GIUSTIZIA (2a)
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1997

162a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE
(1920) ZECCHINO ed altri. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta dell'8 luglio scorso.

Il presidente ZECCHINO ricorda che, giovedì 10 luglio, l'Ufficio di presidenza allargato ha incontrato il procuratore nazionale antimafia e il procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Roma.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore CIRAMI esprime parere contrario sull'emendamento 1.1.

Il sottosegretario AYALA concorda con il relatore.

Nel raccomandare alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 1.1, il senatore CENTARO evidenzia che gli elementi emersi nell'incontro del 10 luglio hanno, a suo avviso, confermato i dubbi e le perplessità circa le modifiche proposte con il disegno di legge in esame. Al riguardo sottolinea che l'attribuzione di un potere di indagine diretta al procuratore nazionale antimafia, anche se con riferimento alle sole misure di prevenzione patrimoniali, introdurrebbe un elemento incompatibile con le sue attuali funzioni di coordinamento e ne snaturerebbe inevitabilmente il ruolo, creando un vero e proprio superprocuratore con competenza sull'intero territorio nazionale.
Il senatore Centaro, confermando quanto preannunziato nel corso dell'ultima seduta, è disponibile ad accettare che al procuratore nazionale antimafia venga attribuito unicamente il potere di richiedere le misure di prevenzione patrimoniale in questione, con assoluta esclusione di quello di svolgere indagini dirette.

Il senatore RUSSO ritiene invece convincenti le considerazioni svolte dal procuratore Vigna che ha, in particolare, rilevato come l'attribuzione del potere di richiedere le misure di prevenzione patrimoniali sarebbe contraddittorio e sostanzialmente inutile se non accompagnato dall'attribuzione dei poteri di indagine indispensabili per acquisire gli elementi sui quali formulare la richiesta di applicazione delle suddette misure.
Circa il rischio di eventuali sovrapposizioni fra le iniziative di diverse procure sono state, poi, rassicuranti le risposte fornite dal procuratore nazionale antimafia e dal procuratore aggiunto.
A questo proposito potrebbe comunque essere presa in considerazione l'introduzione nell'articolato in esame della previsione esplicita dell'obbligo, per il procuratore nazionale antimafia, di informare i procuratori della Repubblica interessati, in ogni caso in cui il primo ritiene necessario richiedere l'applicazione delle misure in questione.
Annuncia pertanto il voto contrario del gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo all'emendamento 1.1.

Il presidente ZECCHINO, nell'annunciare il suo voto contrario sull'emendamento 1.1, sottolinea che la sistematica attenzione prestata dalla Commissione al tema della tutela dei diritti della persona e delle garanzie, attenzione che si è concretata approvando il provvedimento in tema di valutazione delle prove (AS 964) e varando la riforma del reato di abuso di ufficio non può andare disgiunta da un'uguale attenzione ai problemi legati all'emergenza della criminalità organizzata, la perdurante gravità dei quali è innegabile. Non è un caso che le obiezioni più rilevanti alla riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale, in questo momento all'esame dell'altro ramo del Parlamento, hanno fatto leva sull'argomento che tale riforma non sarebbe compatibile con un'efficace azione di contrasto della criminalità organizzata.
In questa prospettiva, l'attribuzione al procuratore nazionale antimafia del potere di richiedere l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale e dei poteri di indagine diretta di cui all'articolo 2-bis della legge n. 575 del 1965 appare certamente coerente con l'esigenza di rafforzare proprio questa azione di contrasto.
D'altra parte, sottolinea il Presidente, si tratta di attribuire poteri che spettano già anche al questore sul territorio.
Il Presidente suggerisce infine, recependo in parte le indicazioni contenute in alcuni degli emendamenti presentati dai senatori Centaro e Greco, che il potere di richiedere le misure di prevenzione patrimoniale e i relativi poteri di indagine diretta vengano attribuiti anche ai procuratori distrettuali antimafia e valuta positivamente l'ipotesi prospettata dal senatore Russo di prevedere esplicitamente un dovere di informazione, a carico del procuratore nazionale antimafia, nei confronti dei procuratori della Repubblica. Ritiene oltretutto che l'audizione informale già svolta sia stata utile per comprendere quali siano gli aggiustamenti da apportare al provvedimento, e si dice convinto che essi potranno essere realizzati senza riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti. Comprende le preoccupazioni del senatore Centaro e fa appello alla sua disponibilità rispetto alle eventuali proposte di modifica per affiancare il procuratore distrettuale antimafia al procuratore nazionale antimafia.

Concorda il sottosegretario AYALA.

Il senatore BATTAGLIA esprime apprezzamento per le considerazioni svolte dal Presidente e, pur auspicando che le modifiche proposte con il disegno di legge non portino alla creazione di un vero e proprio superprocuratore antimafia, ritiene comunque che iniziative di questo tipo siano indispensabili per garantire un'efficace azione di contrasto della criminalità organizzata, ferma restando peraltro l'esigenza di assicurare un adeguato quadro di garanzie che consenta di evitare le contrapposizioni e i contrasti che potrebbero verificarsi fra il procuratore nazionale antimafia e le singole procure.

