Premesso che:
la misura denominata "Incentivo occupazione SUD" del programma operativo nazionale sistemi di politiche attive per l'occupazione (PON-SPAO) è un provvedimento contenuto nel decreto direttoriale (prot. 39 367) dell'Agenzia nazionale politiche attive, adottato in data 16 novembre 2016;
il decreto prevede misure incentivanti in favore dei datori di lavoro privati delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e delle regioni Abruzzo, Molise e Sardegna che assumano, con un contratto a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
lo stesso provvedimento specifica, altresì, le persone (lavoratori) cui è riferito l'incentivo, indicandone, tassativamente, le caratteristiche, ossia giovani di età compresa tra i 15 anni e 24 anni; ovvero lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
l'incentivo è riconosciuto nel limite massimo di 8.060 euro per singolo lavoratore assunto, da usufruire, tramite conguaglio mensile, entro il 28 febbraio 2019;
le assunzioni incentivate riguardano i rapporti di lavoro subordinati stipulati mediante contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, o a scopo di somministrazione, ovvero con un contratto di apprendistato professionalizzante, o di mestiere, nonché le assunzioni del socio lavoratore di cooperativa;
il decreto direttoriale stabilisce che, ove siano rispettati i requisiti soggettivi richiamati (giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni e lavoratori con almeno 25 anni, ma privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi), sono incentivate anche le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro;
considerato che la disciplina decretizia non specifica il dies a quo dei contratti a tempo determinato da trasformare in tempo indeterminato;
considerato inoltre che, salva l'ipotesi di trasformazione, si esclude l'incentivo per le assunzioni effettuate tra datori di lavoro e lavoratori che abbiano "avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi", prescindendo da fattori anagrafici;
considerato altresì che, a parere degli interroganti:
la ratio normativa pare che sia quella di escludere l'incentivo per i rapporti di lavoro già in corso, che vengano fatti cessare al solo scopo di beneficiare della misura prevista dal decreto, mediante la stipula di un contratto a tempo indeterminato;
tuttavia, dal combinato disposto degli artt. 2, commi 2 e 3, e art. 5, comma 5, del decreto, in mancanza di un preciso coordinamento logico della lettera normativa, pare possa desumersi a contrario una "scappatoia" normativa, che consentirebbe di ovviare all'esclusione dell'incentivo per i contratti tra i datori di lavoro e i (soli) lavoratori minori di 24 anni, tra i quali sia in corso nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro, in quanto, per ricadere nell'alveo delle forme contrattuali incentivate, sarebbe sufficiente procedere ad una nuova assunzione con i soggetti richiamati con contratto a tempo determinato da trasformare successivamente in contratto a tempo indeterminato, senza attendere il decorso dei 6 mesi dalla data di cessazione del primo contratto;
mentre, fermo restando i diversi requisiti soggettivi previsti per le varie forme contrattuali incentivate, parrebbe escluso, a prescindere, l'incentivo per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato stipulati con lavoratori di almeno 25 anni, non avendo la norma escluso, per questa fattispecie, il mantenimento dello status di lavoratore "privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nei limiti delle proprie competenze, intenda adoperarsi affinché sia chiarita la portata applicativa dell'ipotesi della trasformazione e si possa, conseguentemente, dirimere l'evidente disparità di trattamento legata ad un mero fattore anagrafico, garantendo, almeno per questa specifica fattispecie, l'omogeneità di trattamento dei lavoratori beneficiari.