GIUSTIZIA (2a)

MARTEDI' 16 GIUGNO 1998
301a Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO


Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02a, 0084°)

Il senatore PARDINI richiama l'attenzione sull'esigenza di riprendere immediatamente ed esaurire nei tempi più brevi possibili l'esame del disegno di legge n. 3081 finalizzato a consentire la proroga dei termini delle indagini preliminari relative ad alcuni gravissimi fatti di strage, sottolineando che un ulteriore rinvio della discussione di tale provvedimento potrebbe privare l'intervento legislativo di qualsiasi reale efficacia, mentre sembra estremamente improbabile, in questo momento, che fra le forze politiche di maggioranza e di opposizione possa realizzarsi una ampia convergenza sulla problematica in questione. In tale prospettiva la ripresa dell'esame appare un passaggio obbligato affinchè ciascun gruppo parlamentare si assuma in maniera chiara ed inequivoca le proprie responsabilità.

Il presidente ZECCHINO prende atto di quanto fatto presente dal senatore Pardini e rileva però come, allo stato, debba considerarsi preferibile che la Commissione prosegua l'esame dei disegni di legge in materia di collaboratori di giustizia, rinviando momentaneamente l'esame del disegno di legge n. 3081 in modo da consentire uno spazio di riflessione che permetta di raggiungere un accordo fra le forze di maggioranza e di opposizione che, dato l'elevatissimo numero di emendamenti presentati, rappresenta la condizione necessaria per una rapida definizione dell'iter di quest'ultima proposta normativa. Il Presidente auspica che quest'accordo possa essere raggiunto, assicurando la conclusione dell'esame del disegno di legge n. 3081 nel corso di questa stessa settimana.

Il senatore PARDINI dichiara, per protesta, di abbandonare l'aula della Commissione.


Il senatore GRECO ricorda che l'improvviso inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 3081 è avvenuto stravolgendo le priorità già definite in sede di ufficio di presidenza della Commissione.



IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri.- Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 giugno 1998.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del disegno di legge n. 2207, assunto come testo base, a partire dall'espressione dei pareri sugli emendamenti successivi all'emendamento 12.21.

Il Presidente ricorda che il parere sui precedenti emendamenti è stato già espresso nella seduta pomeridiana del 10 giugno 1998.

Il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.23 e 12. 26, si rimette alla Commissione sugli emendamenti 12.34, 12.38 e 12.39 ed esprime infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione sugli emendamenti 12.23, 12.26, 12.32, 12.43 e 12.48, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

La senatrice SALVATO ritira l'emendamento 12.22.

Il Presidente avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12 a partire dall'emendamento 12.1 .

Il relatore FOLLIERI chiede al Governo di chiarire quali siano le implicazioni connesse con le previsioni contenute nell'articolo 16-quater introdotto dall'articolo 12 in esame, sottolineando, al riguardo, come sussistono alcune perplessità circa gli effetti che tale disposizione potrebbe determinare vista la normativa attualmente vigente in materia di concorso materiale di reati da un lato e concorso formale e reato continuato dall'altro. Propone altresì che si proceda alla votazione per parti separate dell'emendamento 12.1, ponendo ai voti prima la parte relativa alla soppressione dell'articolo 16-bis, quindi la parte relativa alla soppressione dell'articolo 16-ter e infine la parte relativa alla soppressione dell'articolo 16-quater.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, il presidente ZECCHINO dispone che così rimanga stabilito.

Il senatore BERTONI annuncia, a titolo personale, il suo voto favorevole alla soppressione dell'articolo 16-bis introdotto dall'articolo 12 in esame in quanto ritiene che la previsione dell'obbligo di redigere il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione debba essere giudicata incostituzionale alla luce dei rilievi svolti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 420 del 1995. Per le stesse ragioni, preannuncia la sua astensione su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12 e il suo voto contrario sullo stesso articolo 12.

Il senatore GRECO annuncia che il Gruppo Forza Italia voterà contro la soppressione dell'articolo 16-bis ritenendo che, rispetto alle preoccupazioni che hanno indotto il senatore Milio a presentare tale proposta emendativa, debba ritenersi prevalente l'esigenza di fissare un limite temporale entro il quale il collaboratore dovrebbe rendere tutte le proprie dichiarazioni. Prosegue preannunciando invece il voto favorevole alla soppressione degli articoli 16-ter e 16-quater.

