GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDI' 15 DICEMBRE 1998

362ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO


Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.


IN SEDE REFERENTE


(3160) Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri

(1247-ter) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli 40 e 41 del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo. 1.

Il senatore MELONI modifica l'emendamento 1.6, riformulandolo nell'emendamento 1.6 (Nuovo testo).

Il relatore FASSONE esprime parere favorevole sull'emendamento 1.6 (Nuovo testo), sottolineando come la formulazione di tale proposta riprenda sostanzialmente l'impostazione dell'articolo. 3, della legge n. 15 del 1968, come successivamente modificata dalle cosiddette "leggi Bassanini".

Anche il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 1.6 (Nuovo testo) che, posto ai voti, è approvato.

Il senatore MELONI ritira l'emendamento 1.7 (Nuovo testo).

Il presidente PINTO avverte che in sede di coordinamento sarà necessario adeguare il testo del comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 374 del 1991, come sostituito dall'articolo 1 in esame, alle modifiche introdotte nei commi 1 e 2 a seguito della approvazione degli emendamenti 1.5 e 1.6 (Nuovo testo).

Conviene la Commissione.

Dopo interventi del RELATORE e del sottosegretario AYALA, il senatore GRECO ritira l'emendamento 1.3.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 1 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Recependo un suggerimento del relatore FASSONE, il senatore MELONI modifica l'emendamento 2.6 riformulandolo nell'emendamento 2.6 (Nuovo testo). Rinuncia poi ad illustrare l'emendamento 2.7 in merito al quale il presidente PINTO ricorda che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore GRECO ritira l'emendamento 2.1 e illustra l'emendamento 2.2.

Il senatore MILIO illustra l'emendamento 2.3.

Il senatore FOLLIERI aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.4.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 2.5.

Il relatore FASSONE esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.6 (Nuovo testo), 2.4 e 2.5 mentre formula parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sull'emendamento 2.6 (Nuovo testo), si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.5 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2. Con particolare riferimento all'emendamento 2.2, il rappresentante del Governo evidenzia come la previsione di un tirocinio della durata di sei mesi appaia ragionevole sia in considerazione del fatto che gli aspiranti alla nomina a giudici di pace sono normalmente persone con alle spalle già un'esperienza professionale, sia in base al rilievo che per i magistrati ordinari è previsto un tirocinio della durata di un anno, nonostante la maggior rilevanza qualitativa e quantitativa delle competenze proprie di questi ultimi.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 2.6 (Nuovo testo).

Il senatore BUCCIERO non ritiene convincenti le argomentazioni del rappresentante del Governo relative all'emendamento 2.2 e rileva, al riguardo, che il raffronto con i magistrati ordinari potrebbe portare a conclusioni opposte se dovesse giudicarsi - come è sua opinione - che l'attuale periodo di un anno di uditorato sia insufficiente e che esso dovrebbe, invece, protrarsi per un lasso di tempo maggiore.
Osserva poi come l'esperienza concreta abbia, in molti casi, dimostrato l'inidoneità di singoli giudici di pace allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite e come ciò dimostri la necessità di una modifica normativa che assicuri una selezione più efficace degli stessi.

Il senatore CORTELLONI aggiunge la sua firma all'emendamento 2.2.

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario sull'emendamento 2.2, sottolineando, come già fatto dal rappresentante del Governo, che gli aspiranti alla nomina a giudici di pace sono persone che normalmente hanno già un'esperienza professionale di carattere giuridico.

Il senatore FOLLIERI annuncia il voto contrario sull'emendamento 2.2.

Posto ai voti, l'emendamento 2.2 è respinto.

Dopo che il senatore BUCCIERO ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 2.3, mentre il senatore FOLLIERI ha annunciato il voto contrario su di esso, posto ai voti, tale emendamento è respinto.

In sede di esame dell'emendamento 2.4, il senatore RUSSO ne suggerisce una riformulazione.

Il senatore FOLLIERI riformula, quindi, l'emendamento 2.4, sopprimendo le parole "all'esercizio della mediazione ed" .

Con il voto contrario annunciato dai senatori BERTONI e BUCCIERO e favorevole del senatore GRECO, l'emendamento 2.4 è approvato nel testo modificato.

Recependo un suggerimento della senatrice Scopelliti, il senatore RUSSO modifica l'emendamento 2.5 inserendo dopo la parola "formula" le altre "un giudizio di idoneità e".

Sull'emendamento 2.5 il senatore BERTONI esprime forti riserve considerato che il tenore del medesimo gli appare suscettibile di determinare una competenza prevalente dei consigli giudiziari in tema di designazione dei giudici di pace.

Il senatore BUCCIERO esprime a sua volta, perplessità in merito alle modalità di copertura finanziaria del provvedimento, rappresentando l'esigenza di chiarimenti in merito ai criteri che hanno ispirato la formulazione del parere espresso dalla Commissione bilancio sul testo del disegno di legge n.3160, nonchè sugli emendamenti recanti conseguenze finanziarie.

Dopo che il sottosegretario AYALA ha ricordato che la 5a Commissione aveva richiesto la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, la Commissione conviene - su proposta del senatore RUSSO - di accantonare l'emendamento 2.5.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,00.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3160

Art. 1.

