474ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
VILLONE
        Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Vigneri.
        La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE
(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie
(1388-
ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d’iniziativa governativa
(3295)
DEBENEDETTI. – Norme per l’apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale
(3448)
MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
        L’esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta antimeridiana, prosegue con la discussione e la votazione degli emendamenti all’articolo 1 del disegno di legge n. 4014, assunto a base
dell’esame.
        Il PRESIDENTE rammenta che la discussione era stata sospesa quando la Commissione si trovava ad esaminare la questione della proprietà delle reti, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel comma 14 del nuovo articolo 22 della legge n. 142 del 1990 e all’emendamento sostitutivo di quel comma presentato dal Governo (1.609).
        Il senatore DEBENEDETTI afferma che la separazione tra proprietà della rete e gestione del servizio di per sé è un fattore di inefficienza e tuttavia può arrecare un vantaggio al mercato allorché, in situazioni di monopolio naturale, sia posta in competizione la gestione del servizio. D’altra parte, in tal caso, la rete deve essere aperta a più gestori, mentre alle volte ciò appare impossibile o quanto meno inverosimile, soprattutto a livello locale, ad esempio per la gestione del ciclo dell’acqua. Occorre domandarsi, dunque, quale sia il ragionevole motivo di una imposizione agli enti locali circa il modo di tutelare i propri interessi, ad esempio disponendo comunque la proprietà pubblica delle reti. Nel caso dell’energia elettrica, per esempio, la proprietà delle reti, attualmente intestata all’ENEL potrà essere in futuro privatizzata.
        Il senatore BESOSTRI osserva che il problema dell’accesso alle reti esiste anche per quelle locali e riconosce che in linea di principio l’impresa dovrebbe essere libera di poter contemperare in modo efficiente i fattori patrimoniali e di gestione, senza condizionamenti eccessivi di natura legale o fiscale. Nel caso in questione, peraltro, occorre rimediare a una situazione anomala costituita a suo tempo in forza di benefici fiscali che avevano indotto gli enti locali a conferire la proprietà delle reti a società detentrici anche della gestione dei servizi.
        Il relatore PARDINI ricorda che numerose società, quotate in borsa, hanno anche la proprietà delle reti quale elemento qualificante del proprio valore, sul quale fanno affidamento i tanti risparmiatori che ne hanno acquistato le azioni. L’emendamento 1.609, a suo avviso, offre una soluzione equilibrata, perché consente ai comuni di conferire la proprietà di reti e impianti a società controllate dallo stesso ente locale, senza imporre obblighi di restituzione all’ente titolare del servizio.

        Il senatore GRILLO ricorda che l’articolo 22 del disegno di legge finanziaria per l’anno 2000 è stato stralciato su proposta della sua parte politica, che ha contrastato vivacemente l’istituto della golden share nelle partecipazioni azionarie degli enti locali. Sostiene, quindi, che occorre garantire la separazione tra la proprietà delle reti e la gestione, soffermandosi sul caso dell’ACEA, che iscrive nel proprio bilancio una somma di 2.888 miliardi quale valore patrimoniale degli impianti: egli non ritiene che quel valore patrimoniale debba essere restituito al comune di Roma, soprattutto dopo che la società è stata quotata in borsa, ma afferma che il patrimonio dovrebbe essere conferito a una società distinta, eventualmente compresa in una stessa holding, ma separata dalla società che gestisce il servizio. Osserva, in proposito, che l’ACEA ha ricevuto a suo tempo in proprietà la rete dal Comune di Roma senza alcun onere.
        Il relatore PARDINI obietta che recentemente l’ACEA ha versato al comune 585 miliardi come controvalore per la proprietà delle reti.
        Il senatore GRILLO prosegue nella sua esposizione osservando che nel concorso di più società per acquisire in esito a una gara la gestione del servizio, sarebbe assai difficile individuare un’impresa capace di farsi carico degli oneri debitori derivanti da un patrimonio come quello dell’ACEA: ritiene, dunque, che per un mercato effettivamente competitivo, sia necessario separare la proprietà delle reti dalla relativa gestione.
        Il relatore PARDINI sostiene che un simile obbligo di separazione dovrebbe postulare, in un coerente indirizzo di liberalizzazione, anche la possibilità di cedere a privati la proprietà delle reti.
