GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI' 23 FEBBRAIO 2000

546ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 14,55.


IN SEDE REFERENTE

(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri.
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame, sospeso nella seduta notturna del 26 gennaio scorso.

Il relatore FOLLIERI presenta - e la Commissione ammette - l'emendamento 8.1000 che riformula integralmente l'articolo 8 del disegno di legge in esame, recependo le indicazioni emerse nell'ambito del Comitato ristretto istituito nel corso dell'ultima seduta. Sottolinea, in particolare, come nel nuovo testo dell'articolo 391-bis del codice di procedura penale, come proposto con l'emendamento in questione, scompare la previsione della possibilità che il giudice disponga l'audizione della persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa che si siano avvalse della facoltà di non rispondere nei confronti del difensore o degli investigatori autorizzati. Si è infatti convenuto che tale soluzione, come pure l'altra - da alcuni suggerita - di estendere la possibilità di ricorso allo strumento dell'incidente probatorio, non sarebbe risultata pienamente compatibile con l'impianto accusatorio del codice di rito.

Prende quindi la parola il senatore RUSSO il quale giudica nel complesso soddisfacente il testo che, con l'emendamento 8.1000, viene proposto per il nuovo articolo 391-bis del codice di procedura penale.

Il senatore MELONI manifesta perplessità circa il disposto del capoverso 4 dell'articolo 391-bis come introdotto dall'emendamento 8.1000, ritenendo che tale previsione implichi un'eccessiva rigidità per lo svolgimento dell'attività di investigazione difensiva. A suo avviso, infatti, deve prefigurarsi come normale l'ipotesi che, dopo un primo colloquio informale con la persona informata da parte dei soggetti che possono effettuarlo, solo successivamente il difensore ritenga opportuno farsi rilasciare una dichiarazione scritta o assumere informazioni che saranno documentate nelle forme stabilite dal nuovo articolo 391-ter. Non si comprende per quale ragione quest'ultima possibilità dovrebbe essere esclusa.

Anche il senatore FASSONE manifesta dubbi sulla previsione del capoverso 4 dell'articolo 391-bis, in considerazione del fatto che - tra l'altro - gli elementi assunti mediante colloqui potrebbero comunque essere introdotti nel processo attraverso lo strumento della testimonianza indiretta, rispetto alla quale le modalità di documentazione previste dall'articolo 391-ter offrono, a suo avviso, maggiori garanzie. Auspica pertanto la soppressione del capoverso 4.

Il presidente PINTO concorda con il senatore Fassone ritenendo che il capoverso 4 dell'articolo 391-bis introdotto dall'emendamento 8.1000 determini un'ingiustificata limitazione dell'attività di investigazione difensiva.

Il senatore RUSSO, pur comprendendo la ratio ispiratrice del capoverso 4 dell'articolo 391-bis, non è contrario all'eliminazione di tale previsione normativa.

Il relatore FOLLIERI modifica quindi l'emendamento 8.1000, sopprimendo nell'articolo 391-bis ivi richiamato, il capoverso 4. Rispondendo poi ad una richiesta di chiarimento del senatore PERA, il relatore sottolinea che, nell'ipotesi in cui la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa si avvalga della facoltà di non rispondere, il difensore potrà sempre presentare, ai sensi dell'articolo 367 del codice di procedura penale una richiesta volta a ottenere da parte del pubblico ministero l'audizione di questa persona. Il pubblico ministero, a sua volta, procederà in tal senso, secondo quanto stabilito dall'articolo 358 del codice di procedura penale. Con riferimento infine al capoverso 5 dell'articolo 391-bis, come introdotto dall'emendamento 8.1000, sottolinea come esso vada letto in correlazione con la modifica all'articolo 362 del codice di procedura penale proposta con lo stesso emendamento.

