303a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE
(3081) PELLEGRINO. - Modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale concernente i termini di durata massima delle indagini preliminari
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore GRECO, rifacendosi alle considerazioni da lui già svolte nella seduta antimeridiana, ribadisce la disponibilità del Gruppo Forza Italia ad assicurare la rapida definizione dell'iter del disegno di legge in titolo a condizione che emerga un chiaro impegno della Commissione ad assicurare l'immediato inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 2680.

Il presidente ZECCHINO, dopo aver chiarito che la causa della diversità di contenuti fra il disegno di legge n. 3081 e il disegno di legge n. 2680 porta ad escludere che essi abbiano oggetti identici o strettamente connessi, tali da doverli porre congiuntamente all'ordine del giorno, sottolinea che, essendo stato fatto proprio dal Gruppo Forza Italia il disegno di legge n. 2680, si pone senza dubbio il problema di assicurare a questa iniziativa legislativa una corsia preferenziale coerentemente con la ratio dell'articolo 79 del Regolamento, fermi però restando i rilievi da lui già svolti circa gli effetti controproducenti che può sortire un uso indiscriminato della facoltà riconosciuta ai Gruppi parlamentari dall'articolo in questione.

Prende quindi la parola il senatore SCHIFANI il quale sottolinea come il disegno di legge in titolo si inserisca in un'ottica emergenziale di cui si sono avuti altri esempi in passato: il che rende, semmai, ancora più urgente la necessità di un intervento organico come quello contenuto nel disegno di legge n. 2680. Rileva poi che se l'impegno a garantire priorità nella programmazione dei lavori della Commissione al disegno di legge n. 2680 fosse assunto non solo dalla Presidenza, ma dalla Commissione nel suo insieme, ciò potrebbe contribuire ad eliminare qualsiasi residua perplessità.

Il presidente ZECCHINO assicura che, una volta esaurito l'esame dei disegni di legge in materia di collaboratori di giustizia, verrà convocato un Ufficio di presidenza in cui, se il Gruppo Forza Italia confermerà la sua indicazione per il disegno di legge n. 2680, verrà garantita la priorità di tale proposta normativa nella programmazione dei lavori della Commissione insieme alle altre singole proposte normative che verranno indicate come prioritarie da ciascuno degli altri Gruppi.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge in titolo.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, il senatore RUSSO richiama in particolare l'attenzione sulla formulazione degli emendamenti 1.1007 e 1.1008 che appaiono, in linea di massima, corrispondere all'impostazione su cui nell'ambito della Commissione si è registrato un più vasto consenso. Peraltro il senatore Russo osserva che sarebbe opportuna una riscrittura del testo di uno dei due emendamenti che evitasse un intervento modificativo sul codice di procedura penale o sulle disposizioni di attuazione dello stesso.

Dopo brevi interventi del senatore FOLLIERI, della senatrice SCOPELLITI e del presidente ZECCHINO, il senatore VALENTINO sottolinea, con riferimento all'emendamento 1.1007, come appaia estremamente opportuno il rinvio anche alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale in quanto in tal modo la fattispecie in questione risulta ulteriormente circoscritta. Al contrario, proprio perchè potrebbe determinare un eccessivo ampliamento di tale fattispecie, suscita perplessità il rinvio alla lettera c) del citato comma 2. Invita pertanto il senatore Greco a modificare l'emendamento 1.1007 sopprimendo la parte dello stesso relativa alla suddetta lettera c).

Dopo che il senatore Greco ha modificato l'emendamento 1.1007 nel senso suggerito dal senatore Valentino, prende la parola il senatore BERTONI il quale ritiene che prevedere una proroga a tre anni dei termini per le indagini preliminari relative ai delitti di strage commessi prima dell'entrata in vigore del codice di procedura penale a condizione che ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 potrebbe comportare il rischio che in tale fattispecie finisca per non rientrare proprio qualcuno di quei procedimenti che, in concreto, rappresentano la ragione dell'intervento normativo in discussione. Comunque è indubbio che la formulazione dell'emendamento 1.1007 come modificato dal senatore Greco, si presta a forzature sul piano interpretativo e sarebbe, a suo avviso, preferibile che non si facesse riferimento alla citata lettera b).

