SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XIV LEGISLATURA --------------------


6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)



313ª seduta: martedì 24 gennaio 2006, ore 15,30
314ª seduta: mercoledì 25 gennaio 2006, ore 15



ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.
interrogazione svolta
IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Giaretta ed altri; Pedrizzi e Palombo; Manzione ed altri; Giaretta e Montagnino; Rigoni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati). - Relatore alla Commissione BALBONI.
(Pareri della 1a, della 4a, della 5a e della 11a Commissione)
(2768-2786-3139-3292-3316-B)


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO


Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bisdel Regolamento, dell'atto:

Schema di decreto legislativo recante: «Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale».- Relatore alla CommissioneGIRFATTI.
(Previe osservazioni della 1a Commissione)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131)
Seguito esame e rinvio. (n. 579)

INTERROGAZIONE ALL’ORDINE DEL GIORNO

        BRUNALE. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:
            lo «Schema di convenzione di concessione per l’affidamento dell’attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse» così recita:
            all’articolo 20, comma 4 (Garanzie): «La terza cauzione, da prestare a partire dalla data di inizio delle attività di conduzione della rete, fissata con il provvedimento di AAMS di cui all’articolo 3, comma 2, lettera
e), è valida, per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza di rapporto concessorio emersi anche successivamente alla scadenza della concessione, fino ai due anni successivi a partire dalla data di scadenza della concessione stessa o della sua eventuale proroga, di cui all’articolo 13, comma 2, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. L’importo, fino al 30 giugno 2005, è determinato applicando la seguente formula: valore in euro = 3.000.000 + (numero di apparecchi collegati alla data di inizio delle attività di conduzione della rete x 1300)». Tale importo è successivamente aggiornato secondo le modalità di cui al comma 5. La cauzione è prestata a garanzia della predisposizione, entro il 1º ottobre 2005, delle infrastrutture dedicate per il collegamento dei punti di accesso al sistema di elaborazione, della corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate nonché del tempestivo ed esatto versamento del PREU e del canone di concessione»;
            l’articolo 20, comma 5 (Garanzie), del predetto schema di concessione recita: «L’importo della cauzione di cui al comma 4 è aggiornato entro quindici giorni dal termine di ogni semestre, a partire dal 1º luglio 2005, ed è determinato applicando la seguente formula: valore in euro = 2.000.000 + (importo del PREU maturato nel semestre precedente per gli apparecchi da gioco collegati alla rete telematica /2,8)»;
            l’articolo 27 del predetto schema di concessione recita: «1.
omissis;
            2. Ferma restando la procedura di revoca dei nulla osta per gli apparecchi nonché ogni altra più grave sanzione nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, in caso di inadempimento agli obblighi relativi all’attivazione della rete sono previste le seguenti penali:
a) nel caso in cui il concessionario non completi l’avviamento della rete telematica nel termine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), è applicata una penale di 10.000 (diecimila) euro per ogni giorno di ritardo; b) nel caso in cui un concessionario non completi l’attivazione della rete telematica nel termine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), è applicata una penale di 20.000 (ventimila) euro per ogni giorno di ritardo; c) omissis; d) omissis;
            3. Nel caso di inadempimento agli obblighi relativi alla conduzione della rete, sono previste le seguenti penali:
a) ferme restando le più gravi sanzioni ivi previste in caso di mancato collegamento della quota residua di apparecchi di cui all’articolo 3, comma 3, a partire dalla data di inizio della attività di conduzione della rete, è applicata una penale di 5 (cinque) euro per ogni giorno di ritardo per ogni apparecchio non collegato; b) omissis; c) in caso di ritardato versamento del PREU è applicata una penale pari al 10 per cento dell’importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto. L’importo complessivo della penale è ridotto del 30 per cento se il concessionario provvede al versamento del PREU e della penale stessa, entro quindici giorni dalla formale contestazione di AAMS; d) in caso di ritardato versamento del canone di concessione di cui all’articolo 8 è applicata una penale pari al 10 per cento dell’importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto. L’importo complessivo della penale è ridotto del 30 per cento se il concessionario provvede al versamento del canone di concessione e della penale stessa, entro quindici giorni dalla formale contestazione di AAMS;