Il senatore BATTAGLIA manifesta fortissime perplessità sul disposto del già citato capoverso 5 del nuovo articolo 391-bis e ritiene che si tratti di una norma chiaramente contraria all'avvocatura. Qualora una simile disposizione entrasse in vigore, i rischi che la sua applicazione potrebbe comportare per gli avvocati sarebbero evidenti in breve tempo.

Il senatore RUSSO non condivide le considerazioni svolte dal senatore Battaglia e ritiene che la previsione del capoverso 5, letta in correlazione con la modifica introdotta dallo stesso emendamento 8.1000 nell'articolo 362 del codice di procedura penale, configuri un meccanismo sostanzialmente equilibrato.

Il presidente PINTO sottolinea come le preoccupazioni avanzate dal senatore Battaglia possono essere superate anche in considerazione delle garanzie assicurate dalle modalità di documentazione previste dall'articolo 391-ter del codice di procedura penale come introdotto dall'emendamento 8.1000.

In merito al capoverso 3 dell'articolo 391-ter, la senatrice DENTAMARO evidenzia come dalla sua formulazione emerga che gli unici soggetti che possono assumere informazioni, ai sensi del capoverso 2 dell'articolo 391-bis, sono soltanto quelli indicati nello stesso capoverso 3 dell'articolo 391-ter.

Il senatore BERTONI propone che nel capoverso 3 dell'articolo 391-ter la parola "assistente" sia sostituita con l'altra "sostituto".

Il senatore RUSSO, nel prendere atto delle esatte considerazioni della senatrice Dentamaro, intende peraltro chiarire come nella filosofia del provvedimento in esame – che sotto tale profilo non verrebbe modificato dall'emendamento 8.1000 – l'espressione utilizzata intenderebbe piuttosto valorizzare la figura del difensore affidando l'attività di redazione del verbale appunto a tale figura particolarmente qualificata; anche alla luce di tale considerazione, condivide la proposta di sostituire la parola "assistente" con l'altra "sostituto".

Il senatore FASSONE ritiene che il richiamo effettuato dal capoverso 3 dell'articolo 391-ter alle disposizioni del codice di procedura penale in tema di documentazione degli atti potrebbe fugare le preoccupazioni in ordine alla asistematicità della figura dell'assistente del difensore: al riguardo fa riferimento specificamente agli articoli 135, per quanto riguarda il giudice, e 373, comma 6, per quanto attiene alla documentazione degli atti del pubblico ministero; in entrambi i casi, infatti, è prevista la figura dell'ausiliario che assiste l'autorità giudiziaria.

Seguono interventi del presidente PINTO – il quale non ritiene che le disposizioni del titolo III del libro II in materia di documentazione degli atti siano sovrapponibili alla fattispecie delineata dal capoverso 3 dell'articolo 391-ter, in quanto in tale ultimo caso la redazione del verbale appare astrattamente realizzabile sia da parte del difensore che da parte del suo assistente, mentre nel codice di rito il verbale è redatto comunque sotto la direzione dell'autorità giudiziaria – e del senatore BERTONI che, premesso di ritenere inaccettabile il ricorso alla figura dell'assistente in quanto ciò determinerebbe una scelta chiaramente di favore nei confronti dei più abbienti, suggerisce una riformulazione del capoverso 3 dell'articolo 391-ter più lineare con la redazione dell'articolo 391-bis che distingue chiaramente fra la ricezione di dichiarazioni e l'assunzione di informazioni da parte del difensore.

Il senatore BATTAGLIA si associa alle considerazioni svolte in ordine alla improprietà del riferimento ad una figura non chiara nei suoi contorni, come quella dell'assistente del difensore, mentre è assolutamente contrario alla previsione contenuta nel capoverso 8 dell'articolo 391-bis, in quanto ritiene che tale disposizione esporrà gli avvocati a situazioni equivoche e suscettibili di essere sfruttate artificiosamente a loro danno.

Il senatore MILIO mette in evidenza che il difensore potrebbe avere la necessità di ricorrere a collaboratori che svolgano mansioni meramente esecutive per stendere il verbale, eventualmente anche con mezzi di riproduzione tecnicamente avanzati.

Il senatore RUSSO, a sua volta, chiarisce di ritenere opportuno che la responsabilità della documentazione delle informazioni raccolte nel corso delle indagini difensive rimanga al difensore o al suo sostituto, ma condivide l'esigenza di non impedire agli stessi soggetti di avvalersi per la materiale stesura del verbale di altre persone.

Il senatore FOLLIERI, prendendo atto delle indicazioni emerse dal dibattito, riformula interamente il capoverso 3, dell'articolo 391-ter nella seguente nuova versione: "3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto, che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persona di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro II, in quanto applicabili".

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3979

Sostituire l'articolo 8 con i seguenti:
"Art. 8
1. L’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall’articolo 22 della legge 8 agosto 1995, n. 332, è abrogato.
2. Dopo il titolo VI del libro quinto del codice di procedura penale è inserito il seguente:
Titolo VI-bis.
INVESTIGAZIONI DIFENSIVE
“Art. 391-bis. – (Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore). – 1. Salve le incompatibilità previste dall’articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa. In questo caso, l’acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.
2. Il difensore o il sostituto, anzichè conferire con le persone predette, può chiedere loro una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall’articolo 391-ter.
3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:
a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;
b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;
c) dell’obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;
d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
4. Dopo il colloquio, è vietato ricevere dichiarazioni ovvero assumere informazioni dalle persone con le quali si è conferito.
5. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria, o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.
6. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o di un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell’articolo 97.
7. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti, non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all’organo titolare del potere disciplinare.
8. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell’esercizio dell’azione penale l’autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l’esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.
9. All’assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.
10. Il difensore o il sostituto interrompono l’assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese”
“Art. 391-ter – (Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni). 1. La dichiarazione è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:
a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
c) l’attestazione di aver rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell’articolo 391-bis;
d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.
2. La dichiarazione è allegata alla relazione.
3. Al di fuori delle ipotesi di mero conferire ai sensi del comma 1 dell’articolo 391-bis, le informazioni sono documentate dal difensore o da un suo assistente. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili”.
Art. 391-quater. - (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione). – 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
2. L’istanza deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.
Art. 391-quinquies. - (Potere di segretazione del pubblico ministero). – 1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l’obbligo del segreto sulle dichiarazioni rese a sè o alla polizia giudiziaria. L’obbligo del segreto non può avere una durata superiore ad un mese.
2. Il pubblico ministero, nel comunicare l’obbligo del segreto alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti all’indebita rivelazione delle notizie.
Art. 391-sexies. - (Accesso ai luoghi e documentazione). – 1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell’articolo 391-bis possono redigere un verbale nel quale sono riportati:
a) la data ed il luogo dell’accesso;
b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;
c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
d) l’indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell’atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.
Art. 391-septies. - (Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico). – 1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l’accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.
2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
3. Non è consentito l’accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
Art. 391-octies. - (Fascicolo del difensore). – 1. Nel corso delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.
2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perchè ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l’intervento della parte assistita.
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il difensore ne richiede la restituzione, in copia, è inserita nel fascicolo del difensore, che è formato e conservato presso l’ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all'articolo 433.
4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito.
Art. 391-nonies. - (Attività investigativa preventiva). – 1. L’attività investigativa prevista dall’articolo 327-bis, con esclusione degli atti che richiedono l'intervento o l'autorizzazione del giudice, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l’eventualità che si instauri un procedimento penale.
2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l’indicazione dei fatti ai quali si riferisce.
Art. 391-decies. - (Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive). – 1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.
2. Fuori del caso in cui è applicabile l’articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell’accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall’articolo 431”.
“Art. 8-bis.
1. Dopo il primo periodo dell’articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: “Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date.

Nonché all'articolo 17, all'articolo 371-ter ivi richiamato sostituire il capoverso 1 con il seguente:
"1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 391-bis del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera c) del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.

8.1000 IL RELATORE