parere dei relatori su tutti gli emendamenti presentati: si tratta di una soluzione procedurale a suo avviso non conforme alla prassi.

Il PRESIDENTE osserva che la Giunta sta esaminando, con puntuali votazioni, i soli emendamenti sui quali non si è registrato un accordo rispetto alla proposta dei relatori.

Il senatore MALAN ritiene che le modalità di votazione non siano state chiarite adeguatamente all'inizio della seduta. Pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti dal Presidente, chiede di esaminare tutti gli emendamenti a firma della propria parte politica sui quali il parere dei relatori è contrario.

Il relatore CALDEROLI ritiene che il dibattito sulle modalità procedurali di espressione del parere previsto dall'articolo 167, comma 4, del Regolamento, rifletta la non totale convergenza di tutti i Gruppi sulle singole proposte emendative da approvare in Aula. Sottolinea l'importanza di procedere in tempi rapidi alla definizione della riforma del Regolamento, che ricorda essere necessaria per assicurare la piena funzionalità del Senato nella prossima legislatura.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'andamento del dibattito, alla luce della ristrettezza dei tempi a disposizione del Senato per l'approvazione di una riforma così importante, convoca una ulteriore seduta della Giunta per il Regolamento per le ore 8,30 di domani, mercoledì 13 luglio.

La seduta termina alle ore 20,20.


EMENDAMENTI PRESENTATI AL DOCUMENTO II, N. 12



Art. 1

1.1
Mininno, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Dessì, Giannuzzi, Granato, Lannutti, Lezzi, Petrocelli, Sbrana

Al comma 1, capoverso «Art. 13», sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. I componenti del Consiglio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo parlamentare al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico-. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano mai al Presidente del Senato.».


1.2
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Dessì, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi, Mininno, Petrocelli, Sbrana

Al comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 1, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
Conseguentemente,


1.3
Faraone

Al comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 1, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.4
Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

Al comma 1, capoverso «Art. 14.» apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sopprimere il terzo periodo;
2) al comma 4:

Gruppo costituito ai sensi del comma 8»; 3) al comma 5 primo periodo dopo le parole: «conseguendo l'elezione di propri rappresentanti» aggiungere le seguenti: «o che rappresentino un partito o movimento iscritto al registro nazionale dei partiti politici e abbia avuto accesso al riparto dei fondi risultanti dalla componente denominata "2 per 1000" della tassazione sui redditi».

1.5
Zaffini, Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 1, sopprimere il terzo periodo.

1.6
De Falco, Fattori, Nugnes

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 1, sopprimere il periodo dalle parole: «Sono considerati non iscritti ad alcun Gruppo» sino alla fine.

1.7
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Dessì, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi, Mininno, Petrocelli, Sbrana

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Sono considerati non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare i Senatori che si dimettono dal Gruppo di appartenenza salvo che entro il termine di tre giorni abbiano aderito a un altro Gruppo già costituito, previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso. I Senatori che vengono espulsi dal Gruppo di appartenenza e che entro il termine di cui al periodo precedente non abbiano aderito ad alcun Gruppo già costituito entrano a far parte del Gruppo misto.».

1.8
De Falco, Fattori, Nugnes

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ivi compreso il Gruppo Misto».

1.9
De Falco, Fattori, Nugnes

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o ne vengono espulsi».



1.10
I Relatori

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 1, dopo le parole: «altro Gruppo già costituito» inserire le seguenti: «ad eccezione del Gruppo misto,».

1.11
De Falco, Fattori, Nugnes

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso».

1.12
Zaffini, Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 1, dopo le parole: «previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso» inserire le seguenti: «ad eccezione del Gruppo Misto, per il quale non occorre autorizzazione».

1.13
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Dessì, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi, Mininno, Petrocelli, Sbrana

Al comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola «proporzionati», inserire le seguenti: «risorse economiche e».

1.14
Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 4, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».