Dopo un intervento del senatore Antonino CARUSO prende la parola il presidente ZECCHINO il quale osserva che la lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale fa riferimento a notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità dei fatti tra loro collegati, ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese. Si tratta di una previsione che, soprattutto per il riferimento al numero delle persone offese, appare certamente suscettibile di ricomprendere i reati di strage di cui agli articoli 285 e 482 del codice penale.

Il senatore RUSSO ritiene che il rinvio alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 non dovrebbe comportare problemi, anche se suscita qualche perplessità il fatto che, nella logica della citata lettera b), l'elevato numero delle persone offese rileva solo in tanto in quanto determina una particolare complessità delle indagini e non di per sè stesso.

Il senatore GRECO ritiene essenziale che la proroga dei termini di durata massima delle indagini preliminari sia limitata ai procedimenti in corso aventi ad oggetto i reati di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale a condizione che ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale. Si dichiara disponibile a ritirare il proprio emendamento 1.1007 come da ultimo riformulato, qualora venisse riformulato nel senso da lui suggerito l'emendamento 1.1008.

Il senatore FASSONE accoglie il suggerimento del senatore Greco e modifica l'emendamento 1.1008 riformulandolo nell'emendamento 1.1008 (Nuovo testo).

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno ritirato tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore FOLLIERI aggiunge la sua firma all'emendamento 1.1008 (Nuovo testo).

Col parere favorevole del RELATORE e dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, l'emendamento 1.1008 (Nuovo testo) viene posto ai voti e approvato, previo annuncio di voto contrario del senatore BERTONI.

Il presidente ZECCHINO avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il relatore MELONI presenta quindi l'emendamento Tit. 1 che posto ai voti viene approvato.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Meloni a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo come modificato nel corso dell'esame.

La Commissione conviene altresì, all'unanimità e con il consenso del rappresentante del Governo di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 3081.

Il presidente ZECCHINO si riserva di acquisire il consenso dei Gruppi Lega Nord - per la Padania indipendente, Verdi l'Ulivo, e UDR (CDU-CDR Nuova Italia) al momento non presenti in Commissione.

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia
(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia
(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia
(2843) CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del disegno di legge n. 2207, assunto come testo base.

Si conviene di accantonare l'emendamento 12.9.

Posto in votazione l'emendamento 12.10, di identico contenuto all'emendamento 12.11, risulta, senza discussione, respinto dalla Commissione.

Senza discussione la Commissione respinge, quindi, l'emendamento 12.50.

La senatrice SALVATO, nel motivare il voto sull'emendamento 12.13, da lei presentato, sottolinea che esso tende - in particolare - ad evitare che il giudice della cognizione nella decisione sulla concessione delle circostanze attenuanti ai collaboratori di giustizia possa essere gravemente influenzato dalle informazioni fornite da altri soggetti istituzionali, in particolare il procuratore nazionale antimafia, che è già detentore di notevoli poteri, oltretutto suscettibili di accrescersi in misura indesiderabile quando sarà varato definitivamente il disegno di legge n. 1920, già approvato dal Senato.

Il senatore RUSSO condivide la ratio dell'emendamento 12.13 e ricorda che anche la sua parte politica ha presentato un diverso emendamento (12.14) del pari sostitutivo dell'articolo 16-ter come introdotto dall'articolo 12 del disegno di legge.

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 12.13 ricordando di essersi già pronunciato a favore della soppressione degli articoli 16-ter e 16-quater introdotti dall'articolo 12 del disegno di legge n. 2207 nel corso della seduta di ieri.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 12.13.

Il senatore RUSSO ritira l'emendamento 12.14 e raccomanda alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 12.15.

