299a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO
indi del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia AYALA.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE
(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia
(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia
(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia
(2843) CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2207, assunto come testo base.

L'emendamento 12.16, in assenza della presentatrice, è fatto proprio dal senatore BERTONI che rinuncia ad illustrarlo.

Il presidente ZECCHINO avverte che i rispettivi presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 12.17, 12.18, 12.19 e 12.20.

Il senatore RUSSO illustra, quindi, l'emendamento 12.21 chiarendo che la scelta di introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 16-ter, come introdotto dall'articolo 12 del provvedimento in esame, risponde all'esigenza di mettere in autonoma evidenza le norme che regolano processualmente l'acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nel caso di interrogatorio o di esame del collaboratore. Nel merito, il senatore Russo sottolinea che la proposta di modifica presentata chiarisce alcuni dubbi interpretativi - connessi alla formulazione del comma 2 dell'articolo 16-ter, come proposto dal Governo - circa il regime processuale di tali atti, chiarendo che si tratta di atti del pubblico ministero..

Si passa, quindi, all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti all'articolo 12, da 12.1 a 12.21.
Il relatore FOLLIERI esprime parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, di identico contenuto, 12.50, 12.13, 12.15, 12.16, 12.18, 12.19 e 12.20. Sull'emendamento 12.4 il parere del relatore è contrario anche dopo che il senatore GRECO lo ha riformulato sostituendo alla parola «sessanta» la parola «novanta». Sull'emendamento 12.2 il relatore osserva che il testo da tale emendamento proposto presenta problemi di raccordo con il comma 2 dell'articolo13-quater del decreto-legge n. 8 del 1991 come inserito dall'articolo 8 del provvedimento in esame. Per quanto attiene al testo del comma 7
dello stesso emendamento, il relatore ritiene superabili le considerazioni svolte dal senatore Russo nella seduta antimeridiana avuto riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n . 420 del 1995, in quanto il testo proposto dal Governo permette la concessione delle speciali misure di protezione, in taluni casi, anche prima della redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione: pertanto il suo parere sarà favorevole sui primi sei commi introdotti dall'emendamento 12.2 dell'articolo 16-bis e contrario sul comma 7.

Sempre con riferimento al verbale illustrativo dei contenuti della protezione, il senatore CIRAMI si richiama alle considerazioni problematiche sulle diverse ipotesi di segreto degli atti processuali evocate nella seduta antimeridiana.

Il senatore RUSSO prefigura, quindi, una riformulazione dell'emendamento 12.2, volta a modificare l'articolo 16-bis, come introdotto.

Sull'emendamento 12.49 il relatore FOLLIERI esprime parere contrario, dopo chiarimenti del presentatore, senatore VALENTINO e del presidente ZECCHINO che ricorda il contenuto dell'emendamento 5.20, già approvato dalla Commissione. Anche sull'emendamento 12.14 il parere del relatore è contrario, a seguito dei chiarimenti forniti dal sottosegretario AYALA.
Sull'emendamento 12.17 il relatore si rimette alla Commissione.
Il relatore Follieri esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento 12.3. Anche sull'emendamento 12.21 il parere del relatore è favorevole, alla luce delle convincenti motivazioni svolte dal senatore Russo: il relatore osserva che la proposta di modifica fuga i dubbi interpretativi circa la - non condivisibile - eventualità che si possa veicolare nel procedimento il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione attraverso la sua lettura e chiarisce che agli atti in questione debbono essere applicate le disposizioni che regolano la lettura e l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.

I senatori CALVI e PETTINATO aggiungono, quindi, la propria firma all'emendamento 12.21.

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.4. 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.49, 12.9, 12.10, 12.11, 12.50, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 12.21.
Sull'emendamento 12.2 il rappresentante del Governo è favorevole, rilevando, in particolare, che il comma 7 del medesimo potrebbe risultare utile in casi particolari in cui si ravvisa l'esigenza di posticipare la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, anche se sono intuibili i rischi che tale norma derogatoria può generare. Sull'emendamento 12.3 il parere del Governo è del pari favorevole.

