BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDI' 15 FEBBRAIO 2001
315a Seduta

Presidenza del Senatore
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando e per i trasporti e la navigazione Occhipinti.

La seduta inizia alle ore 9,05 .


(4779) Deputati GIANNATTASIO e LAVAGNINI: Istituzione dell'Ordine del Tricolore, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione su testo ed emendamento. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale sull'emendamento)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha formulato lo scorso dicembre parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati. Tenuto conto che la 4^ Commissione non ha approvato il provvedimento entro l'esercizio 2000, appare ora necessario aggiornare i riferimenti della clausola di copertura al bilancio triennale 2001-2003. E' stato altresì trasmesso un emendamento che sembra ampliare l'onere a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario MORGANDO concorda sulla necessità di aggiornare la clausola di copertura finanziaria del provvedimento al bilancio triennale 2001-2003. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento trasmesso.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata con riferimento al bilancio triennale 2001-2003. Esprime inoltre parere contrario, ai sensi della richiamata norma costituzionale, sull'emendamento 2.1.


(70) FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava.
(809) LAVAGNINI ed altri. - Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti.
(889) CAMERINI e BRATINA. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava.
(1783) SERVELLO ed altri. - Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia.
(3407) VENTUCCI ed altri. - Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.
(3054) ROBOL ed altri. - Norme procedurali, di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero", ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98.
(4284) FUMAGALLI CARULLI. - Introduzione di disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava.
(4578) THALER AUSSERHOFER ed altri. - Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana.
(1715) PACE ed altri. - Indennizzi a cittadini italiani per beni perduti in Albania.
(4690) CAMBER ed altri. - Destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in favore dell'indennizzo agli esuli istriani, fiumani e dalmati per i beni abbandonati nella ex Jugoslavia ed istituzione del Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati.
(4921) CAMBER. - Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti dai cittadini italiani nei territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia ceduti alla Jugoslavia.
(Parere alla 6a Commissione su testo unificato proposto dal relatore ed emendamenti. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta del testo unificato di numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare finalizzati ad attribuire un ulteriore indennizzo ai titolari di beni abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia. Per quanto di competenza segnala che l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5 (pari a 140 miliardi nel 2001, 170 miliardi nel 2002, 90 miliardi nel 2003 e 40 miliardi dal 2004 fino al 2010) non sembra potersi configurare come un tetto di spesa, dato che l'articolo 1 riconosce il diritto all'indennizzo sulla base dei parametri indicati nella tabella allegata al disegno di legge, senza prevedere alcun vincolo finanziario all'erogazione degli indennizzi. Occorre pertanto verificare la congruità della quantificazione dell'onere, eventualmente valutando l'opportunità di richiedere una relazione tecnica. Quanto poi alle modalità di copertura utilizzate, segnala che una quota dell'onere è posta a carico del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del quale la relativa finalizzazione indicata dal Governo è classificata tra le regolazioni debitorie: al riguardo occorre valutare se l'onere in questione sia riconducibile a tale fattispecie. La quota residua dell'onere è coperta infine mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa agli indennizzi per beni perduti all'estero di cui alla tabella C della legge finanziaria: al riguardo occorre acquisire conferma dal Tesoro circa la sussistenza e la disponibilità delle risorse indicate. Sono stati trasmessi altresì gli emendamenti, tra i quali segnala, in quanto suscettibili di comportare maggiori oneri, gli emendamenti 1.1, 1.2, 2.2, Tab.1, Tab.2, Tab.2 bis, Tab.3 e Tab.4. Appare inoltre opportuno acquisire il parere del Tesoro sugli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.1 e 6.1.

Il sottosegretario MORGANDO dichiara di concordare con il relatore circa la necessità di configurare l'onere derivante dal provvedimento come un tetto di spesa. Fa presente quindi che la quantificazione dell'onere indicata nell'articolo 5 risulta corretta, sulla base dei dati inerenti alle pratiche giacenti e dei coefficienti di moltiplicazione stabiliti nel provvedimento per la liquidazione degli indennizzi. Con riferimento poi alle modalità di copertura utilizzate, conferma la sussistenza di idonee risorse nell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, ribadendo altresì la correttezza dell'imputazione dell'onere alle regolazioni debitorie. Per ciò che concerne la copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge finanziaria, conferma la disponibilità e la sussistenza delle necessarie risorse di copertura, precisando che nell'ambito dell'autorizzazione di spesa richiamata, concernente l'indennizzo per tutti i beni perduti all'estero, la quota di 40 miliardi utilizzata risulta coerente con l'ammontare di risorse destinato alla restituzione dei beni perduti nella ex Jugoslavia. Resta inteso peraltro che la quota non utilizzata della citata autorizzazione di spesa sarà riservata alla concessione di indennizzi per beni perduti in territori diversi da quelli della ex Jugoslavia.
Con riguardo agli emendamenti, esprime parere contrario su tutti quelli richiamati dal relatore, ad eccezione che sull'emendamento 6.1, sul quale non ha osservazioni da formulare.

