AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 1º DICEMBRE 1999
473ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE
        Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Vigneri.
        La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE
(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie
(1388-
ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d’iniziativa governativa
(3295)
DEBENEDETTI. – Norme per l’apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale
(3448)
MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
        L’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 30 novembre, prosegue con la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del disegno di legge n. 4014, assunto come testo base.
        Accantonato l’emendamento 1.122 (nuovo testo) in attesa di una riformulazione, l’emendamento 1.31 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.
        Il senatore PASTORE riformula l’emendamento 1.238 che, posto congiuntamente ai voti con l’emendamento 1.606, in quanto identico ad esso, viene approvato dalla Commissione con il parere favorevole del relatore.
        Sono accantonati gli emendamenti 1.157, 1.158 e 1.156, mentre l’emendamento 1.137 viene dichiarato decaduto per l’assenza del proponente.
        La Commissione approva quindi, con unica votazione, gli emendamenti 1.237 e 1.607, di contenuto identico.
        Quanto agli emendamenti 1.56 e 1.206, si conviene di accantonarli perché incidono sulla disciplina transitoria contenuta nell’articolo 2.
        Su richiesta del sottosegretario VIGNERI il senatore DEBENEDETTI ritira l’emendamento 1.124, anche alla luce della riformulazione del comma 14 del nuovo articolo 22 della legge n. 142, proposta con l’emendamento 1.609.
        Il sottosegretario VIGNERI ritira quindi l’emendamento 1.504, il cui contenuto è sostanzialmente compreso nell’emendamento 1.616, mentre ribadisce il proprio parere contrario sull’emendamento 1.123, che avrebbe anche l’effetto di impedire una gestione dei servizi separata da quella delle reti.
        Posto ai voti, l’emendamento 1.123 è quindi respinto dalla Commissione.
        Dichiarato decaduto per l’assenza del proponente l’emendamento 1.91, il senatore GRILLO richiama l’attenzione sull’emendamento 1.161, rilevando l’opportunità di fissare una netta separazione tra la gestione delle reti e la gestione dei servizi. Al riguardo, lamenta la impropria condizione in cui si trovano alcune società concessionarie di servizi pubblici locali – come ad esempio l’ACEA – che, oltre a essere affidatarie della gestione dei servizi, sono anche proprietarie delle reti. Si tratta di una situazione che altera il mercato, impedendo uno sviluppo realmente concorrenziale e cristallizzando posizioni improprie di monopolio. Le reti sono un bene essenzialmente pubblico, frutto di investimenti operati nel tempo dagli enti locali con loro proprie risorse; dovrebbe quindi essere comunque garantito uno scorporo della proprietà delle reti dal patrimonio di società private o di aziende che si avviano alla privatizzazione.
        Il senatore BESOSTRI, dichiarando di comprendere alcuni dei rilievi esposti dal senatore Grillo, ricorda come nel passato si sia consentito che beni di proprietà dei comuni fossero gestiti dalle imprese concessionarie dei servizi pubblici. Obiettivo della disciplina in esame dovrebbe essere, a suo avviso, quello di assicurare comunque agli enti locali la proprietà delle reti; ricorda, in proposito, il contenuto di alcune sue proposte emendative volte a fornire una soluzione non traumatica alla complessa materia del regime proprietario delle reti di servizi pubblici di alcuni enti locali.
        Il senatore GRILLO, a quest’ultimo riguardo, rileva che comunque dovrebbe essere esclusa ogni forma di indennizzo che possa aggravare la tariffa di erogazione del servizio, come soluzione delle vicende cui fa riferimento il senatore Besostri.
        Il senatore DEBENEDETTI rileva invece la indissolubilità degli investimenti nella costruzione degli impianti e delle reti dalla attività imprenditoriale di gestione. Non si può infatti, a suo avviso, ipotizzare che gli impianti e le reti dei servizi siano beni e investimenti privi di alcun rendimento.
