GIUSTIZIA (2a)
GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1997

165a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI
indi del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia AYALA.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE
(211) SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si procede nell'esame dell'emendamento 12.0.1.

Il relatore SENESE, dopo aver evidenziato le ragioni che rendono opportuno mantenere la previsione dell'isolamento diurno alla quale fa riferimento l'emendamento 12.0.1, manifesta comunque la sua disponibilità a modificare tale emendamento, rivedendo la misura massima dell'isolamento nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 72 del codice penale.

Il senatore FASSONE propone una riformulazione dell'emendamento 12.0.1, volta a ridurre la possibilità di ricorrere all'isolamento diurno.

Il relatore SENESE, riferendosi ai rilievi del senatore Fassone, fa presente la sua disponibilità a prevedere, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 72 del codice penale, che sia fissato per la reclusione speciale un limite, ad esempio, di trentuno anni al di sotto del quale non sia possibile scendere.

La senatrice SALVATO, pur ribadendo la sua posizione contraria all'isolamento diurno, non condivide la soluzione da ultimo prospettata dal relatore Senese.

Dopo interventi del presidente CIRAMI e del senatore FASSONE, il relatore SENESE modifica l'emendamento 12.0.1, riformulandolo nell'emendamento 12.0.1 (Nuovo testo).

La senatrice SCOPELLITI manifesta forti perplessità circa il testo dell'emendamento in votazione - in particolare per quel che concerne la previsione dell'isolamento diurno - e fa presente che preferirebbe astenersi. Voterà a favore dell'emendamento unicamente in considerazione di esigenze di carattere tecnico-procedurale.

Il senatore GRECO ribadisce la sua contrarietà al modo con cui si è inteso affrontare una problematica complessa e delicata come quella dell'abolizione dell'ergastolo.

Il senatore FOLLIERI annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 12.0.1, preferendo votare a favore dell'articolo 19 del disegno di legge in titolo che, tra l'altro, prevede la completa abrogazione dell'attuale articolo 72 del codice penale.

Posto ai voti l'emendamento 12.0.1 (Nuovo testo) è approvato.

Il senatore VALENTINO annuncia che il Gruppo di Alleanza Nazionale abbandonerà la Commissione, non condividendo l'impostazione e i contenuti del disegno di legge, e si riserva di porre in essere tutte le iniziative possibili, alla luce delle vigenti norme regolamentari, per contrastarne il successivo iter.

Il senatore GRECO annuncia che anche il Gruppo Forza Italia abbandonerà la Commissione, con l'eccezione della senatrice Scopelliti, in quanto contrario al disegno di legge in esame, non ritenendo opportuno che il tema dell'abolizione dell'ergastolo venga affrontato in un momento in cui ci si trova di fronte ad una grave crisi della giustizia e ad una recrudescenza dei fenomeni criminali. Non può non tenersi conto del fatto che, ancora oggi, la volontà del popolo italiano, se avesse la possibilità di manifestarsi, ad esempio, con lo strumento del referendum propositivo, sarebbe con tutta probabilità contraria all'abolizione di questa pena e confermerebbe l'esito del referendum svoltosi oltre sedici anni fa.

Intervenendo a nome del Gruppo Cristiani democratici uniti, anche il senatore CALLEGARO, dichiara che abbandonerà la Commissione in quanto, a prescindere dal merito del disegno di legge in discussione, non intende prendere parte alla rincorsa verso posizioni di sempre maggiore indulgenza nei confronti dei soggetti che si sono resi colpevoli di gravissimi reati.

Il senatore MILIO dichiara a sua volta che abbandonerà la Commissione in quanto ritiene si stia delineando un complesso di interventi modificativi della normativa vigente che, di fatto, favoriranno i pluriergastolani, mentre renderanno al tempo stesso più difficile la posizione di altri condannati a tale pena, senza che peraltro tutto ciò possa considerarsi un contributo positivo dal punto di vista del rafforzamento del carattere rieducativo della pena.