1.15
Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 4, sopprimere le parole: «conseguendo l'elezione di almeno un Senatore».



1.16
Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 4, sostituire le parole: «conseguendo l'elezione di almeno un Senatore» con le seguenti: «conseguendo il superamento della soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale in vigore».

1.17
I Relatori

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente:

«Salvo il caso previsto dal periodo successivo, in caso di aggregazione di più partiti o movimenti politici, per ciascun contrassegno presentato, anche contenente più di un simbolo, può essere costituito un solo Gruppo o una sola componente politica all'interno del Gruppo misto: a tale fine, la richiesta di costituzione del Gruppo o della componente politica deve essere accompagnata dall'assenso del soggetto che ha depositato il contrassegno».


1.36 (testo 3)
Schifani, Bernini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14.», al comma 5 sopprimere la parola: «regionali»;

b) all'articolo 5 del Documento, al comma 1:

1) al secondo periodo, sopprimere le parole: «la revoca ovvero»;

2) al terzo periodo, sopprimere la parola: «conseguenti».


1.18
Faraone

Al capoverso «Art. 14.», al comma 5, sostituire le parole: «dieci componenti» con le seguenti: «sette componenti».

1.19
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Dessì, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi, Mininno, Petrocelli, Sbrana

Al comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 5, primo periodo, sostituire la parola «dieci» con la seguente: «sette».

1.20
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Dessì, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi, Mininno, Petrocelli, Sbrana

Al comma 1, capoverso «Art. 14», sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:

«6. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato di costituire componenti politiche in seno ad esso. A ciascuna componente è assegnata quota parte dei contributi del Gruppo misto in misura proporzionale rispetto al numero dei membri. Si applica l'articolo 16-bis.».


1.21
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Dessì, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi, Mininno, Petrocelli, Sbrana

Al comma 1, capoverso «Art. 14», sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:

«6. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato di costituire componenti politiche in seno ad esso.».


1.22
Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: «È inoltre consentita la costituzione di componenti politiche in seno al Gruppo misto, che rappresentino un partito o movimento iscritto al registro nazionale dei partiti politici e abbia avuto accesso al riparto dei fondi risultanti dalla componente denominata "2 per 1000" della tassazione sui redditi».

1.23
Perilli

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 9, sostituire le parole: «vengono iscritti al Gruppo Misto.» con le seguenti: «vengono considerati non iscritti ad alcun Gruppo.».

1.24
Faraone

Al capoverso «Art. 15.» al comma 3-bis, aggiungere infine il seguente periodo: «Il regolamento prevede forme di tutela per il libero convincimento di ciascun componente, reca disposizioni a garanzia dello svolgimento delle attività secondo il principio democratico e il pluralismo interno. Indica in ogni caso nell'Assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare il rendiconto; individua gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo; disciplina altresì le modalità e i criteri secondo i quali l'organo responsabile della gestione amministrativa destina i contributi alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.».

1.25
Perilli

Al comma 1, capoverso «Art. 18.», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «tra tutti i Gruppi parlamentari,», inserire le seguenti: «nonché garantita la partecipazione di almeno un componente di ciascun Gruppo parlamentare,»;

b) al comma 2, sopprimere le parole: «con non più di due membri».

1.26
De Falco, Fattori, Nugnes

Al comma 1, capoverso «Art. 18.», comma 1, sopprimere le parole da: «Il componente della Giunta che cessa di far parte del Gruppo al quale apparteneva» sino alla fine.

1.27
Faraone

Al capoverso «Art. 18.» dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, può disporre la convocazione della Giunta per il Regolamento in seduta congiunta con l'omologo organismo della Camera dei deputati, al fine di elaborare disposizioni comuni e prassi interpretative condivise e coordinate, al fine di garantire il buon andamento dei lavori parlamentari.»