        Il senatore GRILLO insiste nel sostenere che senza una separazione tra proprietario e gestore il mercato dei servizi locali si trasforma in un insieme di oligopoli inattaccabili, perché non vi è alcuna, tra le imprese di dimensioni piccole e medie, in grado di ottenere il controllo proprietario di società come la AEM di Milano e l’ACEA di Roma: l’intervento di altri soggetti, pertanto, sarà limitato a quello dei più agguerriti e potenti competitori francesi, tedeschi e americani o, al più, di qualche grande impresa italiana.
        Il senatore PASTORE invita a tenere distinti i problemi della proprietà delle reti, della gestione delle reti e della gestione del servizio all’utenza: può accadere, infatti, che mettendo a gara il servizio separatamente dalla gestione degli impianti nonché dalla proprietà delle reti, vi sarebbe un rapporto improprio con quel concorrente che sia al contempo proprietario della rete. In tal caso, infatti, sarebbe pressoché impossibile l’intervento, quale gestore, di un soggetto diverso. In caso di monopolio naturale, inoltre, non fa differenza se la gestione è affidata a un solo soggetto in esito a una gara o a più soggetti concorrenti contestualmente, perché l’importante è che l’affidamento sia effettuato in base a gara.
        Secondo il presidente VILLONE, la Commissione potrebbe approvare l’emendamento 1.609, con la riserva di approfondire i problemi ulteriori emersi durante la discussione.
        Il senatore BESOSTRI domanda quale sia il destino dell’articolo 22 del disegno di legge finanziaria per il 2000, stralciato da quel testo.
        Il sottosegretario VIGNERI precisa che una disposizione corrispondente è proposta dal Governo, quale comma aggiuntivo all’articolo 2 del disegno di legge in esame, con l’emendamento 2.501.
        Il senatore GRILLO considera opportuno riflettere ulteriormente sulle questioni appena dibattute, che per la sua parte politica costituiscono un fattore discriminante per un orientamento di adesione o di opposizione all’intero disegno di legge.
        Il sottosegretario VIGNERI precisa che la disposizione contenuta nel comma 14 in esame corrisponde al principio in base al quale di norma la proprietà delle reti è del comune, tanto è vero che se la proprietà viene conferita a una società, si prevede comunque la partecipazione maggioritaria pubblica da parte dell’ente locale titolare del servizio. Se invece si ritiene di poter consentire la cessione in proprietà delle reti ad aziende private, la soluzione dovrebbe essere ben diversa. Vi è inoltre la questione, sollevata dal senatore Grillo e concernente la difficoltà di accesso al mercato della gestione dei servizi quando l’elemento patrimoniale del gestore attuale sia di notevole rilevanza. Tuttavia il problema investe direttamente la possibilità o meno di privatizzare la proprietà delle reti, anche perché le società quotate in borsa che hanno anche la proprietà delle reti, posseggono in effetti una consistenza patrimoniale della quale sono titolari in proprietà. Aggiunge che la separazione della gestione dalla proprietà è normale quando nella rete agiscono più utenti che siano al contempo erogatori di servizi, precisando che in proposito la legislazione in corso di elaborazione non pone alcun vincolo, cosicché potranno esservi, secondo i casi, più erogatori di servizi ovvero un solo erogatore scelto in base a una gara.
        Il relatore PARDINI ricorda il caso dell’Acquedotto pugliese, trasferito in proprietà all’ENEL, che è una società pubblica in via di privatizzazione, chiedendo in proposito per quale motivo il proprietario delle reti debba essere necessariamente un soggetto pubblico.
        Il senatore GRILLO replica affermando che il caso dell’Acquedotto pugliese ceduto in proprietà all’ENEL costituisce uno scandalo nazionale così come devono essere considerate scandalose le condizioni operative di società come l’ACEA di Roma e la AEM di Milano: si tratta, infatti, di esempi visibili di un mercato non competitivo, ma viziato dalla conservazione dei monopoli consolidati, che viene agevolata e perpetuata dalla promiscuità nella proprietà delle reti e nella gestione dei servizi. L’obiettivo di creare un mercato in un contesto che attualmente non è competitivo, dunque, esige proprio una separazione tra la proprietà delle reti e la gestione dei servizi, riservando alla proprietà pubblica la titolarità delle reti, anche in forma societaria e mettendo intanto in concorrenza la gestione del servizio.
        Il presidente VILLONE riassume i termini della dibattuta questione: il problema risulta essere quello del gestore che sia al contempo proprietario delle reti, perché il regime di separazione tra proprietà e gestione in effetti è già disposto allorché si prescrive che il comune è obbligato a mettere in gara la gestione del servizio. L’elemento di complicazione, invece, consiste nella presenza in concreto di società che detengono insieme la gestione del servizio e la proprietà della rete.