Il senatore TAROLLI sollecita un approfondimento della valutazione dell'emendamento Tab.2 bis, proposto dal relatore presso la Commissione di merito e che risulterebbe coerente con la quantificazione degli oneri indicata nel provvedimento.

Il sottosegretario MORGANDO ritiene che sull'emendamento richiamato dal senatore Tarolli possa essere espresso parere contrario senza richiamare l'articolo 81 della Costituzione, tenendo conto del fatto che l'onere del provvedimento deve comunque essere ricondotto ad un tetto di spesa.

Il presidente MORANDO sottolinea che per ricondurre l'onere derivante dal provvedimento ad un tetto di spesa risulta necessario anche garantire la necessaria flessibilità quanto ai tempi di liquidazione degli indennizzi, modificando in particolare l'articolo 5 nel senso di non prevedere un anno terminale per la liquidazione degli indennizzi stessi. In tale ottica, ritiene che su tutti gli emendamenti modificativi delle tabelle possa essere espresso parere contrario senza richiamare l'articolo 81 della Costituzione.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo unificato in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'onere derivante dal provvedimento sia ricondotto ad un tetto di spesa, anche garantendo la necessaria flessibilità nei tempi di liquidazione degli indennizzi. Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 1.2, 2.2 e 2.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti Tab.1, Tab.2, Tab.2 bis, Tab.3 e Tab.4.


(4958) AZZOLLINI ed altri: Interventi per il restauro e per la conservazione di beni culturali
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare recante il finanziamento di alcuni interventi di restauro e conservazione dei beni culturali. Le relative autorizzazioni di spesa sono coperte mediante utilizzo del fondo speciale di parte capitale, che non presenta più la necessaria capienza.

Il sottosegretario MORGANDO, nel confermare l'assenza di disponibilità del fondo speciale richiamato, sottolinea peraltro che gli interventi contenuti nel disegno di legge (relativi ai comuni di Giovinazzo, Bisceglie, Corato e Ruvo di Puglia, nonché all'istituzione del Museo del mare "Giovanni Falcone" di Capaci) risultano ricompresi in un provvedimento legislativo già esaminato dalla Sottocommissione.

Il senatore AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo di precisare se il provvedimento legislativo da lui richiamato sia il disegno di legge n. 4975, approvato recentemente in via definitiva dalla 7a Commissione.

Dopo una conferma in tal senso del sottosegretario MORGANDO, la Sottocommissione esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge in titolo.


(4755-B) Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il relatore CADDEO ricorda che l'esame era stato rinviato, allo scopo di acquisire una più puntuale valutazione delle Finanze sugli eventuali effetti finanziari dell'articolo 5, comma 5.

Il sottosegretario MORGANDO dà conto di un appunto predisposto dal Ministero delle finanze, nel quale si evidenzia che la norma richiamata dal relatore chiarisce, in via interpretativa, che ai lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera non si applica la disposizione di cui all'articolo 36, comma 1, della legge n. 342 del 2000, la quale stabilisce che per i lavoratori dipendenti che prestano servizio all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto per un periodo superiore ai 183 giorni, il reddito di lavoro dipendente, ai fini IRPEF, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali previste, ai fini previdenziali, dall'articolo 4 del decreto-legge n. 317 del 1987, convertito dalla legge n. 398 del 1987. Nel contempo viene chiarito che per la suddetta categoria di lavoratori continua a valere l'esclusione del reddito di lavoro dipendente prestato sulle navi estere dalla base imponibile IRPEF, già prevista, fino al 31 dicembre 2000, dal testo unico delle imposte sui redditi. Il Ministero delle finanze ritiene, al riguardo, che la disposizione non comporti perdita di gettito, in quanto il tenore interpretativo della stessa porta a ritenere che la previsione esentativa di cui all'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, formalmente soppresso in base al disposto dell'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1, del decreto legislativo n. 314 del 1997, non ha mai cessato di spiegare effetti nei confronti dei lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera.

Il relatore CADDEO, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta, nel presupposto che l'articolo 5, comma 5, rivesta carattere meramente interpretativo e non determini effetti negativi sul gettito.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9,30.