ISTRUZIONE (7a)
GIOVEDÌ 12 MARZO 1998

177a Seduta
Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il ministro per i beni culturali e ambientali, vice presidente del Consiglio, Veltroni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE
(2619) Disciplina generale dell'attività musicale
(1547) MELE ed altri: Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee
(2821) POLIDORO: Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori
(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice MANIERI si sofferma anzitutto sul disegno di legge n. 2619 che, a suo giudizio, va letto nel contesto di un complesso di interventi legislativi e amministrativi che, delineando un'azione coerente di riordino e di innovazione degli assetti istituzionali e normativi, sono volti a dare fiducia e rinnovato impulso al mondo della cultura in genere e della musica in particolare. Esso si ispira ad una visione forte e moderna della cultura, considerata come fattore decisivo della ricchezza e della qualità di vita dei cittadini. Non a caso l'articolo 1 parte dal riconoscimento che la musica, in tutti i suoi generi e manifestazioni, costituisce aspetto fondamentale della cultura nazionale ed è bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona. Si tratta di un'affermazione di principio da cui discendono - a giudizio della relatrice - importanti implicazioni sul piano pratico: se la musica è bene culturale indispensabile per la formazione della persona, la fruizione di essa, in una società democratica avanzata, non può infatti essere privilegio aristocratico di pochi, ma deve fare parte integrante di quel diritto all'istruzione e alla formazione che la nostra Costituzione riconosce a tutti i cittadini; inoltre se la musica, al pari dell'ambiente, della natura, del territorio, è bene immateriale a fruizione collettiva, essa appartiene al patrimonio della nazione e va quindi tutelata e promossa nel rispetto dei principi costituzionali.
Con l'articolo 1, quindi, si supera l'arcaica divisione tra musica colta ed extra-colta, dal momento che i distinguo del passato non sono certo più al passo coi tempi e che anzi le forme più moderne di sperimentazione musicale si muovono spaziando fra i vari generi, contaminandoli fra loro.
Indirizzandosi al complesso del fenomeno musicale, il disegno di legge n. 2619 colma dunque l'insufficienza della legge n. 800 del 1967, che ha regolamentato negli ultimi trent'anni l'attività musicale con solo riferimento, com'è noto, all'attività lirica e concertistica, lasciando del tutto ignorati gli altri generi.
Non a caso, prosegue la relatrice, al disegno di legge governativo sono abbinati due disegni di legge d'iniziativa parlamentare (atti Senato n. 1547 e n. 2821), aventi ad oggetto proprio la musica popolare.
Passando ad una disamina analitica del disegno di legge n. 2619, la relatrice osserva in primo luogo che esso affronta i principali profili di una riforma organica del settore: l'assetto istituzionale, attraverso un'attenta ripartizione delle competenze di Stato, regioni ed enti locali; la programmazione e unitarietà dell'intervento, ai fini di una chiara imputazione di responsabilità; il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione; la tutela del patrimonio storico-artistico-musicale; la formazione dei giovani e la valorizzazione di esperienze di apprendistato esterne all'itinerario formativo tradizionale; la politica degli spazi.
Sotto l'aspetto istituzionale, tale proposta recepisce il mutamento avvenuto nel concetto di bene culturale e prelude ad una profonda innovazione, che va nella direzione di quel «Ministero delle attività culturali» di cui si è molto discusso in Parlamento prima e dopo il referendum del 1993.
Come è noto, prosegue la relatrice, l'attuale assetto di Dipartimento per lo spettacolo presso la Presidenza del Consiglio fu approvato dopo il referendum solo in quanto soluzione transitoria fino al riordino complessivo, che doveva ridisegnare le funzioni di competenza statale e locale e porre fine all'incertezza istituzionale che si protrae sin dalla fine degli anni Settanta. Nel frattempo, le Regioni hanno peraltro sviluppato un'attività legislativa e amministrativa copiosa, ma inevitabilmente difforme, ed hanno spesso contestato allo Stato una sorta di «riforma strisciante», che tendeva a riversare su di loro responsabilità e impegni finanziari non concordati e non supportati da congrui trasferimenti di risorse.
Lo Stato, a sua volta, ha sperimentato, in questi anni, l'impossibilità di attuare serie politiche d'indirizzo.
La proposta di riforma del Governo, prosegue la relatrice, vuole contribuire quindi a disegnare un nuovo modello d'intervento pubblico. A tal fine, essa individua la strada della cooperazione degli attori istituzionalmente impegnati, recependo le indicazioni del regionalismo cooperativo e assumendo, per la definizione degli interventi pubblici, il metodo della programmazione unitaria.
In particolare, l'articolo 3 attribuisce allo Stato funzioni di predisposizione di indirizzi generali e di coordinamento della programmazione regionale, volti a favorire la produzione e la diffusione della musica con particolare riguardo alle aree della scuola, delle università e dei giovani, in un'ottica di riequilibrio delle presenze e delle attività musicali sul territorio nazionale, di promozione unitaria della musica italiana all'estero e di definizione di criteri unitari per la formazione del personale artistico e tecnico della musica. Alle province e ai comuni spetta invece il compito di incentivare la presenza musicale sul territorio, con l'attribuzione - tra l'altro - di un ruolo determinante nel nuovo sistema delle «residenze». Le regioni elaborano infine il piano di programmazione regionale per le attività musicali e il piano triennale delle residenze culturali. Ad esse spetta in particolare di identificare la distribuzione della produzione musicale sul territorio e la promozione della tradizione musicale locale.
In questo quadro, il Centro nazionale per la musica, di cui agli articoli 8 e seguenti, costituisce una indispensabile sede di coordinamento e di riequilibrio, indipendentemente dai rilievi che potranno essere sollevati in ordine alla sua composizione ed alle attività ad esso attribuite. Esso è congegnato, analogamente a quanto previsto per il teatro, come società per azioni con capitale sociale interamente sottoscritto dallo Stato e i suoi organi sono, ai sensi dell'articolo 11: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'assemblea.
Per quanto riguarda i proventi e le risorse finanziarie destinate all'attività musicale (articoli 16 e 17), il Centro riceve 2 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 dall'autorità di Governo che può destinare ulteriori risorse per il suo funzionamento da reperirsi nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo (FUS); al Centro dovrebbe essere altresì assegnata la quota del FUS relativa alla musica, fatte salve le quote direttamente gestite dallo Stato e quelle destinate alle Regioni. Si tratta di un punto nevralgico della riforma, osserva la relatrice, perchè dalla qualità, dall'efficienza, dalla trasparenza e dalla selettività dell'operato del Centro dipenderanno gran parte delle prospettive di successo o, al contrario, di fallimento della nuova disciplina.
Gli aspetti istituzionali fin qui delineati, prosegue, sembrano d'altronde coerenti con quanto previsto dall'articolo 58, comma 4, del disegno di legge di revisione della parte seconda della Costituzione licenziato dalla Commissione Bicamerale, secondo cui lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali. Ella coglie peraltro l'occasione per esprimersi in senso nettamente contrario ad una eventuale soppressione di questo articolo, che non solo rischierebbe di vanificare gran parte dell'impostazione del presente disegno di legge, ma sarebbe preoccupante perchè sancirebbe in linea generale una pericolosa e totale deresponsabilizzazione dello Stato in un settore così rilevante qual è quello dei beni culturali.
