GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDI' 22 FEBBRAIO 2000

545ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 14,55.


SULLA VISITA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LO STUDIO DEI PROBLEMI PENITENZIARI AL CARCERE DI REGINA COELI

Il presidente PINTO ricorda che nella mattinata di domani si svolgerà il sopralluogo di una delegazione della Sottocommissione per lo studio dei problemi penitenziari autorizzato dal Presidente del Senato il 17 febbraio scorso.

La senatrice SCOPELLITI chiede che la Direzione dell'istituto carcerario di Regina Coeli assicuri che la delegazione, nel corso del sopralluogo, possa aver modo di incontrare coloro che operano all'interno del carcere e che sono in grado di fornire un utile contributo di conoscenza relativamente alle possibili cause dei suicidi verificatisi negli ultimi tempi.

La senatrice BONFIETTI concorda con la senatrice Scopelliti.

Il senatore PREIONI ritiene che, con la proposta avanzata dalle senatrici Scopelliti e Bonfietti, la delegazione rischia di assumere impropriamente i compiti propri di una Commissione di inchiesta.

Il senatore PETTINATO non condivide i rilievi del senatore Preioni e sottolinea come non si tratti di svolgere alcuna inchiesta nel carcere di Regina Coeli, ma soltanto di chiedere la collaborazione di quanti operano all'interno di questa struttura per capire che cosa e perché sia avvenuto.

Il senatore RUSSO concorda con il senatore Pettinato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4298) Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Giacco ed altri.
(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore PETTINATO il quale si sofferma sulla finalità del disegno di legge in titolo che, ai sensi dell'articolo 1, è volto a limitare il ricorso all'istituto dell'inabilitazione. I soggetti interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 2, sono le persone che per effetto di una grave malattia o menomazione o a causa dell'età avanzata si trovano nell'impossibilità, anche temporanea, di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi o di amministrare il proprio patrimonio. Appare pertanto evidente - come risulta confermato anche dalla previsione del successivo articolo 7 - che l'ambito di operatività dell'istituto in questione risulta comunque distinto rispetto a quello proprio dell'inabilitazione come individuato dall'articolo 415 del codice civile. L'articolo 3 del disegno di legge disciplina poi le modalità per la nomina dell'amministratore di sostegno, stabilendo che a ciò provveda il giudice tutelare con decreto motivato immediatamente efficace su istanza dell'interessato o di uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 del codice civile, ovvero del responsabile del servizio sanitario o sociale direttamente impegnato nella cura e nell'assistenza della persona interessata. Lo stesso articolo prevede che la nomina dell'amministratore di sostegno può essere disposta a tempo determinato o indeterminato. Infine, il comma 3 dell'articolo 3 contempla la possibilità di un intervento di ufficio del giudice tutelare. L'articolo 4 individua i criteri per la scelta dell'amministratore di sostegno, mentre l'articolo 5 regola il procedimento di nomina dello stesso. L'articolo 6 stabilisce che il giudice tutelare, nell'emanare il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, stabilisce quali sono gli atti, anche di natura processuale, che l'amministratore ha il potere di compiere nell'interesse del beneficiario. Gli atti di straordinaria amministrazione non possono essere compiuti senza la specifica autorizzazione del giudice tutelare, in mancanza della quale essi possono essere annullati su istanza del pubblico ministero, del beneficiario, dei suoi eredi o degli altri aventi causa. L'articolo 7 prevede che, se nel corso dell'amministrazione di sostegno sorgono dubbi sulla capacità del beneficiario, il giudice tutelare informa il pubblico ministero affinché promuova il giudizio di interdizione o di inabilitazione.
Dopo essersi soffermato brevemente sugli articoli 8, 9 e 10, il relatore prosegue il suo intervento richiamando l'attenzione sul comma 3 dell'articolo 11, che è stato oggetto di particolare attenzione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e che stabilisce la gratuità dell'ufficio di amministratore di sostegno, prevedendo però che, nel caso in cui risultino di notevole entità sia gli interessi del beneficiario sia l'impegno richiesto allo stesso amministratore, il giudice tutelare possa, nel decreto di nomina, stabilire tale remunerazione in proporzione all'entità degli interessi e all'asse patrimoniale gestito con oneri a carico del medesimo asse. Si prevede altresì che la scelta dell'amministratore di sostegno debba avvenire, di preferenza, nell'ambito del volontariato e che in tale ultima ipotesi il relativo ufficio sia sempre gratuito.
Conclude sottolineando come il disegno di legge in esame corrisponda ad esigenze fortemente avvertite e sia pertanto auspicabile una conclusione del suo iter parlamentare nei tempi più brevi possibili.