1.28
Grasso

Al comma 1, capoverso «Art. 19.», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in modo che sia», inserire le seguenti: «sempre», e dopo le parole: «tra tutti i Gruppi parlamentari», inserire le seguenti: «e il rapporto tra maggioranza e opposizione».

1.29
Perilli

Al comma 1, capoverso «Art. 19.», comma 1, dopo le parole: «la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari» inserire le seguenti: «e garantita la partecipazione di almeno un componente di ciascun Gruppo parlamentare,».



1.30
Zaffini, Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 19.», comma 1, sopprimere gli ultimi due periodi.

Conseguentemente al capoverso «Art. 27», comma 3-ter dopo la parola: «Senato» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari».

1.31
De Falco, Fattori, Nugnes

Al comma 1, capoverso «Art. 19.», comma 1, sopprimere le parole da: «Il componente della Giunta che cessa di far parte del Gruppo al quale apparteneva» sino alla fine.

1.32
Zaffini, Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 19.», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. I senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni. Il Presidente del Senato può sostituire un componente della Giunta che non possa per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della Giunta stessa.»


1.33
Zaffini, Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 19.», al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'esame in Assemblea di tali procedure deve avvenire entro novanta giorni dal termine dell'esame della Giunta.»

1.34
Augussori

Al comma 1, capoverso «Art. 22.», comma 1, dopo le parole: «Pubblica Amministrazione» inserire le seguenti: «impiego pubblico contrattualizzato».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «agroalimentare» inserire le seguenti: «lavoro
privato»;

b) dopo la parola: «sanità» sopprimere le seguenti: «lavoro pubblico e privato» e sostituire le parole: «previdenza sociale» con le seguenti:
«assistenza e previdenza sociale, terzo settore»;

1.35
Schifani, Bernini

Al comma 1, capoverso «Art. 22.», comma 1, sostituire le parole:

«3a - Affari esteri e difesa

4a - Politiche dell'Unione europea»
con le seguenti:
«3a - Affari esteri
4a - Difesa».
Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: «11ª - Politiche dell'Unione europea.»

1.37
Parrini

Al comma 1, capoverso «Art. 22», comma 1, sostituire le parole:

«8ª - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica;» con le seguenti:

«8ª - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale;».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso «Art. 22», comma 1, sostituire le parole:

«10ª - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale.» con le seguenti:

«10ª - Sanità e affari sociali.».

1.38
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Dessì, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi, Mininno, Petrocelli, Sbrana

Al comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Presidente.».

1.39
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Dessì, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi, Mininno, Petrocelli, Sbrana

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, dopo le parole: «di norma», inserire le seguenti: «, con criterio proporzionale e non discriminatorio per i singoli Senatori e per i Gruppi stessi,».

1.40
Dell'Olio

Al comma 1, capoverso «Art. 107.», comma 2, sopprimere le parole: «, o un Presidente di Gruppo di pari consistenza numerica,».

1.41
Dell'Olio

Al comma 1, capoverso «Art. 107.», comma 2, sopprimere le parole: «di pari consistenza numerica».

1.42
Dell'Olio

Al comma 1, capoverso «Art. 107.», comma 2, dopo le parole: «Presidente di Gruppo di», inseguire la seguente: «almeno».

1.43
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Dessì, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi, Mininno, Petrocelli, Sbrana

Al comma 1, capoverso «Art. 109», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire la parola «due» con la seguente: «tre»;


1.44
Auddino

Al comma 1, capoverso «Art. 109.», comma 2, sostituire le parole: «due minuti» con le seguenti: «tre minuti».

1.45
Grasso

Al comma 1, capoverso «Art. 135-ter.», dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. È ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.»

Art. 2

2.1
Dell'Olio

Al comma 1, al capoverso «Art. 23.» premettere il seguente:


«Art. 16»

All'articolo 16, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «risorse finanziarie» sono inserite le seguenti: «, tali da garantire il corretto funzionamento dei Gruppi medesimi per la durata della Legislatura,».

