GIUSTIZIA (2a)
MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

141a Seduta
Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione

Il sottosegretario MIRONE risponde all'interrogazione n. 3-01035 presentata dal senatore Antonino Caruso e concernente il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123, per la parte riguardante un supposto travalicamento della delega contenuta nella legge sulla protezione dei dati personali, attuato a favore di un magistrato chiaramente individuabile.
Il rappresentante del Governo sottolinea come la precisazione contenuta nel decreto legislativo 9 maggio 1997 n. 123, articolo 3, comma 2, secondo cui il segretario generale dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali può essere scelto anche tra i magistrati ordinari o amministrativi non istituisce in alcun modo una figura nuova. La norma infatti, restando pienamente nell'ambito della delega conferita dalla legge n. 675 del 1996 si limita a dare atto in termini ricognitivi di una figura apicale che oltre ad essere fisiologica per qualunque struttura amministrativa di un certo rilievo è tipica delle Autorità indipendenti. Si tratta, quindi, di una mera chiarificazione normativa che il Governo ha preferito, per la sua importanza e per la più rapida operatività della nuova struttura, anticipare con un intervento legislativo piuttosto che attendere il regolamento previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 675 del 1996.
Dopo aver ricordato che la figura del segretario generale è indifferentemente disciplinata sia dalla legge, come nel caso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che dai regolamenti, come previsto per l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, il sottosegretario Mirone rileva che il tenore dell'articolo 33, comma 1, della legge sulla tutela rispetto al trattamento dei dati personali ricomprende pacificamente nella propria dizione i magistrati, in quanto pubblici dipendenti. Pertanto, le ragioni che hanno indotto il Governo ad intervenire con la precisazione contenuta nel decreto legislativo in questione sono legate unicamente all'esigenza di ribadire espressamente - per evitare incertezze applicative - una possibilità comunque già prevista anche per i magistrati dall'articolo 33 della legge in questione, precisando che la funzione di segretario generale, per la sua specificità, può essere affidata anche ad un magistrato ordinario o amministrativo, ma non crea una riserva a favore dei medesimi magistrati. Occorre altresì considerare - prosegue il sottosegretario Mirone - che il plenum del Consiglio superiore della magistratura, nel deliberare il fuori ruolo del magistrato designato, ha - tra l'altro - ribadito che la peculiarità delle materia di competenza del Garante per la protezione dei dati personali, anche per la sua connessione con gli accordi di Schengen, riguarda in modo peculiare i diritti fondamentali della persona, oltre a presentare diverse correlazioni con l'attività giurisdizionale che rendevano opportuno conferire l'incarico in questione a un magistrato appartenente all'ordine giudiziario.

Interviene quindi l'interrogante, senatore CARUSO, che si dichiara insoddisfatto. Rileva innanzitutto l'atteggiamento contraddittorio del Governo che dopo aver affermato in passato come la legge sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali fosse indispensabile ai fini dell'attuazione dell'accordo di Schengen recentemente ha sostenuto che la portata di tale legge ai fini del suddetto accordo sarebbe sostanzialmente limitata.
Motiva la propria insoddisfazione per la risposta del rappresentante del Governo, in quanto, al di là del suo carattere apparentemente esaustivo, rimane indiscutibile il carattere di «norma fotografia» della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 1997. Si tratta, in concreto, di una previsione esclusivamente finalizzata a consentire ad un determinato magistrato di divenire segretario generale dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali. È evidente, senza con ciò voler mettere in discussione in alcun modo il valore della persona, che un simile comportamento da parte dell'Esecutivo appare del tutto inaccettabile e scarsamente rispettoso delle prerogative del Parlamento. In questa prospettiva non è fuor di luogo ricordare altresì che, dai lavori preparatori della legge n. 675 del 1996 presso il Senato, emerge che in sede referente la Commissione giustizia del Senato licenziò un testo che conteneva una disposizione la quale escludeva la possibilità che magistrati entrassero a far parte dell'ufficio del Garante. Tale disposizione fu successivamente soppressa nel corso dell'esame in sede deliberante. Sottolinea altresì che la più ampia limitazione degli incarichi extragiudiziari dei magistrati ed il loro pieno recupero alla funzione giurisdizionale ha rappresentato la linea condivisa da una larga maggioranza della Commissione nel varare il testo del disegno di legge n. 1247 sugli incarichi estranei ai compiti d'ufficio.
In conclusione, il comportamento del Governo sarebbe stato di gran lunga più trasparente se avesse chiaramente fatto presente, nelle competenti sedi parlamentari, che riteneva indispensabile per avviare l'attività dell'ufficio del Garante il contributo di un certo magistrato, fermo restando che tale magistrato avrebbe dovuto accedere a tale incarico solo dopo aver rassegnato le sue dimissioni dalla magistratura.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda ai membri della Commissione che nella giornata di giovedì, alle ore 17, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, verranno presentati i risultati dell'attività del Comitato per la bioetica.

Il senatore MILIO fa invece presente che domani, alle ore 15,30, si svolgerà un dibattito sui temi della giustizia che prenderà spunto dalla sentenza sulla centrale termoelettrica di Gioia Tauro.

Il senatore PREIONI chiede che l'orario di inizio della seduta pomeridiana di giovedì sia posticipato alle ore 15 al fine di consentire alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - che deve affrontare alcuni temi particolarmente delicati ed urgenti - di proseguire i propri lavori sino a tale ora con la partecipazione dei membri che fanno parte sia della Giunta sia della Commissione giustizia.