Il relatore FOLLIERI ricorda di aver espresso parere contrario sull'emendamento 12.15 soprattutto in considerazione del fatto che tale emendamento, in quanto sostitutivo dell'articolo 16-ter, avrebbe in particolare determinato l'eliminazione del disposto di cui al comma 5 dello stesso articolo 16-ter, ove è contenuta una previsione che egli ritiene debba essere mantenuta in quanto pone a carico del giudice un ulteriore e specifico onere di motivazione nell'ipotesi in cui egli intenda avvalersi di dichiarazioni del collaborante che eccedono o contrastano con quelle contenute nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

Il senatore RUSSO si dichiara disponibile a riformulare l'emendamento 12.21 in modo da recuperare in quella sede, nella sua portata sostanziale, la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 16-ter alla quale ha fatto riferimento il relatore.

Preso atto della disponibilità del senatore Russo, il relatore FOLLIERI, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento 12.15.

Posto ai voti emendamento 12.15 è approvato.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 12.16, 12.17, 12.18, 12.19 e 12.20.

Il presidente ZECCHINO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3081

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.
1.1
Greco

Sopprimere l'articolo.
1.2
Milio

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 366 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.657
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 367 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.658
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 368 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.659
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 369 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.660
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 370 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.661
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 371 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.662
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 372 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.663
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 373 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.664
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 374 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.665
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 375 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.666
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 376 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.667
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 377 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.668
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 378 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.669
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 379 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.670
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 380 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.671
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 381 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.672
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 382 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.673
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 383 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.674
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 384 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.675
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 385 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.676
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 386 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.677
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 387 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.678
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 388 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.679
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 389 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.680
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 390 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.681
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 391 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.682
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 392 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.683
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 393 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.684
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 394 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.685
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 395 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.686
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 396 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.687
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 397 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.688
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 398 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.689
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 399 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.690
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 400 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.691
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 401 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.692
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 402 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.693
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 403 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.695
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 404 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.696
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 405 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.697
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 406 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.698
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 407 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.699
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 408 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.700
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 409 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.701
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 410 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.702
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 411 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.703
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 412 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.704
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 413 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.705
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 414 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.706
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 415 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.707
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 417 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.708
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 418 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.709
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 420 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.710
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 421 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.711
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 422 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.712
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 423 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.713
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 424 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.714
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 425 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.715
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 426 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.716
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 427 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.717
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 428 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.718
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 429 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.719
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 430 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.720
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 431 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.721
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 432 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.722
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 433 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.723
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 434 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.724
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 435 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.725
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 436 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.726
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 437 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.727
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 438 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.728
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 439 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.729
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 440 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.730
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 441 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.731
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 442 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.732
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 444 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.733
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 445 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.734
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 446 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.735
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 447 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.736
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 448 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.737
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 449 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.738
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 450 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.739
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 451 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.740
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 452 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.741
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 453 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.742
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 454 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.743
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 455 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.744
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 456 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.745
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 457 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.746
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 458 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.747
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 459 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.748
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 460 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.749
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 461 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.750
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 462 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.751
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 463 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.752
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 464 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.753
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 465 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.754
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 466 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.755
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 467 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.756
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 468 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.757
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 469 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.758
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 410 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.759
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 471 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.760
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 472 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.761
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 473 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.762
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 474 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.763
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 475 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.764
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 476 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.765
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 477 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.766
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 478 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.767
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 479 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.768
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 480 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.769
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 481 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.872
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 482 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.873
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 483 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.874
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 484 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.875
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 485 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.876
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 486 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.877
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 497 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.878
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 488 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.879
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 489 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.880
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 490 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.881
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 491 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.770
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 492 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.771
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 493 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.772
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 494 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.773
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 495 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.774
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 496 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.775
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 497 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.776
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 498 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.777
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 499 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.778
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 500 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.779
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 501 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.780
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 502 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.781
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 503 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.782
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 504 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.783
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 505 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.784
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 506 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.785
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 507 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.786
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 508 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.787
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 509 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.788
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 510 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.789
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 511 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.790
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 512 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.791
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 513 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.792
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 514 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.793
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 515 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.794
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 516 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.795
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 517 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.796
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 518 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.797
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 519 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.798
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 520 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.799
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 521 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.800
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 522 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.801
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 523 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.802
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 524 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.803
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 525 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.804
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 526 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.805
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 527 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.806
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 528 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.807
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 529 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.808
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 530 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.809
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 531 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.810
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 532 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.811
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 533 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.812
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 534 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.813
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 535 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.814
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 536 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.815
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 537 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.816
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 538 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.817
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 539 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.818
