GIUSTIZIA (2a)
GIOVEDÌ 4 GIUGNO 1998

296a Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO
indi
del Vice Presidente
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 8,50 .


SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
(A008 000, C02a, 0003°)

Il senatore GASPERINI comunica che, a seguito della sua elezione a Presidente del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente, sarà designato a far parte della 1ª Commissione permanente e che in sua sostituzione subentrerà il senatore Serena. Capogruppo per la Lega Nord in Commissione giustizia sarà invece il senatore Preioni. Conclude manifestando il proprio dispiacere per il fatto di dover lasciare la Commissione e ringraziando gli altri senatori per l'attività insieme svolta.

Il presidente ZECCHINO rivolge un caloroso saluto di commiato al senatore Gasperini e ricorda di aver già espresso i migliori auguri, a proprio nome e di tutta la Commissione, per la sua nomina a Presidente del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri.- Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 2 giugno scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge n. 2207.

Il sottosegretario SINISI esprime parere contrario sull'emendamento 6.15 (Nuovo testo), osservando che prevedere la più grave delle sanzioni processuali in materia probatoria - vale a dire quella dell'inutilizzabilità - nel caso in cui risultino violati i divieti di cui al comma 13 dell'articolo 13, introdotto dall'articolo 6 in esame, appare una soluzione assolutamente non condivisibile che contrasta con il principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice e con l'esigenza di accertamento della verità giuridica che deve comunque rimanere l'obiettivo prioritario da perseguire in sede processuale.

Il senatore FASSONE annuncia il voto contrario del Gruppo democratici di sinistra l'Ulivo sull'emendamento 6.15 (Nuovo testo), rilevando che la soluzione prospettata prescinde dall'accertamento di qualsiasi influenza delle violazioni dei divieti di cui al citato comma 13 sui contenuti delle dichiarazioni. Prosegue osservando che si potrebbe ipotizzare un percorso diverso, prevedendo sia che le eventuali violazioni dei divieti in questione siano analiticamente documentate sia l'onere per il giudice di motivare specificamente l'ininfluenza di quelle violazioni sulla genuinità delle dichiarazioni qualora egli intenda avvalersi di queste ultime ai fini della decisione.

Il senatore PERA ritiene che i divieti di cui al citato comma 13 - come emerge dalla formulazione dello stesso - sono volti ad assicurare che la genuinità delle dichiarazioni non possa essere compromessa. Da ciò deve desumersi che, nel caso in cui questi divieti risultino violati, le dichiarazioni successivamente rese non possano considerarsi genuine. Appare quindi coerente prevedere, in tale ultima ipotesi, sul piano processuale la sanzione dell'inutilizzabilità in modo da garantire l'effettivo rispetto dei divieti in questione ed evitare che nel processo abbia ingresso materiale probatorio suscettibile di compromettere una corretta decisione del giudice.

Il senatore MILIO, pur ribadendo la sua avversione di fondo alla complessiva impostazione del disegno di legge n. 2207, ritiene necessario ricordare che, in sede di audizione, il Direttore del servizio centrale di protezione, Dottor Cirillo, ha evidenziato come sia stato segnalato un numero elevato di incontri e contatti anomali nei quali sono stati coinvolti collaboratori di giustizia. In un simile contesto l'approvazione dell'emendamento 6.15 (Nuovo testo) sarebbe un correttivo opportuno.

Il senatore GASPERINI sottolinea che la previsione di cui al citato comma 13 deve essere interpretata in connessione con il precedente comma 12 e che, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice, la proposta contenuta nell'emendamento 6.15 (Nuovo testo) va però valutata con estrema attenzione in quanto servirebbe a garantire l'effettivo rispetto dei divieti previsti dallo stesso comma 13 e a ridurre i casi in cui può risultare compromessa la genuinità delle dichiarazioni. Annuncia pertanto il voto favorevole sull'emendamento 6.15 (Nuovo testo).

Prende la parola il senatore VALENTINO il quale rileva che la violazione dei divieti previsti dal comma 13 dell'articolo 13, introdotto dall'articolo 6 del disegno di legge in esame, viene inevitabilmente a riflettersi sulla attendibilità delle dichiarazioni. In tale ottica, la soluzione prospettata con l'emendamento 6.15 (Nuovo testo) appare senz'altro condivisibile in quanto individua una linea di demarcazione netta al fine di stabilire quali dichiarazioni siano utilizzabili e quali non siano utilizzabili ai fini processuali, evitando una situazione in cui tutto sarebbe rimesso esclusivamente alla valutazione del giudice.

Il relatore FOLLIERI propone quindi una riformulazione dell'emendamento 6.15 (Nuovo testo) che recepisce le indicazioni suggerite dal senatore Fassone nel suo intervento.

Il senatore PERA non accoglie la proposta di modifica avanzata dal relatore Follieri e ribadisce come la sanzione dell'inutilizzabilità appaia la naturale conseguenza della violazione di divieti che sono esplicitamente diretti ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni rese dal collaborante.

Dopo che la senatrice SALVATO ha annunciato il voto contrario e il relatore FOLLIERI ha espresso la propria astensione, posto ai voti è respinto l'emendamento 6.15 (Nuovo testo).

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 7, si passa all'articolo 8.

Il senatore PERA ritira l'emendamento 8.1, che riguarda aspetti da demandare al coordinamento formale del testo. L'oratore illustra quindi l'emendamento 8.5, che mira a circoscrivere la discrezionalità nella valutazione dei fatti da considerare ai fini della revoca: vengono a tale fine evidenziate le fattispecie il cui verificarsi è motivo di revoca.

