SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVI LEGISLATURA --------------------

6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)


147ª e 148ª seduta: mercoledì 10 febbraio 2010, ore 9 e 15
149ª seduta: giovedì 11 febbraio 2010, ore 15

ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni. Svolte

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO


Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di regolamento ministeriale recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. - Relatore alla Commissione DE ANGELIS.
(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2, comma 5-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)
(n. 186)

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA


Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 499 def.).
(Pareri della 3a e della 14ª Commissione)
(n. 42)
2. Proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 500 def.).
(Pareri della 3a e della 14ª Commissione)
(n. 43)
3. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM (2009) 501 def.).
(Pareri della 3a e della 14ª Commissione)
(n. 44)
4. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM (2009) 502 def.).
(Pareri della 3a e della 14ª Commissione)
(n. 45)
5. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM (2009) 503 def.).
(Pareri della 3a e della 14ª Commissione)
(n. 46)
- Relatore alla Commissione BALDASSARRI.


IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. GERMONTANI. - Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici. - Relatore alla Commissione GERMONTANI.
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 9ª, della 10ª e della 11ª Commissione)
(324)
2. BARBOLINI e Marco FILIPPI. - Misure in favore delle attività professionali. - Relatore alla Commissione COSTA.
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(1717)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. BARBOLINI e PEGORER. - Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti.
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
(486)
2. CHITI ed altri. - Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti.
(Pareri della 1a, della 5a, della 7ª, della 11ª e della 12a Commissione)
(1366)
- Relatore alla Commissione BARBOLINI.


III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. COSTA. - Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia.
(Pareri della 1a, della 3a, della 5a, della 10a e della 11a Commissione)
(413)
2. GIOVANARDI. - Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002.
(Pareri della 1a, della 3a, della 5a e della 10a Commissione)
(465)
3. BARBOLINI ed altri. - Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia.
(Pareri della 1a, della 3a, della 5a, della 10a e della 11a Commissione)
(508)
- Relatore alla Commissione MURA.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. COSTA. - Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991.
(Pareri della 1a, della 2a, della 3a e della 5a Commissione)
(412)
2. D'ALIA. - Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991.
(Pareri della 1a, della 2a, della 3a e della 5a Commissione)
(1099)
3. BARBOLINI. - Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991.
(Pareri della 1a, della 2a, della 3a e della 5a Commissione)
(1461)
4. RAMPONI. - Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana.
(Pareri della 1a, della 3a e della 5a Commissione)
(827)
5. AMORUSO. - Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni.
(Pareri della 1a, della 3a e della 5a Commissione)
(1168)
- Relatore alla Commissione CONTI.


V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. COSTA. - Disposizioni in materia di banche popolari cooperative.
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 10a Commissione)
(437)

2. BARBOLINI e PEGORER. - Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari.
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(709)
3. COSTA. - Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative.
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a, della 11a e della 14a Commissione)
(799)
4. LANNUTTI ed altri. - Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
(Pareri della 1a, della 2a e della 5a Commissione)
(926)
5. GERMONTANI ed altri. - Disposizioni in materia di banche popolari cooperative.
(Pareri della 1a, della 2a e della 5a Commissione)
(940)

6. Paolo FRANCO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari.
(Pareri della 1a, della 2a e della 5a Commissione)
(1084)
- Relatore alla Commissione BONFRISCO.
INTERROGAZIONI ALL’ORDINE DEL GIORNO

        D’UBALDO, BARBOLINI, LANNUTTI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