2.2
Toninelli, Garruti

Al comma 1, al capoverso «Art. 23.», premettere il seguente:


«Art. 16»

All'articolo 16, comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il Senatore che ha cambiato Gruppo non si considera ai fini dell'individuazione della consistenza tanto del Gruppo di provenienza quanto del Gruppo di destinazione.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5 del Documento.

2.3
Perilli

Al comma 1, capoverso «Art. 29.», dopo il comma 8-bis aggiungere, in fine, il seguente:

«8-ter. Ciascuna Commissione può essere convocata in concomitanza con l'Assemblea qualora durante i lavori della stessa non siano previste votazioni, salvo che il Presidente del Senato non disponga diversamente nell'interesse dei lavori.».




2.4
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Dessì, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi, Mininno, Petrocelli, Sbrana

Al comma 1, capoverso «Art. 36», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Entro otto giorni dalla comunicazione al Senato dell'avvenuta assegnazione, sei Senatori possono chiedere che l'esame in Commissione sia preceduto da una discussione in Assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i criteri informatori a cui la Commissione dovrà attenersi nella formulazione del testo. Sulla richiesta l'Assemblea delibera per alzata di mano, senza discussione. Se la richiesta è accolta, il disegno di legge viene inserito nel programma dei lavori per essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la discussione anzidetta.».


2.5
Dell'Olio

Al comma 1, capoverso «Art. 40.» comma 6-bis, sopprimere il secondo periodo.

2.6
Dell'Olio

Al comma 1, capoverso «Art. 40.», comma 6-bis, apportare le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Esclusivamente in sede referente,»;

2) al sesto periodo, dopo le parole: «è rimesso» inserire le seguenti: «in sede referente».

2.7
Dell'Olio

Al comma 1, capoverso «Art. 40.», comma 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «dalla richiesta», con le seguenti: «dalla conclusione dell'esame degli emendamenti nella Commissione competente».


2.8
Dell'Olio

Al comma 1, capoverso «Art. 40.», comma 6-bis secondo periodo, dopo le parole: «fissare un termine ridotto», aggiungere le seguenti: «, comunque non inferiore a cinque giorni».




2.9
Perilli

Al comma 1, capoverso «Art. 47.», sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. In relazione alle nomine governative ad esse assegnate per il parere, le Commissioni procedono all'audizione del candidato proposto dal Governo, con le forme di pubblicità previste dall'articolo 33. L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento. A seguito dell'audizione si apre un dibattito a sé stante.».


2.10
Perilli

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 47.» inserire il seguente:


«Art. 50»

All'articolo 50, sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Su materie per le quali non debba riferire all'Assemblea o per le quali non sia in corso la trattazione di un affare assegnato ai sensi del comma 2, ciascuna Commissione può comunque votare, su proposta del rappresentante di almeno un Gruppo parlamentare, risoluzioni dirette a definire indirizzi su specifici argomenti di propria competenza. Tali risoluzioni sono ammesse anche in sede di Commissioni riunite.

4. Sul dispositivo recato dalle risoluzioni di cui al presente articolo è ammessa la votazione per parti separate.

5. Le risoluzioni di cui al presente articolo, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione, sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinché le sottoponga alla votazione dell'Assemblea."».


2.11
Augussori

Al comma 1, al capoverso «Art. 56.», premettere il seguente:


«Art. 55»

All'articolo 55, al comma 5, dopo il primo periodo, inserire i seguenti:

«Su richiesta del Governo, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine decorso il quale i provvedimenti iscritti in calendario sono posti in votazione, rispettivamente nel testo del Governo o in quello trasmesso dalla Camera, con decadenza degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati. Ove il provvedimento sia discusso in Assemblea ai sensi dell'articolo 44, comma 3, gli emendamenti approvati dalla Commissione sono posti nuovamente in votazione. Il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ai sensi del secondo periodo del presente comma è sempre sottoposto ad una successiva deliberazione dell'Assemblea, con votazione per alzata di mano.».


