535ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
PINTO
        Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.
        La seduta inizia alle ore 20,40.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
        Su proposta del presidente PINTO la Commissione conviene di inserire nella programmazione dei propri lavori il disegno di legge n. 3463 recante «Sospensione degli sfratti riguardanti immobili urbani adibiti ad attività commerciali» al fine del suo prossimo inserimento all’ordine del giorno.

SUI PRESUPPOSTI E SULLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 47 DEL REGOLAMENTO E SU ALTRE QUESTIONI IN TEMA DI PROCEDURE INFORMATIVE
        Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 26 gennaio scorso, la senatrice Scopelliti aveva avanzato alcuni rilievi in merito alle decisioni da lui assunte con riguardo alle modalità di svolgimento di un incontro con il dottor Caselli. Come preannunziato in quella occasione, egli ha sottoposto alla Presidenza del Senato le questioni emerse al fine di acquisirne l’autorevole avviso. La risposta del Presidente del Senato è a lui pervenuta e, con riferimento alla possibilità di procedere a formale resocontazione delle audizioni svolte presso la sottocommissione per lo studio dei problemi penitenziari, essa ricorda che la prassi costantissima del Senato non ritiene applicabile ai lavori di tali organi la disposizione dell’articolo 33, comma 1 del Regolamento. Si richiamano i precedenti costituiti dalla decisione adottata dal Presidente Cossiga e successivamente confermata dal Presidente Spadolini il quale, pur ammettendo parzialissime deroghe al principio, le ha espressamente limitate alle attività consultive «qualificate» – sotto i profili dell’obbligatorietà dell’assegnazione dell’atto e dell’efficacia relativamente vincolante attribuita alle rispettive pronunce –delle Commissioni affari costituzionali e bilancio. Né vengono rinvenute ragioni per discostarsi da questi consolidati precedenti – validi a fortiori per la ripresa televisiva – i quali appaiono d’altronde del tutto coerenti con il carattere informale della procedura, che non esclude la possibilità della redazione da parte degli uffici di appunti ad uso dei componenti della Commissione, purchè non destinati ad una formale pubblicità.
        Il Presidente del Senato conferma, quindi, che i presupposti della procedura informativa prevista dall’articolo 47 del Regolamento consistono nello specifico deferimento di un disegno di legge o di un affare. E per deferimento di un affare deve intendersi la procedura prevista dagli articoli 34, comma 1, primo periodo, e 50, comma 2, del Regolamento, mentre non sarebbe sufficiente il generico riferimento ad una materia di competenza della Commissione.
        Il rapporto fra le dizioni testuali del comma 1 e del comma 2 dell’articolo 50 è il riguardo definitivo e non consente di dubitare di una prassi senza eccezioni.
        Naturalmente, nel caso di specie, la Presidenza è pronta a valutare con disponibilità la richiesta di formale assegnazione di un affare, che la Commissione, nella sua autonomia, ritenesse di avanzare.
        Infine, in merito alla possibilità di attivare gli impianti audiovisivi per le procedure
ex articolo 47 instaurate in relazione a disegni di legge deferiti in sede referente, il quesito deve avere risposta positiva, per avere la procedura stessa carattere di spiccata autonomia all’interno del procedimento legislativo: si rinviene, a questo proposito, un significativo precedente nell’audizione svoltasi il 16 luglio 1997 presso la 9ª Commissione permanente.