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo alla soppressione dell'articolo 16-bis sottolineando come eliminare tale disposizione significherebbe alterare in un suo aspetto essenziale l'intero impianto dell'articolato in discussione. Con riferimento poi ai rilievi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 420 del 1995, l'oratore fa presente di aver presentato insieme ad altri senatori del suo Gruppo un emendamento - si tratta dell'emendamento 12.2 - che si fa carico di tale problema introducendo nel testo dell'articolo 16-bis una previsione che dovrebbe consentire di superare eventuali dubbi di costituzionalità.

La senatrice SALVATO annuncia che si asterrà sulla soppressione dell'articolo 16-bis mentre voterà a favore della soppressione dell'articolo 16-ter .

Il senatore MILIO raccomanda alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 12.1, sottolineando, con particolare riferimento alla soppressione dell'articolo 16-bis come tale disposizione si configuri come una sorta di vero e proprio invito a non collaborare e come sia sconcertante prevedere che, alla scadenza del termine, il collaboratore sia, di fatto, posto in una situazione in cui gli conviene non rivelare alcunchè.

Il senatore VALENTINO ritiene che fissare un termine entro il quale i collaboratori di giustizia debbano rendere tutte le dichiarazioni sui fatti di cui sono a conoscenza costituisca un problema ineludibile, soprattutto di fronte ad episodi in cui si è assistito ad improvvisi recuperi di memoria da parte di alcuni di questi soggetti che hanno forse giovato a determinate impostazioni accusatorie, ma non hanno giovato certo alla giustizia. Conclude annunciando il voto contrario del Gruppo Alleanza nazionale alla soppressione dell'articolo 16-bis e sottolineando altresì come la sua parte politica ritenga eccessivamente lungo anche il termine di centottanta giorni previsto da tale disposizione.

Il senatore CALLEGARO annuncia il voto contrario alla soppressione dell'articolo 16-bis, ritenendo prevalente rispetto alle ragioni che hanno ispirato la proposta emendativa del senatore Milio quelle sottese al suddetto articolo.

Il senatore FASSONE annuncia anch'egli il voto contrario alla soppressione dell'articolo 16-bis.

Poste separatamente ai voti, sono respinte la prima e la seconda parte dell'emendamento 12.1.

Dopo un breve intervento del sottosegretario AYALA e del relatore FOLLIERI, posta ai voti, è respinta l'ultima parte dell'emendamento 12.1.


Il senatore RUSSO modifica l'emendamento 12.2 riformulandolo nell'emendamento 12.2 (Nuovo Testo). Chiarisce, in particolare, che in tale riformulazione viene mantenuto il comma 7, già introdotto con l'emendamento 12.2, concernente l'esclusione dell'obbligo di redigere il verbale illustrativo dei contenuti della protezione quando esso possa recare pregiudizio alla prosecuzione delle indagini, quando il procuratore della Repubblica, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dall'articolo 327 del codice di procedura penale, ne dà atto con provvedimento motivato. L'oratore torna a sottolineare che l'esigenza di introdurre tale modifica è determinata dalla necessità di rispettare i principi dettati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 420 del 1995. Il senatore Russo modifica, altresì, l'emendamento 12.3, riformulandolo nell'emendamento 12.3 (Nuovo Testo).

Il presidente ZECCHINO avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 12.4, come riformulato dal senatore Greco nella seduta pomeridiana di mercoledì 10 giugno scorso.

Il senatore PERA, intervenendo per dichiarazione di voto, ne sollecita l'approvazione ritenendo necessaria la previsione di un termine adeguatamente contenuto entro il quale il collaborante sia obbligato a portare a conoscenza del magistrato le notizie e le informazioni richieste per la collaborazione stessa.

Anche al senatore CORTELLONI appare opportuna una riduzione del termine entro il quale deve essere redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

Il senatore RUSSO preannuncia il proprio voto contrario, considerando che occorre una equilibrata determinazione del termine in questione che non deve risultare eccessivamente lungo, ma nemmeno troppo breve.

Posto in votazione, l'emendamento 12.4 risulta, quindi, respinto.

La senatrice SALVATO ritira, quindi, l'emendamento 12.5.

Il relatore FOLLIERI, nell'esprimere il parere sull'emendamento 12.2 (Nuovo Testo), ribadisce di essere contrario al comma 7, come da esso introdotto all'articolo 16-bis, considerando improprio il richiamo alla sentenza n. 420 del 1995 della Corte costituzionale. Infatti tale pronunzia faceva riferimento all'esigenza - prevista dalla normazione vigente - di esigere la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione per concedere le misure di protezione, laddove nel disegno di legge in esame le misure stesse possono essere ottenute, in casi determinati, a prescindere dalla redazione del verbale stesso.

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione .

Il senatore RUSSO, ritira, quindi, l'emendamento 12.2 (Nuovo testo) riservandosi di ripresentarlo in Assemblea poichè ritiene fondata la necessità di prevedere un'ipotesi di deroga all'obbligatoria redazione del verbale illustrativo per la concessione delle speciali misure di protezione, restando nell'ambito del principio enunciato dalla Corte costituzionale.

Dopo che il RELATORE ha espresso parere favorevole e il sottosegretario AYALA ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, senza discussione la Commissione approva l'emendamento 12.3 (Nuovo testo).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 12.6 e 12.7.

Il senatore RUSSO chiede, quindi, al presentatore di ritirare l'emendamento 12.8 preannunciando comunque il proprio voto contrario, in considerazione dell'esigenza di connotare la natura dei fatti sui quali il collaborante deve rendere notizie, utili alla loro ricostruzione, definendoli come quelli di maggiore gravità ed allarme sociale e non sembrandogli, in conseguenza, opportuna la modifica proposta che porterebbe alla conseguenza di dover indicare qualunque fatto, anche di lieve entità, purchè penalmente rilevante.

Il senatore VALENTINO è, invece, convinto che l'emendamento da lui proposto si renda opportuno per imporre al collaborante di fornire tutte le informazioni di cui è a conoscenza.

Messo in votazione l'emendamento 12.8, risulta, poi, respinto.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento 12.49 dopo gli annunzi di voto favorevoli dei senatori VALENTINO e GRECO e della dichiarazione di astensione della senatrice SALVATO.

Il seguito dell'esame congiunto è, poi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

Art. 12.

Al comma 1, sopprimere gli articoli 16-bis, 16-ter e 16-quater ivi richiamati.
12.1
Milio

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-bis ivi richiamato, con il seguente:

«Art. 16-bis. - (Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione). - 1. Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonchè per gli effetti di cui agli articoli 16-ter e 16-septies, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, notizie utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori e, sempre con riferimento ai dati di cui può risultare a conoscenza, le informazioni necessarie perchè possa procedersi alla individuazione, al trasferimento, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa, o se si tratta di persona appartenente a un gruppo criminale anche i suoi componenti, dispongono direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego.
2. Le informazioni di cui al comma 1 relative all'individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità non sono richieste quando la volontà di collaborare è stata manifestata da una persona che risulta estranea a gruppi criminali e assume, rispetto al fatto ovvero rispetto ai fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti.
3. Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato “verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”, redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-bis del codice di procedura penale, che è inserito nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2, dello stesso codice e che, per i fatti concernenti la responsabilità di altri, è coperto dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari nonchè, se si procede al dibattimento, fino alla sentenza in grado di appello salvo che per le parti utilizzate per la contestazione, delle quali è, da tale momento, consentita la pubblicazione.
4. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione la persona che rende le dichiarazioni attesta, tra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.
5. Per notizie e informazioni processualmente utilizzabili si intendono quelle che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono quindi escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili.
6. Salvo quanto disposto al comma 7, le speciali misure di protezione di cui al Capo II non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti previsto nel comma 3.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica quando il procuratore della Repubblica, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dall'articolo 327 del codice di procedura penale, ritiene, dandone atto con provvedimento motivato, che la redazione del verbale previsto dal comma 3 entro il termine di cui al comma 1 possa recare pregiudizio alla prosecuzione delle indagini. In tal caso il procuratore della Repubblica trasmette alla commissione centrale di cui all'articolo 10, oltre al suddetto provvedimento, ogni elemento che, ad integrazione di quelli contenuti nella proposta, possa essere utile ai fini delle valutazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 11».
12.2
Russo, Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-bis ivi richiamato, con il seguente:

«Art. 16-bis. - (Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione). - 1. Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonchè per gli effetti di cui agli articoli 16-ter e 16-septies, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, notizie utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che all'individuazione e alla cattura dei loro autori e, sempre con riferimento ai dati di cui può risultare a conoscenza, le informazioni necessarie perchè possa procedersi all'individuazione, al trasferimento, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa, o se si tratta di persona appartenente a un gruppo criminale anche i suoi componenti, dispongono direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego.
2. Le informazioni di cui al comma 1 relative all'individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità non sono richieste quando la volontà di collaborare è stata manifestata da una persona che risulta estranea a gruppi criminali e assume, rispetto al fatto ovvero rispetto ai fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti.
3. Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato “verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”, redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-bis del codice di procedura penale, che è inserito nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2, dello stesso codice e che, per i fatti concernenti la responsabilità di altri, è coperto dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari nonchè, se si procede al dibattimento, fino alla sentenza in grado di appello salvo che per le parti utilizzate per la contestazione, delle quali è, da tale momento, consentita la pubblicazione.
4. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione la persona che rende le dichiarazioni attesta, tra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.
5. Per notizie e informazioni processualmente utilizzabili si intendono quelle che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono quindi escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili.
6. Le speciali misure di protezione di cui al Capo II non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti previsto nel comma 3».
12.3
Russo, Fassone, Bonfietti, De Guidi

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le speciali misure di protezione di cui al Capo II, le circostanze attenuanti ed i benefici penitenziari connessi a condotte di collaborazione previsti dal codice penale o da disposizioni speciali e disciplinati nel presente decreto o nella legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, possono essere concessi solo a coloro che, non oltre sessanta giorni dal momento in cui hanno manifestato la volontà di collaborare, rendono al procuratore della Repubblica notizie utili alla ricostruzione dei fatti di cui sono a conoscenza oltre che all'individuazione ed alla cattura dei loro autori e, sempre con riferimento a dati di cui sono a conoscenza, le informazioni necessarie perchè possa procedersi all'individuazione, al trasferimento, al sequestro ed alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essi stessi o i componenti
di un gruppo criminale dispongono direttamente o indirettamente malgrado l'intestazione a terzi e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego».
12.4
Centaro, Pera, Scopelliti, Greco, Cirami

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, sostituire al comma 1 le parole da: «Le speciali misure» a: «procuratore della Repubblica» con le altre: «Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonchè per gli effetti di cui agli articoli 16-ter e 16-septies, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di 180 giorni dalla suddetta manifestazione di volontà»; e aggiungere, dopo il comma 5, i seguenti:

«6. Salvo quanto disposto al comma 7, le speciali misure di protezione di cui al Capo II non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti previsto nel comma 3.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica quando il procuratore della Repubblica, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dall'articolo 327 del codice di procedura penale, ritiene, dandone atto con provvedimenti motivato, che la redazione del verbale previsto dal comma 3 entro il termine di cui al comma 1 possa recare pregiudizio alla prosecuzione delle indagini. In tal caso il procuratore della Repubblica trasmette alla commissione centrale di cui all'articolo 10, oltre al suddetto provvedimento, ogni elemento che, ad integrazione di quelli contenuti nella proposta, possa essere utile ai fini delle valutazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 11».
12.2 (Nuovo testo)
Russo, Fassone, Calvi, Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, sostituire al comma 1 le parole da: «Le speciali misure» a: «procuratore della Repubblica» con le altre: «Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonchè per gli effetti di cui agli articoli 16-ter e 16-septies, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di 180 giorni dalla suddetta manifestazione di volontà»; e aggiungere, dopo il comma 5, il seguente:

«6. Le speciali misure di protezione di cui al Capo II non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti previsto nel comma 3».
12.3 (Nuovo testo)
Russo, Fassone, Calvi, Bonfietti, De Guidi

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, al comma 1, sostituire la parola: «centottanta» con l'altra: «trecentosessantacinque».
12.5
Salvato

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le altre: «novanta giorni».
12.6
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «Procuratore della Repubblica» con le altre: «procuratore nazionale antimafia».
12.7
Cirami

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato al comma 1 sostituire le parole: «di maggiore gravità ed allarme sociale», con le altre: «penalmente rilevanti».
12.8
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato al comma 1 sopprimere le parole: «e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego».
12.49
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, dopo l'articolo 16-ter ivi richiamato inserire il seguente:

«Art. 16-ter-bis.
(Acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nel caso di interrogatorio od esame del collaboratore)

1. Il giudice può acquisire, anche d'ufficio, il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all'articolo 16-bis, limitatamente alle parti di esso che concernono le responsabilità degli imputati del procedimento, quando si deve procedere all'interrogatorio o all'esame del collaboratore quale testimone o persona imputata in un procedimento connesso.
2. Al verbale acquisito ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni che regolano la lettura e l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.
12.21
Russo, Fassone, Bonfietti, De Guidi

Al comma 1, sopprimere l'articolo 16-quinquies ivi richiamato.
12.22
Salvato

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-quinquies ivi richiamato con il seguente:

«Art. 16-quinquies.
(Revisione delle sentenze)

1. È ammessa la revisione della sentenza quando le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di condotte di collaborazione sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti, ovvero quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti predette commette un delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio e che è indicativo della permanenza del soggetto nel circuito criminale.
2. La revisione è richiesta dal procuratore generale della corte d'appella nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata, previa acquisizione del parere del procuratore nazionale antimafia o dei procuratori generali presso le corti d'appello interessati nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 11.
3. Quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti di cui al comma 1 ha ottenuto anche taluno dei benefici penitenziari previsti dall'articolo 16-septies, il procuratore generale che richiede la revisione della sentenza informa della richiesta il tribunale di sorveglianza ed il magistrato di sorveglianza competenti ai fini dei provvedimenti previsti dal comma 6 del medesimo articolo 16-septies.
4. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.
5. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.
6. Quando le situazioni indicate nel comma 1 emergono prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti da cui risultano le predette situazioni sono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza ovvero, se gli atti del procedimento sono già stati trasmessi al giudice dell'impugnazione, al pubblico ministero presso il giudice che deve decidere sull'impugnazione. Se si tratta di sentenza pronunciata in grado di appello, gli atti sono in ogni caso trasmessi al pubblico ministero presso la Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza. Il pubblico ministero, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, può chiedere, a norma dell'articolo 175 del codice di procedura penale, la restituzione nel termine per proporre impugnazione limitatamente al punto della decisione relativo alla applicazione delle circostanze attenuanti indicate nel comma 1.
7. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate da un terzo alla metà quando risulta che il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire delle circostanze attenuanti o dei benefici penitenziari o delle misure di tutela o speciali di protezione previsti dalla legge. L'aumento è dalla metà a due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.
12.23
Russo, Fassone, Bonfietti, De Guidi

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato sostituire i commi 1, 2, 3, 4 e 5 con il seguente:

«1. Quando, prima che la sentenza sia divenuta irrvocabile, emerga che le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di condotte di collaborazione sono già state applicate in uno dei gradi di giudizio per effetto di false o reticenti dichiarazioni, anche se contenute nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e anche se concernenti l'individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità dei quali chi le ha rese dispone direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Rinnovazione del giudizio».
12.24
Salvato

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 1, sostituire, al primo rigo, la parola: «ammessa» con l'altra: «obbligatoria».
12.25
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 1, sostituire la parola: «indirettamente e che sono» con le altre: «indirettamente, nonchè di quelli che sono».
12.26
Centaro, Pera, Greco, Scopelliti, Cirami

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 1, al quattordicesimo rigo sostituire la parola: «ammessa» con l'altra: «obbligatoria».
12.27
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La revisione deve essere chiesta dal procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata».
12.28
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 2, sopprimere la parte dalle parole: «e comunque» sino alla fine.
12.29
Milio

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 4, sostituire le parole: «può disporre» con la parola: «dispone».
12.30
Centaro, Pera, Greco, Scopelliti, Cirami

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato, sopprimere il comma 5.
12.31
Milio

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
12.32
Salvato

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. La revisione è, altresì, automaticamente consentita al condannato in conseguenza delle false dichiarazioni del collaborante».
12.33
Milio, Greco

Al comma 1, sopprimere l'articolo 16-sexies ivi richiamato.
12.34
Russo, Fassone, Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-sexies ivi richiamato con il seguente:

«Art. 16-sexies. - (Revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione). - 1. La revoca della custodia cautelare in carcere o la sua sostituzione con altra misura meno grave possono essere adottate solo per ragioni diverse dall'intervenuta collaborazione, e, comunque, non prima della pronuncia della sentenza di primo grado sui fatti di cui alle dichiarazioni rese, tranne che per accertate condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario».
12.35
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-sexies ivi richiamato al comma 1, sopprimere la parte dalle parole: «In tali casi» sino alla fine.
12.36
Milio

Al comma 1, nell'articolo 16-sexies ivi richiamato al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «In tali casi, alla revoca o alla sostituzione può procedersi se, nell'ambito delle valutazioni contenute nella sentenza di primo grado concernente fatti oggetto della collaborazione sia stato confermato il requisito della sua indispensabilità con riferimento ai criteri di cui all'articolo 9, comma 3, nonchè nell'ambito degli accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari non siano stati acquisiti elementi dai quali desumere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico eversivo, e se il collaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, abbia rispettato gli impegni assunti a norma dell'articolo 12».
12.37
Centaro, Pera, Greco, Scopelliti, Cirami

Al comma 1, nell'articolo 16-sexies, ivi richiamato, al comma 1 sopprimere le parole: «e, inoltre», sino alla fine.
12.38
Russo, Fassone Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, nell'articolo 16-septies ivi richiamato, sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

«1. Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni sono disposte su proposta ovvero sentiti i procuratori generali presso le corti d'appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia.
2. Nella proposta o nel parere i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di sorveglianza allegano alla proposta o al parere copia del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e, se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento di applicazione.
3. La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosità sociale del condannato e precisano in specie se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso di procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche con riferimento all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
4. Acquisita la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alla vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indi-
cate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pensa possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-bis, è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-bis e, salvo che non si tratti di permesso premio ovvero non ricorrano situazioni specifiche ed eccezionali, soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di un condannato all'ergastolo, dopo la espiazione di almeno dieci anni di pena».
12.39
Russo, Bonfietti, De Guidi

Al comma 1, nell'articolo 16-septies ivi richiamato, al comma 1, sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

«1. Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni sono disposte su proposta ovvero sentiti i procuratori generali presso le corti d'appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia.
2. Nella proposta o nel parere i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di sorveglianza allegano alla proposto o al parere copia del verbale illustrativi dei contenuti della collaborazione e, se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento di applicazione.
3. La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosità sociale del condannato e precisano in specie se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso di procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento dei ravvedimento anche con riferimento all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
4. Acquisita la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alla vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-bis, è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-bis, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 7 di detto articolo, e, salvo che non si tratti di permessi premio ovvero non ricorrano situazioni specifiche ed eccezionali, soltanto dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di un condannato all'ergastolo, dopo la espiazione di almeno dieci anni di pena».
12.40
Russo, Fassone, Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, nell'articolo 16-septies ivi richiamato, al comma 1, sopprimere le parole: «anche dopo la condanna».
12.41
Milio

Al comma 1, nell'articolo 16-septies ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dopo l'espiazione di almeno la metà della pena ovvero se si tratta di condannato all'ergastolo dopo l'espiazione di almeno ventuno anni di reclusione» e sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
12.42
Milio

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente fatti oggetto della collaborazione che ne confermi il requisito dell'indispensabilità con riferimento ai criteri di cui all'articolo 9, comma 3».
12.43
Centaro, Pera, Greco, Scopelliti, Cerami

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Acquisita la proposta o il parere e la sentenza indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene accertati il requisito dell'indispensabilità della collaborazione nonchè la prova del ravvedimento, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».
12.44
Centaro, Pera, Greco, Cirami, Scopelliti

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, nell'ultimo periodo, sopprimere le parole: «ovvero non ricorrano situazioni specifiche ed eccezionali».
12.45
Salvato

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, nell'ultimo periodo, sopprimere le parole: «ovvero non ricorrano situazioni specifiche ed eccezionali».
12.46
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, sostituire le parole: «un quarto» con le parole: «una metà» e le parole: «almeno dieci anni di pena» con le parole: «almeno 21 anni di reclusione».
12.47
Centaro, Pera, Scopelliti, Greco, Cirami

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, nell'ultimo periodo, sostituire la parola: «quarto» con l'altra: «terzo».
12.48
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino