SENATO DELLA REPUBBLICA
------------------- XVI LEGISLATURA --------------------

7a Commissione permanente
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)


377ª seduta: martedì 15 maggio 2012, ore 15
378ª seduta: mercoledì 16 maggio 2012, ore 14,30


ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
Schema di decreto ministeriale recante riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012. - Relatore alla CommissionePOSSA.
(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204)
(n. 467)
Seguito esame e rinvio
IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.
(Pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2997)
2. MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali.
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2794)
- Relatori alla Commissione ASCIUTTI e MARCUCCI.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.
Svolta

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Atto n. 3-02263 (in Commissione)

Pubblicato il 23 giugno 2011
Seduta n. 573

MONTI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -
Premesso che:
in data 17 maggio 2011 il Dirigente scolastico della scuola media statale "Salvo D'Acquisto" di Cesano Maderno (Monza e Brianza) avrebbe consentito l'esposizione di fotocopie di articoli di giornali locali che denigrerebbero la Giunta comunale di centro-destra di Cesano Maderno;
il Dirigente scolastico in parola risulta essere consigliere e capogruppo della rappresentanza di centro-sinistra dello stesso Consiglio comunale;
considerato che:
tali fatti rappresentano un deprecabile caso di "tentativo d'indottrinamento politico" e di "indebita occupazione" di uno "spazio pubblico di educazione e formazione" di giovani adolescenti, che rischiano di essere manipolati e indotti a identificare "il male" con la governance territoriale di centro-destra;
anche se la manifestazione del pensiero è libera, il "codice di comportamento" dei pubblici ufficiali invita al rispetto dell'imparzialità e dell'indipendenza del pubblico ufficiale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi presso l'Ufficio scolastico competente per verificare la veridicità dei fatti sopra menzionati e, nel caso, quali iniziative intenda intraprendere, anche al fine di indurre il dirigente scolastico al rispetto dell'art. 98 della Costituzione, che recita: «I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione».


Atto n. 3-02436 (in Commissione)

Pubblicato il 12 ottobre 2011
Seduta n. 623

RUSCONI , GARAVAGLIA Mariapia , CERUTI - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
le scuole paritarie dell'infanzia, come previsto dalla legge n. 62 del 2000, "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", rappresentano parte integrante del sistema scolastico nazionale dell'istruzione e svolgono un servizio pubblico di grande importanza in quanto ricoprono, in molte regioni d'Italia, una funzione fondamentale per la cura e l'educazione dei figli di tantissime famiglie;
in numerosi Comuni le scuole paritarie dell'infanzia rappresentano l'unica opportunità educativa e didattica esistente e collaborano fattivamente con gli enti locali;
le scuole paritarie sono scuole gestite nella maggior parte dei casi da ordini religiosi o cooperative di famiglie e situate nei quartieri periferici delle città o nei paesi e, quindi, assolutamente determinanti per il futuro dell'educazione in Italia, sia per livello qualitativo raggiunto sia per l'utilità economica per la Nazione;
in Italia le scuole paritarie dell'infanzia sono 9.311 e accolgono 700.000 bambini, coprono il 35 per cento della popolazione infantile da 3 a 6 anni e impiegano circa 33.000 dipendenti in massima parte laici con famiglia;
considerato che:
il bilancio pluriennale dello Stato, approvato a dicembre 2010 (legge n. 221 del 2010), prevede per gli anni 2012 e 2013 uno stanziamento di 280 milioni di euro per l'istruzione non statale (contributi alle scuole paritarie);
da circa dieci anni lo stanziamento "storico" per l'istruzione non statale è di circa 535 milioni all'anno; pertanto l'attuale previsione per gli anni 2012-2013 comporterebbe una riduzione del 45 per cento circa delle risorse;
se la riduzione delle risorse rimanesse quella prevista dalla legge di bilancio, moltissime scuole paritarie sarebbero costrette a cessare l'attività, con gravissimo danno per le comunità locali,
si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di ripristinare le risorse stanziate fino all'anno 2011 per l'istruzione non statale, garantendo così il normale svolgimento delle attività delle scuole paritarie dell'infanzia.