2.12 (testo corretto)
Faraone

Al comma 1, al capoverso «Art. 56.», premettere il seguente:


«Art. 55»

All'articolo 55, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Il Governo può chiedere al Senato di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro quaranta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso tale termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

5-ter. La richiesta del Governo di cui al comma precedente deve essere avanzata con congruo preavviso. Il Presidente, preso atto della richiesta che può essere avanzata durante l'esame in Assemblea o in sede di conferenza dei Presidenti dei Gruppi, dispone l'organizzazione dei lavori garantendo tempi congrui al dibattito sui testi oggetto della votazione richiesta dal Governo. Il testo o i testi su cui il Governo richiede la deliberazione a data prefissata, sono sottoposti a scrutinio di proponibilità e trasmessi alla 5ª Commissione permanente e al Comitato per la normazione e la valutazione delle politiche pubbliche. Si applica l'art. 161, comma 3 quater.

5-quater. La procedura di cui al comma 5-bis non può essere richiesta per le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, le leggi di concessione dell'amnistia e dell'indulto (articolo 79 Cost.) e la legge che reca il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri per l'equilibrio di bilancio (articolo 81, sesto comma, Cost.).

5-quinquies. Per l'ordine e gli effetti della votazione richiesta dal Governo, si applica l'art. 161, comma 3-bis


2.13
Perilli

Al comma 1, al capoverso «Art. 56.», premettere il seguente:


«Art. 55»

All'articolo 55, dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. I disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati sono iscritti con priorità all'ordine del giorno e sottoposti alla votazione finale entro novanta giorni dalla loro assegnazione. Il termine può essere differito di trenta giorni su richiesta motivata del Governo o di un terzo dei Senatori o anche solo di una delle 1ª, 4ª o 5ª Commissioni permanenti. In tal caso il disegno di legge è in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dalla richiesta. Non sono ammesse questioni sospensive.».

2.14
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Dessì, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi, Mininno, Petrocelli, Sbrana

Al comma 1, capoverso «Art. 100», sopprimere il comma 5.

2.15
Faraone

Al comma 1, capoverso «Art. 100.», sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il Presidente può consentire, quando se ne manifesti la necessità, la presentazione di emendamenti oltre il termine di cui al comma 3».


2.16
Dell'Olio

Al comma 1, capoverso «Art. 100.», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da cinque Senatori e si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea. Il Presidente può consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti oltre il termine di cui al comma 3, purché sottoscritti da almeno cinque Senatori.».


2.17
Perilli

Al comma 1, capoverso «Art. 100.», dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti di interesse prioritario. Qualora si proceda ai sensi dell'articolo 102, comma 4, è comunque garantita, con riferimento a un disegno di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai Senatori appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo, a un settimo del numero dei componenti del Gruppo stesso, e comunque di un numero non inferiore al numero di articoli che compongono il disegno di legge. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la suddetta quota si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia agli articoli del decreto-legge. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da Senatori che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.»


2.18
Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Dessì, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi, Mininno, Petrocelli, Sbrana

Al comma 1, capoverso «Art. 105», al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.19
Auddino

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 105.», inserire il seguente:


«Art. 113»

All'articolo 113, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle elezioni mediante schede, lo spoglio dei voti deve avvenire attraverso l'indicazione del nome e del cognome del candidato prescelto dal singolo votante.».

2.20
Augussori

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 135», inserire il seguente:


«Art. 135-bis»

All'articolo 135-bis il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

«8-bis. In caso di proposte di diniego dell'autorizzazione, i Senatori possono votare per tutta la durata della seduta mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, in caso di sospensione, dichiarando il voto ai Segretari. Nel corso di eventuali sospensioni i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza dei Segretari.».

2.21
Perilli

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 135» inserire il seguente:


«Art. 140»

All'articolo 140, comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «che ne avvia l'esame entro sessanta giorni.»

