COMMISSIONE SPECIALE
PER L'ESAME DI DISEGNI DI LEGGE
DI CONVERSIONE DI DECRETI-LEGGE

MERCOLEDI' 27 GIUGNO 2001
6ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CONTESTABILE


Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Armosino, per la difesa Cicu, per l'interno Balocchi e per la sanità Cursi.

La seduta inizia alle ore 9,30.


IN SEDE CONSULTIVA

(299) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore TURRONI il quale ricorda che l'adozione del provvedimento in titolo si è resa necessaria per porre rimedio ad evidenti disparità di trattamento economico del personale del comparto sicurezza e delle forze armate, coerentemente con impegni assunti in atti di indirizzo parlamentare. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza del decreto in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.


IN SEDE REFERENTE

(299) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore TURRONI illustra analiticamente il contenuto del provvedimento volto a porre rimedio a disparità di trattamento che si sono venute a creare dopo l'adozione della legge n. 86 del 2001. Si tratta di misure coerenti con gli indirizzi formulati dalle competenti commissioni parlamentari in occasione dell'esame di alcuni schemi di decreti legislativi con i quali si è impegnato il Governo ad assumere le più opportune e urgenti iniziative mirate ad estendere il beneficio previsto dall'articolo 5 della citata legge n.86 al fine di evitare disallineamenti con riguardo ai trattamenti economici relativi ai funzionari e agli ufficiali delle forze di polizia e delle forze armate. Dà quindi conto delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento che ha previsto, inserendo l'articolo 1bis, il collocamento in ausiliaria per talune categorie di personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare. Le modifiche introdotte all'articolo 2 e all'articolo 3 del provvedimento hanno invece un carattere eminentemente formale.
Quanto alla copertura finanziaria di questa iniziativa, ritiene che il Governo, nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, abbia fornito chiarimenti ed assicurazioni sufficienti.

Prende quindi la parola il senatore ANDREOTTI il quale, pur convenendo sulla opportunità di convertire il provvedimento che ha fatto sorgere legittime e giustificate aspettative, segnala la discutibile tecnica normativa con cui il testo è stato redatto che impedisce, a suo avviso, una chiara lettura delle previsioni in esso contenute. Auspica quindi che, come preannunciato dal Presidente del Consiglio, il nuovo Governo utilizzi nella redazione dei testi tecniche più attente alla conoscibilità della normativa proposta.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.


IN SEDE CONSULTIVA

(6) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, recante disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.
(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la senatrice ALBERTI CASELLATI che, ricordato il contenuto del provvedimento in esame, osserva che la sua adozione si è resa necessaria per adeguare, in caso di contemporaneo svolgimento delle consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, gli orari di inizio dello scrutinio alla normativa che disciplina le operazioni di voto nella sola giornata domenicale. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole, ritenendo evidente la sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza.

Prende quindi la parola il senatore ANDREOTTI il quale ritiene pericoloso e discutibile, sotto il profilo della legittimità, l'uso dello strumento del decreto legge in materia elettorale, in particolare nell'immediata vigilia dello svolgimento delle consultazioni. Ricorda che, sin dalle elezioni politiche del 1994 si è in più occasioni fatto ricorso a questo strumento. In particolare ricorda la vicenda del cosiddetto decreto legge "pulisci liste", adottato all'immediata vigilia dell'ultima consultazione referendaria, la cui applicazione ha condotto, come è noto, ad esiti paradossali senza che poi si sia riusciti a pervenire alla conversione del decreto medesimo. Ricorda inoltre il decreto legge n. 43 del 2000 adottato per fronteggiare una situazione analoga a quella che ha motivato l'emanazione del provvedimento in titolo. Per porre rimedio a questi problemi, che hanno motivato l'adozione del decreto in titolo, ritiene preferibile modificare stabilmente la disciplina che regola i tempi degli scrutini elettorali senza ricorrere allo strumento del decreto legge - i cui effetti tuttavia potrebbero essere sanati - per evitare la cristallizzazione di un precedente che giudica pericoloso.