IN SEDE REFERENTE
(3022) BUCCIERO ed altri. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio
(Esame)
        Inizia l’esame, rinviato nella seduta del 9 marzo 1999.
        Il PRESIDENTE ricorda che l’esame del disegno di legge in titolo era iniziato in sede deliberante il 23 febbraio 1999 e che, successivamente, esso era stato trasferito dalla sede deliberante alla sede referente a seguito di richiesta sottoscritta dal prescritto numero di senatori ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del Regolamento. Tale richiesta era stata comunicata alla Commissione nella seduta del 9 marzo 1999.
        Il relatore CORTELLONI si rimette alla relazione già svolta per la sede deliberante nella seduta del 23 febbraio 1999.
        Nessuno chiedendo di intervenire, si passa all’esame degli emendamenti.
        Il RELATORE illustra gli emendamenti 1.1 e 1.0.3.
        Il senatore GRECO illustra l’emendamento 1.2.
        Il senatore CALLEGARO illustra gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.
        Il senatore BUCCIERO dà per illustrati gli emendamenti 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.6.
        Il senatore RUSSO si richiama a quanto da lui dichiarato in discussione generale nella seduta del 23 febbraio 1999, ribadendo – in particolare – l’indesiderabilità della previsione di sanzioni di carattere privatistico.
        Il senatore Antonino CARUSO è favorevole agli emendamenti che estendono ai conduttori la sanzione per infrazioni al regolamento di condominio, considerato che l’indirizzo legislativo attuale è diretto a coinvolgere con sempre maggiore frequenza il conduttore nelle questioni attinenti la vita condominiale. Ritiene altresì condivisibili gli emendamenti che intendono affidare alla maggioranza – calcolata secondo formule diversificate in altre proposte emendative all’esame – anziché all’unanimità dell’assemblea di condominio, la decisione in ordine alle sanzioni per le infrazioni.
        Il senatore BUCCIERO dà, poi, lettura di una lettera di esponenti dell’Associazione nazionale amministratori condominiali (ANACI), ove viene sottolineata l’esigenza di prevedere sanzioni adeguate alle infrazioni al regolamento di condominio, avuto anche riguardo agli episodi di vera micro-criminalità che spesso si riscontrano all’interno delle strutture condominiali, soprattutto quelle di grandi dimensioni. È altresì favorevole all’estensione di tali sanzioni al conduttore dell’immobile locato.
        Il relatore CORTELLONI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.4, a condizione che nell’emendamento 1.0.4 le parole «comma 3» siano sostituite con le altre «comma 2» e parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.0.2, 1.0.5 e 1.0.6.
        Il senatore Antonino CARUSO modifica l’emendamento 1.0.4 sostituendo le parole «comma 3» con le altre «comma 2».
        Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione.
        Il senatore SENESE ritiene inopportuno estendere ai conduttori le sanzioni previste per le infrazioni condominiali a carico dei proprietari: gli appare infatti preferibile lasciare inalterata in lire centomila l’ammontare della sanzione, come proposto dall’articolo 1 del provvedimento in esame. Pur non mettendo in discussione le osservazioni del senatore Antonino Caruso in merito al
trend legislativo volto alla progressiva convergenza di trattamento fra conduttori e locatari, gli appare asistematico un meccanismo estensivo dell’irrogazione di sanzioni al conduttore senza contestualmente disciplinarne i presupposti di applicazione. Ritiene pertanto che l’opzione dell’articolo 1 del disegno di legge sia più congrua e che l’entità relativamente elevata della sanzione, possa avere effetto dissuasivo nei confronti anche di quei fenomeni di micro conflittualità che si intendono scoraggiare.
        Il relatore CORTELLONI ritira, quindi, l’emendamento 1.1.
        Intervenendo per dichiarazione di voto sull’emendamento 1.2, il senatore RUSSO si dichiara contrario, anche alla luce delle considerazioni espresse dal senatore Senese.
        Il senatore GRECO ritira l’emendamento 1.2 e appone la firma all’emendamento 1.0.1.
        Il PRESIDENTE accerta la sussistenza del numero legale.
        L’emendamento 1.0.1, posto in votazione, è approvato dalla Commissione.
        Risulta conseguentemente precluso l’emendamento 1.0.3.
        Accogliendo un invito in tal senso del senatore Antonino CARUSO, il senatore CALLEGARO ritira l’emendamento 1.0.2 e aggiunge la sua firma all’emendamento 1.0.4, come modificato.
        Posto in votazione, l’emendamento 1.0.4 nel testo modificato è approvato.
        Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.0.5 e 1.0.6.
        Si passa all’esame dell’articolo 2.
        Il relatore CORTELLONI rinuncia ad illustrare l’emendamento 2.1.
        Il senatore GRECO illustra l’emendamento 2.2.
        Il relatore CORTELLONI esprime parere contrario sull’emendamento  2.2.
        Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sull’emendamento 2.1 e parere contrario sull’emendamento 2.2.
        Il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole sull’emendamento  2.1.
        Posto ai voti è approvato l’emendamento 2.1. Risulta conseguentemente precluso l’emendamento 2.2.
        Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.
        Il senatore FOLLIERI annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano.
        La Commissione conferisce infine mandato al relatore Cortelloni a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo con le modificazioni apportate nel corso dell’esame, autorizzandolo altresì ad effettuare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.


(3197) Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche, in materia di compensi per gli Istituti di vendite giudiziarie, all’articolo 33 del decreto 11 febbraio 1997, n.109, del Ministro di grazia e giustizia e all’allegata tariffa
(3198) Antonino CARUSO ed altri. – Abrogazione del decreto 11 febbraio 1997, n.109, del Ministro di grazia e giustizia e dell’allegata tariffa, in materia di compensi per gli Istituti di vendite giudiziarie
(Esame congiunto e rinvio)
        La Commissione conviene di procedere alla congiunzione dei disegni di legge in titolo.
        Il presidente PINTO dà la parola al senatore Antonino Caruso.
        Il senatore Antonino CARUSO ripercorre le vicende che hanno portato all’emanazione del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109, in materia di compensi per gli istituti di vendita giudiziaria, evidenziando i non trascurabili problemi applicativi emersi nella pratica.