Il presidente PINTO dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore FASSONE, il quale sottolinea come il disegno di legge in titolo corrisponda senz'altro ad attese diffuse e rileva l'importanza di un intervento normativo volto a consentire una forma di aiuto concreto nei confronti di persone che, nella vita civile, non sono in grado di provvedere da sole alla cura di se stesse o dei propri interessi. D'altra parte tuttavia, se il nuovo istituto verrà caratterizzato dalla finalità di limitare il ricorso all'inabilitazione - che rappresenta a sua volta uno strumento scarsamente utilizzato nella pratica - ne conseguirà che il suo ambito di operatività risulterà fortemente limitato.
Sotto un diverso punto di vista, non sembra poi condivisibile la scelta di collocare al di fuori dell'impianto del codice civile un intervento normativo come quello in discussione .
Suggerisce, in conclusione, che prima di procedere nell'esame del disegno di legge la Commissione proceda, in sede informale, all'audizione di esperti del settore che potranno fornire un contributo utile ai fini di un ulteriore approfondimento delle tematiche in questione.

Anche il presidente PINTO condivide l'opportunità di procedere ad audizioni sulla materia in discussione.

Il senatore RUSSO si associa ai rilievi svolti dal senatore Fassone e sottolinea come dall'insieme del testo normativo in esame, e in particolare dal disposto dell'articolo 7, si desuma che il beneficiario dell'amministrazione di sostegno sia persona capace di provvedere ai propri interessi a differenza dell'interdetto e dell'inabilitato. Va tuttavia tenuto presente che lo strumento di cui prevalentemente si serve una persona che, pur capace di provvedere ai propri interessi, si trovi nell'impossibilità, anche temporanea, di farlo in concreto, è rappresentato dalla procura. Ne consegue che l'ambito di operatività effettivo del nuovo istituto rischia di risultare piuttosto limitato, anche se ciò non significa negarne comunque l'importanza. Alla luce di tali considerazioni si potrebbe immaginare di definire diversamente il rapporto fra l'amministrazione di sostegno e gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, prevedendo la possibilità di ricorrere all'amministrazione di sostegno anche in ipotesi in cui, pur sussistendo un'incapacità di provvedere ai propri interessi da parte del soggetto, la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione non è indispensabile e appare una soluzione eccessiva.

Il senatore PREIONI si sofferma in particolare sulla previsione di cui all'articolo 11, comma 3, del disegno di legge; considera inaccettabile la disposizione che prevede che la scelta dell'amministratore di sostegno debba avvenire di preferenza nell'ambito del volontariato. Ritiene infatti che i soggetti da prendere prioritariamente in considerazione a tali fini vadano piuttosto individuati nella cerchia dei parenti stretti del beneficiario, coerentemente peraltro con il rinvio agli articoli 417 e 348 del codice civile contenuti rispettivamente nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 4 dello stesso disegno di legge. La preferenza accordata al volontariato appare inconciliabile con l'esigenza di valorizzare il ruolo della famiglia, cui andrebbe invece attribuito carattere prioritario.

Il senatore CENTARO condivide le osservazioni svolte dai senatori Russo e Fassone e si chiede se con il disegno di legge in titolo non si rischi di introdurre una figura di dubbia utilità il cui effettivo spazio operativo, rispetto al ricorso alla procura da un lato, e all'interdizione e all'inabilitazione dall'altro, sarebbe estremamente limitato. Giudica poi opportuno che la Commissione proceda ad alcune audizioni in sede informale e ritiene indispensabile che le problematiche sottese al disegno di legge in titolo siano oggetto di un attento approfondimento, sia nel merito sia sotto il profilo delle loro implicazioni di carattere sistematico.

Il presidente PINTO prospetta una possibile interpretazione, nel senso che all'amministratore di sostegno potrebbe attribuirsi un ruolo connotato da elementi di terzietà che varrebbero a distinguerlo dal mandatario che nella costruzione privatistica ha caratteristiche specificamente legate al mandato ricevuto dal delegante.

Il sottosegretario AYALA ricorda - a riprova che la problematica affrontata dal provvedimento rispecchia esigenze largamente avvertite dalla società - che anche il Governo ha contribuito con un suo disegno di legge al dibattito conclusosi con l'approvazione del provvedimento licenziato dalla Camera dei deputati. Condivide quindi l'esigenza di disciplinare la materia, e gli appare senz'altro opportuno l'orientamento assunto dal dibattito, volto ad avviare una approfondita discussione a partire dal testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento che però deve essere approfondito in tutti gli aspetti evocati: d'altra parte anche dai lavori preparatori della Camera emerge l'orientamento a considerare il successivo esame al Senato come una fase più specificamente mirata a migliorare il testo licenziato.

Il relatore PETTINATO condivide l'esigenza formulata di sciogliere alcuni nodi critici del testo in esame e ritiene, peraltro, che alcune contraddizioni, come quella fra gli articoli 3 e 4 e l'articolo 11, comma 3 possano essere agevolmente spiegate considerando che al testo licenziato dalla Camera dei deputati si è giunti a partire da numerosi disegni di legge che affrontavano problematiche parallele, ma non coincidenti. Ritiene che la Commissione dovrebbe conseguentemente valutare se percorrere una strada più circoscritta, seguendo l traccia delineata dal senatore Russo in merito all'introduzione di una figura intermedia fra interdetto o inabilitato, o avviarsi su un percorso più lungo – ma più incidentato e complesso – con l'intento di rimaneggiare in maniera complessiva gli istituti in questione. Per consentire tale eventuale opzione, il relatore ritiene opportuno congiungere i disegni di legge nn. 1968, 3491 e 2931 con il disegno di legge in titolo e a tal fine, ne richiede il trasferimento per connessione alla sede deliberante.

Il senatore CENTARO, dopo aver ribadito di essere d'accordo con l'orientamento emerso di procedere a audizioni a largo raggio, che dovrebbero – a suo avviso – ricomprendere anche giudici tutelari e medici degli ospedali geriatrici, dichiara che l'approfondimento della tematica sottesa al disegno di legge n. 4298 potrebbe essere favorito dal passaggio dell'esame dalla sede deliberante alla sede referente, che è naturalmente strutturata per consentire un duplice vaglio, in Commissione e in Assemblea, delle decisioni assunte.

Seguono, sulla proposta del senatore Centaro, brevi interventi del PRESIDENTE e del senatore RUSSO i quali, pur concordando con le esigenze di approfondimento alla base della richiesta del senatore Centaro, ritengono tuttavia che sia sconsigliabile il proposto cambiamento di sede che potrebbe essere interpretato come un espediente per rallentare l'andamento dei lavori, mentre la Commissione è impegnata a procedere con speditezza su un argomento tanto delicato e di grande rilevanza sociale, e insistono per mantenere il provvedimento in sede deliberante.

Il seguito della discussione è poi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1968) MANCONI. - Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi

(2931) GASPERINI. - Modifiche al codice civile in materia di tutela degli interdetti e di curatela degli emancipati

(3491) RIPAMONTI ed altri. - Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PETTINATO, nel richiamarsi a quanto da lui osservato sui provvedimenti in titolo in sede di discussione del disegno di legge n. 4298, assegnato in sede deliberante, propone alla Commissione di procedere alla congiunzione dei disegni di legge nn. 1969, 2931 e 3491.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.