171a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO
indi del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C02a, 0007o)

Il presidente ZECCHINO avverte che dalla senatrice Scopelliti è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 964-B.
La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 5.

IN SEDE DELIBERANTE
(964-B) CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo sospesa nella seduta antimeridiana.

Il senatore MILIO sottolinea che la riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale costituisce un passo decisivo verso il recupero di un assetto processuale capace di garantire i diritti dell'imputato, in ogni caso, a prescindere dalla gravità del reato contestato. Con la modifica dell'articolo 513 si ripristina nel processo l'effettivo rispetto del principio del contraddittorio, valorizzando, tra l'altro, anche il ruolo dello stesso organo giudicante.
In merito alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati esprime complessivamente un giudizio positivo, in particolare per quel che riguarda la materia dell'incidente probatorio dove si è riusciti ad assicurare una maggiore parità fra le parti del processo.
L'esigenza del ricorso al cosiddetto «doppio binario» è stata giustificata con i fenomeni di intimidazione di cui potrebbero essere oggetto i collaboratori di giustizia, tale rilievo non appare però convincente. Infatti, nei casi in cui la minaccia viene effettivamente posta in essere, ciò si verifica di norma con modalità tali da escludere che di essa si possa venire a conoscenza; ciò non significa negare la realtà dei fenomeni intimidatori, ma induce a ritenere non condivisibile la posizione di coloro che considerano tali fenomeni un motivo sufficiente per bloccare la riforma dell'articolo 513. Senza questa riforma, e continuando a fare affidamento esclusivamente sulle dichiarazioni dei pentiti, non solo si sacrificherebbero principi fondamentali dello stato di diritto, ma si finirebbe per atrofizzare le capacità investigative della stessa polizia giudiziaria.
Preannuncia in conclusione il suo voto favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il senatore PELLICINI, in riferimento alle polemiche degli ultimi giorni, ritiene necessario riaffermare, la sovranità del Parlamento e il suo diritto di decidere sulle problematiche in questione in piena libertà. Nel merito, poi, suscita perplessità la posizione di chi, per il solo fatto che un pentito sia minacciato, ritiene che le dichiarazioni da lui rese siano veritiere ed affidabili. Da questo punto di vista il vero problema al quale dovrebbe rivolgersi l'attenzione è quello di introdurre finalmente un serio ed effettivo meccanismo di riscontro delle dichiarazioni dei pentiti.
Preannuncia quindi il suo voto favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il senatore FOLLIERI sottolinea che fino ad oggi sulla riforma dell'articolo 513 è stato detto di tutto, anche da parte di chi non aveva nessun diritto di intervenire sulle scelte del Parlamento.
Il codice di procedura penale del 1989 si fondava su una netta separazione fra la fase delle indagini preliminari e quella del dibattimento e si fondava sul presupposto che gli elementi fossero acquisiti nella fase dibattimentale con le garanzie del contraddittorio fra le parti. Tale impostazione è stata stravolta dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 1992 e, da questo punto di vista, la riforma dell'articolo 513 rappresenta solo un timido segnale nel senso del recupero dei valori ispiratori del codice, valori che peraltro sono stati recepiti anche nella bozza licenziata dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali. Per quel che concerne le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, va valutata positivamente quella - relativa al comma 1 dell'articolo 2 - con la quale viene consentita la lettura nel dibattimento delle dichiarazioni dell'imputato, dei coimputati o dei testimoni all'udienza preliminare, purchè rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499 del codice di procedura penale e alla presenza dell'imputato o del suo difensore. Deve evidenziarsi che questa innovazione sembra però contraddetta dal fatto che con il comma 2 dello stesso articolo 2, viene modificato il solo articolo 421 del codice, che fa riferimento esclusivamente alla posizione dell'imputato. È invece auspicabile che tale disposizione venga interpretata ed applicata in modo da consentire una sorta di vero e proprio patteggiamento della prova in sede di udienza preliminare, in quanto ciò potrebbe portare ad un rilevante snellimento della fase dibattimentale. Un giudizio sostanzialmente positivo può essere altresì espresso sulle modifiche apportate all'articolo 4. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del gruppo del Partito popolare italiano sul disegno di legge in titolo nella convinzione, tra l'altro, che la mafia si combatte soprattutto ripristinando lo Stato di diritto ed attraverso interventi strutturali - si pensa alle recenti iniziative legislative in materia di sezioni stralcio (A.S. n. 954 e congiunti), di giudice unico di primo grado (A.S. n. 1245) e di videoconferenze (A.S. n. 2724) - che possono significativamente contribuire ad un migliore funzionamento della macchina della giustizia.

Il presidente ZECCHINO dichiara chiusa la discussione generale, dando la parola per le repliche al relatore e al rappresentante del Governo.

Il relatore CALVI ricorda l'andamento dei lavori svolti nei due rami del Parlamento rispetto al provvedimenti in discussione, mettendo in luce il numero delle sedute destinate alla trattazione della materia, nonchè il notevole arco di tempo lungo il quale esse si sono distribuite, principalmente al Senato. Tale aspetto tiene a sottolineare poichè durante tutto il percorso effettuato non sono mai mancati impegno nè trasparenza. Risultano quindi ingenerose le critiche che si sono volute dall'esterno rivolgere rispetto a tali profili.
Il relatore ritiene altresì di dover esprimere apprezzamento a tutti coloro che hanno partecipato al vivace dibattito che sulla riforma dell'articolo 513 si è svolto fuori dal Parlamento, esprimendo posizioni anche dissonanti, ma non per questo da censurare, rispetto alle scelte del Parlamento stesso e rileva - tra l'altro - che avrebbe apprezzato un contributo, che purtroppo non è giunto, da parte degli studiosi del processo penale i quali si sono limitati a fornire contributi modesti ed esigui. Dopo aver, quindi, dato conto dei motivi che hanno indotto ad affrontare la riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale mette, in particolare, in rilievo come il vero ibrido giuridico che occorreva eliminare dal nostro sistema è rappresentato dalla figura dell'imputato-testimone che attraverso l'articolo in questione si è venuto a creare e della connessa garanzia della facoltà di non rispondere. Ritiene, tra l'altro, che occorrerà in prosieguo affrontare tale questione, essendo egli convinto che l'imputato per reato connesso è concorrente nel reato.
Si sofferma, quindi, sugli effetti prodotti nel sistema processuale penale dalla sentenza n. 254 del 1992 della Corte Costituzionale e mette, in particolare, in rilievo come lo sconvolgimento determinatosi nel sistema sia da ascrivere alla sentenza stessa e non ad una esplicita volontà del Parlamento. Venendo, quindi, a trattare di alcune delle osservazioni sollevate dal senatore Bertoni il relatore, dopo aver dichiarato di apprezzarne la coerenza e la linearità, afferma di non poter peraltro condividerle interamente. Infatti - prosegue il relatore - la verità da ricercare nel processo non è un concetto astratto ed assoluto ma la verità processuale che si forma nella pienezza del contraddittorio. Nè, d'altra parte, ritiene di condividere - in particolare - tra le molte osservazioni svolte con ampiezza argomentativa dal senatore Fassone, quella che rinviene nell'articolo 512 del codice di rito ulteriore eccezione al principio della ricerca della verità processuale realizzata sul principio del contraddittorio. In tale fattispecie, a differenza di quanto previsto dall'articolo 513, la condizione in cui avviene la lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice attiene infatti a condizioni oggettivamente definite.
Rilevato, quindi, che rispetto a quanto affermato dal senatore Greco nella seduta di ieri non ritiene di essere stato in alcun modo condizionato come membro del Parlamento da presunte interferenze esterne, aggiunge che la importante osservazione svolta dalla senatrice Salvato, circa l'esigenza che alla gravità del reato corrisponda un corrispondente livello di garanzia, si ancora solidamente a principi già fatti propri dalla Cassazione penale a sezioni unite.
Le considerazioni svolte dal senatore Pettinato hanno posto l'accento sul carattere recente delle conquiste sul piano delle garanzie processuali, nel contesto dell'ordinamento italiano, e sono indubbiamente condivisibili, così come lo sono le osservazioni formulate dal senatore Russo in merito all'esigenza di garantire coerenza logica al sistema processuale nel suo complesso.
Per ciò che concerne la modifica introdotta dalla Camera dei deputati alla disposizione transitoria, si tratta di un'innovazione che suscita perplessità e che, per di più, sembra sostanzialmente inutile. Perplessità aveva suscitato, ad una prima lettura, anche la modifica apportata all'articolo 4 del testo in esame, ma, ad una riflessione più approfondita, non sembra che essa potrà arrecare pregiudizio per l'attività di indagine del pubblico ministero.
Richiamandosi a quanto sottolineato dal ministro Flick nel suo intervento presso l'altro ramo del Parlamento, in occasione del quale il Ministro ha avuto modo di evidenziare il carattere centrale e prevalente del principio del contraddittorio in materia processuale, il relatore conclude auspicando che l'esame del disegno di legge in titolo possa concludersi con la sua definitiva approvazione da parte del Senato.

Il sottosegretario AYALA ricorda che il Governo ha sempre condiviso il principio di fondo ispiratore della riforma dell'articolo 513 pur avendo - purtroppo senza successo - presentato alcuni emendamenti migliorativi del testo originario. Sottolinea inoltre che nel quadro della linea d'azione a convinto sostegno della centralità del principio del contraddittorio il Governo si è mosso - tra l'altro - anche nel disegno di legge sui collaboratori di giustizia (A.S. n. 2207). Prosegue esponendo alcune osservazioni, di natura soprattutto tecnico giuridica, in merito all'articolato varato dall'altro ramo del Parlamento. Dopo aver rilevato che l'articolo 1 non ha subito modifiche sostanziali, fatta eccezione per l'introduzione di un nuovo comma 3 all'articolo 513 del codice di procedura penale, il sottosegretario Ayala rileva che desta alcune perplessità la previsione - all'articolo 2 - di escludere dalle letture vietate ai sensi dell'articolo 514, i verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dal coimputato e dai testimoni rese nell'udienza preliminare, nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore. La perplessità si lega alla constatazione che tale novità introduce la forma della cross-examination senza tener conto del fatto che può essere esperito l'incidente probatorio. Quanto, poi, alla modifica apportata dal medesimo articolo 2 all'articolo 421, comma 2, del codice di procedura penale, mal si comprende che le parti possano richiedere che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli stessi articoli 498 e 499, atteso che l'attuale articolo 421 prevede che sia l'imputato a chiedere di sottoporsi al medesimo.
Quanto all'articolo 3, il sottosegretario Ayala ritiene opportune le modifiche introdotte dal nuovo testo, che limita l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'articolo 210 agli imputati i cui difensori abbiano partecipato alla loro assunzione. Rileva, inoltre, con riferimento all'articolo 4, che l'allargamento dei presupposti dell'incidente probatorio rappresenta una modifica che ha ripercussioni importanti per le indagini, che potranno risultare appesantite, ed altresì sulla stessa organizzazione degli uffici del giudice per le indagini preliminari, che dovranno gestire un numero elevato di incidenti probatori. Tuttavia - prosegue il rappresentante del Governo - la modifica appare coerente nell'ambito generale della riforma. Anche rispetto alla parte dell'articolo 4 che modifica l'articolo 398, comma 3, del codice di rito, la valutazione è che si tratti di una disposizione che agevola indubbiamente il diritto di difesa. Aspetti di contraddittorietà si rilevano invece nell'articolo 6 del provvedimento, laddove viene inserito un nuovo comma che introduce un'ipotesi di sospensione del termine di prescrizione. Infatti, dopo aver collegato la sospensione della prescrizione al tempo necessario per la citazione e per l'assunzione delle dichiarazioni delle persone che devono essere sentite, la disposizione individua il dies ad quem del termine sospensivo nell'udienza stabilita per il nuovo esame. Così formulata la norma sembra consentire la sospensione solo fino all'udienza fissata per l'esame, escludendo così il tempo effettivamente necessario per l'acquisizione della prova. La disposizione avrebbe dovuto essere formulata in maniera diversa facendo riferimento per lo meno «alle udienze stabilite per il nuovo esame». Conclude sottolineando che sarebbe stata comunque opportuna l'introduzione di una disposizione volta a garantire l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza dal collaborante, quando la mancata presentazione o il rifiuto di rispondere dovesse dipendere da situazioni conseguenti a fatti o circostanze imprevedibili, oppure da sottoposizione a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o altra utilità. Tale aspetto il Sottosegretario mette in luce soprattutto in riferimento a esigenze di coerenza del sistema, tenuto conto del fatto che la stessa disposizione è prevista espressamente, a proposito dei testi, dall'articolo 500, comma 5, del codice di rito e rilevando inoltre che il differente trattamento si espone anche a probabili censure di costituzionalità.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.