Il presidente CONTESTABILE conviene con le valutazioni del senatore Andreotti e ricorda che la legge n. 400 del 1988 vieta il ricorso allo strumento del decreto legge in materia elettorale. Reputa tuttavia inevitabile convertire il provvedimento in titolo anche se giudica necessario che si convenga sulla opportunità di evitare in futuro la decretazione d'urgenza in una materia tanto delicata.

Il senatore PASTORE concorda con i rilievi del senatore Andreotti e tuttavia osserva che il decreto in esame si limita ad incidere su semplici procedure di scrutinio e non sulle modalità di esercizio del diritto di voto. Il provvedimento in titolo, inoltre, prevede una modifica permanente della normativa sulle modalità di scrutinio; ritiene dunque che possa formularsi sul medesimo un parere favorevole.

Il senatore MANCINO, pur condividendo le osservazioni del senatore Andreotti, ritiene inevitabile procedere alla conversione del decreto. Si tratta infatti di una modifica dovuta di una normativa che regola le modalità di scrutinio, modifica che si è resa necessaria dopo la scelta, operata dal Governo, di accorpare in un unico giorno le elezioni amministrative alle elezioni politiche. Questa scelta è stata a suo avviso un errore che ha poi dato origine ad una serie di problemi applicativi al cui insorgere si sarebbe dovuto porre attenzione nel momento in cui si è deciso di far votare per le elezioni politiche e amministrative in un unico giorno.
Alla luce di queste considerazioni ritiene quindi necessario procedere alla conversione del decreto la cui adozione è stata motivata, a suo avviso, da evidenti ragioni di urgenza.

La senatrice ACCIARINI ricorda che tra le motivazioni che hanno indotto il Governo a far svolgere in un unico giorno le consultazioni politiche e quelle amministrative, vi è stata anche la evidente opportunità di ridurre il periodo di chiusura delle scuole.

Il senatore PEDRIZZI conviene con la valutazione critica formulata dal senatore Mancino circa l'accorpamento in un unico giorno delle consultazioni elettorali; si è trattato di una scelta politica del precedente Governo che ha portato a evidenti disfunzioni nello svolgimento delle operazioni elettorali, con gravi disagi per i cittadini. Ritiene tuttavia necessario convertire sollecitamente il provvedimento in titolo in vista di una più complessiva revisione della normativa in materia.

Il senatore CASTAGNETTI si augura che, con il provvedimento in esame, si chiuda la discutibile prassi di adottare decreti-legge in materia elettorale. Reputa peraltro necessario convertire il medesimo anche per non mettere in discussione l'esito delle ultime consultazioni.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva infine la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.


IN SEDE REFERENTE

(6) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, recante disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.
(Esame)

La relatrice ALBERTI CASELLATI ricorda il contenuto del provvedimento in titolo di cui propone l'approvazione, senza modifiche.

Concorda con questa proposta il sottosegretario BALOCCHI.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo.


IN SEDE CONSULTIVA

(300) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, recante ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il "Vertice di Genova", approvato dalla Camera dei deputati
(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere favorevole)

Il relatore NOVI illustra il provvedimento in titolo che reca ulteriori finanziamenti della legge n. 149 del 2000 al fine di consentire il completamento dell'organizzazione e delle iniziative connesse alla presidenza italiana del G8 ed al prossimo vertice di Genova. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole ritenendo evidenti i requisiti di necessità e di urgenza.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.


IN SEDE REFERENTE

(300) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, recante ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il "Vertice di Genova", approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Dopo che il relatore NOVI ha ricordato il contenuto del provvedimento in esame, prende la parola il sottosegretario BALOCCHI per illustrare gli emendamenti 1.01 e 1.02.