        Il senatore GRILLO conferma che i termini del problema sono esattamente quelli esposti dal Presidente.
        Il relatore PARDINI osserva che se la gestione del servizio fornito dalla società ACEA di Roma fosse affidata in base a una gara ad altra società, quest’ultima dovrebbe pagare un canone all’ACEA in quanto proprietaria delle reti, e ciò appartiene alla fisiologia del sistema.
        Il presidente VILLONE precisa che la questione non è quella di una imposizione ai comuni perché costituiscano società proprietarie delle reti, giacché mettendo in gara la gestione del servizio il processo di liberalizzazione è in sé garantito, da questo punto di vista; il problema, invece, è nella possibile coincidenza soggettiva tra gestione e proprietà degli impianti, che avvantaggia quelle società che si trovano in una simile posizione rispetto ad altri potenziali competitori per la gestione del servizio.
        Il senatore PINGGERA chiede chiarimenti sugli obblighi del gestore nei confronti del titolare delle reti.
        Il sottosegretario VIGNERI precisa che i bandi di gara dovranno determinare gli elementi di costo per la disponibilità della rete, come il canone e gli oneri di manutenzione. A suo avviso, la sola questione che il testo in esame non risolve, consiste nella valutazione di un eventuale interesse pubblico, meritevole di tutela, nel rendere possibile il conseguimento del controllo proprietario, a livello locale, di quelle società che attualmente gestiscono ed erogano il servizio e hanno al contempo la proprietà dei relativi impianti.
        Si conviene, quindi, di accantonare la votazione degli emendamenti riferiti al comma 14 del nuovo articolo 22 della legge n. 142 del 1990, nonché, su richiesta del sottosegretario VIGNERI, di quelli riferiti ai commi 15 e 16.
        Quanto agli emendamenti relativi al comma 17, sono posti congiuntamente in votazione, e respinti, gli emendamenti 1.85 e 1.112, di contenuto identico.
        Gli emendamenti 1.5 e 1.1 sono dichiarati decaduti per l’assenza dei proponenti.
        Quanto all’emendamento 1.125, esso viene ritirato dal senatore DEBENEDETTI dopo che il sottosegretario VIGNERI ha fatto notare l’inclusione di una disposizione analoga nel comma 8 già esaminato.
        Il sottosegretario VIGNERI, inoltre, afferma che gli organismi tecnici di cui al comma 17 dovrebbero avere esclusivamente funzioni tecniche, mentre le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sono proprie dell’ente locale.
        Il senatore BESOSTRI chiede di considerare l’emendamento 1.65 in un momento successivo, e l’emendamento viene dunque accantonato.
        Viene quindi accolto l’emendamento 1.611, risultando conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.235, 1.233, 1.234 e 1.64.
        In merito all’emendamento 1.30 e a quelli di identico contenuto, il sottosegretario VIGNERI ritiene che la questione sia già risolta altrimenti.
        Gli emendamenti sono ritirati dai rispettivi proponenti.
        Sull’emendamento 1.612 il relatore PARDINI esprime un parere favorevole.
        Il senatore MARCHETTI manifesta invece le proprie radicali riserve perché l’emendamento determina a suo avviso una impropria confusione di ruoli tra i dipendenti degli enti locali e gli azionisti di cui si tratta.
        Anche il senatore BESOSTRI rileva un possibile conflitto di interessi.
        Il sottosegretario VIGNERI riconosce che vi sono problemi di compatibilità con la materia comunitaria e ritiene opportuno considerare la questione in sede di definizione del regime transitorio. In ogni caso, altro è disciplinare i servizi pubblici locali, altro è definire condizioni inerenti all’acquisto di servizi da parte dei comuni, da regolare in base alla direttiva comunitaria vigente in materia.
        Il senatore MISSERVILLE si dichiara sorpreso per l’ostilità suscitata dall’emendamento in esame, che corrisponde a un condivisibile principio di ispirazione cooperativa e non appare in contrasto né con la qualità di pubblici dipendenti dei possibili azionisti né con le direttive comunitarie. La disposizione potrebbe inoltre recare notevoli vantaggi sia ai dipendenti degli enti locali che acquisiscano le azioni sia alla funzionalità dei servizi.
        L’emendamento 1.612 viene quindi accantonato.