            le vicende che nel corso degli ultimi anni hanno coinvolto i preesistenti Ministero del tesoro e Ministero delle finanze, con l’accorpamento delle rispettive strutture nell’attuale Ministero dell’economia e delle finanze, hanno comportato in taluni casi il progressivo svuotamento di competenze e del ruolo dei Dipartimenti delle finanze, in particolare nell’ambito della definizione di norme regolamentari e di interpretazione autentica della disciplina tributaria applicabile al contribuente;
            tale fondamentale ruolo è stato progressivamente assunto nel corso del tempo dalle Agenzie fiscali (entrate, territorio, demanio e dogane) che con sempre maggiore frequenza sono chiamate, proprio in assenza di regolamenti governativi o ministeriali, ad emanare circolari interpretative sull’applicazione di norme tributarie che in alcuni casi accentuano e definiscono i confini delle medesime norme, in altri integrano, senza un chiaro mandato del legislatore, la portata e l’applicazione delle norme originarie;
            tale situazione, oltre a porre evidenti problemi di natura ordinamentale, con particolare riguardo al corretto funzionamento del nostro sistema delle fonti, e a ledere le competenze proprie del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia, ha fortemente contribuito ad aumentare il contenzioso tributario, in considerazione del fatto che sempre più spesso il contribuente è chiamato a rispondere ad infrazioni al contenuto di mere circolari interpretative delle Agenzie fiscali, con pesanti ricadute in termini sanzionatori e sull’efficiente funzionamento della giustizia tributaria;
            in taluni casi, le circolari emanate dalle Agenzie fiscali sono contraddittorie e di difficile applicazione, tanto che sul medesimo argomento si emanano con sempre maggiore frequenza ulteriori circolari che correggono il contenuto e la portata delle precedenti, a giudizio degli interroganti generando situazioni di confusione nel contribuente;
            a titolo esemplificativo si segnala il caso delle circolari dell’Agenzia delle entrate n. 43/E del 10 ottobre 2009, n. 48/E del 17 novembre e n. 49/E del 23 novembre 2003, che sono intervenute in successione, con nuove interpretazioni correttive delle precedenti, sulle modalità di applicazione della normativa relativa allo scudo fiscale (articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 e successive modificazioni) ai lavoratori italiani all’estero e ai lavoratori transfrontalieri, che nelle prime due stesure andavano a penalizzare anche fattispecie che non intendevano in realtà porre in essere comportamenti illeciti finalizzati all’occultamento di disponibilità finanziarie all’estero;
            analoghe osservazioni possono essere fatte anche con riferimento ad altre Agenzie, che nel loro insieme a giudizio degli interroganti fanno emergere un evidente problema di mancata assunzione di responsabilità da parte dell’Esecutivo e del Ministero dell’economia e delle finanze nella definizione delle norme tributarie e, conseguentemente, il problema del mancato rispetto dei principi posti a tutela del contribuente dallo statuto dei contribuenti;
        tenuto conto che:
            l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», stabilisce che al Dipartimento delle finanze compete fra l’altro, «l’emanazione» di direttive interpretative della legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza nell’applicazione delle norme da parte degli uffici rispetto alle esigenze di equità, semplicità e omogeneità di trattamento, con particolare riguardo ai principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente»;
            alla luce dei fatti riportati in premessa appare del tutto evidente che le suddette disposizioni sono state, finora, del tutto disattese, con conseguente ridimensionamento del ruolo proprio del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze,
        si chiede di sapere:
            quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito ai fatti riportati in premessa;
            se non ritenga opportuno, al fine di garantire il corretto funzionamento del nostro sistema delle fonti, rafforzare il ruolo e le funzioni dei Dipartimenti del Ministero, nel rispetto di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, con particolare riguardo ai compiti propri di emanazione di direttive e di interpretazione autentica delle norme tributarie, sulla base delle quali le Agenzie fiscali possano emanare proprie circolari applicative di natura esclusivamente tecnica;
            quali iniziative intenda adottare al fine di garantire un più efficiente funzionamento della giustizia tributaria, e se a tal fine intenda garantire una maggiore assunzione di responsabilità del Governo e delle strutture ministeriali nella definizione certa delle norme tributarie, riducendo per tale via la consistente produzione di circolari interpretative da parte delle Agenzie fiscali.


(3-01071)

        MUSI, LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

            si apprende da notizie di stampa che la Gerit (gruppo Equitalia), la concessionaria per la riscossione, consegnerà dal 20 gennaio 2010 alle Poste 235.431 lettere indirizzate a presunti debitori con il Comune di Roma relative ad 1.160.000 verbali di contravvenzioni emessi prima del 2005;
            nel caso di specie si tratta di richieste di pagamento agevolato per cui il presunto debitore può pagare il minimo della sanzione amministrativa per la violazione commessa, più le spese di procedimento e notifica del verbale, più le spese di riscossione ridotte al 4 per cento, più il rimborso delle spese di notifica delle cartelle e per le eventuali procedure esecutive. L’agevolazione starebbe, dunque, a detta della Gerit nello stornare le maggiorazioni per il tardivo pagamento e gli interessi di mora, nello scontare le spese di riscossione;
            ricevuta la lettera, il cittadino può aderire pagando direttamente la somma richiesta entro il 15 maggio in banca, alla posta o negli uffici della Gerit, utilizzando il bollettino recapitato insieme alla lettera. Se il cittadino non paga nei termini, per la Gerit vorrà dire che non ha aderito alla proposta, e la società preposta esigerà il recupero delle somme nella misura iscritta a ruolo e senza agevolazioni. Qualora il pagamento non fosse dovuto, prosegue la lettera, e il destinatario possedesse un attestato per chiedere l’annullamento (ricevuta di pagamento, presentazione del ricorso al Prefetto o al giudice di pace con sentenza favorevole, possesso del contrassegno per persona con handicap o altro), deve essere inviata una comunicazione all’Ufficio contravvenzioni del Comune di Roma, allegando la documentazione;
            considerato che quasi certamente, a giudizio degli interroganti, è avvenuto come già in precedenza, e cioè si tratta di multe già prescritte o notificate male, per le quali si avrebbe diritto a non pagare nulla, ma di fronte alla difficoltà e al costo di un ricorso molti cittadini saranno indotti a pagare comunque,
        si chiede di sapere:
            se al Governo risulti quanto esposto in premessa e, in caso affermativo, se non ritenga che l’operazione messa in atto dalla Gerit e dal Comune di Roma non sia la dimostrazione che questi ultimi non hanno certezze dei propri crediti perché non hanno effettuato i controlli rigorosi previsti nella delibera che ha varato la definizione agevolata;
            quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di evitare ulteriori vessazioni ai cittadini che possono nascere dalle così dette «multe pazze» nella misura in cui si impone agli stessi un irragionevole onere di dover dimostrare l’insussistenza della pretesa economica da parte dell’amministrazione comunale.


(3-01136)