Il presidente CIRAMI dichiara che l'appartenenza al Gruppo Centro cristiano democratico che fa parte del Polo per le libertà non gli impedirà, quanto meno a titolo personale, di continuare a partecipare ai lavori della Commissione. Ricorda altresì le ragioni della posizione da lui assunta nel corso dell'esame del disegno di legge in discussione

Anche il senatore MELONI preannunzia la sua intenzione di continuare a partecipare ai lavori della Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

La senatrice SCOPELLITI ritira l'emendamento 13.2, mentre il relatore SENESE rinuncia ad illustrare l'emendamento 13.1, soppressivo dell'articolo 13.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, con il voto contrario del senatore FOLLIERI, viene posto ai voti e respinto il mantenimento dell'articolo 13.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il relatore SENESE illustra l'emendamento 14.1, soppressivo dell'articolo 14, richiamando l'attenzione della Commissione sul fatto che in tal modo si propone di mantenere in vigore l'articolo 176 del codice penale anche nella parte in cui ammette alla liberazione condizionale il condannato alla massima pena quando abbia scontato ventisei anni di detenzione.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, posto ai voti è respinto il mantenimento dell'articolo 14.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 16.1 e 16.2, entrambi soppressivi dell'articolo 16.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, posto ai voti è respinto il mantenimento dell'articolo 16.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 17.1 e 17.2.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, posto ai voti è approvato l'emendamento 17.1.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 17.2.

Il RELATORE rinuncia quindi ad illustrare l'emendamento 18.1, soppressivo dell'articolo 18, e il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione, che -previa votazione - respinge il mantenimento dell'articolo 18.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 19.1 e 19.2.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, risulta approvato l'emendamento 19.1 e, conseguentemente, precluso l'emendamento 19.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

La senatrice SCOPELLITI ritira l'emendamento 20.12.

Il relatore SENESE rinuncia ad illustrare l'emendamento 20.1 e lo modifica sostituendo la parola «criminale» con la parola «speciale».

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione, che approva l'emendamento 20.1.

Si passa all'esame dell'emendamento 20.0.1.

Il relatore SENESE illustra l'emendamento 20.0.1, sottolineando come esso sia volto ad affrontare i problemi derivanti dalla sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione speciale, con particolare riferimento alla applicazione del giudizio abbreviato. L'emendamento in questione prevede che, in tale ipotesi, il giudice dovrà determinare la misura della pena della reclusione criminale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Successivamente questa pena, in conseguenza dell'applicazione del rito abbreviato, verrà trasformata in una pena di specie diversa, vale a dire quella della reclusione, e diminuita di un terzo. Il relatore fa comunque fin d'ora presente la sua disponibilità a modificare la misura della diminuzione di pena prevista.

Interviene quindi il senatore CIRAMI il quale si chiede se non sia più opportuno utilizzare una soluzione di tipo diverso, evitando che, nelle ipotesi di applicazione del rito abbreviato, venga irrogata una pena di specie diversa da quella della reclusione speciale.

Il senatore RUSSO sottolinea come, ai fini qui considerati, un mutamento della specie di pena sia sostanzialmente inevitabile.

Il senatore FASSONE riepiloga le questioni suscitate, in concreto, dal giudizio abbreviato come applicato nell'articolo 442 del codice di procedura penale, ricordando quanto deboli si siano dimostrate le giustificazioni opposte da coloro che ne assumevano la forte valenza verso la celebrazione del giudizio, di fronte alla constatazione che vi si faceva invece ricorso solo se l'indagato aveva tutto da perdere dalla celebrazione del processo ordinario. Ritiene condivisibile l'emendamento portando ad un sesto la originaria proposta di un terzo: la diminuzione per frazione gli appare infatti essere maggiormente graduabile.

Il senatore FOLLIERI condivide la proposta del relatore, nella riformulazione appena suggerita; rileva che questa scelta può evitare disparità di trattamento fra le condanne irrogate per il massimo di trentadue anni e chi invece abbia subito la condanna a trenta anni. Ritiene altresì che la conversione della reclusione speciale in reclusione ordinaria rappresenti un incentivo per la celebrazione dei riti alternativi, nell'ottica di quanto il Governo sta portando avanti in un apposito disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento. Sottolinea altresì positivamente in fatto che l'operazione di conversione della reclusione speciale avvenga prima della determinazione della durata complessiva della pena.

Il RELATORE riformula quindi l'emendamento 20.0.1 in un nuovo testo (20.0.1 Nuovo testo) che, senza discussione, è approvato.

La senatrice SCOPELLITI ritira, poi, l'emendamento 21.1 e invita ad intervenire sulle disposizioni relative all'entrata in vigore del provvedimento per consentire i tempi di vacatio ordinaria.

Il RELATORE presenta allora e dà per illustrato l'emendamento 21.12, interamente soppressivo dell'articolo.

Posto in votazione, il mantenimento dell'articolo 21, non è approvato dalla Commissione.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Senese a riferire positivamente in Assemblea sul disegno di legge n. 211, nel testo risultante dalle modifiche accolte. Lo autorizza, inoltre, ad adottare in sede di coordinamento formale del testo, tutte le modifiche a ciò necessarie.

(1920) ZECCHINO ed altri. - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente ZECCHINO ricorda che il relatore ha presentato l'emendamento 1.3 che sottopone alla votazione della Commissione.

Il relatore CIRAMI, dopo aver indicato una modifica di carattere formale da apportare all'emendamento 1.3 preannunzia che occorre apportare identiche modifiche con riferimento ai successivi articoli: conseguentemente riformula l'emendamento 1.3 in un nuovo testo (1.3 Nuovo testo).

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 1.3 (Nuovo testo), nonchè l'articolo 1 nel suo complesso nel testo modificato.

Si passa all'articolo 2.

Gli emendamenti 2.1, fatto proprio dalla senatrice SCOPELLITI, e 2.2 sono respinti dalla Commissione dopo che il RELATORE ha espresso il proprio voto contrario.

Il senatore PETTINATO illustra poi l'emendamento 2.3 sottolineando come esso si proponga di operare sulla situazione di consistente divario esistente fra l'alto numero di provvedimenti di sequestro e la rilevante scarsità di successivi provvedimenti di confisca. Tale divario - prosegue il senatore Pettinato - si accresce nel passaggio tra il primo e secondo grado di giurisdizione poichè in fase di riesame il giudice di secondo grado tende a valutare con particolare severità il rispetto dei presupposti per la irrogazione delle misure di prevenzione patrimoniale.

Il RELATORE è favorevole alla proposta ritenendo che aggiungere ulteriori elementi probatori rafforzi il principio dell'onere della prova a carico dell'indagato di provare la legittima provenienza, di cui al terzo comma dell'articolo 2-ter della legge n. 575 del 1965.

Il presidente ZECCHINO, rilevando che effettivamente l'attuale formulazione della norma citata determina una palese inversione dell'onere della prova intravede però profili delicati per quanto riguarda la proposta dell'emendamento e ritiene che occorre chiarirne esattamente la portata per evitare difficoltà di interpretazione.

Il senatore FASSONE fa notare che l'emendamento in esame in concreto rischia di svuotare di significato l'articolo 3-ter giungendo a un risultato opposto a quello che si propone di ottenere.

Il senatore PETTINATO ritira, quindi, l'emendamento 2.3.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 2 nel suo complesso nel testo modificato.

Il senatore PETTINATO dà per illustrati gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 che sono accolti senza discussione dopo che il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE hanno espresso parere favorevole.

Si passa all'articolo 3.

Il senatore GRECO insiste per la votazione dell'emendamento 3.1 che è respinto dalla Commissione.

La Commissione approva poi l'articolo 3 nel suo complesso.

Si passa all'articolo 4.

La Commissione respinge l'emendamento 4.1, che il senatore GRECO aveva rinunciato ad illustrare.

L'articolo 4 è approvato nel suo complesso.

Si passa all'articolo 5.

Il senatore GRECO dà per illustrati gli emendamenti 5.1 e 5.2 che, posti separatamente in votazione, non sono approvati.

La Commissione approva poi l'articolo 5 nel suo complesso.

Il RELATORE prospetta, quindi, l'opportunità che la Commissione richieda il passaggio alla sede deliberante del disegno di legge, rispetto al quale il rappresentante del Governo dovrà esprimere il proprio assenso.

Aderiscono il senatore SENESE per il Gruppo Sinistra Democratica - l'Ulivo; il senatore PETTINATO a nome del Gruppo Verdi - L'Ulivo; il senatore FOLLIERI a nome del gruppo del Partito Popolare Italiano e il senatore MELONI per il gruppo Misto; mentre il senatore GRECO, a nome del Gruppo di Forza Italia, si riserva di far conoscere successivamente il proprio orientamento.

Il PRESIDENTE, preso atto degli assensi manifestati, si riserva di acquisire il consenso dei Gruppi Alleanza Nazionale; Lega Nord-per la Padania Indipendente Rifondazione Comunista-Progressisti e Cristiani Democratici Uniti e di trasmettere in tal caso la richiesta di trasferimento di sede al Presidente del Senato.

La Commissione, conferisce quindi, mandato al relatore Cirami a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1920

Art. 1.

In tutto l'articolo, ovunque, ricorrono, alle parole: «il procuratore nazionale antimafia» aggiungere le altre: «e il procuratore distrettuale antimafia».
1.3
Il Relatore

In tutto l'articolo, ovunque, ricorrono, alle parole: «il procuratore nazionale antimafia» aggiungere le altre: «, il procuratore distrettuale antimafia».

Conseguentemente nei restanti articoli, aggiungere, ovunque ricorrono, alle parole: «il procuratore nazionale antimafia» le altre: «, il procuratore distrettuale antimafia».
1.3 (Nuovo testo)
Il Relatore

Art. 2.

Sopprimere la lettera a).
2.1
Centaro, Greco

Sostituire in tutto l'articolo le parole: «il procuratore nazionale antimafia» con le altre: «il procuratore distrettuale antimafia».
2.2
Centaro, Greco

Al comma 1 inserire dopo la lettera a) la seguente:

«a-bis. Al terzo comma, dopo le parole “La legittima provenienza” inserire le seguenti: “e, sulla base degli elementi probatori acquisiti, risulti confermato che essi sono il frutto di attività criminali di tipo mafioso, o ne costituiscono il reimpiego”».
2.3
Pettinato, Pieroni, Cortiana, Ripamonti, Semenzato, Sarto, Bortolotto, Carella, De Luca, Manconi, Lubrano di Ricco

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art.2-bis.

1. All'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, e successive modificazioni, è apportata la seguente ulteriore modificazione: alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «L'amministratore nominato ha l'obbligo di prestare la propria opera, e può essere esonerato solo in presenza di gravi motivi che ne rendano impossibile la prestazione».
2.0.1
Pettinato, Pieroni, Cortiana, Ripamonti, Semenzato, Sarto, Bortolotto, Carella, De Luca, Manconi, Lubrano di Ricco

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«2-bis.

1. All'articolo 2-octies della legge 31 maggio 1965, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) Al quarto comma, dopo le parole: “tariffe professionali” inserire le seguenti: “ridotte alla metà”;
b) al quarto comma, dopo le parole: “degli usi” inserire le seguenti: “Se le tariffe professionali prevedono un minimo ed un massimo, la riduzione alla metà è applicata sulla base del valore medio tra i due estremi”.
2.0.2
Pettinato, Pieroni, Cortiana, Ripamonti, Semenzato, Sarto, Bortolotto, Carella, De Luca, Manconi, Lubrano di Ricco

Art. 3.

Sostituire in tutto l'articolo le parole: «il procuratore nazionale antimafia» con le altre: «il procuratore distrettuale antimafia».
3.1
Centaro, Greco

Art. 4.

Sostituire in tutto l'articolo le parole: «il procuratore nazionale antimafia» con le altre: «il procuratore distrettuale antimafia».
4.1
Centaro, Greco

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.
5.1
Centaro, Greco

Sostituire in tutto l'articolo le parole: «il procuratore nazionale antimafia» con le altre: «il procuratore distrettuale antimafia».
5.2
Centaro, Greco


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 211

Art. 12.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I primi due commi dell'articolo 72 del codice penale sono sostituiti come segue:

“Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena della reclusione criminale, si applica detta pena nella misura di anni trentacinque con l'isolamento diurno da sei mesi a due anni.
Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena della reclusione criminale con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee di specie diversa per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena della reclusione criminale con l'isolamento diurno da due a diciotto mesi”»
12.0.1
Il Relatore

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I primi due commi dell'articolo 72 del codice penale sono sostituiti come segue:

“Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena della reclusione speciale, si applica detta pena nella misura di anni trentadue con l'isolamento diurno da sei mesi a due anni.
Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena della reclusione speciale con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee di specie diversa, si applica la pena della reclusione speciale con l'isolamento diurno da due a dodici mesi”»
2. Nel terzo comma dell'articolo 72 del codice penale le parole «L'ergastolano condannato» sono sostituite dalle altre «Il condannato alla reclusione speciale soggetto».
12.0.1 (Nuovo testo)
Il Relatore

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.
13.1
Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

1. L'articolo 78 codice penale è così sostituito: “Art. 78. - (Limiti degli aumenti delle pene principali). Nel caso di concorso di reati che importano pene detentive o pecuniarie della stessa specie, la pena da applicare non può essere superiore al quadruplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere:

a) anni trenta, per la reclusione;
b) lire duecento milioni per la multa e cinquanta milioni per l'ammenda; ovvero lire quattrocento milioni per la multa e cento milioni per l'ammenda se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel comma 2 dell'articolo 24».
13.2
Scopelliti

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.
14.1
Il Relatore

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.
16.1
Il Relatore

Sopprimere l'articolo.
16.2
Scopelliti

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.
17.1
Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

1. Il secondo comma dell'articolo 222 codice penale è così sostituito:

2. La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di cinque anni se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni”».
17.2
Scopelliti

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.
18.1
Il Relatore

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.
19.1
Il Relatore

Aggiungere in fine i seguenti punti:

e) le norme in materia di semilibertà;
f) le norme in materia di semidetenzione;
g) le norme in materia di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
h) la liberta vigilata;
i) l'affidamento in prova al servizio sociale;
l) l'affidamento in prova per i tossicodipendenti.
19.2
Scopelliti

Art. 20.

Sopprimere l'articolo.
20.12
Scopelliti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20.

1. L'ergastolo irrogato prima della data di entrata in vigore della presente legge è sostituito con la reclusione criminale.
2. Il giudice dell'esecuzione determina, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, la misura della pena di sostituzione».
20.1
Il Relatore

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono aggiunte le seguenti parole: “Alla pena della reclusione criminale è sostituita la pena della reclusione per un tempo pari a quello della reclusione criminale che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze del caso ma diminuito di un terzo”».
20.0.1
Il Relatore

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono aggiunte le seguenti parole: “Alla pena della reclusione speciale è sostituita la pena della reclusione per un tempo pari a quello della reclusione speciale che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze del caso ma diminuito di un sesto”».
20.0.1 (Nuovo testo)
Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21.

1. La presente legge entra in vigore dopo tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
21.1
Scopelliti

Sopprimere l'articolo.
21.12
Il Relatore