        Sottolinea come i disegni di legge in titolo – di cui egli è primo firmatario – abbiano inteso soprattutto richiamare l’attenzione del Governo su tali aspetti e chiede che la Commissione per il momento non proceda nel loro esame, in modo da consentire al Governo di intervenire eventualmente mediante l’adozione di un decreto ministeriale correttivo del precedente.
        Concorda il sottosegretario AYALA, il quale assicura di aver già sottoposto la questione agli uffici competenti.
        Prende atto la Commissione.
        Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell’esame congiunto.
        
La seduta termina alle ore 21,45.

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4336-BIS


Art. 1.

        Il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. La somma di lire 959 miliardi, riscossa dallo Stato negli anni 1998 e 1999 è attribuita agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari per il pagamento, relativo agli anni 1998 e 1999, della percentuale del 15 per cento di cui all’articolo 122, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

        Poiché il Governo non dispone della modulistica per determinare la quota spettante a ciascun ufficiale giudiziario ed aiutante ufficiale giudiziario, fermo restando il diritto degli ufficiali giudiziari a percepire quanto loro spettante e non essendo possibile ricostruire analiticamente l’entità degli importi sui quali calcolare la percentuale del 15 per cento, si rende necessario individuare un meccanismo di ripartizione che si avvicini, per quanto possibile, ai valori realmente spettanti a ciascun lavoratore addetto agli uffici UNEP.
        Gli ufficiali giudiziari creditori, si dividono per tanto in due categorie: quelli che accettano quanto lo Stato è disposto a concedere loro con criteri presuntivi e forfettari, e quelli che hanno avviato un contenzioso per individuare la quota effettivamente a ciascuno spettante.
        Poiché l’ammontare complessivo della somma da ripartire è determinato e non può essere né aumentato, né diminuito, prima di stabilire l’ammontare complessivo delle somme da ripartire con il criterio forfetario, deve essere determinato l’ammontare complessivo delle somme che dovranno essere assegnate agli ufficiali giudiziari alla conclusione e liquidazione dell’intero contenzioso.
        Soddisfatti i lavoratori liquidati sulla base delle somme calcolate all’esito dei procedimenti contenziosi, la somma residuata verrà ripartita in modo forfetario calcolando, per ciascuna anno la quota proporzionale calcolata sulla base di quanto corrisposto al medesimo titolo per l’anno 1997».

1.1 (Nuovo testo)


Preioni

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Per gli anni 1998 e 1999 la componente dei corrispettivi spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell’articolo 122, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 è stabilita, al netto delle detrazioni previste dagli articoli 139 e al lordo di quelle previste dall’articolo 146 dello stesso, in lire 35 miliardi per ciascun anno».

1.2 (Nuovo testo)


Caruso Antonino, Bucciero

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Per gli anni 1998 e 1999 la componente dei corrispettivi spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell’articolo 122, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 è stabilita, al netto delle detrazioni previste dagli articoli 139 e 146 dello stesso, in lire 35 miliardi per ciascun anno».

        E conseguentemente al comma 4 aggiungere il seguente:

        4-bis. Per gli anni 1998 e 1999 è stabilito un rimborso delle spese di ufficio previste dall’articolo 146, secondo comma del decreto del Presidente della repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, nella misura di lire 1000 milioni per ciascun anno. Il pagamento delle dette somme è eseguito dal Ministero della giustizia, a mezzo di mandato emesso dal Capo dell’Ufficio giudiziario di appartenenza, in favore dell’ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell’ufficiale giudiziario dirigente in misura proporzionale a quanto riscosso dai detti uffici per lo stesso titolo in relazione all’anno 1997. Le stesse sono amministrate secondo quanto stabilito dal citato articolo 146».

1.100


Caruso Antonino, Bucciero

        Sopprimere il comma 2.

1.3


Centaro

        Sopprimere il comma 2.

1.4


Greco
 

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Alle somme da corrispondersi ai sensi del comma 1 sono aggiunti gli interessi legali, decorrenti – con riferimento alle somme relative all’anno 1998 – dal 1º luglio 1998 e – con riferimento a quelle relative all’anno 1999 – dal 1º luglio 1999.».