La relatrice si sofferma quindi sulle forme delle istituzioni musicali riguardanti l'attività lirica e concertistica, già regolate dal decreto legislativo n. 367 del 1996. La nuova disciplina, rileva, distingue i soggetti della stabilità musicale e quelli della continuità musicale e introduce la proposta di assegnare i contributi pubblici sulla base di un programma triennale di attività. Ella dichiara di condividere pienamente tale proposta che non solo consente di uscire dalla logica dell'intervento a pioggia, ma presuppone una contribuzione pubblica sulla base della reale capacità delle istituzioni musicali di essere portatrici di un progetto culturale. La prospettiva triennale darebbe poi ai soggetti sovvenzionati un elemento certo di riferimento e quindi la possibilità di una migliore capacità di programmazione e di gestione delle attività, senza l'attuale incertezza circa i tempi di erogazione del contributo e l'ammontare di esso.
L'articolo 20, comma 1, lettera a), detta peraltro i principali criteri di valutazione delle attività ai fini dell'intervento pubblico: il rapporto stabile tra un complesso organizzato di artisti e di tecnici con un luogo teatrale; la produzione musicale propria, con riferimento alla tradizione musicale nazionale; la promozione della musica e dell'opera lirica italiana contemporanea.
La relatrice osserva poi che l'esigenza di valorizzare le forze dei musicisti italiani nonchè l'attività degli interpreti e dei gruppi musicali del nostro Paese è molto avvertita, tanto più che l'Italia ha in questo campo risorse diffuse e una tradizione di eccellenza. Ella rileva quindi con soddisfazione che l'articolo 21 ha come obiettivo proprio la promozione e incentivazione della musica italiana contemporanea, anche ai fini di sbocchi lavorativi. Diverse riserve sono state tuttavia sollevate, riferisce, in ordine alle forme e ai modi di sostegno economico, così come una certa preoccupazione ha suscitato l'idea di una selezione annuale di composizioni operistiche e concertistiche di giovani musicisti affidate ad una commissione governativa centrale. Ella riporta quindi l'esigenza, posta da alcuni settori, di una maggiore attenzione ai centri per la sperimentazione, da quelli di musica elettronica a quelli di registrazione o di informatica musicale, nonchè la richiesta di uno sforzo maggiore per la promozione della musica contemporanea italiana all'estero.
Proseguendo nella illustrazione del disegno di legge n. 2619, la relatrice rileva poi che esso procede a una più compiuta definizione dei teatri di tradizione, delle orchestre, delle società di concerti e dei festival che, benchè realtà assai eterogenee, erano ricompresi nel titolo III della legge n. 800 del 1967 in una unica disciplina.
Gli articoli da 25 a 27 dettano infatti norme sulla qualificazione dei teatri storici mentre le istituzioni concertistico-orchestrali sono disciplinate dagli articoli 29 e 30, che prevedono tra l'altro la possibilità di destinare una quota fino al 2 per cento delle sovvenzioni pubbliche ricevute per i due trienni successivi alla data di entrata in vigore della legge alla costituzione del rispettivo patrimonio.
Ancora programmazione triennale e tradizione, oltre che una qualificata direzione artistica, sono richieste invece ai fini del riconoscimento di festival musicali di livello nazionale o internazionale (articolo 28) e delle associazioni musicali (articolo 31) nonchè della contribuzione alle loro attività, in via peraltro integrativa rispetto agli enti pubblici territoriali.
Questione decisiva per la riforma dell'attività musicale è peraltro, afferma la relatrice, la formazione: sia quella destinata ad assicurare la più ampia educazione ed istruzione musicale, indispensabile per creare il bisogno e la cultura della musica, sia quella della preparazione e specializzazione dei professionisti, di quanti producono e operano nel settore.
A tale proposito, la relatrice dà conto dell'ampio dibattito in atto, ricordando che la materia è parzialmente affrontata anche dalla riforma delle accademie e dei conservatori di musica, già approvata dalla Camera dei deputati ed ora all'esame di questa Commissione. Si tratta di una riforma che ha coinvolto pienamente tutte le forze politiche, ma che non è esente da alcuni rilievi critici, riconosciuti anche dal relatore Lombardi Satriani. A suo giudizio, lo slittamento verso il livello universitario non può infatti essere considerato sufficiente, essendo al contrario necessario che questo segmento di riforma sia inquadrato in un disegno più ampio, coerente con il problema dell'istruzione musicale medio-superiore e di quello della musica nella scuola non musicale.
Per quanto riguarda il disegno di legge n. 2619, la relatrice ricorda che materia della formazione è affrontata anzitutto all'articolo 3, con l'intento di ridefinire programmi, metodi e standard dell'istruzione specialistica musicale, peraltro con attenzione al rapporto con gli sbocchi professionali e verso una valutazione delle strutture ad essa preposte. L'articolo 22 è dedicato invece all'alta formazione per la quale, con decreto dell'autorità di Governo, vengono individuate entro un anno dall'entrata in vigore della legge le istituzioni che, in virtù della loro tradizione e della loro comprovata specializzazione e del possesso di determinati requisiti, sono riconosciute soggetti per l'alta formazione musicale ed operistica.
Sulla formazione, con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, insiste anche l'articolo 24. A tale proposito, la relatrice rileva con soddisfazione l'intento di coinvolgere in un processo integrato di formazione gli enti lirici, i teatri di tradizione e più in generale i soggetti della stabilità, ampliando in tal modo il sistema d'istruzione. Ai teatri storici è ad esempio riconosciuto - ricorda - il compito di favorire la formazione del pubblico nel campo della cultura musicale e ad essi è affidato altresì il compito di promuovere la musica, non solo quella lirica, ma anche di generi musicali diversi.
La proposta di riforma dà quindi, a giudizio della relatrice, il giusto valore alla formazione. Ella ritiene tuttavia indispensabile individuare meglio i punti di coordinamento tra i diversi soggetti e settori dello Stato che si occupano della stessa materia, onde evitare confusione e sovrapposizione negli interventi, e rendere coerenti i diversi testi di riforma.
Per quanto riguarda le istituzioni di alta formazione, la relatrice dà conto altresì di qualche perplessità manifestata circa la discrezionalità attribuita nella relativa individuazione ad una commissione scelta dall'autorità di Governo, non trattandosi di normali corsi, bensì di quelli di alta formazione che in Europa sono affidati a istituzioni statali di grande prestigio.
Dopo aver rilevato la necessità di esplicitare meglio anche il rapporto con le istituzioni universitarie, la relatrice si sofferma quindi su una delle previsioni a suo giudizio più qualificanti del disegno di legge n. 2619: il sistema delle «residenze multiculturali», già in uso da anni in altri paesi europei dove si è dimostrato un incentivo efficace per il riequilibrio e la continuità dell'offerta musicale. Il sistema è costituito - ricorda - dalla presenza contestuale, nel corso dell'anno solare, nell'ambito di un teatro, di attività di produzione e di distribuzione teatrale lirica, musicale e di danza, con un programma triennale, un cartellone predefinito e un periodo minimo di attività non inferiore ad 8 mesi.
L'obiettivo ambizioso di dare compiuta risposta a tutte le esigenze del mondo musicale, soprattutto giovanile, conduce poi, prosegue la relatrice, a prendere in considerazione anche quelle forme di musica a diffusione «popolare» del nostro tempo (dalla canzone d'autore al pop, al rock, ai generi contigui, nel senso anglosassone di popular music), che il disegno di legge n. 2619 raccoglie, non senza ambiguità, nel capo V del titolo II, sotto la denominazione «Musica popolare contemporanea».
Su tali generi - dà atto la relatrice - sono d'altronde incentrati i due disegni di legge d'iniziativa parlamentare.
A suo giudizio, sarebbe peraltro opportuno che il testo della legge esprimesse più chiaramente l'impegno per il riconoscimento legislativo di tutti i generi musicali, anche nominando, come è nel disegno di legge n. 1547, i grandi generi storici della musica non accademica: non solo quindi la musica popolare contemporanea ma anche le musiche «altre» che presuppongono una conoscenza più specialistica (jazz, blues, musica elettronica e al computer, musica etnica italiana, forme di avanguardia e d'improvvisazione).
Sia la proposta governativa che le altre due d'iniziativa parlamentare prevedono d'altronde, menziona la relatrice, l'istituzione di uno specifico Fondo per la musica popolare contemporanea e la sua promozione all'estero, con una più esplicita specificazione di privilegio nei confronti di artisti, produzioni ed operatori italiani nel disegno di legge n. 2821.
I disegni di legge nn. 1547 e 2821 prevedono altresì, prosegue, l'istituzione di una commissione per la promozione e la conoscenza della musica popolare contemporanea. Il disegno di legge governativo, invece, all'articolo 38 prevede un comitato consultivo dell'autorità di Governo per la definizione degli indirizzi e delle attività. Tutte e tre le proposte prevedono infine la costituzione di un archivio nazionale di musica popolare.
La relatrice dà quindi conto di una norma di particolare rilievo e molto attesa, contenuta nell'articolo 35 del disegno di legge governativo, finalizzata alla realizzazione sul territorio di strutture polifunzionali per l'esecuzione e l'ascolto, dotate di laboratori attrezzati anche per la ricerca. Un'attenzione verso la creazione di spazi e attrezzature, ma per locali di piccola produzione, di sale di prova e di spazi per l'ascolto di musica dal vivo, è peraltro contenuta anche nel comma 5 dell'articolo 3 del disegno di legge n. 2821, che chiede l'applicazione a questo scopo delle disposizioni della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativa al credito teatrale e musicale.
La relatrice si sofferma infine su alcune disposizioni finali del disegno di legge governativo, che prevedono l'assoggettamento dei rapporti di lavoro alle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, stabilendo che la retribuzione del personale sia determinata da un contratto collettivo nazionale di lavoro, al cui rispetto è condizionato l'accesso ai finanziamenti pubblici, con particolare riguardo a quelli erogati dal Centro nazionale per la musica.
A tale proposito, ella riferisce di pareri diversi registrati nei vari settori interessati, mentre apprezzamento è stato senz'altro espresso nei confronti dell'articolo 40, che conferisce una delega al Governo per la disciplina delle figure degli agenti di spettacolo con l'istituzione del relativo albo: si tratta infatti di una previsione che, ponendo delle regole in un settore caratterizzato finora dall'anarchia, tende a tutelare i cittadini fruitori di spettacoli musicali, tenendo conto anche dell'evoluzione che ha avuto negli ultimi anni la professione di agente dello spettacolo e delle responsabilità oggettive che oggi ha chi organizza un grande concerto musicale.
Analoga esigenza di regolamentazione è riconosciuta d'altronde anche dal disegno di legge n. 2821 che si caratterizza proprio, sottolinea la relatrice, per l'ampio spazio dato alla fissazione di norme di tutela dei lavoratori dello spettacolo.
Dopo aver richiamato l'attenzione della Commissione su una previsione giudicata particolarmente utile, presente in entrambe le proposte d'iniziativa parlamentare, relativa alle agevolazioni fiscali, la relatrice sottolinea conclusivamente il valore e la portata di una riforma, che se il Parlamento riuscirà ad approvare in tempi ragionevolmente rapidi, data anche la complessità e ampiezza delle norme contenute e in molteplici soggetti da essi coinvolti, segnerà certamente una tappa importante nella politica dello spettacolo musicale e della cultura del nostro Paese.
Esprime peraltro l'avviso che sia necessario avviare da subito non solo un Comitato ristretto che sottoponga alla Commissione un testo unificato delle proposte presentate, ma anche un ricco calendario di audizioni che dia alla Commissione opportuni suggerimenti e valutazioni.

Il PRESIDENTE, ringraziando la relatrice per l'ampia illustrazione svolta, segnala che la costituzione di un Comitato ristretto dovrà fare seguito allo svolgimento della discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.