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 540 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.819
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 541 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.820
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 542 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.821
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 543 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.822
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 544 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.823
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 545 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.824
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 546 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.825
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 547 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.826
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 548 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.827
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 549 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.1100
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 550 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.828
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 551 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.829
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 552 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.830
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 553 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.831
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 554 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.832
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 555 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.833
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 556 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.834
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 557 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.835
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 558 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.836
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 559 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.837
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 560 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.838
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 561 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.839
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 562 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.840
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 563 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.841
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 564 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.842
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 565 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.843
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 566 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.844
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 567 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.845
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 568 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.846
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 569 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.847
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 570 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.848
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 571 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.849
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 572 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.850
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 573 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.851
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 574 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.852
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 575 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.853
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 576 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.854
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 577 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.855
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 578 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.856
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 579 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.857
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 580 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.858
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 581 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.859
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 582 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.860
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 583 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.861
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 584 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.862
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 585 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.863
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 586 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.864
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 587 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.865
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 588 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.866
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 589 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.867
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 590 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.868
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 591 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.869
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 592 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.870
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 593 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.871
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 594 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.882
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 595 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.883
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 596 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.884
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 597 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.885
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 598 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.886
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 599 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.887
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 600 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.888
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 601 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.889
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 602 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.890
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 603 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.891
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 604 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.892
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 605 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.893
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 606 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.894
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 607 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.895
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 608 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.897
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 609 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.898
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 610 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.899
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 611 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.1101
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 612 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.1102
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 613 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.1103
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 614 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.1104
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 615 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.1105
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 616 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.1106
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 617 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.1107
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 618 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.1108
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 619 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.1109
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 620 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.1110
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 621 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.900
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 622 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.901
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 623 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.902
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 624 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.903
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 625 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.904
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 626 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.906
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 627 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.907
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 628 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.908
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 629 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.909
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 630 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.910
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 631 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.911
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 632 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.912
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 633 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.913
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 634 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.914
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 635 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.915
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 636 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.916
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 637 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.917
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 638 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.918
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 639 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.919
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 640 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.920
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 641 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.921
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 642 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.922
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 643 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.923
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 644 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.924
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 645 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.925
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 646 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.926
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 647 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.927
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 648 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.928
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 649 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.929
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 650 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.930
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 651 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.931
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 652 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.932
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 653 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.933
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 654 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.934
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 655 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.935
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 656 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.936
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 657 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.937
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 658 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.937a
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 659 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.938
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 660 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.939
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 661 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.940
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 662 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.941
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 663 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.942
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 664 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.943
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 665 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.944
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 666 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.945
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 667 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.946
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 668 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.947
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 669 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.948
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 670 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.949
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 671 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.950
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 672 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.951
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 673 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.952
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 674 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.953
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 675 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.954
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 676 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.955
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 677 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.956
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 678 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.957
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 679 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.958
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 680 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.959
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 681 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.960
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 682 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.961
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 683 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.121
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 683 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.143
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 683 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.142
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 683 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.141
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 683 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.140
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 683 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.139
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 683 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.962
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.138
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.137
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.136
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.135
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.134
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.133
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.132
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.170
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.130
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.129
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.128
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.165
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.126
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.125
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.175
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.963
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.174
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29lo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.173
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.183
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.186
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.185
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.184
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.182
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.181
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.180
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.179
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.178
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.207
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.206
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.150
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.149
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.964
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.203
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.147
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.201
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.145
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.144
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.197
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.196
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.195
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.194
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.193
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.192
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.191
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.190
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.189
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.188
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.965
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.230
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.229
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.227
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.226
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.225
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.223
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.224
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.221
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.220
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.219
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.218
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.217
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.216
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.215
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.966
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.214
.........