Atto n. 3-02638 (in Commissione)

Pubblicato il 9 febbraio 2012
Seduta n. 673

CARLINO , GIAMBRONE - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -
Premesso che:
nelle ultime settimane l'Italia è stata colpita da un'ondata di maltempo, caratterizzata da precipitazioni abbondanti a carattere nevoso e da un drastico abbassamento delle temperature, che hanno messo in difficoltà gran parte dei comuni italiani;
la popolazione ha subito numerosi e forti disagi, quali interruzione di servizi essenziali (luce e telefono), sgomberi, lavori di emergenza, interruzione della viabilità;
in conseguenza degli eventi sopra descritti molte scuole di ogni ordine e grado sono state chiuse su ordinanza dei sindaci. La decisione è stata adottata al fine di prevenire possibili pericoli per l'incolumità della popolazione scolastica;
considerato che:
la legislazione vigente attribuisce in maniera esplicita poteri di chiusura delle scuole e, conseguentemente, di sospensione del servizio pubblico scolastico, unicamente ai prefetti e ai sindaci, i quali possono emettere provvedimenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica e di pericolo per l'ordine, la sicurezza o l'incolumità pubblica. L'art. 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha attribuito alle Province (per l'istruzione secondaria superiore) e ai Comuni (per i gradi inferiori) la competenza alla "sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti" (ad esempio, avverse condizioni atmosferiche o quando sia necessario prevenire o eliminare gravi pericoli per l'incolumità delle persone);
rispetto a quanto sopra indicato si possono verificare i seguenti casi: 1) provvedimento di chiusura della scuola determinato da straordinarietà, imprevedibilità e gravità dell'evento (ad esempio forti nevicate, alluvioni, frane, terremoti, eccetera): esso interessa tutta la comunità scolastica; pertanto, le assenze così determinate, comprese quelle del dirigente scolastico (DS) e del personale ausiliario tecnico amministrativo (ATA), sono pienamente legittimate e non possono essere ricomprese in nessuna fattispecie di congedo prevista dalla normativa contrattuale e quindi nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero; 2) provvedimento di sola sospensione delle attività didattiche: la scuola rimane aperta, i servizi funzionano, il personale ATA è tenuto alla prestazione della propria opera, come previsto dall'art. 52 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 2003. Se poi questo venisse impedito di raggiungere la sede di servizio a causa ad esempio della nevicata, dovrà produrre domanda di permesso retribuito per gravi ragioni o di ferie ai sensi degli artt. 13 e 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro medesimo. Per i docenti, invece, è sospeso l'obbligo di svolgere le lezioni ma non di attendere alle altre attività eventualmente programmate in detti giorni. Qualora queste venissero rinviate dal dirigente scolastico dovranno essere recuperate in altro giorno;
in via generale, non vanno recuperati i giorni di lezione perduti per cause esterne (nevicate eccezionali, ordinanze dei sindaci, eccetera). L'anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno determinato la discesa del totale sotto i 200 giorni di lezione;
l'interruzione dell'erogazione del servizio per qualsiasi causa esterna di forza maggiore, configura una situazione di inadempimento derivante da cause non imputabili al prestatore (lavoratore), che, impossibilitato a svolgere i propri obblighi contrattuali, è legittimato ad assentarsi senza alcun vincolo di restituzione e/o recupero delle relative ore/giornate;
considerato inoltre che:
nei Comuni italiani, anche facenti parte della stessa regione, si sono registrate, per quel che riguarda le ordinanze di chiusura delle scuole, difformità di scelte da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza di alunni e studenti, nonché delle loro famiglie e del personale scolastico docente e ATA;
alcuni sindaci hanno infatti disposto l'intera chiusura delle scuole, decidendo di tutelare lavoratori e utenti della scuola, mentre altri hanno deciso solo la sospensione dell'attività didattica, senza alcuna preoccupazione per i disagi e l'incolumità del personale amministrativo, costretto comunque a recarsi presso i plessi scolastici;
in quest'ultimo caso, i lavoratori che non si sono presentati a scuola a causa dei disagi a cui tutti i cittadini sono stati sottoposti dovranno sacrificare permessi o giorni di ferie per giustificare una assenza dal lavoro non imputabile alla loro volontà ma solo a causa di forza maggiore,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'ingiustizia, che si verifica sistematicamente in alcuni Comuni italiani, ogni qualvolta si presenta un evento naturale eccezionale, ai danni dei lavoratori ATA, a causa talvolta semplicemente dell'ambiguità linguistica di un'ordinanza;
se non si intenda intervenire, vista l'eccezionalità della situazione e la gravità delle condizioni ambientali in molti comuni italiani, per fare in modo che il personale ATA non debba sopportare i disagi descritti in premessa e affinché non si trovi più a scegliere tra incolumità personale e retribuzione.


