GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITA' PARLAMENTARI
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2006
99ª Seduta
Presidenza del Presidente
CREMA
La seduta inizia alle ore 16,40.
AFFARI ASSEGNATI
Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma
Il PRESIDENTE informa che in data 21 febbraio 2006, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la questione se il Senato debba o meno costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, per resistere in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma con ricorso n. 24 depositato l'8 giugno 2005, e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 23 gennaio 2006, n. 24, depositata in cancelleria il successivo 27 gennaio 2006.
Il ricorso è stato presentato nei confronti del Senato della Repubblica a seguito della deliberazione del 30 giugno 2004, con riferimento alla dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Castelli; la vicenda parlamentare di tale declaratoria merita una breve disamina.
Il senatore Roberto Castelli, con lettera datata 6 maggio 2004, sottoponeva al Senato della Repubblica la questione dell’applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione ad un procedimento civile, pendente presso il Tribunale di Roma, a seguito dell’atto di citazione per risarcimento dei danni presentato il 13 aprile 2004 da parte dell’onorevole Oliviero Diliberto. L’azione risarcitoria originava da una serie di dichiarazioni (asseritamente diffamatorie secondo l’attore) rese da Castelli il 18 marzo 2004, nella trasmissione televisiva Rai «Telecamere» (la registrazione in questione veniva mandata in onda su Rai Tre, come da programma, il 21 marzo successivo alle ore 12, e replicata in pari data alle ore 24). Con l’atto di citazione proposto, il deputato Diliberto chiedeva un risarcimento di 5 milioni di euro per tali affermazioni, giudicate di «sempre crescente idoneità lesiva» in quanto tali da ledere la reputazione, personale e politica, dell’attore. La citazione veniva esaminata dal Tribunale civile di Roma nell’udienza del 22 luglio 2004. Il Presidente del Senato deferiva la questione alla Giunta in data 11 maggio 2004, dandone annuncio in Assemblea in pari data. La Giunta esaminava la questione nella seduta del 25 maggio 2004, ascoltando il senatore Castelli, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, e nella seduta del 15 giugno 2004. Al termine dell’esame, la Giunta, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l’applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, deliberava, a maggioranza, di proporre all’Assemblea del Senato di dichiarare che le affermazioni rese dal senatore Castelli costituivano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ricadendo, pertanto, nell’ipotesi di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-
quater
n. 22). Nella seduta del 30 giugno 2004, l’Assemblea del Senato approvava la proposta della Giunta di dichiarare l’insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Roberto Castelli.
Peraltro, la contrapposizione tra l’attuale Ministro della giustizia e il suo predecessore nella passata legislatura si attuava - nel contempo - anche nell’ambito della giurisdizione penale. Infatti, con querela presentata al Tribunale penale di Roma in data 27 aprile 2004, l’onorevole Oliviero Diliberto esponeva che il senatore Roberto Castelli aveva rilasciato dichiarazioni diffamatorie nei suoi confronti nel corso della richiamata trasmissione televisiva Rai «Telecamere» andata in onda il 21 marzo 2004. Il Tribunale per i ministri, investito della denuncia dal magistrato del pubblico ministero in considerazione della carica di governo ricoperta dal senatore Castelli, dichiarava, con ordinanza del 13 dicembre 2004, la propria incompetenza e disponeva la restituzione degli atti ritenendo si trattasse di reati comuni. In data 14 aprile 2005 il Presidente del Senato deferiva alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV-
ter
, n. 10, concernente la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al senatore Roberto Castelli, con riferimento al veduto procedimento penale (n. 020440/04 R.G.PM) pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma per i reati di cui agli articoli 594, primo, terzo e quarto comma del codice penale (ingiuria); 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa); 30, commi 4 e 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e 81 del codice penale. La Giunta, nella seduta del 18 maggio 2005, rilevato che gli addebiti contestati al senatore Castelli in sede penale erano identici a quelli a lui rivolti in sede civile, riteneva il non luogo a deliberare, poiché le deliberazioni del Senato, conformemente a una consolidata prassi, concernono fatti, e non procedimenti, decidendo quindi di fare rinvio alla deliberazione già assunta sul medesimo fatto dall’Assemblea del Senato il 30 giugno 2004, e precisando altresì che detta deliberazione doveva intendersi applicabile anche al procedimento penale ai sensi dell’articolo 3 comma 8 della legge n. 140 del 2003.
Con ordinanza del 25 maggio 2005, il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, ritenuto che il Senato della Repubblica avesse erroneamente valutato la sussistenza dei presupposti necessari per considerare le dichiarazioni rese dal senatore Castelli ricollegabili all’ipotesi prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sollevava conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, lamentando la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, e richiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta al Senato della Repubblica di stabilire che i fatti per i quali è in corso procedimento penale a carico del senatore Castelli concernono opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni di parlamentare (con conseguente annullamento della deliberazione adottata per il procedimento civile dal Senato nella seduta del 30 giugno 2004, ritenuta applicabile anche alla fattispecie penale).
La Corte costituzionale, con ordinanza del 23 gennaio 2006, dichiarava ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, disponendo, altresì, che il ricorso e la medesima ordinanza venissero notificati al Senato in persona del suo Presidente (come effettivamente avvenuto in data 21 febbraio 2006).
Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori MANZIONE e CONSOLO.
Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma.
La Giunta approva a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente.
La seduta termina alle ore 17.