2.22
Taverna

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 135.» inserire il seguente:


«Art. 140»

All'articolo 140, aggiungere in fine il seguente comma: «2-bis. È possibile presentare petizioni in formato elettronico. Il Consiglio di Presidenza stabilisce forme e modalità della presentazione.».

2.23
Pesco

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 135.» inserire il seguente:


«Art. 145»

All'articolo 145, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Alle interrogazioni che riguardano l'operato e l'attività delle Autorità indipendenti, nel rispetto dell'autonomia delle stesse, risponde la Presidenza del Consiglio dei Ministri


2.0.1
Auddino, Trentacoste, Puglia, Corrado, Romano, Fantetti, Donno, Mantero, Marilotti

Dopo l'articolo inserire il seguente:


«Art. 2-bis.
(Disposizioni per incentivare la digitalizzazione degli atti parlamentari)

1. All'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:
2. All'articolo 39, comma 4, la parola: "stampato" è sostituita con la seguente: "pubblicato".

3. All'articolo 40, comma 7, le parole: "sono stampati" sono sostituite con le seguenti: "sono pubblicati".

4. All'articolo 44, il comma 5 è soppresso.

5. All'articolo 48, comma 6, le parole: "stampato e distribuito" sono sostituite con la seguente: "pubblicato".

6. All'articolo 73, comma 2, le parole: "stampati e distribuiti" sono sostituite con la seguente: "pubblicati".

7. All'articolo 89, al comma 4, le parole: "stampati e" sono soppresse.

8. All'articolo 100, il comma 13 è sostituito con il seguente: "Gli emendamenti sono distribuiti in principio di seduta e stampati solo in casi eccezionali e su disposizione del Presidente del Senato.".

9. All'articolo 139, comma 1, la parola: "stampata" è sostituita con la seguente: "pubblicata".

10. All'articolo 142, comma 3, la parola: "stampato" è sostituita con la seguente: "pubblicato".

11. All'articolo 167 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "stampate ed inviate" sono sostituite con la
seguente: "pubblicate";

b) al comma 3 le parole: "stampata e distribuita" sono sostituite con la seguente: "pubblicata".»


2.0.2
De Falco, Fattori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:


«Art. 2-bis.
(Collaboratori parlamentari)

1. All'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. I Senatori hanno il diritto di avvalersi, nell'esercizio del mandato parlamentare, di personale fiduciario esterno all'amministrazioni del Senato. Il Consiglio di Presidenza approva i Regolamenti per la disciplina del rapporto di lavoro tra
Senatori e collaboratori."»

2.0.3
Trentacoste

Dopo l'articolo, inserire il seguente:


«Art. 2-bis.
(Collaboratori parlamentari)

1. All'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. I Senatori hanno il diritto di avvalersi, nell'esercizio del mandato parlamentare, di personale fiduciario esterno all'amministrazioni del Senato. Il Consiglio di Presidenza approva i Regolamenti per la disciplina del rapporto di lavoro tra Senatori e collaboratori."».


2.0.4
Papatheu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:


«Art. 2-bis.
(Collaboratori parlamentari)

1. I Senatori hanno il diritto di avvalersi, nell'esercizio del mandato parlamentare, di personale fiduciario esterno all'amministrazione del Senato. Il Consiglio di Presidenza approva i Regolamenti per la disciplina del rapporto di lavoro tra Senatori e collaboratori.».


2.0.5
Papatheu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:


«Art. 2-bis.
(Collaboratori parlamentari)

1. All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti;» sono inserite le seguenti: «approva i Regolamenti per la disciplina del rapporto di lavoro tra Senatori e collaboratori;»

2.0.6
De Falco, Fattori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:


«Art. 2-bis.
(Collaboratori parlamentari)

1. All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti;» sono inserite le seguenti: «approva i Regolamenti per la disciplina del rapporto di lavoro tra Senatori e collaboratori;"»



2.0.7
Trentacoste

Dopo l'articolo, inserire il seguente:


«Art. 2-bis.
(Collaboratori parlamentari)

1. All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti;» sono inserite le seguenti: «approva i Regolamenti per la disciplina del rapporto di lavoro tra Senatori e collaboratori;"».


