Su proposta del presidente VILLONE, si conviene di integrare l'ordine del giorno delle sedute successive con l'esame in sede referente dei disegni di legge n. 1315 «Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province», n. 3090 «Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni», approvato dalla Camera dei deputati, n. 3095 «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni», approvato dalla Camera dei deputati e con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 568-B «Benefici per le vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca»», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati e infine, in sede consultiva, con l'esame del disegno di legge n. 2979 «Delega al Governo per la nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto», già rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri. INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO (A007 000, C01a, 0083°)
Il presidente VILLONE comunica che dalla Commissione difesa perviene una richiesta di parere urgente per il disegno di legge n. 3087, che non è stato possibile esaminare in Sottocommissione per i pareri nella seduta appena conclusa. Propone di esaminare il disegno di legge in sede plenaria. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. IN SEDE CONSULTIVA (3087) Disposizioni per la sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in servizio di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli e proroga di termini in materia di gestioni fuori bilancio della Difesa, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4a Commissione: favorevole) Il relatore ANDREOLLI riferisce sul disegno di legge, illustrandone sommariamente il contenuto e proponendo un parere favorevole. Il senatore BESOSTRI condivide la proposta di parere. Parimenti favorevole è l'avviso del PRESIDENTE. IL senatore MAGGIORE si dichiara perplesso sulla disposizione concernente la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti alla polizia penitenziaria, che a suo avviso avrebbe dovuto essere già completata. Il PRESIDENTE fornisce chiarimenti al riguardo e la Commissione conviene infine di accogliere la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore. IN SEDE REFERENTE (2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (Seguito dell'esame congiunto e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio. Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti al testo unificato proposto dal relatore. Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente il relatore e il rappresentante del Governo avevano formulato i rispettivi pareri sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5. L'emendamento 1.1, nonchè gli emendamenti 1.3 e 1.4, sono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti. La Commissione approva senza modifiche l'articolo 1. Quanto agli emendamenti relativi all'articolo 2 , sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti il 2.6, il 2.7 e il 2.13 di contenuto identico, il 2.11, nonchè il 2.12 e il 2.15, di contenuto identico. Sull'emendamento 2.1, il senatore TABLADINI dichiara di non comprendere il parere negativo del relatore. Quest'ultimo conferma che vi è una ragione di aderenza alla formulazione delle convenzioni internazionali. Secondo il senatore PASTORE, vi è anche un motivo sostanziale che consiglia di mantenere il testo del relatore, poichè si tratta di assicurare la possibilità dell'asilo anche per il caso in cui il paese di provenienza si dichiari disponibile ad accogliere un interessato ma vi sia nei suoi confronti una minaccia di persecuzione. Per lo stesso motivo anche il senatore BESOSTRI ritiene preferibile mantenere il testo del relatore. Il presidente VILLONE osserva che l'orientamento negativo della Commissione sull'emendamento 2.1 è motivato esclusivamente da ragioni di coerenza con l'ordinamento internazionale. La Commissione respinge l'emendamento. È successivamente respinto anche l'emendamento 2.2. L'emendamento 2.4 è ritirato dal proponente. Gli emendamenti 2.7-bis e 2.15-bis, sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti. Quanto all'emendamento 2.5, il relatore GUERZONI ne prospetta una riformulazione che viene accolta dal proponente, senatore Besostri (2.5 nuovo testo). In tale forma, la Commissione approva l'emendamento. L'emendamento 2.9 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente. Sull'emendamento 2.3 il relatore conferma la sua disponibilità per la seconda parte di esso, da inserire nel testo come comma aggiuntivo. Il senatore PASTORE si sofferma sulla prima parte dell'emendamento, ritenendola coerente alle disposizioni in cui si inserisce, poichè vi si prevede un ulteriore caso consistente in atti discriminatori idonei a mettere a repentaglio contestualmente la dignità personale e l'integrità fisica degli interessati. Il relatore GUERZONI invita i senatori Pastore e Maggiore a ritirare la prima parte dell'emendamento, riservandosi di svolgere un'ulteriore riflessione in proposito per la discussione in Assemblea e rammentando che sulla questione è in corso una elaborazione anche da parte degli organismi interessati, con particolare riguardo al caso della lesione dei diritti fondamentali. Il presidente VILLONE osserva che in materia è preferibile attenersi, per quanto possibile, alle formulazioni normative derivanti dalle convenzioni internazionali. Il senatore PASTORE accede alla richiesta del relatore e ritira la prima parte dell'emendamento. Sulla seconda parte dell'emendamento, il senatore PINGGERA domanda se non vi sia nell'ordinamento vigente una definizione di rifugiato. Secondo il PRESIDENTE tale definizione è già presente nell'ordinamento, desumibile dalle convenzioni internazionali. Il sottosegretario VIGNERI osserva che si tratta, nel caso in esame, di un rinvio tra norme interne. Il senatore PASTORE riformula la seconda parte dell'emendamento 2.3 quale comma aggiuntivo (2.3 nuovo testo). In tale forma l'emendamento è accolto dalla Commissione. Sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti gli emendamenti 2.10, 2.8 e 2.14. L'articolo 2 è approvato nel testo modificato. L'emendamento 3.5 è fatto proprio dal senatore PINGGERA in assenza del proponente; nello stesso senso si risolve il senatore ANDREOLLI quanto all'emendamento 3.15. Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 3.5 e 3.15 sono accolti dalla Commissione. L'emendamento 3.25 viene ritirato dal senatore PINGGERA, che si dichiara persuaso dal parere negativo espresso in proposito dal relatore. L'emendamento 3.6 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente. Il presidente VILLONE ricorda che l'emendamento 3.16 era già stato ritirato dal proponente. In assenza dei proponenti, il RELATORE fa propri gli emendamenti 3.12 e 3.22, con una modifica di coordinamento (3.12/22 nuovo testo). La Commissione approva il nuovo testo degli emendamenti. Gli emendamenti 3.7 e 3.17, di contenuto identico, sono fatti propri dal senatore ANDREOLLI in assenza del proponente e successivamente sono approvati dalla Commissione. Con la stessa procedura sono approvati gli emendamenti 3.8 e 3.18, di contenuto identico. L'emendamento 3.1 viene riproposto in un testo modificato da parte del senatore PASTORE (3.1 nuovo testo). Il RELATORE esprime un parere favorevole su tale emendamento, che la Commissione approva. L'emendamento 3.3 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente. Viene momentaneamente accantonato l'esame degli emendamenti 3.2, 3.5 e 3.24, di contenuto identico. Gli emendamenti 3.11 e 3.21 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti, così come gli emendamenti 3.14 e 3.23. Quanto agli emendamenti 3.10 e 3.20, in assenza dei proponenti essi sono fatti propri dal RELATORE e riformulati anche su indicazione del presidente Villone. Nel nuovo testo, gli emendamenti sono accolti dalla Commissione. Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 3.2, 3.5 e 3.24, in precedenza accantonati. Sono dichiarati decaduti, per l'assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 3.4, 3.9 e 3.19. La Commissione approva l'articolo 3, dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore TABLADINI. Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 4. L'emendamento 4.8 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente. L'emendamento 4.28 è respinto dalla Commissione. L'emendamento 4.9 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente. Sull'emendamento 4.1, il relatore GUERZONI conferma il suo orientamento contrario, mentre il senatore TABLADINI precisa che lo scopo della proposta è di rendere più facile l'accesso all'asilo quando l'interessato non sia transitato per i valichi di frontiera. Il RELATORE ribadisce che si tratta di un caso giuridicamente non prevedibile, poichè vi sarebbero situazioni di clandestinità o di irregolarità. Il senatore ANDREOLLI osserva invece che l'interessato potrebbe trovarsi nel territorio nazionale ad altro titolo, e legittimamente. Secondo il presidente VILLONE, la questione posta dall'emendamento merita di essere approfondita. Il senatore PASTORE esclude che si tratti di casi rilevanti. Il senatore MARCHETTI suggerisce di accantonare la votazione dell'emendamento. Il presidente VILLONE ritiene invece preferibile votare sull'emendamento, nella consapevolezza che si tratta comunque di una questione aperta, la cui soluzione deve essere studiata con maggiore ponderazione in vista della discussione in Assemblea. Il senatore PINGGERA ritiene che l'emendamento sia fondato su una possibilità concreta. Il presidente VILLONE ribadisce che l'esigenza sostanziale sottesa all'emendamento è indiscutibile, ma la soluzione tecnica dovrebbe essere individuata disponendo di un tempo più congruo. Secondo il senatore ANDREOLLI, è preferibile accantonare la votazione dell'emendamento. Il relatore GUERZONI conferma la sua opposizione all'emendamento, che giudica estraneo al contesto normativo. La votazione dell'emendamento viene quindi accantonata. Quanto agli emendamenti 4.15 e 4.22, fatti propri dal senatore MARCHETTI in assenza dei proponenti, il relatore GUERZONI e il sottosegretario VIGNERI confermano il proprio orientamento negativo e la Commissione li respinge. Sugli emendamenti 4.6, 4.13, 4.20 e 4.26, di contenuto identico, il presidente VILLONE ricorda i pareri negativi del relatore e del Governo, motivati evidentemente in base alla valutazione che una procedura completa di esame e decisione sulle richieste di asilo non potrebbe essere svolta nelle condizioni indicate dagli emendamenti. Secondo il senatore PASTORE, gli emendamenti colmano una lacuna limitatamente alla fase di presentazione della domanda. Il presidente VILLONE osserva che le modifiche potrebbero condurre a conseguenze aberranti, poichè ogni veicolo italiano potrebbe essere utilizzato per richieste di asilo. Il senatore MARCHETTI considera tale ipotesi pienamente coerente allo scopo del disegno di legge. Il senatore PASTORE annuncia la sua astensione sull'emendamento, così come i senatori FISICHELLA e MAGGIORE. Gli emendamenti, posti congiuntamente in votazione, non risultano accolti. L'emendamento 4.29 è ulteriormente motivato dal senatore PINGGERA. In proposito il relatore GUERZONI conferma il suo parere contrario, poichè si tratta di una disposizione che potrebbe essere utilizzata in modo strumentale e improprio, mentre in tali circostanze è necessaria una forma di controllo pubblico. L'emendamento viene respinto dalla Commissione. Gli emendamenti 4.16 e 4.23 sono fatti propri dal senatore MARCHETTI, che li riformula su indicazione del relatore e del senatore Besostri. Nel nuovo testo gli emendamenti sono accolti dalla Commissione, dopo ulteriori chiarimenti e interventi del senatore PASTORE, del sottosegretario VIGNERI, del presidente VILLONE e del senatore BESOSTRI. Il relatore GUERZONI presenta quindi l'emendamento 7.0.1, tendente ad aggiungere un articolo dopo il 7, riguardante la questione sollevata con una serie di emendamenti e concernente la possibilità di esercitare forme di vigilanza su quanti richiedono l'asilo, durante la fase di pre-esame delle domande. Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato. La seduta termina alle ore 16,35.