        Il senatore GRILLO ribadisce, invece, il suo rilievo circa l’inopportunità che nelle tariffe di erogazione dei servizi siano incluse quote di costo per i gestori dei servizi, sostenute per acquisire la proprietà delle reti.
        Interviene quindi il sottosegretario VIGNERI, secondo la quale deve essere considerata distintamente la disciplina della gestione dei servizi e delle reti – per le quali si ipotizzano forme e modalità di gestione separata – dalla questione dell’assetto proprietario delle reti.

        Le anomalie rilevate nella situazione, che nei fatti si è andata consolidando, di una concentrazione della proprietà delle reti in alcune società e aziende che gestiscono i servizi (come ad esempio il caso dell’ACEA), potrebbero essere risolte, a suo avviso, imponendo il trasferimento della proprietà a società di proprietà pubblica, appositamente costituite.
        Il presidente VILLONE, chiarito che il problema dell’assetto delle proprietà delle reti è distinto da quello della gestione, segnala che gli emendamenti in esame, e segnatamente l’emendamento 1.505 del Governo, attengono a quest’ultimo tema. Ritiene quindi che si possa procedere nella votazione di questi emendamenti, riservando un particolare approfondimento alla formulazione del comma 14 del nuovo testo dell’articolo 22 della legge n. 142, che più specificamente attiene invece al problema della proprietà delle reti.
        Anche alla luce di queste ultime considerazioni, e delle soluzioni prospettate dalla rappresentante del Governo, il senatore GRILLO dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento 1.505 che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.
        Risultano conseguentemente assorbiti o preclusi gli emendamenti 1.608 e 1.90, mentre l’emendamento 1.109, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.
        L’emendamento 1.226 è accantonato, poiché da riferire al regime transitorio, regolato dall’articolo 2.
        Quanto agli emendamenti 1.88 e 1.89, fatti propri dal senatore BESOSTRI in assenza del proponente, il sottosegretario VIGNERI ribadisce il proprio avviso contrario, poiché essi consentono la possibilità indiscriminata di affidare a un unico soggetto più servizi pubblici locali, e perciò si pongono in contrasto con la normativa comunitaria. Il Governo, peraltro, in una proposta emendativa, ha previsto la possibilità di affidamenti di tal genere ma in ipotesi tassative, precisamente individuate.
        Su proposta del senatore BESOSTRI, la Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 1.88 e 1.89.
        L’emendamento 1.87 è invece dichiarato decaduto per l’assenza del proponente.
        Si apre quindi un dibattito sull’emendamento 1.609.
        Il sottosegretario VIGNERI, chiarito che l’intento della prima parte dell’emendamento è quello di garantire all’ente locale la possibilità di conferire a un’apposita società di capitali, controllata dall’ente, la proprietà di reti e impianti, ritiene che l’emendamento possa essere integrato con un’apposita disposizione che preveda il trasferimento a separata società delle reti attualmente di proprietà di società e aziende locali. Al riguardo, preannuncia una riformulazione dell’emendamento 1.609.
        Il relatore PARDINI e il presidente VILLONE chiariscono la portata della proposta avanzata dal rappresentante del Governo, con la quale dichiara di concordare il senatore GRILLO che ricorda, peraltro, la quotazione in borsa di alcune delle società proprietarie di reti, come ad esempio l’ACEA . Appare dunque non ipotizzabile un trasferimento agli enti della proprietà delle reti, per le quali ritiene preferibile imporre alle società che le gestiscono una chiara separazione contabile.
        Il senatore PASTORE ritiene che la questione da ultimo sollevata dalla rappresentante del Governo e dal senatore Grillo possa essere risolta attraverso una chiara distinzione tra la disciplina a regime e una normativa transitoria che, incidendo anche sulla disciplina statutaria delle società che gestiscono le reti, possa assicurare un’adeguata separazione tra proprietà e gestione.
        Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
        
La seduta termina alle ore 9,35.