La senatrice SALVATO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 12.22 e 12.24.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 12.23 - al quale aggiunge la propria firma il senatore CALVI - evidenziando come, a suo avviso, l'impostazione dell'articolo 16-quinquies, introdotto dall'articolo 12 in esame, non sia condivisibile laddove individua fra i presupposti della revisione anche la circostanza che il collaboratore abbia reso false o reticenti dichiarazioni concernenti l'individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità dei quali dispone direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego. L'oratore sottolinea infatti che la revisione appare certamente ammissibile nei casi in cui vengono meno i presupposti dell'applicazione delle circostanze attenuanti in materia di collaborazione, ma risulta una soluzione contraddittoria e incoerente nell'ipotesi in cui viene fatta dipendere da elementi di fatto che non hanno nulla a che vedere con l'applicazione delle suddette attenuanti. Nella stessa prospettiva, l'emendamento prevede che la revisione possa essere ammessa quando viene commesso un delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio e indicativo della permanenza del soggetto - e non del suo reinserimento, come prevede il testo governativo, - nel circuito criminale.
Il senatore prosegue evidenziando poi che il comma 5 dell'articolo 16-quinquies stabilisce che, qualora le situazioni che giustificano la revisione emergano prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti devono essere trasmessi al pubblico ministero presso il giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio. Si tratta di una soluzione che appare assolutamente non condivisibile, suscettibile di causare un eccessivo dispendio di tempo e di risorse e che potrebbe prestarsi addirittura a strumentalizzazioni volte a prolungare indefinitamente la durata di un processo. Con l'emendamento 12.23 si propone invece che, in tale ipotesi, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza ovvero, se gli atti del procedimento sono già stati trasmessi al giudice dell'impugnazione, al pubblico ministero presso tale giudice. Se si tratta di sentenza pronunciata in grado di appello, gli atti sono in ogni caso trasmessi al pubblico ministero presso la Corte di appello che ha pronunciato la sentenza. Entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, il pubblico ministero può chiedere, a norma dell'articolo 175 del codice di procedura penale, la restituzione nel termine per proporre impugnazione limitatamente al punto della decisione relativo all'applicazione delle circostanze attenuanti.

Il senatore VALENTINO rinuncia ad illustrare l'emendamento 12.25.

Il presidente CIRAMI rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente CIRAMI avverte che non avranno luogo nè la seduta notturna già prevista per oggi nè la seduta pomeridiana convocata per le ore 15 di domani, giovedì 11 giugno 1998.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

Art. 12.

Al comma 1, sopprimere gli articoli 16-bis, 16-ter e 16-quater ivi richiamati.
12.1
Milio

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-bis ivi richiamato, con il seguente:

«Art. 16-bis. - (Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione). - 1. Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonchè per gli effetti di cui agli articoli 16-ter e 16-septies, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, notizie utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori e, sempre con riferimento ai dati di cui può risultare a conoscenza, le informazioni necessarie perchè possa procedersi alla individuazione, al trasferimento, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa, o se si tratta di persona appartenente a un gruppo criminale anche i suoi componenti, dispongono direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego.
2. Le informazioni di cui al comma 1 relative all'individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità non sono richieste quando la volontà di collaborare è stata manifestata da una persona che risulta estranea a gruppi criminali e assume, rispetto al fatto ovvero rispetto ai fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti.
3. Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato “verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”, redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-bis del codice di procedura penale, che è inserito nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2, dello stesso codice e che, per i fatti concernenti la responsabilità di altri, è coperto dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari nonchè, se si procede al dibattimento, fino alla sentenza in grado di appello salvo che per le parti utilizzate per la contestazione, delle quali è, da tale momento, consentita la pubblicazione.
4. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione la persona che rende le dichiarazioni attesta, tra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.
5. Per notizie e informazioni processualmente utilizzabili si intendono quelle che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono quindi escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili.
6. Salvo quanto disposto al comma 7, le speciali misure di protezione di cui al Capo II non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti previsto nel comma 3.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica quando il procuratore della Repubblica, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dall'articolo 327 del codice di procedura penale, ritiene, dandone atto con provvedimento motivato, che la redazione del verbale previsto dal comma 3 entro il termine di cui al comma 1 possa recare pregiudizio alla prosecuzione delle indagini. In tal caso il procuratore della Repubblica trasmette alla commissione centrale di cui all'articolo 10, oltre al suddetto provvedimento, ogni elemento che, ad integrazione di quelli contenuti nella proposta, possa essere utile ai fini delle valutazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 11».
12.2
Russo, Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-bis ivi richiamato, con il seguente:

«Art. 16-bis. - (Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione). - 1. Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonchè per gli effetti di cui agli articoli 16-ter e 16-septies, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, notizie utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che all'individuazione e alla cattura dei loro autori e, sempre con riferimento ai dati di cui può risultare a conoscenza, le informazioni necessarie perchè possa procedersi all'individuazione, al trasferimento, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa, o se si tratta di persona appartenente a un gruppo criminale anche i suoi componenti, dispongono direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego.
2. Le informazioni di cui al comma 1 relative all'individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità non sono richieste quando la volontà di collaborare è stata manifestata da una persona che risulta estranea a gruppi criminali e assume, rispetto al fatto ovvero rispetto ai fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti.
3. Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato “verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”, redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-bis del codice di procedura penale, che è inserito nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2, dello stesso codice e che, per i fatti concernenti la responsabilità di altri, è coperto dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari nonchè, se si procede al dibattimento, fino alla sentenza in grado di appello salvo che per le parti utilizzate per la contestazione, delle quali è, da tale momento, consentita la pubblicazione.
4. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione la persona che rende le dichiarazioni attesta, tra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.
5. Per notizie e informazioni processualmente utilizzabili si intendono quelle che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono quindi escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili.
6. Le speciali misure di protezione di cui al Capo II non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti previsto nel comma 3».
12.3
Russo, Fassone, Bonfietti, De Guidi

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le speciali misure di protezione di cui al Capo II, le circostanze attenuanti ed i benefici penitenziari connessi a condotte di collaborazione previsti dal codice penale o da disposizioni speciali e disciplinati nel presente decreto o nella legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, possono essere concessi solo a coloro che, non oltre sessanta giorni dal momento in cui hanno manifestato la volontà di collaborare, rendono al procuratore della Repubblica notizie utili alla ricostruzione dei fatti di cui sono a conoscenza oltre che all'individuazione ed alla cattura dei loro autori e, sempre con riferimento a dati di cui sono a conoscenza, le informazioni necessarie perchè possa procedersi all'individuazione, al trasferimento, al sequestro ed alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essi stessi o i componenti di un gruppo criminale dispongono direttamente o indirettamente malgrado l'intestazione a terzi e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego».
12.4
Centaro, Pera, Scopelliti, Greco, Cirami

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, al comma 1, sostituire la parola: «centottanta» con l'altra: «trecentosessantacinque».
12.5
Salvato

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le altre: «novanta giorni».
12.6
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «Procuratore della Repubblica» con le altre: «procuratore nazionale antimafia».
12.7
Cirami

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato al comma 1 sostituire le parole: «di maggiore gravità ed allarme sociale», con le altre: «penalmente rilevanti».
12.8
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato al comma 1 sopprimere le parole: «e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego».
12.49
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le dichiarazioni rese nei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato “verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”, redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-bis del codice di procedura penale, che è inserito, per la parte afferente al singolo procedimento nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2 dello stesso codice. Le dichiarazioni eccedenti il contenuto del verbale stesso sono inutilizzabili nei confronti di persone diverse dal dichiarante».
12.9
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato al comma 4 sopprimere le parole da: «di particolare gravità o comunque...» fino alla fine.
12.10
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato al comma 4 sopprimere le parole da: «di particolare gravità o comunque...» fino alla fine.
12.11
Centaro, Pera, Cirami, Scopelliti

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4 sono quelle processualmente utilizzabili che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono quindi escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili o appreso da altri».
12.50
Centaro, Pera, Scopelliti, Greco, Cirami

Al comma 1, sopprimere l'articolo 16-ter ivi richiamato.
12.13
Salvato

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-ter ivi richiamato con il seguente:

«Art. 16-ter.
(Attenuanti in caso di collaborazione)

1. Salvo che la volontà di collaborare sia manifestata nel corso del dibattimento, le circostanze attenuanti che il codice penale e le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione possono essere concesse soltanto a coloro che, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis, hanno sottoscritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-bis. La disposizione non si applica nel caso previsto dal comma 7 dell'articolo 16-bis.
2. Il giudice, anche d'ufficio, accerta l'avvenuta redazione, entro il termine prescritto, del verbale illustrativo dei contenuti dalla collaborazione, ovvero l'omessa redazione di detto verbale per i motivi indicati nel comma 7 dell'articolo 16-bis».
12.14
Russo, Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-ter con il seguente:

«Art. 16-ter.
(Attenuanti in caso di collaborazione)

1. Salvo che la volontà di collaborare sia manifestata nel corso del dibattimento, le circostanze attenuanti che il codice penale e le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione possono essere concesse soltanto a coloro che, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis, hanno sottoscritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-bis.
2. Il giudice, anche d'ufficio, accerta l'avvenuta redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione entro il termine prescritto».
12.15
Russo, Fassone, Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, nell'articolo 16-ter ivi richiamato al comma 1, sostituire le parole da: «acquisisce dai procuratori generali», fino alla fine con le seguenti: «acquisisce dalle procure interessate, a norma dell'articolo 11, le copie degli atti necessari per stabilire quale sia il contenuto della collaborazione prestata e se essa, tenuto conto anche dello stato delle conoscenze sulle caratteristiche del gruppo criminale cui si riferisce, sia da considerarsi o sia stata considerata indispensabile per lo sviluppo delle indagini su fatti, anche diversi da quelli per i quali si procede, e per le attività di investigazione attinenti alla criminalità di tipo mafioso o terroristico-eversivo indicate nell'articolo 9, comma 3 del presente decreto».
12.16
Salvato