Il senatore MILIO dà conto dell'emendamento 8.3 chiarendo - tra l'altro - che esso intende ovviare ad una lacuna nel testo dell'articolo 13-quater del decreto-legge n.8 del 1991, come introdotto dal disegno di legge in esame, stabilendo a chi spetti effettuare le segnalazioni suscettibili di constatare lo stato di fatto che potrebbe dar luogo alla revoca o modifica delle speciali misure di protezione.

Sull'emendamento 8.4 il senatore VALENTINO chiarisce che esso mira a riformulare il comma 2 dell'articolo 13-quater, come introdotto, in particolare sopprimendone l'ultimo periodo di cui non appare condivisibile la prescrizione di tener conto di un dato di fatto - il tempo trascorso dall'inizio della collaborazione - che non appare direttamente influente sulla possibilità di revoca o di modifica delle speciali misure di protezione in questione.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno iniziato ad illustrare gli altri emendamenti all'articolo 8.

Il relatore FOLLIERI esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento 8.2.

Dopo che il sottosegretario SINISI si è dichiarato contrario a tale emendamento rilevando come esso costituirebbe un arretramento rispetto alla legislazione vigente e creerebbe forme di condizionamento reciproco tra l'autorità preposta alla protezione e l'autorità giudiziaria, il senatore RUSSO ritira l'emendamento.

Sull'emendamento 8.3 il RELATORE si rimette alla Commissione, mentre il rappresentante del GOVERNO chiede al presentatore di ritirarlo.

Il relatore FOLLIERI esprime, poi, parere contrario sull'emendamento 8.4.

Motiva del pari il proprio parere negativo il sottosegretario SINISI, rammentando che occorre mantenere la dovuta flessibilità alla tipologia suscettibile di portare alla revoca o alla modifica delle speciali misure di protezione. La diversa filosofia, cui si ispira l'emendamento 8.4, come pure il successivo emendamento 8.5, di irrigidire secondo precise ipotesi di inosservanza o di comportamenti i casi in cui revocare o modificare il sistema di protezione rappresenterebbe un pericoloso varco per un uso a fini strumentali e determinerebbe l'impossibilità di mantenere il sistema di sicurezza. Tale constatazione si basa su fatti concreti, dai quali il Governo è stato costretto a trarre le dovute conclusioni rinunciando ad una sua iniziale impostazione che andava anch'essa nella direzione dell'introduzione di una tipologia predeterminata per i casi di revoca o modifica.

Sull'emendamento 8.5 il relatore FOLLIERI dichiara di essere contrario alla luce delle osservazioni esposte in precedenza dal sottosegretario Sinisi.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce il parere contrario già preannunziato sull'emendamento e ricorda - in particolare - che le disposizioni sulla modifica o revoca delle speciali misure di protezione deve essere letta in connessione con gli altri presupposti oggettivi che riguardano la loro concessione.

Il presidente SENESE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,40.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

Art. 6.

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, aggiungere, dopo il comma 13, il seguente:

«13-bis. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 13 comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese successivamente dalla data in cui si è verificata la violazione».
6.15 (Nuovo testo)
Centaro, Scopelliti, Greco, Pera, Cirami

Art. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: «Articolo 13-quater» con le parole: «Articolo 13-bis».
8.1
Centaro, Pera, Scopelliti, Greco, Cirami

Al comma 1, nell'articolo 13-quater ivi richiamato, al comma 1, dopo le parole: «possono essere revocate o modificate», inserire una virgola e le parole seguenti, seguite da una virgola: «previo parere del procuratore della Repubblica che le ha proposte,».
8.2
Russo, Calvi, Fassone, Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, nell'articolo 13-quater ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, su segnalazione del magistrato proponente nonchè dell'autorità di pubblica sicurezza o del Servizio centrale di protezione».
8.3
Milio

Al comma 1, nell'articolo 13-quater ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Comportano la revoca delle speciali misure di protezione, la inosservanza di un impegno assunto a norma dell'articolo 12, la commissione di delitti, la cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonchè ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di nuova residenza e delle altre misure applicate».
8.4
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, dell'articolo 13-quater ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituiscono motivi di revoca delle speciali misure di protezione la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale, la rinuncia espressa alle misure, l'abbandono non autorizzato ed inescusabile del luogo nel quale si è stati trasferiti. Costituiscono, in specie, fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, la inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, il mutamento o la cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione della qualità di collaboratore di giustizia, della identità assunta, del luogo di residenza o delle altre misure applicate».
8.5
Centaro, Scopelliti, Pera, Greco, Cirami

Al comma 1, dell'articolo 13-quater ivi richiamato, al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle situazioni di pericolo di cui al comma 5 dell'articolo 9».
8.6
Salvato

Al comma 1, nell'articolo 13-quater ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. La commissione deve, comunque procedere alle verifiche per la modifica delle misure di protezione o dello speciale programma, annualmente ovvero su richiesta dell'autorità proponente o del Servizio centrale di protezione», e conseguentemente sopprimere il comma 4.
8.7
Milio

Al comma 1, all'articolo 13-quater ivi richiamato, al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni», con le altre: «tre anni».
8.8
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, all'articolo 13-quater ivi richiamato, al comma 4, dopo le parole: «comma 3», inserire le altre: «con frequenza annuale ed».
8.9
Greco, Centaro, Pera, Scopelliti