Pera, Centaro, Greco, Scopelliti, Vegas
Al comma 1, sopprimere la parola: «speciale».
1.1 (Nuovo testo)
Al comma 1, sopprimere le parole: «un fondo speciale» e dopo le parole: «dall’anno 2000,» inserire le altre: «un fondo».
1.2
Al comma 1, sostituire le parole: «dall’anno 2000» con le seguenti: «dall’anno 2001».
1.3
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1. All’onere derivante dall’attuazione del comma precedente, valutato in lire 400 miliardi annui a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’unità previsionale di base denominata “fondo speciale di parte capitale“ dello stato di previsione del Ministero della giustizia allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.
2. Alla parte residua dell’onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’unità previsionale di base denominata “fondo speciale di parte capitale“ dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
1.4
Greco, Pera, Centaro
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) il potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni strutturali e dei progetti assistenziali, di recupero e riabilitativi per i soggetti tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva».
1.4 (Nuovo testo)
Al comma 2, alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «nonchè per i soggetti tossicodipendenti».
1.5
Pera, Centaro, Greco
Sopprimere nel comma 2 la lettera d).
1.6
Sostituire nel comma 2 alla lettera e) le parole: «di media sicurezza» con le parole: «custodia attenuata».
1.7
Al comma 3, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «destinando in ogni caso il 40 per cento agli interventi di cui alla lettera a) del comma 2, il 30 per cento a quello di cui alla lettera b) e b-bis) del comma 2 e il residuo 30 per cento agli altri tipi di intervento».
1.7 (Nuovo testo)
Al comma 3, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «assicurando un’adeguata ripartizione delle risorse fra gli interventi di cui al comma 2».
1.8
Preioni
Sopprimere il comma 5.
1.9
Pera, Centaro, Greco, Scopelliti
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«Il Ministro della giustizia provvede alla predisposizione di un Piano per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1».
1.9 (Nuovo testo)
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Il Ministro della giustizia provvede alla predisposizione di un Piano per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1».
Bucciero, Pellicini, Antonino Caruso
All’articolo 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I procedimenti iniziati anteriormente all’entrata in vigore della presente legge continuano ad essere trattati dall’ufficio giudiziario cui sono assegnati».
1.0.1 (Nuovo testo)
«1-bis. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere trattati dall’ufficio giudiziario cui sono assegnati».