Premesso che:
con decreto direttoriale del 4 novembre 2015, il direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha bandito il programma PRIN 2015;
il programma sollecita, con bando competitivo, proposte progettuali di ricerca fondamentale allo scopo di favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione europea;
per il bando sono stanziati circa 92 milioni di euro a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Un fondo unico istituito dall'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), per "garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca";
dalle premesse del provvedimento emerge che le risorse finanziarie utilizzate sono provenienti da disponibilità finanziarie relative "all'anno 2014 e 2015";
dalla pagina del sito istituzionale del Ministero dedicata ai PRIN appare difficoltoso comprendere la cadenza di questa modalità di finanziamento della ricerca fondamentale;
l'ultimo bando PRIN 2012 risulta bandito con decreto direttoriale del 28 dicembre 2012;
il contesto induce a ritenere che emerge un problema di programmazione che potrebbe non consentire alla comunità scientifica di conoscere con anticipo le opportunità di finanziamento della ricerca fondamentale, anche al fine di decidere quando presentare le domande, con possibili riflessi negativi sulla qualità stessa delle proposte. È presumibile infatti che in una situazione di incertezza, qualora la proposta progettuale o le collaborazioni non siano ben definite, si tenda comunque a presentare la domanda se si ha la preoccupazione che per lungo tempo non ci saranno altre opportunità;
il bando inoltre fissa come termine per la presentazione dei progetti il 22 dicembre 2015 termine che appare troppo stretto per confezionare progetti complessi, con il rischio di presentazione di progetti datati e/o riciclati;
il bando non prevede limitazioni per la presentazione tendenti a qualificare la domanda e a ridurre gli oneri di valutazione. Non ci sono limiti sul numero di progetti che è possibile presentare, non ci sono preclusioni per chi abbia progetti finanziati in corso di svolgimento o sia stato valutato negativamente in precedenza, non sono stabilite soglie minime anche in base a indicatori oggettivi (bibliometrici o di carriera), non sono presenti strumenti per evitare l'eventuale utilizzo su più linee di finanziamento delle stesse ricerche;
la mancanza di limitazioni potrebbe provocare un ingiustificato aumento dei costi per la valutazione delle proposte progettuali con effetti ben diversi da quelli che in alcuni casi vengono attribuiti al numero di domande presentate per la partecipazione. Il numero di domande presentate è infatti talvolta considerato un indicatore positivo, in quanto indice di riscontro nella comunità scientifica, situazione che sarebbe paradossale in questa circostanza;
il bando prevede la possibilità di presentare la domanda in italiano o in inglese. L'utilizzo esclusivo della lingua italiana, che presumibilmente si avrà in assenza dell'obbligo di redigerla in lingua inglese, pone dei limiti per la definizione dei comitati di selezione e per l'individuazione degli esperti per la revisione, tutti soggetti che non possono in alcun modo prendere parte ai progetti presentati;
il bando predefinisce, in maniera indistinta rispetto ai macrosettori di ricerca, una soglia limite del costo complessivo di un progetto, pari a un milione di euro per 3 anni. Considerato che si tratta di progetti con più istituzioni e che sono compresi nei costi quelli relativi al personale di ruolo, tale limite potrebbe comportare un approccio con interventi "a pioggia" soprattutto in quei settori della scienza in cui non è possibile con risorse del genere definire progetti adeguati;
il bando, in coerenza con il fondo FIRST, prevede l'assegnazione di risorse agli atenei e agli enti pubblici di ricerca ma impone che la domanda sia presentata esclusivamente da professori o ricercatori universitari a tempo indeterminato o a tempo determinato solo se reclutati ex articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (con valutazione positiva ai fini dell'accesso al ruolo). Sono infatti esclusi dalla presentazione dei progetti, non potendo assumere il ruolo di coordinatore (principal investigator, PI), i ricercatori degli enti pubblici di ricerca vigilati e finanziati dal Ministero, che non possono coordinare i progetti nemmeno nel caso in cui svolgano attività didattiche e di ricerca presso università attraverso convenzioni stipulate in base al decreto ministeriale del 27 novembre 2012;
il bando, in discontinuità con i precedenti, nel precisare i requisiti di partecipazione ai gruppi di ricerca, sembra escludere il personale tecnico-amministrativo in servizio presso le università in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca, escludendo quindi i soggetti che in base all'articolo 18, comma 5, lettera e), della legge n. 240 del 2010 dovrebbero poter partecipare,
si chiede di sapere:
quali siano gli strumenti di programmazione in uso per queste misure, i motivi di discontinuità o ritardo nell'emanazione dei bandi, la correlazione con le strategie nazionali considerata la persistente mancanza del programma nazionale della ricerca (PNR) approvato dal CIPE;
se il termine di circa 40 giorni imposto al sistema per presentare progetti complessi sia ritenuto adeguato, tenuto conto del contesto programmatico delineato, ad assicurare l'efficacia di 92 milioni di euro del fondo FIRST destinati alla ricerca fondamentale o si corra il rischio di spendere male le scarse risorse disponibili;
se il Ministro in indirizzo non ritenga di prorogare il termine;
quali siano i volumi di domande attese e i motivi per cui non siano stati attivati strumenti per limitare e qualificare la domanda;
se ritenga opportuno rivedere l'uso della lingua, anche al fine di utilizzare esperti stranieri nelle attività di valutazione;
quali siano le ragioni per le quali esiste una soglia massima comune a tutti i settori che potrebbe causare un approccio a pioggia, piuttosto che premiare l'eccellenza con risorse adeguate in relazione alle attività proposte e alle caratteristiche del settore scientifico interessato;
quali siano le ragioni alla base della scelta di escludere i ricercatori degli enti pubblici di ricerca dalla possibilità di presentare e coordinare progetti PRIN finanziati da un fondo unico per la ricerca istituto da 9 anni;
se non ritenga che l'impostazione del bando possa influire negativamente rispetto alla promozione della massima collaborazione, nel sistema della ricerca italiano, tra università ed enti pubblici di ricerca e quali atti o iniziative intenda adottare o intraprendere per porvi rimedio;
se sia effettivamente escluso dalla partecipazione alle attività PRIN 2015, e quali siano le ragioni dell'esclusione, il personale tecnico-amministrativo in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 240 del 2010 e quali atti o iniziative intenda adottare o intraprendere per sanare tale lacuna.