            4. le penali di cui al precedente comma 3, lettera
b), verranno determinate ed applicate a partire dal 1º luglio 2005. Entro tale data un’apposita commissione tecnica, composta da tre esperti esterni ad AAMS, definirà le procedure ed i criteri per la rilevazione, il calcolo e l’arrotondamento delle penali di cui all’allegato 3;
            5.
omissis»;
            l’articolo 3 del predetto schema di concessione recita: «1. Il concessionario, relativamente all’attivazione della rete per la gestione telematica del gioco lecito, che si impegna a completare entro il 31 ottobre 2004, è tenuto:
a) omissis; b) ad assicurare l’avviamento della rete telematica – a partire dal quale AAMS stabilisce la data di inizio del procedimento di collaudo di cui all’articolo 16, comma 1) – entro il sessantacinquesimo giorno della data di pubblicazione dell’elenco dei concessionari, secondo i criteri definiti nel capitolato tecnico; c) omissis; d) a completare l’attivazione delle rete entro il 31 ottobre 2004: 1. rendendo disponibile la configurazione di rete prevista dalle specifiche tecnico-funzionali; 2. collegando alla rete telematica tutti gli apparecchi del lotto iniziale di apparecchi di gioco indicati nella sezione 1 della dichiarazione iniziale, allegato 3 al capitolato d’oneri; 3. installando o collegando alla rete telematica un numero di apparecchi almeno pari a quelli indicati nella sezione 2 della dichiarazione iniziale, allegato 3 al capitolato d’oneri; 4. collegando inoltre tutti gli apparecchi, se aggiuntivi a quelli di cui al punto 3), per i quali il concessionario sia in possesso di nulla osta e che risultino già installati;
            2.
omissis;
            3. Il concessionario che, per motivi esclusivamente tecnici non dipendenti dalla responsabilità propria o dell’esercente, non sia stato in grado di collegare tutti gli apparecchi di cui al comma 1, lettera
d), punti 3 e 4, può egualmente comunicare formalmente il completamento dell’attivazione della rete di cui al comma 2, lettera b), purchè abbia comunque collegato alla rete telematica almeno il 95 per cento degli apparecchi citati; il concessionario è tenuto, comunque, a collegare il residuo 5 per cento degli apparecchi entro e non oltre il 31 dicembre 2004, pena la revoca della concessione«;
            alla luce di tali disposti amministrativi, conseguenti alle leggi in vigore, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) configura correttamente i concessionari di rete come garanti del flusso di denaro derivante dal Prelievo erariale unico sugli incassi realizzati dagli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 6 dell’art. 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
            con l’attuazione della vigente disciplina sarebbe insorto il fenomeno di un crescente disagio da parte dei concessionari per l’elevata insolubilità dei gestori degli apparecchi alle scadenze previste per il pagamento del PREU;
            il comma 6 dell’art. 66 del disegno di legge finanziaria 2006, Atto Senato n. 3613, in corso d’esame, di fatto concede una proroga per l’obbligo del collegamento in rete degli apparecchi sopra citati fino al 1º luglio 2006;
            l’art. 66, comma 6, lettera
c), dello stesso disegno di legge finanziaria reca disposizioni che prevedono di poter destinare agli stessi concessionari un ulteriore incentivo economico fino ad un importo massimo dello 0,5% delle somme giocate, da finanziarsi attraverso l’aumento del canone di concessione dallo 0,3% allo 0,8%;
            è prerogativa del Parlamento conoscere in dettaglio i comportamenti fin qui tenuti in materia dai dieci concessionari cui è stato affidato tale delicato compito al fine di verificarne l’efficienza e il grado di adesione ai canoni stabiliti dalle convenzioni che sono state pattuite,
        l’interrogante chiede di sapere:
            se ogni concessionario abbia presentato ad AAMS le necessarie ed effettive garanzie fideuissorie, comprensive del loro aggiornamento, nei tempi e nei modi previsti dallo schema di convenzione le cui parti più significative sono state richiamate in premessa;
            se i versamenti quindicinali siano sempre stati effettuati con puntualità;
            se siano stati intrapresi, a qualsiasi titolo, procedimenti amministrativi e/o giudiziari, volti ad accertare le condizioni per la revoca della concessione a soggetti ritenuti inadempienti e il loro eventuale corso;
            quale sia, al 30 giugno 2005, per ogni concessionario autorizzato, il numero complessivo dei nulla osta rilasciati, il numero complessivo degli apparecchi operanti, il numero complessivo delle dismissioni, il numero complessivo degli apparecchi in magazzino;
            quali siano, al 30 giugno 2005, per ogni concessionario autorizzato, il numero complessivo degli apparecchi collegati con lettura telematica e la loro reale continuità di collegamento e il numero complessivo degli apparecchi operanti con lettura non telematica.
(3-02320)