        Il seguito dell’esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di regolamento recante l’attuazione della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente l’uso della bandiera italiana e della bandiera dell’Unione europea (n. 576)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22: seguito dell’esame e rinvio)
(R139 b00, C01ª, 0037º)
        Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 novembre e rinviato nella seduta pomeridiana del 25 novembre.
        Il senatore PINGGERA svolge alcune considerazioni critiche sullo schema di regolamento in esame. All’articolo 1, la disposizione di cui alla lettera
b) del comma 1 dovrebbe essere soppressa, o almeno modificata sostituendo il riferimento alla provincia con quello alla regione: la legge n. 22 del 1998, infatti, prevede l’obbligo di esposizione esclusivamente per le sedi centrali degli organismi di diritto pubblico, tassativamente individuati, cosicché l’estensione a tutti gli uffici anche di livello provinciale appare inopportuna. Per le stesse ragioni e a salvaguardia delle competenze proprie delle regioni e delle provincie autonome il comma 2 dell’articolo 1 dovrebbe essere riferito esclusivamente agli uffici pubblici e alle istituzioni statali. La legge, infatti, ammette una disciplina integrativa esclusivamente per gli uffici statali, facendo salva implicitamente la competenza delle regioni e delle province autonome per gli uffici regionali, provinciali e comunali. Nello stesso comma, inoltre, dovrebbero essere soppressi tanto i riferimenti alle date del 7 gennaio, 9 maggio, e 4 ottobre, quanto la lettera b), quanto, nella lettera c), il riferimento alla competenza del Prefetto. Secondo la disciplina vigente, infatti, le feste e le solennità nelle quali vi è un obbligo di esposizione della bandiera non comprendono le date appena indicate e una estensione non appare giustificata, anche in ragione degli oneri aggiuntivi per l’amministrazione pubblica. L’esposizione della bandiera delle Nazioni Unite, inoltre, non rientra tra gli oggetti di disciplina del regolamento, secondo la legge n. 22 del 1998. La competenza del Prefetto appare anch’essa difforme dalla legge, che affida la disciplina allo stesso regolamento, e risulta comunque inopportuna. Il comma 4 dell’articolo 1 dovrebbe essere a suo avviso riformulato comprendendo esclusivamente le sedi dei Provveditorati agli studi e non tutti gli edifici in cui sono ospitate le aule scolastiche, perché ciò appare difforme dalla legge e difficilmente realizzabile in concreto, dato che molte aule scolastiche sono in edifici privati, presi in locazione dall’amministrazione competente. Osserva, inoltre, che appare quanto mai inopportuno imporre ai consigli comunali, provinciali e regionali un obbligo di esposizione delle bandiere anche in orario notturno, durante le concomitanti sedute, anche per gli oneri che ne derivano. Quanto all’uso della bandiera all’interno degli edifici, esso non dovrebbe essere disciplinato dal regolamento e in ogni caso l’oggetto della disciplina in esame non dovrebbe comprendere l’esposizione del ritratto del Capo dello Stato né delle bandiere di paesi stranieri. All’articolo 10, dovrebbe essere inserito un espresso riferimento alla natura statale degli enti e degli uffici, per le ragioni già esposte inerenti alla salvaguardia delle competenze degli enti regionali e locali. All’articolo 12, infine, dovrebbe essere soppresso il secondo periodo, perché l’obbligo di esposizione congiunta di bandiere, vessilli e gonfaloni, previsto dalla legge del 1925, è stato abolito dalla legge del 1998, e non potrebbe essere legittimamente introdotto da un regolamento; d’altra parte, il Governo non è competente, anche per le regioni, ad emanare la disciplina integrativa della legge.
        La senatrice PASQUALI commenta le osservazioni esposte dal senatore Pinggera ritenendo che non una sola delle ragioni addotte per criticare lo schema di regolamento sia valida e fondata. In effetti, i rilievi appena esposti a suo avviso dissimulano l’intento di limitare per quanto possibile l’esposizione della bandiera italiana negli edifici pubblici dislocati nella provincia di Bolzano: da tale intento esprime un radicale dissenso, come anche da un metodo di critica fondato su motivazioni apparenti.

        Il senatore PINGGERA replica negando l’intento attribuitogli dalla senatrice Pasquali: si tratta, infatti, di un regolamento di attuazione della legge vigente in materia, che travalica a suo parere i limiti di quella legge, soprattutto in violazione delle competenze proprie degli enti territoriali.
        Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO
        Su proposta del PRESIDENTE, si conviene di inserire nell’ordine del giorno dei lavori della Commissione l’esame, in sede referente, del disegno di legge costituzionale n. 4368 , recante disposizioni concernenti l’elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati.