Il relatore CIRAMI sottolinea come il timore di una gerarchizzazione nei rapporti fra la procura nazionale e le singole procure non abbia ragione di essere in quanto l'attribuzione dei poteri in questione al procuratore nazionale antimafia non determinerà un'invasione delle competenze delle procure della Repubblica e consentirà invece alla procura nazionale di porre in essere un'azione più incisiva sul fronte del controllo dei patrimoni della criminalità organizzata, i cui spostamenti spesso oltrepassano i limiti dello stesso territorio nazionale. L'esigenza di coordinamento fra le procure, da più parti sottolineata, di fatto sarà soddisfatta anche senza la previsione esplicita di un obbligo di informativa, che non risulta condivisibile, tra l'altro, anche in quanto implicherebbe proprio il rischio di anticipare, di fatto, una sorta di gerarchizzazione nei rapporti fra gli apparati in questione.
È invece valutabile positivamente l'ipotesi di prevedere l'attribuzione dei poteri previsti dall'articolo 2-bis della legge n.575 del 1965, anche ai procuratori distrettuali antimafia oltre che al procuratore nazionale.

Il senatore GRECO è preoccupato, in base all'esperienza di applicazione dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale, in particolare circa gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso. Tali norme che hanno, apparentemente, introdotto una figura di magistrato antimafia itinerante, di fatto hanno creato le condizioni per forme di presenza stabile e permanente che hanno - a suo avviso - sottratto potere ai procuratori distrettuali antimafia, al procuratore della Repubblica e al questore con effetti negativi e conflittuali. In alcuni casi, poi, le procure sono state del tutto svuotate di poteri effettivi.

Il senatore CALVI ricorda che nel corso dell'audizione informale tenuta dalla Commissione il 10 luglio scorso il procuratore nazionale antimafia aveva - tra l'altro - posto un forte accento sulla esigenza di razionalizzazione, correttiva della legislazione vigente e che consentisse il massimo del coordinamento, facendo altresì notare come scarso fosse ancora il ricorso alle misure di aggressione degli ingenti patrimoni illegalmente acquisiti.
Il raccordo informativo di cui è stata sollevata l'esigenza dal senatore Russo gli appare un momento centrale, ma rispetto alle modalità ritiene molto convincenti le osservazioni del senatore Cirami, posto che informazioni reciproche per il coordinamento già esistono nei fatti ed è quindi inutile una previsione formale; in caso contrario, gli appaiono condivisibile i rischi paventati dell'introduzione di forme di gerarchizzazione e subordinazione.

Il senatore FASSONE ricorda che in taluni casi di conflitto fra attività del procuratore della Repubblica e poteri di iniziativa del procuratore nazionale antimafia è intervenuto il Consiglio superiore della magistratura che, investito della questione, ha adottato una circolare nella quale riconosceva il potere di coordinamento del procuratore nazionale antimafia.

In una breve interruzione, il senatore GRECO esprime stupore che con una circolare si sia potuta interpretare una norma legislativa.

Riprendendo il proprio intervento, il senatore FASSONE chiarisce che l'esigenza di una interpretazione non autoritaria si era resa necessaria in quell'occasione dalla mancanza delle condizioni per la pronunzia di altro organo, come la Corte di cassazione.
Dato atto dell'esigenza di una reciproca informazione - esigenza che egli condivide e che ritiene già la prassi fornisca - il problema da risolvere riguarderebbe, in sostanza, il come evitare che insorgano conflitti.

Il senatore RUSSO, con una breve dichiarazione, preannuncia di aver riconsiderato la sua posizione in base alle osservazioni - che ritiene convincenti - esposte dal senatore Cirami.

Il senatore PREIONI si sofferma ripetutamente sulle iniziative riportate dalla stampa odierna per individuare cromaticamente, in Campania, alcuni minori che si rendono ripetutamente colpevoli di fatti di microcriminalità e, dopo essere stato ripetutamente invitato dal PRESIDENTE a rispettare i termini della discussione, preannuncia la propria astensione sull'emendamento 1.1.

Posto in votazione, l'emendamento è respinto dalla Commissione.

In sede di esame dell'emendamento 1.2, il presidente ZECCHINO ne prospetta una eventuale riformulazione volta, in tutto l'articolo 1 del provvedimento in esame, ad affiancare il procuratore nazionale antimafia con il procuratore distrettuale antimafia.

A tale ipotesi, il relatore CIRAMI prefigura un suo orientamento favorevole, purchè sia chiaro che in nessun modo debbono crearsi le condizioni per instaurare rapporti gerarchici fra le attività svolte dai detti organi: si riserva di formulare un emendamento nel senso prospettato dal Presidente.

Il senatore GRECO ribadisce le proprie preoccupazioni per i sicuri problemi che insorgerebbero per coordinare l'adozione delle decisioni in tema di misure patrimoniali, aspetto che - a suo giudizio - l'articolo 371-bis non affronta, poichè esso si limita a coordinare gli aspetti dell'attività investigativa.

Il senatore CENTARO mantiene l'emendamento 1.2 e insiste per la sua votazione.

Prendendo la parola per dichiarazioni di voto, il senatore PREIONI preannuncia il suo voto favorevole all'emendamento 1.2 e reitera le considerazioni sulla microcriminalità in Campania rispetto alle quali era stato in precedenza invitato dal Presidente ad attenersi all'argomento della discussione.

Il PRESIDENTE, dopo ulteriori ripetuti inviti in tal senso, gli toglie quindi la parola.

Il RELATORE e il sottosegretario AYALA esprimono parere contrario e l'emendamento 1.2 è respinto dalla Commissione.

Il relatore CIRAMI presenta ed illustra l'emendamento 1.3.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.