2.0.8
Papatheu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:


«Art. 2-bis.
(Collaboratori parlamentari)

1-bis. Dopo l'articolo 166, è inserito il seguente:


"Art. 166-bis.
(Collaboratori parlamentari)

1. Ciascun Senatore è assistito, per l'esercizio delle proprie funzioni, da uno o più collaboratori liberamente scelti tra personale esterno all'amministrazione del Senato.

2. Il rapporto di lavoro tra Senatore e collaboratore, le modalità del pagamento diretto del trattamento retributivo e del versamento dei relativi oneri fiscali e previdenziali sono disciplinati da apposito Regolamento adottato dal Consiglio di Presidenza, nei limiti delle risorse stanziate annualmente per tali finalità nel Bilancio del Senato.".».








2.0.9
Trentacoste

Dopo l'articolo, inserire il seguente:


«Art. 2-bis.
(Collaboratori parlamentari)

1. Dopo l'articolo 166, è inserito il seguente:

"Art. 166-bis.
(Collaboratori parlamentari)


1. Ciascun Senatore è assistito, per l'esercizio delle proprie funzioni, da uno o più collaboratori liberamente scelti tra personale esterno all'amministrazione del Senato.

2. Il rapporto di lavoro tra Senatore e collaboratore, le modalità del pagamento diretto del trattamento retributivo e del versamento dei relativi oneri fiscali e previdenziali sono disciplinati da apposito Regolamento adottato dal Consiglio di Presidenza, nei limiti delle risorse stanziate annualmente per tali finalità nel Bilancio del Senato."».



2.0.10
Auddino, Trentacoste, Lonardo, Nocerino, Croatti, Giuseppe Pisani, Mantero, Marilotti

Dopo l'articolo inserire il seguente:


«Art. 2-bis.
(Disposizioni per incentivare i disegni di legge di iniziativa parlamentare)

1. All'articolo 44, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le Commissioni sono tenute alla presentazione della relazione di almeno due disegni di legge di iniziativa parlamentare nel corso di ciascun anno di Legislatura.".

2. All'articolo 53, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il programma è altresì redatto garantendo l'esame di non meno di dieci disegni di legge di iniziativa parlamentare nel corso di ciascun anno di
Legislatura.".»

Art. 4


4.1
Faraone

Al comma 1, capoverso «Art. 138-bis», aggiungere infine il seguente:

«2-bis. Il regolamento adottato dalla Commissione per le questioni regionali, disciplina le modalità per l'integrazione della Commissione, i procedimenti cui essa prende parte e i modi con i quali essa può richiedere di esprimere un parere sui disegni di legge e gli emendamenti all'esame delle Commissioni e dell'Assemblea del Senato.».



4.0.1
Perilli

Dopo l'articolo inserire il seguente:


«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 166 è inserito il seguente Capo:

«CAPO XXIII-bis -

DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI SENATORI

Art. 166-bis. - (Commissione contenziosa) -


1. Per i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal Senato, i Senatori, anche cessati dalla carica, possono adire la Commissione contenziosa per la tutela di diritti ed interessi legittimi e solo per motivi di legittimità. 2. La Commissione contenziosa, nominata all'inizio della legislatura dal Presidente del Senato, è composta da tre Senatori in carica e da due membri esperti in materie giuridiche, amministrative e del lavoro, scelti tra magistrati a riposo delle supreme magistrature ordinaria e amministrativa, professori ordinari di università in materie giuridiche, anche a riposo, e avvocati dopo venti anni di esercizio. Contestualmente, il Presidente del Senato nomina tre Senatori supplenti e due membri supplenti con i medesimi requisiti di cui al periodo precedente. La Commissione in composizione comprensiva anche dei membri che decidono sui ricorsi presentati dai dipendenti del Senato, elegge il Presidente e il Vicepresidente scegliendoli tra i Senatori. 3. I Senatori che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico di componente della Commissione contenziosa. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.

