DIFESA (4a)

MERCOLEDI' 21 GIUGNO 2000

232a seduta
Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO


Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Ostillio.


La seduta inizia alle ore 15,15.



SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Proposta di indagine conoscitiva sul funzionamento degli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ai quali contribuisce annualmente il Ministero della Difesa

Il PRESIDENTE rende noto che sin dalla scorsa settimana era stato ipotizzato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, sul funzionamento degli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ai quali contribuisce annualmente il Ministero della Difesa.
Auspica l'approvazione della proposta, in considerazione delle varie esigenze di approfondimenti emerse durante l'esame del documento annuale che ripartisce i fondi del Ministero della Difesa fra enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Posta ai voti, la proposta è approvata.

Il senatore TABLADINI reputa opportuno, però, definire nel dettaglio l'elenco dei soggetti da audire.

Il PRESIDENTE condivide tale proposta ed assicura che l'individuazione degli audiendi avrà luogo quanto prima.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali". (n. 694)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78)
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore LORETO, dando conto di un incontro informale che egli ha tenuto in mattinata con le rappresentanze delle varie componenti dei COCER. Rende noto che varie lagnanze sono state rappresentate, sia in ordine ad aspetti contenutistici, sia in ordine ad aspetti di metodo, giacché il governo non avrebbe portato alla loro conoscenza il testo finale di schema di decreto, ossia quello licenziato dal Consiglio dei Ministri. Senza soffermarsi su tale aspetto - che non sembra esporre il governo a particolari censure - illustra il contenuto del testo (consta di 34 articoli), che tende a perfezionare il quadro normativo scaturente dal decreto legislativo n.490 del 1997. Infatti, sulla base dell'esperienza maturata, è emersa l'opportunità di introdurre alcuni correttivi diretti a rendere più lineare l'applicazione delle norme.
Conclude esponendo la seguente bozza di proposta di parere:
“La 4a Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni correttive al decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 490, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali” presentato dal Governo in attuazione della delega concessa con l’articolo 9 della legge 31 marzo 2000 n. 78;
ritenuto il provvedimento all’esame nel complesso rispondente ai principi e criteri direttivi contenuti nell’articolo 1, commi 96, 97 e 100 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 per la emanazione del decreto legislativo n. 490 del 1997, richiamati dalla stessa legge legge 31 marzo 2000 n. 78 quali principi e criteri direttivi della delega in atto;
rilevata la necessità di armonizzare, relativamente alle modalità di accesso nei corrispettivi ruoli speciali, le previsioni recate dall’ articolo 20 dello schema di decreto legislativo con quelle dell’articolo 39, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490 allo scopo di evitare che gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento (ancorché appartengano, ai sensi dell’articolo 12 della legge 27 dicembre 1990 n.404, alla categoria del servizio permanente) debbano ingiustificatamente sottostare a modalità di transito ben più penalizzanti di quelle previste per gli ufficiali piloti, peraltro di complemento, esonerati dal pilotaggio di cui all’articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224;
rilevata altresì la necessità di apportare alcune modifiche all’articolo 19 del testo all’esame, allo scopo di contenere il più possibile il periodo di tempo che intercorre tra la reimmissione nel quadro di avanzamento degli ufficiali imputati in procedimento penale ed assolti con sentenza definitiva e quello della effettiva valutazione, allo scopo di non penalizzare ulteriormente soggetti acclaratamente totalmente estranei alle ipotesi di reato ad essi ascritte;
rilevata ancora la opportunità di richiamare l’attenzione del Governo sulla necessità di procedere con la massima sollecitudine alla ricostruzione di carriera degli ufficiali in servizio permanente appartenenti ai ruoli speciali scavalcati dagli ufficiali del servizio permanente appartenente ai ruoli ad esaurimento a seguito della applicazione della pregressa legislazione più favorevole, in applicazione delle previsioni recate dall’articolo 39, comma 6;
considerata infine la necessità di eliminare la disparità di trattamento esistente in materia di ausiliaria tra gli ufficiali cessati dal servizio prima del limite di età
esprime parere favorevole
con le seguenti condizioni:

che all’articolo 18, il comma 2 sia sostituito dal seguente:
“2. Al comma 8 dell’articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 490, le parole “All’atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione di anzianità di tre anni” siano sostituite dalle parole “All’atto del transito nei ruoli speciali agli ufficiali vincitori dei concorsi è applicata una detrazione d’anzianità di due anni, senza effetto sul trattamento economico percepito”.
che all’articolo 20, comma 1, capoverso 4 ter le parole “il Ministro della difesa ha facoltà di indire annualmente concorsi per titoli” siano sostituite dalle seguenti “il Ministro della difesa ha facoltà di indire annualmente concorsi per titoli ed esami”;

e con le seguenti osservazioni:

al comma 2 dell’articolo 19 si invita il Governo a ridurre quanto più possibile il periodo di rinnovazione del giudizio di avanzamento, da effettuarsi secondo il testo all’esame entro sei mesi, riducendolo a non più di tre mesi;
si raccomanda al Governo, allo scopo di non penalizzare ulteriormente gli ufficiali dei ruoli speciali in servizio permanente scavalcati dagli ufficiali in servizio permanente appartenenti ai ruoli ad esaurimento, di dare pronta applicazione al disposto dell’articolo 39, comma 6 del decreto legislativo n.490 del 1997;
si raccomanda da ultimo al governo di sanare, in questo od altro idoneo provvedimento, l'incongruenza esistente tra il disposto dell'articolo 69, comma 3 della legge 10 aprile 1954 n. 113 - che prevede che per l'ufficiale collocato in ausiliaria a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di permanenza in ausiliaria venga ridotto a metà agli effetti del nuovo trattamento di quiescenza di cui al secondo comma del suddetto articolo 69 - e il disposto dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1990 n. 404 che elimina tale riduzione per i tenenti colonnelli che, cessando dal servizio a domanda, vengono promossi al grado di colonnello il giorno precedente la cessazione dal servizio, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 32, comma 5 della legge 19 maggio 1996 n. 224 nel senso di prevedere che a tutto il personale militare cessato dal servizio per le cause di cui alle lettere d) ed e) del primo comma dell'articolo 33 della legge 10 aprile 1954 n. 113, non si applica la detrazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 69 della citata legge. Ciò si giustifica in considerazione del fatto che il comma 3 dell'articolo 69 prevede per l'ufficiale collocato in ausiliaria a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di permanenza in ausiliaria ridotto a metà agli effetti del nuovo trattamento di quiescenza di cui al secondo comma del suddetto articolo 69. Del pari si giustifica con la circostanza per cui nel periodo di permanenza in ausiliaria viene operata una ritenuta in conto entrata Tesoro pari all'8.20% degli assegni percepiti, che appare incongruente venga effettuato per metà, quando il pagamento della ritenuta è stata effettuata per tutto il periodo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MANCA chiede di sapere qual è il termine entro il quale il governo deve esercitare la potestà legislativa.

Il senatore LORETO risponde chiarendo che il termine, per legge, è fissato al 30 giugno prossimo.

Il senatore MANCA, espresso apprezzamento per la doviziosa relazione, manifesta perplessità sulla tesi del governo, secondo la quale il provvedimento in titolo sarebbe a costo - zero.
Chiede poi di sapere dal relatore in quale misura le richieste delle rappresentanze militari siano state recepite dal governo. Ciò premesso, chiede di differire la conclusione della discussione generale ad altra seduta per approfondimenti.

Il senatore PALOMBO, ringraziato il relatore per l'impostazione data alla lettura del provvedimento, esprime una tendenziale adesione allo schema di parere proposto. Ravvisa però qualche perplessità, specie in ordine ad alcune sperequazioni di trattamento giuridico-economico. Si riferisce innanzitutto al fatto che il decreto legislativo del 1997 ha inopinatamente abbassato a 60 anni il limite di età per la cessazione dal servizio attivo dei colonnelli dei Corpi logistici dell'Esercito, equiparandolo a quello vigente per i colleghi del ruolo speciale delle Armi. La legge 28 luglio 1999, n. 266, ha successivamente ristabilito il precedente limite di 61 anni, che per effetto della data di entrata in vigore della stessa legge è rimasto non applicato nei confronti dei colonnelli dei Corpi logistici dell'Esercito, che intanto avevano compiuto il 60° anno di età tra il 1° gennaio 1998 e il 12 agosto 1999. La sperequazione subìta dagli ufficiali congedati con il limite di età più basso non è sanata dal provvedimento perché la delega non ammette disposizioni correttive che implichino nuove spese. Rileva in conclusione che tutte le volte che si è chiamati ad interessarsi delle Forze armate, immancabilmente ci si imbatte nella clausola di stile della invarianza di spesa, che impedisce di affrontare e risolvere efficacemente ed effettivamente, sia i problemi giuridici ed economici del personale, sia quelli dell'ammodernamento dei mezzi, delle strutture e dei sistemi d'arma. Egli soggiunge che l'intero disegno di rimodulazione dello strumento militare nazionale, imposto dalla maggioranza di Governo, al Paese e al Parlamento, sta inficiando giorno dopo giorno l'efficienza operativa dei residui enti e reparti delle Forze armate.

Il senatore FIRRARELLO chiede di approfondire le varie tematiche sollevate dal relatore ed in particolare si raccomanda che il Governo introduca, in occasione della prossima legge finanziaria, specifiche misure volte a prevedere il conferimento del grado di tenente generale per i Capi del Corpo di Sanità e del Corpo di Amministrazione e Commissariato dell'Esercito, i Capi del Corpo di Sanità e del Corpo di Commissariato della Marina militare e del Corpo delle Capitanerie di porto, i Capi del Corpo sanitario e del Corpo di Commissariato dell'Aeronautica militare, per il generale dell'Arma dei trasporti e materiali per l'Esercito ed il generale del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare.

Il senatore FORCIERI esprime apprezzamento verso il senatore Loreto, sia per la relazione, sia per la proposta di parere. Ipotizza di chiedere al governo che introduca, in occasione della prossima legge finanziaria, specifiche misure volte a prevedere per gli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate provenienti dall'Accademia di sanità militare interforze (ASMI), - di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 273, soppressa dall'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 464 del 1997, che abbiano frequentato i corso di studio di durata legale non superiore a quella calcolata ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 273 del 1968 - che l'anzianità di servizio di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231 sia ridotta in misura pari alla differenza tra il periodo effettivamente trascorso nella frequenza dell'ASMI e la durata convenzionale dei corsi degli altri Corpi del ruolo normale necessaria per conseguire il grado di tenente.

Il senatore TABLADINI chiede di approfondire i vari problemi sottostanti al provvedimento e auspica, quindi, una maggiore disponibilità di tempo prima del voto. Invita a riflettere sui ruoli istituzionali nel procedimento formativo del provvedimento: pur se al Governo è stato conferito dal Parlamento la potestà di legiferare, è bene ribadire il ruolo dei COCER, che hanno la potestà di esprimere sì, opinioni, ma non anche di esprimere valutazioni vincolanti per il potere politico.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica il relatore LORETO respingendo il rilievo, secondo il quale egli avrebbe dato troppo spazio ai COCER, ai quali ha prestato attenzione nella giusta misura e nel rispetto della legge. Rammentata la natura del parere - obbligatorio nell'emissione, ma non vincolante negli effetti - , esprime scarsa propensione all'idea di differire alla prossima settimana l'emissione del prescritto parere. Precisa, poi, che si è limitato ad accertare la corrispondenza fra i princìpi e criteri direttivi dell'atto-delegante e la normativa ipotizzata nell'atto - delegato: invita, quindi, a non indugiare negli aspetti di dettaglio, giacché, proprio per la complessità della materia, il Parlamento ha conferito la delega al Governo.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,30 .