1.5


Caruso Antonino, Bucciero

        Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

        «2-ter. L’ufficiale giudiziario o, dove esiste, l’ufficiale giudiziario dirigente attribuiscono le somme di cui al comma 2-bis a ciascun bimestre degli anni 1998 e 1999 in misura proporzionalmente corrispondente a quelle ripartite nel medesimo bimestre dell’anno 1997, e le ripartiscono versandole a ciascuno degli aventi diritto secondo il criterio di spettanza stabilito nel secondo periodo dell’articolo 140, primo comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229. Le dette somme sono amministrate e ripartite tenuto altresì conto, anche con riferimento alle formalità nelle stesse previste, in quanto applicabili, delle disposizioni contenute negli articoli 140, secondo e terzo comma, 146, 147 e 167 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229».

1.6 (Nuovo testo)


Caruso Antonino, Bucciero

        Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è eseguito dal Ministero della giustizia, a mezzo di mandato emesso dal capo dell’ufficio giudiziario di appartenenza, in favore dell’ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell’ufficiale giudiziario dirigente in misura proporzionale a quanto riscosso dai detti uffici per lo stesso titolo in relazione all’anno 1997.».

1.7 (Nuovo testo)


Caruso Antonino, Bucciero

        Nel comma 3 sopprimere le parole: «, o comunque ad essi riconosciute con sentenza passata in giudicato,».

1.8


Centaro

        Al comma 3 sopprimere le parole: «comma 1 del».

1.9


Caruso Antonino, Bucciero

        Al comma 3 aggiungere il seguente periodo:

        «Le dette somme sono detratte da quelle di cui al comma 2-bis e, in quanto non ancora corrisposte, sono direttamente erogate a ciascuno degli aventi diritto da parte del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia invia elenco dettagliato delle somme detratte per effetto di quanto sopra all’ufficiale giudiziario o, dove esiste, all’ufficiale giudiziario dirigente dell’ufficio presso cui i relativi percettori prestavano servizio negli anni cui le stesse si riferiscono, perchè questi ne tengano conto ai fini della ripartizione prevista al comma 2-ter.».

1.10 (Nuovo testo)


Caruso Antonino, Bucciero

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le somme versate per effetto del presente articolo sono accettate a titolo di definitiva soddisfazione del diritto alla percentuale di cui all’articolo 122, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, qualora non sia dato luogo, da parte degli aventi diritto, alla notificazione al Ministero della giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro percezione, di un atto con cui sia comunicata un’incondizionata volontà contraria. Fatto salvo il caso in cui sia notificato e prodotto in giudizio l’atto di cui sopra, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto il riconoscimento della percentuale di cui all’articolo 122, numero 2) del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relativamente agli anni 1998 e 1999, sono dichiarati estinti d’ufficio con compensazione delle spese tra le parti. Restano altresì privi di effetto i provvedimenti giudiziari pronunciati, ivi compresi quelli definitivi o passati in giudicato.».

1.11


Caruso Antonino, Bucciero

        Al comma 4, sopprimere le parole: «con compensazione delle spese tra le parti».

1.12


Greco

        Al comma 4, nell’ultimo periodo, sostituire le parole: «I provvedimenti giudiziari» con le parole: «Le sentenze».

1.13


Centaro

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3022
Art. 1.

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.

        Nell’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, la parola “cento“ è sostituita dall’altra “cinquantamila“.

1.1


Il Relatore

        Al comma 1, dopo la parola «centomila», inserire le altre: «La sanzione è applicabile anche ai conduttori».

1.2


Greco

        Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        All’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dopo le parole: “per le infrazioni al regolamento di condominio“ sono aggiunge le altre: “sia da parte dei condomini che degli inquilini o conduttori“».

1.0.1


Callegaro

        Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        All’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dopo le parole: “può essere stabilito“ sono inserite le altre: “nello stesso regolamento o successivamente dall’assemblea condominiale“».

1.0.2


Callegaro

        Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        L’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, e successive modificazioni, si applica anche ai conduttori».

1.0.3


Il Relatore

        Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        All’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo le parole: “può essere stabilito“ aggiungere le seguenti: “dall’assemblea di condominio, con la maggioranza di cui al comma 3 dell’articolo 1136 del codice civile“».

1.0.4


Bucciero, Antonino Caruso

        Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        All’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo le parole: “può essere stabilito“ aggiungere le seguenti: “dalla maggioranza non qualificata dell’assemblea di condominio“».

1.0.5


Bucciero, Antonino Caruso

        Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        All’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo le parole: “può essere stabilito“ aggiungere le seguenti: “dalla maggioranza semplice dell’assemblea di condominio“».

1.0.6


Bucciero, Antonino Caruso
Art. 2.

        Sopprimere l’articolo.

2.1


Il Relatore

        Al comma 1 sostituire le parole: «senza necessità di» con l’altra: «previa».

2.2


Greco