Atto n. 3-02735 (in Commissione)

Pubblicato il 20 marzo 2012
Seduta n. 695

VILLARI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -
Premesso che:
il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con nota 5 dicembre 2011 prot. n. 5172 aveva trasmesso all'università del Salento (a Lecce) una nota con la quale evidenziava significative illegittimità sulla bozza di statuto dell'ateneo, formulando diverse richieste di modifica dello stesso. Tali osservazioni seguivano un'altra serie, sempre copiosa, di rilievi già inoltrata dal Ministero nel luglio 2011;
per fare solo alcuni esempi, il Ministero aveva evidenziato come, sul cosiddetto "voto pesato" (art. 51 dello statuto), non si ritiene corretta la procedura di ponderazione rispetto ai voti espressi dalla medesima categoria piuttosto che rispetto alle altre categorie di elettori; che le cause di incompatibilità (dei componenti del Consiglio d'amministrazione), introducendo una limitazione delle libertà, devono essere previste dalla legge e non da uno statuto di autonomia e che la norma approvata dall'Ateneo lo esporrebbe a ricorsi giurisdizionali dall'esito molto probabilmente sfavorevole, anche perché la norma, che ora riguarda soltanto i membri esterni del Consiglio d'amministrazione, crea una disparità di trattamento tra vari componenti del Consiglio. Su tale ultimo profilo, infatti, l'art. 60 dello statuto attualmente in vigore stabilisce che "la carica di membro esterno del Consiglio di amministrazione è incompatibile con la contestuale titolarità di incarichi pubblici elettivi o di dirigenza di partiti o di organizzazione sindacale, o con cariche di rappresentanza di categorie, ovvero con la sussistenza di rapporti contrattuali di collaborazione e di consulenza con le suddette organizzazioni". Oltre a quanto precisato, il Ministero aveva altresì eccepito come alla suddetta disparità si aggiunge quella con il regime del componenti del Senato accademico per i quali non si applica tale causa di incompatibilità;
ulteriori osservazioni riguardavano, rispettivamente, le competenze assegnate dall'Università del Salento a favore delle facoltà, le quali, si ricorda, non esistono più nel sistema delineato dalla legge n. 240 del 2010 e della figura del manager didattico, previsto e regolato dall'ateneo salentino, ma, ugualmente, sconosciuto alla legge di settore;
a quel punto, l'università del Salento, nelle sedute, rispettivamente, del 7 dicembre del Consiglio di amministrazione e 22 dicembre 2011 del Senato accademico, ha rigettato gran parte dei rilievi ministeriali adottando lo statuto con la maggioranza dei tre quinti prevista dalla legge. Di tale circostanza si è dato ampio risalto sui media, i quali hanno bene evidenziato la determinazione con la quale il rettore ha sottolineato che i rilievi ministeriali erano inaccettabili per l'università del Salento (si veda, per fare un solo esempio, il titolo del "Quotidiano di Lecce" del 23 dicembre: "Statuto: bocciato il ministero");
in data 23 febbraio 2012, lo statuto è stato impugnato al Tribunale amministrativo regionale da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, i quali sono anche, rispettivamente, rappresentante del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'ateneo. In tale ricorso, sono stati eccepiti solo una parte dei vizi rilevati dal Ministero e ciò poiché i ricorrenti, appartenendo al personale tecnico-amministrativo, non hanno un interesse qualificato a ricorrere contro le altre illegittimità. Il ricorso contiene invece un più grave vizio relativo alla votazione avvenuta in Senato accademico del 23 dicembre con la quale è stato definitivamente approvato lo statuto. Si evidenzia in particolare che il Senato accademico, dovendosi pronunciare sul rilievo ministeriale relativo all'art. 60 dello statuto, non avrebbe raggiunto la prescritta maggioranza dei tre quinti; al contrario i favorevoli alla bocciatura del rilievo ministeriale sarebbero stati 22 e non 23. A quel punto, la votazione sarebbe stata ripetuta, previo invito del rettore a chi in precedenza non avesse votato per il rigetto del rilievo ministeriale a mutare la propria opinione e a votare diversamente. Tale invito sarebbe stato raccolto da un rappresentante degli studenti, il quale avrebbe dichiarato di cambiare il proprio voto per senso di responsabilità ed avrebbe chiesto che di tale comportamento si fosse espressamente dato atto nel verbale;
i ricorrenti, una volta appreso che, grazie a tale seconda votazione, si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta per il rigetto del rilievo in questione, hanno successivamente chiesto di accedere agli atti della seduta, ma le loro richieste ad oggi sono rimaste inevase salvo che per la possibilità concessa al dottor Margiotta, componente del Senato accademico, di visionare la videoregistrazione dalla quale emergeva effettivamente la doppia votazione di cui si è detto. Parimenti inutili si sono rivelate le interrogazioni sull'accaduto presentate dai ricorrenti in data 18 gennaio 2012 al Senato accademico ed al Consiglio d'amministrazione, atteso che nel corso della seduta del Consiglio d'amministrazione del 24 gennaio ed in quella del Senato accademico del 27 gennaio, le stesse non sono state riscontrate. Peraltro, circostanza ancora più degna nota, ad oggi il rettore, nonostante sia stato ripetutamente sollecitato, non ha ancora predisposto il verbale della seduta del 24 dicembre 2011, al punto che i ricorrenti, per dimostrare l'illegittimità dovuta alla doppia votazione, sono stati costretti a chiedere al Tribunale amministrativo l'acquisizione della videocassetta Di tutto, questo, preme osservare, le rispettive organizzazioni sindacali hanno opportunamente informato il Ministero sia a mezzo fax che a mezzo lettera, senza ricevere, allo stato, alcun riscontro,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza, intenda impugnare lo statuto dell'università del Salento per illegittimità rispetto alla legge n. 240 del 2010, per i vizi già rilevati in sede amministrativa;
se intenda attivare opportuni (ed autonomi) approfondimenti al fine di verificare se, effettivamente, nella seduta del 23 dicembre 2011 si sia verificata la predetta clamorosa anomalia e quali siano le ragioni in base alle quali, ad oggi, il rettore non abbia né predisposto il verbale della seduta né consegnato ai richiedenti (un componente del Senato accademico ed un consigliere di amministrazione dell'ateneo) copia della videoregistrazione, e, nonostante tutto, abbia avviato i procedimenti di costituzione dei nuovi organi di ateneo ed addirittura, da notizie apparse sui quotidiani del 23 e 24 febbraio 2012, convocato il consiglio di amministrazione ancora in carica (rectius, quello in scadenza) per nominare il nuovo direttore generale, il quale, preme rammentare, rimarrà in carica per quattro anni.


Atto n. 3-02347 (in Commissione)

Pubblicato il 28 luglio 2011
Seduta n. 590

POLI BORTONE - Al Ministro per i beni e le attività culturali. -
Si chiede di conoscere:
quale sia lo studio di attuazione della legge n. 59 del 2001 sulla tutela del patrimonio barocco della città di Lecce;
quali interventi (e per quale impegno finanziario) siano stati avviati o portati a termine;
quale programmazione triennale sia stata concordata fra i soggetti istituzionali indicati nella legge medesima;
per quale motivo non si sia intervenuti con la legge n. 59 del 2001 sul degrado del monumento simbolo della città di Lecce, la basilica di Santa Croce.


Atto n. 3-02383 (in Commissione)

Pubblicato il 14 settembre 2011
Seduta n. 602

COSTA - Al Ministro per i beni e le attività culturali. -
Premesso che:
nella città di Matino (Lecce) vi è un complesso edilizio, un'ex distilleria, con fumaiolo, un residuo di archeologia industriale di grande pregio costruttivo ed architettonico;
esso è stato concesso dalla proprietà in comodato d'uso al Comune, per 25 anni, al fine di realizzare un insediamento culturale di grande rilevanza;
il fumaiolo ha necessità di essere subito messo in sicurezza ed essere restaurato, considerato che il crollo del cespite è evento stimato possibile da tecnici molto qualificati che hanno redatto il progetto di massima allegato alla domanda del Comune;
il Comune di Matino ha presentato domanda di finanziamento alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Lecce, Brindisi e Taranto,
si chiede di sapere quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo perché si intervenga subito per evitare danni a persone e cose e conseguire il recupero del bene che il Sovrintendente in carica a Bari nel 2010 a quanto risulta all'interrogante aveva personalmente visionato e trovato di grandissimo pregio.