Il senatore TURRONI ricorda le modifiche introdotte in occasione dell'esame del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento per venire incontro alle esigenze, prospettate dalla sua parte politica, connesse alla necessità di assicurare la predisposizione di spazi e strutture per l'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative o raduni nella città di Genova per esprimere liberamente la propria opinione in merito al G8. Proprio al fine di garantire una adeguata ospitalità alle iniziative delle associazioni che fanno riferimento al Genoa Social Forum preannuncia la presentazione, in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea, di un'apposita proposta emendativa.
Preannuncia altresì la presentazione di un ordine del giorno diretto a impegnare il Governo a sostenere, in occasione della riunione del G8, la posizione assunta dal governo tedesco circa lo smaltimento del plutonio presente negli arsenali nucleare degli Stati Uniti e della Russia.

Con il parere favorevole del relatore, accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sono approvati dalla Commissione che, con distinta votazione, dà mandato al Relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimenti in titolo con le modifiche proposte alla Commissione.


IN SEDE CONSULTIVA

(291) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore AYALA il quale, ricordata l'evoluzione della normativa in materia, osserva che l'adozione del provvedimento si è resa necessaria stante il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque di balneazione. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.


IN SEDE REFERENTE

(291) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore AYALA illustra il contenuto del provvedimento che dispone la proroga dei termini fissati per la possibilità di derogare ad alcuni parametri fissati per la qualità delle acque di balneazione; parametri strettamente connessi alla presenza di fenomeni di eutrofizzazione.

Il senatore ANDREOTTI ritiene che simili problemi non possono essere risolti con semplici proroghe. Convengono con questa valutazione il relatore AYALA ed il senatore TURRONI il quale espone le ragioni che motivano la opportunità di rispettare i termini fissati dalla normativa dell'Unione Europea al fine di colpire alla radice le cause dei fenomeni di eutrofizzazione che affligge i mari italiani. Venendo a svolgere più generali considerazioni sulle politiche ambientali, osserva che interventi a tutela del territorio e dell'ambiente non possano che essere adottati su scala nazionale, tenendo conto di sistemi che vanno oltre la semplice dimensione regionale o locale. In tale prospettiva dovrebbero essere considerate con attenzione e cautela le proposte avanzate da più parti circa una riorganizzazione in senso federale dello Stato.
Quanto al provvedimento in esame, dichiara il suo voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione conferisce quindi mandato al Relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo nell'identico testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.


CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA ANTIMERIDIANA

Il PRESIDENTE annuncia una nuova seduta alle ore 12.30, per l'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento di eventuali emendamenti trasmessi a tal fine dall'Assemblea del Senato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,45.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 300
al testo del decreto-legge


Art. 1

1.0.1
IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis.


l. Ai lavoratori, dipendenti da datori di lavoro operanti nel porto di Genova, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto, per effetto dello svolgimento del Vertice G8, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e, comunque, tra il 16 luglio 2001 ed il 22 luglio 2001, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale. L'ammontare della predetta indennità è determinato nella misura del cento per cento del trattamento retributivo perso. Tale indennità è, inoltre, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni del nucleo familiare, se spettanti.
2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'INPS per un numero massimo di 1320 unità, su richiesta dei datori di lavoro, da presentare entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge.
3. In favore di un massimo di 3480 unità lavorative dipendenti da aziende, rientranti nel campo di applicazione dell'Istituto della Cassa integrazione guadagni, operanti nel porto di Genova, sospesi dal lavoro o soggetti ad orario ridotto di lavoro per effetto dello svolgimento del Vertice G8, nel periodo dal 16 luglio 2001 al 22 luglio 2001, il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e successive modificazioni, è dovuto nella misura del cento per cento, alla quale sarà commisurata la relativa contribuzione figurata.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto dei comma 1, 2 e 3, valutato in lire 2840 milioni, sono a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

__________________________

1.0.2
IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 1-ter.

1. Per i soggetti residenti o aventi sede nel comune di Genova sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo compreso tra il 16 e il 22 luglio 2001.
2. Restano salve le facoltà in materia di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza già attribuite in forza di legge alle amministrazioni pubbliche."
__________________________