Art. 166-ter. - (Consiglio di garanzia) -

1. Contro le decisioni della Commissione contenziosa è ammesso ricorso al Consiglio di garanzia. 2. Il Consiglio di garanzia, nominato all'inizio della legislatura dal Presidente del Senato, sentito il Consiglio di Presidenza, è composto da cinque Senatori in carica esperti in materie giuridiche, amministrative e del lavoro, scelti fra magistrati, anche a riposo, delle magistrature ordinaria e amministrative, professori ordinari o associati d'università in materie giuridiche, anche a riposo, avvocati dello Stato, anche a riposo, avvocati del libero foro. Contestualmente, il Presidente del Senato nomina cinque Senatori supplenti con i medesimi requisiti. I membri effettivi provvedono all'elezione del Presidente e Vicepresidente nella prima seduta utile successiva alla nomina. 3. I Senatori che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico di componente del Consiglio di garanzia. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari".».


Art. 5


5.1
Faraone

Sopprimere l'articolo.

5.2
Zaffini, Malan

Sopprimere l'articolo.

5.3
Zaffini, Malan

Al comma 1, sostituire le parole da: «entro trenta giorni» sino al termine dell'articolo con le seguenti: «stabilisce la riduzione del 50 per cento di tale contributo al Gruppo del quale il Senatore cessa di far parte, attribuendolo al Gruppo di destinazione. Qualora il Senatore non si iscrivesse a nessun Gruppo Parlamentare, i conseguenti risparmi di spesa sono destinati al bilancio del
Senato.»

5.4
Zaffini, Malan

Al comma 1, sostituire le parole da: «entro trenta giorni» sino al termine dell'articolo con le seguenti: «stabilisce la riduzione del 50 per cento di tale contributo al Gruppo del quale il Senatore cessa di far parte, attribuendo il 30
per cento della quota proporzionale iniziale al Gruppo di destinazione. I conseguenti risparmi di spesa sono destinati ai bilanci del Senato. Qualora il Senatore non si iscrivesse a nessun Gruppo Parlamentare, i conseguenti risparmi di spesa sono destinati al bilancio del Senato.»

5.5
Parrini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «della quota proporzionale al numero dei componenti, ai sensi dell'articolo 16, comma1, primo periodo, determinato al momento della costituzione.» con le seguenti: «dei contributi di cui all'articolo 16, comma 1.»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «di tale contributo» con le seguenti: «di tali contributi».

5.6
Zaffini, Malan

Al comma 1, sopprimere gli ultimi due periodi.

5.0.200 [già 5.7 (testo 2)]
Maiorino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:


«Art. 5-bis
(Disposizioni per l'utilizzo di un linguaggio inclusivo)

1. Il Consiglio di Presidenza stabilisce i criteri generali affinché nella comunicazione istituzionale e nell'attività dell'Amministrazione sia assicurato il rispetto della distinzione di genere nel linguaggio attraverso l'adozione di formule e terminologie che prevedano la presenza di ambedue i generi attraverso le relative distinzioni morfologiche, ovvero evitando l'utilizzo di un unico genere nell'identificazione di funzioni e ruoli, nel rispetto del principio della parità tra uomini e donne.

2. La Giunta per il Regolamento formula proposte per l'adeguamento del testo del Regolamento ai criteri stabiliti ai sensi del comma 1.».







5.0.1
I Relatori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.
(Disposizione finale)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti modificazioni al Regolamento, cessa ogni effetto prodotto dai pareri interpretativi della Giunta per il Regolamento, nonché dalle circolari interpretative.»