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.213
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.212
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.211
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.210
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.209
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.208
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.236
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.235
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.234
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.233
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.232
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.231
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.243
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.242
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.967
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 689 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.241
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 689 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.240
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 689 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.239
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 689 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.237
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.278
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.277
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.276
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.275
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.274
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.272
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.271
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.270
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.269
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.268
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.267
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 689 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.968
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.266
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.265
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.264
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.263
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.262
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.261
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.260
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.259
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.258
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.257
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.256
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.255
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.254
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.253
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.252
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.969
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.251
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.250
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.249
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.248
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.246
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.245
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.244
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.301
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.300
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.299
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.298
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.297
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.295
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.294
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.970
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.293
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.292
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.291
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.290
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.289
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.288
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.286
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.285
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.284
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.283
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.282
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.281
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.280
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.971
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.279
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.52
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.51
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.50
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.49
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.49
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.47
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.46
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.45
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.44
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.43
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.42
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.41
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.40
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.39
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.972
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.38
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.67
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.66
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.65
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.64
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.63
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.62
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.61
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.60
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.59
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.58
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.57
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.56
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.55
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.54
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.973
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.53
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.79
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.78
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.77
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.76
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.75
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.74
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.73
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.72
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.71
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.70
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.69
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.68
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.109
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.108
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.974
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.107
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.106
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.105
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.104
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.103
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.102
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.101
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.100
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.99
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.98
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.97
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.96
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.95
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.94
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.93
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.975
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.92
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.91
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.90
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.89
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.88
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.87
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.86
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.85
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.84
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.83
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.82
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.81
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.80
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.120
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.119
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.976
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 34o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.111
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.118
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.117
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.115
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.114
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.113
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.112
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.110
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.124
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.123
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.122
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.137
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.136
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.35
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.34
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.977
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.33
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.32
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.31
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.30
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.29
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.28
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.27
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.26
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.25
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.24
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.23
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.22
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.21
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.20
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.19
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.978
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.18
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.17
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.16
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.15
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.14
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.13
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.12
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.11
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.10
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.9
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.8
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.6
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.5
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.4
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.3
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.979
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 701 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.980
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 702 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.981
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 703 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.982
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 704 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.983
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 705 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.984
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 706 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.985
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 707 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.656
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 707 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.655
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 707 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.654
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 707 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.653
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 707 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.652
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 707 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.986
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.651
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.650
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.649
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.648
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.647
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.646
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.645
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.644
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.643
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.642
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.626
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.625
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.624
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.623
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.622
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.987
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.607
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.608
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.609
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.610
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.611
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.612
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.613
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.614
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.615
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.616
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.617
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.618
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.619
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.620
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.621
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.988
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.606
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.605
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.604
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.603
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.602
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.601
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.600
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.598
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.599
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.597
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.596
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.595
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.594
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.593
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.592
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.989
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.591
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.590
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.589
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.588
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.587
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.586
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.585
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.584
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.583
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.582
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.581
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.580
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.579
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.578
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.577
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.990
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.576
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.575
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.574
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.573
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.572
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.571
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.570
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.569
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.568
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.567
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.566
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.565
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.564
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.563
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.562
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.991
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.561
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.560
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.559
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.558
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.557
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.542
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.541
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.540
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.539
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.538
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.537
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.536
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.535
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.534
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.533
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.992
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.522
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.521
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.520
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.519
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.518
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.517
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.516
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.515
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.514
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.513
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.512
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.511
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.510
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.509
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.508
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.993
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 715 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.507
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 715 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.506
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 715 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.505
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 715 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.504
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 715 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.503
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 715 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.502
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 715 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.994
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 716 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.501
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 716 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.500
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 716 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.499
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 716 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.498
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 716 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.497
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 716 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.496
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 716 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.995
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.495
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.494
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.493
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.492
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.491
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.490
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.489
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.488
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.487
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.486
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.485
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.484
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.483
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.482
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.481
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.996
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.480
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.479
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.478
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.477
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.476
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.475
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.474
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.473
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.472
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.471
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.470
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.469
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.468
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.467
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.466
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.997
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.465
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.464
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.463
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.462
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.461
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.460
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.459
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.458
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.457
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.456
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.455
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.454
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.453
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.452
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.999
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.451
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.450
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.449
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.448
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.447
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.446
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.445
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.444
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.443
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.442
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.441
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.440
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.439
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.438
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.437
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.1000
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.436
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.435
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.434
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.433
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.432
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.431
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.430
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.429
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.428
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.427
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.426
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.425
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.424
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.423
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.422
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.1001
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.421
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.420
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.419
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.418
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.417
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.416
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.415
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.414
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.413
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.412
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.411
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.410
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.409
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.408
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.407
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.1002
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.406
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.405
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.404
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.403
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.402
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.401
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.400
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.399
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.398
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.397
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.396
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.395
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.394
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.393
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.392
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.1003
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.391
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.390
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.389
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.388
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.387
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.386
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.385
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.384
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.383
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.382
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.381
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.380
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.379
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.378
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.377
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.1004
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.376
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.375
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.374
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.373
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.372
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.370
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.369
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.368
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.367
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.366
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.365
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.364
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.363
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.362
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.1005
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.361
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.360
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.359
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.358
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.357
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.356
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.355
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.354
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.353
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.352
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.351
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.350
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.349
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.348
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.347
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».
1.1006
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.346
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.345
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.344
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.343
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.342
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.341
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.340
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.339
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.338
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.337
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.336
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.335
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.334
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.333
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.332
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.331
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.330
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.329
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.328
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.327
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.326
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.325
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.324
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.323
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.322
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.321
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.320
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.319
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.318
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.317
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.316
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.315
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.314
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.313
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.312
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.311
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.310
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.309
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.308
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.307
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.306
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.305
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.304
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.303
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16o giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1.302
Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di tre anni se le indagini preliminari riguardano i delitti di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, sempre se commessi prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 e se ricorra una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 2”».
1.1007
Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 258 delle Norme transitorie al codice di procedura penale approvata con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è inserito il seguente:

“Art. 258-bis. - Nei procedimenti in corsi, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale, il termine di durata massima delle indagini preliminari previsto dall'articolo 407, comma 2, è di tre anni”».
1.1008
Fassone, Calvi, Bertoni, Pardini

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis. con il seguente:

«2-bis. La durata massima è di tre anni se le indagini preliminari riguardano i delitti di strage previsti dal comma 2 lettera a) numero 1, ove ricorra almeno una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma».
1.1009
Calvi, Fassone, Pardini

Al comma 1 nel capoverso 2-bis dopo le parole: «durata massima» inserire le altre: «è di due anni e sei mesi nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma secondo punto 1» e sopprimere la restante parte dell'articolo.
1.1010
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Al comma 5-bis dell'articolo 406 del codice di procedura penale, dopo le parole “articolo 51, comma 3-bis” sono inserite le parole “e per i delitti di strage previsti dal comma 2 lettera a) n. 1 dell'articolo 407”».
1.0.1
Calvi, Fassone, Pardini

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Nel caso di indagini preliminari che abbiano ad oggetto i delitti di strage previsti dal comma 2 lettera a) n. 1 dell'articolo 407 del codice di procedura penale, e che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora per taluno degli indagati sia decorso il termine di due anni di cui al citato comma 2, il giudice può autorizzare ulteriori proroghe per una durata complessiva non superiore ad un anno a decorrere dalla scadenza. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di due anni e prima dell'autorizzazione sono utilizzabili se ne è divenuta impossibile la ripetizione.
1.0.2
Calvi, Fassone, Pardini

Sostituire il titolo con il seguente:

«Durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale».
Tit.1
Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di tre anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale».
1.1008 (Nuovo testo)
Fassone, Follieri


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

Art. 12.

