132a Seduta (notturna)


Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE
(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il relatore VILLONE rileva che alcune disposizioni contenute nel disegno di legge e molti degli emendamenti proposti interferiscono con il disegno di legge n. 1034-B, all'esame della Commissione, ma anche con la legge n. 59 del 1997 e con gli indirizzi in corso di maturazione presso la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. In particolare, riscontra tale interferenza in tema di servizi pubblici locali e di personale degli enti locali, così come sull'assetto degli enti intermedi. Prospetta, pertanto, l'opportunità di accantonare momentaneamente l'esame di quegli articoli, e dei relativi emendamenti, che abbiano una diretta attinenza soprattutto con il disegno di legge n. 1034-B, procedendo intanto all'esame degli articoli 8, 9 e 10 e degli articoli 13 e seguenti.

Concordano in tal senso le senatrici D'ALESSANDRO PRISCO e PASQUALI e il senatore MAGGIORE.

Anche il senatore TIRELLI condivide la scelta di metodo indicata dal Presidente, che considera utile anche se determinata da una situazione che suscita molte perplessità: vi è infatti una continua sovrapposizione di strumenti normativi concernenti gli enti locali, tutti di iniziativa del Governo, che sono difficilmente riconducibili a un disegno coerente. Sarebbe preferibile, allora, un rinvio complessivo dell'esame, per considerare in un momento successivo la valutazione di nuovi elementi di giudizio.

Il relatore VILLONE insiste nel sostenere che una parte consistente del disegno di legge non è coinvolta in altre determinazioni normative.

Il sottosegretario VIGNERI considera inevitabile il riflesso sul disegno di legge in esame delle novità ordinamentali introdotte con la legge n. 59 del 1997 e anche di alcune disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1034-B: d'altra parte, i tempi di esame dell'iniziativa in discussione consentono gli adattamenti interessati, anche perchè le rammentate interferenze non hanno una rilevanza determinante, ad esempio in tema di personale degli enti locali ma anche quanto ai servizi pubblici locali, per i quali il disegno di legge 1034-B si limita a regolare le modalità di privatizzazione. Sarebbe inoltre improprio un riferimento alla revisione costituzionale in corso di discussione, i cui tempi di realizzazione sono molto più lunghi di quelli propri del disegno di legge in esame.

A tale riguardo il relatore VILLONE precisa che il suo riferimento è relativo esclusivamente all'elaborazione di possibili indirizzi che ipoteticamente potrebbero revocare in dubbio la stessa utilità di riforme ordinarie concernenti alcuni aspetti del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario VIGNERI, quindi, osserva che l'articolo 6 del disegno di legge, e gli emendamenti residui ad esso riferiti, non comportano i problemi di interferenza evocati dal relatore.

Il relatore VILLONE considera invece preferibile accantonare i residui emendamenti all'articolo 6, che in parte si riferiscono a questioni ancora aperte.

Il senatore GUERZONI condivide la valutazione del relatore, ma non ritiene opportuno riferire l'esame del disegno di legge agli indirizzi in corso di elaborazione presso la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, sottolineando che nei prossimi anni sarà necessario intervenire ripetutamente per adattare l'ordinamento degli enti locali al nuovo, prospettato contesto istituzionale.

Si conviene quindi di procedere all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 8.

Sull'emendamento 8.2, il relatore VILLONE esprime un parere contrario, ritenendolo implicito nella disposizione alla quale si riferisce. La senatrice PASQUALI ritira l'emendamento.

L'emendamento 8.1 è fatto proprio dal senatore TIRELLI, in assenza del proponente: il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono un parere contrario e la Commissione respinge l'emendamento.

L'articolo 8 viene quindi approvato senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

L'emendamento 9.3 è fatto proprio dal senatore TIRELLI, in assenza del proponente. Esso è posto in votazione congiuntamente all'identico emendamento 9.2, dopo il parere contrario del relatore VILLONE e del sottosegretario VIGNERI: la Commissione non approva.

L'emendamento 9.4 è fatto proprio dal senatore LUBRANO DI RICCO in assenza del proponente; esprimono parere contrario sia il RELATORE che il rappresentante del Governo. Il senatore LUBRANO DI RICCO motiva l'emendamento con l'opportunità di assicurare alle formazioni politiche di minori dimensioni la possibilità di partecipare alle competizioni elettorali locali, essendovi una certezza sulla loro consistenza per la presenza nelle istituzioni elettive nazionali ed europea. Sottolinea, inoltre, che la prescrizione di un numero eccessivamente alto di sottoscrizioni viene costantemente elusa anche con pratiche illegali. Il relatore VILLONE conferma la sua opinione negativa, rilevando che una rappresentatività perpetuata automaticamente ha senso solo in un contesto di stabilità del sistema politico ma non in una fase evolutiva come quella attuale, laddove è rilevante la reale consistenza delle candidature proposte. Anche il senatore TIRELLI critica l'emendamento, considerandolo contraddittorio all'indirizzo autonomistico del disegno di legge, perchè fa dipendere la rappresentatività ai fini delle elezioni locali dalla presenza nel Parlamento nazionale e in quello europeo. Condivide inoltre le valutazioni del relatore. Concorde nel censurare l'emendamento è altresì il senatore GUERZONI, il quale rileva che la proposta di modifica si riferisce a una realtà parlamentare inattuale, poichè ormai i Gruppi non corrispondono automaticamente alle formazioni politiche. Il senatore BESOSTRI si pronuncia negativamente sull'emendamento, anche se riconosce che il problema ha una propria rilevanza, ma va risolto in sede di regolamentazione dell'attività dei partiti politici. L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è invece approvato l'emendamento 9.5.

Gli emendamenti 9.1, 9.6, 9.7, 9.8 e 9.9 sono dichiarati decaduti in assenza dei rispettivi proponenti.

La Commissione approva l'articolo 9 nel testo modificato.

Quanto all'emendamento 9.0.1, il relatore VILLONE invita la proponente a ritirarlo, ritenendo che si tratta di una modifica molto rilevante ma discutibile nella sua stessa impostazione, in quanto il sistema che vi è previsto a suo avviso non è idoneo allo scopo.

Il sottosegretario VIGNERI si rimette alla Commissione, anche se considera inappropriata la sede normativa per la profonda riforma della legge n. 81 del 1993, proposta con l'emendamento.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO sottolinea l'importanza della questione che ella ha inteso sollevare con l'emendamento: si tratta di corrispondere al difetto di rappresentatività democratica delle assemblee elettive degli enti locali nei comuni di maggiori dimensioni, soprattutto nel nuovo contesto maggioritario; riservandosi di proporre un'apposita iniziativa in materia, dichiara di comprendere le ragioni delle riserve esposte circa la collocazione sistematica dell'emendamento e si risolve a ritirarlo.

Il relatore VILLONE osserva che la proposta di ripartire in collegi il territorio dei comuni per l'elezione dei consigli deve essere conciliata con la correzione maggioritaria del sistema elettorale, sulla quale è fondata la legge n. 81 del 1993 al fine di assicurare la governabilità.

Il senatore LUBRANO DI RICCO fa proprio l'emendamento 9.0.2 in assenza del proponente e ricorda la discussione già svolta in altre sedi sulla partecipazione di rappresentanze degli immigrati alle assemblee elettive locali, che appare ormai matura.

Il sottosegretario VIGNERI rammenta che il disegno di legge del Governo sull'immigrazione, all'esame della Camera dei deputati, prevede l'elettorato attivo per gli immigrati residenti in Italia, ma non l'elettorato passivo. L'emendamento, peraltro, non propone il diritto di elettorato passivo in senso proprio e contiene alcune ambiguità e imprecisioni di formulazione. Il senatore LUBRANO DI RICCO afferma che secondo l'emendamento i rappresentanti degli immigrati non avrebbero diritto di voto in consiglio comunale. Il relatore VILLONE osserva che tale limitazione non è desumibile dal testo dell'emendamento e sottolinea che già attualmente è possibile la partecipazione non deliberativa dei rappresentanti delle comunità di immigrati, che infatti è prevista in alcuni comuni. Il senatore LUBRANO DI RICCO sottolinea che in base all'emendamento tale forma di partecipazione sarebbe obbligatoria ma, riservandosi di riformulare la proposta per la discussione in Assemblea, si risolve intanto a ritirarla.

Sull'emendamento 9.0.3, fatto proprio dal senatore MAGGIORE in assenza dei proponenti, il relatore VILLONE esprime un parere contrario, pronunciandosi per l'autonomia di determinazione degli enti locali anche nella materia di cui si tratta. Ricorda, inoltre, che la Commissione bilancio ha formulato un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il sottosegretario VIGNERI esprime un parere contrario e ricorda che il disegno di legge n. 1034-B prevede nuovi compiti per i difensori civici degli enti locali. Anche la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO sottolinea la novità costituita dalla disposizione introdotta dalla Camera dei deputati nel disegno di legge citato dalla rappresentante del Governo. L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 10.

Gli emendamenti 10.1 e 10.2, di contenuto identico, sono dichiarati decaduti in assenza dei proponenti.

Quanto all'emendamento 10.5, il RELATORE ne paventa un effetto eccessivo sul prolungamento ex lege dei mandati elettorali, mentre considera più idonei allo scopo gli emendamenti 10.4 e 10.6, di contenuto identico. Il sottosegretario VIGNERI precisa che il disegno di legge non si fa carico del problema di accorpare le elezioni regionali a quelle locali, ma sulle proposte avanzate in materia si rimette alla Commissione. Il senatore TIRELLI osserva che con il sistema elettorale introdotto nel 1993, i rapporti tra maggioranza e opposizione nei consigli degli enti locali hanno subito un irrigidimento, che a volte dà luogo a una compressione eccessiva delle prerogative delle minoranze. Il prolungamento della durata dei mandati potrebbe accentuare tale inconveniente, soprattutto in considerazione delle novità previste nel disegno di legge n. 1034-B in tema di controlli sugli atti degli enti locali, che ne risultano considerevolmente ridotti. Il sottosegretario VIGNERI ricorda che il disegno di legge in esame fu elaborato prima che nell'ambito del disegno di legge n. 1034-B fossero mature le soluzioni evocate dal senatore Tirelli: nel nuovo contesto, pertanto, si potrebbe anche riconsiderare l'ipotesi del prolungamento dei mandati elettorali fino a cinque anni. Il senatore GUERZONI si dichiara favorevole agli emendamenti 10.4 e 10.6, che considera utili per gli elettori e per le loro scelte consapevoli. Il senatore MAGGIORE esprime invece un avviso contrario, sottolineando che nel 1995 gli elettori votarono anche nel presupposto di un mandato elettorale della durata di quattro anni. Il sottosegretario VIGNERI precisa che il Governo aveva considerato fin dall'inizio la questione in esame, ma ha ritenuto preferibile rimettere le conseguenti valutazioni al Parlamento. Il senatore BESOSTRI si dichiara favorevole agli emendamenti 10.4 e 10.6 e contrario all'emendamento 10.5. Gli emendamenti 10.4 e 10.6, in assenza dei proponenti sono fatti propri dai senatori GUERZONI, D'ALESSANDRO PRISCO e BARBIERI. Posti separatamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 10.5 e 10.3.

Gli emendamenti 10.4 e 10.6, posti congiuntamente in votazione, vengono invece accolti dalla Commissione.

L'emendamento 10.7 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Quanto agli emendamenti 10.8 e 10.100, concernenti lo stesso argomento, il relatore VILLONE rileva che si tratta di corrispondere ai problemi riscontrati in alcuni territori, laddove i sindaci possono essere soggetti a pressioni e condizionamenti per l'interruzione anticipata del mandato. Il sottosegretario VIGNERI conferma lo scopo dell'emendamento proposto dal Governo nel senso indicato dal relatore e precisa che vi sono casi di mandati molto brevi, con rielezioni impossibili oltre il secondo mandato, anche se la durata complessiva dell'incarico è stata ad esempio di soli quattro anni. Il senatore GUERZONI è contrario all'emendamento 10.8, che si riferisce anche ai consiglieri comunali, a suo avviso inopportunamente; è invece favorevole all'emendamento 10.100. Il relatore VILLONE ritiene che l'emendamento 10.100 dovrebbe essere integrato da un limite temporale massimo. Il senatore TIRELLI osserva che gli emendamenti presuppongono situazioni patologiche, mentre nella normale funzionalità degli organi elettivi avrebbero un effetto improprio. Il sottosegretario VIGNERI si dichiara disponibile a integrare l'emendamento del Governo con un limite temporale massimo. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO condivide l'obiezione rivolta all'emendamento 10.8, in quanto riferito anche ai consiglieri comunali, mentre lo considera più equilibrato dello stesso emendamento 10.100, una volta precisatane la limitazione al caso del sindaco. Il sottosegretario VIGNERI rileva che con l'emendamento 10.8 si potrebbero ottenere anche tre o quattro mandati, nell'arco temporale di 10 anni, con possibili abusi, che invece sarebbero prevenuti dall'emendamento 10.100, per l'esclusione esplicita delle dimissioni volontarie. Il senatore TIRELLI ritiene preferibile l'emendamento 10.100 e sottolinea che in alcune realtà di minori dimensioni il sindaco può essere indotto a disfarsi del consiglio in carica, provocando nuove elezioni a lui più favorevoli. Il sottosegretario VIGNERI integra l'emendamento 10.100, prevedendo il limite temporale massimo di dieci anni (10.100 nuovo testo). Il senatore BESOSTRI rileva la possibile incongruenza della scadenza decennale durante un mandato non ancora concluso. In proposito segue una ulteriore discussione, nella quale intervengono i senatori GUERZONI e D'ALESSANDRO PRISCO, lo stesso senatore BESOSTRI, il relatore VILLONE e il sottosegretario VIGNERI. Quest'ultima ritira quindi l'emendamento 10.100 (nuovo testo), riservandosi una diversa formulazione per la discussione in Assemblea. L'emendamento 10.8 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

La Commissione approva infine l'articolo 10 nel testo modificato.

Sull'emendamento 10.0.1, il relatore VILLONE esprime un parere contrario, rilevando che le disposizioni contenute nel comma 1 sono in aperta contraddizione con la riforma del sistema dei controlli, da lui pienamente condivisa, contenuta nel disegno di legge n. 1034-B. Il senatore BESOSTRI si riserva una riconsiderazione del comma 1, che peraltro non ritiene incompatibile con il nuovo assetto dei controlli sugli atti degli enti locali, prefigurato nel citato disegno di legge. Il relatore VILLONE insiste nel censurare soluzioni contraddittorie e ricorda che secondo il nuovo disegno normativo in materia di controlli, questi ultimi sarebbero limitati a particolari e ridotte categorie di atti. L'emendamento 10.0.1 viene quindi accantonato.

Il sottosegretario VIGNERI, quindi, si riserva di presentare ulteriori emendamenti, relativi agli articoli 13 e seguenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 22,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388


Art. 8.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis. Il responsabile del procedimento di spesa».
8.2
Pasquali
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto-legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: rappresentanza negoziale, sono inserite le seguenti: escluse le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni;
b) al secondo periodo, dopo le parole: pubbliche amministrazioni, sono inserite le seguenti: escluse le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni;

1-ter. Dopo l'articolo 50 del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto-legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è inserito il seguente:

50-bis. Le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, disciplinano direttamente la contrattazione dei rispettivi dipendenti previa intesa con l'Unione delle Province d'Italia, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione nazionale dei comuni, delle Comunità e degli enti montani».
8.1
Speroni

Art. 9.

Sopprimere il comma 1.
9.2
Marchetti

9.3 (Identico all'em. 9.2)
Speroni
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

2-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione politica o per il rinnovo del Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere o al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere».
9.4
Marchetti
Al comma 1, sostituire le parole: «ad esso» con le seguenti: «a lui».
9.5
Pasquali
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento, e di riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi degli Statuti delle regioni a Statuto speciale».
9.1
Pettinato
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I commi 3 e 4 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sostituiti dal seguente:

3. Nei Comuni e nelle Province gli assessori sono nominati dal Sindaco e dal Presidente della Provincia scegliendoli fra i componenti del consiglio.

2-ter. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81».
9.6
Marchetti
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I commi 3 e 4 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono sostituiti dal seguente:

3. Nei comuni lo Statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti lo Statuto potrà prevedere che gli assessori non facenti parte del Consiglio siano in numero non superiore a tre. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo Statuto potrà prevedere la nomina di non più di un assessore non facente parte del Consiglio.
4. Nelle province gli assessori sono nominati dal Presidente della Provincia scegliendoli tra i componenti del Consiglio. Soltanto due assessori provinciali possono essere nominati al di fuori del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

2-ter. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono abrogati».
9.7
Marchetti
Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81».
9.8
Marchetti
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: dinanzi al prefetto sono sostituite dalle seguenti: dinanzi al Consiglio comunale o provinciale».
9.9
Marchetti
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

8-bis. Nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, le modalità di elezione del consiglio comunale sono disciplinate con regolamento da emanarsi, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) l'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata per un terzo sulla base di collegi uninominali e per due terzi sulla base del sistema proporzionale;
b) il territorio del comune è suddiviso in più collegi, corrispondenti ai collegi elettorali per la elezione della Camera dei deputati;
c) ciascun elettore può esprimere un voto per il candidato del collegio uninominale e una preferenza per un candidato della lista proporzionale prescelta.

Conseguentemente, modificare il comma 1 dell'articolo 9, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti».
9.0.1
D'Alessandro Prisco
Dopo l'articolo, inserire in seguente:

«Art. 9-bis.
(Elezione di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea quali membri aggiuntivi dei Consigli comunali)

1. Gli statuti dei comuni prevedono modalità di elezione di rappresentanti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, residenti nel comune. I rappresentanti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea partecipano alle sedute del Consiglio comunale. Gli statuti comunali possono prevedere altre disposizioni, rivolte a garantire i diritti dei rappresentanti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, riferite all'esercizio delle funzioni comunali».
9.0.2
Marchetti
Dopo l'articolo, inserire in seguente:

«Art. 9-bis.

1. L'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

Art. 8. - (Difensore civico) - 1. Comuni e Province devono nominare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Difensore Civico, con il compito di tutelare i cittadini da mancanze, inadempimenti e prevaricazioni delle Amministrazioni.
2. L'ente locale può, con proprio regolamento, procedere alla nomina del Difensore Civico con il sistema dell'elezione diretta da parte dei cittadini elettori, ovvero con il sistema del concorso. Per i comuni con meno di 35.000 abitanti si adotta sempre il sistema dell'elezione diretta.
3. Nel caso di concorso, i candidati, che devono essere presentati da almeno cento elettori, saranno valutati da una commissione composta da soggetti esterni all'Amministrazione e formata da personalità, di provata indipendenza, rappresentanti del mondo culturale, del lavoro, professionale, imprenditoriale e associativo. La commissione effettua la designazione del Difensore Civico sulla base di comprovati requisiti di competenza giuridica e di esperienza nello svolgimento delle funzioni, capacità effettiva di difesa dei cittadini, comprovata indipendenza dall'ente.
4. Il Difensore Civico ha poteri di controllo e intervento sull'attività delle amministrazioni, svolge funzioni di conciliazione delle controversie tra cittadini e amministrazione, può agire in giudizio per la tutela di posizioni soggettive lese di singoli o di gruppi e associazioni, in casi di eccezionale gravità può sospendere la esecutività di delibere illegittime per un tempo massimo di 60 giorni.
5. Le Amministrazioni competenti debbono fornire al Difensore Civico i mezzi e il personale necessario allo svolgimento della funzione.
6. La carica di Difensore Civico dura quattro anni ed è incompatibile con ogni forma di rapporto remunerato, sia diretto che indiretto, con le Amministrazioni degli enti di cui al presente articolo.
7. Dalla scadenza del mandato, per un periodo di tre anni, decorre l'incompatibilità, per chi ha svolto la funzione di Difensore Civico, con le cariche elettive negli enti di cui al presente articolo».
9.0.3
Lauro, Schifani

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.
10.1
Mazzuca Poggiolini

10.2 (Identico all'em. 10.1)
Marchetti
Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Le elezioni delle amministrazioni comunali e provinciali, ricadenti tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il primo rinnovo degli organi regionali, sono rinviate fino a tale rinnovo per l'accorpamento in un'unica tornata elettorale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano con effetto dal rinnovo degli organi degli enti locali di cui al comma 2».
10.5
Pasquali, Magnalbò
Al comma 2, sostituire le parole da: «con effetto» sino alla fine del comma, con le parole: «a partire dalla tornata elettorale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge».
10.3
Pasquali
Al comma 2, dopo le parole: «presente legge», aggiungere le seguenti: «e comunque per i consigli comunali e provinciali rinnovati nell'anno 1995».
10.4
D'Onofrio, Fumagalli

10.6 (Identico all'em. 10.4)
Elia, Andreolli, Diana, Lavagnini
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dagli articoli 9 e 10 della presente legge nulla è innovato a quanto stabilito dalla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 della regione autonoma Trentino-Alto Adige. La materia di cui agli articoli 9 e 10 è regolata dalla regione autonoma Trentino-Alto Adige».
10.7
Pinggera
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 25 marzo 1995, n. 81, sono aggiunte le seguenti parole: salvo nei casi di interruzione anticipata del mandato. La somma dei mandati consecutivi di ciascun amministratore non può superare, in ogni caso, i dieci anni».
10.8
Arlacchi
Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, si intende per mandato lo svolgimento delle funzioni di sindaco o presidente della provincia per un periodo ininterrotto non inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, salvo che il mandato si interrompa per dimissioni».
10.100
Il Governo
Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, si intende per mandato lo svolgimento delle funzioni di sindaco o presidente della provincia per un periodo ininterrotto non inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, salvo che il mandato si interrompa per dimissioni. La somma dei mandati consecutivi non può superare, in ogni caso, i dieci anni».
10.100 (Nuovo testo)
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Dopo l'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è inserito il seguente:

Art. 48-bis. 1. In tutti i casi in cui non è previsto il controllo preventivo di legittimità si esercita quello eventuale e successivo su iniziativa di consiglieri degli enti soggetti a controllo qualora si eccepisca l'incompetenza dell'organo che ha adottato l'atto ovvero il suo contrasto con disposizioni dello statuto o di atti fondamenti del consiglio.
2. Il controllo successivo può essere chiesto direttamente dai cittadini elettori o da chiunque vi abbia interesse, qualora si eccepisca l'incompetenza dell'organo, che ha adottato l'atto, nonchè dal difensore civico.
3. La richiesta di controllo è formulata entro il periodo di pubblicazione dell'atto o entro trenta giorni dall'adozione per gli atti non soggetti a pubblicazione con richiesta scritta e motivata indirizzata contestualmente al segretario dell'ente e al comitato regionale di controllo.
4. La richiesta di controllo non sospende l'esecutività dell'atto ove questo sia inviato al controllo entro 10 giorni dalla richiesta.
5. L'organo di controllo non può provvedere defintivamente se non dopo avere richiesto chiarimenti all'organo che ha emanato l'atto entro 10 giorni dalla sua ricezione. L'ente deve fornire i chiarimenti o elementi integrativi del giudizio entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In difetto l'organo di controllo riprende l'esame a partire dal 21 giorno.
6. L'organo di controllo si pronuncia definitivamente entro 10 giorni dalla ricezione dei chiarimenti od elementi integrativi di giudizio ovvero dalla scadenza del termine per la loro ricezione.

7. Nel caso che l'organo di controllo ritenga sussistenti i vizi denunciati, provvede nel modo seguente:
a) annulla in caso di violazione dello statuto o di norme imperative di legge;
b) rinvia al consiglio in caso di contrasto con suoi atti fondamentali;
c) rinvia all'organo competente qualora ritenga l'atto viziato per incompetenza.

8. Le decisioni dell'organo regionale di controllo sono comunicati all'ente e a chi abbia fatto richiesta di controllo.
9. Contro le decisioni dell'organo regionale di controllo è dato ricorso inderogabilmente al Tribunale amministrativo regionale, nella cui circoscrizione è compreso l'ente, nel termine di 30 giorni dalla sua comunicazione. I ricorsi sono decisi con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non necessitano dell'assistenza di avvocati e procuratori.

2. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 142, è aggiunto il seguente comma:

6-bis. Per tutti i ricorsi regolati dal presente articolo in luogo dei bolli si provvede ad un deposito forfettario di lire 100.000 all'atto di iscrizione a ruolo. Con la pronuncia il giudice stabilisce altresì a quale delle parti faccia carico il versamento a favore dell'erario dell'importo complessivo dei bolli non apposti.

3. All'articolo 32 della legge 7 agosto 1990, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

4. Su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati il consiglio può decidere di sottoporre a referendum consultivo od approvativo secondo le previsioni dello statuto le decisioni relative ad interventi che impegnano il bilancio per più di cinque anni e che sono finanziate per almeno in tutto o in parte superiore al cinquanta per cento mediante canoni, contributi o tariffe poste a carico delle generalità degli abitanti, sempre che non si tratti di servizi a domanda individuale.
5. Su proposta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati possono essere istituite commissioni consiliari di inchiesta e controllo sulle attività dell'amministrazione comunale. Contro la decisione negativa del consiglio comunale è ammesso ricorso al TAR nella cui circoscrizione si trova l'ente quando la richiesta di istituzione è stata formulata da almeno il 40 per cento dei consiglieri assegnati ed è relativa all'attuazione di atti fondamentali del consiglio, di cui fanno parte i richiedenti. Il TAR decide secondo le modalità e procedure previste dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
10.0.1
Besostri, Duva, De Carolis, Marineddu, Squarcialupi, Piatti, Pasquini, Marini, Cortiana