139a Seduta (pomeridiana)


Presidenza del Presidente
ZECCHINO

indi del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE
(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto di autore
(458) FUMAGALLI CARULLI. Norme per la protezione delle opere di disegno industriale
(2157) CENTARO ed altri. Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 2 aprile scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti, riferiti alla proposta di testo unificato avanzata dal relatore e pubblicata in allegato al riassunto dei lavori dell'8 aprile 1997.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 1.1, così come la senatrice BONFIETTI illustra l'emendamento 1.3.

Il presidente ZECCHINO dichiara decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 1.2.

Il senatore RUSSO dichiara le sue perplessità sull'emendamento 1.3, svolgendo un'argomentazione -incentrata sulla possibilità che la norma abbia valenza non solo cautelare - con cui concorda il presidente CIRAMI.

La senatrice BONFIETTI ritira l'emendamento 1.3.

Il relatore BUCCIERO si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.1, che riceve il parere contrario del sottosegretario MIRONE.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 è respinto dalla Commissione, che poi accoglie l'articolo 1 del testo proposto dal relatore.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 1.0.1, sul quale il relatore BUCCIERO si rimette alla Commissione.

Il sottosegretario MIRONE condiziona il parere favorevole alla modifica dell'emendamento 1.0.1, con correzioni formali.

Dopo che il senatore CENTARO ha aderito alla richiesta del Governo, l'emendamento 1.0.1 (Nuovo testo) è accolto dalla Commissione.

La senatrice BONFIETTI ritira l'emendamento 2.1.

La Commissione conviene sull'articolo 2 del testo proposto dal relatore.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 3.1, sul quale il relatore BUCCIERO si dichiara favorevole.

Al parere contrario espresso dal sottosegretario MIRONE si associa il senatore FOLLIERI.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CENTARO, l'emendamento 3.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sugli articoli 3 e 4 del testo proposto dal relatore.

Il presidente CIRAMI dichiara decaduto, per assenza del proponente l'emendamento 5.1.

Il sottosegretario MIRONE illustra l'emendamento 5.2, teso ad evitare elusioni della normativa proposta ampliando l'oggetto della tutela.

La senatrice BONFIETTI rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.3.

Il senatore RUSSO illustra gli emendamenti 5.4 e 5.5; laddove la Commissione si orientasse a preferire l'emendamento 5.2 del Governo, auspica che in esso le parole «concessi in uso» siano sostituite da «concessi in noleggio», essendo tale dizione - già proposta nel testo del relatore - preferibile perchè evita le forme di elusione da patto con riscatto o da vendita con condizione risolutiva. Inoltre, l'emendamento 5.2 dovrebbe sostituire le parole «che siano venduti con contratto sottoposto a condizione o accompagnato da patto di retrovendita, quando la condizione debba avverarsi o il patto essere perfezionato entro un breve periodo di tempo e quando il venditore ne tragga comunque un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto» con le seguenti: «quando sia previsto che nel caso di riscatto ovvero di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata a titolo di prezzo oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo del bene venduto».

Il senatore FASSONE ricorda che la simulazione relativa rientra già in una disciplina generale che vede la possibilità di produrre elementi indiziari a sostegno dell'impugnazione della causa apparente del negozio; prevedere ora la tipizzazione degli elementi indiziari potrebbe essere eccessivamente restrittivo, per cui suggerisce l'inserimento, al termine dell'emendamento 5.2, di una clausola residuale del seguente tenore: «ovvero il contratto contenga clausole comunque incompatibili con l'ordinario contenuto di una compravendita».
Dopo che il senatore RUSSO ha ricordato la natura sanzionatoria penale dell'articolo 171-ter della legge sul diritto d'autore, il senatore Fassone si dichiara disponibile a ritirare il suo suggerimento, laddove emerga la natura non meramente civilistica della norma proposta.

Il senatore MELONI si dichiara contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 5, compreso il medesimo articolo: il minor prezzo potrebbe derivare dalla semplice usura del bene, mentre l'individuazione delle ipotesi abusive potrebbe utilmente continuare ad essere lasciata alla giurisprudenza. Concorda il senatore CALLEGARO.

Il senatore CENTARO giudica con favore l'emendamento 5.2, soprattutto laddove recepisca i suggerimenti del senatore Russo e comunque privo dell'aggiunta richiesta dal senatore Fassone: sanzionare non solo civilisticamente un comportamento lesivo dall'indubbia rilevanza penale è qualcosa che rientra nel mandato politico ricevuto dal relatore, che correttamente propose che la materia fosse disciplinata con l'articolo 5.

Il senatore BERTONI giudica opinabile, nell'alinea del comma 1 dell'articolo 5 proposto dal relatore, il rinvio all'articolo 21 del decreto legislativo n. 685 del 1994: è preferibile introdurre la novella direttamente nella legge fondamentale sul diritto d'autore.

Il senatore SENESE richiede al relatore ed al Governo di precisare se esista una fattispecie lecita di noleggio delle opere contemplate nell'articolo 5, e come tale esistenza si concili con l'articolo 171-quater della legge n. 633 del 1941.

Il presidente CIRAMI si esprime in senso contrario sia all'articolo 5 che ai relativi emendamenti: è l'evoluzione giurisprudenziale a dover individuare la liceità o meno del rapporto di noleggio e della relativa simulazione; la tipizzazione espressa della fattispecie del noleggio abusivo rischia di escludere altre ipotesi, altrettanto elusive. Anche la previsione di un beneficio economico a favore del venditore appare eccessivamente generica, nell'emendamento 5.2, essendo carente la specificazione della misura minima e massima di tale beneficio.

Replica agli intervenuti il relatore BUCCIERO, secondo cui il noleggio abusivo è un fenomeno esteso e preoccupante, sul quale il legislatore deve provvedere per evitare che gravi sul giudice l'intero peso di un'interpretazione casistica difficile e suscettibile di numerose elusioni. Sulla richiesta del senatore Bertoni non ha obiezioni di principio, ma tiene a precisare che la scelta del riferimento all'articolo 21 del decreto legislativo n. 685 del 1994 fu motivata dalla sua natura di atto di adeguamento alla normativa comunitaria sul diritto d'autore (dalla quale derivarono numerose novelle proprio alla legge fondamentale del 1941).
Sugli emendamenti 5.2 e 5.3 esprime parere favorevole, concordando peraltro con il suggerimento di riformulazione finale del senatore Russo, ma preferendo che sia mantenuta la dizione «concessi in uso»; in caso di approvazione di tale testo, gli emendamenti 5.4 e 5.5 sarebbero assorbiti. Infine, fa presente al senatore Senese - svolgendo un argomento già sollevato dal senatore CENTARO - che l'articolo 171-quater concerne le opere acquisite lecitamente, ma date in noleggio abusivamente ossia senza il consenso dell'autore.

Il sottosegretario MIRONE acconsente alla seconda modifica suggerita dal senatore Russo, ma insiste per la definizione «concessi in uso» originariamente prevista dall'emendamento 5.2. Fa infine presente che l'articolo 5 contiene una fattispecie particolare di noleggio abusivo, che non esclude la perseguibilità di altri casi, non fondati sul patto di riscatto.

Il presidente CIRAMI, stante il concomitante inizio dei lavori di Assemblea, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI
AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1496, 458 e 2157


Art. 1.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «comunque in qualsiasi forma di diffusione,» inserire le seguenti parole: «anche via etere, sia in chiaro che criptato, via satellite o via cavo,».
1.1
Centaro, Greco, Scopelliti, Cirami
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: «Il mancato ottemperamento all'ordine del giudice è sottoposto alle sanzioni di cui all'articolo 388 del codice penale».
1.2
Passigli
Aggiungere dopo il comma 1 dell'articolo 160-bis, come introdotto dal comma 1, il seguente comma:

«1-bis. Il mancato ottemperamento all'ordine del giudice è sottoposto alle sanzioni di cui all'articolo 388 del codice penale».
1.3
Bonfietti
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 16 della legge n. 633 del 1941, dopo le parole: ed altri mezzi analoghi, aggiungere le parole: in tutte le sue modalità di diffusione, compresa quella codificata con condizioni di accesso particolari».
1.0.1
Centaro, Greco
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 16 della legge n. 633 del 1941, dopo le parole: ed altri mezzi analoghi, aggiungere le parole: , quali che siano le modalità di diffusione, compresa quella codificata con condizioni di accesso particolari».
1.0.1 (Nuovo testo)
Centaro, Greco

Art. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il mancato ottemperamento all'ordine del giudice è sottoposto alle sanzioni di cui all'articolo 388 del codice penale».
2.1
Bonfietti

Art. 3.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «di sequestro e di istruzione preventiva» inserire la parola: «anche».
3.1
Centaro, Greco, Scopelliti, Cirami

Art. 5.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto relative al diritto di noleggio, si considerano abusivamente concessi in uso i dischi, i nastri e gli altri analoghi supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento ovvero contenenti opere letterarie, musicali o drammatico-musicali, multimediali o riproduzioni grafiche, di qualunque genere, che siano venduti con contratto sottoposto a condizione o accompagnato da patto di retrovendita, quando la condizione debba avverarsi o il patto essere perfezionato entro un breve periodo di tempo e quando il venditore ne tragga comunque un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto».
5.1
Passigli
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto relative al diritto di noleggio, si considerano abusivamente concessi in uso i dischi, i nastri e gli altri analoghi supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento ovvero contenenti opere letterarie, musicali o drammatico-musicali, multimediali o riproduzioni grafiche, di qualunque genere, che siano venduti con contratto sottoposto a condizione o accompagnato da patto di retrovendita, quando la condizione debba avverarsi o il patto essere perfezionato entro un breve periodo di tempo e quando il venditore ne tragga comunque un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto».
5.2
Il Governo
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto relative al diritto di noleggio, si considerano abusivamente concessi in uso i dischi, i nastri e gli altri analoghi supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento ovvero contenenti opere letterarie, musicali o drammatico-musicali, multimediali o riproduzioni grafiche, di qualunque genere, che siano venduti con contratto sottoposto a condizione o accompagnato da patto di retrovendita, quando la condizione debba avverarsi o il patto essere perfezionato entro un breve periodo di tempo e quando il venditore ne tragga comunque un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto».
5.3
Bonfietti
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «vendute» alla fine con le seguenti: «venduti con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva da parte di esercenti la vendita o il noleggio quando sia previsto che nel caso di riscatto ovvero di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata a titolo di prezzo oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo del bene venduto».
5.4
Russo
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «sequenze di immagini in movimento», inserire le seguenti: «ovvero contenenti opere letterarie, musicali o drammatico-musicali, multimediali o riproduzioni grafiche, di qualsiasi genere».
5.5
Russo