Prima dell'articolo, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“Gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data del 30 dicembre 1996”».
01.1
Meloni

Prima dell'articolo, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli uffici del giudice di pace sono istituiti presso le sedi di pretura circondariale, nonchè presso le sedi di sezioni distaccate di pretura, individuate rispettivamente dalle tabelle A e B annesse agli articoli 1 e 3 della legge 1o febbraio 1989, n. 30”».
01.1 (Nuovo testo)
Meloni

Prima dell'articolo, inserire il seguente:

«Art. 01.

All'articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo le parole: “dei mandamenti”, inserire le seguenti: “a condizione che la popolazione complessiva facente capo ad esso non sia inferiore a 30 mila abitanti”».
01.2
Meloni

Prima dell'articolo, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, al comma 1, la parola “4700”, è sostituita con l'altra: “4000”; e le parole: “Presidente della Repubblica su proposta del” sono soppresse.
2. La pianta organica di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dal comma precedente, è determinata entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».
01.3
Meloni

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

All'articolo 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374, al comma 2, sostituire le parole: “la reggenza dell'ufficio al”, con le seguenti: “la trattazione delle cause al”».
01.4
Meloni

Al comma 1, all'articolo 4 ivi richiamato al capoverso 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le altre: «sei mesi».
1.4
Meloni

Al comma 1, all'articolo 4 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole da: «di una domanda» a «previste dalla legge» con le altre: «di una domanda nella quale dovranno essere indicati i requisiti e i titoli di preferenza posseduti, nonchè la dichiarazione dellinsussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge».
1.5
Meloni

Al comma 1, all'articolo 4 ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole: «, dei titoli di preferenza».
1.1
Russo, Senese, Bonfietti, Calvi

Al comma 1, all'articolo 4 ivi richiamato al capoverso 2, sostituire le parole da: «il presidente» a «al consiglio giudiziario» con le altre: «il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio giudiziario».
1.6
Meloni

Al comma 1, all'articolo 4 ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire le parole da: «da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello,» con le altre: «ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404».
1.2
Cirami

Al comma 1, all'articolo 4 ivi richiamato, sostituire il capoverso 3, con il seguente:

«3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio dell'ordine per l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 4-bis, sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura, il quale esprime il proprio parere sulla proposta entro 60 giorni».
1.7
Meloni

Al comma 1, all'articolo 4 ivi richiamato, sostituire il capoverso 3, con il seguente:

«3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio per l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 4-bis, sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura, il quale esprime il proprio parere sulla proposta entro 60 giorni».

Conseguentemente al successivo capoverso 4, sostituire le parole: «Il Consiglio superiore della magistratura» con le altre «Il Presidente della corte d'appello».
1.7 (Nuovo testo)
Meloni

Al comma 1, all'articolo 4 ivi richiamato, al capoverso 4, sostituire le parole: «al doppio» con le seguenti: «al trenta per cento».
1.3
Greco

Al comma 1, all'articolo 4 ivi richiamato:

a) al capoverso 2, sostituire le parole da: «il presidente» a: «al consiglio giudiziario» con le altre: «il presidente della Corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio giudiziario»;
b) dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Gli ammessi al tirocinio devono presentare la documentazione attestante i requisiti posseduti entro 90 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al comma 4.».
1.6 (Nuovo testo)
Meloni

Art. 2.

Al comma 1, all'articolo 4-bis ivi richiamato, al capoverso 8, sostituire le parole: «lire cinquantamila al giorno» con le altre: «lire ottantamila al giorno».
2.7
Meloni

Al comma 1, all'articolo 4-bis ivi richiamato, al capoverso 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «nell'ambito della regione di residenza e regioni confinanti».
2.1
Greco

Al comma 1, all'articolo 4-bis ivi richiamato, al capoverso 3, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «un anno».
2.2
Greco

Al comma 1, all'articolo 4-bis ivi richiamato, al capoverso 3, sopprimere le parole da: «ovvero» a: «esperto».
2.3
Milio

Al comma 1, all'articolo 4-bis ivi richiamato, al capoverso 4, in fine, dopo il punto che segue alle parole: «dell'articolo 6» aggiungere le seguenti: «I corsi comprendono anche l'acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'esercizio della mediazione ed all'obiettivo della conciliazione tra le parti».
2.4
Pettinato

Al comma 1, all'articolo 4-bis ivi richiamato, al capoverso 7, sostituire le parole: «formula un giudizio di idoneità» con le seguenti: «formula una graduatoria degli idonei».
2.5
Russo, Senese, Bonfietti, Calvi

Al comma 1, all'articolo 4-bis ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente: «I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità di cui al comma 7 con decreto del presidente della corte d'appello competente. Avverso il decreto di nomina gli interessati possono proporre ricorso motivato al Consiglio superiore della magistratura, che assume una decisione definitiva entro 60 giorni».
2.6
Meloni

Al comma 1, all'articolo 4-bis ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente: «I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità di cui al comma 7 con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».
2.6 (Nuovo testo)
Meloni