Il PRESIDENTE assicura che farà il possibile, compatibilmente con le esigenze imposte dai lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, per venire incontro alla richiesta avanzata dal senatore Preioni. Più in generale, coglie l'occasione per sottolineare come il carattere istruttorio dell'attività delle Commissioni in sede referente dovrebbe favorire un più celere svolgimento dei lavori in vista del più approfondito e completo esame di competenze dell'Assemblea. A questo proposito auspica che, in futuro, nella discussione in sede referente dei disegni di legge da parte della Commissione si tenga conto in misura maggiore dell'esigenza di una riduzione dei tempi di esame.

Dopo un intervento del senatore FOLLIERI, il Presidente delinea quindi il successivo svolgimento dei lavori per la settimana in corso.

IN SEDE REFERENTE
(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore
(458) FUMAGALLI CARULLI. Norme per la protezione delle opere di disegno industriale
(2157) CENTARO ed altri. Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.
Si prosegue con l'esame degli emendamenti riferiti al testo unificato proposto dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto dei lavori dell'8 aprile scorso.
Si riprende l'esame dell'emendamento 5.0.1 accantonato nella precedente seduta.

Il senatore RUSSO, che ne è il presentatore, pur dichiarandosi disponibile a prendere atto dell'orientamento in merito del rappresentante del Governo torna a sottolineare come la proposta gli appare necessaria al fine di uniformare il trattamento delle opere cinematografiche, come a suo tempo individuate dalla legge sul diritto di autore, alle altre a queste assimilabili, sottoponendo queste ultime al medesimo regime di iscrizione al registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

Il senatore CENTARO ritiene invece necessaria una modifica dell'emendamento per evitare che la parificazione proposta dal senatore Russo riguardi anche semplici prodotti audiovisivi destinati ad uno utilizzo solo televisivo e non cinematografico e, comunque, non riferibili al circuito cinematografico propriamente inteso. Pertanto l'oratore, mentre sarebbe favorevole all'emendamento laddove esso equipara l'obbligo di iscrizione al registro speciale delle opere realmente assimilabili a quelle cinematografiche, ritiene necessario escludere i prodotti audiovisivi che a tale categoria non siano ascrivibili.

Il relatore BUCCIERO condivide l'avviso del senatore Centaro e intravede il pericolo di una eccessiva burocratizzazione degli adempimenti connessi a prodotti certamente non equiparabili alle opere cinematografiche.

Il senatore BERTONI non condivide il rischio paventato dal relatore, laddove gli appare chiaro che creazioni come gli spots pubblicitari non possano essere definiti opera cinematografica e, quindi, rientrare nella tipologia proposta dalla legge sul diritto d'autore.

Dopo che il sottosegretario MIRONE ha annunciato di essere favorevole all'emendamento 5.0.1, questo, posto ai voti è accolto dalla Commissione nel testo proposto.

Il senatore RUSSO ritira, quindi, l'emendamento 6.1 cui aveva aggiunto la propria firma nella seduta del 6 giugno scorso.

La senatrice BONFIETTI dà per illustrato l'emendamento 6.2.

Il presidente ZECCHINO, acquisita la disponibilità dei presentatori degli emendamenti all'articolo 6 a rinunziare alla loro illustrazione, richiede al relatore e al rappresentante del Governo di esprimersi sull'emendamento 6.2.

Il RELATORE si dichiara contrario poichè non gli sembra conforme allo spirito della normativa sul diritto di autore la parte dell'emendamento che prevede l'apposizione del contrassegno SIAE anche alle opere, parti di opere o fissazioni in pubblico dominio.

Il senatore BERTONI, con una breve interruzione, dichiara di non condividere il parere del relatore atteso che l'apposizione del contrassegno tenderebbe a tutelare, invece, il singolo supporto espressione delle manifestazioni protette dal diritto d'autore.

Il senatore CENTARO preannuncia il proprio voto contrario all'emendamento.

Il relatore BUCCIERO nel ribadire il proprio parere contrario ne rinviene un ulteriore motivo nel fatto che la norma contrasterebbe anche con la direttiva comunitaria in materia di durata di protezione del diritto d'autore (93/98/CEE) sulla cui attuazione la Commissione si è espressa il 3 aprile scorso.

Il presidente ZECCHINO chiede quindi alla senatrice Bonfietti se insista per la votazione dell'emendamento, anche considerando che un ulteriore approfondimento del contenuto dello stesso potrebbe preludere ad una sua riproposizione nel corso dell'esame in Assemblea.

Anche il senatore PETTINATO ritiene consigliabile soprassedere alla votazione di un testo la cui portata effettiva non è stata adeguatamente valutata dalla Commissione.

Il sottosegretario MIRONE si rimette alla Commissione.

La senatrice BONFIETTI ritira, quindi, l'emendamento 6.2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.


EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO
DAL RELATORE AI DISEGNI DI LEGGE
NN. 1496, 458 e 2157

Art. 5.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel comma secondo, dopo le parole “opere cinematografiche” sono aggiunte le parole “e assimilate”».
5.0.1
Russo

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.
6.1
Mele, Russo, Cirami

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«Art. 181-bis. 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui all'articolo 171-ter, comma 1, la SIAE appone un contrassegno su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento che rechi la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, comma 1, della presente legge e destinato ad essere posto comunque in commercio o ceduto in uso a qualunque titolo a fine di lucro. La norma si applica anche in caso di opere, parti di opere o fissazioni in pubblico dominio».
6.2
Bonfietti