Al comma 1, nell'articolo 16-ter ivi richiamato al comma 3, dopo la parola: «indispensabilità», inserire le altre: «completezza ed attendibilità».
12.17
Valentino, Battaglia, Bucciero, CarusoAntonino

Al comma 1, nell'articolo 16-ter ivi richiamato al comma 4, sostituire la parola: «possono», con l'altra: «devono».
12.18
Valentino, Battaglia, Bucciero, CarusoAntonino

Al comma 1, nell'articolo 16-ter ivi richiamato al comma 4, dopo le parole: «possono essere acquisiti », inserire le seguenti: «con le limitazioni di cui al comma 2».
12.19
Centaro, Pera, Greco, Scopelliti, Cirami

Al comma 1, nell'articolo 16-ter ivi richiamato sopprimere il comma 5.
12.20
Centaro, Pera, Greco, Scopelliti, Cirami

Al comma 1, dopo l'articolo 16-ter ivi richiamato inserire il seguente:

«Art. 16-ter-bis.
(Acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nel caso di interrogatorio od esame del collaboratore)

1. Il giudice può acquisire, anche d'ufficio, il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all'articolo 16-bis, limitatamente alle parti di esso che concernono le responsabilità degli imputati del procedimento, quando si deve procedere all'interrogatorio o all'esame del collaboratore quale testimone o persona imputata in un procedimento connesso.
2. Al verbale acquisito ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni che regolano la lettura e l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.
12.21
Russo, Fassone, Bonfietti, De Guidi

Al comma 1, sopprimere l'articolo 16-quinquies ivi richiamato.
12.22
Salvato

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-quinquies ivi richiamato con il seguente:

«Art. 16-quinquies.
(Revisione delle sentenze)

1. È ammessa la revisione della sentenza quando le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di condotte di collaborazione sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti, ovvero quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti predette commette un delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio e che è indicativo della permanenza del soggetto nel circuito criminale.
2. La revisione è richiesta dal procuratore generale della corte d'appella nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata, previa acquisizione del parere del procuratore nazionale antimafia o dei procuratori generali presso le corti d'appello interessati nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 11.
3. Quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti di cui al comma 1 ha ottenuto anche taluno dei benefici penitenziari previsti dall'articolo 16-septies, il procuratore generale che richiede la revisione della sentenza informa della richiesta il tribunale di sorveglianza ed il magistrato di sorveglianza competenti ai fini dei provvedimenti previsti dal comma 6 del medesimo articolo 16-septies.
4. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.
5. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.
6. Quando le situazioni indicate nel comma 1 emergono prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti da cui risultano le predette situazioni sono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza ovvero, se gli atti del procedimento sono già stati trasmessi al giudice dell'impugnazione, al pubblico ministero presso il giudice che deve decidere sull'impugnazione. Se si tratta di sentenza pronunciata in grado di appello, gli atti sono in ogni caso trasmessi al pubblico ministero presso la Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza. Il pubblico ministero, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, può chiedere, a norma dell'articolo 175 del codice di procedura penale, la restituzione nel termine per proporre impugnazione limitatamente al punto della decisione relativo alla applicazione delle circostanze attenuanti indicate nel comma 1.
7. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate da un terzo alla metà quando risulta che il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire delle circostanze attenuanti o dei benefici penitenziari o delle misure di tutela o speciali di protezione previsti dalla legge. L'aumento è dalla metà a due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.
12.23
Russo, Fassone, Bonfietti, De Guidi

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato sostituire i commi 1, 2, 3, 4 e 5 con il seguente:

«1. Quando, prima che la sentenza sia divenuta irrvocabile, emerga che le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di condotte di collaborazione sono già state applicate in uno dei gradi di giudizio per effetto di false o reticenti dichiarazioni, anche se contenute nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e anche se concernenti l'individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità dei quali chi le ha rese dispone direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Rinnovazione del giudizio».
12.24
Salvato

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 1, sostituire, al primo rigo, la parola: «ammessa» con l'altra: «obbligatoria».
12.25
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino