«1. La somma di lire 959 miliardi, riscossa dallo Stato negli anni 1998 e 1999 è attribuita agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari per il pagamento, relativo agli anni 1998 e 1999, della percentuale del 15 per cento di cui all’articolo 122, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
Poiché il Governo non dispone della modulistica per determinare la quota spettante a ciascun ufficiale giudiziario ed aiutante ufficiale giudiziario, fermo restando il diritto degli ufficiali giudiziari a percepire quanto loro spettante e non essendo possibile ricostruire analiticamente l’entità degli importi sui quali calcolare la percentuale del 15 per cento, si rende necessario individuare un meccanismo di ripartizione che si avvicini, per quanto possibile, ai valori realmente spettanti a ciascun lavoratore addetto agli uffici UNEP. Gli ufficiali giudiziari creditori, si dividono per tanto in due categorie: quelli che accettano quanto lo Stato è disposto a concedere loro con criteri presuntivi e forfettari, e quelli che hanno avviato un contenzioso per individuare la quota effettivamente a ciascuno spettante. Poiché l’ammontare complessivo della somma da ripartire è determinato e non può essere né aumentato, né diminuito, prima di stabilire l’ammontare complessivo delle somme da ripartire con il criterio forfetario, deve essere determinato l’ammontare complessivo delle somme che dovranno essere assegnate agli ufficiali giudiziari alla conclusione e liquidazione dell’intero contenzioso. Soddisfatti i lavoratori liquidati sulla base delle somme calcolate all’esito dei procedimenti contenziosi, la somma residuata verrà ripartita in modo forfetario calcolando, per ciascuna anno la quota proporzionale calcolata sulla base di quanto corrisposto al medesimo titolo per l’anno 1997».
1.1 (Nuovo testo)
«1. Per gli anni 1998 e 1999 la componente dei corrispettivi spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell’articolo 122, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 è stabilita, al netto delle detrazioni previste dagli articoli 139 e al lordo di quelle previste dall’articolo 146 dello stesso, in lire 35 miliardi per ciascun anno».
1.2 (Nuovo testo)
«1. Per gli anni 1998 e 1999 la componente dei corrispettivi spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell’articolo 122, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 è stabilita, al netto delle detrazioni previste dagli articoli 139 e 146 dello stesso, in lire 35 miliardi per ciascun anno».
E conseguentemente al comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli anni 1998 e 1999 è stabilito un rimborso delle spese di ufficio previste dall’articolo 146, secondo comma del decreto del Presidente della repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, nella misura di lire 1000 milioni per ciascun anno. Il pagamento delle dette somme è eseguito dal Ministero della giustizia, a mezzo di mandato emesso dal Capo dell’Ufficio giudiziario di appartenenza, in favore dell’ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell’ufficiale giudiziario dirigente in misura proporzionale a quanto riscosso dai detti uffici per lo stesso titolo in relazione all’anno 1997. Le stesse sono amministrate secondo quanto stabilito dal citato articolo 146».
1.100
1.3
1.4
«2. Alle somme da corrispondersi ai sensi del comma 1 sono aggiunti gli interessi legali, decorrenti – con riferimento alle somme relative all’anno 1998 – dal 1º luglio 1998 e – con riferimento a quelle relative all’anno 1999 – dal 1º luglio 1999.».
1.5
«2-ter. L’ufficiale giudiziario o, dove esiste, l’ufficiale giudiziario dirigente attribuiscono le somme di cui al comma 2-bis a ciascun bimestre degli anni 1998 e 1999 in misura proporzionalmente corrispondente a quelle ripartite nel medesimo bimestre dell’anno 1997, e le ripartiscono versandole a ciascuno degli aventi diritto secondo il criterio di spettanza stabilito nel secondo periodo dell’articolo 140, primo comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229. Le dette somme sono amministrate e ripartite tenuto altresì conto, anche con riferimento alle formalità nelle stesse previste, in quanto applicabili, delle disposizioni contenute negli articoli 140, secondo e terzo comma, 146, 147 e 167 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229».
1.6 (Nuovo testo)
«2-bis. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è eseguito dal Ministero della giustizia, a mezzo di mandato emesso dal capo dell’ufficio giudiziario di appartenenza, in favore dell’ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell’ufficiale giudiziario dirigente in misura proporzionale a quanto riscosso dai detti uffici per lo stesso titolo in relazione all’anno 1997.».
1.7 (Nuovo testo)
1.8
1.9
«Le dette somme sono detratte da quelle di cui al comma 2-bis e, in quanto non ancora corrisposte, sono direttamente erogate a ciascuno degli aventi diritto da parte del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia invia elenco dettagliato delle somme detratte per effetto di quanto sopra all’ufficiale giudiziario o, dove esiste, all’ufficiale giudiziario dirigente dell’ufficio presso cui i relativi percettori prestavano servizio negli anni cui le stesse si riferiscono, perchè questi ne tengano conto ai fini della ripartizione prevista al comma 2-ter.».
1.10 (Nuovo testo)
«4. Le somme versate per effetto del presente articolo sono accettate a titolo di definitiva soddisfazione del diritto alla percentuale di cui all’articolo 122, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, qualora non sia dato luogo, da parte degli aventi diritto, alla notificazione al Ministero della giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro percezione, di un atto con cui sia comunicata un’incondizionata volontà contraria. Fatto salvo il caso in cui sia notificato e prodotto in giudizio l’atto di cui sopra, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto il riconoscimento della percentuale di cui all’articolo 122, numero 2) del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relativamente agli anni 1998 e 1999, sono dichiarati estinti d’ufficio con compensazione delle spese tra le parti. Restano altresì privi di effetto i provvedimenti giudiziari pronunciati, ivi compresi quelli definitivi o passati in giudicato.».
1.11
1.12
1.13
1.1
1.2
1.0.1
1.0.2
1.0.3
1.0.4
1.0.5
1.0.6
2.1
2.2