        
La seduta termina alle ore 16,50.
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014
Art. 1.
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. I gestori dei servizi di cui al precedente comma 2 possono provvedere al relativo espletamento anche mediante società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, previo consenso dell’ente locale rilasciato anche in via generale e preventiva all’atto dell’affidamento del servizio. In ogni caso, il contratto di servizio impegna anche le società controllate».
1.122  (Nuovo testo)
Debenedetti
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 11.
1.31
Stiffoni
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 11, dopo la parola: «nonché», inserire le seguenti: «del proprio coniuge,».
1.238
Pastore
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 11, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «dei loro coniugi».
1.238  (Nuovo testo)
Pastore
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 11, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «dei loro coniugi».
1.606
Il Governo
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 11, inserire il seguente:
        «11-bis. In deroga a quanto disposto dall’articolo 13, comma 1, numero 10) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di compatibilità del cumulo dell’ufficio con altri impieghi pubblici e privati, i docenti universitari e i ricercatori universitari che siano nominati alle cariche di presidente o di amministratore delegato delle società a partecipazione pubblica che gestiscono i servizi di cui al comma 2, possono essere collocati in aspettativa esclusivamente su richiesta. L’aspettativa, concessa dal rettore, è senza assegni».
1.157
Guerzoni
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 11, inserire i seguenti:
        «11-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le società che gestiscono i servizi di cui al comma 2 sono scelti tra persone che vantano una speciale competenza tecnica o amministrativa, per esperienze professionali maturate o per studi compiuti o per funzioni ricoperte presso enti o aziende, università o istituti di ricerca, pubblici o privati.
        11-ter. Il difetto dei requisiti di cui al comma 10-bis determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di amministrazione delle società che gestiscono i servizi di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto».
1.158
Guerzoni
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 11, inserire il seguente:
        «11-bis. L’articolo 13, comma 1, numero 10) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non si applica ai docenti universitari nominati presidenti e amministratori delegati delle società a partecipazione pubblica che gestiscono i servizi di cui al comma 2».
1.156
Guerzoni
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 12 con il seguente:
        «12. È vietata ogni forma di discriminazione dei gestori del servizio pubblico in ordine all’accesso al credito ordinario ed alla concessioni di contribuzioni da chiunque dovute per la gestione del servizio».
1.137
Tirelli, Stiffoni
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, sopprimere le parole: «all’accesso al credito».
1.237
Pastore
1.607  (Identico all’em. 1.237)
Il Governo
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In applicazione del principio di cui sopra anche alle Società che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari di concessioni di servizi pubblici locali è consentito procedere, entro il 30 giugno 2000, all’adeguamento del valore dei ben e diritti secondo le clausole contrattuali in essere, mediante rivalutazione, sulla base di perizia giurata di stima da redigersi da esperto scelto tra gli iscritti agli albi dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, alle medesime condizioni previste dalla legge n. 127 del 15 maggio 1997, per la trasformazione in società di capitali delle aziende pubbliche locali. Ai fini della prima applicazione di quanto stabilito nel precedente periodo le società di capitali, che gestiscono servizi pubblici locali procedono, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, all’adeguamento del valore dei beni e diritti strettamente correlati al servizio pubblico gestito mediante rivalutazione dei cespiti alle medesime condizioni previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 per la trasformazione delle aziende pubbliche locali o loro rami in società di capitali. La rivalutazione di cui al periodo precedente non fa stato ai fini della determinazione dell’indennizzo in caso di riscatto anticipato e per le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni.».
1.56
Besostri
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 53 e 56, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano, fino al 30 giugno 2000, a tutti i concessionari di servizi pubblici locali, in qualsiasi forma costituiti.».
1.206
Andreolli
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle società che gestiscono servizi locali a contenuto industriale, ovvero che effettuano attività di gestione e sviluppo delle reti e degli impianti, si applicano le disposizioni sulla finanza di progetto recate dagli articoli 37-quinquies e seguenti e, per quanto applicabile, dall’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.».
1.700
Il Relatore
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 12, inserire il seguente:
        «12-bis. Al fine della riorganizzazione dei servizi pubblici locali, i beni destinati al pubblico servizio, ivi compresi quelli aventi natura demaniale, possono essere conferiti in proprietà a società costituite o partecipate da tutti i Comuni interessati. Le società hanno come proprio oggetto sociale l’amministrazione economica dei beni destinati al pubblico servizio con il vincolo di mantenere la relativa destinazione, salvi i casi di accertata impossibilità tecnica o di diseconomia del relativo utilizzo.».
1.124
Debenedetti
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 12 inserire il seguente:
        «12-bis. Gli appalti indetti da società che gestiscono servizi pubblici locali non possono essere affidati ad imprese partecipate o controllate da soggetti proprietari di quote di capitale del gestore».
1.504
Il Governo
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere i commi 13 e 14.
1.123
Debenedetti
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con riferimento ai servizi di cui al comma 2 è consentito procedere all’affidamento delle attività di gestione e di sviluppo e delle reti e degli impianti separatamente dall’affidamento del servizio all’utenza».
1.91
Marchetti
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 13, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con riferimento ai servizi di cui al comma 2, è consentito procedere all’affidamento, mediante gara a norma dell’articolo 23 della presente legge, delle attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti separatamente dall’affidamento, anch’esso mediante gara a norma del predetto articolo 23, del servizio all’utenza».
1.505
Il Governo
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13, sopprimere le parole: «, con esclusione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36,».
1.608
Il Governo
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13, primo periodo, sopprimere le parole: «, mediante gara a norma dell’articolo 23 della presente legge,».
1.90
Marchetti
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13 sopprimere l’ultimo periodo.
1.109
Magnalbò, Pasquali
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 53 e 56, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano, fino al 30 giugno 2000, a tutti i concessionari di servizi pubblici locali, in qualsiasi forma costituiti.».
1.226
Lauro, Pastore
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 13, inserire il seguente:
        «13-bis. Per una migliore funzionalità ed economicità nella gestione complessiva dei servizi, di cui al comma 2, è consentito agli enti locali, singoli o associati, l’affidamento, tramite gara o diretto, ad un unico soggetto di più servizi pubblici locali».
1.88
Marchetti, Besostri
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 13, inserire il seguente:
        «13-bis. Qualora la gestione congiunta di servizi possa assicurare una migliore funzionalità ed economicità dei medesimi, è consentito agli enti locali, singoli o associati, l’affidamento, tramite gara o diretto, ad un unico soggetto di più servizi pubblici locali».
1.89
Marchetti, Besostri
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 14.
1.87
Marchetti
        Al comma 1, capoverso «Art. 22, sostituire il comma 14 con il seguente:
        «14. Con riferimento ai servizi di cui al comma 2, la proprietà di reti e impianti può essere conferita, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una società di capitali controllata dall’ente o dagli enti titolari del servizio in forma associata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati, questi ultimi ciascuno con una quota di capitale non superiore allo 0,1 per cento. Si ha controllo quando gli enti locali singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi a norma dell’articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n.142, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società. Il venir meno del controllo determina la cessazione dell’affidamento. La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l’amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione. L’ente o gli enti titolari del servizio provvedono, tramite gara a norma dell’articolo 23, alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, nonché, anche separatamente, del gestore del servizio all’utenza.».
1.609
Il Governo
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 14, primo periodo, sostituirre le parole: «più enti locali tra loro associati» con le seguenti: «gli enti locali».
1.506
Il Governo
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «possono conferire», con le seguenti. «devono conferire».
1.161
Grillo, Pastore, Ventucci
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati», con le seguenti: «, con l’eventuale partecipazione di altri soggetti pubblici e privati,».
1.26
D’Alessandro Prisco, Besostri
1.196  (Identico all’em. 1.26)
Andreolli
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, sostituire il numero: «0,1» con l’altro: «1» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e comunque per una quota di capitale complessiva non superiore al 49 per cento».
1.57
Besostri
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «e comunque per una quota di capitale complessiva non superiore al 33 per cento».
1.58
Besostri
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «e comunque per una quota di capitale complessiva non superiore al 25 per cento».
1.59
Besostri
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, inserire, dopo il secondo periodo, il seguente: «Nel caso di reti ed impianti di proprietà di un concessionario privato, l’ente locale può acquisirne le proprietà alla scadenza applicando le norme dell’articolo 24 del testo unico n. 2578/1925. In alternativa, l’ente locale ha facoltà di riconoscere un canone annuo al proprietario, secondo criteri e parametri economici definiti dalla competente Autorità di settore o dalle Autorità comunali ove istituita. In assenza di tali organismi o di accordo tra le parti, la definizione del canone sarà affidata ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del tribunale territorialmente competente.».
1.225
Lauro, Pastore
1.207  (Identico all’em. 1.225)
Andreolli
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 14, sostituire gli ultimi tre periodi con i seguenti: «La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l’amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione. L’ente locale o gli enti locali titolari del servizio provvedono, tramite gara a norma dell’articolo 23, alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, nonché, anche separatamente del gestore del servizio all’utenza».
1.507
Il Governo
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, terzo periodo, dopo le parole: «stipulata tra gli enti stessi», inserire le seguenti: «ovvero mediante delega a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti».
1.183
Andreolli
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, sopprimere il quarto e il quinto periodo.
1.75
De Luca Athos
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, sostituire il quarto e il quinto periodo con i seguenti: «Il compito di bandire le gare per l’affidamento del servizio all’utenza resta in capo all’ente locale che non può delegarlo ad altri soggetti. I soci della società di cui al presente comma non possono partecipare alle gare bandite dalla stessa né direttamente, né tramite società di cui detengano una quota anche minoritaria di capitale».
1.224
Lauro, Pastore
1.208  (Identico all’em. 1.224)
Andreolli
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Il compito di bandire le gare per l’affidamento del servizio all’utenza resta in capo all’ente locale che non può delegarlo ad altri soggetti».
1.221
Lauro, Pastore
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, quinto periodo, dopo le parole: «compito di bandire», inserire le seguenti: «, sulla base degli indirizzi e delle condizioni indicate dagli enti locali titolari del servizio pubblico,».
1.184
Andreolli
1.152  (Identico all’em. 1.184)
Staniscia
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per i servizi pubblici locali indicati al comma 2 la durata dell’affidamento è fissata in dieci anni, fermi restando i diversi termini stabiliti dalle discipline dei singoli settori o dai regolamenti di cui al comma 8 dell’articolo 23.».
1.27
D’Alessandro Prisco
1.78  (Identico all’em. 1.27)
De Luca Athos
1.197  (Identico all’em. 1.27)
Andreolli
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per i servizi pubblici locali indicati al comma 2 la durata dell’affidamento è, di norma, fissata in dieci anni, fermi restando i diversi termini stabiliti dalle discipline dei singoli settori».
1.86
Marchetti
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, nel primo periodo, dopo la parola: «durata», sopprimere la parola: «massima».
1.630
Il Governo
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «per il servizio di gestione del ciclo dell’acqua in quindici anni», con le seguenti: «per il servizio idrico integrato in tre anni».
1.110
Magnalbò, Pasquali
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, secondo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «e nel caso che alla gestione del servizio siano vincolati e predeterminati investimenti eccedenti la manutenzione straordinaria dei beni e degli impianti e della rete distributiva con effetti sulla tariffa.».
1.61
Besostri
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Con regolamento adottato dal Governo a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in sede di applicazione, sono determinati i parametri di durata in rapporto al piano di investimenti, nonché le sanzioni per il mancato rispetto del piano e i criteri di aggiornamento».
1.62
Besostri
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, terzo periodo, dopo le parole: «attuazione delle normative comunitarie in materia», inserire le seguenti: «con le quali saranno definite, in particolare, le durate massime degli affidamenti».
1.76
De Luca Athos
        Al comma 1, capoverso «Art. 22, nel comma 15, dopo il terzo periodo, in fine, inserire le seguenti parole: «In particolare, per il settore dell’erogazione del gas la durata massima degli affidamenti verrà determinata nell’ambito della disciplina nazionale di recepimento della normativa comunitaria in materia».
1.223
Lauro, Pastore
1.209  (Identico all’em. 1.223)
Andreolli
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 16, dopo le parole: «gli impianti», aggiungere le seguenti: «e le altre dotazioni dichiarate reversibili nel contratto di servizio».
1.610
Il Governo
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 16, sostituire le parole: «le reti e gli impianti», con le seguenti: «le reti, gli impianti e le altre dotazioni».
1.28
D’Alessandro Prisco, Besostri
1.198  (Identico all’em. 1.28)
Andreolli
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 16, sopprimere le parole da: «ovvero», fino alla fine del comma.
1.236
Pastore
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 17.
1.85
Marchetti
1.112  (Identico all’em. 1.85)
Magnalbò, Pasquali
        Al comma 1, capoverso «Art. 22» sostituire il comma 17 con il seguente:
        «17. Gli enti locali, anche in forma associata, debbono costituire appositi organismi, dotati di autonomia funzionale organizzativa e patrimoniale per la valutazione delle forme di affidamento della gestione dei servizi, come previsto dal comma 2 del presente articolo e per il controllo sull’attuazione dei contratti di servizio, ferme restando le funzioni d’indirizzo politico-amministrativo attribuite dalla legge al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale. A detti organismi devono essere affidati attività aventi contenuto prevalentemente tecnico ed organizzativo e consistenti in servizi da rendere agli enti locali. La disciplina generale di tali organismi è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».
1.5
Stiffoni, Tirelli
        Al comma 1, capoverso «Art. 22» sostituire il comma 17 con il seguente:
        «17. Gli enti locali, anche in forma associata, possono costituire appositi organismi, dotati di autonomia funzionale, organizzativa e patrimoniale, ed ove ritenuto opportuno di personalità giuridica, per lo svolgimento dei compiti concernenti la gestione delle procedure per l’affidamento dei servizi pubblici locali, la vigilanza ed il controllo sull’attuazione dei contratti di servizio, la valutazione della funzionalità dei servizi pubblici locali, nonché altre funzioni di spettanza degli stessi enti locali, ferme restando le funzioni di indirizzo politico attribuite dalla legge al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale. A detti organismi possono essere affidate attività aventi contenuto prevalentemente tecnico e organizzativo e consistenti in servizi da rendere agli enti locali. La disciplina di tali organismi è stabilita con regolamento adottato secondo le previsioni statutarie degli enti locali interessati.».
1.1
Fumagalli Carulli
        Al comma 1, capoverso «Art. 22» sostituire il comma 17 con il seguente:
        «17. Le funzioni di indirizzo, di vigilanza, programmazione e controllo nei confronti dei gestori di servizi pubblici locali possono essere svolte dagli enti locali in forma associata, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni».
1.125
Debenedetti
        Al comma 1, capoverso «Art. 22, sostituire il comma 17 con il seguente:
        «17. Gli enti locali, anche in forma associata, possono costituire propri organismi tecnici, dotati di autonomia funzionale e organizzativa, per la predisposizione dei contratti di servizio, per la gestione delle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali, per la vigilanza e il controllo sull’attuazione dei contratti di servizio, nonché per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 8, escluse quelle di indirizzo politico-amministrativo attribuite dalla legge agli organi di governo degli enti. Ove siano previste forme associative o enti locali di bacino, alle stesse spettano le determinazioni in ordine alla costituzione degli organismi tecnici e al relativo ambito di operatività. La disciplina generale di tali organismi è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».
1.611
Il Governo
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, primo periodo, sostituire la parola: «costituire», con le seguenti: «prevedere negli statuti la costituzione di».
1.235
Pastore
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, primo periodo, dopo la parola: «patrimoniale», inserire le seguenti: «ed, ove ritenuto opportuno, di personalità giuridica».
1.233
Pastore
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, primo periodo, dopo la parola: «servizio», inserire le seguenti: «la valutazione della funzionalità dei servizi pubblici locali».
1.234
Pastore
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, secondo periodo, dopo le parole: «affidate», inserire le seguenti: «nel rispetto della direttiva 92/150/CEE del 18 giugno 1992 e della normativa nazionale di recepimento.».
1.64
Besostri
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La costituzione dell’organismo di cui al precedente periodo è obbligatoria qualora gli enti locali detengano quote di capitali di società che possono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio pubblico locale.».
1.65
Besostri
        Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
        «17-bis. Gli esercenti i servizi di cui al presente articolo non possono avvalersi delle informazioni, dei sussidi economici e della loro organizzazione aziendale per esercitare, in proprio o tramite società partecipate o collegate, attività nei mercati deregolamentati contigui o collegati a quelli in cui essi stessi operano in condizioni di oggettiva posizione dominante. L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato interviene direttamente o su segnalazione di soggetti interessati, nei casi di presunta violazione, esercitando i poteri di cui all’articolo 14 della legge n. 287 del 1990.».
1.30
Fumagalli Carulli
1.40  (Identico all’em. 1.30)
Dentamaro
1.72  (Identico all’em. 1.30)
De Luca Athos
1.111  (Identico all’em. 1.30)
Magnalbò, Pasquali
1.244  (Identico all’em. 1.30)
Pastore
1.168  (Identico all’em. 1.30)
Andreolli
        Al comma 1, capoverso «Art. 22, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
        «17-bis. Gli enti locali, anche in forma associata, possono costituire società di capitali, aperte alla partecipazione dei dipendenti degli stessi enti, per lo svolgimento esclusivo di attività consistenti in servizi da rendere agli enti locali. I rapporti tra questi e le società sono regolati da apposita convenzione.».
1.612
Il Governo