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le dichiarazioni rese nei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato “verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”, redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-bis del codice di procedura penale, che è inserito, per la parte afferente al singolo procedimento nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2 dello stesso codice. Le dichiarazioni eccedenti il contenuto del verbale stesso sono inutilizzabili nei confronti di persone diverse dal dichiarante».
12.9
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato al comma 4 sopprimere le parole da: «di particolare gravità o comunque...» fino alla fine.
12.10
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato al comma 4 sopprimere le parole da: «di particolare gravità o comunque...» fino alla fine.
12.11
Centaro, Pera, Cirami, Scopelliti

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4 sono quelle processualmente utilizzabili che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono quindi escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili o appreso da altri».
12.50
Centaro, Pera, Scopelliti, Greco, Cirami

Al comma 1, sopprimere l'articolo 16-ter ivi richiamato.
12.13
Salvato

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-ter ivi richiamato con il seguente:

«Art. 16-ter.
(Attenuanti in caso di collaborazione)

1. Salvo che la volontà di collaborare sia manifestata nel corso del dibattimento, le circostanze attenuanti che il codice penale e le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione possono essere concesse soltanto a coloro che, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis, hanno sottoscritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-bis. La disposizione non si applica nel caso previsto dal comma 7 dell'articolo 16-bis.
2. Il giudice, anche d'ufficio, accerta l'avvenuta redazione, entro il termine prescritto, del verbale illustrativo dei contenuti dalla collaborazione, ovvero l'omessa redazione di detto verbale per i motivi indicati nel comma 7 dell'articolo 16-bis».
12.14
Russo, Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-ter con il seguente:

«Art. 16-ter.
(Attenuanti in caso di collaborazione)

1. Salvo che la volontà di collaborare sia manifestata nel corso del dibattimento, le circostanze attenuanti che il codice penale e le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione possono essere concesse soltanto a coloro che, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis, hanno sottoscritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-bis.
2. Il giudice, anche d'ufficio, accerta l'avvenuta redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione entro il termine prescritto».
12.15
Russo, Fassone, Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, nell'articolo 16-ter ivi richiamato al comma 1, sostituire le parole da: «acquisisce dai procuratori generali», fino alla fine con le seguenti: «acquisisce dalle procure interessate, a norma dell'articolo 11, le copie degli atti necessari per stabilire quale sia il contenuto della collaborazione prestata e se essa, tenuto conto anche dello stato delle conoscenze sulle caratteristiche del gruppo criminale cui si riferisce, sia da considerarsi o sia stata considerata indispensabile per lo sviluppo delle indagini su fatti, anche diversi da quelli per i quali si procede, e per le attività di investigazione attinenti alla criminalità di tipo mafioso o terroristico-eversivo indicate nell'articolo 9, comma 3 del presente decreto».
12.16
Salvato

Al comma 1, nell'articolo 16-ter ivi richiamato al comma 3, dopo la parola: «indispensabilità», inserire le altre: «completezza ed attendibilità».
12.17
Valentino, Battaglia, Bucciero, CarusoAntonino

Al comma 1, nell'articolo 16-ter ivi richiamato al comma 4, sostituire la parola: «possono», con l'altra: «devono».
12.18
Valentino, Battaglia, Bucciero, CarusoAntonino

Al comma 1, nell'articolo 16-ter ivi richiamato al comma 4, dopo le parole: «possono essere acquisiti », inserire le seguenti: «con le limitazioni di cui al comma 2».
12.19
Centaro, Pera, Greco, Scopelliti, Cirami

Al comma 1, nell'articolo 16-ter ivi richiamato sopprimere il comma 5.
12.20
Centaro, Pera, Greco, Scopelliti, Cirami

Al comma 1, dopo l'articolo 16-ter ivi richiamato inserire il seguente:

«Art. 16-ter-bis.
(Acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nel caso di interrogatorio od esame del collaboratore)

1. Il giudice può acquisire, anche d'ufficio, il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all'articolo 16-bis, limitatamente alle parti di esso che concernono le responsabilità degli imputati del procedimento, quando si deve procedere all'interrogatorio o all'esame del collaboratore quale testimone o persona imputata in un procedimento connesso.
2. Al verbale acquisito ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni che regolano la lettura e l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.
12.21
Russo, Fassone, Bonfietti, De Guidi